Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 165/2019 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 130 del 2019

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto un mero errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 130 del 2019, sostituendo il riferimento all’art. 97, «terzo comma» con quello al «quarto comma» della Costituzione, ovunque ricorra nel testo.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un procedimento interno alla stessa Corte, non di un giudizio su una legge. Nella precedente sentenza n. 130 del 2019 era stato erroneamente indicato il «terzo comma» dell’art. 97 della Costituzione al posto del «quarto comma». La Corte interviene per correggere questa svista nel testo della decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Qui non vi è alcuna norma impugnata né alcun giudice rimettente: si tratta di un giudizio per la correzione di errore materiale, attivato dalla stessa Corte ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella sentenza n. 130 del 2019, le parole «art. 97, terzo comma,» siano sostituite con «art. 97, quarto comma,» tutte le volte in cui ricorrono, nel Ritenuto in fatto, nel Considerato in diritto e nel dispositivo.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere i meri errori materiali contenuti nelle proprie decisioni senza incidere sul contenuto sostanziale del giudizio già reso.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza cambia il merito della sentenza n. 130 del 2019?

    No. Si limita a correggere un errore di indicazione del comma dell’art. 97 Cost., senza modificare la decisione di merito.

    Cos’è un errore materiale?

    È una svista di redazione, come un comma indicato in modo sbagliato, che non riflette la volontà effettiva del giudice e che può essere corretta con apposita procedura.

    Chi ha chiesto la correzione?

    La correzione è stata disposta dalla stessa Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 32 delle proprie Norme integrative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2019 – Commercio itinerante e limiti di sosta: la competenza regionale sul commercio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Governo contro una legge della Regione Calabria che, per gli ambulanti itineranti, sospende i limiti di sosta quando sul medesimo punto non si presenta un altro operatore. La norma rientra nella competenza regionale sul commercio e non viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il commercio su aree pubbliche può svolgersi con posteggio fisso (autorizzazione di tipo A) oppure in forma itinerante (tipo B). Per gli ambulanti itineranti la legge calabrese imponeva soste non superiori a un’ora, con obbligo di spostarsi di almeno 500 metri e divieto di tornare nello stesso punto in giornata. Una modifica del 2018 ha aggiunto che questi limiti non si applicano se sul medesimo punto non si presenta un altro operatore. Il Governo ha impugnato la disposizione ritenendola anticoncorrenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava un’indebita equiparazione tra ambulanti itineranti ed esercenti con posteggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regola le condizioni di spazio e di tempo del commercio in forma itinerante e va ascritta alla competenza residuale delle Regioni in materia di «commercio» (art. 117, quarto comma, Cost.). Non vi è alcuna equiparazione tra le due forme di esercizio: l’ambulante itinerante, a differenza del titolare di posteggio, non potrà mai contare sulla sicurezza del «dove» e «quando» operare, restando esposto alla condizione che si presenti un altro operatore.

    Il principio

    La regolamentazione delle modalità concrete del commercio su aree pubbliche, compresi i limiti di sosta degli ambulanti, appartiene alla competenza regionale sul commercio e non attrae automaticamente la tutela della concorrenza statale; il d.lgs. n. 114 del 1998, anteriore alla riforma del 2001, si applica solo alle Regioni che non abbiano legiferato in materia.

    Domande e risposte

    La legge calabrese sugli ambulanti è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi la norma resta in vigore.

    Perché non si tratta di tutela della concorrenza?

    Perché la norma disciplina le modalità concrete del commercio itinerante, materia che rientra nella competenza residuale regionale sul commercio, senza introdurre discriminazioni tra operatori in posizione analoga.

    Gli ambulanti diventano così equiparati ai titolari di posteggio?

