Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 80/2019 – Revoca della patente per condanne sugli stupefacenti: respinte le censure sui requisiti morali

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    La Corte respinge o dichiara inammissibili le questioni sull’art. 120 del codice della strada, che esclude dalla patente chi è stato condannato per reati di stupefacenti. Dopo la sentenza n. 22 del 2018, che aveva reso facoltativa la revoca, le ulteriori censure non sono fondate.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada subordina il rilascio e il mantenimento della patente a «requisiti morali»: non può conseguirla, tra gli altri, chi è stato condannato per i reati in materia di stupefacenti previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si discuteva se questa disciplina avesse natura sanzionatoria e violasse i principi penali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questioni sull’art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli artt. 3, 11, 16, 25, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dubitando del carattere automatico e sanzionatorio della revoca della patente per i condannati per droga.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite al comma 2 e non fondate quelle riferite al comma 1: la disciplina resta in vigore nei termini già corretti dalla precedente giurisprudenza.

    Il principio

    Dopo la sentenza n. 22 del 2018, che aveva reso facoltativa (e non più automatica) la revoca della patente conseguente a condanna successiva al rilascio, la disciplina dei requisiti morali non ha natura propriamente punitiva e non viola le garanzie penali invocate.

    Domande e risposte

    Chi è condannato per droga perde sempre la patente?

    No: dopo la sentenza n. 22 del 2018 la revoca non è più automatica, ma rimessa a una valutazione del prefetto.

    La revoca della patente è una sanzione penale?

    Secondo la Corte non ha natura propriamente punitiva, quindi non si applicano le garanzie penali invocate dal rimettente.

    Cosa sono i «requisiti morali» per la patente?

    Sono le condizioni soggettive, previste dall’art. 120 del codice della strada, che precludono il rilascio del titolo a chi abbia determinati precedenti.

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  • Corte cost. n. 79/2019 – Riorganizzazione della Croce Rossa Italiana e limiti della delega legislativa

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    La Corte respinge o dichiara inammissibili le censure contro la riforma che ha trasformato la Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad associazione di diritto privato. Il decreto legislativo non ha ecceduto la delega: il riordino degli enti può comportare anche modifiche della loro natura giuridica.

    Di cosa si tratta

    Con il d.lgs. n. 178 del 2012 la Croce Rossa Italiana, storico ente pubblico, è stata riorganizzata trasformandola in un’associazione di diritto privato, con soppressione e liquidazione del vecchio ente. Alcuni interessati hanno contestato che il Governo potesse spingersi fino a cambiare la natura giuridica dell’ente in base alla delega ricevuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, in riferimento agli artt. 1, 3, 76, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU), per eccesso di delega rispetto all’art. 2 della legge n. 183 del 2010, che avrebbe consentito solo un riordino e non una trasformazione strutturale dell’ente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite all’art. 117, primo comma, Cost. e non fondate le restanti: la riforma della Croce Rossa resta valida.

    Il principio

    La delega al «riordino» di un ente abilita il Governo a interventi anche incisivi sulla sua struttura e natura giuridica, purché coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento. La trasformazione della Croce Rossa in associazione privata rientrava nel perimetro della delega.

    Domande e risposte

    La Croce Rossa è oggi un ente pubblico?

    No: la riforma del 2012, qui ritenuta legittima, l’ha trasformata in un’associazione di diritto privato.

    Che cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio del decreto legislativo che va oltre i limiti e i criteri direttivi fissati dalla legge di delega, in violazione dell’art. 76 Cost.

    La delega di «riordino» consente di trasformare un ente?

    Sì, secondo la Corte: il riordino può includere modifiche strutturali e della natura giuridica, se coerenti con i principi della delega.

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  • Corte cost. n. 78/2019 – Chiamata dei professori universitari e coniugio: la lacuna non è incostituzionale

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    La Corte respinge la questione che voleva estendere ai coniugi il divieto di partecipare alle procedure di chiamata dei professori universitari. La mancata previsione espressa non viola né l’uguaglianza né il buon andamento, perché il conflitto si previene con gli ordinari obblighi di astensione.

    Di cosa si tratta

    La legge sul reclutamento universitario vieta di partecipare alle procedure di chiamata a chi sia legato da parentela o affinità entro il quarto grado con professori del dipartimento o con vertici dell’ateneo. Il rapporto di coniugio non è menzionato espressamente, e da qui il dubbio sollevato dal giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione sull’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non include il coniugio tra le condizioni che impediscono la partecipazione alle chiamate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un terzo e non fondate le questioni: la norma resta come è.

