Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 68/2019 – Messa alla prova del minore e scomputo della pena

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’assenza, in caso di fallimento della messa alla prova del minorenne, di un meccanismo di scomputo della prova già eseguita dalla pena poi inflitta.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale minorile, l’imputato può essere ammesso alla messa alla prova; se la prova fallisce, il processo prosegue e può concludersi con una pena. A differenza degli adulti, per i minori non è previsto uno scomputo del periodo già trascorso in prova. La Corte di cassazione dubitava che questa mancanza violasse i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena e la tutela del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 (processo penale minorile) e l’art. 657-bis del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.

    Il principio

    Le prescrizioni della messa alla prova del minore hanno funzione educativa e non sanzionatoria: leggerle come pena anticipata ne travisa la natura. Non è quindi contrario alla proporzionalità e individualizzazione della pena, né alla tutela del minore, il mancato scomputo della prova eseguita dalla pena inflitta a seguito del suo fallimento.

    Domande e risposte

    Se la messa alla prova del minore fallisce, il periodo svolto si scala dalla pena?

    No, e la Corte ha ritenuto che questa scelta non sia incostituzionale.

    Perché non è previsto uno scomputo come per gli adulti?

    Perché per i minori le prescrizioni hanno natura educativa e non punitiva, sicché non si configurano come una pena già scontata.

    La differenza con la messa alla prova degli adulti è legittima?

    Sì. La diversa disciplina trova giustificazione nella specifica funzione educativa rivolta al minore in formazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2019 – Notifica al domicilio eletto e contributo unificato

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato presso il domicilio eletto.

    Di cosa si tratta

    Chi elegge domicilio in un giudizio riceve a quell’indirizzo gli atti relativi, compreso l’invito a pagare il contributo unificato. La Commissione tributaria di Messina dubitava che questa modalità di notifica fosse compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo, specie quando l’omessa comunicazione del domiciliatario comporta forti aumenti dell’importo dovuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Messina.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.

    Il principio

    La notifica presso il domicilio eletto si fonda su una presunzione non implausibile di conoscenza effettiva dell’atto e contempera in modo ragionevole le garanzie del destinatario, il suo onere di diligenza e l’efficienza dell’amministrazione; l’eventuale omessa comunicazione da parte del domiciliatario è un mero inconveniente di fatto, inidoneo a fondare l’illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    È legittimo notificare l’invito al pagamento al domicilio eletto?

    Sì. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme a Costituzione, fondata su una presunzione ragionevole di conoscenza.

    Cosa succede se il domiciliatario non avvisa l’interessato?

    Si tratta di un inconveniente di mero fatto, che non rende incostituzionale la norma: grava sul destinatario l’onere di informarsi presso il domiciliatario di fiducia.

    Tutte le censure sono state respinte allo stesso modo?

    No. Quelle sugli artt. 24 e 111 Cost. sono state dichiarate inammissibili, quelle sugli artt. 3 e 97 Cost. non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2019 – Imparzialità del GUP e modifica dell’imputazione

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice dell’udienza preliminare che invita il pubblico ministero a modificare l’imputazione non perde per ciò la propria imparzialità.

    Di cosa si tratta

    Nell’udienza preliminare il giudice può rilevare che il fatto è diverso da come descritto nel capo di imputazione e invitare il pubblico ministero a modificarlo. Il GUP di Napoli dubitava che, dopo aver dato tale impulso, lo stesso giudice potesse restare imparziale nel decidere, in contrasto con le garanzie del giusto processo CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione.

    Il principio

    L’invito del giudice al pubblico ministero a modificare l’imputazione non integra quella commistione tra funzioni di accusa e di giudizio che la giurisprudenza di Strasburgo considera lesiva dell’imparzialità: il pubblico ministero resta dominus dell’accusa e libero di aderire o no all’invito, sicché la garanzia convenzionale non risulta violata.

