Art. 961 cod. nav.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Fonte: Normattiva.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Fonte: Normattiva.
Con la sentenza 20 giugno 2025, n. 16567 (e la gemella n. 16559/2025), la sezione tributaria della Corte di Cassazione supera l’approccio formalistico e stabilisce che il merger leveraged buy out non è di per sé abuso del diritto. L’operazione è legittima – con piena deducibilità degli interessi passivi – quando è sorretta da valide ragioni economiche e comporta un effettivo cambio di controllo (change of control), anche se i vecchi soci restano nella compagine. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Una società del settore energetico viene acquisita con un merger leveraged buy out (MLBO): una newco, finanziata dalle banche, rileva l’intero capitale della target e poi vi si fonde (fusione inversa). Prima dell’operazione due soci detenevano il 50% ciascuno; dopo, i due soci originari scendono al 25% ciascuno e un nuovo socio qualificato acquisisce il restante 50%. L’Agenzia delle Entrate contesta l’abuso del diritto, negando la deduzione degli interessi passivi e ritenendo l’operazione priva di valide ragioni economiche.
Il quesito è se un’acquisizione con indebitamento seguita da fusione costituisca abuso del diritto ai fini della deduzione degli interessi passivi, quando i vecchi soci permangano nella compagine; e quale rilievo abbia, per escludere l’abuso, la modifica sostanziale dell’assetto di controllo della società target.
L’operazione di merger leveraged buy out non ha quale scopo predominante l’elusione fiscale, trovando giustificazione in un più ampio progetto di riorganizzazione societaria, quando l’assetto di controllo preesistente sia comunque sostanzialmente modificato (change of control), con cessazione del controllo esclusivo dei precedenti soci pur se permanenti nella compagine; in tal caso sono deducibili gli interessi passivi del finanziamento utilizzato per l’acquisizione.
La Corte abbandona la lettura formalistica che vedeva nell’MLBO uno schema sospetto di per sé. L’art. 2501-bis c.c. riconosce e disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: si tratta di un’operazione tipica, fisiologica nelle riorganizzazioni societarie. Ciò che conta, ai fini dell’abuso, è verificare se vi sia stata una modifica significativa dell’assetto di controllo della target.
Nel caso, l’ingresso di un nuovo socio al 50%, a fronte dei vecchi soci scesi dal 50% al 25% ciascuno, è un mutamento rilevante: viene meno il controllo esclusivo dei soci originari. La permanenza dei vecchi soci nella compagine non determina, di per sé, elusione, se l’operazione è sorretta da valide ragioni economiche ed extrafiscali (ingresso di nuovi soci, riorganizzazione degli assetti partecipativi e di controllo). L’MLBO trova così la propria ragione economica in un più ampio progetto di riorganizzazione e non ha quale scopo predominante il risparmio d’imposta; ne consegue la deducibilità degli interessi passivi. La Corte si pone in linea con la prassi (circolare AdE 6/E del 2016) che aveva già riconosciuto la legittimità di tali operazioni.
Chi struttura un’acquisizione con leva deve poter documentare due elementi.
| Elemento | Effetto |
|---|---|
| Effettivo change of control (nuovi soci, fine del controllo esclusivo) | L’operazione non è abusiva; interessi deducibili |
| Valide ragioni economiche ed extrafiscali | Esclude lo scopo predominante di risparmio d’imposta |
| MLBO circolare con assetti immutati | A rischio: possibile abuso del diritto |
È invece a rischio l’MLBO puramente circolare, in cui gli assetti di controllo restano immutati e l’unico effetto è il risparmio d’imposta. Decisiva la documentazione del progetto industriale e degli assetti partecipativi prima e dopo l’operazione.
La pronuncia, insieme alla gemella n. 16559/2025, segna un punto fermo: l’MLBO non è abusivo se sorretto da valide ragioni economiche e da un effettivo cambio di controllo. È un orientamento che supera l’approccio formalistico della prassi precedente e dà certezza agli operatori del private equity e delle riorganizzazioni societarie, ancorando il giudizio di abuso alla sostanza economica dell’operazione.
Cosa serve per mettere al sicuro la deduzione degli interessi?
Esempio. Tizio e Caio detengono il 50% ciascuno di una società. Per far entrare un nuovo socio costituiscono una newco che, indebitandosi, acquista la target e poi vi si fonde; all’esito Tizio e Caio scendono al 25% ciascuno e il nuovo socio prende il 50%. Sulla scia della Cassazione 16567/2025, l’operazione non è abusiva: c’è un effettivo change of control e una valida ragione economica, quindi gli interessi passivi del finanziamento sono deducibili. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza n. 21323/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione affronta un nodo ricorrente del reverse charge in edilizia: come qualificare l’installazione di impianti che comprende anche la fornitura dei materiali. La Corte chiarisce che, quando l’attività è diretta alla realizzazione di un’opera complessa, si tratta di prestazione di servizi e non di cessione di beni, con conseguente applicazione dell’inversione contabile. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Una società specializzata in impianti idraulici riceve avvisi di accertamento: l’Amministrazione contesta l’applicazione del reverse charge, sostenendo che la società avesse realizzato una cessione di beni (con posa) e non una prestazione di servizi in ambito edilizio. Si tratta di stabilire la corretta qualificazione IVA dell’operazione, da cui dipende il regime applicabile.
Il quesito è come qualificare, ai fini IVA, l’installazione di impianti che include la fornitura dei materiali: se sia cessione di beni con posa accessoria oppure prestazione di servizi; e se, in quanto prestazione di servizi nel settore edile, soggiaccia al regime di inversione contabile (reverse charge) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972.
