Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 183/2019 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

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    La Corte dichiara estinto il processo costituzionale perché chi aveva proposto il ricorso vi ha rinunciato e la controparte costituita ha accettato la rinuncia. È una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere la questione di legittimità.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio davanti alla Corte costituzionale si era aperto su una questione di legittimità costituzionale. Prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione non è stata esaminata nel merito: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, a seguito della rinuncia al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 136, n. 85 e n. 47 del 2019).

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale. La Corte non si pronuncia sulla fondatezza della questione, che resta impregiudicata.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso la questione?

    No: il processo si è estinto per rinuncia, senza decisione nel merito.

    Che cosa comporta l’estinzione?

    Il giudizio costituzionale si chiude; la questione di legittimità non è né accolta né respinta e potrebbe in futuro essere riproposta.

    Serviva l’accettazione della controparte?

    Sì: in presenza di una parte costituita, la rinuncia produce estinzione quando è accettata dalla controparte.

  • Corte cost. n. 232/2019 – Retribuzione del personale FoReSTAS e onere di motivazione del ricorso statale

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Governo contro la norma sarda che incrementava le risorse per la contrattazione del personale FoReSTAS, perché il ricorso statale era genericamente e insufficientemente motivato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva aumentato di un milione di euro le risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa del personale dell’Agenzia FoReSTAS, per omogeneizzarne i trattamenti con quelli del restante personale regionale. Il Governo ha impugnato la norma temendo un’illegittima incidenza sulla materia dell’ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità dell’art. 6, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 40 del 2018, in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di riserva di contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il ricorso in via principale deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus alle competenze statali; nel caso di specie l’impianto argomentativo era contraddittorio e insufficiente.

    Il principio

    Il ricorso statale in via principale deve essere adeguatamente motivato e indicare con precisione e coerenza il meccanismo lesivo delle attribuzioni dello Stato; la genericità o l’insufficienza dell’argomentazione ne determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché il ricorso del Governo era genericamente motivato e contraddittorio, senza spiegare in modo coerente come la norma sarda incidesse sulla materia statale dell’ordinamento civile.

    Cos’è la riserva di contrattazione collettiva?

    È il principio per cui il trattamento economico del personale pubblico è riservato alla contrattazione collettiva: una legge regionale che vi si sostituisca invade la competenza statale.

    La norma sarda è quindi legittima?

    La Corte non l’ha valutata nel merito: l’inammissibilità dipende dai difetti del ricorso, non da un giudizio sulla legittimità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2019 – Gestione dei rifiuti e recupero energetico in Basilicata

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che, ammettendo solo gli impianti di recupero di materia, escludeva di fatto il recupero energetico dei rifiuti, in contrasto con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti segue una gerarchia europea e nazionale che comprende, tra l’altro, il recupero di energia. Una legge della Regione Basilicata aveva limitato la procedibilità delle istanze ai soli impianti di recupero di materia, escludendo quelli di recupero energetico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 17, commi 6 e 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con i criteri di gerarchia nella gestione dei rifiuti fissati dal codice dell’ambiente e dalla normativa europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 7, mentre ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 6. La disciplina del recupero dei rifiuti rientra nella «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva statale, con i limiti che ne derivano per la legge regionale.

    Il principio

    La Regione non può alterare la gerarchia statale ed europea nella gestione dei rifiuti escludendo il recupero energetico, perché la disciplina del recupero dei rifiuti appartiene alla tutela dell’ambiente, materia riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Limitava la procedibilità delle istanze ai soli impianti di recupero di materia, escludendo di fatto quelli di recupero energetico dei rifiuti.

    Perché la Regione non poteva farlo?

    Perché la disciplina del recupero dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale, e la Regione non può ridurre i livelli di tutela alterando la gerarchia delle azioni.

    Tutta la legge è stata annullata?

    No: la Corte ha annullato solo il comma 7 dell’art. 17, dichiarando non fondata la questione sul comma 6.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2019 – Restituzione atti al giudice sul caso ILVA di Taranto

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice di Taranto che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulle norme che consentivano la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento ILVA, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto è stato al centro di numerosi interventi normativi che hanno consentito la prosecuzione dell’attività produttiva nonostante i rischi per ambiente e salute. In sede di indagini penali sulle emissioni inquinanti, il giudice ha dubitato della legittimità di quelle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 1 del 2015 e norme collegate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione alla CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Si tratta di una pronuncia processuale che rinvia al giudice la rivalutazione della rilevanza e dei termini delle questioni, alla luce del quadro normativo e fattuale, senza decidere nel merito.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice a quo è lo strumento con cui la Corte, in presenza di mutamenti del quadro normativo o di profili da riconsiderare, demanda al rimettente una nuova valutazione della rilevanza prima di un eventuale riesame nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato incostituzionali le norme sull’ILVA?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha restituito gli atti al giudice perché ne rivaluti la rilevanza.

