Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 949 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    Art. 949 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

  • Cass. 24284/2025 – Diniego di autotutela: si può impugnare solo per interesse generale

    Con l’ordinanza n. 24284 del 1° settembre 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che il diniego di annullamento in autotutela di un atto ormai definitivo è impugnabile solo per vizi propri del diniego e per un rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, non per riaprire il merito della pretesa sulla base del solo interesse individuale del contribuente. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente, ormai decaduto dai termini per impugnare un avviso divenuto definitivo, chiede all’ufficio di annullarlo in autotutela. L’ufficio rifiuta; il contribuente impugna il diniego per far valere l’illegittimità della pretesa originaria, cioè vizi che avrebbe dovuto dedurre impugnando tempestivamente l’atto. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è la natura e i limiti dell’impugnazione del diniego di autotutela su un atto definitivo: il contribuente può, per questa via, contestare i vizi della pretesa tributaria, recuperando di fatto un termine ormai scaduto, oppure il sindacato del giudice è circoscritto a profili diversi e più ristretti?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte ribadisce la natura dell’autotutela come potere esercitato dall’amministrazione nell’interesse pubblico, e non come strumento di tutela del contribuente. Il diniego di annullamento di un atto definitivo è impugnabile soltanto per far valere vizi propri del diniego e in presenza di un rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto; resta escluso che il contribuente possa contestare i vizi dell’atto tributario che avrebbe dovuto dedurre nel termine di impugnazione, prima che divenisse definitivo.

    Il contribuente non può quindi «riaprire» nel merito una pretesa ormai consolidata, né fondare il ricorso sul solo interesse individuale a una minore imposizione: occorre dimostrare un interesse generale e pubblico alla rimozione dell’atto. Il principio: il diniego di autotutela su un atto divenuto definitivo è impugnabile solo per vizi propri del rifiuto e per ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, non per rimettere in discussione il merito della pretesa sulla base del solo interesse individuale del contribuente.

    Quando il diniego è impugnabile

    Tipo di autotutela Diniego impugnabile? Limiti
    Autotutela facoltativa su atto definitivo Sì, ma limitato Solo vizi propri del diniego e rilevante interesse generale
    Contestazione nel merito della pretesa definitiva No Vizi da dedurre nel termine di impugnazione dell’atto
    Solo interesse individuale a pagare meno No Insufficiente
    Autotutela obbligatoria (riforma 2024, errori manifesti) Sì, autonomamente Diniego anche tacito impugnabile come atto a sé

    Le norme commentate

    Artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – introdotti dal D.Lgs. 219/2023, distinguono l’autotutela obbligatoria (per errori manifesti: errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, pagamento già eseguito, doppia imposizione, ecc.) dall’autotutela facoltativa. Il diniego – anche tacito – dell’autotutela obbligatoria è autonomamente impugnabile; per quella facoltativa permangono i limiti tradizionali.

    Art. 19 D.Lgs. 546/1992 – elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, integrato dalla riforma con il riferimento al diniego di autotutela obbligatoria.

    Conseguenze pratiche

    L’autotutela non è un secondo grado di giudizio per rimediare alla mancata impugnazione di un atto: la regola resta impugnare nei termini. Con la riforma, però, nei casi tassativi di autotutela obbligatoria (errori palesi) il diniego diventa impugnabile come atto autonomo: conviene quindi verificare se la propria situazione vi rientri. Per gli altri casi, l’istanza di autotutela resta una richiesta che l’ufficio valuta nell’interesse pubblico, senza che il rifiuto consenta di riaprire il merito. In sintesi, la riforma ha ampliato la tutela solo per le ipotesi tipizzate di errore evidente, lasciando immutati i confini tracciati dalla giurisprudenza per tutte le altre situazioni.

    Spunti pratici

    • Impugnare sempre nei termini: l’autotutela non recupera le decadenze.
    • Verificare se ricorre un’ipotesi di autotutela obbligatoria (errori manifesti tassativi): in tal caso il diniego è autonomamente impugnabile.
    • Argomentare l’interesse generale quando si impugna il diniego su atto definitivo (autotutela facoltativa).
    • Non confidare nell’interesse individuale: il solo desiderio di pagare meno non legittima il ricorso.

    Esempio

    Tizio lascia decorrere i termini per impugnare un avviso e poi chiede l’autotutela contestando, nel merito, di non dover quella somma: il diniego dell’ufficio non è utilmente impugnabile, perché Tizio fa valere un interesse individuale su un atto definitivo. Caia, invece, subisce una doppia imposizione manifesta: rientra nell’autotutela obbligatoria e il diniego, anche tacito, è autonomamente impugnabile.

