Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 38/2019 – Tabulati telefonici dei parlamentari e autorizzazione della Camera (art. 68 Cost.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui sottopone all’autorizzazione della Camera di appartenenza anche l’acquisizione dei tabulati telefonici relativi a comunicazioni di parlamentari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione tutela l’indipendenza dei parlamentari e prevede garanzie per le intercettazioni che li riguardano. La legge n. 140 del 2003 ha disciplinato l’applicazione di queste garanzie, estendendole anche ai tabulati telefonici (i dati esterni delle comunicazioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato la questione sull’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma costituzionale menzioni le intercettazioni ma non i tabulati, indebitamente equiparati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Bologna in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    L’estensione della garanzia dell’autorizzazione parlamentare all’acquisizione dei tabulati telefonici è coerente con la ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost., volto a proteggere l’esercizio del mandato parlamentare da indebite interferenze giudiziarie.

    Domande e risposte

    Che cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?

    Tutela l’indipendenza dei membri del Parlamento, prevedendo autorizzazioni a procedere per determinati atti di indagine, tra cui le intercettazioni che li riguardano.

    Che cosa sono i tabulati telefonici?

    Sono i dati esterni delle comunicazioni (numeri, orari, durata), distinti dal contenuto delle conversazioni, ma comunque idonei a incidere sulla riservatezza.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché estendere la garanzia ai tabulati è coerente con la finalità dell’art. 68 Cost. di proteggere il libero esercizio del mandato parlamentare.

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  • Corte cost. n. 37/2019 – Depenalizzazione dell’ingiuria e limiti al controllo in malam partem

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte inammissibili le questioni con cui si chiedeva, in sostanza, di reintrodurre il reato di ingiuria, abrogato dalla riforma di depenalizzazione del 2016.

    Di cosa si tratta

    Con il decreto legislativo n. 7 del 2016 il legislatore ha abrogato il reato di ingiuria, trasformandolo in illecito civile con sanzione pecuniaria. Un Giudice di pace riteneva irragionevole questa scelta rispetto alla diffamazione, che resta reato, e ha chiesto alla Corte di intervenire.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 (delega) e sull’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, mirando di fatto a ripristinare la norma incriminatrice abrogata.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità e l’inammissibilità delle questioni proposte dal Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Il principio

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che mirano a reintrodurre nell’ordinamento una norma incriminatrice abrogata: la scelta se punire o depenalizzare una condotta è riservata alla discrezionalità del legislatore e non può essere surrogata da una pronuncia della Corte con effetti in malam partem.

    Domande e risposte

    Che cosa significa intervento «in malam partem»?

    Indica una pronuncia che peggiorerebbe la posizione dell’imputato, ad esempio reintroducendo o estendendo un reato; di regola la Corte non può produrre questi effetti.

    Perché la Corte non ha ripristinato il reato di ingiuria?

    Perché la decisione di depenalizzare una condotta spetta al legislatore: la Corte non può ricreare una fattispecie penale abrogata.

    L’ingiuria è oggi punita?

    Non come reato: dal 2016 è un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria civile, fermo restando il risarcimento del danno.

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  • Corte cost. n. 58/2019 – Arbitrato nei contratti pubblici: manifesta infondatezza delle questioni

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    Con questa ordinanza la Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate da un collegio arbitrale sulle norme che disciplinano l’arbitrato nei contratti pubblici introdotte dalla legge anticorruzione del 2012.

    Di cosa si tratta

    Un collegio arbitrale dubitava della legittimita’ delle norme della legge anticorruzione 2012 e del codice dei contratti pubblici in materia di arbitrato, ritenendole lesive di vari principi costituzionali sul giusto processo e sulla tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost.) e l’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012 (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost.). Il giudizio e’ stato sollevato dal Collegio arbitrale di Brindisi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi.

    Il principio

    Le norme della legge anticorruzione sull’arbitrato nei contratti pubblici non violano i principi costituzionali sul giusto processo e sulla tutela giurisdizionale: le censure sono manifestamente infondate.

    Domande e risposte

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    Che le questioni, pur ammissibili, sono palesemente prive di fondamento e vengono respinte con ordinanza.

    Cosa contestava il collegio arbitrale?

