Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 938 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    Art. 938 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate né dalle norme corporative né dai contratti individuali di lavoro. Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore. DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL'AEROMOBILE Della locazione

  • Art. 937 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 937 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.

  • Art. 936 Codice della Navigazione – Diritti del beneficiario

    Art. 936 Codice della Navigazione – Diritti del beneficiario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato. Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato può designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge. In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma. La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata è fatta in patti uguali.

  • Lavoro sportivo: tredicesima, mensilità aggiuntive e premi

    Lavoro sportivo

    Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel lavoro sportivo

    La busta paga sportiva ha una voce che gli altri settori conoscono poco: il premio. Ma le mensilità aggiuntive classiche, tredicesima in testa, restano legate al lavoro dipendente.

    In sintesi

    La tredicesima e l’eventuale quattordicesima sono mensilità aggiuntive del lavoro dipendente: spettano al lavoratore sportivo subordinato secondo le regole generali e gli accordi di categoria. Collaboratori e autonomi non hanno mensilità aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito. I premi (bonus risultato, premi partita, premi di rendimento) sono invece tipici dello sport e seguono il contratto individuale o gli accordi.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali del lavoro dipendente sulle mensilità aggiuntive; accordi di categoria
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori e autonomi
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e prassi contrattuale del settore

    Le mensilità aggiuntive sono del lavoro dipendente

    La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva tipica del lavoro subordinato. Spetta quindi al lavoratore sportivo dipendente, secondo le regole generali e gli eventuali accordi di categoria. La quattordicesima non è un diritto generale di legge: dipende dalla contrattazione, e nel lavoro sportivo può essere prevista dagli accordi di categoria, ma in mancanza non spetta automaticamente.

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi non esistono mensilità aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito per la prestazione, senza tredicesima né quattordicesima.

    Il premio: la voce sportiva per eccellenza

    Ciò che caratterizza la retribuzione sportiva è il premio. Non deriva da un CCNL generale, ma dal contratto individuale o dagli accordi di categoria. I premi più diffusi sono:

    • premio partita: legato alla singola gara o al risultato;
    • premio risultato: collegato a classifiche, vittorie, qualificazioni;
    • premio di rendimento o di obiettivo: legato a traguardi personali o di squadra;
    • premio di firma o di fedeltà: pattuito alla stipula o al rinnovo.

    I premi sono lo strumento con cui le società allineano gli interessi del lavoratore ai risultati sportivi.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi secondo la forma del rapporto
    Voce Lavoro subordinato sportivo Co.co.co. e autonomi
    Tredicesima Sì, regole generali e accordi No
    Quattordicesima Solo se prevista dagli accordi No
    Premio partita / risultato Secondo contratto e accordi Secondo contratto
    Premio di firma / obiettivo Secondo contratto e accordi Secondo contratto

    Nota: nell’area del dilettantismo i premi sono compensi sportivi e concorrono alle soglie annue di 15.000 € (fiscale) e 5.000 € (previdenziale).

    Premi e soglie nel dilettantismo

    Per i lavoratori dell’area del dilettantismo, i premi sono compensi sportivi a tutti gli effetti. Questo significa che concorrono al calcolo della soglia annua di 15.000 euro di esenzione fiscale e della franchigia previdenziale di 5.000 euro. Un premio importante può quindi far superare le soglie: è il totale annuo dei compensi, premi inclusi, che conta.

    Il trattamento fiscale dei premi

    Il regime dei premi dipende dalla forma del rapporto. Nel lavoro subordinato i premi seguono il regime fiscale e contributivo della retribuzione. Nell’area del dilettantismo i premi, in quanto compensi sportivi, rientrano nelle soglie di esenzione fiscale (15.000 €) e nella franchigia previdenziale (5.000 €): sotto le soglie godono dell’agevolazione, oltre seguono il regime ordinario sull’eccedenza.

