Autore: Andrea Marton

  • Articolo 226 Codice Penale: Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

    Articolo 226 Codice Penale: Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

    Art. 226 c.p. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale , ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

    La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

  • Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali

    Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali

    Art. 227 c.p. Riformatori speciali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

    Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

  • Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata

    Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata

    Art. 228 c.p. Libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza.

    Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

    Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

    La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

    La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

    Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

  • Articolo 229 Codice Penale: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

    Articolo 229 Codice Penale: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

    Art. 229 c.p. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata:

    :1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

    :2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

  • Articolo 230 Codice Penale: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

    Articolo 230 Codice Penale: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

    Art. 230 c.p. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La libertà vigilata è sempre ordinata:

    1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

    2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

    3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

    4) negli altri casi determinati dalla legge.

    Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

  • Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti

    Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti

    Art. 231 c.p. Trasgressione degli obblighi imposti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.

    Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

  • Articolo 232 Codice Penale: Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

    Articolo 232 Codice Penale: Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

    Art. 232 c.p. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

    Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

    Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d’infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

  • Articolo 233 Codice Penale: Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

    Articolo 233 Codice Penale: Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

    Art. 233 c.p. Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice.

    Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

    Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

  • Articolo 234 Codice Penale: Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

    Articolo 234 Codice Penale: Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

    Art. 234 c.p. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

    Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

    Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

  • Articolo 235 Codice Penale: Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

    Articolo 235 Codice Penale: Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

    Art. 235 c.p. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

    :(2)

    Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

    :(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    :(2)il secondo comma è abrogato dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.