Autore: Andrea Marton

  • Colpo di frusta: quanto mi spetta? Le micropermanenti senza referto strumentale sono ancora risarcibili?

    Sì, il colpo di frusta è risarcibile anche oggi. Nella stragrande maggioranza dei casi rientra tra le lesioni micropermanenti (postumi dall’1% al 9%), disciplinate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Per ottenere il risarcimento serve un accertamento medico-legale obiettivo: non è obbligatoria una radiografia o una risonanza per ogni caso, perché la legge ammette anche il riscontro clinico-obiettivo del medico legale. Vediamo quanto spetta e come si calcola.

    Micropermanenti e macropermanenti: due binari diversi

    Il primo equivoco da sciogliere riguarda quale tabella si applica. Esistono due binari distinti.

    • Lesioni di lieve entità (micropermanenti): postumi dall’1% al 9%. Sono disciplinate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). Il valore del punto di invalidità è fissato da una tabella ministeriale unica su tutto il territorio nazionale, aggiornata periodicamente con decreto. Il classico colpo di frusta da tamponamento finisce quasi sempre qui.
    • Lesioni di non lieve entità (macropermanenti): postumi superiori al 9%. Sono disciplinate dall’art. 138. Per queste è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale, introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025.

    Attenzione, perché è il punto più frainteso: la nuova Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 12/2025 riguarda solo le macropermanenti (oltre il 9%), non il colpo di frusta tipico. Se hai letto che dal 2025 c’è una “nuova tabella per il colpo di frusta”, quasi sempre si tratta di una confusione: per le micropermanenti continuano a valere i valori dell’art. 139. La distinzione conta perché cambiano i criteri di calcolo e i margini di personalizzazione.

    Serve davvero la radiografia? L’accertamento clinico strumentale

    Questa è la domanda che blocca più persone. Dopo la riforma del 2017 si è diffusa l’idea che “senza referto strumentale non si prende nulla”. Non è esatto.

    L’art. 139, comma 2 (nella formulazione introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, la cosiddetta legge concorrenza) stabilisce che le lesioni di lieve entità che non siano “suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo” non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente. La norma cita, come esempio di lesione accertabile in via meramente visiva, le cicatrici obiettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumenti.

    La parola chiave è quel “ovvero visivo”: la legge mette l’accertamento strumentale e quello visivo/clinico-obiettivo sullo stesso piano, in alternativa. Non impone la radiografia come unica prova ammessa.

    La giurisprudenza della Cassazione ha consolidato questa lettura. In più pronunce (tra cui le ordinanze n. 18773/2016, n. 1272/2018, n. 22066/2018 e soprattutto le due ordinanze “gemelle” n. 10816 e n. 10819 del 18 aprile 2019) i giudici hanno chiarito un principio:

    • il rigore richiesto dal legislatore non significa che la prova debba per forza essere fornita con esami strumentali;
    • l’accertamento clinico-strumentale non è di per sé l’unico mezzo di prova ammesso, ma lo diventa quando si tratta di una patologia difficilmente verificabile in altro modo;
    • per alcune lesioni di lieve entità, proprio per la loro natura modesta, l’esame strumentale può in concreto risultare l’unico capace di fornire la prova rigorosa che la legge pretende;
    • l’invalidità permanente non può essere esclusa per automatismo, cioè solo perché manca l’imaging strumentale, purché la lesione sia accertata secondo criteri medico-legali rigorosi e obiettivi.

    In pratica: il referto strumentale (radiografia, TAC, risonanza) aiuta moltissimo e in molti casi è di fatto decisivo, ma il punto vero non è il pezzo di carta, è la serietà e l’obiettività dell’accertamento medico-legale. Il consiglio operativo resta quello di documentare il più possibile fin da subito: meno è documentato il danno, più alta è la probabilità che l’assicurazione lo contesti.

    Come si calcola il risarcimento

    Il risarcimento del danno alla persona, per le micropermanenti, si compone in genere di tre voci: invalidità permanente, invalidità temporanea ed eventuale personalizzazione. Vediamo il metodo, perché è quello che ti permette di capire se la cifra offerta dall’assicurazione è seria.

    1. Invalidità permanente (danno biologico permanente)

    Si parte dalla percentuale di invalidità permanente stabilita dal medico legale (per il colpo di frusta tipicamente 1-3 punti). Questa percentuale si moltiplica per il valore del punto previsto dalla tabella dell’art. 139, che è aggiornato annualmente con decreto ministeriale. Il valore del punto ha due caratteristiche:

    • cresce più che proporzionalmente all’aumentare dei punti (un danno di 4 punti vale più del quadruplo di un danno di 1 punto);
    • si riduce con l’aumentare dell’età del danneggiato (di norma con un coefficiente di demoltiplicazione legato all’età anagrafica).

    2. Invalidità temporanea

    Per ogni giorno in cui sei stato totalmente incapace di svolgere le tue attività (invalidità temporanea assoluta) spetta un importo giornaliero fissato dalla stessa norma. Per i giorni di invalidità temporanea parziale (50%, 75% e così via) l’importo giornaliero si riduce in proporzione. Esempio di metodo: 10 giorni al 100% + 15 giorni al 50% si traducono in (10 x importo pieno) + (15 x metà importo).

    3. Personalizzazione

    Il giudice può aumentare l’importo del danno biologico fino al 20% (un quinto), ai sensi dell’art. 139, comma 3, con valutazione equa e motivata delle condizioni soggettive del danneggiato, quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della sua vita oppure determina una sofferenza di particolare intensità. Non è automatica: va provata e motivata.