    Casi pratici

    Tizio — Atleta subordinato con tredicesima e premio
    Tizio è atleta con contratto subordinato. A dicembre riceve la tredicesima secondo le regole generali del lavoro dipendente. Inoltre, avendo la squadra centrato la qualificazione, percepisce un premio risultato previsto dal contratto. Entrambe le voci seguono il regime della retribuzione.
    Caia — Istruttrice in co.co.co. senza tredicesima
    Caia collabora con una ASD in co.co.co. Non riceve tredicesima né quattordicesima: percepisce il compenso pattuito per la sua prestazione. Se il contratto prevede un premio per obiettivi raggiunti, questo è un compenso sportivo che concorre alle soglie annue del dilettantismo.
    Sempronio — Premio che fa superare la soglia
    Sempronio, collaboratore dilettantistico, percepisce 13.000 € di compensi base più un premio di 3.000 € per i risultati. Il totale di 16.000 € supera la soglia fiscale di 15.000 €: i 1.000 € eccedenti sono tassati. Il premio, come compenso sportivo, è entrato nel calcolo della soglia.
  • Cass. 29069/2025 – Agevolazione prima casa: residenza in 18 mesi e forza maggiore

    Per conservare l’agevolazione prima casa occorre trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Cosa accade se i lavori si bloccano e la casa non diventa abitabile in tempo? Con l’ordinanza n. 29069 del 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, chiarisce che l’obbligo riguarda il Comune, non quel preciso immobile: nemmeno una “sorpresa archeologica” che ferma il cantiere integra la forza maggiore, perché ci si poteva comunque trasferire altrove nello stesso Comune. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente acquista un immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa (imposta di registro ridotta), con l’impegno a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi. Durante i lavori di ristrutturazione emergono però reperti archeologici e la Soprintendenza ordina la sospensione del cantiere; la casa non diventa abitabile nei termini. L’Agenzia delle Entrate revoca l’agevolazione e recupera la maggiore imposta; il contribuente invoca la forza maggiore.

    La questione giuridica

    Il ritardo o l’impossibilità di rendere abitabile l’immobile acquistato — qui per un vincolo archeologico imposto dalla Soprintendenza — integra una causa di forza maggiore idonea a evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte respinge la tesi del contribuente. Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza è tassativo, ma l’obbligo è riferito al Comune in cui si trova l’immobile, non allo specifico immobile acquistato. Di conseguenza, il blocco dei lavori sulla casa — pur dovuto a un evento esterno come il ritrovamento archeologico e l’ordine di sospensione della Soprintendenza — non impediva al contribuente di trasferire la propria residenza in un altro immobile dello stesso Comune (nel caso, Verona). Mancando un’impossibilità assoluta di adempiere, la forza maggiore non sussiste.

    La Corte ricorda che la forza maggiore idonea a evitare la decadenza deve consistere in un evento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente, tale da rendere impossibile il rispetto del termine. L’inabitabilità o il ritardo dei lavori sull’immobile acquistato non hanno questa natura, perché l’obbligo di residenza poteva essere assolto altrove nel medesimo Comune.

    Il principio: l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi per conservare l’agevolazione prima casa è riferito al Comune e non allo specifico immobile; l’inabitabilità o il blocco dei lavori sulla casa acquistata non integrano forza maggiore, che richiede un evento oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile che renda impossibile l’adempimento.

    Quando opera la forza maggiore

    Situazione Forza maggiore?
    Lavori bloccati o casa inabitabile No: ci si può trasferire altrove nello stesso Comune
    Ritrovamento archeologico con stop del cantiere No: riguarda l’immobile, non l’intero Comune
    Evento oggettivo, imprevedibile, inevitabile, non imputabile Sì, se rende impossibile l’adempimento

    Le norme richiamate

    Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposta di registro), che disciplina i requisiti dell’agevolazione prima casa, tra cui il trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi; nozione di forza maggiore elaborata dalla giurisprudenza.

    Conseguenze pratiche

    • Il termine di 18 mesi è tassativo: programmare per tempo lo spostamento della residenza.
    • La residenza va trasferita nel Comune: non serve che sia proprio nell’immobile acquistato.
    • I problemi di cantiere sull’immobile non salvano dall’agevolazione: ci si può trasferire altrove nel Comune.
    • La forza maggiore va provata come evento che rende impossibile l’adempimento, non solo difficile.

