Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 133/2019 – Destituzione obbligatoria del notaio per illeciti reiterati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 147, secondo comma, della legge notarile (legge n. 89 del 1913), che prevede la destituzione del notaio in caso di reiterazione di determinati illeciti disciplinari.

    Di cosa si tratta

    Un notaio era stato destituito perché, dopo due precedenti condanne disciplinari per non aver versato all’erario somme ricevute dai clienti per registrazione e trascrizione di atti, era incorso in un’ulteriore violazione, che la legge sanziona con la destituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione seconda civile, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dal d.lgs. n. 249 del 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge notarile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    La previsione della destituzione del notaio in caso di reiterazione di gravi illeciti disciplinari non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, trattandosi di una risposta proporzionata alla particolare delicatezza della funzione notarile.

    Domande e risposte

    La norma sulla destituzione del notaio è stata cancellata?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando l’art. 147, secondo comma, della legge notarile.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    La Corte di cassazione, sezione seconda civile.

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  • Corte cost. n. 132/2019 – Mutamento del giudice e rinnovazione della prova dichiarativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, in tema di rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva se, quando cambia il giudice-persona fisica, i testimoni già sentiti debbano sempre deporre nuovamente davanti al nuovo giudice, oppure se ciò sia necessario solo nei limiti compatibili con l’effettività e la ragionevole durata del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, aveva sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento all’art. 111 della Costituzione.

    Il principio

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la Corte non ha quindi esaminato il merito della disciplina sulla rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: ha dichiarato inammissibili le questioni.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 111 della Costituzione, sui principi del giusto processo.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale.

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  • Corte cost. n. 144/2019 – Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017 (consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), nella parte relativa ai poteri dell’amministratore di sostegno sul rifiuto dei trattamenti sanitari.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 219 del 2017 disciplina il consenso informato e le DAT (disposizioni anticipate di trattamento). La questione riguardava i poteri dell’amministratore di sostegno nel prestare o rifiutare il consenso a trattamenti sanitari per conto della persona assistita che non sia in grado di autodeterminarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani (sezioni di Piacenza e di Pavia) e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017.

    Il principio

    La disciplina dei commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge n. 219 del 2017 sui poteri dell’amministratore di sostegno in materia di consenso ai trattamenti sanitari non contrasta con i principi costituzionali invocati: il sistema assicura comunque la tutela della persona attraverso l’intervento del giudice tutelare.

    Domande e risposte

    L’amministratore di sostegno può rifiutare i trattamenti per l’assistito?

    La legge n. 219 del 2017, ritenuta legittima dalla Corte, disciplina questi poteri prevedendo, nei casi di contrasto, l’intervento del giudice tutelare a garanzia della persona.

    La legge sul biotestamento è rimasta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto le questioni, lasciando in vigore l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017.

    Perché l’intervento delle associazioni è stato dichiarato inammissibile?

    Le associazioni intervenute non erano parti del giudizio principale e non avevano i requisiti per intervenire nel giudizio costituzionale.

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  • Corte cost. n. 143/2019 – Garanzie dei confidi e misure anti-crisi della Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 2 del 2010 (come introdotto nel 2015) in materia di garanzie connesse alle misure anti-crisi, dichiarando inammissibile la censura riferita al comma 10-ter.

    Di cosa si tratta

    La Valle d’Aosta aveva introdotto, nell’ambito di misure straordinarie anti-crisi a sostegno di famiglie e imprese, disposizioni che incidevano sui rapporti di garanzia facenti capo ai confidi. La questione, sollevata in un contenzioso amministrativo, riguardava la compatibilità di tali norme con i principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge della Regione Valle d’Aosta 18 gennaio 2010, n. 2, come introdotti dall’art. 25, commi 1 e 2, della legge reg. n. 19 del 2015, in riferimento — tra l’altro — agli artt. 3, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 2 del 2010 (come introdotto nel 2015), dichiarando inammissibile la questione relativa al comma 10-ter.

    Il principio

    Le misure regionali che incidono retroattivamente o in modo irragionevole sui rapporti di garanzia già sorti possono violare i principi costituzionali di ragionevolezza e tutela dell’iniziativa economica: per questo il comma 10-bis è stato dichiarato illegittimo.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato?

    È stato annullato l’art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dalla legge reg. n. 19 del 2015.

    Perché il comma 10-ter non è stato annullato?