    Schema riassuntivo del calcolo (valori in euro da verificare sul decreto ministeriale vigente, qui indichiamo solo la struttura):

    Voce Come si calcola
    Invalidità permanente % di invalidità x valore del punto (art. 139) x coefficiente legato all’età
    Invalidità temporanea assoluta numero giorni al 100% x importo giornaliero
    Invalidità temporanea parziale numero giorni x (importo giornaliero x percentuale)
    Personalizzazione fino a +20% sul danno biologico, se provata
    Spese mediche rimborso integrale, dietro documentazione (fatture, scontrini)

    Per i valori in euro aggiornati al 2026 (valore del punto e importo giornaliero) fai sempre riferimento al decreto ministeriale in vigore al momento del sinistro: cambiano ogni anno e non vanno mai usati “a memoria”.

    Danno biologico, morale, spese mediche

    Quando l’assicurazione ti fa un’offerta, controlla che tenga conto di tutte le componenti, perché spesso ne dimentica qualcuna.

    • Danno biologico: è la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, con incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali. È la base del calcolo vista sopra.
    • Danno morale: è la sofferenza interiore, il patema d’animo legato alla lesione e alla guarigione. Nel sistema dell’art. 139 il danno morale per le micropermanenti viene di norma riconosciuto attraverso l’aumento personalizzato fino al quinto, ma non è un automatismo: la Cassazione ha ribadito che danno biologico e danno morale non si liquidano in modo automatico l’uno per effetto dell’altro: il danno morale va allegato e provato.
    • Spese mediche e di cura: visite, fisioterapia, farmaci, eventuale collare cervicale, accertamenti diagnostici. Sono risarcibili a parte e per intero, purché documentate e congrue rispetto alla lesione. Conserva tutte le fatture e gli scontrini parlanti.

    Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Tizio è fermo al semaforo. Caio lo tampona. Tizio accusa dolore cervicale, va al pronto soccorso, esegue una radiografia (negativa per fratture) e riceve una prognosi con collare per alcuni giorni. Segue un ciclo di fisioterapia.

    Il medico legale, sulla base della documentazione clinica, della visita e del decorso, riconosce a Tizio:

    • una invalidità permanente del 2% (micropermanente, dentro l’art. 139);
    • alcuni giorni di invalidità temporanea, in parte assoluta e in parte parziale.

    Il calcolo seguirà lo schema: (2 punti x valore del punto x coefficiente età) + (giorni di temporanea x importo giornaliero) + spese mediche documentate, con l’eventuale personalizzazione se Tizio prova che la cervicalgia ha inciso in modo concreto sulla sua vita (ad esempio impedendogli un’attività sportiva o lavorativa specifica).

    Sempronio, invece, ha avuto lo stesso tamponamento ma non è andato al pronto soccorso, non ha fatto accertamenti e si è rivolto al medico legale settimane dopo. Il suo danno non è automaticamente escluso, ma è molto più difficile da provare: senza una documentazione iniziale e senza riscontri obiettivi, l’assicurazione contesterà sia l’esistenza sia l’entità della lesione. Morale: la differenza spesso non la fa la legge, la fa la documentazione raccolta subito.

    Errori da evitare

    • Pensare che senza radiografia non spetti nulla. Falso: conta l’accertamento medico-legale obiettivo, di cui lo strumentale è uno dei mezzi, non l’unico in assoluto.
    • Confondere le tabelle. La Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 12/2025 è per le macropermanenti (oltre il 9%); il colpo di frusta tipico segue l’art. 139.
    • Non andare al pronto soccorso e non documentare subito. La documentazione tempestiva è la prova più solida; rinviare indebolisce la posizione.
    • Affidarsi solo al medico fiduciario dell’assicurazione. Una valutazione medico-legale di parte serve a non sottostimare i postumi.
    • Accettare la prima offerta senza verificare le voci. Spesso mancano la personalizzazione, la temporanea parziale o le spese mediche.
    • Usare valori in euro “a memoria”. Il valore del punto e l’importo giornaliero cambiano ogni anno con decreto: vanno verificati su quello vigente alla data del sinistro.

    Questa guida ha finalità divulgative e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un medico legale. Per i casi concreti, e in particolare per i valori economici aggiornati, fai sempre riferimento alle fonti ufficiali vigenti e a un professionista.

  • L’altro guidatore non era assicurato (o è scappato): chi mi paga i danni? Come accedere al Fondo Vittime della Strada

    In breve. Se chi ti ha danneggiato non era assicurato oppure è fuggito senza farsi identificare (il cosiddetto “pirata della strada”), non resti senza tutela: esiste il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, previsto dal Codice delle Assicurazioni Private. Non si scrive a un ente astratto: la richiesta va presentata all’impresa di assicurazione “designata” per la tua zona, individuata da CONSAP, inviando copia anche a CONSAP. Attenzione però: le regole di risarcimento cambiano molto a seconda che il veicolo sia rimasto sconosciuto oppure semplicemente non assicurato.

    Quando interviene il Fondo: i casi coperti

    Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). Serve a garantire un risarcimento alle vittime di sinistri stradali in tutte quelle situazioni in cui il normale meccanismo dell’assicurazione obbligatoria non funziona, perché manca una compagnia a cui rivolgersi.

    In base all’articolo 283, il Fondo interviene principalmente nei seguenti casi:

    • Veicolo non identificato (il classico pirata della strada che fugge e non viene rintracciato);
    • Veicolo non coperto da assicurazione (il responsabile è identificato, ma circolava senza polizza RC auto valida);
    • Impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa o sottoposta a procedura di insolvenza (la polizza c’era, ma la compagnia è in dissesto);
    • Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio un’auto rubata);
    • alcune ipotesi particolari relative a veicoli esteri spediti in Italia senza assicurazione o con targa non corrispondente.

    Il Fondo, in sostanza, copre il vuoto: ti permette di essere risarcito anche quando, senza di esso, non avresti nessuno a cui chiedere.