    Domande e risposte

    Il GUP che invita a modificare l’imputazione diventa parziale?

    No. Secondo la Corte questa attività non compromette l’imparzialità del giudice.

    Qual è il ruolo del pubblico ministero in questi casi?

    Resta dominus dell’accusa: l’invito del giudice non lo vincola, essendo libero di modificare o no l’imputazione.

    La giurisprudenza CEDU imponeva una soluzione diversa?

    No. La Corte ha rilevato che i precedenti di Strasburgo riguardano ipotesi ben più gravi di commistione, non assimilabili al caso esaminato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Primo comma: vincolo agli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 CEDU sull’equo processo
  • Corte cost. n. 65/2019 – Servizio idrico integrato e competenze della Regione Sardegna

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    La Corte accoglie in parte il ricorso del Governo contro la legge sarda sul servizio idrico integrato: dichiara l’illegittimità della norma che individuava aree di rilievo paesaggistico (tutela dell’ambiente, competenza statale), respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva modificato la disciplina dell’ente di governo dell’ambito e del servizio idrico integrato. Il Governo riteneva che varie disposizioni invadessero le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente. La pronuncia distingue i diversi profili, salvando gran parte della legge e annullando solo la parte che individuava in modo autonomo aree di valore paesaggistico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, nella parte in cui introduceva il comma 1-quater (individuazione autonoma di aree paesaggistiche) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le restanti, in parte nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    La tutela del paesaggio e dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione non può individuare autonomamente aree di rilievo paesaggistico in modo non coincidente con quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    Domande e risposte

    La legge regionale sarda è stata interamente annullata?

    No. La Corte ha annullato solo la previsione che individuava autonomamente aree paesaggistiche; le altre disposizioni sono state salvate.

    Perché quella parte è stata dichiarata illegittima?

    Perché invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Può una Regione disciplinare il servizio idrico integrato?

    Sì, nei limiti delle proprie competenze, ma sempre nel rispetto dei vincoli statali in tema di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Secondo comma, lettere e) e s): competenze esclusive statali su tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, parametri del giudizio
  • Corte cost. n. 64/2019 – Mancata depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero (art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998), sollevata dal Giudice di pace di Macerata in riferimento all’eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 8 del 2016 ha depenalizzato molti reati puniti con la sola pena pecuniaria, ma ha escluso quelli del testo unico sull’immigrazione, tra cui la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale. Il Giudice di pace di Macerata, in un processo per quel reato, riteneva che la delega imponesse invece di abrogarlo e trasformarlo in illecito amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016 (depenalizzazione), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata, per contrasto con i criteri di delega della legge n. 67 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione presentava un dispositivo affetto da evidenti errori materiali e parametri inconferenti, e la motivazione si limitava in massima parte a riprodurre un contributo dottrinale.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione e coerenza la norma censurata e i parametri costituzionali; gravi vizi e incongruenze del provvedimento di rimessione ne determinano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Il reato di immigrazione clandestina è stato dichiarato incostituzionale?

    No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Perché la questione non è stata esaminata?

    Per i gravi vizi dell’ordinanza di rimessione, con dispositivo errato e parametri inconferenti rispetto all’oggetto della censura.

    Su quale parametro si fondava la censura?

    Sull’art. 76 Cost., cioè sul presunto eccesso di delega legislativa nell’attuazione della legge n. 67 del 2014.

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  • Corte cost. n. 63/2019 – Retroattività della legge più favorevole nelle sanzioni per market abuse

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 nella parte in cui escludeva la retroattività delle modifiche più favorevoli alle sanzioni per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e, in via consequenziale, per la manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

    Di cosa si tratta

    Un soggetto sanzionato dalla CONSOB con 100.000 euro per abuso di informazioni privilegiate chiedeva di applicare le sanzioni più miti introdotte nel 2015. La norma transitoria, però, escludeva la retroattività di tali modifiche favorevoli. Il caso pone il problema della retroattività della legge più favorevole (lex mitior) per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), dalla Corte d’appello di Milano, nella parte in cui esclude la retroattività in mitius delle modifiche alle sanzioni dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude la retroattività delle modifiche più favorevoli per le sanzioni dell’art. 187-bis TUF, ed ha esteso in via consequenziale la declaratoria alle sanzioni dell’art. 187-ter TUF (manipolazione del mercato). Ha invece dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost.

