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La Corte dichiara incostituzionale la norma sul riparto del fondo investimenti nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata, in violazione del principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto contestava le norme della legge di bilancio 2018 sul fondo investimenti rifinanziato dallo Stato, lamentando l’assenza di un coinvolgimento delle Regioni nel riparto delle risorse, in ambiti che incidono su competenze regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 1072, 1079 e 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione, nonche’ al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120). Il giudizio e’ stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non richiede l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto ministeriale previsto; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa al comma 1072.
Il principio
Quando lo Stato ripartisce risorse statali che incidono su materie di competenza regionale, il principio di leale collaborazione impone di prevedere l’intesa con la Conferenza unificata.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sul fondo investimenti?
Ha dichiarato incostituzionale il comma 1080 perche’ non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto di riparto.
Cos’e’ il principio di leale collaborazione?
E’ il principio che impone a Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, ad esempio tramite intese.
Cosa significa cessata la materia del contendere?
Che, per il comma 1072, e’ venuto meno l’oggetto del contendere, di norma per modifiche normative sopravvenute.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Evocato sul riparto di competenze tra Stato e Regioni (terzo e quarto comma).
- Art. 118 della Costituzione — Evocato in materia di funzioni amministrative.
- Art. 119 della Costituzione — Evocato a tutela dell’autonomia finanziaria regionale.
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