    Pirata della strada vs auto non assicurata: cosa cambia per il risarcimento

    Questa è la differenza più importante e meno conosciuta. Non tutti i casi coperti dal Fondo danno diritto allo stesso tipo di risarcimento. La distinzione cruciale è tra veicolo non identificato (pirata) e veicolo non assicurato ma identificato.

    Quando il veicolo è non identificato, la legge limita la tutela: di regola vengono risarciti i danni alla persona (lesioni fisiche, invalidità, eccetera), mentre i danni alle cose (l’auto distrutta, gli oggetti danneggiati) sono risarciti solo se hai riportato anche lesioni gravi e, comunque, con applicazione di una franchigia. La logica è anti-frode: senza l’auto avversaria da esaminare, è troppo facile inventare un danno alle cose attribuendolo a un fantomatico veicolo sconosciuto.

    Quando invece il veicolo è non assicurato ma identificato (conosci targa e responsabile), la copertura è piena: vengono risarciti sia i danni alla persona sia i danni alle cose, senza la franchigia prevista per il caso del pirata.

    Situazione Danni alla persona Danni alle cose
    Pirata della strada (veicolo non identificato) Risarciti Risarciti solo in presenza di lesioni gravi e con franchigia
    Auto non assicurata (veicolo identificato) Risarciti Risarciti (copertura piena)

    In pratica: se ti tampona un’auto pirata e riporti solo un graffio fisico ma l’auto è da rottamare, rischi di non vedere risarciti i danni materiali; se invece chi ti ha tamponato è identificato ma senza polizza, ottieni il risarcimento anche dell’auto.

    A chi mi rivolgo: l’impresa designata CONSAP

    Un punto che genera molta confusione: non si scrive “al Fondo” come fosse uno sportello. La gestione operativa dei sinistri è affidata a imprese di assicurazione designate, e per ogni territorio (regione) è competente un’impresa diversa.

    Per individuare l’impresa designata competente per la tua zona puoi consultare il sito di CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che amministra il Fondo) oppure il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove sono pubblicati gli elenchi delle imprese designate per regione. La regola pratica: conta il luogo in cui è avvenuto il sinistro, non la tua residenza.

    La richiesta, quindi, va indirizzata all’impresa designata per il territorio del sinistro, inviandone copia anche a CONSAP.

    La procedura passo-passo

    Ecco come muoversi in modo ordinato:

    1. Metti in sicurezza le prove sul posto. In caso di fuga del responsabile, annota tutto ciò che ricordi (modello, colore, eventuali frammenti di targa), cerca testimoni e telecamere. Le prove sono fondamentali, perché contro il Fondo dovrai dimostrare in modo rigoroso che il sinistro è avvenuto ed è imputabile a un altro veicolo.
    2. Coinvolgi le autorità. In caso di pirata della strada è opportuno presentare denuncia/querela e far intervenire le forze dell’ordine; conserva il verbale. È un passaggio che dà serietà e tracciabilità alla tua versione dei fatti.
    3. Raccogli la documentazione. Verbale dell’autorità, eventuale denuncia in caso di fuga, referti medici e cartelle cliniche, fotografie, preventivi o fatture di riparazione, dati di eventuali testimoni.
    4. Individua l’impresa designata per la regione del sinistro (sito CONSAP / Ministero).
    5. Invia la richiesta di risarcimento tramite raccomandata A/R o PEC all’impresa designata, mandando contestualmente copia a CONSAP. CONSAP mette a disposizione un modulo apposito da compilare e allegare. La domanda deve descrivere il sinistro e quantificare i danni.
    6. Attendi il riscontro. La legge prevede che l’azione giudiziaria possa essere proposta solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla richiesta inviata con le modalità sopra indicate. È quindi una fase obbligatoria di tentativo bonario.
    7. Se non rispondono o rifiutano, decorsi i 60 giorni e in mancanza di accordo, puoi agire in giudizio citando l’impresa designata del Fondo per ottenere il risarcimento.

    Quanto tempo ho: la prescrizione

    Il diritto al risarcimento non dura per sempre. Trattandosi di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli, il termine di prescrizione è di 2 anni: superato questo termine senza aver agito o senza aver validamente interrotto la prescrizione (ad esempio con la richiesta scritta all’impresa designata), il diritto si perde.

    Il consiglio pratico è non aspettare: invia subito la richiesta formale, che oltre ad avviare la procedura serve anche a interrompere la prescrizione, facendo ripartire il conteggio del termine.

    Un caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Tizio viene tamponato a un semaforo. L’altro automobilista, Caio, si ferma: scambiano i dati e si scopre che Caio circolava senza assicurazione RC auto. Caio è identificato. Tizio invia la richiesta di risarcimento all’impresa designata della sua regione e per conoscenza a CONSAP, allegando verbale e referti. Poiché il veicolo è identificato, Tizio può ottenere il risarcimento sia delle lesioni sia dei danni all’auto, senza la franchigia prevista per il caso del pirata.

    Stessa scena, esito diverso. Sempronio viene tamponato da un’auto che, subito dopo l’urto, fugge e non viene rintracciata: è un veicolo non identificato. Sempronio sporge denuncia, fa intervenire le forze dell’ordine e cerca testimoni. Anche lui scrive all’impresa designata e a CONSAP. Qui però la copertura è più ristretta: i danni alla persona sono risarcibili, ma i danni all’auto lo saranno solo se Sempronio ha riportato lesioni gravi e comunque con una franchigia. Se Sempronio se l’è cavata fisicamente quasi illeso ma con l’auto gravemente danneggiata, rischia di non ottenere il rimborso del danno materiale proprio perché il responsabile è rimasto sconosciuto.

    Morale: la differenza tra “identificato” e “non identificato” può valere migliaia di euro. Per questo, davanti a un pirata della strada, raccogliere subito ogni elemento utile a identificare il veicolo o, in subordine, a documentare le lesioni, è la mossa che fa la differenza.