    Cosa significa restituzione degli atti?

    È una decisione processuale con cui la Corte rinvia il giudizio al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riconsideri i presupposti.

    Quali interessi erano in gioco?

    La tutela della salute e dell’ambiente, da un lato, e la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento, dall’altro, oltre all’esercizio dell’azione penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2019 – Detraibilità delle erogazioni ai partiti: restituzione atti

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    Con questa ordinanza la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice tributario di Trento, perché valuti nuovamente la questione sulla detraibilità delle erogazioni ai partiti alla luce del quadro normativo. È una pronuncia interlocutoria, non una decisione di incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva dubitato della legittimità dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013 (sul finanziamento ai partiti), nella parte in cui rende detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR, le erogazioni in denaro a favore di partiti politici effettuate con strumenti tracciabili. La questione nasceva da un accertamento IRPEF che disconosceva la detraibilità di somme versate da un contribuente-candidato al proprio partito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente aveva sollevato la questione sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 67 della Costituzione, muovendo dal presupposto interpretativo che la norma non richiedesse lo spirito di liberalità dell’erogazione.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, sezione quarta, perché il giudice riconsideri la rilevanza e i presupposti della questione.

    Il principio

    Quando muta o va riconsiderato il quadro normativo o interpretativo rilevante per il giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi nuovamente se e come la questione di legittimità sia ancora rilevante e fondata.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale?

    No: ha emesso un’ordinanza di restituzione degli atti, senza pronunciarsi sul merito.

    Che cosa significa restituzione degli atti?

    Gli atti tornano al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riconsideri la rilevanza alla luce del contesto normativo e interpretativo.

    Le erogazioni ai partiti restano detraibili?

    La questione sulla detraibilità non è stata risolta dalla Corte in questa sede: spetta al giudice tributario riesaminarla.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2019 – Benefici penitenziari e sequestro di persona con morte del sequestrato

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    La Corte dichiara illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che imponeva ai condannati a pena temporanea per sequestro di persona con morte del sequestrato di scontare almeno due terzi della pena prima di accedere ai benefici, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    Di cosa si tratta

    Chi è condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione da cui sia derivata la morte del sequestrato può chiedere benefici penitenziari come il permesso premio. Una norma imponeva però di aver scontato almeno i due terzi della pena, senza la progressività tipica del trattamento penitenziario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Padova e quello di Milano hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui si applica ai condannati a pena temporanea per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, estendendo in via consequenziale la pronuncia all’art. 289-bis cod. pen.

    Il principio

    La rigida soglia temporale dei due terzi della pena sovverte la logica gradualistica della progressività e flessibilità del trattamento, in contrasto con la funzione rieducativa della pena; ne derivava anche un’irragionevole disparità rispetto ai condannati all’ergastolo per gli stessi reati, già ammessi a un regime più favorevole.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa decisione?

    I condannati a pena temporanea per sequestro con morte del sequestrato possono accedere ai benefici penitenziari senza la rigida preclusione dei due terzi di pena prima imposta.

    Perché la norma era irragionevole?

    Perché trattava i condannati a pena temporanea peggio dei condannati all’ergastolo per gli stessi reati, già ammessi ai benefici dopo termini più brevi grazie a una precedente sentenza.

    Quale principio costituzionale è centrale?

    La funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., letta insieme al principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 181/2019 – Concessione autostradale A24-A25 e leggi-provvedimento

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    La Corte salva la norma che ha attribuito ad ANAS il diritto a ricevere il corrispettivo della concessione autostradale delle A24 e A25. Una legge può incidere su un rapporto in corso di causa senza violare la separazione dei poteri, se persegue un interesse generale e non è diretta a ribaltare uno specifico giudicato.

    Di cosa si tratta

    Nel contenzioso tra la concessionaria Strada dei Parchi spa e ANAS sul pagamento del corrispettivo della concessione delle autostrade A24 e A25, in corso di causa è entrato in vigore l’art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, che ha differito le rate e attribuito espressamente ad ANAS la spettanza del credito. Il giudice ha sospettato che si trattasse di una norma-provvedimento volta a favorire una parte processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione sull’art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017 (conv. legge n. 96 del 2017), in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 77, secondo comma, e 101 della Costituzione, denunciando la violazione della separazione dei poteri, del giusto processo, dell’uguaglianza e dei limiti della decretazione d’urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione riferita all’art. 1 Cost. e ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 24, 77, secondo comma, e 101 Cost.

