Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 202/2019 – Balneazione accessibile in Puglia: estinto il processo

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    Con l’ordinanza n. 202 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale di una legge della Regione Puglia sull’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone con disabilità.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48, recante norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale prospettava un contrasto della disposizione regionale con il riparto di competenze, in particolare in relazione alla gestione del demanio marittimo e ad ambiti riservati allo Stato. La controversia non è però giunta alla decisione di merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, prendendo atto del venir meno della lite tra Stato e Regione, generalmente per effetto di rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita o di modifica della disposizione contestata.

    Il principio

    Anche nei giudizi in via principale su leggi regionali a tutela di interessi sociali, come l’accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità, il processo può concludersi con l’estinzione, senza valutazione di merito, quando cessa la controversia tra le parti.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sulle spiagge accessibili è stata annullata?

    No. Il processo si è estinto senza decisione di merito; la Corte non ha valutato la legittimità della disposizione.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

    Cosa significa per la disposizione regionale?

    Resta in vigore, non essendo intervenuta alcuna pronuncia di illegittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 258/2019 – Caccia nei siti Natura 2000: illegittima la legge delle Marche

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    La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Marche che riapriva l’esercizio venatorio nei siti della rete europea «Natura 2000», intervenendo subito dopo provvedimenti cautelari del giudice amministrativo che lo avevano sospeso. La tutela dell’ambiente e la parità delle armi nel processo non lo consentono.

    Di cosa si tratta

    La rete «Natura 2000» è un sistema di aree protette istituito dalle direttive europee «Habitat» e «Uccelli» per conservare habitat e specie. La Regione Marche aveva approvato una legge che autorizzava la caccia in questi siti, intervenendo a ridosso di provvedimenti cautelari con cui il TAR aveva sospeso l’attività venatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche n. 46 del 2018, che autorizzavano l’esercizio venatorio nei siti Natura 2000 e aggiungevano il relativo Allegato A. Parametri evocati: gli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (giusto processo e competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. La legge regionale, intervenendo a ripristinare la caccia subito dopo i provvedimenti cautelari del giudice, interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale e violava la parità delle armi tra le parti, oltre a invadere la competenza statale in materia ambientale.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato; la legge regionale che, intervenendo a ridosso di un contenzioso, vanifica gli effetti di provvedimenti cautelari del giudice a vantaggio della stessa Regione parte in causa lede il principio di parità delle armi nel processo sancito dall’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono i siti «Natura 2000»?

    Sono aree protette individuate in base alle direttive europee «Habitat» e «Uccelli» per la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali, soggette a regimi di tutela rafforzata.

    Perché la Regione non poteva autorizzare la caccia in quei siti?

    Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e perché la legge regionale aveva di fatto annullato gli effetti di provvedimenti cautelari del giudice, violando la parità processuale.

    Cosa significa «parità delle armi» nel processo?

    È il principio per cui le parti devono trovarsi in condizioni di parità davanti al giudice: una legge che avvantaggia una parte vanificando una decisione giudiziaria già presa viola l’art. 111 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato.
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti, violati dall’intervento legislativo regionale.
  • Corte cost. n. 257/2019 – Revoca patente per omicidio stradale: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni su due previsioni del codice della strada che disciplinano la revoca della patente e il divieto di conseguirne una nuova a seguito di omicidio o lesioni stradali. I dubbi dei giudici rimettenti non superano il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada, dopo l’introduzione dei reati di omicidio e lesioni stradali, prevede la revoca della patente di guida e un periodo durante il quale non è possibile conseguirne una nuova. Diversi tribunali hanno dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendola eccessivamente rigida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Pisa, Verbania e Rimini, con più ordinanze riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, sia quelle relative al comma 2, quarto periodo, sia quelle relative al comma 3-ter dell’art. 222 cod. strada. Le pronunce di inammissibilità non entrano nel merito della costituzionalità: le norme restano in vigore.

    Il principio

    Quando le ordinanze di rimessione presentano carenze tali da impedire l’esame del merito, la Corte definisce le questioni con una pronuncia di manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati: la disciplina impugnata resta applicabile.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?

