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La Corte dichiara incostituzionale la norma che definiva in via legislativa le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse ed ex gestioni commissariali governative.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Roma dubitava della legittimita’ di una norma del 2006 che, intervenendo su una controversia, fissava per legge i termini delle regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa. La questione coinvolgeva il rapporto tra legge e giurisdizione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 31 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito nella legge 9 marzo 2006, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dalla Corte di appello di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito nella legge n. 80 del 2006.
Il principio
Una norma di legge non puo’ definire d’autorita’ i termini di regolazioni debitorie incidendo su rapporti controversi in modo irragionevole e lesivo del buon andamento dell’amministrazione.
Domande e risposte
Cosa riguardava la norma annullata?
Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e delle ex gestioni commissariali governative, definite per legge.
Quali principi sono stati violati?
I principi di ragionevolezza ed eguaglianza (art. 3) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97).
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte d’appello di Roma, in una causa tra una societa’ di trasporto e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — E’ parametro violato sotto il profilo della ragionevolezza.
- Art. 97 della Costituzione — E’ parametro violato sotto il profilo del buon andamento dell’amministrazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.