Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoro sportivo: previdenza, Gestione separata e tutele

    Lavoro sportivo

    Previdenza e tutele del lavoratore sportivo: Gestione separata, ISCRO e FPSP

    La riforma ha fatto entrare il lavoro sportivo nel sistema previdenziale: contributi alla Gestione separata per i collaboratori del dilettantismo, Fondo dedicato per i professionisti subordinati, e un pacchetto di tutele prima quasi inesistente.

    In sintesi

    I collaboratori del dilettantismo versano alla Gestione separata INPS sulla quota di compenso oltre 5.000 € annui, con un regime transitorio che riduce la base imponibile contributiva fino al 2027. I contributi finanziano pensione, malattia, maternità e l’indennità ISCRO. I lavoratori sportivi subordinati del professionismo fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) gestito dall’INPS.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (artt. 33, 34, 35); regole della Gestione separata e del Fondo pensione sportivi professionisti INPS
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, autonomi e co.co.co.
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021; circolari e chiarimenti INPS sulla riforma dello sport

    Il salto di tutela rispetto al passato

    Per anni i compensi sportivi dilettantistici sono stati erogati come redditi diversi, privi di copertura previdenziale: niente pensione, niente malattia, niente maternità collegate all’attività. La riforma ha cambiato questo scenario, prevedendo l’iscrizione alla Gestione separata INPS per i collaboratori e gli autonomi del dilettantismo, e confermando il Fondo pensione sportivi professionisti per i subordinati del professionismo.

    La franchigia dei 5.000 euro

    Per i collaboratori dell’area dilettantistica l’obbligo contributivo scatta solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro annui. Fino a tale soglia non c’è contribuzione. È un punto da non confondere con la soglia fiscale di 15.000 euro: la prima riguarda i contributi, la seconda le imposte. Entrambe si calcolano sul totale annuo dei compensi sportivi, anche da enti diversi.

    Il regime transitorio sulla base imponibile

    Per accompagnare gli enti e i lavoratori nel passaggio al nuovo sistema, è previsto un regime transitorio: la contribuzione previdenziale (IVS) per i collaboratori dell’area dilettantistica è calcolata su una base ridotta (una quota dell’imponibile) fino al 2027. Significa che, in questa fase, l’onere contributivo è più leggero di quello a regime.

    Tabella riepilogativa delle tutele

    Tutele finanziate dai contributi del lavoratore sportivo dilettantistico
    Tutela A cosa serve
    Pensione (IVS) Accredito contributivo per la pensione
    Indennità di malattia Sostegno al reddito in caso di malattia
    Indennità di maternità Sostegno al reddito per gravidanza e genitorialità
    ISCRO Indennità contro la riduzione del reddito per autonomi e collaboratori
    Assicurazione INAIL Copertura per infortuni sul lavoro e malattie professionali

    Nota: aliquote, contributi minori (malattia, maternità, ISCRO) e massimali sono fissati e aggiornati da circolari INPS. L’assicurazione INAIL è disciplinata a parte (art. 34).

    Aliquote e ripartizione

    Per i collaboratori dell’area dilettantistica iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore secondo le regole generali della Gestione separata (di norma due terzi a carico dell’ente e un terzo a carico del lavoratore), con versamento tramite modello F24. Alle aliquote pensionistiche si aggiungono i contributi minori che finanziano malattia, maternità e ISCRO.

    Il Fondo pensione sportivi professionisti

    I lavoratori sportivi subordinati del settore professionistico fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP), gestito dall’INPS. È il fondo storico dei professionisti dello sport, confermato dalla riforma, attraverso il quale passano la tutela pensionistica e, per i soggetti iscritti, le tutele economiche di malattia e maternità secondo le regole proprie del fondo.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore con compenso sopra la franchigia
    Tizio percepisce 10.000 € l’anno come collaboratore di una ASD. Sotto i 15.000 € è esente da imposte, ma sopra i 5.000 € deve contribuire: l’ASD versa alla Gestione separata INPS sulla quota di 5.000 € eccedente, beneficiando del regime transitorio che riduce la base imponibile fino al 2027.
    Caia — Collaboratrice autonoma e ISCRO
    Caia è una preparatrice atletica autonoma iscritta alla Gestione separata. Avendo versato anche il contributo dedicato, in un anno di calo del reddito può valutare l’accesso all’ISCRO, l’indennità di continuità reddituale per autonomi e collaboratori, secondo le condizioni INPS.
    Sempronio — Atleta professionista e FPSP
    Sempronio è atleta professionista con contratto subordinato. La sua posizione previdenziale fa capo al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall’INPS, che gli garantisce l’accredito pensionistico e le tutele economiche secondo le regole del fondo.
  • Cass. 22822/2025 – Leasing del capannone: la quota del canone sul terreno non si deduce

    Con la sentenza n. 22822/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione torna sul leasing di fabbricati strumentali e fissa una distinzione decisiva: ai fini IRES la quota capitale del canone riferibile al terreno sottostante resta indeducibile e va scorporata in via forfetaria (20%, o 30% per i fabbricati industriali); ai fini IRAP, invece, quello scorporo forfetario non si applica e la deduzione segue le risultanze contabili. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un’impresa che ha acquisito in leasing un fabbricato strumentale (un capannone) deduce la quota capitale dei canoni. Sorge la contestazione sul trattamento della parte di canone riferibile al terreno su cui insiste la costruzione: se vada scorporata e resa indeducibile come per l’ammortamento di un immobile in proprietà, e con quali effetti sulle diverse imposte (IRES e IRAP).

    La questione giuridica

    Due i profili. Il primo, consolidato: se nel leasing immobiliare la quota capitale del canone riferibile all’area sia indeducibile ai fini IRES, in forza dell’equivalenza tra acquisizione in leasing e acquisto in proprietà e della regola per cui il valore del terreno non è ammortizzabile. Il secondo, oggetto della novità: se i criteri forfetari di scorporo del terreno (art. 36, comma 7, D.L. 223/2006) operino anche ai fini IRAP, o se in tale ambito la deduzione segua i dati di bilancio.

    Il principio di diritto affermato

    In tema di leasing di fabbricati strumentali, stante l’equivalenza tra acquisizione in leasing e acquisto in proprietà, ai fini IRES la quota capitale del canone riferibile al terreno sottostante non è deducibile, non essendo il valore dell’area ammortizzabile, e va scorporata secondo i criteri forfetari di legge. I criteri forfetari di scorporo dell’area (20% o 30%) previsti dall’art. 36, comma 7, D.L. 223/2006 non si applicano però ai fini IRAP per i soggetti che determinano la base imponibile in base al bilancio: in tale ambito la deduzione della quota capitale del canone (come l’ammortamento del fabbricato) segue le risultanze contabili.

    La motivazione in sintesi

    Sul versante IRES la Corte ribadisce l’orientamento: chi acquisisce in leasing un immobile strumentale deve essere trattato come chi lo acquista in proprietà. Poiché il costo dei fabbricati strumentali si assume al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali, e poiché il terreno non è soggetto ad ammortamento, anche nel leasing la quota capitale del canone riferibile all’area è indeducibile. Lo scorporo opera forfetariamente, nella misura del 20% (o del 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.

