Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Cass. 36185/2023 – Plusvalenza da terreni lottizzati: conta l’approvazione del piano, non la convenzione

    Con la sentenza n. 36185 del 28 dicembre 2023 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione adotta un criterio sostanzialistico: ai fini della tassazione della plusvalenza, un terreno si considera lottizzato già dall’approvazione del piano da parte del Comune, anche se la convenzione urbanistica è firmata in un momento successivo. Una distinzione tecnica con effetti rilevanti sul quantum dell’imposta. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente vende un terreno e, contestualmente al rogito, sottoscrive con il Comune la convenzione urbanistica di lottizzazione. L’Agenzia delle Entrate contesta il calcolo della plusvalenza: a suo avviso, al momento della cessione il terreno era soltanto edificabile e non ancora lottizzato, perché la convenzione non era stata ancora perfezionata. Da qui una pretesa impositiva più gravosa, calcolata sul costo storico di acquisto e non sul più favorevole valore normale previsto per i terreni lottizzati.

    Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione, che è chiamata a stabilire quale sia il momento rilevante per qualificare il terreno come lottizzato.

    La questione giuridica

    Il problema è duplice. Anzitutto, quando un terreno acquisisce, ai fini fiscali, la qualità di «lottizzato» rilevante per l’art. 67, comma 1, lett. a), TUIR: con l’approvazione del piano da parte dell’autorità comunale o con la stipula della convenzione urbanistica? In secondo luogo, quale costo iniziale assumere nel calcolo della plusvalenza ex art. 68, comma 2, TUIR per i terreni acquistati da molto tempo.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte respinge la tesi dell’ufficio e accoglie l’impostazione del contribuente. La lottizzazione si perfeziona, ai fini fiscali, con l’approvazione della delibera comunale del piano di lottizzazione, indipendentemente dalla successiva stipula della convenzione urbanistica, che può intervenire anche più tardi ed essere sottoscritta dall’acquirente. Rileva, in altri termini, il momento in cui il procedimento amministrativo di lottizzazione si conclude con l’atto autorizzativo del Comune.

    Poiché tale approvazione era intervenuta prima della vendita, il terreno doveva considerarsi lottizzato. Ne discende l’applicazione delle regole di favore per il calcolo della plusvalenza: per i terreni acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione si assume come costo iniziale il valore normale del bene nel quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione (art. 68, comma 2, TUIR). Nel caso concreto ciò ha sostanzialmente azzerato la pretesa erariale.

    Il principio: ai fini della tassazione della plusvalenza da lottizzazione, il terreno si considera lottizzato con l’approvazione del relativo piano da parte dell’autorità comunale, anche se la convenzione urbanistica è stipulata successivamente; per i terreni acquistati da oltre cinque anni il costo da assumere è il valore normale del quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione.

    Edificabile vs lottizzato: perché cambia tutto

    Profilo Terreno edificabile (non lottizzato) Terreno lottizzato
    Norma di riferimento Art. 67, c. 1, lett. b), TUIR Art. 67, c. 1, lett. a), TUIR
    Momento rilevante Cessione del terreno edificabile Approvazione del piano di lottizzazione
    Costo da assumere Prezzo di acquisto rivalutato Valore normale del 5° anno anteriore se acquistato da oltre 5 anni (art. 68, c. 2)
    Effetto pratico Plusvalenza spesso più alta Plusvalenza spesso ridotta o azzerata

    Le norme commentate

    Art. 67, comma 1, lett. a), TUIR – include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici.

    Art. 68, comma 2, TUIR – disciplina la determinazione della plusvalenza da lottizzazione: per i terreni acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione si assume come prezzo d’acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. È la regola che, nel caso, ha eroso la pretesa dell’ufficio.

    Conseguenze pratiche

    Distinguere con precisione il terreno edificabile da quello lottizzato è decisivo. Chi vende un terreno con lottizzazione già approvata può assumere come costo il valore normale del quinto anno anteriore, spesso riducendo o azzerando la plusvalenza imponibile rispetto al calcolo sul costo storico.

    Spunti pratici

    • Conservare la delibera di approvazione del piano di lottizzazione: è l’atto che fissa il momento rilevante.
    • Procurarsi una perizia del valore normale del quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione.
    • Verificare l’anzianità del possesso: la regola di favore vale per terreni acquistati da oltre cinque anni.
    • Non confondere convenzione e approvazione: la convenzione può essere posteriore senza spostare il momento fiscale.

    Esempio

    Tizio possiede da venti anni un terreno; il Comune approva il piano di lottizzazione e poco dopo Tizio vende, firmando la convenzione insieme all’acquirente Caio. Ai fini della plusvalenza il terreno è lottizzato dall’approvazione del piano: Tizio assume come costo il valore normale del quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione, riducendo sensibilmente l’imponibile.

