Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1012 Codice della Navigazione – Danni esclusi

    Art. 1012 Codice della Navigazione – Danni esclusi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 . Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni

  • Art. 1010 Codice della Navigazione – Nota comprovante l’assicurazione

    Art. 1010 Codice della Navigazione – Nota comprovante l’assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nell'assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l'assicuratore deve rilasciare all'esercente, per i fini previsti nell'articolo 798, una nota contenente gli estremi dell'assicurazione. In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro per l'aeronautica prevalgono su quelle contenute nel contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l'estensione territoriale dell'assicurazione.

  • Art. 1004 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

    Art. 1004 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione. L'assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

  • Art. 1003 Codice della Navigazione – Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore

    Art. 1003 Codice della Navigazione – Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dell'aeromobile non risponde dei danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo. L'assicuratore non risponde altresì dei danni al motore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell'olio, alle eliche, nonché a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza l'intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell'aeromobile. Tuttavia l'assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro causato da uno dei guasti suddetti.

  • Art. 1002 Codice della Navigazione – Sosta dell’aeromobile in aviorimessa

    Art. 1002 Codice della Navigazione – Sosta dell’aeromobile in aviorimessa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dell'aeromobile, durante la sosta di questo in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio dell'incendio.

  • Art. 995 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 995 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento. DELLE ASSICURAZIONI CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96

  • Art. 991 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    Art. 991 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

  • Art. 990 Codice della Navigazione – Aeromobili dello stesso proprietario o esercente

    Art. 990 Codice della Navigazione – Aeromobili dello stesso proprietario o esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se l'aeromobile soccorritore e l'aeromobile assistito appartengono allo stesso proprietario o sono impiegati dallo stesso esercente.

  • Art. 989 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    Art. 989 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La spesa per le indennità e per il compenso dovuti all'aeromobile in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli articoli 469 e seguenti, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

  • Art. 988 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    Art. 988 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando l'aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'esercente e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.

  • Art. 985 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

    Art. 985 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione . . . . Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione . . . , fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate.

  • Art. 984 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    Art. 984 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, dà diritto, nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

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