    Sul versante IRAP, invece, la Corte afferma un principio favorevole al contribuente: la disciplina forfetaria dell’art. 36, comma 7, D.L. 223/2006 è dettata ai fini delle imposte sui redditi e non si estende all’IRAP. Per i soggetti che determinano la base imponibile secondo il principio di derivazione dal bilancio, la deduzione del costo (sia esso ammortamento del fabbricato acquistato o quota capitale del canone di leasing) segue i dati contabili, senza obbligo di abbattere forfetariamente il 20-30% per il terreno. È un’estensione, agli ammortamenti, di quanto già affermato per i canoni di leasing immobiliare.

    Le norme rilevanti

    • Art. 36, comma 7, D.L. 223/2006 – impone lo scorporo forfetario del costo delle aree (20%, o 30% per i fabbricati industriali) ai fini delle imposte sui redditi; è la regola che la Cassazione ritiene non estensibile all’IRAP.
    • Art. 102 TUIR (D.P.R. 917/1986) – disciplina l’ammortamento dei beni materiali strumentali, presupposto del trattamento della quota capitale del leasing ai fini IRES.
    • Artt. 5 e 11-bis D.Lgs. 446/1997 (IRAP) – fondano la determinazione della base imponibile IRAP sulle risultanze del conto economico, ratio del principio affermato per l’IRAP.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    La sentenza impone di ragionare per imposta, distinguendo i due binari.

    Imposta Quota capitale del canone riferibile al terreno
    IRES Indeducibile: scorporo forfetario 20% (30% per i fabbricati industriali)
    IRAP (soggetti in bilancio) Nessuno scorporo forfetario: deduzione secondo le risultanze contabili
    Quota interessi del canone Segue regole proprie (limiti art. 96 TUIR ai fini IRES; di regola indeducibile ai fini IRAP)

    Ai fini IRES, dedurre l’intera quota capitale senza scorporare il terreno espone al recupero della quota-area e a sanzioni. Ai fini IRAP, al contrario, applicare lo scorporo forfetario quando non dovuto comporta una deduzione inferiore al consentito: chi lo ha fatto può valutare il recupero del maggior costo deducibile. La novità riguarda i soggetti che determinano l’IRAP in base al bilancio (in particolare società di capitali e soggetti assimilati).

    L’orientamento

    La pronuncia si pone in continuità con l’indirizzo sull’equivalenza leasing-acquisto ai fini IRES e, sul fronte IRAP, prosegue il filone che àncora la deduzione alle risultanze contabili, estendendo agli ammortamenti dei fabbricati quanto già riconosciuto per i canoni di leasing immobiliare. Il messaggio è di coerenza sistematica: ciò che è forfetario per le imposte sui redditi non lo è automaticamente per l’IRAP, che segue una logica di derivazione dal bilancio.

    Spunti pratici

    Cosa significa, in concreto, per chi ha un immobile strumentale in leasing?

    • Separare i calcoli IRES e IRAP. Lo scorporo forfetario del terreno vale per l’IRES, non per l’IRAP dei soggetti in bilancio.
    • Ai fini IRES, scorporare sempre. La quota capitale riferibile all’area (20% o 30%) resta indeducibile, come per l’ammortamento di un immobile acquistato.
    • Ai fini IRAP, guardare al conto economico. La deduzione segue i dati contabili; chi ha applicato il forfait può valutare il recupero del maggior costo.
    • Gestire a parte la quota interessi. Segue regole sue (art. 96 TUIR per l’IRES; di norma indeducibile ai fini IRAP).

    Esempio. Tizio S.p.A. acquisisce in leasing un capannone industriale. Ai fini IRES scorpora il 30% della quota capitale dei canoni come riferibile al terreno e lo rende indeducibile; deduce solo il 70% relativo al fabbricato. Ai fini IRAP, invece, sulla scia della Cassazione 22822/2025, non applica alcuno scorporo forfetario e deduce la quota capitale secondo le risultanze del bilancio. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 2025, n. 22822.
    • Art. 36, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; art. 102 D.P.R. 917/1986 (TUIR); D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 8531/2025 – Vendita di un fabbricato da demolire: non è cessione di terreno edificabile

    Con l’ordinanza 1° aprile 2025, n. 8531, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che la vendita di un fabbricato, anche se le parti ne hanno pattuito la demolizione e ricostruzione, non può essere riqualificata dal Fisco come cessione di terreno edificabile. Tra «edificato» e «non edificato» non esiste un tertium genus: conta lo stato oggettivo del bene al momento della cessione, non l’intento futuro dell’acquirente. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Alcuni proprietari vendono un fabbricato con annessa area; nei programmi delle parti è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione con maggiore volumetria. L’Agenzia delle Entrate riqualifica l’operazione come cessione di area edificabile e recupera a tassazione la plusvalenza IRPEF tra i redditi diversi, valorizzando l’intento edificatorio dell’acquirente.

    La questione giuridica

    Il quesito è se la cessione di un immobile su cui insiste un fabbricato possa essere riqualificata come cessione di terreno edificabile – e quindi generare plusvalenza tassabile ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR – quando le parti abbiano programmato la demolizione e ricostruzione. In radice, se rilevi lo stato oggettivo del bene al momento del trasferimento o l’intento futuro delle parti.

    Il principio di diritto affermato

    Ai fini della tassazione separata, quali redditi diversi, delle plusvalenze da cessione, l’alternativa tra «edificato» e «non edificato» non ammette un tertium genus: l’alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con incremento di cubatura, non è assimilabile alla cessione del terreno sottostante come se fosse edificabile. Rileva lo stato oggettivo del bene al momento della cessione e non l’intento edificatorio futuro dell’acquirente; la plusvalenza da cessione del fabbricato resta perciò fuori dall’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.

    La motivazione in sintesi

    La Corte muove dalla struttura della norma: l’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR distingue nettamente tra cessione di fabbricati e cessione di terreni edificabili. Non esiste una categoria intermedia. Se sul fondo insiste realmente un fabbricato, l’oggetto della cessione è un edificio, non un terreno. L’intento futuro dell’acquirente – demolire, ricostruire, sfruttare maggiore volumetria – è giuridicamente irrilevante: è un’attività programmata da un diverso soggetto, successiva al trasferimento.

    La ratio della tassazione delle plusvalenze da terreni edificabili è colpire il maggior valore che deriva dalla vocazione edificatoria del suolo, non da attività future altrui. Riqualificare la vendita di un fabbricato in vendita di area edificabile, sulla base dell’intento demolitorio, significherebbe tassare un presupposto inesistente al momento del rogito. Ciò che conta è lo stato oggettivo del bene al trasferimento: se c’è un edificio, la cessione è di edificio. Resta ferma la diversa ipotesi della cessione infraquinquennale del fabbricato, soggetta alle sue specifiche regole.