    Il principio

    Il legislatore può introdurre norme che incidono su rapporti oggetto di giudizi pendenti, purché perseguano finalità di interesse generale e non siano dirette a interferire con la funzione giurisdizionale incidendo su un determinato esito processuale. Nel caso, la disciplina era finalizzata alla messa in sicurezza antisismica delle autostrade e non integrava un uso improprio del potere legislativo.

    Domande e risposte

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte l’ha ritenuta in parte inammissibile e per il resto non fondata.

    Una legge può cambiare le regole di una causa in corso?

    Sì, se persegue un interesse generale e non è costruita per ribaltare uno specifico giudizio già deciso a favore di una parte.

    Chi incassa il corrispettivo delle A24-A25?

    ANAS, secondo quanto stabilito dalla norma censurata e ritenuto legittimo dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 180/2019 – Rete escursionistica abruzzese e tutela dei parchi nazionali

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge dell’Abruzzo che istituiva la rete escursionistica regionale (REASTA), perché ne estendeva la disciplina anche ai parchi nazionali senza rispettare regolamenti, piani e nulla osta degli Enti parco. La tutela delle aree protette è materia di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva istituito con legge n. 42 del 2016 la «Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica» (REASTA), affidando funzioni di gestione, programmazione e intervento su sentieri e percorsi. Il problema: la disciplina si applicava all’intero territorio regionale, comprese le porzioni ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette, che hanno una disciplina statale dedicata (legge quadro n. 394 del 1991).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 (e una norma della legge reg. n. 4 del 2017), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e ledeva le funzioni degli Enti parco.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di vari articoli (5, 6, 7, 10 e 14) nella parte in cui la disciplina sulla rete escursionistica si applicava all’interno delle aree naturali protette senza prevedere la conformità ai relativi regolamenti e piani e senza subordinare gli interventi gestori al nulla osta dell’Ente parco.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e delle aree naturali protette è espressione della competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la legge quadro statale fissa un nucleo minimo e inderogabile di salvaguardia. La Regione può introdurre livelli di maggiore tutela, ma non disciplinare attività nei parchi nazionali in deroga ai piani, ai regolamenti e ai poteri degli Enti parco.

    Domande e risposte

    La legge regionale è stata annullata del tutto?

    No: solo nelle parti in cui si applicava alle aree naturali protette senza rispettare regolamenti, piani e nulla osta degli Enti parco.

    Perché la materia è statale?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, che con la legge n. 394 del 1991 ha dettato i principi sulle aree protette.

    Le Regioni possono intervenire sui parchi?

    Possono prevedere maggiore tutela, ma devono rispettare i piani, i regolamenti e le prerogative degli Enti parco fissati dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2019 – Estinzione del processo sul personale dell’Agenzia FoReSTAS

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo alle norme della Regione Sardegna sull’inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS, senza pronuncia sul merito delle questioni sollevate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva disciplinato l’inquadramento e la contrattazione del personale dell’Agenzia forestale regionale FoReSTAS. Il Governo aveva impugnato queste norme ritenendole lesive delle competenze statali. Nel corso del giudizio sono intervenute circostanze che hanno condotto alla chiusura del processo senza decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge reg. Sardegna n. 43 del 2018, in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile e riserva di contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia di natura processuale che chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle censure statali.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito processuale che, al ricorrere dei suoi presupposti, comporta la chiusura del giudizio costituzionale senza una decisione sul merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza che la Corte decida se le norme regionali fossero legittime o meno: la pronuncia è solo processuale.

    Le norme regionali sono quindi valide?

    La Corte non si è pronunciata sulla loro legittimità; l’estinzione non equivale né a un accoglimento né a un rigetto nel merito.

    Cosa contestava il Governo?

    Riteneva che la disciplina sarda sull’inquadramento del personale FoReSTAS eccedesse la competenza regionale, invadendo la materia statale dell’ordinamento civile e la riserva di contrattazione collettiva.

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  • Corte cost. n. 227/2019 – Obbligo di copertura finanziaria delle leggi regionali (L’Aquila Capoluogo)

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale abruzzese «L’Aquila Capoluogo» per difetto di copertura finanziaria: gli interventi previsti non poggiavano su risorse concrete e ragionevolmente certe.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato una legge per finanziare un modello di sviluppo della città dell’Aquila ispirato al Benessere Equo e Sostenibile. Il Governo l’ha impugnata sostenendo che gli interventi non fossero sorretti da reali risorse finanziarie e mancassero della necessaria chiarezza di copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2018 in riferimento all’art. 81 della Costituzione, contestando in particolare l’art. 16 sul difetto di copertura della spesa, con illegittimità derivata dell’intera legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. La copertura non può fondarsi solo sull’armonia numerica degli stanziamenti, ma deve poggiare sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici, qui mancanti.