    Orientamento

    La pronuncia si inserisce in un indirizzo che privilegia la sostanza del procedimento urbanistico rispetto alla forma della convenzione, allineandosi alle decisioni che ancorano la lottizzazione all’atto autorizzativo comunale. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 28 dicembre 2023, n. 36185.
    • Art. 67, comma 1, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
    • Art. 68, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • Art. 955 Codice della Navigazione

    Art. 955 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 954 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 954 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

  • Corte cost. 77/2018 – Spese di lite nel processo tributario: chi perde paga, la compensazione è l’eccezione

    Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale interviene sulla compensazione delle spese di lite, dichiarando illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese anche per «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Un principio che si riflette direttamente sul processo tributario (art. 15 D.Lgs. 546/1992), dove vale la regola: chi perde paga, la compensazione è l’eccezione. · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗

    La vicenda

    Nel processo (anche tributario) accade che il giudice, pur dando torto a una parte, compensi le spese senza un’adeguata motivazione, lasciando la parte vittoriosa priva del rimborso di quanto sostenuto per difendersi. La questione di legittimità riguarda proprio i limiti entro cui il giudice può derogare al principio di soccombenza dopo la riforma del 2014, che aveva irrigidito le ipotesi di compensazione.

    La questione giuridica

    Il punto è se l’elenco tassativo di ragioni di compensazione introdotto dalla riforma – soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza – fosse compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), oppure se escludesse irragionevolmente situazioni del tutto analoghe e ugualmente meritevoli di giustificare la compensazione.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte costituzionale, con sentenza additiva n. 77/2018, dichiara l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La rigidità del catalogo chiuso, secondo la Corte, violava il principio di ragionevolezza, irrigidendo oltre misura la disciplina e trattando in modo identico situazioni diverse.

    Restano fermi i presìdi: le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate espressamente nella motivazione e riguardare circostanze specifiche della controversia decisa, non potendo esprimersi con formule generiche inidonee al controllo. Tra le ipotesi tipiche rientra il ius superveniens (mutamento normativo sopravvenuto, specie se retroattivo) decisivo per l’esito. Restano invece escluse, come gravi ragioni, la modestia della lite o la sua facile soluzione: possono incidere sulla quantificazione del rimborso, non eliminare il diritto della parte vittoriosa.

    Il principio: le spese seguono la soccombenza; la compensazione è ammessa solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni – anche diverse da quelle tipizzate ma ad esse analoghe – riferite a circostanze specifiche ed espressamente motivate, non potendo fondarsi sulla mera modestia o facilità della controversia.

    Quando si può compensare

    Situazione Compensazione ammessa?
    Soccombenza reciproca Sì (totale o parziale)
    Assoluta novità della questione trattata Sì
    Mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti Sì
    Altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (es. ius superveniens) Sì, dopo Corte cost. 77/2018, se motivate
    Modestia o facile soluzione della lite No (incide solo sulla quantificazione)
    Compensazione senza motivazione adeguata No (decisione impugnabile)

    Le norme commentate

    Art. 15 D.Lgs. 546/1992 – disciplina le spese del processo tributario; dopo la riforma del 2015 recepisce il principio della soccombenza, con condanna della parte che perde al rimborso delle spese e rinvio, per la compensazione, ai criteri dell’art. 92 c.p.c.

    Art. 92, comma 2, c.p.c. – regola la compensazione delle spese; è la norma sulla quale incide la sentenza additiva 77/2018, che vi reintroduce la categoria aperta delle «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

    Conseguenze pratiche

    La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese: una compensazione disposta senza adeguata motivazione è impugnabile. Le gravi ed eccezionali ragioni vanno ancorate a circostanze peculiari del caso, ad esempio un’incertezza interpretativa risolta solo da un intervento normativo o giurisprudenziale sopravvenuto.

    Spunti pratici

    • Chiedere sempre la condanna alle spese in caso di vittoria: è la regola, non un favore del giudice.
    • Verificare la motivazione di un’eventuale compensazione: se generica o apparente, è motivo di impugnazione.
    • Valorizzare lo ius superveniens tra le gravi ragioni quando un mutamento normativo ha inciso sull’esito.
    • Mettere in conto il rischio spese nella valutazione di convenienza del contenzioso tributario.

    Esempio

    Tizio vince il ricorso contro un avviso di accertamento ma il giudice compensa le spese scrivendo solo «sussistono giusti motivi»: la motivazione è generica e Tizio può impugnare il capo sulle spese. Caio, invece, perde perché una legge sopravvenuta retroattiva ha cambiato la disciplina applicabile: qui il giudice può legittimamente compensare per «analoghe gravi ed eccezionali ragioni», dandone conto in motivazione.

    Orientamento

    La sentenza ha riaperto, in chiave costituzionalmente orientata, la discrezionalità del giudice sulla compensazione, superando il catalogo chiuso del 2014 ma confermando l’obbligo di motivazione specifica. L’indirizzo è recepito anche nel processo tributario tramite il rinvio dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992. Approfondimenti nella sezione processo civile.

