Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 230/2020 – Due madri nell’atto di nascita e procreazione assistita

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    La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di riconoscere entrambe le donne unite civilmente come genitori nell’atto di nascita del figlio nato all’estero con procreazione assistita. Il riconoscimento della omogenitorialità non è imposto dalla Costituzione: la scelta spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Due donne, unite civilmente, una delle quali aveva partorito un bambino concepito all’estero con fecondazione eterologa e con il consenso dell’altra, chiedevano che entrambe fossero indicate come genitori nell’atto di nascita formato in Italia. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Venezia sollevava questione sull’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili) e sull’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000 (atto di nascita), in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta di Nizza, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Le coppie dello stesso sesso non possono accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita (art. 5 della legge n. 40 del 2004) e la clausola di salvaguardia della legge n. 76 del 2016 non estende ad esse le norme su filiazione e adozione legittimante. La scelta di non riconoscere la doppia genitorialità femminile non è arbitraria né viola i parametri evocati; un’eventuale svolta in senso diverso attiene all’area degli interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    L’aspirazione della «madre intenzionale» a essere genitore non assurge a diritto fondamentale imposto dalla Costituzione; il bilanciamento tra libertà di procreare, interesse del minore e altri valori costituzionali spetta al legislatore. La tutela del minore può già passare per l’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, legge n. 184 del 1983).

    Domande e risposte

    La Corte ha vietato di riconoscere due madri?

    No. Ha detto che la Costituzione non impone quel riconoscimento ma neppure lo vieta: la decisione spetta al legislatore, che può introdurre tutele più ampie per il minore.

    Le coppie omosessuali possono accedere alla PMA in Italia?

    No, l’art. 5 della legge n. 40 del 2004 riserva la procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, e la Corte ha già ritenuto tale scelta non discriminatoria.

    Quali strumenti restano per tutelare il rapporto con la madre intenzionale?

    La giurisprudenza ammette l’adozione in casi particolari a favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, escludendo che l’orientamento sessuale incida sull’idoneità genitoriale.

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  • Corte cost. n. 229/2020 – Sospensione condizionale concessa due volte e obbligo di risarcimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 165, comma secondo, del codice penale: il giudice rimettente partiva da un presupposto interpretativo errato, perché al condannato che ha già usufruito della sospensione condizionale può essere imposta, in alternativa al risarcimento, anche la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

    Di cosa si tratta

    Un imputato, già beneficiario in passato della sospensione condizionale della pena, chiedeva di nuovo il beneficio ma non era in grado, per le sue scarse disponibilità economiche, di risarcire il danno. Il giudice riteneva che la legge gli imponesse comunque il risarcimento, senza alternative, e sospettava una disparità di trattamento fondata sul censo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma secondo, del codice penale (come modificato dalla legge n. 145 del 2004), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui subordinerebbe la seconda sospensione condizionale al solo risarcimento del danno o alle restituzioni, senza dare rilievo all’impossibilità di adempiere.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente muoveva da un presupposto interpretativo palesemente erroneo: il secondo comma dell’art. 165 rinvia agli obblighi del primo comma, tra cui la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Il giudice può quindi sempre imporre quest’ultima quando il risarcimento sia impossibile, tanto più nel patteggiamento, dove la richiesta del beneficio implica la non opposizione del condannato.

    Il principio

    Quando il dubbio di costituzionalità nasce da un’incompleta o erronea ricostruzione del quadro normativo — nel caso, l’omessa considerazione delle alternative al risarcimento previste dalla legge — la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Si può ottenere una seconda sospensione condizionale senza risarcire il danno?

    Sì: secondo la Corte il giudice può subordinare il beneficio anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, quando il risarcimento non sia possibile e il condannato non si opponga.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché l’errore stava a monte: il giudice aveva interpretato male la norma, trascurando le alternative già previste dalla legge, e ciò vizia alla radice il ragionamento sulla non manifesta infondatezza.

    Cosa cambia nel patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.)?