    Orientamento

    La pronuncia conferma l’indirizzo consolidato sui limiti dell’impugnazione del diniego di autotutela su atti definitivi, da leggere oggi alla luce della riforma 2024 che ha tipizzato l’autotutela obbligatoria e reso impugnabile il relativo diniego. Vedi la sezione tributi e accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 1° settembre 2025, n. 24284.
    • Artt. 10-quater e 10-quinquies legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotti dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
    • Art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
  • Cass. 26182/2025 – Gestione in perdita senza spiegazioni: scatta l’accertamento induttivo

    Con l’ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che l’antieconomicità manifesta della gestione – perdite croniche e sproporzione tra costi e ricavi senza ragioni plausibili – legittima l’accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973) anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un’impresa dichiara per più anni perdite o redditi irrisori, con costi sproporzionati rispetto ai ricavi e senza giustificazioni plausibili. L’Agenzia delle Entrate ricostruisce i ricavi con il metodo analitico-induttivo, pur in presenza di una contabilità tenuta in modo formalmente corretto. L’impresa impugna invocando proprio la regolarità formale delle scritture; la controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è se la regolarità formale della contabilità precluda l’accertamento analitico-induttivo, oppure se l’antieconomicità manifesta della gestione costituisca, di per sé, una presunzione idonea a superare la contabilità apparentemente corretta e a invertire l’onere della prova.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte conferma la legittimità dell’accertamento. L’antieconomicità manifesta e protratta – una gestione cronicamente in perdita senza ragioni economiche plausibili – costituisce un indice grave e preciso dell’inattendibilità sostanziale delle scritture e legittima l’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, anche se la contabilità è formalmente regolare, a condizione che le contestazioni si basino su presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Una volta che l’ufficio ha offerto elementi presuntivi qualificati (perdite reiterate, sproporzioni evidenti, anomalie come cassa negativa o indici di sottofatturazione), l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare che i ricavi dichiarati sono effettivi, offrendo una spiegazione plausibile e specifica della situazione antieconomica. Il principio: l’antieconomicità manifesta della gestione imprenditoriale, espressa da una sproporzione tra costi e ricavi e da perdite croniche ingiustificate, legittima l’accertamento analitico-induttivo del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, spettando al contribuente fornire una spiegazione plausibile e specifica dell’anomalia.

    Analitico-induttivo: presupposti e difesa

    Profilo Contenuto
    Norma Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
    Presupposto Antieconomicità manifesta (perdite croniche, sproporzione costi/ricavi)
    Contabilità regolare Non è ostacolo, se vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti
    Onere della prova Si sposta sul contribuente dopo le presunzioni qualificate dell’ufficio
    Difesa del contribuente Spiegazione plausibile e documentata dell’anomalia

    La norma commentata

    Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 – consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa quando l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. A differenza dell’induttivo «puro» (lett. d-bis e comma 2), non richiede l’inattendibilità complessiva delle scritture, ma consente la rettifica di singole poste a fronte di indizi qualificati come l’antieconomicità.

    Conseguenze pratiche

    Gestire l’attività «in perdita» per anni, senza ragioni economiche credibili, espone a una ricostruzione presuntiva dei ricavi. La difesa non può limitarsi a invocare la regolarità formale della contabilità: occorre fornire spiegazioni concrete e documentate (fase di avvio, investimenti, crisi del mercato, scelte strategiche, eventi straordinari) che rendano plausibile l’andamento. È utile predisporre, già in fase di contraddittorio, una memoria che ricostruisca con dati oggettivi le ragioni dei risultati negativi e, dove possibile, un confronto con i parametri di settore che spieghi lo scostamento. La giurisprudenza richiede infatti una difesa specifica e ancorata a circostanze concrete, non un richiamo generico alla libertà delle scelte imprenditoriali, che pure resta un valore ma non può tradursi in una gestione sistematicamente in perdita priva di logica economica.

    Spunti pratici

    • Monitorare gli indici di gestione: perdite reiterate e ricarichi anomali sono campanelli d’allarme.
    • Documentare le ragioni dell’andamento negativo (investimenti, avvio, crisi, scelte strategiche).
    • Non confidare nella sola regolarità formale: non basta a paralizzare l’accertamento.
    • Preparare la difesa nel contraddittorio: l’onere, dopo le presunzioni dell’ufficio, è del contribuente.

    Esempio

    Tizio gestisce da cinque anni un’attività in perdita con ricarichi inferiori a quelli di settore e senza alcuna spiegazione: l’ufficio può ricostruire i ricavi con l’analitico-induttivo, pur con contabilità regolare. Caio, invece, è in perdita per i forti investimenti iniziali e una crisi documentata del mercato: fornendo la spiegazione plausibile, può superare la presunzione di antieconomicità.