    Le norme rilevanti

    • Art. 67, comma 1, lett. b), TUIR (D.P.R. 917/1986) – disciplina, tra i redditi diversi, le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di immobili: tassa quelle dei terreni edificabili (sempre) e dei fabbricati ceduti entro cinque anni dall’acquisto o costruzione.
    • Art. 36, comma 2, D.L. 223/2006 – definisce l’area edificabile in base allo strumento urbanistico, parametro per distinguere il terreno edificabile dal fabbricato esistente.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    La pronuncia offre una tutela importante a chi vende immobili vetusti destinati a demolizione.

    Oggetto della cessione Plusvalenza ex art. 67, c. 1, lett. b) TUIR
    Fabbricato esistente, anche se destinato a demolizione Non tassabile come terreno edificabile; l’intento di demolire è irrilevante
    Fabbricato ceduto entro 5 anni dall’acquisto/costruzione Tassabile secondo le regole proprie del fabbricato
    Terreno già edificabile per strumento urbanistico Plusvalenza sempre tassabile

    Di fronte a un avviso che riqualifica la vendita, è decisivo dimostrare l’esistenza effettiva del fabbricato al rogito: accatastamento, agibilità, stato dei luoghi. La prova dello stato oggettivo del bene è la chiave per resistere alla pretesa.

    L’orientamento

    La pronuncia conferma un indirizzo ormai consolidato della sezione tributaria, che esclude la riqualificazione della cessione di fabbricato in cessione di area edificabile sulla base dell’intento demolitorio o ricostruttivo delle parti. È un orientamento garantista, ancorato al principio di certezza del prelievo e alla lettera dell’art. 67 TUIR: l’imposizione segue lo stato oggettivo del bene, non le intenzioni future dei contraenti.

    Spunti pratici

    Cosa fare, in concreto, prima e dopo una vendita di questo tipo?

    • Documentare l’esistenza del fabbricato. Accatastamento, agibilità e stato dei luoghi al momento del rogito sono la prova decisiva.
    • Non temere l’intento dell’acquirente. La sua volontà di demolire e ricostruire non trasforma la cessione in vendita di terreno edificabile.
    • Verificare i cinque anni. Se il fabbricato è ceduto entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, la plusvalenza è comunque tassabile, ma con le regole del fabbricato.
    • Distinguere il caso del terreno. Se a essere ceduto è davvero un terreno edificabile per strumento urbanistico, la plusvalenza è sempre imponibile.

    Esempio. Tizio vende a Caio una vecchia casa che Caio intende demolire per costruire una palazzina con più volumetria. L’Agenzia riqualifica la vendita come cessione di area edificabile e chiede la plusvalenza. Sulla scia della Cassazione 8531/2025, Tizio può opporsi: al momento del rogito sul fondo insisteva un fabbricato accatastato e agibile, quindi la cessione è di edificio e l’intento demolitorio di Caio è irrilevante. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 1° aprile 2025, n. 8531.
    • Art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • SS.UU. 30051/2024 – Autotutela sostitutiva: il Fisco può rifare l’accertamento annullato

    Con la sentenza 21 novembre 2024, n. 30051, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione legittimano l’autotutela sostitutiva, anche in malam partem: l’Amministrazione può annullare un avviso di accertamento viziato e sostituirlo con uno nuovo, anche per una pretesa maggiore e in pendenza di giudizio. Il potere incontra però tre limiti invalicabili: il giudicato di merito, la decadenza dei termini e il diritto di difesa del contribuente. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    L’Agenzia delle Entrate, accortasi di un vizio nel proprio avviso di accertamento, lo annulla e ne emette uno nuovo per lo stesso rapporto d’imposta. Il contribuente eccepisce che il Fisco, con il primo atto, avrebbe «consumato» il proprio potere impositivo e che il secondo atto sarebbe quindi illegittimo. La questione, oggetto di contrasto, è stata rimessa alle Sezioni Unite.

    La questione giuridica

    I quesiti centrali: se l’Amministrazione possa annullare in autotutela un proprio atto viziato e sostituirlo con uno nuovo; se tale potere comprenda anche la sostituzione in senso peggiorativo (per una pretesa maggiore); entro quali limiti possa essere esercitato; e come l’autotutela sostitutiva si distingua dall’accertamento integrativo, che presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

    Il principio di diritto affermato

    L’Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi formali o sostanziali, un avviso di accertamento ed emetterne uno nuovo in sostituzione, anche per una pretesa maggiore (in malam partem) e in pendenza di giudizio, in forza del principio di perennità della potestà amministrativa. Il potere incontra il limite del giudicato di merito sulla pretesa, della decadenza dei termini di accertamento e del rispetto del diritto di difesa del contribuente; esso si distingue, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, che richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

    La motivazione in sintesi

    Le Sezioni Unite fondano la soluzione sul principio di perennità della potestà amministrativa: l’azione impositiva non si esaurisce con il primo esercizio, ma può essere rinnovata quando l’atto originario sia viziato, nell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi. L’Amministrazione, riscontrato l’errore – di forma o di sostanza – può quindi annullare l’atto e adottarne uno nuovo privo del vizio, anche per una maggiore pretesa.

    Il potere, esercitabile anche in pendenza di giudizio, incontra tuttavia tre barriere. La prima è il giudicato di merito: una sentenza definitiva che abbia accertato l’insussistenza della pretesa nell’an o nel quantum preclude il nuovo atto (il giudicato meramente processuale, invece, non lo impedisce). La seconda è la decadenza: il nuovo avviso deve essere emesso entro i termini di accertamento. La terza è il rispetto del diritto di difesa. La Corte tiene infine distinta l’autotutela sostitutiva – che corregge i vizi dello stesso atto – dall’accertamento integrativo dell’art. 43 D.P.R. 600/1973, che aggiunge una nuova pretesa sulla base di elementi sopravvenuti.

    Le norme rilevanti

    • Art. 43 D.P.R. 600/1973 – disciplina i termini per l’accertamento e l’accertamento integrativo/modificativo, da tenere distinto dall’autotutela sostitutiva.
    • Statuto del contribuente (L. 212/2000) – in particolare le norme sull’autotutela (oggi artt. 10-quater e 10-quinquies, introdotti dalla riforma) e sul diritto di difesa, cornice di garanzia dell’azione amministrativa.
    • Principio di perennità della potestà amministrativa – fondamento del potere di riemanazione dell’atto privo dei vizi originari.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Ricevere un nuovo avviso in sostituzione di uno annullato non è di per sé illegittimo: occorre però controllare il rispetto dei limiti.

    Verifica Effetto
    Sono decaduti i termini di accertamento? Il nuovo avviso è illegittimo
    Esiste un giudicato di merito a favore del contribuente? Il nuovo avviso è precluso
    Il secondo atto corregge solo il vizio o aggiunge nuovi elementi? Se aggiunge nuovi elementi senza i presupposti, sconfina nell’accertamento integrativo
    È stato rispettato il diritto di difesa? La violazione vizia il nuovo atto

    Il nuovo avviso è sempre impugnabile per far valere questi limiti. Particolare attenzione va data alla distinzione tra mera correzione del vizio (autotutela sostitutiva) e introduzione di una pretesa fondata su nuovi elementi (accertamento integrativo), che ha presupposti più stringenti.