    La giurisprudenza di legittimità ritiene che chi chiede il beneficio nel patteggiamento accetti implicitamente la subordinazione a uno degli obblighi previsti, compresa l’attività non retribuita.

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  • Corte cost. n. 228/2020 – Canone degli alloggi di servizio delle forze di polizia in Sardegna

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul canone degli alloggi di servizio destinati al personale delle forze di polizia in Sardegna: il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza, trascurando che l’immobile in causa era nel frattempo passato dallo Stato alla Regione.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva del canone di locazione di un alloggio costruito ai sensi della legge n. 52 del 1976 a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale. In assenza del decreto ministeriale che doveva fissare il canone, la Regione Sardegna applicava i criteri dell’edilizia residenziale pubblica, con aggiornamento ISTAT. Il conduttore aveva fatto opposizione al decreto ingiuntivo per l’aggiornamento del canone.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, sollevava questioni sull’art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. d), g) e h), della Costituzione. Secondo il rimettente, tali alloggi rientrerebbero nella competenza esclusiva statale (difesa, ordine pubblico, organizzazione amministrativa) e non nell’edilizia residenziale pubblica regionale, e la disciplina differenziata violerebbe l’uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a una carente ricostruzione del quadro normativo. Il rimettente non aveva considerato che, in base allo statuto speciale (art. 14 della legge cost. n. 3 del 1948) e alle norme di attuazione, l’immobile per cui pendeva il giudizio era transitato nel patrimonio regionale già dal 2013, venendo così meno il presupposto della proprarietà statale su cui si fondava la questione.

    Il principio

    L’omessa considerazione di una normativa decisiva per la concreta applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l’inammissibilità della questione: il giudice deve ricostruire compiutamente il quadro normativo applicabile alla specifica vicenda.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il giudice rimettente non aveva dimostrato che la norma impugnata fosse effettivamente applicabile al caso concreto, avendo ignorato il passaggio dell’immobile dallo Stato alla Regione, fatto che incideva sulla rilevanza della questione.

    Che cosa sono gli alloggi di servizio della legge n. 52 del 1976?

    Sono immobili di proprietà statale costruiti per dare un alloggio a prezzo calmierato al personale delle forze di polizia presso la sede di servizio, gestiti dagli istituti delle case popolari (poi dalle aziende regionali).

    Cosa significa «difetto di rilevanza»?

    Significa che la decisione sulla costituzionalità della norma non è necessaria per definire il giudizio principale; senza questo nesso la Corte non può pronunciarsi e dichiara la questione inammissibile.

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  • Corte cost. n. 227/2020 – Distacco e comando del personale tra enti regionali in Molise

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime diverse norme della legge di stabilità 2019 della Regione Molise: quelle che addossavano agli enti di provenienza il costo del personale «distaccato» (in realtà comandato), quella sulla mobilità del personale delle società partecipate e quella che limitava lo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali. Respinge invece la censura sull’art. 10 (trattamento dell’amministratore ARSARP).

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato più articoli della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4. Il cuore della controversia riguardava il modo in cui la Regione gestiva il personale dei vari enti del «Sistema Regione Molise»: spostarlo da un ente all’altro lasciando però il costo a carico dell’ente di provenienza. La Corte chiarisce che, quando un dipendente viene utilizzato da un’amministrazione diversa, si tratta di «comando» e non di mero «distacco», con conseguente obbligo di rimborso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 10, 15 (commi 2 lett. f, g, h e 3 lett. i), 16 (comma 1 lett. b, f, g) e 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lett. l) ed s), e terzo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. Come norme interposte venivano richiamati l’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (rimborso del personale comandato), l’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (società partecipate) e gli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (rifiuti).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: degli artt. 15, comma 2, lett. f) e g), e 16, comma 1, lett. f) e g) (oneri del personale a carico dell’ente di provenienza); dell’art. 15, comma 3, lett. i) (mobilità del personale delle società partecipate); degli artt. 15, comma 2, lett. h), e 16, comma 1, lett. b) (deroga ai limiti sugli incarichi dirigenziali); e dell’art. 32 (limite allo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s). Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 10, perché il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude oneri aggiuntivi.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, compresi i profili retributivi del comando, appartiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale; l’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 impone all’amministrazione utilizzatrice di rimborsare l’onere all’ente di provenienza. In materia di rifiuti speciali vige il principio di libera circolazione e di «rete integrata» di impianti, che osta ai divieti regionali.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra comando e distacco secondo la Corte?

