Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 257/2020 – Servizi per il lavoro della Regione Molise: illegittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera serie di disposizioni impugnate della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 16 sui servizi per il lavoro e la formazione professionale, accogliendo il ricorso del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge (n. 16 del 2019) per disciplinare le politiche attive del lavoro, la formazione professionale e il funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerosi articoli ritenendoli in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 16, in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate, ossia gli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge regionale.

    Il principio

    La legislazione regionale in materia di servizi e politiche attive per il lavoro deve rispettare il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e il quadro normativo nazionale di riferimento; le disposizioni regionali che invadono tale ambito sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Chi ha impugnato la legge regionale?

    Il ricorso è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (il Governo) in via principale contro la legge della Regione Molise.

    Quale è stato l’esito?

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati della legge regionale n. 16 del 2019.

    Cosa significa l’illegittimità costituzionale di queste norme?

    Le disposizioni dichiarate illegittime cessano di avere efficacia e non possono più essere applicate.

  • Corte cost. n. 281/2020 – Friuli-Venezia Giulia: illegittima la norma sul lavoro, respinte le altre censure

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, nella parte in cui introduceva l’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualità del lavoro. Ha respinto le censure sulle altre disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    La legge multisettoriale del Friuli-Venezia Giulia conteneva varie disposizioni, tra cui una norma in materia di occupazione e tutela del lavoro e altre norme su ambiti diversi. Il Governo le ha impugnate ritenendo che alcune di esse invadessero competenze statali o contrastassero con la Costituzione e con lo Statuto speciale regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 14, 45, comma 1, lettera b), 74, comma 3, e 88 (introduttivo dell’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. n. 18 del 2005) della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo (lettere a, b, m, s) e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 5, n. 16), dello Statuto speciale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 88 della legge reg. n. 9 del 2019; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 14 e non fondate le questioni sugli artt. 45, comma 1, lettera b), e 74, comma 3.

    Il principio

    Anche la Regione a Statuto speciale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di occupazione e lavoro, deve rispettare il riparto fissato dall’art. 117 Cost. e i limiti statutari; la norma regionale che esorbita da tali limiti è costituzionalmente illegittima, mentre le altre disposizioni, se interpretate conformemente, restano valide.

    Domande e risposte

    Quale disposizione è stata annullata?

    L’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 88 della legge reg. n. 9 del 2019, in materia di occupazione e qualità del lavoro.

    Tutte le norme impugnate sono cadute?

    No. Le questioni sugli artt. 14, 45, comma 1, lettera b), e 74, comma 3, sono state dichiarate non fondate (in un caso nei sensi di cui in motivazione).

    La Regione a Statuto speciale ha competenze illimitate sul lavoro?

    No. Anche le Regioni speciali devono rispettare il riparto di competenze dell’art. 117 Cost. e i limiti dello Statuto; superarli rende la norma incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2020 – Spoils system dei direttori delle Agenzie fiscali: questione manifestamente inammissibile

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    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, relativo alla cessazione automatica dell’incarico (spoils system) dei direttori delle Agenzie fiscali. La pronuncia non entra nel merito.

    Di cosa si tratta

    Un direttore di Agenzia fiscale, il cui incarico era cessato automaticamente per effetto del meccanismo di decadenza legato al cambio di Governo (cosiddetto spoils system), ha agito davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. Il giudice ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma che prevede tale cessazione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006 (convertito nella legge n. 286 del 2006) in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione (buon andamento, imparzialità e servizio esclusivo dei pubblici impiegati alla Nazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione.

    Il principio

    Quando la questione è affetta da vizi evidenti — ad esempio per insufficiente o contraddittoria motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza — la Corte ne dichiara con ordinanza la manifesta inammissibilità, senza esaminare il merito della disciplina denunciata.

    Domande e risposte

    Che cos’è lo spoils system contestato?

    È il meccanismo di cessazione automatica dell’incarico dei direttori delle Agenzie fiscali, collegato al voto di fiducia al Governo, previsto dall’art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, cioè affetta da vizi tali da impedire l’esame nel merito.

