Autore: Andrea Marton

  • Articolo 296 Codice Penale: Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

    Articolo 296 Codice Penale: Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

    Art. 296 c.p. Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

  • Articolo 297 Codice Penale: Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri

    Articolo 297 Codice Penale: Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri

    Art. 297 c.p. Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).

  • Articolo 298 Codice Penale: Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

    Articolo 298 Codice Penale: Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

    Art. 298 c.p. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni (1).

  • Articolo 299 Codice Penale: Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

    Articolo 299 Codice Penale: Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

    Art. 299 c.p. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000.

  • Articolo 300 Codice Penale: Condizione di reciprocità

    Articolo 300 Codice Penale: Condizione di reciprocità

    Art. 300 c.p. Condizione di reciprocità

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

    I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.

    Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.

  • Articolo 301 Codice Penale: Concorso di reati

    Articolo 301 Codice Penale: Concorso di reati

    Art. 301 c.p. Concorso di reati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

    Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate, disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

    Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

  • Articolo 302 Codice Penale: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo

    Articolo 302 Codice Penale: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo

    Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

    Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

  • Articolo 303 Codice Penale: Pubblica istigazione e apologia

    Articolo 303 Codice Penale: Pubblica istigazione e apologia

    Art. 303 c.p. Pubblica istigazione e apologia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i

    delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

    La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia

    di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.

  • Articolo 304 Codice Penale: Cospirazione politica mediante accordo

    Articolo 304 Codice Penale: Cospirazione politica mediante accordo

    Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

    Per i promotori la pena è aumentata.

    Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.

  • Articolo 305 Codice Penale: Cospirazione politica mediante associazione

    Articolo 305 Codice Penale: Cospirazione politica mediante associazione

    Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

    Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

    I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

    Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.