    Orientamento

    La pronuncia si inserisce in un indirizzo ormai consolidato che riconosce all’antieconomicità manifesta valore di presunzione idonea a fondare l’analitico-induttivo, ferma restando la necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti e il diritto del contribuente a fornire spiegazioni. Vedi la sezione Accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 25 settembre 2025, n. 26182.
    • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento analitico-induttivo).
  • Cass. 30611/2024 – Spese mediche: la detrazione del 19% spetta anche se paga l’assicurazione

    Con la sentenza n. 30611 del 28 novembre 2024 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che la detrazione del 19% delle spese sanitarie (art. 15 TUIR) spetta anche quando la spesa è pagata direttamente dall’assicurazione alla struttura, e non solo quando il contribuente anticipa la spesa ed è poi rimborsato, a condizione che il premio della polizza non sia stato dedotto né detratto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente ha una polizza sanitaria: le spese mediche vengono pagate direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria, senza che egli le anticipi. L’Agenzia delle Entrate nega la detrazione del 19%, sostenendo che quelle spese non possono dirsi «rimaste a carico» del contribuente, avendole pagate la compagnia. Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è se le spese sanitarie pagate direttamente dall’assicuratore alla struttura possano dirsi «rimaste a carico» del contribuente ai fini della detrazione, al pari di quelle che il contribuente anticipa e che gli vengono poi rimborsate; e quale rilievo abbia la deduzione o meno del premio.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte accoglie le ragioni del contribuente. L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede che si considerino rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di premi o contributi assicurativi da lui versati e per i quali non spetta la detrazione né la deducibilità. Questo principio vale non solo quando il contribuente anticipa la spesa e poi viene rimborsato, ma anche quando l’assicurazione paga direttamente la struttura: il pagamento diretto è una mera modalità di regolamento che, sul piano fiscale, produce gli stessi effetti del rimborso, essendo irrilevante che il contribuente abbia o meno anticipato la spesa.

    La condizione imprescindibile è che il premio della polizza non sia stato dedotto dal reddito né abbia dato diritto a detrazione: diversamente si avrebbe un doppio vantaggio fiscale, non ammesso. Il principio: la detrazione del 19% delle spese sanitarie spetta, a condizione della non deducibilità del relativo premio, sia quando il contribuente anticipa la spesa e ne è poi rimborsato dall’assicuratore, sia quando le spese sono corrisposte direttamente alla struttura sanitaria dall’assicuratore stesso.

    Quando spetta la detrazione

    Situazione Premio dedotto/detratto? Detrazione 19%
    Contribuente anticipa e poi è rimborsato No Spetta
    Assicurazione paga direttamente la struttura No Spetta (novità Cass. 30611/2024)
    Spesa coperta da polizza con premio dedotto/detratto Sì Non spetta (no doppio vantaggio)
    Spesa effettivamente a carico, non rimborsata – Spetta

    Le norme commentate

    Art. 15, comma 1, lett. c), TUIR – riconosce la detrazione del 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente la franchigia di legge, considerando «rimaste a carico» anche le spese rimborsate in virtù di premi o contributi per i quali non spetta detrazione o deduzione. È la disposizione interpretata dalla Cassazione.

    Art. 1, commi 679-680, L. 160/2019 – dal 2020 subordina la detrazione del 19% degli oneri dell’art. 15 al pagamento tracciabile, con eccezione di farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN.

    Conseguenze pratiche

    Chi ha una polizza sanitaria con premio non dedotto può detrarre le spese mediche anche se materialmente pagate dalla compagnia. Occorre però evitare il cumulo: se il premio è stato dedotto o detratto, la detrazione della spesa non spetta. È bene conservare la documentazione della spesa e la prova che il premio non ha già generato un beneficio fiscale, oltre a rispettare, dal 2020, il requisito del pagamento tracciabile.

    Spunti pratici

    • Verificare il trattamento del premio: la detrazione della spesa spetta solo se il premio non è stato dedotto né detratto.
    • Conservare la documentazione sanitaria e la prova del pagamento, anche se effettuato dalla compagnia.
    • Rispettare la tracciabilità dei pagamenti (dal 2020), salve le eccezioni di legge.
    • Evitare il doppio vantaggio: non cumulare deduzione del premio e detrazione della spesa.

    Esempio

    Tizio sostiene 500 euro di spese mediche coperte dalla polizza, che paga direttamente la clinica; il premio non è mai stato dedotto: Tizio ha comunque diritto alla detrazione del 19%, pari a 95 euro. Caio, invece, ha dedotto il premio della propria polizza: per le spese coperte non può detrarre, perché si avrebbe un doppio beneficio fiscale.

    Orientamento

    La pronuncia chiarisce un dubbio diffuso a favore del contribuente, equiparando il pagamento diretto dell’assicuratore al rimborso e ribadendo l’unico limite della non deducibilità del premio. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 28 novembre 2024, n. 30611.
    • Art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
    • Art. 1, commi 679-680, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabilità).
  • Art. 948 Codice della Navigazione – Lista d’attesa

    Art. 948 Codice della Navigazione – Lista d’attesa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

    a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

    b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

    c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.