    Fonti

    • Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018.
    • Art. 92, comma 2, codice di procedura civile.
    • Art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
  • Cass. 24477/2025 – Prima casa: una quota in comproprietà col coniuge nello stesso Comune fa perdere il bonus

    Con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che la titolarità di una quota di altra abitazione nello stesso Comune, anche se in comproprietà col coniuge – tanto in comunione legale quanto in comunione ordinaria – integra la causa ostativa alle agevolazioni «prima casa» e ne preclude il riconoscimento sul nuovo acquisto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un coniuge acquista un immobile chiedendo le agevolazioni prima casa in un Comune dove è già comproprietario, insieme all’altro coniuge, di un’altra abitazione. L’Agenzia delle Entrate revoca il beneficio, contestando la preesistente titolarità di un diritto su una casa di abitazione nello stesso Comune. Il contribuente impugna sostenendo che la mera quota, per giunta condivisa col coniuge, non integri il requisito ostativo. La controversia arriva in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è se la titolarità di una semplice quota di altra abitazione nello stesso Comune – e in particolare la quota detenuta in comproprietà col coniuge – sia idonea a far scattare la causa ostativa prevista dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al T.U. del registro, oppure se la condivisione col coniuge la «neutralizzi».

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte conferma la revoca. La nota II-bis richiede, per fruire delle agevolazioni, la non titolarità – esclusiva o in comunione col coniuge – nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa di abitazione. Ciò che rileva è la concreta disponibilità di un immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative nello stesso Comune, circostanza che sussiste anche in caso di comproprietà col coniuge non separato, data la presunzione di coabitazione e di piena disponibilità della casa familiare.

    La forma della comproprietà – legale oppure ordinaria – è irrilevante: è la mera titolarità formale di una quota a rendere insussistente il requisito per l’accesso al beneficio. La comproprietà con il coniuge, dunque, non vale a neutralizzare il possesso preesistente. Il principio: la titolarità, anche in quota e in regime di comunione (legale o ordinaria) col coniuge, di un’altra casa di abitazione nel medesimo Comune integra la causa ostativa alle agevolazioni «prima casa» e ne preclude il riconoscimento per il successivo acquisto effettuato nello stesso Comune.

    I due requisiti a confronto

    Requisito (nota II-bis) Ambito territoriale Cosa preclude
    Non titolarità di altra abitazione Stesso Comune dell’acquisto Anche una quota, anche in comproprietà col coniuge (Cass. 24477/2025)
    Non titolarità di abitazione acquistata con bonus prima casa Intero territorio nazionale Possesso di altra casa già agevolata, ovunque situata

    Le norme commentate

    Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 – fissa i requisiti delle agevolazioni «prima casa». La lett. b) richiede la non titolarità, esclusiva o in comunione col coniuge, di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si acquista; la lett. c) richiede la non titolarità, sull’intero territorio nazionale, di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni.

    Conseguenze pratiche

    Prima di acquistare con il bonus prima casa occorre verificare di non essere già titolari – neppure pro quota, neppure in comproprietà col coniuge – di un’altra abitazione nello stesso Comune. In caso contrario, è prudente cedere preventivamente la quota oppure acquistare in un Comune diverso.

    La differenza economica non è marginale: in mancanza dei requisiti si applicano le aliquote ordinarie dell’imposta di registro (9% sul valore catastale rivalutato, anziché 2%) o dell’IVA (10% anziché 4% per gli acquisti da impresa), oltre alla perdita degli ulteriori benefici collegati. Per questo la verifica preliminare delle posizioni di entrambi i coniugi nel Comune di acquisto è un passaggio da non trascurare, anche in regime di separazione dei beni, dove la comproprietà di una quota resta comunque ostativa.

    Spunti pratici

    • Controllare la situazione catastale propria e del coniuge nel Comune di acquisto prima del rogito.
    • Non confidare sulla minima entità della quota: anche una quota frazionaria è ostativa.
    • Distinguere i due requisiti: «stesso Comune» per altre abitazioni; «intero territorio nazionale» per immobili già agevolati.
    • Valutare la cessione anticipata della quota o l’acquisto in altro Comune se il requisito non è rispettato.

    Esempio

    Tizio e la moglie Caia sono comproprietari di un appartamento a Milano. Tizio vuole comprare a Milano una casa più grande con il bonus prima casa: il beneficio gli è precluso, perché possiede già una quota di abitazione nello stesso Comune, e la comproprietà con Caia non lo neutralizza. Se Tizio cede prima la quota, oppure compra in un Comune diverso, il requisito può essere rispettato.