    La norma sullo spoils system è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: la manifesta inammissibilità chiude il giudizio senza una decisione di merito.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Parametro evocato: buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.
    • Art. 98 della Costituzione — Invocato per il principio del servizio esclusivo dei pubblici impiegati alla Nazione.
  • Corte cost. n. 279/2020 – Stabilizzazioni nel pubblico impiego in Sicilia: questioni inammissibili

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2019, in materia di stabilizzazione del personale degli enti locali. Le censure statali non hanno superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva introdotto, con una legge collegata alla stabilità regionale, una disposizione in materia di stabilizzazione del personale presso le autonomie locali. Il Governo l’ha impugnata davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che contrastasse con i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e con le competenze fissate dallo Statuto speciale siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2019 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alle norme statali sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) e alle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2019, promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e alle competenze statutarie della Regione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che non siano adeguatamente prospettate o motivate — ad esempio per insufficiente individuazione del parametro o per carenze argomentative del ricorso — sono dichiarate inammissibili, senza che la Corte si pronunci sul merito della disciplina regionale impugnata.

    Domande e risposte

    Quale legge era in discussione?

    L’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 15, in materia di personale e autonomie locali.

    Come si è conclusa la decisione?

    Con una pronuncia di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito della norma regionale impugnata.

    Cosa significa che la questione è inammissibile?

    Significa che il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, per cui la disposizione regionale resta in vigore senza una decisione sulla sua legittimità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro evocato dallo Stato (comma 3, coordinamento della finanza pubblica e principi statali); le questioni sono state dichiarate inammissibili.
  • Corte cost. n. 278/2020 – Covid: legittima la sospensione della prescrizione dei reati

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla sospensione dei termini di prescrizione dei reati disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19 (art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 e art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020). La sospensione, riconducibile all’art. 159 cod. pen., non viola il principio di irretroattività penale.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, i decreti del marzo-aprile 2020 avevano sospeso i termini processuali penali e, con essi, il corso della prescrizione dei reati. Alcuni imputati hanno contestato che applicare questa sospensione a reati commessi prima dei decreti violasse il divieto di retroattività sfavorevole in materia penale, e diversi tribunali hanno sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Siena, Roma e Spoleto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (principio di legalità e irretroattività penale) e, sotto altro profilo, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni interventi e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.; ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.

    Il principio

    La sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19 è riconducibile alla causa generale di sospensione prevista dall’art. 159 cod. pen. (sospensione del procedimento per particolare impedimento); pertanto non introduce una nuova ipotesi retroattiva e non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

    Domande e risposte

    Cosa avevano stabilito i decreti Covid sulla prescrizione?

    Avevano sospeso i termini processuali penali e, di conseguenza, il corso della prescrizione dei reati, per il periodo dell’emergenza epidemiologica.

    Perché non si tratta di una norma retroattiva vietata?

    Perché la Corte ha ricondotto la sospensione alla causa generale già prevista dall’art. 159 cod. pen., escludendo l’introduzione di una nuova ipotesi applicata retroattivamente in danno dell’imputato.

    Qual è stato l’esito complessivo?

    Le questioni fondate sull’art. 25, secondo comma, Cost. sono state dichiarate non fondate; quelle fondate sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU sono state dichiarate inammissibili.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — Parametro centrale: principio di legalità e irretroattività della legge penale (comma 2); le questioni sono state respinte.
    • Art. 117 della Costituzione — Invocato (comma 1) in relazione all’art. 7 CEDU; le relative questioni sono state dichiarate inammissibili.
  • Corte cost. n. 277/2020 – Sanità e spesa per il personale: il processo si estingue

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    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario. La pronuncia è di rito e non entra nel merito della questione.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato in via principale una norma statale che escludeva alcune Regioni (quelle che finanziano integralmente il proprio sistema sanitario senza apporto del bilancio statale) dalle disposizioni sull’incremento della spesa per il personale sanitario. Nel corso del giudizio si sono verificate le condizioni per la chiusura processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019 (convertito nella legge n. 60 del 2019) in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, della Costituzione, oltre che a parametri dello Statuto speciale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia processuale: la Corte non si è pronunciata sul merito della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte — la Corte dichiara con ordinanza l’estinzione del processo, senza esaminare il merito della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Che tipo di decisione è la n. 277 del 2020?

    È un’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato estinto il processo, cioè una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere nel merito.

    Su quale norma verteva il giudizio?

    Sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 35 del 2019, in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No. L’estinzione del processo significa che la Corte non ha esaminato la legittimità costituzionale della disposizione.