    Esempio

    Tizio compra casa a Verona con l’agevolazione prima casa, ma durante i lavori spuntano reperti archeologici e la Soprintendenza ferma il cantiere. Tizio non trasferisce la residenza entro 18 mesi e invoca la forza maggiore: la Cassazione gli dà torto, perché avrebbe potuto prendere la residenza in un altro alloggio dello stesso Comune di Verona. Caio, invece, si trova ricoverato a lungo per una grave malattia improvvisa che gli rende oggettivamente impossibile ogni adempimento nei termini: in un caso simile la forza maggiore potrebbe essere riconosciuta.

    Orientamento

    La pronuncia conferma un orientamento rigoroso e consolidato: la decadenza dall’agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza è evitabile solo da una vera forza maggiore, mentre le difficoltà legate al singolo immobile non rilevano, proprio perché l’obbligo è ancorato al Comune e non alla specifica abitazione.

    Spunti pratici

    • Calcola subito la scadenza dei 18 mesi dalla data dell’atto: è tassativa.
    • Se i lavori ritardano, valuta di prendere la residenza in un altro immobile dello stesso Comune.
    • Documenta eventuali eventi davvero impeditivi: devono rendere impossibile, non solo difficile, l’adempimento.
    • In caso di revoca, verifica se ricorre una forza maggiore oggettiva prima di impugnare.

    Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Società di comodo e rimborso IVA: la svolta della Corte UE (causa C-341/22)

    Il regime italiano delle società di comodo (art. 30 della L. 724/1994) negava la detrazione e il rimborso dell’IVA alle società che non superano il test di operatività. Con la sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato questo automatismo incompatibile con la Direttiva IVA: una presunzione basata su un mero criterio quantitativo di ricavi non può far perdere il diritto alla detrazione. La Cassazione si è adeguata.

    La vicenda

    Una società viene qualificata come «non operativa» perché non supera il test di operatività previsto dall’art. 30 della L. 724/1994. Su questa sola base l’Agenzia delle Entrate le nega la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (nel caso originario, un credito di 42.108 euro per il 2009) e il relativo rimborso. La Corte di Cassazione, investita della questione, solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

    La questione giuridica

    È compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che, sul solo presupposto del mancato superamento di una soglia minima di ricavi (test di operatività), esclude il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte UE muove dai principi della Direttiva 2006/112/CE. La qualità di soggetto passivo IVA dipende dallo svolgimento di un’attività economica (art. 9), non dal volume delle operazioni effettuate; e il diritto alla detrazione (art. 167) sorge con il compimento delle operazioni a monte. Una presunzione di non operatività fondata unicamente su una soglia quantitativa di ricavi — ancorché superabile con prova contraria — non può comportare né la perdita dello status di soggetto passivo né quella del diritto alla detrazione, perché viola i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA.

    La conseguenza è netta: la disciplina interna deve essere disapplicata nella parte in cui nega la detrazione (e il rimborso) dell’IVA per il solo mancato superamento del test di operatività. La Corte di Cassazione ha recepito questo indirizzo, riconoscendo il diritto al rimborso/detrazione quando è accertato che la società ha effettivamente svolto un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati.

    Il principio: il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA non può essere negato a una società per il solo fatto di essere ritenuta «di comodo» in base al test di operatività; ciò che rileva, ai fini IVA, è l’effettivo esercizio di un’attività economica, in coerenza con i principi di neutralità e proporzionalità.

    Imposte dirette e IVA: due piani distinti

    Profilo Imposte dirette IVA
    Effetto del test di operatività Attribuzione di un reddito minimo presunto Nessuna perdita automatica di detrazione/rimborso
    Prova contraria Situazioni oggettive che giustificano i bassi ricavi Effettivo svolgimento di attività economica
    Fonte del diritto Normativa interna Direttiva IVA e principi unionali (prevalenti)

    Le norme richiamate

    Artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE (soggetto passivo e diritto alla detrazione); art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (società non operative e test di operatività); artt. 19 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (detrazione e rimborso IVA).