    La questione riferita al comma 10-ter è stata dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, nel corso di un giudizio amministrativo.

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  • Corte cost. n. 142/2019 – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti (legge Marche)

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche n. 22 del 2018 in materia di gestione integrata dei rifiuti, e in via consequenziale anche l’art. 3 della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva modificato la propria disciplina sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. La materia ambientale è in larga parte riservata allo Stato, che fissa standard uniformi di tutela: le Regioni non possono discostarsene introducendo regole proprie incompatibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (modifica alla legge reg. n. 24 del 2009 sulla gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 22 del 2018 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche dell’art. 3 della medesima legge regionale.

    Il principio

    Nella materia della tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, la Regione non può introdurre una disciplina propria che si discosti dagli standard uniformi: le norme regionali in contrasto sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche n. 22 del 2018 e, in via consequenziale, anche l’art. 3 della stessa legge.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    È il potere della Corte, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre norme che ne risultano coinvolte come conseguenza.

    Perché le Marche non potevano dettare queste regole?

    Perché la tutela dell’ambiente è materia in larga parte riservata allo Stato, che fissa livelli uniformi di protezione cui le Regioni devono attenersi.

  • Corte cost. n. 131/2019 – Messa alla prova e riqualificazione del fatto da parte del giudice

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Di cosa si tratta

    L’imputato chiedeva la messa alla prova solo dopo che, su sua sollecitazione, il fatto fosse stato diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare tra i reati che ammettono l’istituto. Le norme processuali non prevedevano espressamente questa possibilità in esito al giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni sugli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la messa alla prova dopo la diversa qualificazione del fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione (sentenza interpretativa di rigetto).

    Il principio

    Correttamente interpretate, le norme processuali non impediscono di valutare la messa alla prova anche quando il fatto sia stato diversamente qualificato: di qui la non fondatezza nei sensi indicati in motivazione.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 464-bis e 521 cod. proc. pen.?

    No: ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con una pronuncia interpretativa di rigetto.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania.

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  • Corte cost. n. 130/2019 – Concorso riservato per il reclutamento dei docenti abilitati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017, che prevedeva un concorso riservato ai docenti già abilitati per il reclutamento nelle scuole secondarie.

    Di cosa si tratta

    La disciplina transitoria sul reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedeva un concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento. Si discuteva se tale riserva derogasse al principio del pubblico concorso senza adeguata giustificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Il principio

    La previsione di un concorso riservato ai docenti già abilitati, nella disciplina transitoria del reclutamento scolastico, non viola di per sé il principio del pubblico concorso e di uguaglianza.

    Domande e risposte

    La norma sul concorso riservato è stata cancellata?

    No: la Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta.

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  • Corte cost. n. 129/2019 – Funzioni provinciali e gestione dei rifiuti in Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della Regione Toscana sul riordino delle funzioni provinciali e sulla gestione dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali seguito alla legge statale n. 56 del 2014, la Regione Toscana aveva ridistribuito alcune competenze, anche in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana aveva sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione, questioni sulle disposizioni della legge reg. Toscana n. 22 del 2015 e della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, come modificate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali toscane censurate, in materia di riordino delle funzioni provinciali e di gestione dei rifiuti.

    Il principio

    Le Regioni non possono incidere su ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, come le funzioni fondamentali degli enti locali e la tutela dell’ambiente, neppure nel riordino delle funzioni provinciali.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate incostituzionali?

    Disposizioni delle leggi della Regione Toscana sul riordino delle funzioni provinciali e sulla gestione dei rifiuti.

    Quale parametro è stato applicato?

    L’art. 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

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  • Corte cost. n. 141/2019 – Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (legge Merlin)

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sui reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge Merlin (legge n. 75 del 1958), ritenendo che la scelta di punire chi sfrutta o agevola la prostituzione altrui non sia costituzionalmente illegittima.

    Di cosa si tratta

    La legge Merlin del 1958 ha abolito le case di tolleranza e punisce non chi si prostituisce, ma chi recluta, favorisce o sfrutta la prostituzione altrui. Si discuteva se punire queste condotte, anche quando la prostituzione sia una scelta libera della persona, fosse compatibile con la libertà e l’autodeterminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, primo comma, numeri 4) e 8), della legge n. 75 del 1958.

