Autore: Andrea Marton

  • Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza personali

    Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza personali

    Art. 207 c.p. Revoca delle misure di sicurezza personali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

    La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

    ….(1)

  • Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità

    Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità

    Art. 208 c.p. Riesame della pericolosità

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

    Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

  • Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti

    Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti

    Art. 209 c.p. Persona giudicata per più fatti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

    Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più misure di sicurezza stabilite dalla legge.

    Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l’esecuzione.

  • Articolo 210 Codice Penale: Effetti della estinzione del reato o della pena

    Articolo 210 Codice Penale: Effetti della estinzione del reato o della pena

    Art. 210 c.p. Effetti della estinzione del reato o della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.

    L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

    Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte (1), ovvero, in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

  • Articolo 211 Codice Penale: Esecuzione delle misure di sicurezza

    Articolo 211 Codice Penale: Esecuzione delle misure di sicurezza

    Art. 211 c.p. Esecuzione delle misure di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

    Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

    L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

  • Articolo 211-bis Codice Penale: Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

    Articolo 211-bis Codice Penale: Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

    Art. 211-bis c.p. Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

    Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona. (1)

  • Articolo 212 Codice Penale: Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

    Articolo 212 Codice Penale: Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

    Art. 212 c.p. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.

    Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

    Quando sia cessata l’infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ovvero a un riformatorio giudiziario se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

    Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta , e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

  • Articolo 213 Codice Penale: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

    Articolo 213 Codice Penale: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

    Art. 213 c.p. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

    Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

    In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

    Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

    Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

  • Articolo 214 Codice Penale: Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

    Articolo 214 Codice Penale: Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

    Art. 214 c.p. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

    Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

  • Art. 215 Codice Penale: Specie

    Art. 215 Codice Penale: Specie

    Art. 215 c.p. Specie

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

    Sono misure di sicurezza detentive:

    1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

    2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

    3) il ricovero in un manicomio giudiziario ;

    4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

    Sono misure di sicurezza non detentive:

    1) la libertà vigilata;

    2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;

    3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

    4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.

    Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.