L’installazione di impianti che, pur comprendendo la fornitura dei materiali, sia diretta alla realizzazione di un’opera complessa costituisce prestazione di servizi e non cessione di beni, con conseguente applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) proprio del settore edilizio. Rileva la causa del contratto, ossia il fare (la realizzazione dell’opera), rispetto alla quale la fornitura dei materiali resta accessoria.
La Corte àncora la qualificazione alla causa del contratto. Quando le parti deducono in contratto la realizzazione di un’opera – un impianto funzionante, inserito in un risultato complesso e nuovo – l’obbligazione caratterizzante è quella di facere: l’impresa si impegna a un risultato, non alla mera consegna di beni. In tale scenario la fornitura dei materiali, pur presente, è accessoria e strumentale al risultato, e non trasforma l’operazione in una cessione di beni con posa marginale.
Da questa qualificazione discende l’applicabilità del reverse charge previsto per il settore edile dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972: l’imposta è assolta dal committente soggetto passivo, e non dal prestatore. Diverso sarebbe il caso in cui la prestazione si esaurisse nella consegna del bene con posa accessoria: lì prevarrebbe la natura di cessione. La verifica in concreto è rimessa al giudice di merito, che dovrà applicare il criterio fondato sulla causa del contratto e sul risultato dedotto.
La distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi è decisiva: applicare o meno il reverse charge incide su fatturazione, detrazione e sanzioni.
| Operazione | Regime IVA |
|---|---|
| Installazione di impianti per realizzare un’opera complessa | Prestazione di servizi: reverse charge, IVA assolta dal committente |
| Consegna di beni con posa accessoria marginale | Cessione di beni: IVA ordinaria a carico del cedente |
| Materiali forniti nell’ambito del facere | Accessori: non mutano la natura di servizio |
Le imprese impiantistiche devono valutare la natura dell’operazione guardando al risultato dedotto in contratto (l’opera) più che alla mera presenza di materiali. In caso di errore, la giurisprudenza tende a salvare la detrazione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, ma le sanzioni formali restano un rischio: la corretta qualificazione a monte è la migliore tutela.
La pronuncia si inserisce nel filone che àncora la distinzione tra cessione e prestazione alla causa del contratto e al risultato dedotto, superando l’approccio che valorizzava la sola presenza dei materiali. È un orientamento coerente con la disciplina del reverse charge edile, che mira a contrastare le frodi IVA nel settore e che presuppone una corretta qualificazione delle operazioni rese tra soggetti passivi.
Cosa deve fare l’impresa impiantistica?
Esempio. Tizio S.r.l. realizza per un’impresa edile l’impianto idraulico di un nuovo edificio, fornendo tubazioni e materiali e montandoli. L’Agenzia contesta l’uso del reverse charge sostenendo che si tratti di cessione di beni. Sulla scia della Cassazione 21323/2025, l’operazione è una prestazione di servizi diretta alla realizzazione di un’opera complessa: i materiali sono accessori, e si applica l’inversione contabile, con l’IVA assolta dal committente. Approfondimenti nella sezione IVA.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza n. 32467/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma la linea rigorosa contro il treaty shopping: l’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti a una società estera spetta solo se questa è il beneficiario effettivo dei proventi. Una holding interposta, priva di sostanza economica e di reale disponibilità dei fondi, è un mero schermo: il beneficio va negato. Il certificato di residenza fiscale, da solo, non basta. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Una società italiana distribuisce dividendi alla propria socia danese, a sua volta controllata da una capogruppo statunitense, senza applicare la ritenuta. L’Agenzia delle Entrate contesta l’uso abusivo della convenzione e della direttiva madre-figlia: la società danese sarebbe uno schermo (conduit company) dietro cui si cela il vero beneficiario effettivo, la controllante americana.
Il quesito è se l’esenzione da ritenuta sui dividendi verso una società UE spetti per il solo fatto della residenza fiscale della percipiente, oppure richieda che questa sia il beneficiario effettivo dei proventi; e con quali criteri – formali o sostanziali – vada accertata tale qualità quando la percipiente sia una holding intermedia controllata da un soggetto extra-UE.
L’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti a società non residenti, prevista in attuazione della direttiva madre-figlia, presuppone che la percipiente sia il beneficiario effettivo dei proventi; tale qualità va accertata con criteri sostanziali e non si desume dal solo certificato di residenza fiscale, dovendosi negare il beneficio quando la società sia un mero schermo privo di reale attività economica e di disponibilità effettiva dei fondi, che transitino verso il vero beneficiario.
La Corte legge l’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973 – attuativo della direttiva madre-figlia – alla luce del divieto di abuso del diritto. L’esenzione non è un automatismo legato alla residenza: spetta solo se la società percipiente è il beneficiario effettivo, cioè dispone realmente dei dividendi e svolge un’attività economica autentica.
Nel caso, la società danese non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei proventi, confluiti in un sistema di tesoreria accentrata (cash pooling) del gruppo, né svolgeva una reale attività economica; la direzione effettiva proveniva dalla controllante statunitense. La holding danese risultava così interposta al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito (treaty shopping), qualificandosi come conduit company. Il certificato di residenza fiscale attesta la soggezione a imposta nello Stato estero, ma non prova lo status di beneficiario effettivo, che va verificato con criteri sostanziali. Il vero beneficiario effettivo è stato individuato nella capogruppo USA, con conseguente diniego dell’esenzione e recupero della ritenuta, in coerenza con la giurisprudenza unionale.