    L’orientamento

    La pronuncia delle Sezioni Unite compone un contrasto e fissa un principio di sistema, allineando l’autotutela tributaria all’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, ma entro garanzie precise. È un arresto destinato a orientare la prassi e il contenzioso: il Fisco può «rifare» l’accertamento viziato, ma non oltre la decadenza, non contro un giudicato di merito e nel rispetto del diritto di difesa.

    Spunti pratici

    Cosa fare di fronte a un secondo avviso?

    • Controllare i termini. Se è maturata la decadenza dell’accertamento, il nuovo atto è illegittimo.
    • Cercare un giudicato di merito. Una sentenza definitiva sull’insussistenza della pretesa blocca il nuovo avviso; un giudicato solo processuale no.
    • Qualificare il secondo atto. Verificare se corregge il vizio o se, in realtà, introduce nuovi elementi (allora servirebbero i presupposti dell’accertamento integrativo).
    • Impugnare tempestivamente. Il nuovo avviso va contestato nei termini per far valere decadenza, giudicato e difesa.

    Esempio. A Tizio viene annullato un accertamento per un vizio di motivazione; l’Agenzia ne emette uno nuovo, ben motivato, per una pretesa anche maggiore. Tizio non può limitarsi a dire che il potere era «consumato»: sulla scia delle SS.UU. 30051/2024 il nuovo atto è ammesso. Tizio dovrà invece verificare se i termini di accertamento siano decaduti, se esista un giudicato di merito a suo favore e se il diritto di difesa sia stato rispettato. Approfondimenti nella sezione Accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21 novembre 2024, n. 30051.
    • Art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Art. 964 Codice della Navigazione

    Art. 964 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 963 Codice della Navigazione

    Art. 963 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Cass. 29736/2025 – Accertamento induttivo puro: il Fisco deve riconoscere anche i costi

    Con l’ordinanza n. 29736/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce un principio di garanzia: anche nell’accertamento induttivo puro, in cui l’ufficio ricostruisce i ricavi in assenza di contabilità attendibile, il Fisco non può tassare il solo ricavo lordo. Deve riconoscere, anche in misura forfettaria o percentuale, i costi presuntivamente sostenuti per produrre quei ricavi, pena la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Nei confronti di un’impresa priva di scritture contabili attendibili l’ufficio procede ad accertamento induttivo puro, ricostruendo i ricavi ma senza riconoscere alcun costo di produzione, e tassa così il ricavo lordo. Il contribuente impugna, lamentando che venga colpito un reddito lordo anziché quello effettivo, al netto dei costi necessari a produrlo.

    La questione giuridica

    Il quesito è se, nell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione, una volta ricostruiti i ricavi, sia tenuta a riconoscere anche i costi, sia pure in via presuntiva e forfettaria, oppure possa limitarsi a tassare i ricavi lordi. La questione si lega direttamente al principio costituzionale di capacità contributiva.

    Il principio di diritto affermato

    Nell’accertamento induttivo puro l’Amministrazione, ricostruiti i ricavi in assenza di contabilità attendibile, ha l’onere di riconoscere i costi presuntivamente sostenuti per produrli, anche in misura forfettaria o percentuale, procedendo alla ricostruzione della complessiva situazione reddituale e tenendo conto dell’incidenza percentuale dei relativi costi; la tassazione del solo ricavo lordo viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Resta ferma la facoltà del contribuente di provare l’effettivo sostenimento di costi in misura superiore.

    La motivazione in sintesi

    La Corte distingue il presupposto dell’accertamento (la ricostruzione dei ricavi, legittima quando la contabilità è assente o inattendibile) dal contenuto del risultato (il reddito imponibile). Ricostruire i ricavi non equivale a determinare il reddito: quest’ultimo è grandezza netta, che presuppone la deduzione dei costi necessari a produrre quei ricavi.

    Negare ogni costo significherebbe tassare un reddito lordo anziché netto, in contrasto con l’art. 53 Cost. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023: ogni accertamento induttivo – sia analitico-induttivo sia puro – deve tenere conto dei costi, anche forfettari, affinché la determinazione presuntiva del reddito rispetti il più possibile la reale capacità contributiva. Proprio nell’induttivo puro, in cui manca la base contabile, il riconoscimento forfettario dei costi è strumento necessario. L’ufficio deve quindi determinare l’incidenza percentuale dei costi sui ricavi ricostruiti; la causa è rinviata al giudice di merito per il relativo calcolo.

    Le norme rilevanti

    • Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 – disciplina l’accertamento induttivo puro, esperibile in caso di omessa dichiarazione, inattendibilità o assenza delle scritture contabili, con ricostruzione del reddito anche su presunzioni semplicissime.
    • Art. 53 Costituzione – sancisce il principio di capacità contributiva, parametro che impone di tassare il reddito netto e non il ricavo lordo.
    • Corte costituzionale, sentenza n. 10/2023 – ha affermato che, negli accertamenti induttivi, la determinazione presuntiva del reddito deve tenere conto anche dei costi, sia pure forfettari.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi subisce un induttivo puro «al lordo» ha argomenti concreti per ridurre la pretesa.

    Situazione Cosa può fare il contribuente
    Induttivo puro che tassa i soli ricavi Chiederne l’annullamento o la rideterminazione con riconoscimento dei costi
    Costi non documentati Invocare una percentuale forfettaria coerente con il settore
    Costi documentabili in misura maggiore Provarne l’effettivo sostenimento per ottenere una deduzione superiore
    Profilo IVA La deduzione forfettaria dei costi non dà diritto automatico alla detrazione IVA

    È utile fornire elementi a supporto della percentuale richiesta: margini tipici dell’attività, listini, dati di redditività del comparto. Attenzione: il riconoscimento forfettario dei costi opera per le imposte sui redditi e non attribuisce automaticamente il diritto alla detrazione IVA, che resta subordinata al possesso di fatture e ai requisiti propri dell’imposta.

    L’orientamento

    La pronuncia consolida un indirizzo ormai stabile, di matrice costituzionale, secondo cui nessun accertamento induttivo può prescindere dai costi. La differenza tra induttivo puro e analitico-induttivo resta sul piano del metodo, ma il principio del reddito netto vale per entrambi: nel puro, in particolare, il riconoscimento forfettario è la via per rispettare la capacità contributiva quando manca ogni base contabile.

    Spunti pratici

    Cosa fare di fronte a un induttivo puro?

    • Contestare la tassazione del lordo. Tassare i ricavi senza costi viola l’art. 53 Cost.: è il primo motivo da far valere.
    • Proporre una percentuale di costi. Indicare l’incidenza tipica dei costi sui ricavi del settore, con dati a supporto.
    • Documentare dove possibile. Se si possono provare costi maggiori, conviene farlo per ottenere una deduzione superiore al forfait.
    • Tenere distinto l’IVA. Il forfait sui costi vale per le imposte dirette; la detrazione IVA richiede comunque le fatture.