    Le norme della legge anticorruzione 2012 e del codice dei contratti pubblici sull’arbitrato, ritenute lesive del giusto processo e della tutela giurisdizionale.

    Le norme sull’arbitrato restano in vigore?

    Si’: la Corte le ha ritenute conformi alla Costituzione, respingendo le questioni.

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  • Corte cost. n. 36/2019 – Sospensione dalla carica e incandidabilità degli amministratori locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondata e in parte inammissibile la questione sull’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012 (testo unico sull’incandidabilità), in tema di sospensione dalla carica degli amministratori locali a seguito di sentenze non definitive di condanna.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico del 2012 disciplina i casi in cui una condanna penale comporta l’incandidabilità o la sospensione dalla carica per amministratori e titolari di cariche elettive. Il caso riguardava un amministratore locale colpito dalla misura della sospensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato la questione sull’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non limita la sospensione alle sole condanne pronunciate dopo l’elezione o la nomina.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione principale e inammissibile quella proposta in via subordinata, riferite ai medesimi parametri costituzionali.

    Il principio

    La disciplina della sospensione dalla carica degli amministratori locali in conseguenza di condanne penali non definitive non viola i principi di uguaglianza e di accesso alle cariche pubbliche: rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore predisporre misure a tutela del buon andamento e della legalità degli enti locali.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra incandidabilità e sospensione?

    L’incandidabilità impedisce di candidarsi o di mantenere la carica; la sospensione è una misura temporanea che blocca l’esercizio della funzione in presenza di determinate condanne.

    Che cosa contestava il giudice di Lecce?

    Che la sospensione operasse anche per condanne relative a fatti precedenti l’elezione, e non solo per quelle pronunciate dopo l’elezione o la nomina.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione principale come non fondata e ha dichiarato inammissibile quella subordinata.

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  • Corte cost. n. 57/2019 – Silenzio dello Stato sull’istanza della Regione Umbria: non spettava tacere

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione della Regione Umbria: non spettava allo Stato serbare il silenzio sull’istanza con cui la Regione chiedeva l’esecuzione di una precedente sentenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva inviato allo Stato una nota chiedendo di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2017. Lo Stato e i suoi organi avevano mantenuto il silenzio. La Regione ha sollevato conflitto di attribuzione lamentando la lesione delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava il silenzio dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato – IGRUE) e del Dipartimento per le politiche di coesione sulla nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017. Erano evocati gli artt. 3, 5, 11, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti e’ stato promosso dalla Regione Umbria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso all’Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – IGRUE e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017.

    Il principio

    Lo Stato non puo’ restare inerte di fronte a un’istanza regionale volta a ottenere l’esecuzione di una pronuncia della Corte costituzionale: il silenzio lede le competenze regionali e va dichiarato non spettante.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che non spettava allo Stato mantenere il silenzio sull’istanza della Regione Umbria volta a dare esecuzione alla sentenza costituzionale n. 13 del 2017.

    Perche’ il silenzio dello Stato e’ stato censurato?

    Perche’ lasciava priva di risposta una richiesta legittima della Regione, ledendo le sue attribuzioni costituzionali.

    Che tipo di giudizio e’ questo?

    Un conflitto di attribuzione tra enti, con cui la Regione contesta allo Stato l’esercizio (o il mancato esercizio) di un potere.

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  • Corte cost. n. 35/2019 – Patrocinio a spese dello Stato e associazioni di volontariato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), relativa all’accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte di un’associazione di volontariato.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi ha redditi bassi di difendersi in giudizio a carico dello Stato. Il caso riguardava un’associazione di volontariato (una Onlus di pubblica assistenza) che chiedeva di accedere al beneficio in un contenzioso amministrativo contro un’azienda sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche ha sollevato la questione sull’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento delle formazioni sociali rispetto alle persone fisiche nell’accesso al beneficio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, basata su un autonomo procedimento di ammissione fondato sui requisiti di reddito e sull’assenza di scopo di lucro, non è in sé lesiva dei principi costituzionali invocati: la questione, oltre che in parte non fondata, era in parte priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È lo strumento che consente alle persone con redditi inferiori a una certa soglia di difendersi in giudizio con costi a carico dello Stato.

    Perché una parte della questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché, sul parametro dell’art. 2 Cost., la motivazione del giudice rimettente è stata ritenuta inadeguata a sostenere la censura.

