Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 269/2020 – Sospensione dei termini processuali da emergenza Covid-19: questioni e restituzione atti

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni sulla disciplina emergenziale Covid-19 dei termini processuali e ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per le altre, a seguito dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il legislatore aveva disciplinato la sospensione e la gestione dei termini e delle attività processuali. Tre tribunali hanno dubitato della legittimità costituzionale di una di queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Mantova e di Pavia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «Cura Italia»), come modificato dal d.l. n. 28 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Mantova (reg. ord. n. 82 del 2020) e ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Mantova e di Pavia per le ulteriori questioni, in ragione delle modifiche normative sopravvenute.

    Il principio

    Di fronte a una norma emergenziale poi modificata dallo ius superveniens, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente la rilevanza, mentre dichiara manifestamente inammissibili le questioni che non superano il vaglio preliminare.

    Domande e risposte

    A cosa si riferiva la norma impugnata?

    All’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto «Cura Italia» (d.l. n. 18 del 2020), in materia di gestione dei termini e delle attività processuali durante l’emergenza Covid-19.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché la disciplina era stata modificata da norme sopravvenute, sicché i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2020 – Spese di lite nel rito del lavoro: inammissibili e non fondate le questioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in materia di spese di lite a fronte di una proposta conciliativa rifiutata.

    Di cosa si tratta

    Nel rito del lavoro, la disciplina sulle spese processuali può addossarle alla parte che rifiuta una proposta conciliativa poi rivelatasi più vantaggiosa. La Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimità costituzionale di tale meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’art. 420, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione a CEDU e CDFUE).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. e non fondate quelle sull’art. 420, primo comma, cod. proc. civ.

    Il principio

    La disciplina delle spese processuali collegata al rifiuto di una proposta conciliativa, anche nel rito del lavoro, non viola il diritto di difesa né gli altri principi costituzionali e convenzionali invocati.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma contestata?

    L’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. consente di addossare le spese alla parte che ha rifiutato una proposta conciliativa poi risultata più conveniente dell’esito della causa.

    Quale è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 91 e non fondate quelle sull’art. 420: le norme restano in vigore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2020 – Rimborso spese di patrocinio ai giudici di pace: norma illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 nella parte in cui non prevede il rimborso delle spese di patrocinio legale al giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    La disciplina sul rimborso, da parte dello Stato, delle spese di patrocinio legale sostenute da pubblici dipendenti coinvolti in giudizi per fatti connessi alle loro funzioni non includeva i giudici di pace. Uno di essi ha contestato questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, nella parte relativa al rimborso delle spese di patrocinio legale, con riferimento alla posizione del giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

    Il principio

    Il rimborso delle spese di patrocinio legale per i giudizi connessi all’esercizio delle funzioni deve essere riconosciuto anche al giudice di pace, la cui esclusione dal beneficio è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che il giudice di pace ha diritto al rimborso, da parte del Ministero della giustizia, delle spese di patrocinio legale, nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla norma, prima a lui non applicate.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in un giudizio tra un interessato e il Ministero della giustizia.

    Che tipo di pronuncia è?

    È una sentenza di illegittimità costituzionale «additiva», che colma una lacuna estendendo il beneficio del rimborso al giudice di pace.

  • Corte cost. n. 266/2020 – Bilancio Regione Sardegna: processo estinto per rinuncia

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione governativa di norme della Regione Sardegna in materia di variazione di bilancio.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna sulla terza variazione di bilancio 2019-2021. Nel corso del giudizio sono venute meno le condizioni per proseguire, portando all’estinzione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, in materia di variazione di bilancio e disposizioni varie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio in via principale, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non decide nel merito ma dichiara l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Che tipo di decisione è?

    È un’ordinanza con cui la Corte dichiara estinto il processo, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni.

    Perché il processo si è estinto?

    L’estinzione consegue al venir meno dei presupposti per proseguire il giudizio in via principale, situazione tipica della rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione.