    Il principio

    Per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva, la deroga al principio della retroattività della legge più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza; in mancanza di una giustificazione adeguata, l’esclusione della lex mitior è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    La legge più favorevole si applica anche alle sanzioni amministrative?

    Sì, quando hanno natura sostanzialmente punitiva: in tal caso una deroga alla retroattività in mitius richiede una giustificazione ragionevole, qui mancante.

    La pronuncia riguarda solo l’abuso di informazioni privilegiate?

    No. La Corte ha esteso la declaratoria, in via consequenziale, anche alle sanzioni per la manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), data l’identica logica punitiva.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) è stata dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 62/2019 – Incentivi all’esodo del personale provinciale di Trento

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge di stabilità 2018 della Provincia autonoma di Trento, che disciplinava per legge gli incentivi all’esodo del personale pubblico: la materia spetta alla contrattazione collettiva, non alla legge provinciale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Trento aveva previsto, con legge, un incentivo economico per i dipendenti pubblici che si dimettono in anticipo rispetto alla pensione, allo scopo di favorire il ricambio generazionale. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che il lavoro pubblico contrattualizzato vada disciplinato dalla contrattazione collettiva e non per via legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2017 (legge di stabilità provinciale 2018), in riferimento agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 117, terzo comma, della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la censura relativa all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 17, con assorbimento delle ulteriori censure.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato — inclusi gli incentivi all’esodo — è riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, e deve trovare sede nella contrattazione collettiva (artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001), non in una previa normativa regionale o provinciale.

    Domande e risposte

    Una Provincia autonoma può istituire per legge incentivi all’esodo dei dipendenti pubblici?

    No. La Corte ha stabilito che tale materia, attinente al lavoro pubblico contrattualizzato, va affidata alla contrattazione collettiva.

    Quale parametro costituzionale è stato decisivo?

    L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

    L’intero articolo è stato cancellato?

    Sì. La Corte ha dichiarato illegittimi tutti e tre i commi dell’art. 17, ritenendoli strettamente connessi.

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  • Corte cost. n. 61/2019 – Reggenza dei segretari comunali in Friuli-Venezia Giulia: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo dopo la rinuncia del Governo al ricorso contro una norma del Friuli-Venezia Giulia sulla reggenza delle funzioni di segretario nei piccoli Comuni, nel frattempo abrogata e mai concretamente attuata.

    Di cosa si tratta

    Una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia consentiva, fino al 30 giugno 2019 e nei Comuni fino a 3.000 abitanti, di affidare le funzioni di segretario comunale a un dipendente di categoria D con titolo idoneo. Il Governo aveva impugnato la norma; nel corso del giudizio essa è stata abrogata e non ha avuto attuazione, perché gli incarichi sono stati conferiti in base ad altra disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, comma 15, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2017, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Governo e della mancata costituzione della Regione, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso non seguita dalla costituzione della parte resistente determina l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Perché la disposizione impugnata era stata abrogata e non aveva avuto alcuna concreta attuazione, venendo meno le ragioni dell’impugnazione.

    Che effetto ha l’estinzione del processo?

    Chiude il giudizio senza una pronuncia sul merito della costituzionalità della norma.

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  • Corte cost. n. 60/2019 – Compensi e indipendenza dei giudici tributari

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sui compensi dei componenti delle commissioni tributarie sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, che ne deduceva la lesione dell’indipendenza del giudice tributario.