    Il principio

    L’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria imposti dall’art. 81 Cost. non sono garantiti dalla semplice corrispondenza contabile tra entrate e spese: occorre la ragionevolezza e l’attendibilità dei presupposti economico-giuridici che sorreggono l’iscrizione in bilancio.

    Domande e risposte

    Perché la legge è stata annullata per intero?

    Perché il vizio di copertura dell’art. 16, norma cardine del finanziamento, si rifletteva sull’intera legge, privandola di una base finanziaria valida.

    Cosa significa copertura finanziaria reale?

    Significa che le risorse indicate devono essere effettive e basate su presupposti giuridici ed economici ragionevoli, non su semplici pareggi numerici o entrate ipotetiche.

    Quale parametro costituzionale è stato violato?

    L’art. 81 della Costituzione, che impone l’equilibrio di bilancio e la copertura delle spese.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2019 – Consumo di suolo e autonomia urbanistica dei Comuni

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma transitoria della legge urbanistica della Lombardia sul consumo di suolo nella parte in cui impediva ai Comuni di ridurre, con varianti, le previsioni edificatorie già vigenti. Il potere di pianificare il proprio territorio è un nucleo intangibile dell’autonomia comunale garantita dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia n. 31 del 2014 mira a ridurre il consumo di suolo. La sua norma transitoria (art. 5, comma 4) stabiliva che, fino all’adeguamento dei piani di governo del territorio (PGT), restassero «comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente». Il Comune di Brescia, approvando una variante che riduceva le possibilità edificatorie, si è visto contestare proprio questa norma, che gli impediva di rivedere al ribasso le previsioni già assunte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato la questione sull’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, lamentando la compressione dell’autonomia pianificatoria dei Comuni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione (nel testo precedente alle modifiche del 2017) nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 9 dello stesso articolo.

    Il principio

    La potestà di pianificazione urbanistica del territorio, in particolare il governo del proprio assetto edificatorio, appartiene al nucleo delle funzioni fondamentali dei Comuni. Una norma regionale non può cristallizzare in modo assoluto le previsioni edificatorie pregresse impedendo all’ente locale persino di ridurle, perché ciò sacrifica oltre il consentito l’autonomia comunale.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    La parte della norma transitoria lombarda che impediva ai Comuni di approvare varianti riduttive delle previsioni edificatorie già vigenti.

    I Comuni possono ridurre le previsioni edificatorie?

    Sì: dopo questa pronuncia il Comune può rivedere al ribasso, con variante, le previsioni del documento di piano, anche se queste non comportano nuovo consumo di suolo.

    La questione sul comma 9 è stata decisa?

    No nel merito: la Corte l’ha dichiarata inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2019 – Azione diretta del subvettore e omogeneità della legge di conversione

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    La Corte dichiara non fondata la questione: la norma sull’azione diretta del subvettore nel trasporto di merci su strada, introdotta in sede di conversione di un decreto-legge sul trasporto marittimo, non è così «estranea» da violare l’art. 77 Cost.

    Di cosa si tratta

    Nel trasporto di merci su strada accade spesso che un vettore affidi il servizio a un subvettore. La norma in esame riconosce al subvettore non pagato un’azione diretta per ottenere il corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Tale disposizione era stata aggiunta in sede di conversione di un decreto-legge che riguardava in origine il trasporto marittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e il Tribunale ordinario di Pesaro hanno sollevato questione di legittimità, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del d.l. n. 103 del 2010 (che ha inserito l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005), per disomogeneità rispetto all’oggetto originario del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione. Un difetto di omogeneità sussiste solo quando le disposizioni aggiunte in conversione siano totalmente «estranee» o «intruse»; nel caso di specie tale estraneità radicale non ricorreva.

    Il principio

    La legge di conversione è una legge funzionalizzata che non può aprirsi a oggetti del tutto eterogenei rispetto al decreto-legge; tuttavia la violazione dell’art. 77 Cost. si verifica solo in presenza di norme totalmente estranee o intruse, non per ogni minima divergenza tematica.

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione diretta del subvettore?

    È il diritto del trasportatore che ha eseguito materialmente il servizio di chiedere il pagamento direttamente a tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, nei limiti delle prestazioni ricevute.

    Perché si dubitava della legittimità?

    Perché la norma era stata inserita convertendo un decreto-legge nato per il trasporto marittimo, mentre essa riguarda l’autotrasporto su strada: si temeva una disomogeneità vietata dall’art. 77 Cost.

    Quando una norma aggiunta in conversione è incostituzionale?

    Solo quando è totalmente estranea o «intrusa», cioè tale da interrompere ogni correlazione con il decreto-legge originario.

    Norme collegate