Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 122/2019 – Esenzione bollo auto per i veicoli di interesse storico in Emilia-Romagna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Emilia-Romagna che subordinava l’esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico all’iscrizione in determinati registri, anziché alla semplice individuazione dei requisiti.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Emilia-Romagna n. 15 del 2012 esentava dal bollo i veicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni classificati di interesse storico o collezionistico, ma a condizione che fossero iscritti in registri come ASI o FMI. Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento contestando questa condizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva sollevato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012 nella parte in cui subordina l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del codice della strada, anziché alla mera individuazione dei requisiti tramite determinazione dell’ASI o del FMI.

    Il principio

    La Regione non può restringere l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico imponendo l’iscrizione in specifici registri, perché per questa categoria la legge statale richiede solo l’individuazione dei requisiti, non l’iscrizione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il bollo delle auto storiche?

    Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione non può essere subordinata all’iscrizione in registri come ASI o FMI, ma basta l’individuazione dei requisiti.

    Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nella parte indicata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna.

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  • Corte cost. n. 121/2019 – Accertamento dei lavoratori agricoli e contributi previdenziali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, in materia di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi previdenziali.

    Di cosa si tratta

    La controversia nasceva da un verbale ispettivo dell’INPS che, a un’impresa agricola, contestava un fabbisogno di occupazione superiore alle giornate denunciate, con conseguente richiesta di contributi aggiuntivi per gli anni 2007-2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, come modificato nel 1996, sul meccanismo di accertamento dei lavoratori agricoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione.

    Il principio

    Il sistema di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi previdenziali, nella formulazione censurata, non contrasta con i principi di uguaglianza, di tutela previdenziale e con i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    La norma sui contributi agricoli è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro e previdenza.

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  • Corte cost. n. 120/2019 – Particolare tenuità del fatto e reati di competenza del giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica ai reati di competenza del giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis cod. pen. prevede la non punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità. Il caso nasceva da un processo per lesioni colpose lievi davanti al giudice di pace, dove l’imputato chiedeva l’applicazione di tale istituto, escluso per i reati di competenza di quel giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella misura in cui non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace, lamentando un’ingiustificata disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Catania.

    Il principio

    La diversità di disciplina della tenuità del fatto tra processo ordinario e procedimento davanti al giudice di pace non viola il principio di uguaglianza, trattandosi di sistemi processuali e sanzionatori con caratteristiche proprie.

    Domande e risposte

    L’art. 131-bis cod. pen. si applica ai reati del giudice di pace?

    No: la Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera per i reati di competenza del giudice di pace, ritenendo non fondata la censura.

    Quale parametro era stato invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.

    Da quale processo nasceva la questione?

    Da un giudizio per lesioni colpose lievi davanti al giudice di pace di Catania.

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  • Corte cost. n. 119/2019 – Acque pubbliche e deflusso minimo vitale in Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte costituzionale, decidendo su più disposizioni della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018 in materia di ambiente ed energia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, mentre ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni sollevate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato cinque disposizioni di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia su ambiente, energia, infrastrutture e contabilità. Tra i temi toccati, la possibilità per la Regione di ridurre temporaneamente il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua in caso di deficit idrico e altre misure di gestione delle acque e del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo aveva censurato varie norme regionali in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 1, lettere p) e w), e sull’art. 16, comma 1, e non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, lettera w), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono adottare discipline che invadano tale ambito, salvo nei limiti consentiti dai principi statali.

    Domande e risposte

    Quale norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018.

    Tutte le questioni del Governo sono state accolte?

    No. Diverse questioni sono state dichiarate inammissibili e una è stata dichiarata non fondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso contro la legge regionale.

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  • Corte cost. n. 13/2019 – Norme sul notariato sollevate dall’AGCM: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato su norme dell’ordinamento del notariato e della legge antitrust. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni, non poteva proporle nei termini in cui le ha poste.