    No. Secondo la Corte la garanzia di disponibilità stabile del luogo e del tempo resta esclusiva del titolare di posteggio; l’ambulante resta sempre soggetto all’eventuale arrivo di un altro operatore.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro invocato (tutela della concorrenza vs. commercio).
  • Corte cost. n. 163/2019 – Deducibilità parziale dell’IMU dalle imposte sui redditi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla deducibilità solo parziale dell’IMU dal reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. La Corte non è entrata nel merito del contrasto con la capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    L’IMU pagata sugli immobili strumentali era deducibile, ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), solo in misura percentuale (nel testo applicabile alla controversia, il venti per cento). Una società di capitali, vistosi negare il rimborso dell’IRES, contestava che la deducibilità soltanto parziale facesse gravare il prelievo su un reddito lordo, anziché netto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Parma ha censurato l’art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (come sostituito dalla legge n. 147 del 2013), in riferimento all’art. 53 della Costituzione, sostenendo che la deducibilità solo parziale dell’IMU violasse il principio di capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, senza esaminare nel merito la compatibilità della deducibilità parziale con l’art. 53 Cost.

    Il principio

    La misura della deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi rientra nelle scelte di politica fiscale rimesse al legislatore; la relativa questione è stata ritenuta inammissibile, sicché non vi è stata pronuncia sul merito della capacità contributiva.

    Domande e risposte

    La deducibilità parziale dell’IMU è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, senza decidere nel merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Parma, in un giudizio promosso da una società di capitali per il rimborso dell’IRES.

    Quale principio era invocato?

    L’art. 53 della Costituzione, sulla capacità contributiva e la tassazione del reddito effettivo.

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  • Corte cost. n. 162/2019 – Ineleggibilità alla carica di deputato regionale siciliano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla causa di ineleggibilità alla carica di deputato regionale siciliano applicata al direttore generale d’ateneo. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge elettorale siciliana estende l’ineleggibilità a deputato regionale ai rappresentanti, amministratori e dirigenti di enti, società o imprese che godono di contributi della Regione, nonché ai dirigenti e funzionari regionali. Il giudice rimettente dubitava che vi rientrasse il direttore generale dell’Università di Messina, vista la particolare conformazione dei suoi poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato la questione sull’art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana n. 29 del 1951, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, ritenendo l’ineleggibilità una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di accesso alle cariche elettive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’ineleggibilità.

    Il principio

    La pronuncia di manifesta inammissibilità conferma che la Corte non interviene quando la questione è carente nella prospettazione o investe profili interpretativi da risolvere in via preliminare da parte del giudice comune.

    Domande e risposte

    Il direttore generale d’ateneo è ineleggibile a deputato regionale siciliano?

    La Corte non ha deciso il punto: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Cosa lamentava il giudice rimettente?

    Che l’estensione dell’ineleggibilità fosse una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di accesso alle cariche elettive.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 51, primo comma (accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 161/2019 – Riorganizzazione di AGEA e leale collaborazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Veneto contro la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), confermando la legittimità della riforma rispetto ai parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 74 del 2018 ha riorganizzato l’AGEA e riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. La Regione Veneto contestava vari profili della riforma, lamentando la lesione delle proprie competenze e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 15, comma 5, e altre disposizioni del d.lgs. n. 74 del 2018 (nonché l’intero decreto), in riferimento agli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, anche con richiesta di revocazione di una precedente decisione della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la riorganizzazione di AGEA è stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali invocati, anche sotto il profilo della leale collaborazione.

    Il principio

    La riorganizzazione di AGEA e del sistema dei controlli agroalimentari non viola le competenze regionali né il principio di leale collaborazione, quando l’assetto delle funzioni resta coerente con il riparto costituzionale.

    Domande e risposte

    La riforma di AGEA è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni della Regione Veneto, confermando la disciplina.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro il decreto legislativo di riorganizzazione di AGEA.

    Quale principio era centrale nel ricorso?

    Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, oltre ai parametri sul riparto di competenze.

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  • Corte cost. n. 160/2019 – Autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela del giudice amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riserva all’ordinamento sportivo delle sanzioni disciplinari, confermando che davanti al giudice amministrativo resta possibile la tutela risarcitoria anche quando non si può annullare la sanzione.

    Di cosa si tratta

    La legge sulla giustizia sportiva riserva agli organi dell’ordinamento sportivo la disciplina e l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Un dirigente sportivo, colpito da inibizione per tre anni, aveva chiesto al giudice amministrativo l’annullamento della sanzione e il risarcimento dei danni, contestando l’esclusione del sindacato giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha censurato l’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, ritenendo lesa la tutela giurisdizionale contro le sanzioni disciplinari sportive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata: pur essendo riservato all’ordinamento sportivo l’annullamento delle sanzioni disciplinari, davanti al giudice amministrativo resta esperibile la tutela risarcitoria del tesserato.