    Orientamento

    La pronuncia consolida l’indirizzo che valorizza la disponibilità sostanziale dell’immobile nello stesso Comune, estendendo la causa ostativa alla comproprietà ordinaria col coniuge oltre che alla comunione legale. Approfondimenti nella sezione fisco e imposte.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 3 settembre 2025, n. 24477.
    • Nota II-bis, comma 1, lett. b), all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
  • Cass. 5317/2025 – Sponsorizzazioni sportive: deducibili, ma devi provare la pubblicità effettiva

    Con l’ordinanza n. 5317 del 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, entro 200.000 euro l’anno, godono di una presunzione legale di inerenza e congruità (art. 90, comma 8, L. 289/2002), ma il contribuente deve comunque provare l’effettività della spesa e il concreto svolgimento dell’attività pubblicitaria: non bastano fatture e bonifici. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un’impresa deduce dal reddito d’impresa le spese di sponsorizzazione erogate a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD). L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione: non sarebbe stata dimostrata l’effettiva attività promozionale a beneficio dell’impresa sponsor. Il contribuente impugna invocando la presunzione legale di inerenza e congruità prevista per le sponsorizzazioni sportive entro il tetto di legge. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il problema è il perimetro della presunzione di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002: essa rende automatica la deducibilità una volta provato il pagamento, oppure copre soltanto i profili di inerenza e congruità, lasciando a carico del contribuente l’onere di provare gli altri presupposti di fatto, e in particolare l’effettivo svolgimento della pubblicità da parte dello sponsorizzato?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte chiarisce la portata della norma. L’art. 90, comma 8, L. 289/2002 pone, per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, una presunzione legale di inerenza e congruità del costo. Ne consegue che sono irrilevanti le valutazioni dell’ufficio sull’antieconomicità o sulla sproporzione della spesa.

    La presunzione, però, copre soltanto l’inerenza e la congruità e non esonera il contribuente dal provare i presupposti di fatto della deduzione: l’esistenza del rapporto contrattuale, l’effettività del pagamento e, soprattutto, l’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato a vantaggio dello sponsor. Non è sufficiente esibire fatture e bonifici: occorre dimostrare che il servizio pubblicitario è stato concretamente realizzato. L’onere della prova grava interamente sul contribuente.

    Il principio: la presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di legge, non esonera il contribuente dall’onere di provare l’effettività della spesa e il concreto svolgimento dell’attività pubblicitaria da parte dello sponsorizzato.

    Cosa copre e cosa non copre la presunzione

    Profilo Coperto dalla presunzione? Onere del contribuente
    Inerenza del costo Sì (entro 200.000 €) –
    Congruità / proporzione Sì – (irrilevante l’antieconomicità)
    Esistenza del contratto No Provare il rapporto contrattuale
    Effettività del pagamento No Provare l’avvenuto esborso
    Effettivo svolgimento della pubblicità No Provare l’attività promozionale concreta

    Le norme commentate

    Art. 90, comma 8, L. 289/2002 – qualifica come spese di pubblicità, deducibili nel limite annuo di 200.000 euro, i corrispettivi in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti sportivi, a fronte della promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor. Da qui la presunzione di inerenza e congruità.

    Art. 108 TUIR – disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità e di rappresentanza nel reddito d’impresa, cornice generale entro cui si colloca la disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive.

    Conseguenze pratiche

    Per dedurre le sponsorizzazioni sportive non bastano il contratto e il pagamento: occorre documentare l’attività pubblicitaria effettiva. Servono prove concrete dell’esposizione del marchio e della visibilità ottenuta, da conservare a fronte di un eventuale controllo. La presunzione di congruità protegge dall’eccezione di sproporzione, ma non dall’eccezione di inesistenza dell’attività promozionale.

    Spunti pratici

    • Raccogliere il materiale promozionale: foto del marchio su divise, striscioni, impianti, locandine, manifesti, pagine web e social dell’ASD.
    • Dettagliare il contratto: indicare con precisione le prestazioni pubblicitarie dovute e i mezzi di diffusione.
    • Documentare i pagamenti con mezzi tracciabili e conservare le fatture.
    • Verificare il tetto dei 200.000 euro annui entro cui opera la presunzione.

    Esempio

    Tizio S.r.l. versa 50.000 euro a una ASD e detrae il costo esibendo solo fattura e bonifico: in caso di accertamento la deduzione è a rischio, perché manca la prova dell’attività promozionale. Caia S.r.l., invece, conserva foto del proprio logo sulle divise della squadra, gli striscioni allo stadio e i post pubblicati: la sua deduzione è solida, perché dimostra il concreto svolgimento della pubblicità.

    Orientamento

    La pronuncia si inserisce in un indirizzo ormai consolidato della Sezione tributaria, che riconosce la presunzione di inerenza e congruità ma ne circoscrive la portata, ribadendo che resta a carico del contribuente la prova dell’effettività del rapporto e dell’attività pubblicitaria realizzata. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 5317.
    • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    • Art. 108 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • Art. 953 Codice della Navigazione – Riconsegna delle cose

    Art. 953 Codice della Navigazione – Riconsegna delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

  • Cass. 12468/2025 – Pro-rata IVA: l’attività esente «occasionale» va provata dal contribuente