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  • Corte cost. n. 276/2020 – Ampliamento del Parco dell’Appia Antica: respinte le censure sulla legge Lazio

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    La Corte ha respinto le questioni sull’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ampliava il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica: in parte inammissibili, in parte non fondate. La norma regionale è stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva ampliato, con legge, il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica, applicando misure di salvaguardia alle nuove aree incluse. Alcuni operatori e società, coinvolti in un programma edilizio nella zona, hanno impugnato gli atti regionali e comunali davanti al TAR Lazio, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione (eguaglianza, libertà di iniziativa economica, proprietà e riparto di competenze, anche in materia di tutela dell’ambiente).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 7, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e non fondate le questioni sui medesimi commi sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, commi primo e terzo, Cost.

    Il principio

    L’ampliamento del perimetro di un’area naturale protetta regionale, con le connesse misure di salvaguardia, rientra nelle scelte legislative regionali in materia di aree protette e non determina di per sé una violazione dell’eguaglianza, della libertà d’impresa, della proprietà o del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    L’ampliamento del perimetro del parco regionale dell’Appia Antica e l’applicazione di misure di salvaguardia alle nuove aree incluse.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nell’ambito di un contenzioso promosso da operatori privati contro gli atti regionali e comunali.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la legge regionale è stata ritenuta legittima.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — Invocato per la presunta lesione della libertà di iniziativa economica privata; la censura è stata respinta.
    • Art. 42 della Costituzione — Invocato in relazione alla tutela della proprietà; la censura è stata respinta.
    • Art. 117 della Costituzione — Invocato anche per la tutela dell’ambiente (comma 2, lett. s) e il riparto di competenze; le relative censure non sono state accolte.
  • Corte cost. n. 275/2020 – Concorso DSGA scuola: legittima la soglia temporale per l’esperienza triennale

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, che ammetteva al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) gli assistenti amministrativi con tre anni di esperienza maturati entro l’entrata in vigore della legge. La fissazione di tale data non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 aveva bandito un concorso per 2.400 posti di DSGA nelle scuole, ammettendo anche gli assistenti amministrativi privi del titolo di studio richiesto ma con almeno tre anni di esperienza nelle mansioni di DSGA, maturati entro l’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018). Una candidata, che aveva completato i tre anni solo successivamente, si è vista esclusa e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento tra chi aveva maturato l’esperienza triennale entro la data fissata e chi l’aveva maturata poco dopo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Il principio

    La scelta del legislatore di ancorare il requisito dell’esperienza triennale a una data certa (l’entrata in vigore della legge) non è manifestamente irragionevole: la fissazione di un termine temporale per i requisiti di accesso a un concorso rientra nella discrezionalità legislativa e non viola i principi di eguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Il Consiglio di Stato chiedeva di verificare se fosse legittimo escludere dal concorso DSGA chi aveva maturato i tre anni di esperienza dopo l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la norma è stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Perché la soglia temporale non è discriminatoria?

    Perché ancorare un requisito a una data certa rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole, quindi non viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 274/2020 – Leva civica lombarda: la Regione non può istituire esenzioni IRPEF

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, che esentava da imposizione i compensi dei volontari della «Leva civica lombarda volontaria». Stabilire esenzioni dall’IRPEF, tributo erariale, spetta allo Stato e non alla Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva istituito un servizio civile regionale e, richiamando la disciplina del servizio civile universale, aveva previsto che i compensi pagati ai volontari fossero esenti da imposte. Il Governo ha contestato questa esenzione fiscale, perché l’IRPEF è un tributo statale e il servizio civile regionale è espressamente definito non assimilabile a quello universale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevedeva che i compensi dei volontari della Leva civica lombarda fossero esenti da imposizioni tributarie.

    Il principio

    La disciplina delle esenzioni e dei regimi di favore relativi a tributi erariali come l’IRPEF rientra nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); la Regione non può introdurre esenzioni fiscali su tributi statali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria fossero esenti da imposizioni tributarie, richiamando il regime del servizio civile universale.

    Perché la Regione non poteva prevederla?

    Perché l’IRPEF è un tributo erariale e le esenzioni sui tributi statali rientrano nel «sistema tributario e contabile dello Stato», competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e).

    Il servizio civile regionale è equiparato a quello universale?

    No. Il d.lgs. n. 40 del 2017 definisce espressamente il servizio civile regionale come non assimilabile al servizio civile universale, quindi non può estendervi automaticamente il regime di esenzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro dell’illegittimità: il sistema tributario dello Stato è competenza esclusiva statale (comma 2, lett. e).
  • Corte cost. n. 273/2020 – Friuli-Venezia Giulia: illegittima l’indennità agli autisti di rappresentanza

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che estendeva un’indennità economica agli autisti di rappresentanza, per violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. Ha invece respinto le censure sulle altre norme impugnate in materia di graduatorie concorsuali.