    Di cosa si tratta

    Il trattamento economico dei giudici tributari è determinato e liquidato dalla stessa amministrazione finanziaria i cui atti essi controllano. La Commissione tributaria di Novara, investita di una richiesta di rimborso IVA, riteneva che compensi inadeguati e gestiti dall’amministrazione minassero l’apparenza di indipendenza del giudice, in contrasto con il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 545 del 1992 (ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria), in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, in linea con quanto già affermato sulla medesima disciplina con l’ordinanza n. 227 del 2016.

    Il principio

    La disciplina dei compensi dei giudici tributari non incide sul rapporto controverso né sulla composizione dell’organo giudicante e può essere sottoposta allo scrutinio di costituzionalità in altre e idonee sedi; sollevata nel giudizio sul rimborso, la questione difetta dei presupposti di ammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto che i giudici tributari sono mal pagati e non indipendenti?

    No. Non è entrata nel merito: ha ritenuto le questioni manifestamente inammissibili.

    Perché le questioni non sono state esaminate nel merito?

    Perché le norme sui compensi non incidono sul giudizio di rimborso pendente e la loro eventuale lesione dell’indipendenza può essere fatta valere in altra sede idonea.

    La Corte si era già pronunciata su questa disciplina?

    Sì. La pronuncia richiama l’ordinanza n. 227 del 2016, che aveva già ritenuto inammissibili analoghe questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2019 – Lavoro di pubblica utilità e decreto penale per guida in stato di ebbrezza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada, sollevate dal GIP di Torino sul calcolo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo nel decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza. Il giudice rimettente non ha sperimentato un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Chi guida in stato di ebbrezza può vedersi sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP del Tribunale di Torino, dovendo emettere un decreto penale di condanna, dubitava del meccanismo di calcolo: l’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada ragguaglia 250 euro a un giorno di lavoro, mentre il nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (riforma 2017) fissa per il decreto penale un valore tra 75 e 225 euro al giorno. Da qui un possibile risultato sanzionatorio troppo mite e una disparità rispetto a chi ottiene la sostituzione solo in fase di opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino, nella parte in cui non coordina i parametri del ragguaglio con quelli del nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, presupposto necessario perché la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Il giudice che dubita della costituzionalità di una norma deve prima verificare se sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione; in difetto di tale tentativo, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la norma sul lavoro di pubblica utilità è incostituzionale?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per un difetto dell’ordinanza di rimessione.

    Perché le questioni sono state respinte in rito?

    Perché il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina prima di rivolgersi alla Corte.

    Resta valido il ragguaglio di 250 euro al giorno previsto dal Codice della strada?

    Sì. La disposizione non è stata toccata dalla pronuncia e continua ad applicarsi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Parametro del principio di eguaglianza invocato dal rimettente per la denunciata disparità di trattamento
    • Art. 25 della Costituzione — Parametro sulla legalità della pena (art. 25, secondo comma) richiamato dal giudice a quo
  • Multa senza decurtazione punti perché non c’ero io alla guida: devo comunicare i dati del conducente? Cosa rischio se non lo faccio

    Risposta secca. Sì: se ricevi una richiesta di comunicare chi era alla guida, in linea generale devi indicare il conducente effettivo (o una giustificazione documentata sul perché non puoi farlo) entro il termine di legge. Non rispondere ti espone a una sanzione autonoma ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, spesso più salata della multa di partenza. E attenzione: secondo la giurisprudenza un generico «non ricordo chi guidava», di norma, non basta a evitare la sanzione.

    Perché ti chiedono i dati del conducente (art. 126-bis)

    Quando un’infrazione che comporta decurtazione di punti viene rilevata senza fermo immediato del veicolo (il caso tipico è l’autovelox o il rilevamento del passaggio col rosso), gli agenti non sanno chi fosse fisicamente alla guida. La multa viene quindi notificata all’intestatario del veicolo in base al libretto.