  • Etilometro non tarato o senza revisione periodica: posso far annullare la guida in stato di ebbrezza?

    Sì, in molti casi si può contestare l’accertamento se l’etilometro non risulta tarato o non è stato sottoposto alla revisione periodica. Ma non è automatico: serve una contestazione specifica (non una protesta generica) e occorre procurarsi i dati metrologici dell’apparecchio tramite l’accesso agli atti. Solo a quel punto l’onere di provare il regolare funzionamento dello strumento si sposta sull’accusa. E attenzione: anche con l’etilometro viziato, l’ebbrezza può essere provata da altri elementi.

    Approvazione, taratura e revisione periodica: tre cose diverse

    Per capire dove si può davvero attaccare, bisogna distinguere tre concetti che spesso vengono confusi:

    • Approvazione (o omologazione) del modello: è il via libera ministeriale a un tipo di etilometro. Riguarda il modello in generale, non il singolo apparecchio usato sulla strada quella sera.
    • Taratura: è l’operazione tecnica con cui si verifica che lo strumento misuri correttamente, confrontandolo con un campione di riferimento. Uno strumento approvato può comunque, col tempo, perdere precisione.
    • Revisione periodica (verifica periodica): è il controllo che, a scadenze fisse, certifica che quel preciso apparecchio è ancora affidabile. L’esito viene annotato sul libretto metrologico dello strumento.

    Il punto chiave è questo: ogni strumento di misura invecchia, subisce urti, sbalzi di temperatura e vibrazioni. L’approvazione del modello, da sola, non garantisce che il singolo apparecchio funzioni ancora bene oggi. Per questo la legge impone controlli periodici. La verifica dell’etilometro è affidata al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli (C.S.R.P.A.D.) e ha cadenza, in linea di massima, annuale.

    Cosa dice la Corte costituzionale e su chi grava la prova

    La svolta arriva con la sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 45 del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature usate per accertare le violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Il ragionamento è semplice e di buon senso: qualunque strumento di misura si altera con l’uso e col tempo, perciò esonerarlo da controlli periodici è intrinsecamente irragionevole.

    La giurisprudenza ha esteso questo principio anche all’etilometro. Da qui la domanda decisiva: chi deve provare che l’apparecchio era tarato e revisionato?

    Su questo punto la Corte di cassazione ha avuto orientamenti non sempre uguali. Alcune pronunce del 2019 hanno affermato che è l’accusa a dover dimostrare il regolare funzionamento, l’omologazione e la sottoposizione a revisione dell’apparecchio. L’orientamento che si è poi consolidato precisa però un passaggio fondamentale: l’onere si sposta sull’accusa solo dopo che l’automobilista ha sollevato una contestazione specifica e concreta sul difetto dello strumento. In assenza di una contestazione precisa, l’affidabilità dell’etilometro si presume.

    Tradotto in pratica: non basta scrivere nel ricorso “l’etilometro forse non era tarato”. Bisogna indicare elementi concreti, ad esempio che dal libretto metrologico non risulta la revisione, oppure che la scadenza era superata. È proprio per questo che l’angolo della taratura è un angolo procedurale: vince chi sa cosa chiedere e come.

    Come contesto: passo-passo

    Ecco la sequenza operativa, dal momento del verbale fino alla difesa.

    1. Conserva il verbale e lo scontrino dell’etilometro. Il verbale dovrebbe riportare i dati dell’apparecchio (modello, matricola) e l’esito delle due misurazioni. Annota tutto subito, finché il ricordo è fresco.
    2. Presenta richiesta di accesso agli atti. È il passaggio decisivo. Si chiede all’amministrazione (di norma l’organo accertatore: Polizia, Carabinieri, Polizia locale) copia del libretto metrologico dell’apparecchio: data dell’ultima taratura, data dell’ultima revisione periodica, esito dei controlli e certificato di conformità.
    3. Leggi i dati metrologici. Verifica due cose: che la revisione periodica risulti effettivamente eseguita e che, alla data del tuo controllo, non fosse scaduta. Tra la scadenza e la nuova revisione l’etilometro non dovrebbe essere utilizzato.
    4. Formula una contestazione specifica. Nel ricorso o nella memoria difensiva non limitarti a dubbi generici: indica con precisione il difetto (revisione mancante, scaduta, taratura non documentata). È la contestazione specifica che fa scattare l’onere della prova a carico dell’accusa.
    5. Rispetta i termini. A seconda che si tratti dell’illecito amministrativo o del procedimento penale, i tempi e le sedi cambiano. Per la sanzione amministrativa ci sono termini brevi per il ricorso; nel procedimento penale la difesa si svolge davanti al giudice. Verifica subito quale binario ti riguarda, perché un termine perso vanifica tutto.

    Per un caso che può comportare conseguenze penali o la perdita della patente, conviene quasi sempre farsi assistere da un avvocato: questa guida serve a capire cosa chiedere e perché, non a sostituire la difesa tecnica.

    Attenzione: gli altri indici dell’ebbrezza

    Qui sta il limite più importante da capire. Far cadere il valore dell’etilometro non significa automaticamente vincere. Lo stato di ebbrezza è un fatto che può essere dimostrato anche con prove diverse dal soffio nell’apparecchio.

    I cosiddetti indici sintomatici sono ad esempio: l’alito vinoso, l’andatura barcollante, l’eloquio confuso, gli occhi arrossati, lo stato di agitazione o di euforia, eventuali ammissioni del conducente. Se questi elementi sono descritti in modo dettagliato nel verbale, il giudice può ritenere provata l’ebbrezza anche senza dare peso al numero dell’etilometro.