Nei gruppi multinazionali la sola residenza UE della società percipiente non garantisce l’esenzione.
| Indizio | Effetto sulla qualità di beneficiario effettivo |
|---|---|
| Sostanza economica reale (struttura, personale, autonomia decisionale) | Depone per il beneficiario effettivo: esenzione legittima |
| Disponibilità materiale e giuridica dei dividendi | Requisito essenziale del beneficiario effettivo |
| Cash pooling che convoglia i fondi verso un soggetto extra-UE | Indizio di holding di transito: esenzione a rischio |
| Solo certificato di residenza fiscale | Insufficiente da solo a provare lo status |
Strutture con holding di puro transito e tesoreria accentrata verso un soggetto extra-UE sono esposte al recupero della ritenuta. Conviene predisporre per tempo la documentazione sulla sostanza della percipiente: struttura organizzativa, personale, autonomia decisionale, effettiva destinazione dei dividendi.
La pronuncia si inserisce nel consolidato indirizzo della sezione tributaria, di matrice eurounitaria, che applica la dottrina del beneficiario effettivo per contrastare il treaty shopping. L’accertamento è sostanziale: non conta la veste formale, ma chi dispone realmente dei dividendi e svolge attività economica. È un orientamento severo verso le holding di transito, soprattutto quando i fondi defluiscono, tramite cash pooling, verso soggetti extra-UE.
Cosa serve per mettere al sicuro l’esenzione?
Esempio. Tizio S.p.A. (Italia) distribuisce dividendi alla socia danese Caio Holding, che li gira immediatamente, via cash pooling, alla capogruppo americana e non ha personale né attività propria. Sulla scia della Cassazione 32467/2025, Caio Holding non è il beneficiario effettivo: è un mero schermo, e l’esenzione da ritenuta va negata, con recupero dell’imposta. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con la sentenza 18 dicembre 2023, n. 35284, la sezione tributaria della Corte di Cassazione afferma che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione interna di residenza in Italia, anche verso Stati a fiscalità privilegiata. Se in base a tali criteri il contribuente è residente all’estero, i relativi redditi escono dalla base IRPEF italiana e spetta il rimborso delle ritenute. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Un contribuente trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata (gli Emirati Arabi Uniti) ma continua a percepire redditi di lavoro dipendente da un datore italiano, che applica le ritenute. Il contribuente chiede il rimborso delle imposte trattenute in Italia; l’Amministrazione lo nega, invocando la presunzione di residenza interna prevista per i trasferimenti verso i paradisi fiscali.
Il quesito è se la presunzione di residenza in Italia (art. 2, comma 2-bis, TUIR), prevista per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata, possa essere superata dai criteri convenzionali di risoluzione della doppia residenza; e se la Convenzione prevalga sulla norma interna anche quando lo Stato estero non tassa effettivamente quei redditi.
In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali per la risoluzione dei casi di doppia residenza (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione di residenza interna, anche verso Stati a fiscalità privilegiata; ove il contribuente risulti residente all’estero secondo tali criteri, i relativi redditi sono esclusi dalla base imponibile italiana e spetta il rimborso delle ritenute subite, a prescindere dall’effettiva tassazione nello Stato estero.
La Corte chiarisce il rapporto tra norma interna e trattato: la Convenzione contro le doppie imposizioni è legge speciale che prevale sulla disciplina nazionale. Quando, in base ai criteri interni dei due Stati, una persona risulterebbe residente in entrambi, il conflitto si risolve con le tie-breaker rules convenzionali, applicate in ordine gerarchico: abitazione permanente, poi centro degli interessi vitali, quindi soggiorno abituale e infine nazionalità.
Tali criteri prevalgono anche sulla presunzione di residenza in Italia prevista per i trasferimenti verso paesi a fiscalità privilegiata: la specialità della Convenzione batte la presunzione anti-espatrio. Accertata la residenza effettiva all’estero e la soggezione al potere impositivo locale, i redditi di lavoro dipendente là prodotti sono esclusi dalla base imponibile italiana – anche se, in concreto, in quello Stato non sono tassati, come negli Emirati privi di imposta personale sui redditi – con conseguente diritto al rimborso delle ritenute. L’assenza di tassazione effettiva non riattiva la pretesa italiana, perché ciò che conta è la corretta individuazione dello Stato di residenza secondo la Convenzione.
Chi trasferisce la residenza all’estero, anche in un paese a fiscalità privilegiata, può opporre alla pretesa italiana i criteri convenzionali.
| Criterio tie-breaker (in ordine) | Cosa dimostra |
|---|---|
| Abitazione permanente | Dove il contribuente dispone stabilmente di un’abitazione |
| Centro degli interessi vitali | Dove sono più stretti i legami personali ed economici |
| Soggiorno abituale | Dove il contribuente soggiorna prevalentemente |
| Nazionalità | Criterio residuale finale |
È decisivo documentare la propria posizione (abitazione permanente, centro degli interessi, soggiorno abituale) e, dove possibile, procurarsi il certificato di residenza fiscale estero. Attenzione: dal 2024 l’art. 2 TUIR è stato riformato (D.Lgs. 209/2023), con nuovi criteri interni (domicilio come centro degli affetti, presenza fisica), ma il primato delle Convenzioni resta fermo.
La pronuncia consolida l’indirizzo che riconosce il primato dei trattati sulla disciplina interna in materia di residenza, anche di fronte alle presunzioni anti-espatrio verso i paradisi fiscali. È un orientamento di grande rilievo pratico per i lavoratori trasferiti in Stati come gli Emirati: la presunzione interna non è insuperabile, ma cede ai criteri convenzionali quando la residenza estera è effettiva.
Cosa fare se ci si trasferisce in un paese a fiscalità privilegiata?