    Nel comando il dipendente, pur restando legato all’ente di appartenenza, è inserito nell’organizzazione di un’altra amministrazione; in tal caso la legge statale impone all’amministrazione utilizzatrice di rimborsare l’onere. La Regione non poteva qualificare l’istituto come distacco per lasciare il costo all’ente di provenienza.

    Perché è stato bocciato il limite ai rifiuti speciali extraregionali?

    Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale e il sistema di «rete integrata» degli impianti esige la libera circolazione dei rifiuti speciali sul territorio nazionale, mentre divieti e limitazioni valgono solo per i rifiuti urbani.

    Cosa si è salvato della legge regionale?

    L’art. 10 sul trattamento economico dell’amministratore unico dell’ARSARP: poiché l’incarico spetta a soggetti già dirigenti, vale il principio di onnicomprensività della retribuzione e non deriva alcun onere aggiuntivo, quindi nessuna violazione dell’obbligo di copertura.

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  • Corte cost. n. 210/2020 – Estinzione del reato e sospensione condizionale: questione ipotetica

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’irrevocabilità dell’estinzione del reato dopo la sospensione condizionale della pena: il giudice non aveva descritto adeguatamente il caso e poneva un dubbio puramente ipotetico.

    Di cosa si tratta

    Quando il condannato con pena sospesa non commette nuovi reati nei termini di legge, il reato si estingue (art. 167 c.p.). Il Tribunale di Lecce, giudice dell’esecuzione, dubitava che questa declaratoria fosse irrevocabile anche qualora, dopo, emergesse che il condannato aveva in realtà commesso altri reati nel periodo rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente invocava gli artt. 3 e 27 Cost.: l’irrevocabilità di un accertamento ritenuto sommario sarebbe irragionevole e in disparità rispetto alla revocabilità dell’indulto, e vanificherebbe la funzione rieducativa della pena rinunciando a punire chi si scopra responsabile di altri reati.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. L’ordinanza non descriveva adeguatamente il caso (reato di condanna, certificato del casellario, obblighi imposti) e non si confrontava con il diritto vivente, secondo cui la commissione del nuovo reato rileva solo se accertata con sentenza irrevocabile. Soprattutto, il giudice poneva un dubbio su una mera eventualità — reati ipotetici non ancora accertati — rendendo la questione prematura e astratta, priva di rilevanza attuale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è ipotetica o prematura, cioè quando l’applicazione della norma censurata è solo eventuale e futura. Il giudice deve inoltre descrivere compiutamente la fattispecie e confrontarsi con il diritto vivente, pena l’impossibilità per la Corte di valutare la rilevanza.

    Domande e risposte

    Quando si estingue il reato dopo la sospensione condizionale?

    Quando il condannato non commette, nei termini di legge (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni), un nuovo reato della stessa indole e adempie agli eventuali obblighi imposti.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il giudice aveva descritto male il caso e sollevava un dubbio su un’ipotesi astratta (reati non ancora accertati), rendendo la questione prematura e priva di rilevanza attuale.

    Un reato successivo rileva sempre?

    Solo se accertato con sentenza irrevocabile: per la presunzione di non colpevolezza, finché non c’è condanna definitiva non può impedire la declaratoria di estinzione.