    Esempio. A Tizio, trasportatore senza contabilità attendibile, l’ufficio ricostruisce ricavi per 200.000 euro e li tassa per intero. Sulla scia della Cassazione 29736/2025, Tizio può chiedere il riconoscimento dei costi presunti (carburante, manutenzione, pedaggi) secondo l’incidenza tipica del settore: tassare il ricavo lordo, senza costi, viola la capacità contributiva. Approfondimenti nella sezione Accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 29736; Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2023.
    • Art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 53 della Costituzione.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 921/2025 – Parchi eolici: vanno accatastati come opifici D/1

    Con l’ordinanza n. 921/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento costante: i parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria E. La rendita comprende l’insieme dei beni che costituiscono l’aerogeneratore, incluse le componenti amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società di energia rinnovabile contesta il classamento attribuito dall’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate, area territorio) al proprio parco eolico. Due i fronti: la categoria catastale (D/1, opifici, anziché E, immobili a destinazione particolare) e l’inclusione, nella stima della rendita, delle componenti dell’aerogeneratore (navicella, rotore, pale). La società sostiene che, trattandosi di beni di pubblica utilità, dovrebbe applicarsi la categoria E.

    La questione giuridica

    I quesiti sono due: se gli impianti eolici debbano essere censiti come opifici (D/1) o tra gli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica (E), alla luce della loro funzione di interesse generale; e quali beni rientrino nella determinazione della rendita catastale, in particolare se vi rientrino anche le componenti fisicamente amovibili dell’aerogeneratore.

    Il principio di diritto affermato

    I parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria E, prevalendo la natura industriale e imprenditoriale dell’attività sulla finalità di pubblica utilità, irrilevante a fini catastali. Nella determinazione della rendita rientra l’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprese le componenti fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva (navicella, rotore, pale, cabina elettrica); restano esclusi i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare.

    La motivazione in sintesi

    Sulla categoria, la Corte ribadisce che la destinazione alla produzione industriale di energia qualifica l’impianto come opificio: la natura industriale prevale, a fini catastali, sulla finalità di pubblica utilità. La categoria E, riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica, è quindi esclusa per una centrale che svolge attività imprenditoriale.

    Sulla rendita, l’oggetto della stima comprende l’insieme dei beni che formano l’aerogeneratore. Non solo le componenti infisse al suolo, ma anche quelle fisicamente amovibili che non possono essere separate senza pregiudicare la funzione di generazione: navicella, rotore, pale, cabina elettrica concorrono perciò alla determinazione della rendita. Restano fuori i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare, secondo la disciplina dei cosiddetti «imbullonati» introdotta dalla legge 208/2015. È così tracciato il confine tra elementi strutturali e impiantistici (inclusi) e macchinari autonomi (esclusi).

    Le norme rilevanti

    • Art. 1, comma 21, legge 208/2015 («imbullonati») – esclude dalla stima della rendita i macchinari, congegni e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma non gli elementi strutturali; è il criterio per distinguere ciò che è incluso da ciò che è escluso.
    • R.D.L. 652/1939 e norme catastali sulla categoria D – disciplinano il classamento degli immobili a destinazione speciale, tra cui gli opifici (D/1).
    • Categoria catastale E – riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica, esclusa per i parchi eolici.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    La classificazione in D/1 e l’inclusione delle componenti dell’aerogeneratore incidono direttamente sulla rendita e, quindi, sull’IMU e sugli altri tributi commisurati.

    Profilo Conseguenza
    Categoria catastale D/1 (opifici); esclusa la categoria E
    Componenti incluse nella rendita Navicella, rotore, pale, cabina elettrica e parti strutturali
    Componenti escluse Macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare
    Tributi interessati IMU e tributi commisurati alla rendita

    Gli operatori delle rinnovabili devono predisporre il DOCFA coerentemente con questo orientamento, valutando con attenzione quali elementi siano strutturali (inclusi) e quali eventuali macchinari autonomi (esclusi). Un classamento errato espone a rettifica della rendita da parte dell’ufficio.

    L’orientamento

    La pronuncia si inserisce in un indirizzo ormai consolidato della sezione tributaria, che da tempo qualifica gli impianti eolici e fotovoltaici come opifici (D/1) e include nella rendita le componenti non separabili senza pregiudizio della funzione. È un orientamento stabile, allineato alla disciplina degli «imbullonati», che dà certezza agli uffici e agli operatori sul perimetro della stima.

    Spunti pratici

    Cosa deve fare l’operatore del settore?

    • Classare in D/1. Il parco eolico è una centrale: la categoria corretta è opifici, non E.
    • Mappare le componenti. Distinguere elementi strutturali e impiantistici (inclusi) dai macchinari autonomi (esclusi) prima di presentare il DOCFA.
    • Stimare l’impatto IMU. Rendita e tributi commisurati dipendono dall’inclusione dell’aerogeneratore: vanno preventivati.
    • Documentare le scelte. Una stima ben motivata riduce il rischio di rettifica da parte dell’ufficio.

    Esempio. La Tizio Energia S.r.l. accatasta il proprio parco eolico in categoria E, ritenendolo bene di pubblica utilità, ed esclude pale e navicella dalla rendita. Sulla scia della Cassazione 921/2025, l’ufficio rettifica: il parco è una centrale industriale (D/1) e la rendita deve comprendere l’aerogeneratore, comprese le componenti amovibili non separabili senza pregiudizio della funzione, con effetti sull’IMU. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 921.
    • Art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 («imbullonati»); R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e norme catastali sulla categoria D.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 5905/2025 – Costi da reato e fatture soggettivamente inesistenti: quando restano deducibili

    Con la sentenza 5 marzo 2025, n. 5905, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili ai fini delle imposte sui redditi se realmente sostenuti e inerenti. L’indeducibilità dell’art. 14, comma 4-bis, della legge 537/1993 colpisce solo i costi direttamente utilizzati per commettere il reato, e il giudice tributario non può sostituirsi all’accertamento penale. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    L’Agenzia delle Entrate disconosce la deduzione di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti: i beni sono stati effettivamente ricevuti, ma da un fornitore diverso da quello indicato in fattura. L’ufficio invoca l’indeducibilità dei costi da reato. Il contribuente replica che i costi sono stati realmente sostenuti e che la merce è stata effettivamente acquisita.

    La questione giuridica

    Due i profili. Sul piano sostanziale: se i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti rientrino nell’indeducibilità dei costi da reato (art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, come modificato dal D.L. 16/2012) o restino deducibili se effettivamente sostenuti. Sul piano processuale: se il giudice tributario, in assenza di azione penale, possa accertare in proprio il reato e negare la deduzione.

