Autore: Andrea Marton

  • Articolo 256 Codice Penale: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

    Articolo 256 Codice Penale: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

    Art. 256 c.p. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

    Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.

    Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

    Si applica l’ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

  • Articolo 257 Codice Penale: Spionaggio politico o militare

    Articolo 257 Codice Penale: Spionaggio politico o militare

    Art. 257 c.p. Spionaggio politico o militare

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

    Si applica l’ergastolo (1):

    1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

    2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

  • Articolo 258 Codice Penale: Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

    Articolo 258 Codice Penale: Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

    Art. 258 c.p. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

    Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

    Si applica l’ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

  • Articolo 259 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Articolo 259 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Art. 259 c.p. Agevolazione colposa

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando l’esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

    Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

  • Articolo 260 Codice Penale: Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

    Articolo 260 Codice Penale: Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

    Art. 260 c.p. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

    1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

    2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

    3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.

    Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Articolo 261 Codice Penale: Rivelazione di segreti di Stato

    Articolo 261 Codice Penale: Rivelazione di segreti di Stato

    Art. 261 c.p. Rivelazione di segreti di Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

    Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

    Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l’ergastolo (1).

    Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

    Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

  • Articolo 262 Codice Penale: Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

    Articolo 262 Codice Penale: Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

    Art. 262 c.p. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

    Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

    Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso l’ergastolo (1).

    Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi ottiene la notizia.

    Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

  • Articolo 263 Codice Penale: Utilizzazione dei segreti di Stato

    Articolo 263 Codice Penale: Utilizzazione dei segreti di Stato

    Art. 263 c.p. Utilizzazione dei segreti di Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

    Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l’ergastolo (1).

  • Articolo 264 Codice Penale: Infedeltà in affari di Stato

    Articolo 264 Codice Penale: Infedeltà in affari di Stato

    Art. 264 c.p. Infedeltà in affari di Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

  • Articolo 265 Codice Penale: Disfattismo politico

    Articolo 265 Codice Penale: Disfattismo politico

    Art. 265 c.p. Disfattismo politico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

    La pena è non inferiore a quindici anni:

    :1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

    :2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

    La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.