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  • Corte cost. n. 209/2020 – Trattamenti osteopatici negli ospedali: la Regione non crea la professione

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    La Corte salva la norma delle Marche che consente progetti sperimentali di trattamenti osteopatici negli ospedali: non istituisce la nuova professione dell’osteopata, riservata allo Stato, ma si limita a una sperimentazione organizzativa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42 della legge della Regione Marche n. 8 del 2019 consente agli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere, tramite specifici protocolli. Il Governo ha impugnato la norma, sostenendo che così si introducesse di fatto la figura professionale dell’osteopata, ancora in via di definizione a livello statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio invocava l’art. 117, terzo comma, Cost., che nella materia concorrente delle «professioni» riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli. Le Regioni non possono creare nuove professioni.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata non fondata. La norma non istituisce alcuna nuova figura professionale: si limita a consentire progetti sperimentali con trattamenti osteopatici, attività già ritenuta lecita anche prima del riconoscimento statale (legge n. 3 del 2018). I progetti devono attuarsi con protocolli che rispettano la normativa vigente e attengono anche alla dimensione organizzativa e di prevenzione del rischio sanitario, profili che rientrano nelle competenze regionali.

    Il principio

    Spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti, e le Regioni non possono crearne di nuove; resta però nella loro competenza la disciplina degli aspetti collegati alla realtà regionale, come progetti sperimentali e organizzazione del servizio sanitario, purché non anticipino o istituiscano la nuova professione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono istituire la professione dell’osteopata?

    No: l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli è riservata allo Stato. La norma marchigiana è stata salvata proprio perché non istituisce alcuna nuova professione.

    Cosa permette davvero la legge delle Marche?

    Consente agli enti sanitari regionali di avviare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere, attraverso protocolli che rispettano la normativa vigente.

    L’osteopatia era già lecita prima del 2018?

    Sì: anche prima del riconoscimento della figura professionale, l’attività era considerata un lavoro professionale lecito e gli ospedali avevano già avviato studi e sperimentazioni in materia.

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  • Corte cost. n. 208/2020 – Autorità portuale dello Stretto e competenze della Regione Calabria

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    La Corte respinge il ricorso della Regione Calabria contro l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che ha spostato due porti calabresi sotto la sede di Messina: lo Stato poteva istituire la nuova autorità senza intesa con la Regione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018 ha istituito l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, con sede a Messina, scorporando dai Mari Tirreno meridionale e Ionio cinque porti, tra cui Reggio Calabria e Villa San Giovanni. La Regione Calabria ha impugnato la norma, lamentando di non essere stata coinvolta e di subire un pregiudizio anche per la Zona economica speciale (ZES).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione invocava l’art. 117, terzo comma, Cost. (materia concorrente «porti e aeroporti civili») e il principio di leale collaborazione, oltre all’art. 97 Cost. (buon andamento e ragionevolezza) e al principio di omogeneità delle norme inserite in sede di conversione.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è stato respinto. La censura sull’omogeneità è stata dichiarata inammissibile; le altre non fondate. L’istituzione di una nuova autorità portuale è cosa diversa dalle modifiche dell’Allegato A (che richiedono richiesta della Regione) o dalla modifica del numero delle autorità con d.P.R. (procedura non ancora applicabile). Lo Stato poteva quindi intervenire con legge senza intesa, in considerazione della peculiarità dello Stretto di Messina e della tutela del traffico passeggeri, senza irragionevolezza né lesione del buon andamento.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente il coinvolgimento regionale tramite intesa è di regola necessario, ma l’istituzione ex novo di un’autorità di sistema portuale rientra in una scelta legislativa statale che non è assimilabile alle procedure di modifica dell’assetto esistente: lo Stato può provvedervi con legge, quando l’intervento risponde a una specifica esigenza unitaria e non è irragionevole.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’Autorità di sistema portuale?

    È l’ente pubblico non economico, a rilevanza nazionale, che governa uno o più porti di rilievo, con autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria.

    Lo Stato doveva accordarsi con la Calabria?

    Secondo la Corte no: l’istituzione di una nuova autorità portuale è una scelta legislativa statale, diversa dalle procedure (con coinvolgimento regionale) previste per modificare l’assetto delle autorità già esistenti.

    La riforma danneggia la Zona economica speciale calabrese?