    La legge regionale è stata quindi giudicata legittima?

    No: la Corte non ha esaminato il merito, dichiarando solo l’estinzione del processo.

  • Corte cost. n. 265/2020 – Alberi monumentali e ambiente in Calabria: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo su norme della Regione Calabria in materia di tutela degli alberi monumentali e dei boschi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva modificato la propria legge sulla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti e della flora di pregio. Il Governo ha impugnato alcune di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Il ricorso statale in via principale che non rispetti i requisiti necessari di chiarezza e specificità delle censure non consente alla Corte di esaminare il merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri (il Governo), con ricorso in via principale contro la legge della Regione Calabria n. 56 del 2019.

    Quale è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito: le norme regionali restano in vigore.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze, in particolare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s), invocato dal Governo.
  • Corte cost. n. 264/2020 – Personale regionale siciliano: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, su una norma della Regione Siciliana.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio del lavoro instaurato contro l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) e altri, il Tribunale di Siracusa ha dubitato della legittimità costituzionale di una disposizione regionale siciliana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dalla legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa.

    Il principio

    In assenza dei presupposti processuali necessari, la Corte non può pronunciarsi sul merito delle censure e dichiara inammissibili le questioni sollevate dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in un giudizio relativo a personale dell’IRSAP.

    Cosa significa l’esito di inammissibilità?

    La Corte non ha esaminato nel merito le censure: le questioni sono state respinte per ragioni di carattere preliminare e processuale.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2020 – Trattamento previdenziale regionale in Sicilia: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti su norme della Regione Siciliana in materia di trattamento previdenziale.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio davanti alla Corte dei conti per la Regione Siciliana, relativo a un trattamento erogato dal Fondo pensioni Sicilia, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale di alcune norme regionali siciliane.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti.

    Il principio

    Le norme regionali siciliane impugnate in materia previdenziale non contrastano con i principi di eguaglianza, di proporzionalità della retribuzione, di adeguatezza dei mezzi previdenziali e di capacità contributiva invocati dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Chi ha sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, nel corso di un giudizio relativo al Fondo pensioni Sicilia.

    Quale è stato l’esito?

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni: le norme regionali restano in vigore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2020 – Indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali: illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevedeva la totale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi d’impresa.

    Di cosa si tratta

    La norma sul federalismo fiscale municipale stabiliva che l’imposta municipale propria (IMU) fosse indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa. Una società ha contestato questa indeducibilità anche per gli immobili strumentali, cioè quelli usati per l’attività.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche del 2013, nella parte in cui rende l’IMU indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa anche per gli immobili strumentali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa.

    Il principio

    Tassare con l’IRES un costo — l’IMU sugli immobili strumentali — che è inerente alla produzione del reddito d’impresa, negandone in radice la deducibilità, contrasta con il principio di capacità contributiva, perché colpisce una ricchezza che non esprime effettiva capacità economica.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le imprese?

    L’IMU pagata sugli immobili strumentali non poteva più essere considerata totalmente indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa, secondo la dichiarazione di illegittimità della Corte.

    Quale principio è stato violato?

    La pronuncia muove dal principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), che impedisce di tassare costi inerenti alla produzione del reddito d’impresa.

    Cosa sono gli immobili strumentali?

    Sono gli immobili utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, il cui costo è per natura inerente alla produzione del reddito.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, fondamento della dichiarazione di illegittimità dell’indeducibilità dell’IMU.
  • Corte cost. n. 261/2020 – Monitoraggio fiscale e sanzioni sul quadro RW: questioni inammissibili

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sulle norme in materia di monitoraggio fiscale e di sanzioni tributarie.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una controversia tributaria tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme sul monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero e sulle relative sanzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990 (monitoraggio fiscale) e dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (sanzioni tributarie), in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale carenti dei presupposti processuali, in particolare per difetti di motivazione sulla rilevanza, non possono essere esaminate nel merito e vengono dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Su quali norme verteva la questione?