    Ma i punti sono legati alla persona che ha commesso l’infrazione, non al veicolo. Per questo, insieme al verbale (o subito dopo), arriva una richiesta formale: comunicare generalità e dati della patente di chi guidava in quel momento. È l’obbligo previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada.

    Punto importante che genera molta confusione: pagare la multa non chiude la pratica dei punti. Sono due cose distinte. Anche dopo aver pagato la sanzione pecuniaria, l’obbligo di comunicare il conducente resta in piedi, e la mancata risposta fa scattare un illecito a sé.

    Le tue opzioni e i rischi di ognuna

    Davanti alla richiesta hai sostanzialmente tre strade. Ognuna ha conseguenze diverse su punti e portafoglio.

    Cosa fai Conseguenza sui punti Conseguenza economica
    Comunichi il vero conducente (es. tuo figlio, il coniuge, un collega) I punti vengono decurtati a chi guidava davvero, non a te (se tu non eri alla guida) Resta dovuta solo la multa originaria. Nessuna sanzione aggiuntiva.
    Non comunichi nulla (ignori la richiesta o lasci scadere il termine) Di norma non ti vengono tolti i punti della multa originaria, perché non sei stato identificato come conducente Scatta una sanzione autonoma ex art. 126-bis c.2, spesso più alta della multa di partenza (cifra da verificare nel tuo verbale).
    Fornisci una giustificazione documentata sull’impossibilità di identificare il conducente Nessuna decurtazione, se la giustificazione è ritenuta idonea Niente sanzione aggiuntiva se la giustificazione regge; il giudice valuta caso per caso.

    Da notare: il rischio peggiore è la terza riga mal gestita. Se scrivi una giustificazione debole (tipicamente «non so» senza spiegazioni), rischi di prendere la sanzione del comma 2 oltre ad aver perso tempo. Vediamo perché.

    Non basta dire «non so chi guidava»

    Questo è il nodo che la giurisprudenza ha chiarito più volte. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2005, ha stabilito un principio garantista: nessuno è obbligato ad autodenunciarsi. In altre parole, se eri tu alla guida, non puoi essere costretto a dichiararlo contro te stesso.

    Attenzione però: questo non significa che basti dire «non ricordo» per cavarsela. La Cassazione ha precisato che occorre distinguere due situazioni:

    • chi ignora del tutto la richiesta, oppure dà una risposta evasiva e immotivata: comportamento che merita la sanzione;
    • chi fornisce una dichiarazione negativa motivata, spiegando in modo credibile perché non è in grado di identificare il conducente: in questo caso il giudice valuta caso per caso se la giustificazione è idonea.

    In concreto, un laconico «non so chi guidava», senza alcun elemento a supporto, secondo l’orientamento prevalente non è una giustificazione sufficiente. Per essere credibile, la spiegazione di solito deve essere circostanziata e, dove possibile, documentata: ad esempio un veicolo usato da molte persone, un’auto a noleggio o in uso a un parco mezzi, l’assenza dell’intestatario in quel periodo, e così via. Più la situazione è verosimile e supportata da elementi concreti, più regge.

    Quando l’omessa comunicazione è contestabile

    Non sempre la sanzione per omessa comunicazione è dovuta. Ci sono diversi profili che la rendono contestabile:

    • Vizi di notifica del verbale presupposto. Se la multa originaria non ti è stata notificata correttamente (notifica nulla, fuori termine, a indirizzo errato), cade il presupposto stesso della richiesta dati. Se il verbale di partenza viene annullato, di norma viene meno anche la sanzione per omessa comunicazione.
    • Mancata o irregolare richiesta dei dati. L’invito a comunicare il conducente deve essere chiaro e contenere l’avvertimento delle conseguenze. Una richiesta assente, generica o difettosa può rendere illegittima la successiva sanzione.
    • Ricorso pendente sul verbale di partenza. Secondo la giurisprudenza, finché è in corso il giudizio (o il procedimento amministrativo) contro la multa originaria, non sei tenuto a comunicare i dati: avrebbe poco senso «denunciare» il conducente di un’infrazione che stai contestando. Solo dopo l’eventuale rigetto, l’amministrazione deve rinnovare la richiesta, e da quel momento decorre nuovamente il termine per rispondere.
    • Termini decadenziali non rispettati dall’ente. Anche la sanzione del comma 2 ha i suoi termini di notifica: se l’amministrazione li sfora, il verbale può essere annullato.