    Il principio

    L’assenza di un divieto espresso riferito al coniugio non crea un vuoto di tutela, perché l’imparzialità e il buon andamento sono comunque garantiti dai doveri generali di astensione del componente della commissione in caso di conflitto di interessi. Non spetta alla Corte aggiungere nuove cause di incompatibilità.

    Domande e risposte

    Il coniuge di un professore può partecipare alla chiamata?

    La legge non lo vieta espressamente, ma l’eventuale conflitto di interessi va gestito con gli ordinari obblighi di astensione.

    Perché la Corte non ha aggiunto il divieto?

    Perché introdurre nuove cause di incompatibilità è una scelta discrezionale del legislatore; gli obblighi di astensione già assicurano imparzialità e buon andamento.

    Che cos’è il principio di buon andamento?

    È il dovere, sancito dall’art. 97 Cost., che l’amministrazione operi in modo efficiente e imparziale.

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  • Corte cost. n. 77/2019 – Abrogazione della clausola di salvaguardia finanziaria della Provincia di Trento

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    La Corte respinge le censure della Provincia autonoma di Trento contro l’abrogazione di una clausola di salvaguardia delle sue competenze finanziarie. La sola abrogazione, da sola, non viola lo statuto speciale né il principio dell’accordo tra Stato e Provincia.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 ha abrogato il comma 483 della legge n. 232 del 2016, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze finanziarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La Provincia di Trento ha visto in quella abrogazione un’aggressione alla propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento a numerose norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), al principio dell’accordo in materia di rapporti finanziari, nonché agli artt. 3 e 81 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: l’abrogazione resta valida.

    Il principio

    L’abrogazione di una clausola di salvaguardia non incide di per sé sull’autonomia finanziaria della Provincia, che resta tutelata dalle altre norme statutarie e dal principio dell’accordo. Il principio pattizio non impedisce al legislatore statale di rimuovere disposizioni, finché non vengano unilateralmente modificati i livelli concordati di contribuzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è una clausola di salvaguardia?

    È una disposizione che mette al riparo le competenze o le risorse di un ente — qui la Provincia autonoma — dall’applicazione di altre norme.

    Perché la sua abrogazione è legittima?

    Perché non altera unilateralmente i rapporti finanziari concordati: l’autonomia della Provincia resta garantita dallo statuto e dal principio dell’accordo.

    La Provincia ha perso tutte le tutele?

    No: la Corte chiarisce che restano operanti le altre garanzie statutarie e il metodo pattizio nei rapporti finanziari con lo Stato.

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  • Corte cost. n. 76/2019 – Oblazione ambientale: legittima la riduzione a metà dell’ammenda

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    La Corte salva la disciplina dell’oblazione per le contravvenzioni ambientali, che consente di estinguere il reato pagando metà del massimo dell’ammenda. Non è irragionevole il diverso e più favorevole trattamento previsto in materia antinfortunistica, vista la diversità delle due discipline.

    Di cosa si tratta

    In materia ambientale, chi commette una contravvenzione e regolarizza tardivamente la propria posizione può estinguere il reato pagando metà del massimo dell’ammenda. In materia di sicurezza sul lavoro, in una situazione analoga, è previsto invece il pagamento di un quarto. Il giudice di Cuneo riteneva irragionevole questa differenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato la questione sull’art. 318-septies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alla più favorevole oblazione (un quarto dell’ammenda) prevista in materia antinfortunistica dall’art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la norma sull’oblazione ambientale resta in vigore.

    Il principio

    La scelta sulla misura della somma da versare per l’oblazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è sindacabile se non manifestamente irragionevole. Materia ambientale e materia antinfortunistica, pur con discipline simili, tutelano beni e perseguono finalità differenti, sicché il diverso trattamento non viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oblazione in materia ambientale?

    È il meccanismo che consente di estinguere alcune contravvenzioni ambientali pagando una somma ridotta — qui, metà del massimo dell’ammenda — dopo aver regolarizzato la posizione.

    Perché la disparità con la materia del lavoro è ammessa?

    Perché le due discipline tutelano beni diversi e la misura della somma rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.

    La norma è rimasta in vigore?