  • Cass. 32690/2024 – Esenzione IMU per enti non commerciali: non basta la convenzione col SSN

    Con l’ordinanza n. 32690 del 16 dicembre 2024 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione fissa i paletti dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali: non basta la natura dell’ente né la convenzione o l’accreditamento con il SSN, occorre provare che l’attività è svolta con modalità non commerciali (gratuità o corrispettivi simbolici), e l’onere grava sul contribuente. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una struttura sanitaria gestita da un ente non commerciale, in convenzione con il SSN e con applicazione di tariffe, chiede l’esenzione IMU sull’immobile destinato all’attività. Il Comune la nega, ritenendo l’attività svolta in forma commerciale. L’ente impugna invocando la finalità sociale e il rapporto convenzionale con il servizio pubblico; la controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è se la convenzione o l’accreditamento con il SSN, unitamente alla natura non lucrativa dell’ente, bastino a integrare il requisito per l’esenzione, oppure se occorra dimostrare in concreto che l’attività è svolta con modalità non commerciali; e su chi gravi l’onere della prova.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte ribadisce che l’esenzione richiede un duplice requisito: soggettivo (l’immobile deve appartenere a un ente non commerciale) e oggettivo (deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla legge). La sola convenzione o l’accreditamento con il SSN non garantisce la natura non commerciale: in coerenza con i principi UE, la presenza di una finalità sociale non esclude la possibile natura economica dell’attività. Occorre dimostrare che essa è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici, non orientati al profitto e idonei a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

    L’onere di questa prova rigorosa grava sul contribuente, non sul Comune: è l’ente che deve giustificare il proprio diritto all’esenzione con bilanci e documenti chiari. L’uso indiretto dell’immobile (come la locazione a terzi) costituisce utilizzo commerciale ed esclude il beneficio. Il principio: l’esenzione IMU per gli enti non commerciali presuppone, oltre al requisito soggettivo, che l’immobile sia destinato esclusivamente ad attività svolte con modalità non commerciali; la convenzione o l’accreditamento con il SSN non sono di per sé sufficienti, e l’onere di provare le concrete modalità non commerciali grava sul contribuente.

    I requisiti dell’esenzione

    Requisito Contenuto Sufficiente da solo?
    Soggettivo Immobile di un ente non commerciale No
    Oggettivo Destinazione esclusiva ad attività con modalità non commerciali Necessario
    Convenzione/accreditamento SSN Rapporto con il servizio pubblico No
    Corrispettivi Gratuità o tariffe simboliche, sotto il costo Necessario
    Uso indiretto (locazione a terzi) Utilizzo commerciale Esclude l’esenzione

    Le norme commentate

    Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 – prevede l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto.

    Art. 91-bis D.L. 1/2012 e D.M. 200/2012 – disciplinano l’esenzione per gli immobili a utilizzo «misto» e definiscono, in attuazione dei principi UE, i requisiti generali e di settore per qualificare come «non commerciali» le modalità di svolgimento delle attività (gratuità o corrispettivi simbolici).

    Conseguenze pratiche

    Enti del terzo settore, ONLUS, enti religiosi e scuole paritarie devono documentare le modalità non commerciali: gratuità o tariffe simboliche, copertura solo parziale dei costi, assenza di finalità di profitto. La sola finalità non lucrativa o la convenzione pubblica non bastano. È essenziale compilare correttamente la dichiarazione IMU ENC e conservare la prova contabile, perché in caso di contestazione sarà l’ente a dover dimostrare il proprio diritto.

    Spunti pratici

    • Verificare i corrispettivi: devono essere simbolici e coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
    • Tenere bilanci chiari che evidenzino l’assenza di finalità di profitto e la copertura parziale dei costi.
    • Evitare l’uso indiretto: la locazione a terzi dell’immobile esclude l’esenzione.
    • Compilare la dichiarazione IMU ENC e conservare la documentazione a supporto.

    Esempio

    La fondazione Tizio gestisce una RSA in convenzione con il SSN applicando rette piene di mercato: l’esenzione IMU non spetta, perché l’attività è svolta con modalità commerciali. La fondazione Caio, invece, offre lo stesso servizio dietro corrispettivi simbolici che coprono solo in parte i costi, senza scopo di lucro: documentandolo, può beneficiare dell’esenzione.

    Orientamento

    La pronuncia conferma l’indirizzo che, in linea con i principi unionali in materia di aiuti di Stato, àncora l’esenzione alle concrete modalità non commerciali dell’attività e non alla mera veste soggettiva o al rapporto convenzionale con il servizio pubblico. Vedi la sezione tributi e accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32690.
    • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
    • Art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1; D.M. 19 novembre 2012, n. 200.
  • SS.UU. 13916/2006 – Giudicato esterno: una sentenza vinta vale anche per gli altri anni?

    Con la sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono l’efficacia del giudicato esterno nel processo tributario, ma con un limite essenziale: nei tributi periodici il giudicato su un’annualità vincola gli altri giudizi tra le stesse parti solo per gli elementi a carattere permanente o pluriennale, non per quelli che variano di anno in anno. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente ha vinto (o perso) la causa relativa a una determinata annualità di un tributo periodico e intende far valere quella sentenza, ormai definitiva, anche per le annualità successive dello stesso tributo. Si pone così, dinanzi alle Sezioni Unite, la questione dell’efficacia del giudicato relativo a un periodo d’imposta sugli altri periodi.