    Il principio di diritto affermato

    L’indeducibilità di cui all’art. 14, comma 4-bis, della legge 537/1993 concerne i soli costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi; i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili ai fini delle imposte sui redditi se effettivamente sostenuti, inerenti, certi e determinabili, anche in caso di consapevolezza della frode, salvo che siano serviti direttamente a commettere il reato. Il giudice tributario non può disconoscerli sostituendosi all’accertamento penale: deve limitarsi a verificare se la condotta oggetto del giudizio sia riferibile a quella penalmente rilevante. Ove sopravvenga una pronuncia che esclude il fatto di reato, il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate.

    La motivazione in sintesi

    La Corte distingue tra operazioni soggettivamente inesistenti e costi da reato. Nelle prime, l’operazione economica è reale (i beni o servizi sono stati acquisiti), ma la fattura è emessa da un soggetto diverso dal reale fornitore. Dopo la riforma del 2012, l’indeducibilità è circoscritta ai costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi: non basta che il costo sia collegato a una fattura «falsa» sul piano soggettivo.

    Pertanto, i costi effettivamente sostenuti per acquisire i beni restano deducibili se rispettano inerenza, competenza, certezza e determinabilità, anche quando l’acquirente fosse consapevole della frode, a meno che la spesa sia servita direttamente a commettere il reato. Sul piano processuale, la Corte valorizza il nesso con l’azione penale: in mancanza del suo esercizio, il giudice tributario non può accertare autonomamente il reato e negare la deduzione, ma deve solo verificare la riferibilità della condotta. Coerentemente, se in seguito viene meno la fattispecie delittuosa, spetta il rimborso delle maggiori imposte pagate per effetto dell’indeducibilità.

    Le norme rilevanti

    • Art. 14, comma 4-bis, legge 537/1993 (come modificato dal D.L. 16/2012) – limita l’indeducibilità ai soli costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi.
    • Art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986) – fissa i requisiti generali di deducibilità dei componenti negativi: inerenza, competenza, certezza e obiettiva determinabilità.
    • Disciplina IVA (D.P.R. 633/1972 e giurisprudenza unionale) – sul versante IVA la detrazione può essere negata in caso di consapevolezza della frode, con regole più severe rispetto alle imposte sui redditi.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Di fronte a un recupero per operazioni soggettivamente inesistenti occorre tenere distinti i due tributi.

    Imposta Trattamento dei costi/IVA
    Imposte sui redditi Costi deducibili se realmente sostenuti e inerenti, salvo quelli serviti direttamente al reato
    IVA Detrazione negabile in caso di consapevolezza della frode (regole più severe)
    Profilo processuale Senza azione penale, il giudice tributario non può accertare in proprio il reato
    Esito penale favorevole sopravvenuto Diritto al rimborso delle maggiori imposte versate

    Decisivo è provare l’effettività della spesa: pagamenti tracciati, ricezione dei beni, inerenza all’attività. La consapevolezza della frode non basta, da sola, a rendere indeducibili i costi ai fini delle imposte dirette.

    L’orientamento

    La pronuncia consolida l’indirizzo affermatosi dopo la riforma del 2012, che ha ristretto l’indeducibilità ai costi direttamente strumentali al reato, distinguendo nettamente il piano delle imposte sui redditi da quello dell’IVA. È un orientamento stabile e garantista, che evita di trasformare l’indeducibilità in una sanzione impropria e che àncora il disconoscimento al nesso diretto tra costo e illecito.

    Spunti pratici

    Cosa fare di fronte al recupero?

    • Distinguere redditi e IVA. Per le imposte dirette i costi reali restano deducibili; per l’IVA le regole sono più severe.
    • Provare l’effettività. Pagamenti, ricezione dei beni e inerenza sono la prova decisiva della deducibilità.
    • Eccepire i limiti del giudice tributario. Senza azione penale non può accertare in proprio il reato e negare i costi.
    • Monitorare l’esito penale. Se viene meno la fattispecie delittuosa, si può chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.

    Esempio. Tizio S.r.l. acquista realmente merce, ma la fattura è emessa da Caio, un soggetto interposto diverso dal reale fornitore (operazione soggettivamente inesistente). L’ufficio nega la deduzione del costo come «costo da reato». Sulla scia della Cassazione 5905/2025, Tizio può dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi, avendo realmente sostenuto la spesa per beni inerenti; la detrazione IVA, invece, potrebbe essergli negata se era consapevole della frode. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 marzo 2025, n. 5905.
    • Art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16); art. 109 D.P.R. 917/1986 (TUIR).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 1287/2025 – Accertamento parziale: il Fisco non può rinviare a dopo ciò che già sapeva

    Con l’ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1287, la sezione tributaria della Corte di Cassazione fissa un limite all’azione del Fisco: l’accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973) non preclude un successivo accertamento per lo stesso periodo d’imposta, ma quest’ultimo deve fondarsi su elementi diversi o sopravvenuti. Non può basarsi su fatti che l’ufficio conosceva fin dall’origine e non aveva contestato con il primo atto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Dopo un accertamento parziale, l’ufficio notifica al contribuente, per lo stesso periodo d’imposta, un ulteriore accertamento fondato su elementi che – secondo il contribuente – erano già noti all’Amministrazione al momento del primo atto. Si controverte sulla legittimità del secondo accertamento: il Fisco può «frazionare» la pretesa usando in un secondo momento elementi che già possedeva?

    La questione giuridica

    Il quesito è se, una volta emesso un accertamento parziale, l’ufficio possa procedere a un ulteriore accertamento per la medesima annualità e su quali presupposti: in particolare se il secondo atto debba fondarsi su elementi nuovi o sopravvenuti, oppure possa poggiare anche su fatti già conosciuti dall’Amministrazione e non contestati con il primo avviso.

    Il principio di diritto affermato

    L’accertamento parziale non preclude un successivo accertamento per il medesimo periodo d’imposta, ma questo deve fondarsi su elementi diversi o sopravvenuti e non può basarsi su atti o fatti già acquisiti e conosciuti dall’ufficio fin dall’origine e non contestati con il primo atto. Se l’Amministrazione disponeva degli elementi, doveva contestarli subito: trattenerli per un uso successivo rende illegittimo, per frazionamento non consentito della pretesa, il secondo accertamento.

    La motivazione in sintesi

    La Corte chiarisce la natura dell’accertamento parziale: non è un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che deroga ai principi di unitarietà e globalità dell’accertamento, consentendo all’ufficio una rapida ripresa a tassazione sulla base degli elementi disponibili (segnalazioni, dati dell’Anagrafe tributaria, accessi, controlli incrociati) senza esaurire il controllo del periodo.

    Proprio perché deroga ai principi di unitarietà e globalità, la facoltà di ulteriore azione accertatrice (artt. 41-bis D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972) incontra un limite. Il successivo accertamento deve poggiare su fonti diverse da quelle del parziale o su fatti la cui conoscenza da parte dell’ufficio sia sopravvenuta. Non può invece basarsi su atti o fatti già acquisiti e conosciuti fin dall’origine e non contestati: l’ufficio che disponeva degli elementi doveva farli valere subito, perché trattenerli per un uso successivo si traduce in un frazionamento non consentito della pretesa impositiva.