Esempio. Tizio si trasferisce a Dubai e vi ha la sua abitazione permanente e il centro degli interessi vitali, ma continua a ricevere uno stipendio da un datore italiano che applica le ritenute. L’Agenzia gli oppone la presunzione di residenza in Italia. Sulla scia della Cassazione 35284/2023, Tizio può far valere le tie-breaker rules della Convenzione Italia-Emirati: risultando residente a Dubai, quei redditi escono dalla base IRPEF italiana e Tizio ha diritto al rimborso delle ritenute, anche se gli Emirati non li tassano. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione traccia i limiti del cram down fiscale: negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’omologazione forzosa della transazione fiscale, anche senza l’adesione del Fisco, presuppone un accordo effettivo con un numero congruo di creditori. È inammissibile, per uso distorto dell’istituto, quando l’intesa con gli altri creditori è meramente simbolica e serve solo a imporre all’erario la falcidia del credito tributario. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Una società in crisi propone un accordo di ristrutturazione chiedendo l’omologazione forzosa (cram down) della transazione fiscale, nonostante il diniego dell’Agenzia delle Entrate. Gli accordi con i creditori privati riguardavano però soltanto due chirografari, in rappresentanza di una quota irrisoria dell’esposizione complessiva, mentre l’operazione avrebbe azzerato la gran parte dei debiti tributari.
Il quesito è se il cram down fiscale – l’omologazione dell’accordo malgrado la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria – possa essere concesso quando l’accordo con gli altri creditori sia minimo o simbolico; e se l’uso dello strumento per imporre al solo Fisco la falcidia configuri una deviazione dalla causa tipica dell’istituto.
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’omologazione forzosa della transazione fiscale presuppone un accordo effettivo con un numero congruo di creditori; è inammissibile, per uso distorto dell’istituto, quando l’intesa con gli altri creditori abbia natura meramente simbolica e sia strumentale a imporre all’erario la falcidia del credito tributario, configurando una transazione fiscale «forzata» anziché una reale e complessiva ristrutturazione del debito.
La Corte ricostruisce la funzione del cram down fiscale: consente al giudice di superare la mancata adesione del Fisco quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e ricorrono le condizioni di legge. Ma il meccanismo presuppone l’esistenza di un accordo reale con una parte significativa dei creditori: la transazione fiscale deve inserirsi in un piano di complessiva ristrutturazione del debito, non sostituirsi a esso.
Quando l’intesa con gli altri creditori è meramente simbolica – nel caso, una porzione minima dell’esposizione – e l’unico effetto pratico è imporre al Fisco una falcidia che incide sulla quasi totalità del credito tributario, si realizza una deviazione dalla causa tipica dell’istituto. È un uso distorto del cram down, non ammissibile. La verifica del giudice di merito sull’impiego deviato dello strumento concorsuale costituisce un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Chi punta al cram down fiscale deve costruire un piano autentico.
| Scenario | Esito dell’omologazione forzosa |
|---|---|
| Accordo con una quota significativa di creditori | Ammissibile: la falcidia al Fisco si inserisce in una ristrutturazione reale |
| Accordo simbolico con creditori marginali | Inammissibile per uso distorto dell’istituto |
| Unico effetto pratico: azzerare il debito tributario | A rischio di rigetto: transazione fiscale «forzata» |
L’adesione di una quota significativa dei creditori non è un dettaglio formale, ma la condizione che giustifica l’imposizione del sacrificio al Fisco. Accordi con creditori marginali costruiti al solo scopo di abbattere il debito tributario espongono al rigetto dell’omologazione. Per l’Amministrazione, la pronuncia conferma uno spazio di opposizione quando la proposta è squilibrata a suo danno.
La pronuncia si inserisce nel filone che definisce i presupposti del cram down fiscale dopo le riforme del Codice della crisi e il D.L. 69/2023, valorizzando la causa tipica dell’accordo di ristrutturazione. Il messaggio è netto: il cram down è uno strumento di risanamento condiviso, non un grimaldello per imporre unilateralmente al Fisco la riduzione del credito tributario aggirando il consenso degli altri creditori.
Cosa serve per un cram down fiscale solido?
Esempio. La Tizio S.r.l. propone un accordo di ristrutturazione in cui aderiscono solo due piccoli fornitori (una frazione minima dei debiti), mentre la quasi totalità dell’operazione consiste nell’azzerare i debiti verso il Fisco, che ha negato l’adesione. Sulla scia della Cassazione 4365/2026, l’omologazione forzosa è inammissibile: l’accordo con gli altri creditori è simbolico e strumentale a imporre all’erario la falcidia, in deviazione dalla causa tipica dell’istituto. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che l’esercizio della professione in forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione: di regola lo studio associato è soggetto a IRAP. I compensi da sindaco o revisore dei soci, se imputati e fatturati dallo studio, vi rientrano; sono esclusi solo se il professionista li svolge individualmente, con partita IVA autonoma e gestione separata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Uno studio associato di professionisti chiede il rimborso dell’IRAP versata sui compensi percepiti dai soci per incarichi di sindaco e revisore, sostenendo che si tratta di attività personali, prive di una propria organizzazione. I compensi, però, erano stati fatturati e incassati dallo studio. L’Agenzia delle Entrate resiste alla richiesta di rimborso.
Due i profili. Se l’esercizio della professione in forma associata integri di per sé il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione, e su chi gravi l’onere di provare il contrario. E se i compensi per cariche di sindaco o revisore, ancorché frutto di un incarico personale, siano soggetti a IRAP quando confluiscono nello studio associato.
L’attività professionale esercitata in forma associata integra, di norma, il presupposto impositivo IRAP per presunzione di autonoma organizzazione connaturata alla forma collettiva; i compensi per cariche di sindaco o revisore imputati e fatturati dallo studio associato vi rientrano, salvo che il professionista provi di averli svolti individualmente, con autonoma partita IVA e gestione separata. L’onere di superare la presunzione grava sul contribuente ed è particolarmente rigoroso.