    Con l’inammissibilità la Corte non esamina il merito, perché mancano i presupposti processuali; con l’infondatezza, invece, esamina la questione e la ritiene priva di fondamento. In entrambi i casi la norma resta in vigore.

    Resta in vigore la revoca della patente per omicidio stradale?

    Sì. La pronuncia di inammissibilità non incide sulla disciplina del codice della strada, che continua ad applicarsi.

    I giudici possono riproporre le questioni?

    In linea di principio sì: un’inammissibilità per vizi processuali non preclude che la questione sia nuovamente sollevata in modo corretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2019 – Tributi e Valle d’Aosta: estinto il processo sulla legge di bilancio 2018

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    Con l’ordinanza n. 201 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo avviato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta contro una disposizione della legge di bilancio dello Stato per il 2018.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste aveva impugnato in via principale l’art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio dello Stato per il 2018), ritenendolo lesivo delle proprie prerogative finanziarie e statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguardava i rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale: la ricorrente contestava la disposizione statale sotto il profilo dell’incidenza sulle proprie risorse e sull’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione, di regola, consegue alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, spesso a seguito di intese o modifiche normative che fanno venir meno l’interesse alla pronuncia di merito.

    Il principio

    Il giudizio in via principale può concludersi con l’estinzione del processo, senza esame del merito, quando viene meno la lite tra Stato e Regione; in tal caso la disposizione impugnata resta vigente.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la legge di bilancio 2018?

    No. Il processo si è chiuso con un’estinzione, senza decisione sul merito della questione.

    Perché un giudizio costituzionale può estinguersi?

    Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita, ad esempio dopo un accordo o una modifica della norma contestata.

    Cosa accade alla disposizione impugnata?

    Resta in vigore, perché la Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità.

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  • Corte cost. n. 200/2019 – Sanità calabrese: spettava allo Stato nominare il commissario ad acta

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    Con la sentenza n. 200 del 2019 la Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione tra la Regione Calabria e lo Stato, dichiarando che spettava al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi della sanità calabrese.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 e del telegramma del Presidente del Consiglio del 6 dicembre 2018, con cui erano stati nominati il commissario ad acta e il subcommissario per attuare il piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione contestava che lo Stato avesse esercitato, con quegli atti, un potere asseritamente lesivo delle proprie competenze in materia di organizzazione sanitaria, rivendicando un proprio ruolo nella scelta del commissario incaricato del rientro dai disavanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, nella riunione del 7 dicembre 2018. Il conflitto si è quindi risolto a favore dello Stato.

    Il principio

    Nell’ambito dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle Regioni, la nomina del commissario ad acta rientra nelle attribuzioni dello Stato, chiamato a garantire l’equilibrio dei conti e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche a fronte delle competenze regionali in materia di organizzazione del servizio sanitario.

    Domande e risposte

    Chi ha vinto il conflitto, la Regione o lo Stato?

    Lo Stato. La Corte ha dichiarato che la nomina del commissario ad acta e del subcommissario spettava al Consiglio dei ministri.

    Che cos’è un commissario ad acta per la sanità?

    È un soggetto incaricato di attuare il piano di rientro dai disavanzi sanitari di una Regione in difficoltà finanziaria, in sostituzione degli organi regionali per gli atti necessari.

    Perché lo Stato può intervenire sulla sanità regionale?

    Per assicurare l’equilibrio dei conti pubblici e il rispetto del piano di rientro, esigenze che giustificano i poteri statali di attuazione anche in un settore di competenza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 256/2019 – Esonero contributivo neoassunti: legittima l’esclusione di chi era già occupato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. Escludere dal beneficio i lavoratori già occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare le assunzioni stabili, le leggi di stabilità 2015 e 2016 avevano previsto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il beneficio era però escluso quando il lavoratore, nei sei mesi precedenti, era già risultato occupato a tempo indeterminato. Una società si è rivolta al giudice contro l’INPS contestando questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e l’art. 1, comma 178, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui escludono dall’esonero le assunzioni di lavoratori già occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, nel giudizio tra la Silvelox Europe spa e l’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La scelta del legislatore di riservare l’agevolazione alle assunzioni che creano effettiva nuova occupazione stabile, escludendo chi già godeva di un rapporto a tempo indeterminato, rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole.