    La Corte ha ritenuto non fondate le censure: il coordinamento con la ZES è assicurato dalle norme che individuano il presidente del comitato di indirizzo, e non emerge una lesione costituzionalmente rilevante.

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  • Corte cost. n. 206/2020 – Limite di scavo nelle cave toscane: inammissibile per norma sbagliata

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sul limite fisso di 1.000 metri cubi per gli scavi nelle cave toscane: il giudice aveva impugnato la norma sbagliata, perché al caso concreto si applicava una diversa disposizione transitoria.

    Di cosa si tratta

    Una società di escavazione del marmo nelle Alpi Apuane era stata sanzionata per aver superato il limite di 1.000 metri cubi di scavo rispetto al progetto autorizzato. Il TAR Toscana ha sollevato questione sull’art. 23 della legge regionale sulle cave, ritenendo irragionevole un limite fisso uguale per cave di ogni dimensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente invocava l’art. 3 Cost., lamentando la violazione del principio di uguaglianza: trattare allo stesso modo cave grandi e piccole, con un limite quantitativo fisso anziché proporzionale, equivarrebbe a parificare situazioni diverse, per giunta con la sanzione grave della decadenza dall’autorizzazione.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata inammissibile per aberratio ictus, cioè per errata individuazione della norma applicabile. La prima ordinanza comunale, fondata sull’art. 23, era stata revocata e sostituita da una nuova ordinanza basata sull’art. 58-bis, una disposizione transitoria con un procedimento diverso (cessazione dell’attività, perizia e messa in sicurezza, sanzione solo pecuniaria). Il giudice aveva però censurato l’art. 23, non l’art. 58-bis effettivamente applicabile nel giudizio.

    Il principio

    La questione è inammissibile per aberratio ictus ogni volta che il giudice rimettente censura una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio a quo: in tal caso la questione è irrilevante, perché il processo principale resterebbe definito da norme diverse, qualunque sia la decisione della Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’aberratio ictus nel giudizio costituzionale?

    È l’errore in cui incorre il giudice quando solleva la questione su una norma diversa da quella che dovrebbe effettivamente applicare nel processo: la questione è allora irrilevante e inammissibile.

    La Corte ha detto se il limite fisso fosse irragionevole?

    No: non è entrata nel merito, perché la norma applicabile al caso era un’altra. Il legislatore regionale aveva peraltro già sostituito il limite fisso con uno proporzionale, ma su norma non rilevante in quel giudizio.

    Perché contava distinguere art. 23 e art. 58-bis?

    Perché davano luogo a procedimenti e sanzioni diversi: l’art. 23 portava alla decadenza dall’autorizzazione, l’art. 58-bis a una sospensione con possibile sola sanzione pecuniaria.

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  • Corte cost. n. 204/2020 – Azione diretta del vettore e omogeneità della legge di conversione

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    La Corte salva l’azione diretta del vettore di autotrasporto verso il committente, introdotta in sede di conversione di un decreto-legge sul trasporto marittimo: la norma non è «intrusa», perché condivide con il decreto la materia e la finalità del trasporto.

    Di cosa si tratta

    Nel settore dell’autotrasporto, l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 consente al vettore che ha eseguito il trasporto su incarico di un altro vettore di agire direttamente per il pagamento verso tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, compreso il committente originario. Questa norma era stata inserita con la legge di conversione di un decreto sul trasporto marittimo. Il Tribunale di Prato ne ha dubitato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente censurava la norma in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., sostenendo che fosse del tutto estranea al contenuto originario del decreto-legge n. 103 del 2010 (nato per assicurare la regolarità del trasporto marittimo), e quindi introdotta illegittimamente in sede di conversione.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata, in linea con i precedenti già resi sulla stessa norma (sentenza n. 226 del 2019 e ordinanza n. 93 del 2020). Un difetto di omogeneità sussiste solo quando la norma aggiunta è totalmente «estranea» o «intrusa», tale da interrompere ogni correlazione con il decreto-legge. Qui la disposizione riguarda la stessa materia del trasporto e condivide la finalità di risolvere una situazione di crisi del settore, quindi il nesso esiste.