    Le norme rilevanti

    • Art. 41-bis D.P.R. 600/1973 – disciplina l’accertamento parziale ai fini delle imposte sui redditi, consentendo riprese mirate sulla base di elementi specifici, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice.
    • Art. 54 D.P.R. 633/1972 – analoga disciplina ai fini IVA.
    • Art. 43 D.P.R. 600/1973 (accertamento integrativo) – istituto distinto, che richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; segue una logica analoga di divieto di uso frazionato di elementi già noti.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Di fronte a un secondo accertamento sullo stesso anno, la verifica è netta.

    Fonte del secondo accertamento Esito
    Elementi nuovi o sopravvenuti Accertamento legittimo
    Fatti già conosciuti fin dall’origine e non contestati Accertamento illegittimo per frazionamento non consentito
    Stessi dati del PVC o dell’Anagrafe tributaria già disponibili Da contestare: andavano fatti valere col primo atto

    Conviene quindi ricostruire la disponibilità degli elementi al tempo del primo atto: se gli stessi dati (PVC, dichiarazioni, informazioni dell’Anagrafe tributaria, accertamenti bancari) erano già acquisiti, il nuovo accertamento è impugnabile. Va invece accettato il successivo atto fondato su elementi effettivamente nuovi o sopravvenuti.

    L’orientamento

    La pronuncia si inserisce nell’indirizzo che, pur riconoscendo all’accertamento parziale la funzione di ripresa rapida e «non globale», ne presidia i limiti per evitare un uso strumentale e frazionato del potere impositivo. È un orientamento garantista, coerente con la logica dell’accertamento integrativo: ciò che l’ufficio già sapeva va contestato subito, non conservato per un secondo round.

    Spunti pratici

    Cosa fare davanti a un secondo accertamento?

    • Datare la conoscenza degli elementi. Verificare se i dati erano già disponibili al tempo del primo atto (PVC, Anagrafe tributaria, indagini bancarie).
    • Eccepire il frazionamento. Se gli elementi erano già noti e non contestati, il nuovo accertamento è illegittimo.
    • Distinguere il nuovo dal noto. Solo elementi diversi o sopravvenuti giustificano il successivo accertamento.
    • Coordinare con l’art. 43. La stessa logica del divieto di uso frazionato vale per l’accertamento integrativo.

    Esempio. A Tizio l’ufficio notifica un accertamento parziale su alcuni ricavi non dichiarati, poi un secondo accertamento per lo stesso anno basato su movimenti bancari che però erano già nel fascicolo al tempo del primo atto. Sulla scia della Cassazione 1287/2025, Tizio può impugnare il secondo accertamento: gli elementi erano già conosciuti e non contestati, e il loro uso differito è un frazionamento non consentito della pretesa. Approfondimenti nella sezione Accertamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1287.
    • Art. 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 43 D.P.R. 600/1973.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • SS.UU. 10378/2019 – Ritenute non versate dal datore: il lavoratore non paga due volte

    Con la sentenza 12 aprile 2019, n. 10378, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto e tutelano il sostituito: se il sostituto d’imposta opera la ritenuta ma non la versa, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione e conserva il diritto allo scomputo della ritenuta subita (art. 22 TUIR). La solidarietà dell’art. 35 D.P.R. 602/1973 scatta solo se la ritenuta non è stata operata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un sostituto d’imposta (per esempio un datore di lavoro o un committente) opera le ritenute sui compensi corrisposti, ma omette di versarle all’Erario. L’Amministrazione si rivolge allora al sostituito – il percipiente – chiedendogli il pagamento in solido e contestandogli lo scomputo delle ritenute non versate. Sulla questione si era formato un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite.

    La questione giuridica

    I quesiti sono due e speculari: se il sostituito risponda in solido del versamento delle ritenute che il sostituto ha operato ma non versato; e se il sostituito possa scomputare in dichiarazione la ritenuta subita anche quando il sostituto non l’ha versata. In radice, se l’obbligazione tributaria sia unitaria o se l’obbligo di versamento gravi autonomamente sul solo sostituto.

    Il principio di diritto affermato

    In caso di ritenute operate dal sostituto ma non versate, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione, atteso che la solidarietà di cui all’art. 35 del D.P.R. 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state operate; il sostituito conserva in ogni caso il diritto allo scomputo, ex art. 22 del TUIR, della ritenuta subita, diritto non condizionato all’effettivo versamento da parte del sostituto ma alla sola effettuazione della ritenuta.

    La motivazione in sintesi

    Le Sezioni Unite distinguono nettamente la sostituzione dalla solidarietà tributaria. Nella sostituzione il soggetto passivo è il sostituto, sul quale l’art. 23 del D.P.R. 600/1973 pone in via autonoma l’obbligo di versare la ritenuta operata. Si tratta di un’obbligazione propria del sostituto, non di un’obbligazione solidale con il sostituito.

    La responsabilità solidale del sostituito prevista dall’art. 35 del D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state operate. Ne consegue che, se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, il sostituito non risponde in solido. In modo perfettamente speculare, l’art. 22 del TUIR riconosce al sostituito il diritto allo scomputo della ritenuta subita: diritto che dipende dall’effettuazione della ritenuta, non dal suo versamento. Il sostituito subisce così la decurtazione una sola volta e non può essere chiamato a pagare due volte per l’inadempimento altrui. Il contrasto, che in passato aveva esteso la solidarietà sulla base di una presunta unitarietà dell’obbligazione, è così risolto.

    Le norme rilevanti

    • Art. 23 D.P.R. 600/1973 – pone in capo al sostituto l’obbligo autonomo di operare e versare le ritenute alla fonte.
    • Art. 35 D.P.R. 602/1973 – prevede la responsabilità solidale del sostituito, ma solo quando le ritenute non siano state operate.
    • Art. 22 TUIR (D.P.R. 917/1986) – riconosce al sostituito il diritto a scomputare le ritenute subite, in modo speculare al condizionamento dell’art. 35.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    La pronuncia mette al riparo lavoratori e professionisti che hanno subito la ritenuta.

    Situazione Posizione del sostituito
    Ritenuta operata ma non versata dal sostituto Nessuna responsabilità solidale; diritto allo scomputo conservato
    Ritenuta non operata dal sostituto Può riemergere la corresponsabilità del sostituito (art. 35)
    Prova della ritenuta subita Decisiva: Certificazione Unica, cedolini, fatture con ritenuta

    Il lavoratore o il professionista che ha subito la ritenuta – visibile in busta paga, in fattura o nella Certificazione Unica – non deve temere richieste dell’Erario se il sostituto non ha versato: può comunque scomputare la ritenuta in dichiarazione. È fondamentale conservare la prova di aver subito la ritenuta. Il Fisco agirà nei confronti del solo sostituto inadempiente.