    In tutti questi casi vale la pena leggere con attenzione date e atti, perché l’errore procedurale dell’ente è spesso l’arma di difesa più solida.

    Se il proprietario è un’azienda

    Quando l’auto è intestata a una società o ente (persona giuridica), la logica cambia su un punto chiave: una persona giuridica non ha una patente, quindi non può subire decurtazione di punti.

    Questo non vuol dire che l’azienda possa ignorare la richiesta. Al contrario: il legale rappresentante (o un suo delegato) deve comunque comunicare i dati del conducente effettivo entro il termine. Se lo fa, i punti vengono decurtati al dipendente o collaboratore che guidava.

    Se invece l’azienda non comunica nulla senza giustificato e documentato motivo, non si parla di punti, ma scatta comunque la sanzione pecuniaria autonoma prevista dal comma 2. Per le flotte aziendali, dove i veicoli passano di mano spesso, è prassi consigliata tenere un registro di assegnazione dei mezzi: serve proprio a poter identificare e comunicare il conducente senza rischiare la sanzione.

    Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    L’auto di famiglia (Tizio). Tizio è intestatario della macchina, ma quel giorno la usava la moglie. Arriva l’autovelox con richiesta dati. Tizio non era alla guida: la cosa più lineare è comunicare i dati della moglie entro il termine. I punti li perde lei, Tizio paga solo la multa. Se invece Tizio scrivesse «non ricordo chi guidava» pur trattandosi di un’auto usata da due sole persone ben individuabili, rischia che la giustificazione sia ritenuta non idonea e di prendersi la sanzione del comma 2.

    L’auto aziendale (Caio). Caio è legale rappresentante di una piccola società. Il furgone aziendale viene multato. Lui non guidava e la società non perde punti, ma deve comunque indicare il dipendente alla guida. Grazie al registro mezzi, individua Sempronio, lo comunica e i punti vengono decurtati a Sempronio. Se Caio avesse lasciato cadere la richiesta, la società avrebbe incassato la sanzione pecuniaria aggiuntiva.

    L’auto prestata e poi venduta (Sempronio). Sempronio aveva prestato l’auto a un conoscente di passaggio e non riesce a risalire con certezza a chi guidasse in quella precisa data. Qui un «non so» secco è rischioso: meglio una dichiarazione circostanziata, che spieghi la situazione concreta e alleghi ogni elemento utile. Sarà poi il giudice, in caso di contestazione, a valutare se la giustificazione regge.

    Nota. Questa guida ha finalità divulgative ed è scritta da un praticante, non da un avvocato. Importi e termini possono variare ed essere aggiornati: verifica sempre il tuo verbale e, nei casi dubbi o di valore, fatti assistere da un professionista.

  • Caduto per una buca: il Comune deve risarcirmi? Come provo la responsabilità e cosa rischio per il concorso di colpa

    In sintesi: sì, in linea di principio il Comune (o l’ente che gestisce quella strada) deve risarcirti. La legge lo considera custode della strada e lo rende responsabile dei danni che la strada stessa provoca, ex art. 2051 del codice civile. Non devi dimostrare che l’ente è stato negligente: ti basta provare il nesso tra la buca e il tuo danno. Attenzione però: se la buca era ben visibile e la tua disattenzione ha contribuito alla caduta, il risarcimento può essere ridotto o, nei casi estremi, azzerato (concorso di colpa, art. 1227 c.c.).

