Art. 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere(1)
In vigore dal 1° luglio 1931
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se
si tratta di contravvenzione, ancorche’ puniti con la sola pena
pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,
senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e
dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo
necessario a prescrivere e’ determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o
alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i
reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche’
per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale.
La prescrizione e’ sempre espressamente rinunciabile
dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede
la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di
circostanze aggravanti
:(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
:(2) così modificato dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.