Autore: Andrea Marton

  • Articolo 162-bis Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

    Articolo 162-bis Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

    Art. 162-bis c.p. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

    Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

    L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

    In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

    La domanda può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

    Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

    Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

  • Articolo 163 Codice Penale: Sospensione condizionale della pena

    Articolo 163 Codice Penale: Sospensione condizionale della pena

    Art. 163 c.p. Sospensione condizionale della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.(1)

    Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.(2)

    Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.(3)

    Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. (4)

    :(1) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145

    :(2) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145

    :(3) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145

    :(4) aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145

  • Articolo 164 Codice Penale: Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

    Articolo 164 Codice Penale: Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

    Art. 164 c.p. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

    La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

    :1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

    :2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

    La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.

  • Articolo 165 Codice Penale: Obblighi del condannato

    Articolo 165 Codice Penale: Obblighi del condannato

    Art. 165 c.p. Obblighi del condannato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (1), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

    La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. (2) La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. (3) Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

    :(1) modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

    :(2) soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b) della L. 11 giugno 2004, n. 145.

    :(3) inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

  • Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione

    Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione

    Art. 166 c.p. Effetti della sospensione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

    La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

  • Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato

    Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato

    Art. 167 c.p. Estinzione del reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

    In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene.

  • Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione

    Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione

    Art. 168 c.p. Revoca della sospensione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

    :1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

    :2. riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 .

    Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.

    La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (1)

  • Articolo 169 Codice Penale: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

    Articolo 169 Codice Penale: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

    Art. 169 c.p. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

    In vigore dal 1° luglio 1931

    SSe, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

  • Articolo 170 Codice Penale: Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

    Articolo 170 Codice Penale: Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

    Art. 170 c.p. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso .

    L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.

  • Articolo 171 Codice Penale: Morte del reo dopo la condanna

    Articolo 171 Codice Penale: Morte del reo dopo la condanna

    Art. 171 c.p. Morte del reo dopo la condanna

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.