La Corte muove dall’orientamento consolidato: l’esercizio in forma associata integra, di regola, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, per una presunzione che discende dalla stessa struttura collettiva, senza bisogno di un accertamento ulteriore. La condivisione di mezzi, personale e organizzazione tipica dell’associazione professionale giustifica la presunzione. L’onere di superarla grava sul contribuente ed è rigoroso: non basta allegare la modestia dei beni strumentali o la natura personale delle prestazioni.
Quanto ai compensi da sindaco e da componente di organi di controllo, ciò che rileva è il modo in cui sono gestiti. Se l’incarico è svolto nell’ambito dello studio, con utilizzo della sua struttura e fatturazione collettiva, i compensi confluiscono nell’attività dell’associazione e l’IRAP è dovuta. Solo in presenza di una partita IVA autonoma del professionista e di una gestione separata – incarico svolto e fatturato individualmente, fuori dalla contabilità dello studio – il professionista può invocare l’esclusione, scorporando quei compensi dalla base imponibile dello studio.
Per escludere dall’IRAP i compensi da carica dei soci occorre organizzarsi a monte.
| Gestione del compenso da sindaco/revisore | IRAP |
|---|---|
| Incarico svolto e fatturato dallo studio, con la sua struttura | Dovuta |
| Incarico svolto individualmente, con P.IVA autonoma e gestione separata | Esclusa per quei compensi |
| Professionista individuale senza autonoma organizzazione | Esclusa (regola generale) |
Lo studio associato che voglia escludere quei compensi deve farli svolgere con partita IVA personale del professionista, fatturarli direttamente da lui e tenerli fuori dalla contabilità dell’associazione. Se invece confluiscono nello studio, l’IRAP è dovuta e l’eventuale istanza di rimborso è destinata al rigetto.
La pronuncia consolida l’indirizzo per cui la forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione, con onere probatorio rigoroso a carico del contribuente. Resta ferma, sull’altro versante, la regola dell’esclusione per il professionista individuale privo di struttura. È un orientamento stabile, che àncora l’imposizione alla sostanza organizzativa dell’attività e al modo concreto di gestione dei singoli compensi.
Cosa fare per gestire correttamente i compensi da carica?
Esempio. Tizio, socio di uno studio associato, svolge incarichi di sindaco e fa fatturare i compensi dallo studio, che li incassa e usa la propria struttura. Lo studio chiede il rimborso IRAP su quei compensi. Sulla scia della Cassazione 27352/2025 il rimborso va negato: i compensi sono imputati allo studio, soggetto a IRAP per presunzione di autonoma organizzazione. Sarebbero esclusi solo se Tizio li avesse svolti con partita IVA personale e gestione separata. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526, la sezione tributaria della Corte di Cassazione apre al recupero del regime degli impatriati: il diritto, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro né dalla mancata indicazione in dichiarazione. Per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere con istanza di rimborso, non essendo i termini procedurali fissati dall’Agenzia termini di decadenza dal diritto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Un lavoratore rientrato in Italia, in possesso dei requisiti per il regime degli impatriati, non ha presentato la richiesta al datore di lavoro né ha indicato l’agevolazione in dichiarazione per alcuni anni. Chiede a posteriori il rimborso delle maggiori imposte versate. L’Amministrazione oppone il mancato rispetto delle modalità procedurali di fruizione del beneficio.
Il quesito è se l’omissione degli adempimenti formali – la richiesta al sostituto d’imposta o l’opzione in dichiarazione – comporti la perdita del beneficio degli impatriati per gli anni pregressi, oppure se il diritto, sorretto dai requisiti sostanziali, possa essere recuperato mediante istanza di rimborso; e se i termini procedurali stabiliti dalla prassi siano termini di decadenza.
Il diritto al regime agevolato degli impatriati, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro o dalla mancata indicazione in dichiarazione: per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere mediante istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, non costituendo i termini procedurali stabiliti dall’Amministrazione termini di decadenza dal diritto, in assenza di espressa previsione di legge.
La Corte afferma un principio di favore, ancorato alla distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti formali. Il diritto all’agevolazione nasce dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015: residenza estera pregressa, trasferimento della residenza in Italia, impegno alla permanenza e svolgimento dell’attività prevalentemente nel territorio. Una volta maturato, il diritto non può essere annullato da una mera omissione procedurale, salvo che la legge preveda espressamente una decadenza.
I termini stabiliti dalla prassi dell’Agenzia per la richiesta al sostituto d’imposta servono a regolare la fruizione del beneficio tramite il datore di lavoro, ma non sono termini di decadenza dal diritto. Ne consegue che, per le annualità pregresse, il contribuente che aveva i requisiti può ottenere l’agevolazione presentando istanza di rimborso dell’eccedenza versata, nei termini ordinari, anche se non aveva attivato il regime presso il datore né in dichiarazione. La forma non può prevalere sulla sostanza del diritto.
Chi possedeva i requisiti ma non ha attivato l’agevolazione può recuperarla.
| Situazione | Possibilità di recupero |
|---|---|
| Requisiti presenti, ma nessuna richiesta al datore né opzione in dichiarazione | Recupero con istanza di rimborso, di regola entro 48 mesi |
| Termini procedurali della prassi non rispettati | Non sono di decadenza: il diritto resta |
| Prova dei requisiti sostanziali | Essenziale: residenza estera, trasferimento, attività in Italia |
È fondamentale conservare la prova dei requisiti sostanziali (residenza estera pregressa, trasferimento, attività svolta). Attenzione, nei rientri presso lo stesso datore o gruppo dopo un distacco, al requisito della discontinuità lavorativa richiesto dalla disciplina e dalla prassi.