    Conseguenze pratiche

    • La società di comodo non perde automaticamente detrazione e rimborso IVA.
    • Sul versante IVA conta solo l’effettivo esercizio di un’attività economica.
    • Sul versante delle imposte dirette resta la disciplina del reddito minimo, superabile con prova contraria.
    • Diventa decisivo documentare l’attività economica realmente svolta.

    Esempio

    La società di Tizio non supera il test di operatività e l’ufficio le nega il rimborso IVA. Tizio dimostra di aver acquistato beni e servizi per un’attività economica reale (vigneti coltivati, vendite, contratti): grazie alla sentenza C-341/22 il diritto al rimborso IVA va riconosciuto, anche se i ricavi restano sotto soglia. Resta invece esposto, sul piano delle imposte dirette, all’attribuzione del reddito minimo, salvo provare situazioni oggettive che giustifichino i bassi ricavi.

    Orientamento

    La sentenza ha avuto un impatto sistematico: ha imposto la disapplicazione del divieto interno e la Cassazione l’ha recepita, allineando l’ordinamento italiano ai principi di neutralità e proporzionalità. La distinzione tra trattamento IVA (protetto dal diritto UE) e imposte dirette (disciplina interna) è oggi il punto fermo per le società non operative. Approfondimenti nella sezione IVA.

    Spunti pratici

    • Conserva la documentazione che prova l’effettiva attività economica: è la chiave per IVA.
    • Distingui sempre la difesa IVA da quella sulle imposte dirette: seguono regole diverse.
    • Per richieste di rimborso negate sul solo test di operatività, valuta l’impugnazione alla luce di C-341/22.
    • Sul fronte redditi, prepara la prova delle situazioni oggettive che giustificano i bassi ricavi.

    Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 8180/2025 – Diniego del rimborso IVA: cosa può fare il Fisco nel processo

    Quando l’Agenzia delle Entrate nega un rimborso IVA e il contribuente fa ricorso, quali sono i poteri delle parti nel processo? Con l’ordinanza n. 8180 del 28 marzo 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, definisce un assetto preciso: nel giudizio contro il diniego il contribuente è attore sostanziale e deve provare il proprio diritto, mentre l’Amministrazione, in posizione di convenuto, può difendersi anche con argomentazioni nuove, non essendo vincolata alle motivazioni dell’atto di rigetto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società chiede il rimborso di un credito IVA (nel caso originario relativo a un’imposta versata con aliquota ordinaria anziché ridotta su cessioni di immobili ristrutturati). L’Agenzia delle Entrate lo nega con un provvedimento dalla motivazione stringata. Nel successivo giudizio, l’ufficio introduce ulteriori argomenti per giustificare il rifiuto. Il contribuente eccepisce che il Fisco non potrebbe andare oltre le ragioni indicate nell’atto di diniego.

    La questione giuridica

    Nel contenzioso sul diniego di rimborso, l’Amministrazione è vincolata alle motivazioni espresse nell’atto, come accade per gli atti impositivi, oppure può svolgere in giudizio nuove difese? E quanto deve essere motivato il diniego?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte distingue la posizione delle parti. Nel giudizio di rimborso il contribuente non si limita a impugnare un atto: agisce per far accertare un proprio diritto di credito verso l’Erario, assumendo il ruolo di attore sostanziale. È quindi lui a dover allegare e provare i presupposti del rimborso (esistenza e spettanza del credito).

    Specularmente, l’Amministrazione è convenuto e, come ogni convenuto, può difendersi con tutte le argomentazioni idonee a contrastare la pretesa, anche diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nell’atto di diniego: non opera, qui, il vincolo motivazionale tipico degli atti impositivi. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento di diniego può essere sintetica, essendo sufficiente che indichi le ragioni essenziali del rifiuto, perché il merito del diritto si discute pienamente nel processo, dove l’onere della prova grava sul contribuente.

    Il principio: nel contenzioso sul diniego di rimborso IVA il contribuente è attore sostanziale e deve provare i presupposti del diritto; l’Amministrazione, in posizione di convenuto, non è vincolata alle motivazioni dell’atto e può addurre argomenti nuovi; la motivazione del diniego può essere succinta.