    Sì: la questione è stata respinta e l’art. 318-septies, comma 3, del codice dell’ambiente continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 75/2019 – Notifiche via PEC dopo le ore 21: incostituzionale il differimento al giorno dopo per il mittente

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    La Corte dichiara incostituzionale la regola che, per le notifiche telematiche eseguite tra le 21 e le 24, faceva slittare il perfezionamento alle ore 7 del giorno dopo anche per chi notifica. Per il mittente la notifica via PEC si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione.

    Di cosa si tratta

    Quando un atto viene notificato a mezzo posta elettronica certificata dopo le ore 21, la legge faceva valere il divieto di notifica notturna previsto per le notifiche «fisiche», posticipando il perfezionamento alle 7 del mattino successivo. Questo penalizzava chi invia l’atto all’ultimo giorno utile, facendogli perdere ore preziose pur avendo già trasmesso la PEC.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Milano ha sollevato la questione sull’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge n. 221 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui posticipa alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento, anche per il notificante, della notifica telematica eseguita dopo le 21.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che, per la notifica eseguita dopo le 21, il perfezionamento per il notificante avvenga alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della ricevuta di accettazione.

    Il principio

    La ragione del limite delle ore 21 — tutelare il destinatario dal disturbo notturno — vale per chi riceve, non per chi invia. Posticipare il perfezionamento anche per il notificante è irragionevole e comprime il diritto di difesa, perché gli sottrae senza motivo una porzione del termine di cui dispone.

    Domande e risposte

    Quando si perfeziona ora la notifica via PEC per chi la invia?

    Nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, anche se ciò avviene tra le 21 e le 24.

    Il limite delle ore 21 vale ancora per il destinatario?

    Sì: per il destinatario gli effetti restano differiti, ma per il notificante la notifica si perfeziona subito al momento dell’invio.

    Perché era incostituzionale?

    Perché applicava a chi invia una regola pensata per proteggere chi riceve, comprimendo in modo irragionevole il diritto di difesa e il termine processuale.

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  • Corte cost. n. 74/2019 – Fondo trasporto pubblico locale e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 71, della legge di bilancio 2018 nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza unificata sulle modalità di utilizzo, su base regionale, delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale. Senza quel coinvolgimento delle Regioni viene leso il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 destinava fino a cento milioni di euro l’anno (dal 2019 al 2033) a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, attingendo a un fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale e regionale. Le modalità di erogazione erano affidate a un decreto ministeriale, senza alcuna forma di partecipazione delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.) e dell’autonomia regionale (artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.), perché le risorse incidevano su una materia, il trasporto pubblico locale, di competenza regionale, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse siano stabilite con decreto ministeriale previa intesa con la Conferenza unificata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 119 Cost.

    Il principio

    Quando lo Stato finanzia interventi che incidono su materie di competenza regionale, come il trasporto pubblico locale, e il loro intreccio con competenze statali rende impraticabile una netta separazione, deve prevedere strumenti di leale collaborazione — tipicamente l’intesa in sede di Conferenza — nel procedimento di riparto delle risorse.

    Domande e risposte

    Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché affidava a un decreto ministeriale la ripartizione di fondi incidenti sul trasporto pubblico locale, materia regionale, senza prevedere l’intesa con le Regioni in Conferenza unificata.

    La norma è stata cancellata del tutto?

    No. La Corte è intervenuta con una pronuncia «additiva»: la norma resta in vigore, ma integrata con l’obbligo dell’intesa con la Conferenza unificata.

    Che cos’è il principio di leale collaborazione?

    È il dovere di Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano; si attua di regola con intese o pareri in sede di Conferenza.

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  • Corte cost. n. 73/2019 – Riscossione delle imposte ed espropriazione presso terzi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito, sollevate dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste.

    Di cosa si tratta

    La disciplina sulla riscossione delle imposte sul reddito regola le modalità di esecuzione forzata a tutela dell’erario. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste dubitava della conformità di tali previsioni con i principi di eguaglianza, difesa e tutela della proprietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato nel merito i dubbi sulla disciplina della riscossione delle imposte.

    Domande e risposte

    La norma sulla riscossione delle imposte è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronuncia nel merito.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 42 (tutela della proprietà) della Costituzione.

    La disciplina della riscossione resta in vigore?

    Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ne ha modificato il testo.