    Di cosa si tratta

    L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) dubitava della legittimità di norme sull’ordinamento del notariato e sulla tutela della concorrenza, ritenendole in tensione con i principi a tutela del mercato. Il punto centrale era se l’AGCM potesse rivolgersi alla Corte costituzionale in quanto giudice a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio dell’AGCM ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 106, paragrafo 2, TFUE), questioni di legittimità dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della legge notarile n. 89 del 1913 e dell’art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990 (norme a tutela della concorrenza e del mercato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Collegio dell’AGCM in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione.

    Il principio

    La pronuncia è di inammissibilità: la Corte non esamina nel merito le censure relative alla concorrenza e all’ordinamento del notariato, in ragione delle caratteristiche del soggetto rimettente e del modo in cui la questione è stata posta.

    Domande e risposte

    Chi è l’AGCM?

    È l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’autorità indipendente che vigila sul rispetto delle regole di concorrenza e contro le intese e gli abusi di posizione dominante.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    La Corte non è entrata nel merito: la pronuncia di inammissibilità riguarda i presupposti e le caratteristiche con cui la questione è stata sollevata dall’Autorità.

    Le norme sul notariato e sulla concorrenza restano in vigore?

    Sì: non essendoci una dichiarazione di illegittimità, le disposizioni impugnate continuano ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 12/2019 – Pignoramento delle pensioni: illegittima la disciplina transitoria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava i nuovi tetti al pignoramento delle pensioni alle sole esecuzioni avviate dopo il 27 giugno 2015, escludendo quelle già pendenti. La protezione del minimo vitale del pensionato deve valere anche per le procedure in corso.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto nuovi limiti alla pignorabilità delle pensioni (l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile), a tutela di una quota minima necessaria al sostentamento del pensionato. La disciplina transitoria, però, applicava i nuovi limiti solo alle procedure esecutive iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia, giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui escludeva l’applicazione dei nuovi limiti alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui non prevede che i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni si applichino anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

    Il principio

    La tutela del minimo vitale del pensionato, sottesa ai limiti al pignoramento delle pensioni, non può essere irragionevolmente negata a chi si trovi in una procedura esecutiva già pendente. Escludere le procedure in corso determina una disparità di trattamento contraria all’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi aveva già una procedura in corso?

    Grazie alla pronuncia, i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni si applicano anche alle procedure esecutive già pendenti al 27 giugno 2015, e non solo a quelle avviate dopo.

    Perché la norma transitoria era irragionevole?

    Perché lasciava senza protezione del minimo vitale i pensionati già sottoposti a esecuzione, creando una disparità di trattamento priva di giustificazione rispetto a chi affrontava una procedura successiva.

    Quale parametro è stato applicato?

    L’art. 3, primo comma, della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro su cui si fonda la decisione: uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina transitoria.
  • Corte cost. n. 11/2019 – Incarichi dirigenziali negli enti regionali del Lazio: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme della Regione Lazio relative alla decadenza degli incarichi di direzione degli enti regionali. Le censure, riferite al buon andamento della pubblica amministrazione, non hanno superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Alcune leggi della Regione Lazio prevedono che gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti regionali cessino automaticamente dopo un certo termine dall’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma. La questione nasceva da una controversia di lavoro davanti al Tribunale di Viterbo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 55, comma 5, della legge reg. Lazio n. 1 del 2004 (Statuto) e dell’art. 11, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 2002, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Viterbo in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    Il principio

    Le questioni non sono state esaminate nel merito per ragioni di inammissibilità: la pronuncia non si pronuncia sulla compatibilità sostanziale delle norme con il principio di buon andamento, ma rileva un vizio nel modo in cui la questione è stata posta dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le questioni sono «inammissibili»?

    Significa che la Corte non entra nel merito perché riscontra un ostacolo processuale, ad esempio nel modo in cui il giudice ha motivato o formulato la questione.

    Le norme regionali restano quindi in vigore?

    Sì: in mancanza di una dichiarazione di illegittimità, le disposizioni impugnate continuano ad applicarsi.

    Qual era il parametro invocato?

