Autore: Andrea Marton

  • Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali

    Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali

    Art. 271 c.p. Associazioni antinazionali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

    Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente (1).

  • Articolo 272 Codice Penale: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

    Articolo 272 Codice Penale: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

    Art. 272 c.p. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

    Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti (1).

  • Articolo 273 Codice Penale: Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

    Articolo 273 Codice Penale: Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

    Art. 273 c.p. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

    Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni (1).

  • Articolo 274 Codice Penale: Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

    Articolo 274 Codice Penale: Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

    Art. 274 c.p. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

    La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero (1).

  • Articolo 275 Codice Penale: Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

    Articolo 275 Codice Penale: Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

    Art. 275 c.p. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano,

    accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno (1).

  • Articolo 276 Codice Penale: Attentato contro il Presidente della Repubblica

    Articolo 276 Codice Penale: Attentato contro il Presidente della Repubblica

    Art. 276 c.p. Attentato contro il Presidente della Repubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo (1).

  • Articolo 277 Codice Penale: Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

    Articolo 277 Codice Penale: Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

    Art. 277 c.p. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).

  • Articolo 278 Codice Penale: Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

    Articolo 278 Codice Penale: Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

    Art. 278 c.p. Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

  • Articolo 279 Codice Penale: Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica

    Articolo 279 Codice Penale: Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica

    Art. 279 c.p. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (1).

  • Articolo 280 Codice Penale: Attentato per finalità terroristiche o di eversione

    Articolo 280 Codice Penale: Attentato per finalità terroristiche o di eversione

    Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

    Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

    Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (1).