    Con l’ordinanza n. 12468 del 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che, per sottrarsi al pro-rata di detraibilità IVA sostenendo che l’attività esente è occasionale e accessoria, l’onere della prova grava interamente sul contribuente; un’attività esente con un volume d’affari molto superiore a quella principale non può dirsi occasionale. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un’impresa che effettua sia operazioni imponibili sia esenti pretende di detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti, sostenendo che le operazioni esenti – nel caso, di natura finanziaria – sono occasionali e non rientrano nell’attività propria. L’Agenzia delle Entrate applica il pro-rata, riducendo la detrazione in proporzione alle operazioni esenti. Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è stabilire quando le operazioni esenti generano il pro-rata e quando, invece, restano fuori dal calcolo perché meramente occasionali e accessorie; e, soprattutto, su chi gravi l’onere di provare tale occasionalità per evitare la riduzione della detrazione.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte respinge il ricorso del contribuente. Quando l’impresa effettua sistematicamente operazioni esenti, il diritto alla detrazione si determina con il metodo del pro-rata (artt. 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. 633/1972): la detrazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e totale delle operazioni effettuate. Il pro-rata non si applica solo se le operazioni esenti non rientrano nell’attività propria dell’impresa e sono meramente occasionali o accessorie; in tal caso è indetraibile la sola IVA sugli acquisti specificamente afferenti a quelle operazioni.

    L’onere di provare la natura occasionale e accessoria dell’attività esente grava sul contribuente. Nel caso, l’ingente volume d’affari generato dall’attività esente rispetto a quella principale contraddiceva l’asserita occasionalità, rendendo legittima l’applicazione del pro-rata da parte dell’ufficio. Resta fermo che le cessioni di beni ammortizzabili sono escluse dal calcolo della percentuale di detraibilità (art. 19-bis, comma 2).

    Il principio: in presenza di operazioni esenti svolte sistematicamente, la detrazione IVA si determina con il pro-rata; il contribuente che invochi la natura occasionale e accessoria dell’attività esente, per sottrarsi al pro-rata, ne ha l’onere della prova, non assolto quando l’attività esente abbia dimensioni comparabili o superiori a quella principale.

    Pro-rata sì o no

    Situazione Pro-rata? Onere della prova
    Operazioni esenti svolte sistematicamente Sì (detrazione proporzionale) –
    Operazioni esenti occasionali ed estranee all’attività propria No (indetraibile solo l’IVA afferente) A carico del contribuente
    Attività esente con volume pari/superiore alla principale Sì (occasionalità esclusa) Prova non assolta
    Cessioni di beni ammortizzabili Escluse dal calcolo –

    Le norme commentate

    Art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972 – prevede che, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno diritto a detrazione sia attività esenti, il diritto alla detrazione spetti secondo una percentuale (pro-rata) determinata con l’art. 19-bis.

    Art. 19-bis D.P.R. 633/1972 – fissa il calcolo della percentuale di detraibilità (rapporto tra operazioni con diritto a detrazione e totale delle operazioni). Il comma 2 esclude dal calcolo alcune operazioni, tra cui le cessioni di beni ammortizzabili e le operazioni esenti occasionali/accessorie non rientranti nell’attività propria.

    Conseguenze pratiche

    Chi affianca attività esenti a quelle imponibili deve gestire correttamente il pro-rata. Invocare l’occasionalità richiede una prova rigorosa: dimensione marginale, assenza di sistematicità, estraneità all’oggetto sociale. Quando l’attività esente è significativa, può convenire valutare la separazione delle attività (art. 36 D.P.R. 633/1972) per ottimizzare il diritto alla detrazione.

    L’impatto economico del pro-rata può essere consistente: una percentuale di detraibilità ridotta significa IVA sugli acquisti che resta a carico dell’impresa come costo. Per questo è essenziale monitorare nel tempo la composizione del volume d’affari e, dove l’attività esente cresca stabilmente, intervenire per tempo sulla struttura della detrazione, anziché scoprire in sede di accertamento che la pretesa occasionalità non regge alla prova dei numeri.

    Spunti pratici

    • Misurare il peso dell’attività esente sul volume d’affari complessivo: se è rilevante, il pro-rata è difficilmente evitabile.
    • Documentare l’occasionalità con dati oggettivi (frequenza, importi, estraneità all’oggetto sociale) quando si vuole escludere il pro-rata.
    • Ricordare le esclusioni: cessioni di beni ammortizzabili fuori dal calcolo della percentuale.
    • Valutare la separazione delle attività ex art. 36 quando le due attività hanno peso comparabile.

    Esempio

    Tizio S.r.l. svolge un’attività imponibile e, una sola volta nell’anno, una cessione esente del tutto estranea al suo oggetto sociale: può escluderla dal pro-rata, indetraibile solo l’IVA afferente quella operazione. Caia S.r.l., invece, ricava dall’attività esente un volume d’affari maggiore di quello imponibile: qui l’occasionalità è esclusa e si applica il pro-rata.