La pronuncia si inserisce nel filone che valorizza i requisiti sostanziali rispetto agli adempimenti formali in materia di agevolazioni, riconoscendo il recupero via rimborso (e, in alcune letture, anche via dichiarazione integrativa). È un orientamento di apertura, che riduce il peso degli oneri procedurali e tutela il contribuente che, pur avendone diritto, non ha attivato tempestivamente il regime presso il datore.
Cosa fare se non si è attivato il regime per tempo?
Esempio. Tizio rientra in Italia con tutti i requisiti da impatriato, ma per due anni dimentica di chiedere l’agevolazione al datore e di indicarla in dichiarazione, pagando l’IRPEF piena. Sulla scia della Cassazione 23526/2025, Tizio non ha perso il beneficio: può presentare istanza di rimborso dell’eccedenza versata, provando i requisiti sostanziali, perché l’omessa richiesta al datore non è causa di decadenza. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza 31 gennaio 2006, n. 2053, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito un nodo a lungo dibattuto: il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973) è una misura della riscossione coattiva e non appartiene alla giurisdizione amministrativa. Da qui discende il riparto tra giudice tributario e giudice ordinario in funzione della natura, tributaria o meno, del credito posto a fondamento del provvedimento. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Un contribuente intende impugnare il fermo amministrativo della propria auto (le cosiddette «ganasce fiscali»), ma non sa davanti a quale giudice proporre l’opposizione. Si era infatti formato un contrasto sulla natura dell’atto e sulla giurisdizione competente: amministrativa, ordinaria o tributaria?
Il quesito è qualificare la natura del fermo amministrativo dei beni mobili registrati e individuare il giudice munito di giurisdizione sull’opposizione: se l’atto rientri nella giurisdizione amministrativa o, invece, in quella ordinaria/tributaria, in quanto strumento della riscossione coattiva dei crediti.
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, è un atto funzionale all’espropriazione forzata, inserito nella riscossione coattiva dei crediti, e non appartiene alla giurisdizione amministrativa. La giurisdizione sull’opposizione si individua, in coerenza con tale natura, in funzione del credito posto a fondamento del provvedimento: spetta al giudice tributario se il credito è di natura tributaria, al giudice ordinario se è di natura diversa, con ripartizione della giurisdizione quando il fermo riguardi crediti di diversa natura.
Le Sezioni Unite qualificano il fermo come strumento funzionalmente strumentale all’espropriazione forzata, attraverso cui si realizza il credito dell’amministrazione: si tratta di una misura inserita nel procedimento di riscossione coattiva, non di un provvedimento espressione di potestà amministrativa autoritativa. Per questo è esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.
Definita la natura dell’atto, il riparto di giurisdizione segue quello proprio degli atti della riscossione: dipende dalla natura del credito sotteso. Se il credito è tributario (imposte, tributi), la giurisdizione è del giudice tributario; se è di natura diversa (sanzioni amministrative, contributi previdenziali, multe per violazioni del Codice della Strada), è del giudice ordinario. Quando il fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari, la giurisdizione si ripartisce tra i due giudici, ciascuno per la parte di propria competenza. Lo stesso criterio vale, secondo l’orientamento consolidatosi, per l’impugnazione del preavviso di fermo.
Prima di impugnare il fermo conviene verificare la natura dei crediti che lo sorreggono, consultando l’estratto di ruolo.
| Credito a fondamento del fermo | Giudice competente |
|---|---|
| Tributi (imposte, IVA, ecc.) | Corte di giustizia tributaria |
| Multe stradali e sanzioni amministrative | Giudice ordinario (spesso il Giudice di Pace) |
| Contributi previdenziali | Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro |
| Crediti di diversa natura insieme | Giurisdizione ripartita tra i due giudici |
Un errore sulla giurisdizione comporta ritardi e costi: l’individuazione del credito a monte è quindi il primo passo. È impugnabile, alle stesse condizioni, anche il preavviso di fermo, davanti al giudice individuato in base alla natura del credito sottostante.
La pronuncia ha posto un punto fermo, escludendo la giurisdizione amministrativa e ricostruendo il fermo come atto della riscossione coattiva. Il successivo assestamento giurisprudenziale ha consolidato il criterio del riparto in base alla natura del credito, oggi pacifico: la giurisdizione segue il credito sotteso, con ripartizione nei casi misti. È la chiave di lettura tuttora applicata dalle Corti.
Cosa fare di fronte a un fermo dell’auto?
Esempio. A Tizio viene iscritto il fermo dell’auto per due crediti: un’IRPEF non pagata e alcune multe stradali. Sulla scia delle SS.UU. 2053/2006, Tizio impugna la parte relativa all’IRPEF davanti alla Corte di giustizia tributaria e la parte relativa alle multe davanti al giudice ordinario: la giurisdizione si ripartisce secondo la natura di ciascun credito. Approfondimenti nella sezione Riscossione.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con la sentenza n. 262/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (IRES e IRPEF): si tratta di un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Resta invece legittima, per la diversa struttura del tributo, l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP (Corte cost. n. 171/2024). · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗
Un’impresa deduce dal proprio reddito l’IMU versata sugli immobili strumentali; per le annualità più risalenti, in cui l’imposta era totalmente indeducibile, si pone la questione della legittimità costituzionale di tale esclusione. La questione viene rimessa alla Corte costituzionale.
Il quesito è se sia conforme a Costituzione la norma che escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una volta che il legislatore ha fondato la tassazione del reddito d’impresa sul criterio del reddito netto; e se analoga conclusione valga ai fini IRAP.