    Perché risponde il Comune: la responsabilità da custodia (art. 2051)

    La strada è una “cosa”. Chi la ha in custodia, cioè chi ne ha il governo e il controllo, risponde dei danni che quella cosa provoca. Lo dice l’art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

    Tradotto: una buca, un avvallamento, un tombino sporgente, un dissesto del manto stradale sono “difetti della cosa”. Se ti fanno cadere o danneggiano il veicolo, di regola risponde chi quella strada deve tenere in ordine. Chi è il custode dipende da chi gestisce quel tratto:

    • Il Comune, per le strade comunali e urbane;
    • la Provincia (o Città metropolitana), per le strade provinciali;
    • la Regione, per le strade regionali;
    • ANAS, per molte strade statali;
    • i concessionari autostradali, per i tratti che gestiscono.

    La cosa importante da capire è la natura di questa responsabilità: è una responsabilità oggettiva. Non si discute se l’ente sia stato bravo o pigro, se avesse o meno i fondi per asfaltare. Conta il fatto in sé: la strada in custodia ha causato il danno. Per la Cassazione l’ente può sottrarsi solo provando il caso fortuito.

    Un punto utile per orientarsi: la vecchia categoria dell’“insidia o trabocchetto” (il danneggiato doveva dimostrare che il pericolo era occulto e non prevedibile, secondo lo schema dell’art. 2043 c.c.) è oggi superata. La giurisprudenza inquadra questi casi nell’art. 2051, che è molto più favorevole a chi ha subito il danno proprio perché non gli chiede di provare la colpa dell’ente.

    Cosa devo provare io e cosa deve provare l’ente

    Qui sta il cuore della questione, ed è la parte che conviene tenere a mente.

    Tu (danneggiato) devi provare due cose:

    1. che esisteva la cosa in custodia nello stato in cui era (la buca, il dissesto);
    2. il nesso causale, cioè che il danno è derivato proprio da quella buca e non da altro.

    Non devi provare la colpa, la negligenza o la cattiva manutenzione dell’ente. Questo è il vantaggio dell’art. 2051.

    L’ente, per liberarsi, deve provare il caso fortuito. Il caso fortuito è un fatto imprevedibile e inevitabile che interrompe il legame tra la cosa e il danno: può essere un evento naturale eccezionale, il fatto di un terzo, oppure la condotta dello stesso danneggiato. È proprio quest’ultima ipotesi quella che ti riguarda più da vicino.

    Chi Cosa deve dimostrare
    Danneggiato La buca e il nesso buca-danno
    Ente custode Il caso fortuito (evento eccezionale, fatto del terzo o condotta del danneggiato)

    Il concorso di colpa: quando il risarcimento si riduce

    Il fatto che la responsabilità sia oggettiva non significa che il danneggiato vinca sempre e per intero. Entra qui in gioco l’art. 1227 c.c., il cosiddetto concorso di colpa: se anche la tua condotta ha contribuito a causare il danno, il risarcimento si riduce in proporzione alla gravità della tua colpa.

    Il principio pratico è questo: più la buca era visibile ed evitabile, più cresce la tua responsabilità. Camminare guardando il telefono, correre, andare a velocità eccessiva, attraversare in un punto non consentito, ignorare una buca enorme e in piena luce: sono tutti elementi che il giudice valuta per ridurre l’importo.

    Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20943 del 2022) hanno chiarito la differenza decisiva:

    • se la tua condotta è semplicemente colposa ma non imprevedibile, c’è concorso di colpa: il risarcimento si riduce, ma non sparisce;
    • se la tua condotta è talmente imprevedibile ed eccezionale da interrompere il nesso causale (la buca diventa una semplice “occasione” e non più la causa), allora è caso fortuito e il risarcimento può essere escluso del tutto.

    In altre parole: una distrazione normale ti costa una fetta del risarcimento; un comportamento totalmente avventato può farti perdere tutto.