    Orientamento

    La pronuncia conferma l’indirizzo per cui il pro-rata è la regola in caso di operazioni esenti sistematiche, mentre l’eccezione dell’occasionalità va provata dal contribuente con elementi concreti, non con mere allegazioni. Approfondimenti sull’imposta nella sezione IVA.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 12468.
    • Artt. 19, comma 5, e 19-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
    • Art. 36 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (separazione delle attività).
  • Cass. 26810/2025 – Rate non pagate: salti la prima e perdi la rateazione

    Con l’ordinanza n. 26810 del 6 ottobre 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione stabilisce un principio rigoroso: ai fini della decadenza dalla rateazione, il mancato pagamento della prima rata è equiparato al pagamento tardivo della stessa. In entrambi i casi si perde il beneficio e l’intero residuo, con sanzioni piene, viene iscritto a ruolo. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente ottiene la rateazione delle somme dovute a seguito di un avviso bonario da controllo automatizzato, ma paga la prima rata in ritardo (o non la versa affatto). L’Agenzia delle Entrate dichiara la decadenza e iscrive a ruolo l’intero importo residuo con sanzioni in misura piena. La controversia, dopo esiti contrastanti nei gradi di merito, giunge in Cassazione su ricorso dell’ufficio.

    La questione giuridica

    Il nodo è se il pagamento tardivo della prima rata possa essere trattato diversamente dal mancato pagamento, oppure se le due ipotesi vadano equiparate ai fini della decadenza dal beneficio, con la conseguente perdita della dilazione e della riduzione delle sanzioni.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Ai fini della decadenza dal beneficio della rateazione, la situazione in cui la prima rata non è pagata affatto è equiparata a quella in cui essa è pagata oltre il termine stabilito dalla legge: in entrambe le ipotesi il contribuente decade. Anche un ritardo, se eccede i limiti del «lieve inadempimento», è sufficiente.

    La conseguenza è severa: l’intero debito residuo, comprensivo di interessi e di sanzioni in misura piena (non più ridotte), al netto di quanto già versato, viene iscritto a ruolo e preteso in un’unica soluzione con cartella di pagamento. Per le rateazioni concesse a seguito di controllo automatizzato o avviso bonario le regole sono più stringenti, alla luce dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997.

    Il principio: ai fini della decadenza dal beneficio della rateazione, il mancato pagamento della prima rata è equiparato al pagamento tardivo della stessa; verificatasi la decadenza, l’intero residuo, con sanzioni piene e interessi, è iscritto a ruolo e riscosso in unica soluzione.

    Cosa cambia con la decadenza

    Profilo Rateazione in regola Dopo la decadenza
    Modalità di pagamento Rate periodiche Intero residuo in unica soluzione
    Sanzioni In misura ridotta In misura piena
    Strumento di riscossione Piano di rateazione Iscrizione a ruolo e cartella
    Prima rata tardiva – Equiparata al mancato pagamento

    Le norme commentate

    Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 – disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali (avvisi bonari). Prevede che il mancato pagamento della prima rata entro il termine, o di una rata diversa dalla prima entro il termine della successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi con sanzioni piene.

    Art. 15-ter D.P.R. 602/1973 – introduce la figura del «lieve inadempimento»: lievi ritardi (entro pochi giorni) o lievi insufficienze del versamento non determinano la decadenza, entro i limiti tassativamente fissati dalla legge. Oltre tali soglie, la decadenza opera.

    Conseguenze pratiche

    Occorre rispettare scrupolosamente le scadenze, in particolare quella della prima rata. La tolleranza per il «lieve inadempimento» è ammessa solo nei limiti di legge; oltre, scatta la decadenza, che fa perdere lo sconto sulle sanzioni e fa riscuotere l’intero debito in un colpo solo.

    La differenza economica è notevole: finché la rateazione è in regola le sanzioni applicate sull’avviso bonario sono ridotte, mentre con la decadenza tornano alla misura piena, sommandosi agli interessi e all’aggio della riscossione. Per importi rilevanti, la perdita del beneficio può tradursi in una pretesa molto più gravosa e, soprattutto, esigibile immediatamente, con il rischio di azioni esecutive. Da qui l’importanza di trattare la scadenza della prima rata come un termine perentorio.

    Spunti pratici

    • Presidiare la prima rata: è quella più «sensibile», il cui ritardo equivale al mancato pagamento.
    • Conoscere i limiti del lieve inadempimento (giorni di tolleranza e percentuali) prima di confidarvi.
    • Pagare con anticipo rispetto alla scadenza per evitare ritardi tecnici nei versamenti.
    • Attivarsi prima in caso di difficoltà: una volta intervenuta la decadenza, il debito è dovuto per intero e subito.

    Esempio

    Tizio rateizza l’avviso bonario ma versa la prima rata con dieci giorni di ritardo, oltre la tolleranza di legge: decade dalla rateazione e l’intero residuo gli è chiesto in unica soluzione con sanzioni piene. Caio, che paga la prima rata con due giorni di ritardo rientranti nel «lieve inadempimento», conserva invece il beneficio.