    Rimborso e atto impositivo a confronto

    Profilo Giudizio sul rimborso Giudizio su atto impositivo
    Ruolo del contribuente Attore sostanziale Ricorrente che contesta la pretesa
    Onere della prova Sul contribuente (esistenza del credito) Di regola sull’ufficio (fondatezza della pretesa)
    Difese dell’ufficio Anche argomenti nuovi rispetto all’atto Vincolate alla motivazione dell’atto
    Motivazione dell’atto Può essere succinta Deve essere completa

    Le norme richiamate

    Art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (rimborso del credito IVA); regole sull’onere della prova nel processo tributario (art. 2697 c.c. e art. 7 del D.Lgs. 546/1992); principi sulla natura del giudizio di rimborso come azione di accertamento di un diritto.

    Conseguenze pratiche

    • Chi chiede il rimborso deve documentare con precisione esistenza e spettanza del credito: l’onere è suo.
    • Non confidare nella sola motivazione stringata del diniego: in giudizio il Fisco può ampliare le difese.
    • Preparare il ricorso come un’azione di accertamento del proprio diritto, non come semplice impugnazione.
    • Anticipare le possibili obiezioni dell’ufficio, anche quelle non scritte nell’atto.

    Esempio

    La società di Tizio chiede il rimborso IVA e riceve un diniego con due righe di motivazione. In giudizio, Tizio pensa di vincere facilmente contestando quelle due righe; ma l’ufficio introduce un argomento nuovo (la mancata prova della spettanza del credito). Poiché Tizio è attore sostanziale e non ha documentato il credito, perde. Caio, invece, deposita fin dall’inizio tutta la documentazione che prova esistenza e spettanza del rimborso: pur a fronte di un diniego sintetico e di nuove difese del Fisco, ottiene ragione.

    Orientamento

    La pronuncia conferma un orientamento consolidato sulla natura del giudizio di rimborso come azione di accertamento di un diritto del contribuente, con conseguente diversa distribuzione dell’onere della prova e dei poteri difensivi rispetto al contenzioso sugli atti impositivi.

    Spunti pratici

    • Allega al ricorso tutta la prova del credito: registri, fatture, dichiarazioni, calcoli.
    • Non basare la difesa solo sui vizi della motivazione del diniego.
    • Immagina le obiezioni dell’ufficio e prepara controdeduzioni documentate.
    • Ricorda che, sul rimborso, l’onere della prova è a tuo carico.

    Perché il rimborso segue regole diverse

    La chiave dell’intera decisione sta nella natura del giudizio di rimborso, profondamente diversa da quella del giudizio di impugnazione di un atto impositivo. Quando il contribuente impugna un avviso di accertamento, contesta una pretesa che l’amministrazione ha già formulato e motivato: l’oggetto del processo è delimitato dalle ragioni dell’atto e l’onere di provarne la fondatezza grava, di regola, sull’ufficio. Quando invece il contribuente agisce per ottenere un rimborso, fa valere un proprio diritto di credito verso l’Erario: è lui ad assumere l’iniziativa sostanziale e a dover dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. In questa cornice l’amministrazione si limita a resistere, e come ogni convenuto può opporre tutte le eccezioni utili, anche non enunciate nel diniego. Ne discende coerentemente che il provvedimento di rigetto non deve avere la stessa ricchezza motivazionale di un atto impositivo: la sede naturale per discutere la spettanza del credito è il processo, dove il contribuente porta le sue prove e l’ufficio le sue contestazioni.

    Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Art. 935 Codice della Navigazione – Obbligo dell’assicurazione

    Art. 935 Codice della Navigazione – Obbligo dell’assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

  • Art. 934 Codice della Navigazione – Preferenza nelle assunzioni

    Art. 934 Codice della Navigazione – Preferenza nelle assunzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale di volo, che sia riconosciuto non più idoneo al servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di personale non navigante.

  • Art. 933 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    Art. 933 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.

  • Art. 932 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell’aeromobile

    Art. 932 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri aventi diritto, nel caso in cui l'aeromobile si presume perito, possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.

  • Art. 931 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    Art. 931 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.