    C’è però una differenza pratica: gli indici sintomatici, da soli, di norma consentono di provare l’ebbrezza ma non di collocarla con certezza in una fascia tasso-dipendente. La distinzione tra la fascia più lieve e quelle più gravi (con arresto e confisca) ruota proprio sul valore numerico. Per questo contestare la taratura può servire non solo a puntare all’assoluzione, ma anche a far derubricare l’accusa verso l’ipotesi meno grave.

    Le soglie dell’art. 186 CdS e le conseguenze

    L’art. 186 del Codice della strada distingue tre fasce in base al tasso alcolemico (grammi per litro, g/l). Capire in quale fascia si finisce è essenziale, perché cambia tutto: da semplice multa fino al reato con arresto.

    Tasso alcolemico Natura Conseguenze principali
    Da 0,5 a 0,8 g/l Illecito amministrativo Sanzione pecuniaria (indicativamente da 543 a 2.170 euro) e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
    Oltre 0,8 fino a 1,5 g/l Reato (contravvenzione) Ammenda (indicativamente da 800 a 3.200 euro) e arresto fino a 6 mesi; sospensione patente da 6 mesi a 1 anno.
    Oltre 1,5 g/l Reato aggravato Ammenda (indicativamente da 1.500 a 6.000 euro), arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo (salvo che appartenga a terzo estraneo).

    Nota: gli importi possono essere aggiornati nel tempo e in caso di incidente le sanzioni sono di regola raddoppiate. Per il valore esatto e aggiornato fa fede sempre il testo vigente dell’art. 186.

    Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Tizio viene fermato e l’etilometro segna 0,9 g/l. Nel ricorso scrive solo: “contesto l’attendibilità dell’apparecchio”. Contestazione generica, nessuna richiesta di accesso agli atti: l’affidabilità dello strumento si presume e l’eccezione viene respinta.

    Caio è nella stessa situazione, ma agisce diversamente: presenta richiesta di accesso agli atti e ottiene il libretto metrologico. Scopre che l’ultima revisione periodica risale a oltre un anno prima del controllo, quindi era scaduta. Solleva una contestazione specifica, indicando data e difetto. A questo punto l’onere di provare il regolare funzionamento dell’etilometro grava sull’amministrazione: se non riesce a documentare la regolarità, la misurazione perde valore di prova.

    Sempronio ottiene anche lui la prova che la revisione mancava, ma nel suo verbale i Carabinieri hanno descritto con dovizia alito vinoso marcato, andatura barcollante e difficoltà a reggersi in piedi. Qui far cadere il numero dell’etilometro non basta ad assolverlo: il giudice può ritenere provata l’ebbrezza in base agli indici sintomatici. Il difetto di taratura, però, gli serve comunque a impedire l’inquadramento certo nella fascia più grave fondata sul valore numerico.

    Morale: la contestazione sulla taratura è un’arma reale, ma va impugnata con metodo: dati alla mano, in modo specifico e nei termini.

  • Corte cost. n. 28/2019 – Piano regionale dei rifiuti dell’Abruzzo e tutela dell’ambiente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo di adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, per contrasto con la disciplina statale a tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la pianificazione regionale in materia di rifiuti e il rapporto con la normativa statale e dell’Unione europea sull’economia circolare. Il Governo aveva impugnato la legge abruzzese che adeguava il piano regionale dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5 (norme a sostegno dell’economia circolare e adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti), nonché il piano regionale composto dagli allegati a tale legge. Ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri, a tutela della competenza statale in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2018 e del piano regionale ad esso allegato; in via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 11, comma 4-bis, della legge regionale n. 45 del 2007 (introdotto dalla legge regionale n. 44 del 2011).

    Il principio

    La gestione dei rifiuti incide sulla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale: la pianificazione regionale deve rispettare gli standard fissati dalla normativa statale ed europea e non può discostarsene introducendo discipline incompatibili.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, ossia il Governo, a tutela della competenza statale in materia ambientale.

    Cosa disciplinava la legge abruzzese?

    L’adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti, con norme a sostegno dell’economia circolare.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma e del piano allegato, oltre a una norma regionale collegata in via consequenziale.

    Norme collegate

  • Autovelox non omologato (solo approvato): la multa è nulla? Come lo verifico e contesto

    Sì: se l’apparecchio che ti ha multato era solo «approvato» dal Ministero ma non «omologato», la sanzione è contestabile. La legge (art. 142, comma 6, del Codice della Strada) pretende apparecchi «debitamente omologati», e per la Cassazione l’omologazione è condizione di legittimità della multa. Per difenderti devi prima scoprire se il tuo autovelox era davvero omologato (chiedendo gli atti al Comune o all’ente accertatore) e poi impugnare il verbale nei termini, davanti al Prefetto o al Giudice di Pace. Di seguito i passaggi concreti.

    Approvazione e omologazione: perché non sono la stessa cosa

    Sono due procedure diverse, e questa differenza è il cuore di tutta la questione. L’approvazione è un atto con cui il Ministero dà il via libera a un determinato modello di apparecchio sulla base della documentazione presentata dal produttore: in sostanza dice «questo strumento può essere usato». L’omologazione è qualcosa di più: comporta una verifica tecnica che attesta che l’apparecchio risponde a precisi requisiti di conformità e affidabilità metrologica, cioè che misura davvero la velocità in modo corretto secondo standard prestabiliti.

    Il punto pratico è semplice: molti autovelox in uso sulle strade italiane risultano approvati ma non omologati. Per anni i due termini sono stati trattati come equivalenti, ma non lo sono. E poiché l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada richiede testualmente apparecchi «debitamente omologati», un dispositivo che ha solo l’approvazione non soddisfa quel requisito di legge. La conseguenza è che la rilevazione, e quindi la multa che ne deriva, può essere considerata illegittima.