    L’art. 97 della Costituzione, sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

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  • Corte cost. n. 10/2019 – Fauna selvatica e personale regionale nel Lazio: norme illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della Regione Lazio: una in materia di protezione della fauna selvatica, l’altra incidente su ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica relativo al personale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio n. 9 del 2017 conteneva misure di finanza pubblica regionale. Due previsioni sono finite davanti alla Corte: una toccava la protezione della fauna selvatica, l’altra riguardava il personale, con riflessi sull’ordinamento civile e sul contenimento della spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e il comma 97 della legge reg. Lazio n. 9 del 2017: il primo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente, in relazione alla legge n. 157 del 1992 sulla fauna selvatica); il secondo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. (ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2017.

    Il principio

    La protezione della fauna selvatica rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, che fissa standard uniformi inderogabili dalle Regioni; allo stesso modo la disciplina del personale, incidente sull’ordinamento civile e sul coordinamento della finanza pubblica, non può essere derogata dal legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Perché la fauna selvatica è materia statale?

    Perché la sua protezione rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato, che con la legge n. 157 del 1992 fissa standard minimi uniformi.

    Cosa si intende per «ordinamento civile»?

    È la materia, riservata allo Stato, che comprende la disciplina dei rapporti di lavoro e dei relativi aspetti, sottratti alla competenza regionale.

    Entrambe le norme impugnate sono state annullate?

    Sì: la Corte ha dichiarato illegittimi sia la previsione sulla fauna selvatica, sia il comma relativo al personale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro della decisione: tutela dell’ambiente, ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica, materie sottratte alla Regione.
  • Corte cost. n. 9/2019 – Conferenza di servizi e VIA in Lombardia: norme regionali illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Lombardia in tema di conferenza di servizi e valutazione di impatto ambientale, per invasione delle competenze statali sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La conferenza di servizi è lo strumento con cui più amministrazioni decidono insieme su un procedimento; la valutazione di impatto ambientale (VIA) verifica gli effetti ambientali di determinati progetti. La Regione Lombardia, con la legge n. 36 del 2017, aveva modificato le proprie norme su questi due istituti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettera b), e l’art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione: livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente, entrambi di competenza esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduceva il comma 1-quater nell’art. 13 della legge reg. n. 1 del 2012, e dell’art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), nella parte in cui introduceva il comma 6-ter nell’art. 4 della legge reg. n. 5 del 2010 sulla VIA.

    Il principio

    La disciplina della conferenza di servizi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni e quella della VIA alla tutela dell’ambiente: entrambe sono riservate allo Stato. La Regione non può introdurre regole proprie che si discostino dall’assetto fissato dal legislatore statale.

    Domande e risposte

    Cos’è la conferenza di servizi?

    È il modulo procedimentale che consente a più amministrazioni coinvolte di esaminare contestualmente un’istanza e adottare una decisione coordinata, semplificando il procedimento.

    Perché la VIA è materia statale?

    Perché la valutazione di impatto ambientale rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Quali norme regionali sono state annullate?

    Le disposizioni della legge lombarda n. 36 del 2017 che modificavano la disciplina regionale della conferenza di servizi e della VIA, nelle parti indicate dalla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro su cui si fonda la decisione: livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente, riservati allo Stato.
  • Corte cost. n. 7/2019 – Norme ambientali piemontesi: questioni non fondate e inammissibili

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure mosse a norme della Regione Piemonte in materia ambientale: in parte non fondate, in riferimento alla tutela dell’ambiente, e in parte inammissibili, quanto ai parametri europei e processuali.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguardava disposizioni della Regione Piemonte collegate alla manovra finanziaria, incidenti su profili di tutela dell’ambiente. La materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Piemonte, seconda sezione, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione a fonti dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e inammissibili quelle sollevate in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione alle fonti europee evocate.

    Il principio

    Le censure relative alla tutela dell’ambiente non hanno trovato fondamento, mentre quelle ancorate ai parametri europei e processuali sono risultate inammissibili: la Corte conferma la disciplina regionale impugnata, senza riscontrare l’invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Cosa distingue una pronuncia di «non fondatezza» da una di «inammissibilità»?

    La non fondatezza riguarda il merito: la norma supera l’esame di costituzionalità. L’inammissibilità riguarda invece un vizio del modo in cui la questione è stata posta, che impedisce alla Corte di esaminarla nel merito.