    Il principio

    Nelle politiche di incentivo all’occupazione il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel selezionare i beneficiari: subordinare l’esonero contributivo alla creazione di occupazione realmente nuova, escludendo chi era già stabilmente occupato, è coerente con la finalità della misura e non viola il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’è una pronuncia di manifesta infondatezza?

    È un’ordinanza con cui la Corte respinge la questione perché palesemente priva di fondamento, senza necessità di una sentenza articolata; la norma impugnata resta in vigore.

    Perché l’esclusione è legittima?

    Perché l’esonero serviva a incentivare occupazione realmente nuova: chi era già occupato a tempo indeterminato non rappresentava un incremento occupazionale, quindi poteva essere ragionevolmente escluso.

    Il datore di lavoro può comunque assumere quei lavoratori?

    Sì, la decisione non vieta l’assunzione: stabilisce soltanto che in quei casi non spetta il beneficio dell’esonero contributivo.

  • Corte cost. n. 255/2019 – Sanità Molise: spettava allo Stato nominare il commissario ad acta

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    In un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte stabilisce che spettava allo Stato — e per esso al Consiglio dei ministri — nominare il commissario ad acta per attuare il piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise. La Regione, in regime di commissariamento, non poteva opporsi a quella nomina.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni con gravi disavanzi sanitari sono sottoposte a un piano di rientro: quando non rispettano gli obiettivi, lo Stato può commissariarle nominando un commissario ad acta che agisce al posto degli organi regionali. La Regione Molise ha contestato la delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 che nominava tale commissario, ritenendola lesiva delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, sollevato dalla Regione Molise contro la delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 con cui era stato nominato il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. La Regione lamentava la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta con la delibera del 7 dicembre 2018. Il conflitto sollevato dalla Regione è stato quindi respinto nel merito: la nomina statale era legittima.

    Il principio

    Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, il potere di nominare il commissario ad acta appartiene allo Stato, a tutela degli equilibri di bilancio e della garanzia uniforme del diritto alla salute; la Regione commissariata non può opporsi a tale esercizio del potere sostitutivo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui Stato e Regione (o due enti) contestano a chi spetti un determinato potere. La Corte non annulla una legge, ma stabilisce a quale ente competeva l’atto.

    Perché lo Stato può nominare un commissario nella sanità regionale?

    Perché il piano di rientro dai disavanzi sanitari attiva il potere sostitutivo statale: quando la Regione non rispetta gli obiettivi, lo Stato interviene per garantire equilibrio finanziario e livelli essenziali di assistenza.

    Che effetto ha questa pronuncia?

    Conferma la legittimità della nomina del commissario ad acta in Molise, rigettando le contestazioni della Regione.

  • Corte cost. n. 199/2019 – Dichiarazioni mendaci e decadenza dai benefici: questione inammissibile

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    Con la sentenza n. 199 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, che prevede la decadenza dai benefici per chi rende dichiarazioni non veritiere nelle autocertificazioni. Il giudice rimettente non aveva costruito correttamente la questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento adottato sulla base della dichiarazione. La norma è molto applicata nei rapporti con la pubblica amministrazione (graduatorie, contributi, concessioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con più ordinanze, aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, prospettando un trattamento eccessivamente rigido e automatico della decadenza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal TAR Puglia — Lecce. L’inammissibilità impedisce l’esame del merito, generalmente per difetti nella formulazione della questione o nella ricostruzione del quadro normativo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere proposta in modo completo e corretto, con un’adeguata ricostruzione della norma e della sua portata applicativa; quando il giudice rimettente non assolve a tale onere, la Corte non può pronunciarsi nel merito e dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    L’art. 75 sulla decadenza dai benefici è stato dichiarato incostituzionale?

    No. La Corte non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione inammissibile, lasciando la norma in vigore.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con quattro ordinanze poi riunite.

    Cosa comporta l’inammissibilità?