    Orientamento

    La pronuncia conferma l’indirizzo rigoroso della Sezione tributaria sulla decadenza dalla rateazione, equiparando ritardo e omissione della prima rata e ribadendo la perdita integrale del beneficio oltre i limiti del lieve inadempimento. Vedi la sezione Riscossione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 6 ottobre 2025, n. 26810.
    • Art. 3-bis D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.
    • Art. 15-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (lieve inadempimento).
  • Cass. 24379/2016 – Compensi agli amministratori: il Fisco può contestarli se sproporzionati

    Con la sentenza n. 24379 del 30 novembre 2016 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione afferma che rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei compensi deliberati a favore degli amministratori: il Fisco può disconoscere la deducibilità della parte manifestamente sproporzionata e priva di ragionevolezza economica, senza però sostituirsi alle scelte dell’imprenditore. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società di capitali deduce dal reddito d’impresa compensi molto elevati a favore dei propri amministratori. L’Agenzia delle Entrate ne contesta la congruità, ritenendoli sproporzionati rispetto all’attività svolta e ai risultati conseguiti, e disconosce la deduzione della parte eccedente. La società impugna sostenendo che, in assenza di un limite normativo, il compenso liberamente deliberato dall’assemblea sia integralmente deducibile. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è se l’assenza di un tetto legale ai compensi degli amministratori renda l’Amministrazione vincolata agli importi indicati nelle delibere societarie, oppure se il Fisco possa sindacare la congruità del costo e disconoscerne la deduzione per la parte ritenuta sproporzionata, alla luce del principio di inerenza.

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte afferma che rientra nei normali poteri dell’ufficio la verifica dell’attendibilità economica delle poste esposte in bilancio e in dichiarazione, anche in assenza di irregolarità contabili. L’Amministrazione non è vincolata agli importi deliberati e può sottoporre a verifica valutativa l’entità e la congruità del compenso, disconoscendo la deduzione della quota manifestamente sproporzionata e priva di giustificazione economica rispetto alla realtà dell’impresa.

    Il giudizio sull’inerenza, tuttavia, non è puramente quantitativo né di mera convenienza: il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore nelle scelte gestionali e può intervenire solo quando il costo è palesemente irragionevole, abnorme o estraneo all’attività (antieconomicità manifesta). Di fronte alla contestazione, spetta al contribuente dare conto delle ragioni economiche del compenso.

    Il principio: in tema di reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria può valutare la congruità dei compensi deliberati a favore degli amministratori e disconoscere la deducibilità della parte manifestamente sproporzionata e priva di ragionevolezza economica, senza però sostituirsi alle scelte imprenditoriali quando il costo non sia abnorme.

    Quando il compenso è a rischio

    Situazione Deduzione
    Compenso coerente con ruolo, impegno, risultati e valori di mercato Deducibile
    Compenso elevato ma giustificato da ragioni economiche documentate Deducibile (onere di prova del contribuente)
    Compenso manifestamente sproporzionato e privo di ragionevolezza Indeducibile per la parte eccedente
    Valutazione di mera convenienza dell’ufficio Non ammessa (no sostituzione all’imprenditore)

    Le norme commentate

    Art. 95, comma 5, TUIR – disciplina la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società, deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (principio di cassa). L’assenza di un tetto normativo non esclude il sindacato di congruità da parte del Fisco.

    Art. 109 TUIR – detta i principi generali sulla determinazione del reddito d’impresa, tra cui l’inerenza dei costi, parametro alla luce del quale si valuta la deducibilità anche dei compensi sproporzionati.

    Conseguenze pratiche

    I compensi vanno deliberati e documentati con criteri ragionevoli: ruolo, impegno effettivo, risultati raggiunti, parametri di mercato. Compensi abnormi rispetto alle dimensioni e ai risultati della società sono esposti al rischio di ripresa della parte eccedente. È bene conservare la delibera assembleare e le motivazioni economiche, mantenendo coerenza con l’attività effettivamente svolta dall’amministratore.

    La questione assume particolare delicatezza nelle società a ristretta base familiare o nelle imprese individuali strutturate in forma societaria, dove il compenso all’amministratore-socio può essere usato per spostare materia imponibile dalla società alla persona fisica. In questi contesti il sindacato di congruità è più frequente, e la difesa passa necessariamente dalla prova documentale dell’effettività e della ragionevolezza del compenso rispetto all’attività concretamente prestata.

    Spunti pratici

    • Motivare la delibera del compenso con riferimento a ruolo, deleghe, ore dedicate e risultati.
    • Confrontare con il mercato: parametri retributivi di figure analoghe in società comparabili.
    • Coerenza con i risultati: evitare compensi crescenti a fronte di andamenti in perdita o stagnanti.
    • Conservare la documentazione a supporto, perché l’onere di giustificare la congruità è del contribuente.

    Esempio

    Tizio, amministratore unico di una piccola S.r.l. con ricavi modesti e in perdita, si attribuisce un compenso elevatissimo: l’ufficio può disconoscere la deduzione della parte sproporzionata. Caia, amministratrice delegata di una società in crescita, percepisce un compenso allineato al mercato e giustificato da deleghe operative e risultati: la deduzione è solida.