    La tutela dell’ambiente è sempre statale?

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato; in questo caso, però, la Corte non ha ritenuto che le norme piemontesi invadessero tale competenza.

    Qual era l’esito complessivo?

    Le norme regionali impugnate sono rimaste in vigore: nessuna dichiarazione di illegittimità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro principale: riparto di competenze fra Stato e Regioni, in particolare la tutela dell’ambiente.
    • Art. 102 della Costituzione — parametro relativo alla funzione giurisdizionale, evocato per le questioni dichiarate inammissibili.
  • Corte cost. n. 6/2019 – Risorse alla Regione Sardegna: illegittima la legge di bilancio statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge di bilancio 2018 nella parte in cui non riconosceva alla Regione Sardegna risorse adeguate nel triennio 2018-2020, in attesa dell’accordo di finanza pubblica. Mancava la copertura necessaria a rendere effettivo il negoziato fra Stato e Regione.

    Di cosa si tratta

    I rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni a statuto speciale si reggono sul metodo dell’accordo. La Regione autonoma Sardegna lamentava che la legge di bilancio per il 2018 non stanziasse risorse sufficienti a rendere effettivo il negoziato sulle componenti economiche che la riguardavano, fra cui l’attuazione di una precedente sentenza della Corte e il contributo per lo svantaggio dell’insularità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha impugnato l’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), lamentando la violazione del principio di leale collaborazione e delle norme statutarie sui rapporti finanziari, perché la disposizione non prevedeva le risorse necessarie a un effettivo accordo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell’accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione Sardegna risorse adeguate, determinate secondo i criteri indicati in motivazione.

    Il principio

    Il metodo dell’accordo nei rapporti finanziari con le Regioni a statuto speciale deve essere effettivo: non basta prevedere un negoziato se non si stanziano risorse che lo rendano concretamente possibile. La mancata previsione di mezzi adeguati rende illegittima la norma.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il negoziato deve essere «effettivo»?

    Significa che lo Stato non può limitarsi a prevedere un accordo con la Regione: deve anche stanziare risorse che rendano concretamente possibile raggiungerlo, altrimenti il metodo dell’accordo resta sulla carta.

    Quale norma è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 1, comma 851, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), nella parte in cui non riconosceva alla Sardegna risorse adeguate nel triennio 2018-2020.

    Perché rileva l’insularità?

    Perché fra le componenti economiche oggetto del negoziato la Regione indicava anche un contributo per il ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità.

  • Corte cost. n. 5/2019 – Limiti regionali all’età degli autobus a noleggio: illegittimi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma piemontese che vietava alle imprese di noleggio l’uso di autobus di età superiore a quindici anni e oltre il milione di chilometri. Il limite incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006 vietava alle imprese autorizzate al noleggio di autobus con conducente di utilizzare veicoli con più di quindici anni di età e oltre un milione di chilometri percorsi, prevedendo la cancellazione dei mezzi dagli elenchi e sanzioni. La vicenda nasceva dall’ingiunzione, rivolta a un’impresa, di alienare due autobus.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Piemonte ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione, rilevando che la disciplina statale (legge n. 218 del 2003) non prevede limiti all’uso di autobus usati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006.

    Il principio

    Con la legge n. 218 del 2003 lo Stato ha definito il punto di equilibrio fra libero esercizio dell’attività di trasporto e interessi pubblici interferenti, in attuazione della competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza. La Regione non è legittimata ad alterare quell’assetto introducendo requisiti più restrittivi sull’età dei mezzi.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva vietare gli autobus più vecchi?

    Perché il limite all’età dei veicoli incide sulle condizioni di mercato e sulla concorrenza, materia di competenza esclusiva statale già disciplinata dalla legge n. 218 del 2003.

    La Corte si era già pronunciata su questa legge?

    Sì. Con la sentenza n. 30 del 2016 aveva già dichiarato illegittimo il comma 3 dello stesso art. 12, che vietava l’incremento del parco mezzi con autobus usati.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione: uguaglianza, libertà di iniziativa economica e riparto di competenze, in particolare la tutela della concorrenza.

    Norme collegate