    La Corte non decide se la norma sia o meno costituzionale; il giudice del processo principale dovrà applicare la disposizione come vigente o, se ne ricorrono i presupposti, riproporre una questione meglio costruita.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 254/2019 – Edifici di culto: illegittima la legge lombarda «antimoschee»

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime due previsioni della legge urbanistica lombarda (la cosiddetta legge «antimoschee») che subordinavano in modo assoluto e senza termini certi l’apertura di nuovi luoghi di culto all’approvazione di un apposito piano comunale. La libertà religiosa non può restare imprigionata in una programmazione urbanistica a tempo indeterminato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia, con la legge n. 2 del 2015, aveva modificato la legge sul governo del territorio (legge reg. n. 12 del 2005) prevedendo che nessuna nuova «attrezzatura religiosa» potesse essere installata senza un apposito Piano delle attrezzature religiose (PAR), parte del piano dei servizi comunale. Il TAR Lombardia, davanti ai ricorsi di due associazioni islamiche cui era stato negato uno spazio di culto, ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il comma 2 vietava l’apertura di qualsiasi nuova attrezzatura religiosa in assenza del piano; il comma 5, secondo periodo, stabiliva che, decorsi diciotto mesi, il piano fosse approvato solo «unitamente al nuovo PGT», senza ulteriori termini. Parametri evocati: artt. 2, 3 e 19 della Costituzione (e, per il comma 5, anche artt. 5, 97, 114, 117 e 118). Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, e dell’art. 72, comma 5, secondo periodo. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1 e inammissibili gli interventi tardivi dell’Associazione Assalam di Cantù. Il comma 2 è caduto perché subordinava in modo assoluto l’apertura dei luoghi di culto al piano; il comma 5, secondo periodo, perché lasciava i fedeli in una situazione di attesa senza tempi certi.

    Il principio

    La legislazione regionale sul governo del territorio può disciplinare l’inserimento urbanistico degli edifici di culto, ma non può ostacolare o comprimere la libertà di religione garantita dall’art. 19 Cost. La domanda di spazi per l’esercizio del culto deve trovare risposta — positiva o negativa — in tempi certi ed entro un termine ragionevole.

    Domande e risposte

    Perché viene chiamata legge «antimoschee»?

    Perché, pur formalmente neutra, la disciplina lombarda rendeva di fatto difficilissima l’apertura di nuovi luoghi di culto, colpendo soprattutto le comunità religiose minoritarie, come quelle islamiche, prive di edifici già esistenti.

    I Comuni possono ancora regolare gli edifici di culto?

    Sì. La Corte conferma che i Comuni possono disciplinare l’inserimento urbanistico delle attrezzature religiose, ma non possono trasformare la pianificazione in un controllo che impedisca o rinvii sine die l’esercizio del culto.

    Che cosa cambia per chi chiede uno spazio di culto?

    Dopo la sentenza, l’apertura non è più subordinata in modo assoluto al piano e l’amministrazione non può rinviare a tempo indeterminato la decisione: deve rispondere entro un termine ragionevole.

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  • Corte cost. n. 198/2019 – Semplificazione edilizia in Campania: respinte le censure dello Stato

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    Con la sentenza n. 198 del 2019 la Corte costituzionale ha respinto i rilievi del Governo contro la legge di semplificazione 2018 della Regione Campania: in parte inammissibili, in parte infondate le questioni sulle norme in materia di governo del territorio e attività edilizia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera a), numero 3), della legge della Regione Campania 2 agosto 2018, n. 26, recante misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale (legge annuale di semplificazione 2018).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale lamentava il contrasto delle disposizioni regionali con gli artt. 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera l), e 118, primo comma, della Costituzione, ipotizzando un’invasione di ambiti riservati allo Stato (tra cui l’ordinamento civile) e una lesione dei principi di ragionevolezza e di autonomia degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), promosse in riferimento agli artt. 5, 114, 117, secondo comma, lettera l), e 118, primo comma, Cost., e ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 6, comma 1, lettera a), promosse in riferimento agli artt. 3, 114, primo e secondo comma, e 118, primo comma, Cost. La legge regionale impugnata è quindi rimasta in vigore.

    Il principio

    La Regione può legittimamente adottare misure di semplificazione in materia di governo del territorio, di propria competenza, purché non invada gli ambiti riservati allo Stato; le censure statali che non dimostrano in modo adeguato l’invasione di competenze o la lesione dei parametri evocati non possono condurre all’annullamento della norma regionale.

    Domande e risposte

    La legge di semplificazione campana è stata salvata?