    Orientamento

    La pronuncia consolida l’indirizzo per cui la libertà nella determinazione del compenso non sottrae l’impresa alle regole di determinazione del reddito, in particolare all’inerenza, legittimando il sindacato di congruità del Fisco entro il limite dell’antieconomicità manifesta. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 30 novembre 2016, n. 24379.
    • Art. 95, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
    • Art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • Art. 952 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

    Art. 952 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".

  • Cass. 25252/2025 – Risarcimento danni e tasse: si paga l’IRPEF solo sul «lucro cessante»

    Con l’ordinanza n. 25252 del 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che le somme percepite a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF solo nella parte che ristora un lucro cessante (la perdita di redditi), mentre non sono tassabili nella parte che ripara un danno emergente; il giudice deve esaminare ogni singola voce dell’indennizzo. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente, a seguito della cessione bonaria di un terreno per pubblica utilità, percepisce un indennizzo composto da più voci, riferite a diverse causali, e ne omette la dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate tassa l’intero importo come reddito imponibile. Il contribuente impugna; nei gradi di merito la pretesa viene confermata in blocco. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il nodo è se l’indennizzo risarcitorio sia integralmente imponibile oppure se occorra distinguere, all’interno della somma percepita, le componenti che ristorano un mancato reddito (lucro cessante, tassabile) da quelle che reintegrano una perdita patrimoniale di natura diversa (danno emergente, non tassabile).

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte richiama l’art. 6, comma 2, del TUIR, secondo cui sono tassabili i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (anche per cessione dei relativi crediti) e le indennità percepite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (lucro cessante). Restano invece fuori dall’imposizione le somme destinate a riparare un pregiudizio di natura diversa, ossia il danno emergente, che reintegra una perdita patrimoniale e non un mancato guadagno.

    Ne discende l’obbligo per il giudice di distinguere, esaminando ogni singola voce dell’indennizzo, quelle aventi natura di danno emergente (non imponibili) da quelle di lucro cessante (imponibili). Nel caso, la decisione di merito è stata cassata con rinvio proprio perché aveva tassato l’indennizzo in blocco, con una valutazione generica, senza operare questa distinzione.

    Il principio: le indennità risarcitorie sono soggette a IRPEF nei limiti in cui reintegrano la perdita di redditi (lucro cessante) o sostituiscono redditi, e non quando riparano un danno emergente; il giudice deve verificare, voce per voce, la natura di ciascuna componente dell’indennizzo.

    Danno emergente o lucro cessante

    Voce dell’indennizzo Natura Tassazione IRPEF
    Reintegro della perdita patrimoniale (valore del bene, spese) Danno emergente Non imponibile
    Ristoro del mancato reddito (canoni, profitti persi) Lucro cessante Imponibile
    Somma sostitutiva di redditi (anche da cessione del credito) Reddito sostitutivo Imponibile (art. 6, c. 2)
    Indennizzo cumulativo senza distinzione di voci Da qualificare voce per voce Tassabile solo la quota di lucro cessante

    La norma commentata

    Art. 6, comma 2, TUIR – stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. È la disposizione cardine che àncora la tassabilità al carattere reddituale del danno ristorato.

    Conseguenze pratiche

    Chi riceve un risarcimento (per esproprio, occupazione, inadempimento contrattuale e simili) deve verificarne la composizione: la parte destinata al mancato reddito è tassata (spesso a tassazione separata, se relativa a più anni), mentre la parte che ristora una perdita patrimoniale o un danno non reddituale non lo è. È perciò molto utile che l’atto o la transazione distingua chiaramente le voci, per evitare la tassazione indebita dell’intero importo.

    La regola vale per un’ampia gamma di situazioni: indennità di esproprio e occupazione, risarcimenti da inadempimento contrattuale, somme transattive in materia di lavoro, interessi moratori. In ciascun caso occorre interrogarsi sulla funzione concreta della somma: se reintegra il patrimonio nel suo valore originario è danno emergente non imponibile, se compensa un guadagno mancato è lucro cessante imponibile. Una qualificazione attenta in sede di accordo evita contenziosi e tassazioni eccessive.

    Spunti pratici

    • Pretendere la distinzione delle voci nell’atto o nella transazione: danno emergente e lucro cessante vanno indicati separatamente.
    • Conservare la documentazione che dimostra la natura patrimoniale (non reddituale) delle singole componenti.
    • Valutare la tassazione separata per la quota di lucro cessante riferita a più annualità.
    • Non dichiarare in blocco: imponibile solo la parte che ristora la perdita di redditi.

    Esempio

    Tizio riceve un indennizzo da esproprio composto da una somma per il valore del terreno (danno emergente) e da una somma per i mancati canoni di affitto del fondo (lucro cessante): solo la seconda è soggetta a IRPEF. Se l’atto avesse indicato un importo unico, Tizio rischierebbe la tassazione dell’intero, salvo provare voce per voce la natura delle componenti.

    Orientamento

    La pronuncia conferma l’indirizzo consolidato che àncora la tassabilità dei risarcimenti alla natura reddituale del danno ristorato, imponendo al giudice l’analisi disaggregata delle voci dell’indennizzo. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 25252.
    • Art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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