    Il principio

    L’autonomia dell’ordinamento sportivo è compatibile con la Costituzione purché al tesserato resti garantita, davanti al giudice amministrativo, almeno la tutela risarcitoria per i danni derivanti dalle sanzioni disciplinari, anche quando ne sia preclusa la rimozione.

    Domande e risposte

    Il giudice statale può annullare una sanzione disciplinare sportiva?

    No: l’annullamento resta riservato all’ordinamento sportivo. Resta però possibile chiedere al giudice amministrativo il risarcimento dei danni.

    La norma sull’autonomia sportiva è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, salvandola con un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

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  • Corte cost. n. 159/2019 – Pagamento differito e rateale del TFS dei dipendenti pubblici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, pur segnalando con forza al legislatore l’esigenza di rivedere una disciplina ormai cristallizzata.

    Di cosa si tratta

    I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici (TFS, comunque denominati) sono erogati con notevole ritardo e a rate, a differenza del trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, corrisposto senza dilazione. Il giudice del lavoro contestava questa sperequazione, divenuta strutturale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha censurato l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, denunciando la disparità rispetto ai lavoratori privati e la lesione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni (oltre a dichiarare inammissibile un intervento sindacale): la pluralità di soluzioni possibili imponeva di rimettere la scelta al legislatore. La pronuncia contiene tuttavia un chiaro monito a intervenire sul differimento e sulla rateizzazione.

    Il principio

    La revisione del regime di pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti spetta al legislatore, data la pluralità di soluzioni possibili; la Corte segnala però la non più tollerabile perpetuazione di una disciplina nata come provvisoria.

    Domande e risposte

    La Corte ha eliminato il pagamento rateale del TFS?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, lasciando al legislatore il compito di intervenire, ma con un esplicito monito.

    Qual era la differenza contestata rispetto ai privati?

    I lavoratori privati percepiscono il TFR senza dilazione, mentre i dipendenti pubblici ricevono il TFS in modo differito e a rate.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 158/2019 – Competenza territoriale nell’opposizione all’ingiunzione fiscale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, con sentenza additiva, la norma sulla competenza territoriale nell’opposizione all’ingiunzione fiscale degli enti locali, quando la riscossione è affidata a un concessionario con sede in un circondario diverso da quello dell’ente.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune affida la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali a un concessionario, l’ingiunzione fiscale è emessa dall’ufficio del concessionario. La norma censurata individuava la competenza territoriale per l’opposizione nel luogo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento: cioè la sede del concessionario, che può essere lontana dal cittadino e dall’ente locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova ha censurato l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, perché radicare la competenza nella sede del concessionario poteva rendere più difficile la tutela giurisdizionale del debitore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede, in caso di concessionario della riscossione, la competenza anche del giudice del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente. Si tratta di una pronuncia additiva che amplia il foro a tutela del debitore.

    Il principio

    A garanzia del diritto di difesa, nell’opposizione all’ingiunzione fiscale riscossa tramite concessionario deve essere competente anche il giudice del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente, e non solo quello della sede del concessionario.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Per l’opposizione all’ingiunzione fiscale di un ente locale riscossa da un concessionario diventa competente anche il giudice del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente.

    Perché la disciplina precedente era problematica?

    Perché concentrava la competenza nella sede del concessionario, che poteva trovarsi in un circondario diverso, rendendo più gravosa la difesa del debitore.

    Quale parametro è stato applicato?

    L’art. 24 della Costituzione, sul diritto di agire in giudizio e alla difesa.

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  • Corte cost. n. 157/2019 – Indennità ai medici di continuità assistenziale in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella sua interezza la legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018 in materia sanitaria, che confermava un’indennità aggiuntiva ai medici di continuità assistenziale incidendo su materie riservate alla disciplina nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese confermava un’indennità aggiuntiva, prevista da un accordo integrativo regionale, correlata allo svolgimento dell’attività di continuità assistenziale (la cosiddetta guardia medica). Il trattamento economico dei medici convenzionati è però regolato dagli accordi collettivi nazionali e ricade nell’ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 e l’intera legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, perché la disciplina del rapporto economico dei medici convenzionati spetta alla contrattazione collettiva nazionale e quindi all’ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018.