    Il principio

    La legge di conversione è una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può accogliere oggetti eterogenei rispetto al decreto-legge. Tuttavia la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. si ha solo per norme totalmente estranee o intruse; l’omogeneità va valutata sia sul piano materiale sia su quello funzionale e finalistico.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’azione diretta del vettore?

    È il diritto del vettore che ha materialmente eseguito il trasporto, su incarico di un altro vettore, di chiedere il pagamento del corrispettivo direttamente a chi ha ordinato il trasporto, compreso il committente iniziale.

    Quando una norma aggiunta in conversione è incostituzionale?

    Solo quando è totalmente estranea o «intrusa» rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge, tanto da interrompere ogni correlazione con esso.

    Perché qui la norma si è salvata?

    Perché riguarda la stessa materia del trasporto del decreto e ne condivide la finalità di fronteggiare una situazione di crisi del settore: il nesso funzionale non è venuto meno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 203/2020 – Durata ragionevole e legge Pinto: questione già decisa, inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile, perché già decisa, la questione sui termini di durata ragionevole del processo applicati allo stesso giudizio di equa riparazione (legge Pinto): il comma 2-bis era già stato dichiarato illegittimo e il comma 2-ter è irrilevante.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto (legge n. 89 del 2001) prevede un’equa riparazione per chi subisce un processo troppo lungo. La Corte d’appello di Firenze dubitava dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2, che fissano i tempi considerati «ragionevoli» (tre anni in primo grado, sei complessivi), applicandoli anche allo stesso giudizio di equa riparazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri invocati erano gli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU). La questione, però, era identica a quelle già portate più volte dalla stessa Corte d’appello e già risolte dalla Consulta.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 36 del 2016 la Corte aveva già dichiarato illegittimo il comma 2-bis nella parte applicabile al processo di primo grado della legge Pinto, e dichiarato irrilevante il comma 2-ter, perché quel procedimento non è strutturato in tre gradi. Riproposte identiche, le questioni vanno dichiarate inammissibili per carenza di oggetto (comma 2-bis) e irrilevanza (comma 2-ter).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale già decisa, se riproposta in termini identici senza nuovi argomenti, è manifestamente inammissibile: per la parte già caducata viene meno l’oggetto, per la parte non applicabile al giudizio a quo difetta la rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi ha subito la violazione del termine ragionevole di durata di un processo.

    Perché la questione è stata respinta in via preliminare?

    Perché era già stata decisa: il comma 2-bis era già stato dichiarato illegittimo nel 2016 e il comma 2-ter è inapplicabile al giudizio Pinto, che non si articola in tre gradi.

    Si può riproporre alla Corte una questione già decisa?

    Solo con argomenti o profili nuovi; se è identica a una già risolta, viene dichiarata manifestamente inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2020 – Pensioni d’oro: chi può intervenire nel giudizio costituzionale

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    La Corte dichiara inammissibili gli interventi di alcuni pensionati e di una confederazione sindacale nel giudizio sul taglio e la mancata rivalutazione delle pensioni d’oro: non erano parti del processo principale e non vantavano un interesse diretto e immediato.

    Di cosa si tratta

    Davanti alla Corte pendeva il giudizio sulle norme della legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 260 e 261, legge n. 145 del 2018) che limitavano la rivalutazione automatica e riducevano i trattamenti pensionistici più elevati. Vari pensionati, parti di altri giudizi sospesi, e la confederazione CONFEDIR chiedevano di intervenire nel processo costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questa ordinanza non decide nel merito le pensioni: affronta una questione processuale, cioè l’ammissibilità degli interventi di terzi nel giudizio incidentale, alla luce dell’art. 4 delle Norme integrative, che consente l’intervento solo a chi sia titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto in giudizio.

