Autore: Andrea Marton

  • Articolo 182 Codice Penale: Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

    Articolo 182 Codice Penale: Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

    Art. 182 c.p. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

  • Articolo 183 Codice Penale: Concorso di cause estintive

    Articolo 183 Codice Penale: Concorso di cause estintive

    Art. 183 c.p. Concorso di cause estintive

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

    Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

    Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

    Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

  • Articolo 184 Codice Penale: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

    Articolo 184 Codice Penale: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

    Art. 184 c.p. Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

    Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

  • Articolo 185 Codice Penale: Restituzioni e risarcimento del danno

    Articolo 185 Codice Penale: Restituzioni e risarcimento del danno

    Art. 185 c.p. Restituzioni e risarcimento del danno

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

    Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.(1)

  • Articolo 186 Codice Penale: Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

    Articolo 186 Codice Penale: Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

    Art. 186 c.p. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Oltre quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

  • Articolo 187 Codice Penale: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni “ex delicto”

    Articolo 187 Codice Penale: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni “ex delicto”

    Art. 187 c.p. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni “ex delicto”

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

    I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

  • Articolo 188 Codice Penale: Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

    Articolo 188 Codice Penale: Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

    Art. 188 c.p. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

    L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.

  • Articolo 189 Codice Penale: Sequestro. (1)

    Articolo 189 Codice Penale: Sequestro. (1)

    Art. 189 c.p. Sequestro. (1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell’imputato a garanzia del pagamento:

    :1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato;

    :2) delle spese del procedimento;

    :3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

    :4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

    :5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

    :6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

    L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

    Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

    Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

    Se l’imputato offre cauzione, può non farsi luogo all’iscrizione dell’ipoteca legale o al sequestro.

    Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

  • Articolo 190 Codice Penale: Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

    Articolo 190 Codice Penale: Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

    Art. 190 c.p. Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l’ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente.

  • Articolo 191 Codice Penale: Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

    Articolo 191 Codice Penale: Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

    Art. 191 c.p. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente:

    1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

    2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

    3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

    4) le spese del procedimento;

    5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

    6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.