    Sulle norme del monitoraggio fiscale (d.l. n. 167 del 1990) relative ai trasferimenti da e per l’estero e sulla disciplina delle sanzioni tributarie (d.lgs. n. 472 del 1997).

    Quale è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sulla loro fondatezza nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2020 – Esclusione del rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.), dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate o manifestamente infondate le numerose questioni sollevate.

    Di cosa si tratta

    La legge 12 aprile 2019, n. 33 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato — il rito che consente uno sconto di pena — per i delitti puniti con l’ergastolo. Tre giudici penali hanno dubitato della legittimità costituzionale di questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare della Spezia, la Corte di assise di Napoli e il Giudice dell’udienza preliminare di Piacenza hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale e degli artt. 3 e 5 della legge n. 33 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili (questioni sollevate dal GUP della Spezia in riferimento agli artt. 3 e 111) e in parte non fondate o manifestamente infondate le restanti questioni sull’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e sugli artt. 3 e 5 della legge n. 33 del 2019.

    Il principio

    L’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e non viola i principi costituzionali invocati, né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, né i vincoli convenzionali.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma contestata?

    L’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 33 del 2019, esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

    La norma è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte ha respinto tutte le censure, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate o manifestamente infondate: la norma resta in vigore.

    Quali principi costituzionali erano in gioco?

    In particolare il principio di eguaglianza (art. 3), il diritto di difesa (art. 24), la funzione della pena (art. 27), il giusto processo (art. 111) e i vincoli CEDU (art. 117, primo comma).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2020 – Bilancio Regione Campania: inammissibili le questioni del TAR

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sull’art. 1, comma 153, della legge finanziaria regionale della Campania del 2013.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una controversia tra una cooperativa edilizia e la Regione Campania, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dubitato della legittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria regionale del 2013 e ha rimesso la questione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non soddisfa i requisiti necessari di rilevanza e adeguata motivazione della questione, la Corte non può entrare nel merito e dichiara inammissibili le questioni.

    Domande e risposte

    Chi ha sollevato la questione?

    La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania, nel corso di un giudizio tra una cooperativa edilizia e la Regione Campania.

    Cosa significa «inammissibili»?

    Significa che la Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza delle censure, ritenendo che la questione non potesse essere decisa per ragioni preliminari di carattere processuale.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 258/2020 – Energia da fonti rinnovabili in Puglia: illegittimi due articoli, infondati gli altri

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 12 della legge della Regione Puglia n. 34 del 2019 in materia di energia da fonti rinnovabili, dichiarando invece inammissibile una questione e non fondate le restanti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato una legge (n. 34 del 2019) sull’utilizzo dell’idrogeno e sul rinnovo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Il Governo ne ha impugnato diversi articoli davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10, 11, 12 e 16 della legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34, in materia di promozione delle fonti rinnovabili, in riferimento tra l’altro all’art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 12; ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 16, comma 1, lettera a); e ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3 e 11 della legge regionale.

    Il principio

    La disciplina regionale in materia di energia e ambiente deve rispettare i limiti delle competenze concorrenti e la normativa statale e ambientale di riferimento: gli interventi regionali che eccedono tali limiti sono illegittimi, mentre quelli coerenti con il quadro statale restano validi.

    Domande e risposte

    Quali articoli sono stati dichiarati illegittimi?

    Sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 10 e 12 della legge regionale pugliese n. 34 del 2019.

    Tutte le censure del Governo sono state accolte?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 16 e non fondate quelle sugli artt. 3 e 11, accogliendo solo quelle sugli artt. 10 e 12.

    Quale parametro costituzionale era invocato?

    Le questioni erano riferite in particolare all’art. 117 della Costituzione, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze tra Stato e Regioni invocato nelle questioni in materia di energia e ambiente.