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  • Corte cost. n. 72/2019 – Leale collaborazione e intesa Stato-Regioni in agricoltura

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge di bilancio 2018 nella parte in cui prevedeva il semplice parere, anziché l’intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni per un decreto ministeriale in materia agricola.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 affidava a un decreto del Ministro delle politiche agricole l’attuazione di una disciplina che interseca più materie di competenza statale e regionale. Era previsto solo il parere («sentita la» Conferenza), e non l’intesa. La Regione Veneto contestava l’insufficiente coinvolgimento delle autonomie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018), che sostituiva l’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, su ricorso della Regione Veneto; tra i parametri figurava anche l’art. 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che il decreto ministeriale sia adottato «sentita la» Conferenza Stato-Regioni, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza. Ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 119 Cost.

    Il principio

    Quando la legge statale interviene in un ambito di inestricabile intreccio di competenze statali e regionali, il principio di leale collaborazione impone non un mero parere, ma l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, unico strumento idoneo a garantire il reale coinvolgimento delle autonomie nella definizione del contenuto dell’atto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «parere» e «intesa» in Conferenza Stato-Regioni?

    Il parere è un ruolo solo consultivo su un atto deciso da altri; l’intesa richiede un reale accordo e quindi un coinvolgimento effettivo delle Regioni.

    Perché in questo caso serviva l’intesa?

    Perché la disciplina toccava un intreccio inestricabile di competenze statali e regionali, in cui la leale collaborazione impone l’intesa.

    Tutte le censure della Regione sono state accolte?

    No. La questione riferita all’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria) è stata dichiarata inammissibile.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — Parametro sull’autonomia finanziaria regionale, su cui la questione è stata dichiarata inammissibile
  • Corte cost. n. 71/2019 – Decreto penale, citazione a giudizio e diritto di difesa

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    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 456 e 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., relative al decreto penale di condanna e al decreto di citazione a giudizio, sollevate dai Tribunali di Bergamo e Bari.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali avevano sollevato dubbi di costituzionalità su altrettante norme processuali penali: l’art. 456 cod. proc. pen. sul decreto penale di condanna e l’art. 552 sul contenuto del decreto di citazione a giudizio, sotto il profilo delle garanzie difensive dell’imputato. La Corte ha trattato congiuntamente le due questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 456 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24 della Costituzione (Tribunale di Bergamo), e l’art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione (Tribunale di Bari).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato nel merito i profili di legittimità delle due norme processuali.

    Domande e risposte

    Le norme sul decreto penale e sulla citazione a giudizio sono state dichiarate incostituzionali?

    No. La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili.

    Perché i due giudizi sono stati riuniti?

    Per la connessione tra le questioni, decise dalla Corte con un’unica ordinanza.

    Quali garanzie costituzionali erano invocate?

    Soprattutto il diritto di difesa (art. 24), oltre all’eguaglianza (art. 3) e al giusto processo (art. 111) per la norma sulla citazione a giudizio.

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  • Corte cost. n. 70/2019 – Riscatto delle aziende municipalizzate e giudice competente

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925 in materia di riscatto dei pubblici servizi assunti da Comuni e Province, sollevate dal Tribunale di Brescia.

    Di cosa si tratta

    Una risalente disciplina del 1925 regola il riscatto, da parte dell’ente locale, dei pubblici servizi precedentemente assunti, con un apposito procedimento per la determinazione dell’indennità. Il Tribunale di Brescia dubitava della compatibilità di quelle previsioni con il diritto di difesa, il giudice naturale e l’unità della giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto n. 2578 del 1925 (testo unico sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato nel merito i dubbi sulla disciplina del riscatto dei pubblici servizi.

    Domande e risposte

    La vecchia disciplina del 1925 sul riscatto è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale) e 102 (funzione giurisdizionale) della Costituzione.

    La norma del 1925 resta applicabile?

    Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ne ha modificato il contenuto.

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  • Corte cost. n. 69/2019 – Divieto di associazioni sindacali tra i militari

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, che vieta ai militari di costituire associazioni a carattere sindacale, sollevata dal Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il Tribunale di Torino, come giudice del lavoro, dubitava della compatibilità di tale divieto con la CEDU e con la Carta sociale europea, richiamando pronunce della Corte di Strasburgo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea, dal Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La questione è manifestamente inammissibile per i vizi del provvedimento di rimessione; il tema della libertà di associazione sindacale dei militari resta impregiudicato nel merito da questa pronuncia.

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto ai militari il diritto di formare sindacati?

    No. Con questa ordinanza non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Su cosa si fondava la censura?

    Sull’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea, richiamando la giurisprudenza di Strasburgo.

    Il divieto resta quindi in vigore?

    Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ha inciso sul testo della norma.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Primo comma: vincolo agli obblighi internazionali, in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea