Autore: Andrea Marton

  • Articolo 289-bis Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

    Articolo 289-bis Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

    Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

    Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

    Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

    Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

    Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma (1).

  • Articolo 289-ter Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di coazione

    Articolo 289-ter Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di coazione

    Art. 289-ter c.p. Sequestro di persona a scopo di coazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

    Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis.

    Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi (1).

  • Articolo 290 Codice Penale: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

    Articolo 290 Codice Penale: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

    Art. 290 c.p. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

    La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (1).

  • Articolo 290-bis Codice Penale: Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

    Articolo 290-bis Codice Penale: Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

    Art. 290-bis c.p. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

    Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

  • Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana

    Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana

    Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).

  • Articolo 292 Codice Penale: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

    Articolo 292 Codice Penale: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

    Art. 292 c.p. Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

    Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale (1) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni (2).

  • Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante

    Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante

    Art. 292-bis c.p. Circostanza aggravante

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena prevista nei casi indicati dall’articolo 278 (offesa all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica), dall’art. 290, comma secondo (vilipendio delle forze armate), e dall’art. 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

    Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace (1).

  • Articolo 293 Codice Penale: Circostanza aggravante

    Articolo 293 Codice Penale: Circostanza aggravante

    Art. 293 c.p. Circostanza aggravante

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (1).

  • Articolo 294 Codice Penale: Attentati contro i diritti politici del cittadino

    Articolo 294 Codice Penale: Attentati contro i diritti politici del cittadino

    Art. 294 c.p. Attentati contro i diritti politici del cittadino

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Articolo 295 Codice Penale: Attentato contro i Capi di Stati esteri

    Articolo 295 Codice Penale: Attentato contro i Capi di Stati esteri

    Art. 295 c.p. Attentato contro i Capi di Stati esteri

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero

    è punito, nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con] (1) l’ergastolo.

    Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila (2).