    L’associazione è stata esclusa dal beneficio?

    La Corte non ha ritenuto incostituzionale la disciplina: l’ammissione dipende dai requisiti di reddito e dall’assenza di fini di lucro valutati nell’apposito procedimento.

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  • Corte cost. n. 56/2019 – Fondo investimenti: serve l’intesa con la Conferenza unificata

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma sul riparto del fondo investimenti nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata, in violazione del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto contestava le norme della legge di bilancio 2018 sul fondo investimenti rifinanziato dallo Stato, lamentando l’assenza di un coinvolgimento delle Regioni nel riparto delle risorse, in ambiti che incidono su competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 1072, 1079 e 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione, nonche’ al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120). Il giudizio e’ stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non richiede l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto ministeriale previsto; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa al comma 1072.

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce risorse statali che incidono su materie di competenza regionale, il principio di leale collaborazione impone di prevedere l’intesa con la Conferenza unificata.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sul fondo investimenti?

    Ha dichiarato incostituzionale il comma 1080 perche’ non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto di riparto.

    Cos’e’ il principio di leale collaborazione?

    E’ il principio che impone a Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, ad esempio tramite intese.

    Cosa significa cessata la materia del contendere?

    Che, per il comma 1072, e’ venuto meno l’oggetto del contendere, di norma per modifiche normative sopravvenute.

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  • Corte cost. n. 55/2019 – Indennizzo talidomide: illegittima la decorrenza differenziata per i nati nel 1958 e 1966

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che faceva decorrere l’indennizzo per i danni da talidomide dei nati nel 1958 e nel 1966 da una data diversa e successiva rispetto a quella prevista per i nati negli anni dal 1959 al 1965.

    Di cosa si tratta

    La legge riconosceva un indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide. Ai nati nel 1958 e nel 1966 la decorrenza dell’indennizzo era pero’ fissata in modo penalizzante rispetto ai nati negli anni intermedi. Il giudice del lavoro ha ritenuto la disparita’ irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, nella parte in cui riconosce l’indennizzo ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, anziche’ dalla medesima data prevista per i nati negli anni dal 1959 al 1965.

    Il principio

    E’ irragionevole, e quindi viola il principio di eguaglianza, prevedere una decorrenza dell’indennizzo deteriore per alcune coorti di danneggiati dal talidomide rispetto ad altre che si trovano in situazione sostanzialmente identica.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma censurata?

    Faceva decorrere l’indennizzo per i danni da talidomide dei nati nel 1958 e nel 1966 da una data successiva rispetto a quella dei nati tra il 1959 e il 1965.

    Perche’ e’ stata dichiarata incostituzionale?

    Perche’ creava una ingiustificata disparita’ di trattamento tra danneggiati in situazioni equivalenti, in violazione dell’art. 3.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Anche per i nati nel 1958 e nel 1966 l’indennizzo decorre dalla stessa data prevista per i nati negli anni dal 1959 al 1965.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — E’ il parametro violato: la decorrenza differenziata costituiva una disparita’ irragionevole.
  • Corte cost. n. 54/2019 – Disavanzi delle ferrovie concesse: illegittima la norma sulle regolazioni debitorie

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che definiva in via legislativa le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse ed ex gestioni commissariali governative.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Roma dubitava della legittimita’ di una norma del 2006 che, intervenendo su una controversia, fissava per legge i termini delle regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa. La questione coinvolgeva il rapporto tra legge e giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito nella legge 9 marzo 2006, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dalla Corte di appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito nella legge n. 80 del 2006.

    Il principio

    Una norma di legge non puo’ definire d’autorita’ i termini di regolazioni debitorie incidendo su rapporti controversi in modo irragionevole e lesivo del buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava la norma annullata?

    Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e delle ex gestioni commissariali governative, definite per legge.

    Quali principi sono stati violati?

    I principi di ragionevolezza ed eguaglianza (art. 3) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97).

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Roma, in una causa tra una societa’ di trasporto e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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  • Corte cost. n. 53/2019 – Conflitto sul pareggio di bilancio: estinzione del processo

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    La Corte dichiara estinto il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro una circolare della Ragioneria generale dello Stato in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato un conflitto di attribuzione contro una circolare ministeriale che dettava chiarimenti sul pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020, ritenendola lesiva delle proprie competenze. Il giudizio si e’ chiuso senza decisione di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali. Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti e’ stato promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito del conflitto.