    Sì. Le censure statali sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito, lasciando in vigore le disposizioni impugnate.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

    Su quali materie si discuteva?

    Governo del territorio e attività edilizia, con il Governo che lamentava interferenze con competenze statali come l’ordinamento civile.

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  • Corte cost. n. 197/2019 – Bilancio della Regione Siciliana: la Corte ordina un’istruttoria sui conti

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    Con la sentenza n. 197 del 2019 la Corte costituzionale, prima di decidere sulle censure mosse a varie norme della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana, ha disposto un’istruttoria: ha ordinato alla Regione e allo Stato di depositare, entro sessanta giorni, documenti contabili dettagliati, in particolare sul finanziamento della sanità.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diversi articoli della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità regionale 2018), tra cui gli artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45 e 99. La materia investe i bilanci regionali, l’armonizzazione contabile e il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel territorio siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale denunciava la lesione delle regole di contabilità pubblica e di armonizzazione dei bilanci, con riferimento in particolare all’esatta perimetrazione delle entrate e delle spese prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. La valutazione richiedeva la conoscenza analitica dei dati di bilancio e dei flussi finanziari tra Stato e Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso il merito: con un’ordinanza letta in udienza e recepita nel dispositivo ha disposto un’istruttoria, ordinando che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana trasmetta un estratto delle previsioni definitive di bilancio 2018 con l’esatta perimetrazione delle partite, e che il Presidente del Consiglio dei ministri (tramite il MEF) invii le risultanze del monitoraggio sul finanziamento del Servizio sanitario nella Regione, con i reciproci flussi finanziari.

    Il principio

    Nel giudizio sui bilanci regionali la Corte può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire i dati contabili indispensabili a valutare la corretta perimetrazione e copertura delle voci di entrata e di spesa, in particolare quando è in gioco il finanziamento di funzioni essenziali come la tutela della salute.

    Domande e risposte

    La legge regionale è stata dichiarata illegittima?

    Non con questa decisione: la Corte ha rinviato la valutazione di merito, ordinando prima l’acquisizione di documenti contabili dalle parti.

    Che cosa devono fare le parti?

    Entro sessanta giorni la Regione deve depositare l’estratto di bilancio 2018 con l’esatta perimetrazione delle voci e lo Stato deve fornire i dati sul finanziamento della sanità siciliana e sui flussi finanziari.

    Perché serviva un’istruttoria?

    Perché la verifica del rispetto delle regole di armonizzazione contabile richiede dati analitici di bilancio che non risultavano dagli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2019 – Decreto sicurezza: estinto il processo sul ricorso della Sardegna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 196 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione autonoma Sardegna contro l’art. 28, comma 1, del «decreto sicurezza» (d.l. n. 113 del 2018), in tema di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato in via principale numerose disposizioni del d.l. n. 113 del 2018 (legge n. 132 del 2018), tra cui l’art. 28, comma 1, che introduceva nell’art. 143 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) un nuovo comma 7-bis sui poteri sostitutivi del prefetto nei comuni con situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La ricorrente censurava l’art. 28, comma 1, in riferimento a un ampio ventaglio di parametri (artt. 3, 5, 23, 25, 27, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, oltre allo Statuto speciale per la Sardegna e alle relative norme di attuazione), lamentando la lesione della competenza regionale primaria in materia di ordinamento degli enti locali e dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione consegue tipicamente alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, che fa venir meno l’interesse alla decisione di merito.

    Il principio

    Il giudizio costituzionale in via principale può concludersi senza una pronuncia di merito quando interviene una causa di estinzione del processo: in tal caso la Corte si limita a prenderne atto, senza valutare la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’art. 28 fosse o no legittimo?

    No. Con questa ordinanza la Corte non ha valutato il merito: ha solo dichiarato estinto il processo per il ricorso della Sardegna.

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio senza decisione sulla questione, di regola a seguito di rinuncia al ricorso; la disposizione impugnata resta quella vigente, salvo eventuali pronunce su ricorsi paralleli.

    La questione era collegata ad altre decisioni?

    Sì: l’art. 28 del decreto era impugnato anche da altre Regioni e su di esso la Corte si è pronunciata, in particolare, con la sentenza n. 195 del 2019.

    Norme collegate