    La questione giuridica

    Il nodo è il rapporto tra il principio di autonomia dei periodi d’imposta e l’efficacia del giudicato (art. 2909 c.c.): l’autonomia di ciascuna annualità impedisce sempre che la sentenza su un anno «faccia stato» per gli altri, oppure esiste uno spazio di efficacia espansiva del giudicato, e a quali condizioni?

    La decisione e il principio di diritto

    Le Sezioni Unite, muovendo dalla concezione dualistica del processo tributario, affermano che la sentenza non esaurisce i propri effetti nel solo giudizio in cui è resa, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le regole del giudicato esterno nel processo civile. Quando due giudizi riguardano lo stesso rapporto e uno è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune fa stato anche nell’altro.

    Nei tributi periodici, però, questa efficacia opera soltanto rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi (come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una certa disciplina o la natura di un bene), assumono carattere tendenzialmente permanente. Non si estende, invece, agli elementi variabili di anno in anno. Il principio: nel processo tributario il giudicato esterno relativo a un periodo d’imposta esplica efficacia vincolante in altri giudizi tra le stesse parti solo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, e non agli elementi variabili da un periodo all’altro.

    Le Sezioni Unite precisano inoltre che l’efficacia pluriennale del giudicato è rilevabile d’ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità, purché la parte che la invoca produca copia autentica della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato.

    Cosa «copre» il giudicato esterno

    Elemento Carattere Efficacia su altre annualità
    Qualificazione giuridica di fondo Permanente/pluriennale Vincolante
    Natura di un bene (es. edificabilità, ruralità) Permanente Vincolante (se invariata)
    Spettanza di un’agevolazione strutturale Permanente Vincolante
    Entità del reddito o del valore del singolo anno Variabile Non vincolante

    La norma commentata

    Art. 2909 c.c. – sancisce che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa. È la base normativa del giudicato esterno, applicata dalle Sezioni Unite anche al processo tributario, con i limiti propri dei tributi periodici.

    Conseguenze pratiche

    Una sentenza favorevole su un’annualità può essere spesa per gli anni successivi solo se riguarda una questione permanente (la natura di un immobile, la spettanza di un’agevolazione strutturale, una qualificazione giuridica di fondo). Per i fatti annuali (l’entità del reddito o del valore di un certo anno) ciascun periodo resta autonomo. Conviene quindi impostare il contenzioso valorizzando gli elementi permanenti, che possono «coprire» più annualità.

    Questo orientamento ha una ricaduta strategica importante: di fronte a una serie di avvisi su più annualità fondati sulla stessa questione di fondo (ad esempio la qualificazione di un immobile o la spettanza di un regime), può essere conveniente concentrare le energie difensive sul giudizio destinato a definirsi per primo, così da ottenere un giudicato sull’elemento permanente capace di proiettarsi sulle altre liti. Al contrario, per le contestazioni legate a fatti meramente annuali, ogni controversia va trattata in modo autonomo, senza poter contare sull’esito degli altri anni.

    Spunti pratici

    • Individuare gli elementi permanenti della controversia: sono quelli con efficacia pluriennale.
    • Produrre copia autentica della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato per farla valere.
    • Non confidare sui fatti annuali: l’entità di reddito o valore del singolo anno non vincola gli altri.
    • Considerare l’effetto sfavorevole: il giudicato esterno opera tra le stesse parti anche contro il contribuente.

    Esempio

    Tizio ottiene una sentenza definitiva che riconosce la natura rurale del suo fabbricato per l’anno X: tale qualificazione, essendo permanente, vincola anche le annualità successive finché la situazione resta invariata. Se invece la lite riguardava soltanto il valore dell’immobile per l’anno X, il giudicato non si estende agli anni seguenti, che restano autonomi.

    Orientamento

    La pronuncia delle Sezioni Unite è il riferimento costante sul giudicato esterno tributario, ripreso dalla giurisprudenza successiva per delimitare l’efficacia pluriennale alle sole questioni a carattere permanente. Vedi la sezione tributi e accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2006, n. 13916.
    • Art. 2909 codice civile (cosa giudicata).
  • SS.UU. 18725/2017 – Donazioni indirette e bonifici tra familiari: quando si paga l’imposta

    Con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono che il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità tramite bonifico è una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che richiede l’atto pubblico salvo il modico valore. Sul piano fiscale, le liberalità indirette di regola non scontano l’imposta di donazione, salvo registrazione volontaria o emersione in un accertamento, con aliquota dell’8% (art. 56-bis). · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Uno zio trasferisce con bonifico una somma rilevante alla nipote; oppure un genitore paga il prezzo di un immobile intestato al figlio. Si tratta di liberalità: ci si chiede se l’attribuzione sia valida senza atto notarile e se vada pagata l’imposta di donazione. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, gli eredi del disponente contestavano la validità del trasferimento di titoli per difetto di forma.

