Autore: Andrea Marton

  • Articolo 197 Codice Penale: Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

    Articolo 197 Codice Penale: Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

    Art. 197 c.p. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.

    Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.

  • Articolo 198 Codice Penale: Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

    Articolo 198 Codice Penale: Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

    Art. 198 c.p. Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.

    L’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

  • Articolo 199 Codice Penale: Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

    Articolo 199 Codice Penale: Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

    Art. 199 c.p. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

  • Articolo 200 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

    Articolo 200 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

    Art. 200 c.p. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

    Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell’esecuzione.

    Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

    Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

    Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 16 giugno 2009, n. 25096

  • Articolo 201 Codice Penale: Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

    Articolo 201 Codice Penale: Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

    Art. 201 c.p. Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato , è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

    Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

  • Articolo 202 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza

    Articolo 202 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza

    Art. 202 c.p. Applicabilità delle misure di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

    La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

  • Articolo 203 Codice Penale: Pericolosità sociale

    Articolo 203 Codice Penale: Pericolosità sociale

    Art. 203 c.p. Pericolosità sociale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

    La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

  • Art. 204 Codice Penale: Abrogato

    Art. 204 Codice Penale: Abrogato

    Art. 204 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 205 Codice Penale: Provvedimento del giudice

    Articolo 205 Codice Penale: Provvedimento del giudice

    Art. 205 c.p. Provvedimento del giudice

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

    Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

    1) nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;

    2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

    3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge

  • Articolo 206 Codice Penale: Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

    Articolo 206 Codice Penale: Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

    Art. 206 c.p. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale , o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

    Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

    Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.