    L’orientamento

    L’arresto delle Sezioni Unite ha valore nomofilattico e ha composto un contrasto risalente, fissando un principio di equità sostanziale: chi ha già subito la decurtazione non può essere chiamato a pagare di nuovo per l’inadempimento del sostituto. È un punto fermo costantemente richiamato dalla giurisprudenza successiva in materia di ritenute non versate.

    Spunti pratici

    Cosa fare se il sostituto non ha versato?

    • Conservare la prova della ritenuta. CU, cedolini e fatture con ritenuta documentano l’effettuazione, che fonda lo scomputo.
    • Scomputare comunque in dichiarazione. Il diritto allo scomputo dipende dall’aver subito la ritenuta, non dal versamento del sostituto.
    • Opporsi alle pretese in solido. Se la ritenuta è stata operata, non c’è responsabilità solidale del sostituito.
    • Attenzione al caso della ritenuta non operata. Lì la posizione cambia e può emergere la corresponsabilità.

    Esempio. A Tizio, lavoratore dipendente, il datore Caio S.r.l. trattiene regolarmente le ritenute IRPEF in busta paga ma non le versa all’Erario. L’Agenzia chiede a Tizio il pagamento e gli nega lo scomputo. Sulla scia delle SS.UU. 10378/2019, Tizio non risponde in solido (la ritenuta è stata operata) e mantiene il diritto a scomputare quanto trattenuto, provandolo con la Certificazione Unica; il Fisco dovrà rivolgersi a Caio. Approfondimenti nella sezione Riscossione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12 aprile 2019, n. 10378.
    • Art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 22 D.P.R. 917/1986 (TUIR); art. 23 D.P.R. 600/1973.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 19725/2025 – Regime del margine: le spese di vendita non riducono l’IVA

    Con l’ordinanza 16 luglio 2025, n. 19725, la sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce il calcolo del margine IVA sui beni usati: il prezzo d’acquisto può essere aumentato delle sole spese accessorie e di riparazione inerenti all’acquisizione o alla sistemazione del bene. Le spese relative alla vendita e le spese generali non riducono il margine imponibile e seguono il regime IVA ordinario. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un operatore che applica il regime del margine include nel calcolo, ad abbattimento del margine imponibile, anche le spese accessorie sostenute per la vendita dei beni (per esempio provvigioni di agenzia o pubblicità collegate alla cessione). L’Agenzia delle Entrate contesta il criterio, ritenendo che tali costi non possano ridurre il margine. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il quesito è come si determini il margine ai fini dell’art. 36 del D.L. 41/1995: in particolare quali spese possano essere computate ad aumento del prezzo d’acquisto, riducendo così il margine imponibile, e se tra esse rientrino anche le spese accessorie relative alla vendita del bene oltre a quelle di acquisto e riparazione.

    Il principio di diritto affermato

    Nel regime del margine il prezzo d’acquisto può essere incrementato delle sole spese accessorie e di riparazione inerenti all’acquisizione o alla sistemazione del bene; le spese relative alla vendita e le spese generali di amministrazione e gestione non concorrono alla determinazione del margine imponibile e seguono il regime IVA ordinario.

    La motivazione in sintesi

    La Corte muove dalla struttura del regime speciale: ai sensi dell’art. 36 del D.L. 41/1995, per i beni usati, gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, l’IVA si applica solo sulla differenza (il margine) tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto. Quest’ultimo può essere aumentato delle spese di riparazione e accessorie, ma solo se riferibili alla fase di acquisizione o di sistemazione del bene.

    Secondo la prassi (circolare n. 177/1995), vi rientrano oneri come spese di perizia, di intermediazione (notarili, di agenzia) e di trasporto sostenute per l’acquisto o la preparazione del bene. Restano invece escluse le spese relative alla vendita, nonché le spese generali di amministrazione e gestione: non avendo specifica inerenza alla fase di acquisizione o sistemazione, non possono essere computate ad aumento del prezzo d’acquisto e dunque non riducono il margine. Tali costi scontano l’IVA secondo il regime ordinario. La sentenza è stata cassata con rinvio per la corretta riliquidazione.

    Le norme rilevanti

    • Art. 36 D.L. 41/1995 – istituisce e disciplina il regime del margine per i beni usati, gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, con tassazione del solo margine.
    • Circolare Min. Finanze n. 177/1995 – chiarisce quali spese accessorie e di riparazione concorrono ad aumentare il prezzo d’acquisto (perizie, intermediazione, trasporto) e quali ne restano escluse.
    • Direttiva 2006/112/CE – la cornice unionale del regime speciale dei beni usati e degli oggetti d’arte.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi opera nel commercio di beni usati (auto, preziosi, oggetti d’arte) deve distinguere con cura i costi.

    Spesa Effetto sul margine
    Riparazione e sistemazione del bene Aumenta il prezzo d’acquisto: riduce il margine
    Perizia, intermediazione, trasporto per l’acquisto Aumenta il prezzo d’acquisto: riduce il margine
    Provvigioni e pubblicità legate alla vendita Non riduce il margine: regime IVA ordinario
    Spese generali di amministrazione e gestione Non riduce il margine: regime IVA ordinario

    Un’imputazione errata gonfia indebitamente i costi e riduce il margine, esponendo a recupero d’imposta e sanzioni. È utile tenere una contabilità analitica per singolo bene (metodo analitico) o gestire correttamente il metodo globale, mantenendo traccia della natura di ciascun costo.

    L’orientamento

    La pronuncia consolida l’interpretazione restrittiva del regime speciale, coerente con la sua natura derogatoria: solo i costi con specifica inerenza all’acquisizione o alla sistemazione del bene incidono sul margine. Le spese di vendita e generali, prive di tale inerenza, restano fuori. È un orientamento che dà certezza agli operatori e all’Amministrazione sul perimetro dei costi computabili.

    Spunti pratici

    Cosa deve fare l’operatore del settore usato?

    • Classificare i costi per fase. Acquisto/sistemazione (riducono il margine) vs vendita/generali (non lo riducono).
    • Documentare l’inerenza. Perizie, intermediazione e trasporto vanno legati alla fase di acquisizione del bene.
    • Non abbattere il margine con i costi di vendita. Provvigioni e pubblicità sulla cessione seguono il regime ordinario.
    • Tenere contabilità analitica. Per singolo bene o per il metodo globale, tracciando la natura di ogni costo.

    Esempio. Tizio compra un’auto usata a 8.000 euro, spende 500 euro di trasporto e perizia per l’acquisto e 1.000 euro di provvigione a un’agenzia per rivenderla a 12.000. Sulla scia della Cassazione 19725/2025, il margine si calcola sottraendo 8.500 (prezzo d’acquisto più costi di acquisizione) dal prezzo di vendita: la provvigione di vendita di 1.000 euro non riduce il margine e segue il regime IVA ordinario. Approfondimenti nella sezione IVA.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 luglio 2025, n. 19725.
    • Art. 36 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (regime del margine); circolare Min. Finanze n. 177/1995; direttiva 2006/112/CE.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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