Autore: Andrea Marton

  • Articolo 246 Codice Penale: Corruzione del cittadino da parte dello straniero

    Articolo 246 Codice Penale: Corruzione del cittadino da parte dello straniero

    Art. 246 c.p. Corruzione del cittadino da parte dello straniero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

    Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.

    La pena è aumentata:

    1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;

    2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

  • Articolo 247 Codice Penale: Favoreggiamento bellico

    Articolo 247 Codice Penale: Favoreggiamento bellico

    Art. 247 c.p. Favoreggiamento bellico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo (1).

  • Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni

    Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni

    Art. 248 c.p. Somministrazione al nemico di provvigioni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

    Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero

  • Articolo 249 Codice Penale: Partecipazione a prestiti a favore del nemico

    Articolo 249 Codice Penale: Partecipazione a prestiti a favore del nemico

    Art. 249 c.p. Partecipazione a prestiti a favore del nemico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

    Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

  • Articolo 250 Codice Penale: Commercio col nemico

    Articolo 250 Codice Penale: Commercio col nemico

    Art. 250 c.p. Commercio col nemico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.

  • Articolo 251 Codice Penale: Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

    Articolo 251 Codice Penale: Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

    Art. 251 c.p. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.

    Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

    Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.

  • Articolo 252 Codice Penale: Frode in forniture in tempo di guerra

    Articolo 252 Codice Penale: Frode in forniture in tempo di guerra

    Art. 252 c.p. Frode in forniture in tempo di guerra

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire quattro milioni.

  • Articolo 253 Codice Penale: Distruzione o sabotaggio di opere militari

    Articolo 253 Codice Penale: Distruzione o sabotaggio di opere militari

    Art. 253 c.p. Distruzione o sabotaggio di opere militari

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

    Si applica l’ergastolo (1):

    1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

    2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

  • Articolo 254 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Articolo 254 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Art. 254 c.p. Agevolazione colposa

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Articolo 255 Codice Penale: Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

    Articolo 255 Codice Penale: Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

    Art. 255 c.p. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

    Si applica l’ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.