    Il principio

    La Regione non può intervenire con legge sul trattamento economico dei medici convenzionati, disciplinato dagli accordi collettivi nazionali: si tratta di ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’intera legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018 in materia sanitaria, non solo il singolo articolo.

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché il trattamento economico dei medici convenzionati è regolato dagli accordi collettivi nazionali e rientra nell’ordinamento civile, di competenza statale.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e 3 (uguaglianza) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 156/2019 – Estinzione per rinuncia: distanze degli impianti eolici in Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso contro la norma ligure sulle distanze minime degli impianti eolici. Non c’è stata decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto, per gli impianti eolici, una distanza minima di 250 metri di ciascun aerogeneratore dalle unità abitative e ulteriori distanze dalle zone con insediamenti residenziali. Lo Stato riteneva che la disciplina contrastasse con le linee guida nazionali sulle fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 23 della legge della Regione Liguria n. 15 del 2018, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 387 del 2003 sulle energie rinnovabili e alle relative linee guida.

    La decisione della Corte

    Dopo la rinuncia al ricorso da parte dello Stato e in mancanza di costituzione della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, non seguita dalla costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, che si chiude senza pronuncia di merito.

    Domande e risposte

    La norma ligure sulle distanze degli impianti eolici è stata annullata?

    No. Il processo si è estinto per rinuncia, senza decisione sul merito.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché era emerso, da comunicazione della Regione, che la disposizione censurata non aveva avuto applicazione medio tempore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 97 (buon andamento) e 117, terzo comma (competenza concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione dell’energia), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 155/2019 – Decreto penale di condanna e pena pecuniaria sostitutiva minima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che, nel decreto penale di condanna, fissa un valore giornaliero minimo di 75 euro per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria. La disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice può sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria. La norma censurata impone di tener conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare e fissa il valore giornaliero di ragguaglio in misura non inferiore a 75 euro al giorno (e non superiore al triplo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e quello del Tribunale di Macerata hanno censurato l’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, lamentando in particolare l’eccessiva rigidità della soglia minima di 75 euro.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.

    Il principio

    La previsione di una soglia minima per il valore giornaliero di ragguaglio nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, accompagnata dall’obbligo di considerare la condizione economica dell’imputato, non viola i principi di uguaglianza, di finalità rieducativa della pena e di giusto processo.

    Domande e risposte

    La soglia di 75 euro è stata cancellata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, lasciando in vigore la disciplina.

    Di che procedimento si parla?

    Del decreto penale di condanna, in cui la pena detentiva può essere sostituita da una pena pecuniaria con il meccanismo di ragguaglio previsto dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 27 (funzione rieducativa della pena) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 154/2019 – Indennità al personale regionale e contratti collettivi in Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Sardegna che riconosceva un’indennità aggiuntiva al personale non dirigente preposto al coordinamento di unità organizzative, perché invadeva la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale sarda attribuiva a personale non dirigente, con compiti di coordinamento, un’indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione e di risultato del direttore di servizio. Lo Stato contestava che la disciplina del trattamento economico dei pubblici dipendenti è rimessa alla contrattazione collettiva e rientra nell’ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 6 della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2018, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948), all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile, per l’art. 2) e all’art. 97 Cost. (per l’art. 6).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, che fissava unilateralmente per legge un trattamento economico spettante alla contrattazione collettiva; ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 6.

    Il principio

    La disciplina del trattamento economico del personale pubblico appartiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione, pur dotata di potestà primaria sull’organizzazione dei propri uffici, non può determinarlo direttamente con legge in deroga alla contrattazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 2 annullato?

    Un’indennità aggiuntiva al personale non dirigente con compiti di coordinamento, equiparata alla retribuzione di posizione e risultato dei direttori di servizio.

    Perché è stato dichiarato illegittimo?

    Perché fissava per legge un trattamento economico spettante alla contrattazione collettiva, invadendo l’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Cosa è successo all’art. 6?

    La relativa questione è stata dichiarata inammissibile, quindi non decisa nel merito.

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