    La questione giuridica

    Due piani vanno tenuti distinti. Sul piano civilistico: il trasferimento di denaro o titoli per spirito di liberalità è una donazione che richiede l’atto pubblico, oppure è una liberalità «indiretta» a forma libera? Sul piano fiscale: quando una liberalità indiretta è soggetta all’imposta di donazione?

    La decisione e il principio di diritto

    Sul piano civilistico, le Sezioni Unite affermano che il trasferimento di valori mobiliari (titoli, somme) eseguito tramite ordine alla banca, animato da spirito di liberalità, costituisce una donazione tipica ad esecuzione indiretta – non una donazione indiretta – e richiede perciò la forma dell’atto pubblico (con due testimoni), salvo che si tratti di donazione di modico valore, da valutare in rapporto alle condizioni economiche del donante; in difetto la donazione è nulla.

    Sul piano fiscale, le liberalità indirette – attuate non con il contratto solenne di donazione ma attraverso altri strumenti – di regola non sono assoggettate all’imposta sulle donazioni. L’art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990 prevede però due ipotesi di tassazione: la registrazione volontaria (con applicazione delle ordinarie aliquote e franchigie) e l’emersione da dichiarazioni rese dallo stesso interessato in procedimenti di accertamento di altri tributi, per importi superiori alla franchigia: in tal caso si applica l’aliquota più elevata, dell’8%.

    Il principio: le liberalità indirette non scontano l’imposta di donazione, salvo che siano registrate volontariamente o emergano da dichiarazioni rese dal contribuente in procedimenti di accertamento di altri tributi e superino la franchigia, nel qual caso si applica l’aliquota dell’8%; il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità richiede, sul piano civilistico, la forma dell’atto pubblico salvo il modico valore.

    Quando si paga l’imposta

    Situazione Imposta di donazione
    Bonifico di modico valore tra familiari No (e validità civilistica salva)
    Liberalità indiretta non registrata No, di regola
    Liberalità indiretta registrata volontariamente Sì, con aliquote e franchigie ordinarie
    Liberalità emersa in accertamento di altri tributi, oltre franchigia Sì, aliquota 8% (art. 56-bis)

    Le norme commentate

    Artt. 769 e 783 c.c. – definiscono la donazione e ne prescrivono la forma dell’atto pubblico, con eccezione della donazione di modico valore di beni mobili, valutato in relazione alle condizioni economiche del donante.

    Art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 – disciplina l’accertamento e la tassazione delle liberalità indirette, prevedendo l’imposizione (con aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia) quando esse risultino da dichiarazioni dell’interessato in accertamenti di altri tributi, oltre alla possibilità di registrazione volontaria.

    Conseguenze pratiche

    Un bonifico tra familiari di modico valore non crea problemi. Per somme rilevanti donate per spirito di liberalità è prudente formalizzare l’atto (per la validità) ed eventualmente valutarne la registrazione (per certezza fiscale, godendo di franchigie e aliquote ordinarie). Attenzione al rischio dell’art. 56-bis: se la liberalità emerge in un accertamento e supera la franchigia, scatta l’8%. Le franchigie restano elevate per coniuge e parenti in linea retta (1 milione di euro ciascuno).

    Spunti pratici

    • Valutare il «modico valore» in rapporto al patrimonio del donante: oltre, serve l’atto pubblico per la validità.
    • Formalizzare le donazioni rilevanti con atto notarile, evitando il rischio di nullità.
    • Considerare la registrazione volontaria per fruire di franchigie e aliquote ordinarie e dare certezza fiscale.
    • Attenzione agli accertamenti: dichiarare l’origine di una provvista in un controllo può far emergere la liberalità e attivare l’8%.

    Esempio

    Tizio bonifica 500 euro al nipote per il compleanno: liberalità di modico valore, nessun problema di forma né d’imposta. Caio, invece, trasferisce alla figlia 300.000 euro di titoli senza atto pubblico: la donazione è nulla sul piano civilistico, e se la somma emergesse in un accertamento oltre la franchigia sconterebbe l’imposta dell’8%.

    Orientamento

    La pronuncia delle Sezioni Unite è il riferimento sulla forma delle donazioni di valori mobiliari e, insieme all’art. 56-bis, sul trattamento fiscale delle liberalità indirette, costantemente richiamata nella prassi notarile e tributaria. Approfondimenti nella sezione fisco e imposte.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 luglio 2017, n. 18725.
    • Art. 56-bis D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
    • Artt. 769 e 783 codice civile.
  • Art. 947 Codice della Navigazione – Impedimenti del vettore

    Art. 947 Codice della Navigazione – Impedimenti del vettore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria. L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge .

  • Art. 945 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    Art. 945 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili. Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

  • Cass. 16992/2025 – Accise sull’energia indebite: il consumatore può farsi rimborsare dal fornitore in 10 anni

    Con la sentenza n. 16992 del 2025 la Corte di Cassazione conferma che il consumatore finale che ha pagato in bolletta l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, poi riconosciuta illegittima, può agire civilmente contro il fornitore con l’azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale proprio dei rimborsi d’accisa. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un consumatore di energia elettrica chiede al proprio fornitore la restituzione dell’addizionale provinciale all’accisa, addebitata in bolletta e poi rivelatasi indebita perché in contrasto con il diritto dell’Unione (mancanza di una finalità specifica). Il fornitore eccepisce il termine biennale previsto dalla disciplina delle accise per i rimborsi. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è duplice: il consumatore finale, che non è parte del rapporto tributario d’accisa, può recuperare l’addizionale indebita? E, in caso affermativo, la sua azione è soggetta al termine biennale di decadenza delle accise o alla prescrizione decennale civilistica?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte chiarisce la struttura dei rapporti. L’obbligazione d’accisa intercorre tra il fornitore (soggetto passivo) e l’Erario; il consumatore finale non è parte di quel rapporto tributario, pur avendo economicamente sopportato il tributo per traslazione in bolletta. Per recuperare l’importo indebito, il consumatore dispone di un’azione civilistica nei confronti del fornitore: la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) o, nei casi previsti, l’arricchimento senza causa. La dichiarazione di illegittimità della norma istitutiva dell’addizionale, con effetto retroattivo, rende ingiustamente riscosse le somme pagate dal consumatore.

    Trattandosi di azione di natura civile, essa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza previsto dalla normativa sulle accise, che disciplina il diverso rapporto tra fornitore e Amministrazione finanziaria. Il fornitore, tenuto alla restituzione verso il consumatore, potrà a sua volta rivalersi sull’Erario. Il principio: il consumatore finale che ha pagato per traslazione un’addizionale d’accisa illegittima può agire nei confronti del fornitore con l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza proprio del rapporto d’accisa tra fornitore ed Erario.

    Due rapporti distinti

    Rapporto Soggetti Natura Termine
    Obbligazione d’accisa Fornitore ↔ Erario Tributaria Decadenza biennale (rimborso)
    Restituzione dell’addizionale Consumatore ↔ Fornitore Civilistica (art. 2033 c.c.) Prescrizione decennale

    Le norme commentate

    Art. 2033 c.c. – disciplina la ripetizione dell’indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. È l’azione esperibile dal consumatore verso il fornitore, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

    Art. 14 D.Lgs. 504/1995 (Testo unico accise) – regola i rimborsi dell’accisa indebitamente pagata nel rapporto tra soggetto obbligato ed Erario, con termini più brevi (decadenza) che non si applicano all’azione civilistica del consumatore finale.

    Conseguenze pratiche

    I consumatori (famiglie e imprese) che hanno pagato l’addizionale possono chiederne la restituzione al fornitore entro il più ampio termine decennale, recuperando anche annualità risalenti. È importante distinguere questa azione, di natura civilistica e diretta verso il fornitore, dal rimborso «tributario» che il fornitore esercita verso l’Erario, soggetto a termini più brevi. Conviene conservare le bollette e ricostruire gli importi addebitati a titolo di addizionale.

    Per le imprese energivore, in particolare, la posta in gioco può essere significativa: l’addizionale, applicata sui consumi per molte annualità, genera importi che, cumulati nel decennio, raggiungono cifre rilevanti. La scelta dell’azione corretta – civile verso il fornitore e non tributaria verso l’Erario – e la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione diventano quindi decisive per non perdere il diritto al rimborso. È opportuno farsi assistere per ricostruire la serie storica dei pagamenti e impostare la domanda nel rispetto del termine decennale.

    Spunti pratici

    • Conservare le bollette e individuare le voci relative all’addizionale per quantificare l’indebito.
    • Agire contro il fornitore, non contro l’Agenzia delle Dogane: il rapporto del consumatore è civilistico.
    • Calcolare il decennio dalla data dei singoli pagamenti per individuare le annualità ancora recuperabili.
    • Per le imprese: valutare l’azione cumulando le numerose annualità entro la prescrizione decennale.

    Esempio

    Tizio, titolare di un’utenza domestica, ha pagato per anni l’addizionale provinciale poi dichiarata illegittima: può chiederne la restituzione al fornitore con l’azione ex art. 2033 c.c. entro dieci anni da ciascun pagamento. Il fornitore, una volta rimborsato Tizio, potrà rivalersi sull’Erario nel proprio rapporto tributario.