    Il principio

    L’estinzione del processo chiude il conflitto di attribuzione senza decidere sulla spettanza delle competenze contestate.

    Domande e risposte

    Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra enti?

    E’ il giudizio con cui una Regione o lo Stato chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata competenza, quando ritengono che l’altro l’abbia invasa.

    Come si e’ chiuso questo giudizio?

    Con l’estinzione del processo: la Corte non ha deciso nel merito chi avesse ragione.

    Cosa contestava la Regione Friuli-Venezia Giulia?

    Una circolare della Ragioneria generale dello Stato sul pareggio di bilancio degli enti territoriali per il triennio 2018-2020.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2019 – Istanza di prelievo come condizione di proponibilità per l’equa riparazione (legge Pinto)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui subordinava la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo alla previa presentazione dell’istanza di prelievo.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001) consente di chiedere un’equa riparazione quando un processo dura troppo a lungo. Per i giudizi amministrativi, la norma censurata richiedeva, come condizione preliminare, di avere presentato l’istanza di prelievo, cioè la richiesta di sollecita fissazione dell’udienza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato la questione sull’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della CEDU, ritenendo che l’istanza di prelievo non fosse uno strumento idoneo ad accelerare effettivamente il processo.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dalle norme successive, eliminando l’onere dell’istanza di prelievo quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione.

    Il principio

    Non è conforme alla Costituzione, letta in relazione alla CEDU, subordinare il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo a un adempimento — l’istanza di prelievo — inidoneo ad accelerare realmente la decisione e che finisce per ostacolare ingiustificatamente la tutela del cittadino.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’equa riparazione della legge Pinto?

    È l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 a favore di chi subisce un danno a causa dell’eccessiva durata di un processo.

    Che cos’era l’istanza di prelievo?

    Una richiesta con cui la parte sollecitava la sollecita fissazione dell’udienza nel processo amministrativo; la norma censurata la rendeva condizione per chiedere l’indennizzo.

    Qual è l’effetto della sentenza?

    Viene meno l’obbligo di avere presentato l’istanza di prelievo per poter chiedere l’equa riparazione nel processo amministrativo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione agli artt. 6, 13 e 46 della CEDU sul giusto processo e sull’effettività della tutela
  • Corte cost. n. 33/2019 – Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 nella parte in cui non consente ai Comuni obbligati di dimostrare che, per la particolare collocazione geografica e per i caratteri demografici e socio-ambientali, l’esercizio associato delle funzioni non produce economie di scala o miglioramenti di efficienza. Caducate anche alcune disposizioni regionali campane collegate.

    Di cosa si tratta

    La legge imponeva ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000 se montani) di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, tramite unioni o convenzioni. L’obiettivo era ottenere economie di scala ed efficienza nei piccoli Comuni, ma l’obbligo era rigido e non ammetteva deroghe motivate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato la questione sull’art. 14, commi 26 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, e sull’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, in riferimento a vari parametri tra cui gli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, per la mancata considerazione delle specificità territoriali dei Comuni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 nella parte in cui non prevede la possibilità, per il Comune obbligato, di dimostrare che l’esercizio associato non produce economie di scala o miglioramenti, e ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, commi 110 e 111, della legge regionale campana n. 16 del 2014.

    Il principio

    L’obbligo generalizzato di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni è ragionevole solo se ammette una prova contraria: il Comune deve poter dimostrare che, per la propria specifica condizione geografica e socio-ambientale, l’associazione imposta non produce i benefici di efficienza attesi.

    Domande e risposte

    A chi si applicava l’obbligo di esercizio associato?

    Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se montani, tenuti a gestire le funzioni fondamentali tramite unioni o convenzioni.

    Che cosa ha cambiato la sentenza?

    Ha introdotto la possibilità per il Comune di dimostrare che, per le sue caratteristiche, l’associazione non produce economie di scala o miglioramenti, ottenendo così l’esonero dall’obbligo.

    Sono state colpite anche norme regionali?

    Sì: sono stati dichiarati illegittimi anche l’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014.

    Norme collegate