    Cosa dice la Cassazione (e perché la circolare del 2025 non basta)

    Non si tratta di una tesi isolata: la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento chiaro. Tra le pronunce in materia si segnalano Cass. n. 10505/2024 e Cass. n. 20913/2024, seguite da Cass. n. 1332/2025, fino alla recente Cass., ordinanza n. 8797 dell’8 aprile 2026. Il filo conduttore è sempre lo stesso: approvazione e omologazione non coincidono, e se l’apparecchio è soltanto approvato e non omologato la sanzione è illegittima. L’omologazione, in altre parole, è una condizione di legittimità della sanzione, non un dettaglio formale.

    A questo punto entra in gioco un equivoco che conviene chiarire. Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 23 gennaio 2025, ha tentato di equiparare l’approvazione all’omologazione, come a dire che la prima basta. Il problema è che una circolare è un atto interno di indirizzo: non ha valore normativo e non può derogare a una norma primaria come l’art. 142 del Codice della Strada. Per questo motivo quella circolare non «sana» gli apparecchi solo approvati: se il giudice rileva la mancanza dell’omologazione, la circolare non lo vincola.

    È vero che il quadro normativo è in evoluzione. Il cosiddetto «decreto autovelox», atteso da tempo, è stato firmato dal Ministro il 9 giugno 2026 al termine della procedura europea TRIS. Tuttavia, allo stato attuale, il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: finché non è pubblicato e operativo, non produce effetti e il quadro di riferimento resta quello giurisprudenziale appena descritto. In pratica, oggi, ciò che conta per il tuo caso è che il tuo autovelox fosse omologato al momento della rilevazione.

    Come verifico se il MIO autovelox era omologato

    Il verbale, da solo, quasi mai ti dice se l’apparecchio era omologato o solo approvato: di solito riporta solo il modello e gli estremi di un provvedimento ministeriale, senza distinguere chiaramente le due cose. Per saperlo con certezza devi procurarti i documenti. Ecco come.

    1. Presenta un’istanza di accesso agli atti

    Indirizza una richiesta scritta all’ente che ha emesso il verbale: il Comune (Comando di Polizia Locale) se la multa è comunale, oppure la Polizia Stradale o l’ente proprietario della strada negli altri casi. Nell’istanza chiedi espressamente di poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi all’apparecchio che ti ha multato.

    2. Chiedi i documenti giusti, con le parole giuste

    Qui sta la differenza che fa vincere o perdere il ricorso. Non limitarti a chiedere «i documenti dell’autovelox». Chiedi nello specifico:

    • il decreto di omologazione dell’apparecchio (non il decreto di approvazione: sono cose diverse, e spesso ti consegneranno l’approvazione sperando che tu non noti la differenza);
    • il verbale di taratura e di verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchio, con la data;
    • il numero di matricola dello strumento, per collegare i documenti proprio al dispositivo che ti ha rilevato;
    • copia della documentazione della postazione (ad esempio la presenza della segnaletica e, dove richiesta, l’autorizzazione prefettizia all’uso senza contestazione immediata).

    3. Controlla cosa ti consegnano e i tempi

    Quando ricevi i documenti, verifica la parola chiave: se l’atto parla di approvazione e non c’è alcun decreto di omologazione, hai trovato il vizio che ti interessa. Tieni presente i tempi: l’accesso agli atti ha tempi di risposta dell’amministrazione che possono arrivare a diverse settimane, mentre i termini per il ricorso decorrono dalla notifica del verbale. Per questo conviene presentare subito l’istanza di accesso, senza aspettare l’ultimo giorno, in modo da avere i documenti prima della scadenza per impugnare.

    Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace? Cosa scegliere

    Hai due strade alternative per contestare il verbale. Sono percorsi distinti, con termini e logiche diverse: in linea generale non si possono cumulare sullo stesso verbale, quindi la scelta va fatta con attenzione.

    Aspetto Ricorso al Prefetto Ricorso al Giudice di Pace
    Termine dalla notifica 60 giorni 30 giorni
    Costo Gratuito (nessun contributo) Contributo unificato a carico del ricorrente
    Chi decide Autorità amministrativa Un giudice
    Rischio principale In caso di rigetto, l’importo può essere confermato in misura non inferiore al doppio del minimo Spese di giudizio in caso di soccombenza

    In concreto, su un tema tecnico come l’omologazione, il Giudice di Pace è spesso la via più efficace: è un giudice che può valutare nel merito la questione documentale e applicare direttamente l’orientamento della Cassazione. Lo svantaggio è che ha un costo (il contributo unificato) e termini più stretti, 30 giorni dalla notifica.

    Il ricorso al Prefetto è gratuito e ha un termine più lungo (60 giorni), ma trattandosi di un’autorità amministrativa tende a essere meno incline ad accogliere eccezioni di tipo tecnico-giuridico; inoltre, se viene rigettato, l’ordinanza-ingiunzione che ne consegue può rideterminare la sanzione in misura più alta del minimo edittale. Da ricordare: contro l’eventuale rigetto del Prefetto si può comunque ricorrere al Giudice di Pace, ma i tempi si allungano.

    Regola pratica: se hai già in mano i documenti (o l’istanza di accesso è in corso) e il vizio di omologazione è chiaro, il Giudice di Pace è di norma la scelta più solida; se invece hai bisogno di più tempo e non vuoi anticipare costi, il termine di 60 giorni del Prefetto può tornare utile.

    Un caso pratico

    Tizio riceve a casa un verbale per eccesso di velocità rilevato da un autovelox fisso del Comune, con una sanzione e la decurtazione di punti. Il verbale indica solo il modello dell’apparecchio e gli estremi di un provvedimento ministeriale. Tizio, invece di pagare subito, presenta entro pochi giorni un’istanza di accesso agli atti al Comando di Polizia Locale, chiedendo espressamente il decreto di omologazione, il verbale di taratura e la matricola dello strumento.