L’IMU relativa agli immobili strumentali costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito e la sua totale indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) è costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.). È invece costituzionalmente legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP, attesa la diversa struttura del tributo regionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza 262/2020, dichiara l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 (nel testo applicabile, riferito al 2012) nella parte in cui escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Una volta che il legislatore ha individuato la base IRES nel possesso del reddito complessivo netto, la deducibilità dei costi inerenti assume natura strutturale: precludere la deduzione di un costo fiscale inerente come l’IMU strumentale compromette la coerenza del disegno impositivo, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La stessa conclusione vale, per identità di ratio, ai fini IRPEF.
Sul piano legislativo, il legislatore ha poi progressivamente elevato la percentuale di deducibilità fino al 100% a regime (dal 2022). Diverso resta il piano dell’IRAP: con la sentenza 171/2024 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’imposta regionale, che colpisce il valore della produzione netta secondo regole proprie, distinte da quelle del reddito d’impresa.
Imprese e professionisti deducono oggi l’IMU sugli immobili strumentali dal reddito al 100%.
| Ambito | Deducibilità dell’IMU strumentale |
|---|---|
| IRES / IRPEF (reddito d’impresa e lavoro autonomo) | Deducibile (oggi 100% a regime dal 2022) |
| IRAP | Indeducibile (Corte cost. 171/2024) |
| Immobili non strumentali (es. «patrimoniali») | IMU indeducibile |
Per le annualità passate in cui l’imposta era indeducibile o parzialmente deducibile, alla luce di Corte cost. 262/2020 può valere la pena valutare istanze di rimborso ove ancora nei termini. Restano indeducibili l’IMU sugli immobili non strumentali e, in ogni caso, l’IMU ai fini IRAP.
Le due pronunce della Corte costituzionale (262/2020 e 171/2024) tracciano un quadro coerente: l’IMU strumentale è costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, perché inerente al reddito netto; non lo è ai fini IRAP, che ha una base imponibile e una logica diverse. È un punto fermo nella distinzione tra imposizione sul reddito e imposizione sul valore della produzione.
Cosa fare con l’IMU degli immobili aziendali?
Esempio. Tizio S.r.l. paga l’IMU sul capannone in cui svolge l’attività (immobile strumentale). Sulla scia della Corte cost. 262/2020, deduce integralmente quell’IMU dal reddito d’impresa ai fini IRES; ai fini IRAP, invece, l’IMU resta indeducibile (Corte cost. 171/2024). Per un’annualità passata in cui non l’aveva dedotta, valuta un’istanza di rimborso se nei termini. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza 12 gennaio 2023, n. 705, la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma l’assetto IVA della cessione di fabbricati strumentali: il regime naturale è l’esenzione, salvo le cessioni dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni (imponibili ex lege) e quelle per cui il cedente opta per l’imponibilità. In caso di opzione, se l’acquirente è soggetto passivo, l’IVA è assolta con il reverse charge. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Una società acquista un complesso immobiliare strumentale; il venditore opta nell’atto per l’imponibilità IVA della cessione. L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento contestando la mancata applicazione del reverse charge: poiché l’operazione era imponibile per opzione e l’acquirente era soggetto passivo, l’imposta doveva essere assolta con l’inversione contabile.
Il quesito è duplice: individuare il regime IVA della cessione di fabbricati strumentali (esenzione o imponibilità, e a quali condizioni); e stabilire, quando la cessione è imponibile per opzione del cedente verso un cessionario soggetto passivo, con quale meccanismo l’imposta debba essere assolta – addebito ordinario o reverse charge.
La cessione di fabbricati strumentali è esente da IVA (art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972), salvo che sia effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori (imponibile per legge) o che il cedente opti per l’imponibilità nell’atto; in tale ultimo caso, se il cessionario è soggetto passivo, l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge, art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972).
La Corte ricostruisce l’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972. Il regime naturale della cessione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi) è l’esenzione da IVA. Vi sono due eccezioni: la cessione effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, imponibile ex lege; e la cessione per cui il cedente manifesta nell’atto l’opzione per l’imponibilità.
Quando la cessione è imponibile in forza dell’opzione e il cessionario è un soggetto passivo IVA, l’imposta non è addebitata in via ordinaria dal venditore, ma si applica il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-bis): è l’acquirente a integrare la fattura ricevuta senza addebito d’imposta e ad assolvere l’IVA, registrandola a debito e a credito. L’opzione, una volta esercitata, vincola l’operazione e determina l’obbligo del reverse charge; la sua omissione, come nel caso, legittima il recupero da parte dell’ufficio.
Nella compravendita di immobili strumentali tra imprese la scelta del regime va ponderata.
| Operazione | Regime IVA |
|---|---|
| Cessione di fabbricato strumentale (regola generale) | Esente da IVA |
| Cessione del costruttore/ristrutturatore entro 5 anni | Imponibile per legge |
| Cessione con opzione del cedente, acquirente soggetto passivo | Imponibile con reverse charge |
| Cessione con opzione, acquirente non soggetto passivo | IVA in via ordinaria dal cedente |
La convenienza tra esenzione e opzione per l’IVA dipende dal diritto alla detrazione dell’acquirente e dal carico delle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale). L’opzione va manifestata nell’atto e, se l’acquirente è soggetto passivo, comporta il reverse charge: una pianificazione corretta evita errori di fatturazione e contestazioni come quella del caso.
La pronuncia conferma un assetto consolidato: esenzione come regola, imponibilità per legge o per opzione come eccezioni, e reverse charge come meccanismo obbligatorio quando l’imponibilità deriva dall’opzione e l’acquirente è soggetto passivo. È un orientamento stabile, coerente con la disciplina antifrode del reverse charge immobiliare, che guida la prassi notarile e contabile delle compravendite tra imprese.
Cosa valutare prima di vendere un immobile strumentale?