    Orientamento

    La pronuncia consolida l’indirizzo che, valorizzando la distinzione tra rapporto tributario e rapporto civilistico, riconosce al consumatore finale un’azione decennale verso il fornitore per le addizionali d’accisa illegittime. Approfondimenti nella sezione fisco e imposte.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, 2025, n. 16992.
    • Art. 2033 codice civile (ripetizione dell’indebito); art. 2041 codice civile (arricchimento senza causa).
    • Art. 14 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).
  • Cass. 24479/2025 – Prima casa venduta entro 5 anni: l’acquisto fatto prima non salva l’agevolazione

    Con la sentenza n. 24479 del 3 settembre 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di vendita della «prima casa» entro 5 anni, la decadenza dall’agevolazione è evitata solo dal riacquisto successivo alla vendita, entro un anno, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale: un immobile comprato prima della cessione non salva il beneficio. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente vende l’immobile acquistato con le agevolazioni «prima casa» prima che siano trascorsi 5 anni. Aveva però già acquistato un altro immobile prima di questa vendita e sostiene di non decadere dal beneficio, avendo comunque effettuato un riacquisto e un «reimpiego». L’Agenzia delle Entrate dichiara la decadenza; la controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è la sequenza temporale richiesta dalla norma: per evitare la decadenza da vendita infraquinquennale è sufficiente che il contribuente abbia comunque acquistato un altro immobile, anche prima della cessione, oppure il riacquisto deve necessariamente essere successivo alla vendita ed entro un anno da essa?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte respinge la tesi del contribuente. La nota II-bis, comma 4, dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 evita la decadenza solo se il contribuente riacquista, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinare ad abitazione principale. La sequenza è essenziale: il riacquisto deve essere successivo alla cessione.

    Ne consegue che l’acquisto di un nuovo immobile effettuato prima della vendita infraquinquennale non è idoneo a evitare la decadenza, anche se realizza, di fatto, un reimpiego del bene. La decadenza, peraltro, può colpire anche la sola quota di proprietà ceduta prima del quinquennio. Il principio: in caso di cessione dell’immobile agevolato prima del decorso di cinque anni, la decadenza dai benefici «prima casa» è evitata soltanto dal riacquisto, entro un anno dalla vendita, di altro immobile da adibire ad abitazione principale; l’acquisto anteriore alla cessione è irrilevante a tal fine.

    La sequenza che salva l’agevolazione

    Sequenza Esito
    Vendita entro 5 anni, poi riacquisto entro 1 anno (abitazione principale) Agevolazione conservata
    Acquisto del nuovo immobile prima della vendita infraquinquennale Decadenza (acquisto anteriore irrilevante)
    Vendita entro 5 anni senza alcun riacquisto Decadenza
    Cessione della sola quota entro i 5 anni Possibile decadenza sulla quota

    La norma commentata

    Nota II-bis, comma 4, all’art. 1 della Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986 – prevede la decadenza dalle agevolazioni «prima casa» in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, con recupero della differenza d’imposta e applicazione di una sanzione. La decadenza è esclusa se il contribuente, entro un anno dall’alienazione, procede all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

    Conseguenze pratiche

    Chi intende cambiare casa deve curare l’ordine delle operazioni: prima vendere e poi, entro un anno, riacquistare l’abitazione principale. Comprare prima e vendere dopo, all’interno del quinquennio, fa perdere l’agevolazione, con recupero della maggiore imposta di registro e applicazione della sanzione. È un profilo diverso dal termine di 18 mesi per il primo trasferimento della residenza, e va pianificato con attenzione anche per non perdere l’eventuale credito d’imposta da riacquisto.

    Nella pratica dei cambi di abitazione capita spesso di voler «assicurarsi» la casa nuova prima di liberare quella vecchia, magari accendendo un mutuo ponte. La sentenza avverte che questa scelta, pur comprensibile sul piano logistico, è penalizzante sul piano fiscale se la vecchia casa agevolata viene poi venduta entro i cinque anni: il beneficio si perde irrimediabilmente, perché la legge premia solo il riacquisto cronologicamente successivo alla vendita. Chi non può invertire le operazioni dovrebbe valutare di attendere il decorso del quinquennio prima di cedere l’immobile agevolato.

    Spunti pratici

    • Vendere prima, riacquistare dopo: solo il riacquisto successivo, entro un anno, salva il beneficio.
    • Destinare il nuovo immobile ad abitazione principale: è condizione del riacquisto «salvifico».
    • Attenzione alle quote: la cessione della sola quota entro i 5 anni può far decadere il beneficio.
    • Valutare il credito d’imposta da riacquisto, che presuppone la corretta sequenza delle operazioni.

    Esempio

    Tizio acquista la nuova casa a gennaio e vende quella agevolata a marzo dello stesso anno, entro i 5 anni: pur avendo riacquistato, decade dall’agevolazione perché l’acquisto è anteriore alla vendita. Caio, invece, vende a marzo e riacquista a settembre, destinando il nuovo immobile ad abitazione principale: conserva il beneficio, perché il riacquisto è successivo ed entro l’anno.

    Orientamento

    La pronuncia conferma l’interpretazione rigorosa della sequenza temporale prevista dalla nota II-bis, escludendo che il reimpiego «anticipato» possa surrogare il riacquisto successivo alla vendita. Approfondimenti nella sezione fisco e imposte.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 3 settembre 2025, n. 24479.
    • Nota II-bis, comma 4, all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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