    Come raccolgo le prove: la guida pratica

    Visto che a te tocca provare la buca e il nesso, la partita si vince (o si perde) sul posto, nei minuti e nei giorni subito dopo il fatto. Ecco i passi concreti.

    1. Fotografa subito la buca. Più foto, da angolazioni diverse, con un riferimento di scala accanto (una moneta, una scarpa, un metro). Devono rendere evidenti dimensioni e profondità. Inquadra anche il contesto (il cartello della via, edifici riconoscibili) per provare il luogo esatto.
    2. Cerca i testimoni. Chi era presente al momento della caduta è prezioso. Prendi nome e contatto: serviranno a collegare la buca alla caduta.
    3. Vai subito al pronto soccorso o dal medico. Il referto con data immediata è la prova del danno e della sua tempistica. Aspettare giorni indebolisce il legame tra buca e lesione.
    4. Documenta il danno al veicolo (se sei in auto, moto o scooter): foto dei danni, preventivo o fattura della riparazione.
    5. Chiama la polizia locale o le forze dell’ordine. Un loro intervento sul posto, con verbale, è una prova “neutra” molto forte sull’esistenza e sulla posizione della buca.
    6. Segnala formalmente la buca all’ente. Una segnalazione (anche via PEC o tramite gli appositi canali del Comune) cristallizza il pericolo e la data.

    La parola chiave è tempestività. Una buca riparata due giorni dopo, senza foto, è quasi impossibile da dimostrare.

    A chi mando la richiesta e quanto tempo ho

    La richiesta di risarcimento (in genere una lettera o PEC di messa in mora con la descrizione del fatto, le prove e la quantificazione del danno) va indirizzata:

    • all’ente custode di quel tratto di strada (Comune, Provincia, Regione, ANAS o concessionario);
    • e, se conosciuta, alla sua compagnia di assicurazione, perché molti enti hanno una polizza che copre proprio questi danni.

    Se non sai con certezza chi gestisce quella strada, conviene comunque inviare la richiesta all’ente più probabile e chiedere, in caso, di essere indirizzati al gestore corretto.

    Quanto tempo hai. Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive, in via ordinaria, in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947, primo comma, c.c.). È un termine ampio, ma non è un buon motivo per aspettare: le prove invecchiano molto più in fretta dei cinque anni. Una raccomandata o PEC tempestiva, oltre a far valere il diritto, interrompe la prescrizione.

    Tre casi pratici

    Tizio, pedone, cade in pieno giorno. Tizio inciampa in una buca su un marciapiede comunale, riporta una frattura, fa subito foto con riferimento di scala, ha un testimone e va al pronto soccorso. Il Comune risponde ex art. 2051: Tizio ha provato buca e nesso, il Comune non riesce a provare il caso fortuito. Risarcimento pieno (salvo profili di sua disattenzione).

    Caio, in scooter, di notte. Caio danneggia la sospensione dello scooter cadendo in una buca su una strada provinciale male illuminata. Documenta tutto e chiama la polizia locale. La Provincia, custode, risponde. Il punto delicato sarà la sua velocità: se andava piano, risarcimento pieno; se viaggiava troppo veloce per le condizioni della strada, scatta il concorso di colpa e l’importo si riduce.

    Sempronio, pedone disattento, buca enorme e visibile. Sempronio cade in una buca grande, segnalata e in piena luce, mentre attraversa fuori dalle strisce guardando il cellulare. Qui la sua condotta pesa moltissimo: il giudice può ridurre fortemente il risarcimento per concorso di colpa e, se ritiene il comportamento del tutto avventato e imprevedibile, può considerarlo caso fortuito ed escludere del tutto il risarcimento.

    Nota dell’autore: chi scrive è un praticante, non un avvocato. Questa è una guida informativa e divulgativa; per un caso concreto rivolgiti a un legale, perché l’esito dipende sempre dalle prove e dalle circostanze specifiche.