    Di cosa si tratta

    La legge multisettoriale del Friuli-Venezia Giulia conteneva più disposizioni sul pubblico impiego regionale: modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali e attribuzione di un’indennità economica a particolari categorie di personale. Il Governo ha contestato che queste norme regionali invadessero ambiti riservati alla legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 107, comma 1, lettera b), 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione (tra cui ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni).

    La decisione della Corte

    Riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1.

    Il principio

    La disciplina del trattamento economico del personale, incluse le indennità retributive, rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.); la Regione non può introdurre autonomamente nuove voci di indennità in contrasto con tale riparto.

    Domande e risposte

    Quale norma regionale è stata annullata?

    L’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che attribuiva un’indennità agli autisti di rappresentanza.

    Le altre disposizioni sono state colpite?

    No. Le questioni sugli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1, in materia di graduatorie concorsuali, sono state dichiarate non fondate.

    Perché l’indennità viola la Costituzione?

    Perché il trattamento economico del personale attiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 272/2020 – Impianti di combustione rifiuti: i criteri di localizzazione spettano allo Stato

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1 e 2 (e, di conseguenza, 3, 4 e 5) della legge della Regione Marche n. 29 del 2019, che fissavano una distanza minima di 5 km degli impianti di combustione dei rifiuti dai centri abitati. La disciplina dei criteri di localizzazione di tali impianti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva introdotto criteri propri per individuare dove collocare gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS) e dei rifiuti, imponendo in particolare una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati e dalle «funzioni sensibili» (scuole, asili, ospedali). Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza dello Stato e aggirato una precedente decisione della stessa Corte (sentenza n. 142 del 2019).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale) e all’art. 136 Cost. (per asserita elusione del giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 142 del 2019).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019 e, in via consequenziale, degli artt. 1, 3, 4 e 5. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1 sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. e non fondata la questione sull’art. 2 sollevata in riferimento all’art. 136 Cost.

    Il principio

    La fissazione dei criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, comprese le distanze minime dai centri abitati, attiene alla tutela dell’ambiente, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; la Regione non può introdurre vincoli localizzativi autonomi non previsti dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Quale legge regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    La legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29, sui criteri di localizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS, negli artt. 1, 2, 3, 4 e 5.

    Perché la Regione non poteva imporre la distanza di 5 km?

    Perché la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti attiene alla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato; la Regione può intervenire solo sulla base dei criteri generali dettati dalla normativa statale.

    La Corte ha accolto anche la censura sull’art. 136 Cost.?

    No. La questione relativa alla presunta elusione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) è stata dichiarata non fondata; l’illegittimità è stata pronunciata sotto il profilo del riparto di competenze.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — È il parametro su cui si fonda l’illegittimità: la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale (comma 2, lett. s).
    • Art. 136 della Costituzione — Invocato per l’asserita elusione del giudicato costituzionale; la relativa censura è stata respinta.
  • Corte cost. ord. n. 181/2020 – Parificazione dei rendiconti regionali e aiuti di Stato (Regione Abruzzo)

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte dei conti, in sede di parificazione dei rendiconti della Regione Abruzzo, su una legge regionale di finanziamento di una società aeroportuale, in riferimento alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

    Di cosa si tratta

    In sede di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo, la Corte dei conti ha dubitato della legittimità di una legge regionale che disponeva interventi finanziari in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa), ipotizzando un contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2015 (interventi in favore della SAGA Spa), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (disciplina degli aiuti di Stato), nonché all’art. 136 Cost. Le questioni erano sollevate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza pronunciarsi nel merito sul rapporto tra la legge regionale e la disciplina europea degli aiuti di Stato.

    Il principio

    Anche nel giudizio di parificazione dei rendiconti la questione di costituzionalità deve rispettare i requisiti di rilevanza e di adeguata motivazione; il difetto di tali presupposti, anche rispetto al parametro europeo degli aiuti di Stato, comporta la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Da chi proveniva la questione?

    Dalla Corte dei conti, in sede di parificazione dei rendiconti della Regione Abruzzo.

    Cosa si contestava?

    Una legge regionale di finanziamento della società aeroportuale SAGA Spa, sospettata di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

    Come si è conclusa?

    Con la manifesta inammissibilità delle questioni, senza decisione nel merito.

    Norme collegate