Esempio. Tizio S.r.l. vende un capannone a Caio S.p.A. e opta nell’atto per l’imponibilità IVA. Sulla scia della Cassazione 705/2023, l’operazione è imponibile con reverse charge: Tizio emette fattura senza addebito d’imposta e Caio, soggetto passivo, la integra e assolve l’IVA registrandola a debito e a credito. Se le parti avessero applicato l’IVA ordinaria o nessuna IVA, l’ufficio potrebbe contestare l’operazione. Approfondimenti nella sezione IVA.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Con l’ordinanza n. 6732 del 23 marzo 2026 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione torna sul requisito della commercialità nella participation exemption (PEX, art. 87 TUIR), chiarendo che l’esenzione sulle plusvalenze non spetta quando la società partecipata si è limitata ad attività meramente preparatorie alla valorizzazione di un immobile, senza esercitare un’effettiva impresa commerciale. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
Una società di capitali cede le partecipazioni detenute in una società immobiliare e tratta la plusvalenza in regime di participation exemption, facendola concorrere al reddito imponibile solo nella misura del 5%. La partecipata aveva acquistato un complesso immobiliare (un ex opificio) e aveva avviato un progetto di valorizzazione: lavori di trasformazione, pratiche per ottenere i diritti edificatori, incarichi a professionisti. Si trattava, però, di attività ancora prodromiche, non sfociate in una concreta operatività imprenditoriale.
L’Agenzia delle Entrate contesta il regime di favore: a suo avviso difetta il requisito della commercialità, perché la società non ha esercitato un’effettiva attività d’impresa ma ha posto in essere soltanto atti preparatori e una gestione statica del bene. La controversia arriva in Cassazione.
Il nodo è stabilire quando una società immobiliare integri il requisito di commercialità richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. d), TUIR. In particolare: l’avvio di un’iniziativa di sviluppo immobiliare – acquisto del bene, progettazione, iter autorizzativo, lavori preliminari – è sufficiente a configurare l’esercizio di un’impresa commerciale, oppure occorre che a tale fase preparatoria segua un’effettiva operatività?
La Corte respinge la tesi del contribuente. La ratio dell’art. 87 TUIR è quella di esentare le plusvalenze da cessione di partecipazioni a condizione che la partecipata eserciti effettivamente e concretamente un’attività commerciale – nella nozione ampia desumibile dall’art. 55 TUIR – e non si limiti alla mera gestione del patrimonio immobiliare o ad attività soltanto preparatorie dell’impresa.
La finalità della disciplina è anche antielusiva: si vuole evitare che la cessione delle quote di una «scatola» immobiliare equivalga, di fatto, alla cessione diretta degli immobili, beneficiando indebitamente dell’esenzione. Di qui il principio: ai fini della participation exemption, il requisito di commercialità della partecipata esige l’effettivo e concreto esercizio di un’attività d’impresa commerciale; esso non è integrato dalla mera gestione del patrimonio immobiliare né dalla sola attività preparatoria – lavori, iter autorizzativi, consulenze – non seguita da una concreta operatività imprenditoriale.
Quanto al profilo temporale, la commercialità rileva al momento del realizzo della plusvalenza (cessione della partecipazione); inoltre, ai sensi dell’art. 87, comma 2, TUIR, i requisiti delle lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Una società ancora in fase prodromica non supera questa verifica.
| Requisito (art. 87 TUIR) | Contenuto | Riferimento temporale |
|---|---|---|
| Periodo minimo di possesso (lett. a) | Partecipazione posseduta dal primo giorno del 12° mese anteriore | 12 mesi (ininterrotti) |
| Iscrizione tra le immobilizzazioni (lett. b) | Classificazione nel primo bilancio di possesso | Primo bilancio |
| Residenza non in Stato a fiscalità privilegiata (lett. c) | La partecipata non risiede in paradisi fiscali | Dal 3° periodo anteriore |
| Commercialità (lett. d) | Effettivo esercizio di impresa commerciale, non mera gestione immobiliare né attività preparatoria | Dal 3° periodo anteriore, al realizzo |
Art. 87 TUIR – disciplina la participation exemption: la plusvalenza da cessione di partecipazioni che presentano i quattro requisiti è esente nella misura del 95% (concorre al reddito solo per il 5% per i soggetti IRES). La lett. d) del comma 1 richiede che la partecipata svolga un’impresa commerciale secondo la nozione dell’art. 55; il comma 2 àncora alcuni requisiti al terzo periodo anteriore.
Art. 55 TUIR – definisce il reddito d’impresa e, indirettamente, la nozione di attività commerciale rilevante. È a questa nozione che la Cassazione rinvia per misurare l’effettività dell’impresa esercitata dalla partecipata.
Per fruire della PEX sulle cessioni di partecipazioni immobiliari occorre poter dimostrare un’effettiva attività d’impresa nel triennio anteriore al realizzo: sviluppo e vendita di immobili, locazioni accompagnate da servizi, gestione attiva e organizzata. Non bastano l’acquisto del bene, la progettazione e i lavori preliminari se non sfociano in concreta operatività.
Tizio cede le quote della Alfa Immobiliare S.r.l., che ha acquistato un ex opificio e avviato le pratiche edilizie senza ancora costruire o vendere nulla: la PEX non spetta, perché manca un’impresa effettivamente esercitata. Caio, invece, cede le quote della Beta S.r.l. che da anni costruisce e vende appartamenti con organizzazione stabile: qui il requisito di commercialità è soddisfatto e la plusvalenza è esente al 95%.
La pronuncia si colloca in un orientamento consolidato che valorizza l’effettività dell’attività della partecipata, in chiave antielusiva, escludendo dall’esenzione le società immobiliari di mero godimento e quelle ancora in fase preparatoria. Approfondimenti nella sezione TUIR.