    Caio, il responsabile dell’ufficio, gli consegna la documentazione: tra le carte compare un decreto di approvazione del modello, ma nessun decreto di omologazione. A questo punto Tizio, entro 30 giorni dalla notifica, propone ricorso al Giudice di Pace, allegando i documenti ottenuti e richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui l’apparecchio solo approvato e non omologato non legittima la sanzione. Sempronio, un vicino, aveva ricevuto una multa identica ma aveva lasciato passare i termini senza fare nulla: la sua multa è diventata definitiva e ha dovuto pagarla. La differenza tra i due non è stata la fortuna, ma l’aver agito subito e nel modo giusto.

    Errori da evitare

    • Non confondere approvazione e omologazione. Se ti consegnano un decreto di «approvazione», non è la prova che cerchi: serve l’omologazione.
    • Non lasciar scadere i termini. 30 giorni per il Giudice di Pace, 60 giorni per il Prefetto, dalla data di notifica del verbale. Sono perentori: scaduti, la multa diventa definitiva.
    • Non pagare prima di valutare. Il pagamento, anche in misura ridotta, vale come accettazione e di norma chiude la possibilità di contestare.
    • Non aspettare a chiedere gli atti. Presenta subito l’istanza di accesso: l’amministrazione può impiegare settimane a rispondere e i termini per impugnare nel frattempo corrono.
    • Non fare affidamento sulla circolare ministeriale del 2025. Non ha valore normativo e non rende legittimi gli apparecchi solo approvati.
    • Verifica sempre la matricola. I documenti devono riferirsi proprio all’apparecchio che ti ha rilevato, non a un modello generico.
  • Corte cost. n. 27/2019 – Distanze minime delle sale gioco dai luoghi sensibili (legge Abruzzo)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Abruzzo che impone distanze minime delle sale da gioco da luoghi sensibili, ritenendola legittima espressione della competenza regionale a tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda le politiche di contrasto alla ludopatia e il potere delle Regioni di limitare la collocazione delle sale da gioco vicino a scuole, luoghi di culto e altri luoghi sensibili. Un gestore contestava la legge abruzzese davanti al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (prevenzione delle dipendenze dal gioco), in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. A sollevare la questione era il TAR per l’Abruzzo, sezione di Pescara, in una controversia tra un esercente e il Comune di Lanciano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le Regioni possono legittimamente fissare distanze minime delle sale da gioco dai luoghi sensibili a tutela della salute e per prevenire la ludopatia: tali misure non invadono la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma rientrano nelle finalità di prevenzione socio-sanitaria.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge abruzzese?

    Distanze minime delle sale da gioco e degli apparecchi rispetto a luoghi sensibili, per prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

    Su quale competenza si fondava?

    Sulle competenze regionali in materia di tutela della salute e prevenzione, distinte dalla competenza statale su ordine pubblico e sicurezza.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disciplina regionale è rimasta in vigore.

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  • Corte cost. n. 26/2019 – Confisca di prevenzione e tutela dei creditori di buona fede (artt. 3 e 41 Cost.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la norma che limitava ad alcune categorie di creditori la possibilità di soddisfarsi sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, escludendo irragionevolmente altri creditori di buona fede.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la confisca di prevenzione antimafia e la posizione dei creditori del soggetto i cui beni vengono confiscati. La legge consentiva il soddisfacimento solo ad alcune categorie (ad esempio i creditori ipotecari iscritti prima del sequestro), escludendone altri in buona fede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione. Ad avviso del rimettente la norma discriminava i creditori in buona fede non rientranti nelle categorie indicate, sacrificandone irragionevolmente il diritto di credito. A sollevare la questione era la Corte di cassazione, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole che restringevano la tutela ai soli creditori muniti di ipoteca o di pignoramento trascritti anteriormente al sequestro di prevenzione.

    Il principio

    Il bilanciamento tra l’interesse statale all’effettività della confisca di prevenzione e la tutela del credito non può tradursi in una irragionevole disparità di trattamento tra creditori di buona fede: la limitazione della tutela ad alcune sole categorie viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    Che solo alcune categorie di creditori (ad esempio i titolari di ipoteca iscritta prima del sequestro) potessero soddisfarsi sui beni sottoposti a confisca di prevenzione.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché escludeva irragionevolmente altri creditori in buona fede, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3) e della tutela dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.).

    Quale parte della norma è caduta?

    Le parole che limitavano la tutela ai soli creditori con ipoteca o pignoramento trascritti prima del sequestro di prevenzione.

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  • Corte cost. n. 25/2019 – Illegittimo punire la violazione di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi»

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice antimafia che puniva penalmente, per il sorvegliato speciale, la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», perché troppo vaghe e indeterminate.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda chi è sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e gli obblighi di condotta che ne derivano. La legge puniva come reato la violazione di prescrizioni formulate in modo generico, come «vivere onestamente» e «rispettare le leggi».

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 2 del Protocollo n. 4, interpretati alla luce della sentenza de Tommaso contro Italia. A sollevare la questione era la Corte di cassazione, sezione seconda penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, del codice antimafia nella parte in cui puniva come delitto l’inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi»; in via consequenziale ha esteso la declaratoria al comma 1 dello stesso articolo, che configurava come contravvenzione la medesima violazione per il sorvegliato senza obbligo o divieto di soggiorno.

    Il principio

    Il principio di legalità in materia penale (art. 25 Cost.) e il canone di prevedibilità (art. 7 CEDU) impongono che la condotta punita sia descritta in modo preciso: prescrizioni generiche come «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» non hanno la determinatezza necessaria per fondare una sanzione penale.

    Domande e risposte

    Cosa significava punire chi non «vive onestamente»?

    La norma puniva come reato il sorvegliato speciale che violava le prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi imposte con la misura.

    Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità?

    Perché tali prescrizioni sono troppo vaghe e indeterminate per soddisfare il principio di legalità penale e il canone di prevedibilità richiesti dalla Costituzione e dalla CEDU.