    Il principio

    La scelta legislativa di punire il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione altrui rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con i principi costituzionali invocati: la tutela mira a contrastare lo sfruttamento e i fenomeni che coinvolgono la dignità della persona.

    Domande e risposte

    La legge Merlin è rimasta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto le questioni e i reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge n. 75 del 1958 restano puniti.

    Viene punito chi si prostituisce?

    No. La legge Merlin non punisce la persona che si prostituisce, ma chi recluta, favorisce o sfrutta la prostituzione altrui.

    Quali principi costituzionali erano in discussione?

    Gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, tra cui i diritti inviolabili, l’eguaglianza, la libertà personale e la libertà di iniziativa economica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2019 – Riscossione tributi e art. 81 d.l. n. 112 del 2008

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    Con l’ordinanza n. 140 del 2019 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate in materia tributaria dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria lombarda aveva dubitato della legittimità di alcune disposizioni del 2008 collegate alla finanza pubblica e alla perequazione tributaria. La Corte, prima di entrare nel merito, valuta sempre se la questione sia stata posta in modo corretto e rilevante: in caso contrario la dichiara inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è posta in modo non corretto o non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza, la Corte non entra nel merito e ne dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una decisione con cui la Corte respinge la questione senza esaminarne il merito, perché presenta vizi evidenti, ad esempio nella motivazione o nella rilevanza.

    La norma del 2008 è stata giudicata legittima?

    La Corte non si è pronunciata sulla legittimità nel merito: la disposizione non è stata annullata.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2019 – Condanna d’ufficio per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.)

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata (e in parte inammissibile) la questione sull’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che consente al giudice di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma per abuso del processo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 96, terzo comma, c.p.c. permette al giudice, anche senza domanda di parte, di condannare chi ha agito o resistito in giudizio in modo abusivo al pagamento di una somma in favore della controparte. Si discuteva se questa «sanzione» processuale violasse la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte e i principi in materia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 23 e 25, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 25, secondo comma, della Costituzione e non fondata quella riferita all’art. 23 della Costituzione.

    Il principio

    La condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. non viola la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.): la prestazione è comunque fondata su una previsione di legge, applicata dal giudice nei casi di abuso del processo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 96, terzo comma, c.p.c.?

    Consente al giudice di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma quando ha agito o resistito in giudizio abusando del processo.

    La norma è stata dichiarata legittima?

    Sì. La Corte ha respinto la censura riferita all’art. 23 Cost. e dichiarato inammissibile quella riferita all’art. 25, secondo comma, Cost., lasciando in vigore la disposizione.

    Si tratta di una sanzione penale?

    No. La Corte ha trattato la previsione come misura processuale a fronte dell’abuso del processo, non come sanzione penale.

    Norme collegate

    • Art. 23 della Costituzione — riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte: la Corte ha ritenuto la previsione non in contrasto con essa.
    • Art. 25 della Costituzione — parametro evocato in relazione alla materia penale; la questione è stata dichiarata inammissibile.
  • Corte cost. n. 128/2019 – Aliquote IRAP regionali e competenza statale in materia di tributi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme delle Regioni Marche, Lazio e Sicilia che, per il periodo d’imposta 2002, intervenivano sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in contrasto con il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Le disposizioni regionali censurate modificavano, per un determinato periodo, aspetti dell’IRAP, tributo disciplinato dal decreto legislativo statale n. 446 del 1997. La questione nasceva da contenziosi tributari sull’applicazione di queste norme regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Padova e la Commissione tributaria regionale del Lazio avevano sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni sulle leggi delle Regioni Marche n. 35 del 2001, Lazio n. 34 del 2001 e Sicilia n. 2 del 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e della correlata Tabella A, e dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002, limitatamente al periodo d’imposta 2002 per i soggetti indicati nel d.lgs. n. 446 del 1997.

    Il principio

    La disciplina del sistema tributario, e in particolare dei profili sostanziali dell’IRAP, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono modificarne gli elementi essenziali al di fuori dei limiti consentiti dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Quali norme regionali sono state dichiarate incostituzionali?

    Disposizioni delle Regioni Marche, Lazio e Sicilia sull’IRAP, limitatamente al periodo d’imposta 2002.

    Quale parametro è stato applicato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sulla competenza statale in materia di sistema tributario.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le Commissioni tributarie provinciale di Padova e regionale del Lazio, i cui giudizi sono stati riuniti.

    Norme collegate