    La decisione della Corte

    Tutti gli interventi sono stati dichiarati inammissibili. I pensionati intervenienti non erano parti del giudizio principale e vantavano un interesse soltanto «regolato», al pari di ogni altro pensionato, dalle norme censurate. Il fatto che i loro giudizi fossero stati sospesi in attesa della decisione costituzionale non li legittimava: ammettere il contrario snaturerebbe il carattere incidentale del giudizio. Inammissibile anche l’intervento della confederazione, portatrice di un interesse solo indiretto e generale, che può semmai depositare un’opinione come amicus curiae.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio a quo. Non basta essere portatori del medesimo interesse «di categoria» o avere un proprio giudizio sospeso in attesa della pronuncia: ciò altererebbe la struttura incidentale del controllo di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Solo chi è titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, inerente al rapporto dedotto nel giudizio da cui è nata la questione; non chi ha un interesse comune a tutti i destinatari della norma.

    Avere un proprio giudizio sospeso dà diritto a intervenire?

    No: la sospensione del proprio processo in attesa della decisione costituzionale non costituisce titolo per intervenire, altrimenti verrebbe svuotato il carattere incidentale del giudizio.

    Un sindacato può partecipare?

    Se ha solo un interesse generale di categoria, l’intervento è inammissibile; può però presentare un’opinione scritta come amicus curiae, secondo le Norme integrative.

  • Corte cost. n. 201/2020 – Tassazione per trasparenza delle società di persone e capacità contributiva

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    La Corte salva la tassazione «per trasparenza» delle società di persone: il socio è tassato sul reddito prodotto dalla società anche se non lo ha materialmente percepito, e questo non viola la capacità contributiva né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Un socio accomandante di una s.a.s. si era visto accertare maggiori imposte IRPEF su redditi della società che, a suo dire, non aveva mai percepito perché l’amministratore non gli aveva distribuito gli utili. La Commissione tributaria provinciale di Genova ha dubitato della legittimità dell’art. 5, comma 1, del TUIR, che imputa al socio il reddito societario «indipendentemente dalla percezione».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente censurava l’inciso «indipendentemente dalla percezione» dell’art. 5, comma 1, TUIR, per violazione degli artt. 3 (disparità), 24 (diritto di difesa), 53 (capacità contributiva) e 113 (tutela giurisdizionale) della Costituzione: il socio sarebbe tassato su un reddito inesistente, senza poter provare di non averlo percepito.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono state dichiarate tutte non fondate. La tassazione per trasparenza non «presume» la distribuzione degli utili: elimina lo schermo societario e imputa direttamente al socio il reddito prodotto, che è effettivo. Il «possesso» del reddito ex art. 1 TUIR ha significato atecnico e indica la riferibilità del reddito al soggetto, non la materiale disponibilità. Il socio dispone dei poteri di controllo sulla società (artt. 2261 e 2320 c.c.) e può difendersi contestando nel merito l’accertamento; non vi è alcun solve et repete né presunzione assoluta.

    Il principio

    Nelle società di persone il reddito è imputato al socio «per trasparenza», indipendentemente dall’effettiva percezione: ciò non viola la capacità contributiva (art. 53 Cost.), perché il reddito prodotto è un indice non arbitrario di ricchezza e il socio ha poteri di controllo che lo pongono in relazione diretta con esso. Eventuali utili sottratti restano oggetto di azione verso amministratore o società, non verso il Fisco.

    Domande e risposte

    Devo pagare le imposte anche se non ho incassato gli utili?

    Sì: nelle società di persone il socio è tassato sul reddito prodotto dalla società in proporzione alla sua quota, a prescindere dalla distribuzione. La Corte ha ritenuto questo meccanismo conforme alla Costituzione.

    Posso difendermi se l’amministratore mi ha sottratto gli utili?

    Sì, ma non contro il Fisco negando la tassazione: puoi contestare nel merito l’accertamento del reddito societario o la tua qualità di socio, e agire contro l’amministratore per il danno e gli utili sottratti.

    Cosa significa «possesso» del reddito ai fini IRPEF?

    Non ha il significato civilistico né quello di materiale disponibilità: indica la riferibilità del reddito a un soggetto e la titolarità dei poteri di disposizione, secondo le regole della singola categoria reddituale.

    Norme collegate