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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondata e in parte inammissibile la questione sull’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012 (testo unico sull’incandidabilità), in tema di sospensione dalla carica degli amministratori locali a seguito di sentenze non definitive di condanna.

Di cosa si tratta

Il testo unico del 2012 disciplina i casi in cui una condanna penale comporta l’incandidabilità o la sospensione dalla carica per amministratori e titolari di cariche elettive. Il caso riguardava un amministratore locale colpito dalla misura della sospensione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato la questione sull’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non limita la sospensione alle sole condanne pronunciate dopo l’elezione o la nomina.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione principale e inammissibile quella proposta in via subordinata, riferite ai medesimi parametri costituzionali.

Il principio

La disciplina della sospensione dalla carica degli amministratori locali in conseguenza di condanne penali non definitive non viola i principi di uguaglianza e di accesso alle cariche pubbliche: rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore predisporre misure a tutela del buon andamento e della legalità degli enti locali.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra incandidabilità e sospensione?

L’incandidabilità impedisce di candidarsi o di mantenere la carica; la sospensione è una misura temporanea che blocca l’esercizio della funzione in presenza di determinate condanne.

Che cosa contestava il giudice di Lecce?

Che la sospensione operasse anche per condanne relative a fatti precedenti l’elezione, e non solo per quelle pronunciate dopo l’elezione o la nomina.

Come ha deciso la Corte?

Ha respinto la questione principale come non fondata e ha dichiarato inammissibile quella subordinata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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