    Cosa significa la declaratoria «in via consequenziale»?

    La Corte ha esteso l’illegittimità anche al comma 1 dell’art. 75, che puniva come contravvenzione la stessa condotta, per coerenza con la decisione principale.

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  • Corte cost. n. 24/2019 – Misure di prevenzione e «pericolosità generica» dopo de Tommaso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate alla categoria dei soggetti «dediti a traffici delittuosi», ritenendola troppo indeterminata; ha invece salvato la categoria di chi vive con proventi di attività delittuose.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia, in linea con la sentenza de Tommaso della Corte europea dei diritti dell’uomo, affronta le misure di prevenzione applicabili in base alla cosiddetta pericolosità generica, cioè a categorie di persone descritte in modo vago dalla legge, e ne verifica la compatibilità con i principi di legalità e tassatività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, l’art. 19 della legge n. 152 del 1975 e diversi articoli del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché all’art. 42 Cost. A sollevare le questioni erano il Tribunale di Udine, il Tribunale di Padova e la Corte d’appello di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui consentivano misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti indicati come «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» (categoria descritta al numero 1 dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e corrispondente lettera a dell’art. 1 del codice antimafia), per indeterminatezza della fattispecie.

    Il principio

    Le misure di prevenzione, pur non avendo natura penale, incidono su diritti fondamentali e devono rispettare i requisiti di precisione e prevedibilità richiesti dall’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU: la categoria dei «soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi» è troppo vaga e indeterminata per fondare l’applicazione di tali misure.

    Domande e risposte

    Qual è il legame con la sentenza de Tommaso?

    La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso de Tommaso contro Italia, aveva censurato l’indeterminatezza delle categorie di pericolosità generica; la Corte costituzionale ne trae le conseguenze sul piano interno.

    Quale categoria è stata dichiarata illegittima?

    Quella delle persone da ritenersi abitualmente dedite a «traffici delittuosi», giudicata troppo vaga per fondare misure di prevenzione.

    La pericolosità generica scompare del tutto?

    No: la Corte ha salvato la categoria di chi vive abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose, ritenuta sufficientemente determinata.

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  • Corte cost. n. 23/2019 – Nomina e durata del segretario comunale (spoil system, art. 97 Cost.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla disciplina che lega la durata dell’incarico del segretario comunale al mandato del sindaco che lo ha nominato.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda il segretario comunale, figura tecnica di vertice negli enti locali, e il cosiddetto spoil system: la cessazione automatica dell’incarico alla fine del mandato del sindaco. Il Tribunale di Brescia dubitava che ciò fosse compatibile con il buon andamento e l’imparzialità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 99, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), in riferimento all’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la nomina del segretario comunale da parte del sindaco e la cessazione automatica dell’incarico al termine del mandato. A sollevare la questione era il Tribunale ordinario di Brescia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e non fondata quella relativa ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, in entrambi i casi riferite all’art. 97 Cost.

    Il principio

    Il rapporto fiduciario tra sindaco e segretario comunale giustifica il meccanismo della cessazione automatica dell’incarico al termine del mandato: data la posizione apicale e il legame fiduciario di questa figura, la disciplina non contrasta con il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Chi nomina il segretario comunale?

    Il sindaco, secondo l’art. 99 del Testo unico degli enti locali; l’incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco.

    Perché si parlava di spoil system?

    Perché l’incarico cessa automaticamente al termine del mandato del sindaco che lo ha nominato, legandone la durata al vertice politico.

    Qual è stato l’esito?

    Inammissibilità per il comma 1 e non fondatezza per i commi 2 e 3: la disciplina è rimasta in vigore.

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  • Corte cost. n. 22/2019 – Estinzione del processo costituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, prendendo atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione del giudizio di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Non sempre un giudizio costituzionale si conclude con una decisione sul merito: può chiudersi anche con l’estinzione del processo, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per altri eventi che fanno venir meno l’interesse alla decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto questioni di legittimità costituzionale che non sono state esaminate nel merito, essendo sopravvenuti i presupposti per la chiusura in rito del processo davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Il processo costituzionale può concludersi con una pronuncia di estinzione, di natura processuale, quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio: in tal caso la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    È una chiusura in rito del giudizio: la Corte non decide sul merito delle questioni, ma prende atto del venir meno dei presupposti per proseguire.

    La norma impugnata è stata giudicata legittima?

    No: l’estinzione non contiene alcun giudizio sulla legittimità della norma, che resta impregiudicata.

    Quando avviene tipicamente?

    Tipicamente in caso di rinuncia al ricorso accettata, o quando vengono meno gli atti o l’interesse che sostenevano il giudizio.

  • Corte cost. n. 21/2019 – Impugnazione del lodo arbitrale per nullità (art. 829 c.p.c.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 829 del codice di procedura civile, che limita i casi di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’arbitrato e i limiti con cui un lodo può essere impugnato davanti al giudice statale. La riforma del 2006 aveva ristretto l’impugnazione per nullità per violazione delle regole di diritto; la Corte d’appello di Milano ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile (come sostituito dall’art. 24 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. A sollevare la questione era la Corte di appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 24 Cost. e manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 3 e 41 Cost.

    Il principio

    La scelta del legislatore di limitare l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto rientra nella sua discrezionalità e non viola il diritto di difesa né i principi di uguaglianza e di libertà economica, trattandosi di una giustizia privata liberamente scelta dalle parti.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 829 c.p.c.?

    I motivi per i quali il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità davanti alla corte d’appello, inclusa la violazione delle regole di diritto.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione di un lodo.

    Qual è stato l’esito?

    Inammissibilità manifesta della questione sull’art. 24 Cost. e manifesta infondatezza di quelle sugli artt. 3 e 41 Cost.

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