Autore: Andrea Marton

  • Articolo 153 Codice Penale: Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

    Articolo 153 Codice Penale: Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

    Art. 153 c.p. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

    I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.

    Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

    Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

  • Articolo 154 Codice Penale: Più querelanti: remissione di uno solo

    Articolo 154 Codice Penale: Più querelanti: remissione di uno solo

    Art. 154 c.p. Più querelanti: remissione di uno solo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

    Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

  • Articolo 155 Codice Penale: Accettazione della remissione

    Articolo 155 Codice Penale: Accettazione della remissione

    Art. 155 c.p. Accettazione della remissione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

    La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.

    Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’articolo 153.

    Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

  • Articolo 156 Codice Penale: Estinzione del diritto di remissione

    Articolo 156 Codice Penale: Estinzione del diritto di remissione

    Art. 156 c.p. Estinzione del diritto di remissione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

    La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

  • Articolo 157 Codice Penale: Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere(1)

    Articolo 157 Codice Penale: Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere(1)

    Art. 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere(1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al

    massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo

    non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se

    si tratta di contravvenzione, ancorche’ puniti con la sola pena

    pecuniaria.

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo

    alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,

    senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e

    dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le

    aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie

    diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel

    qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per

    l’aggravante.

    Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo

    necessario a prescrivere e’ determinato a norma del secondo comma.

    Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o

    alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per

    determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto

    alla pena detentiva.

    Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella

    detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

    I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i

    reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche’

    per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del

    codice di procedura penale.

    La prescrizione e’ sempre espressamente rinunciabile

    dall’imputato.

    La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede

    la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di

    circostanze aggravanti

    :(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

    :(2) così modificato dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

  • Articolo 158 Codice Penale: Decorrenza del termine della prescrizione

    Articolo 158 Codice Penale: Decorrenza del termine della prescrizione

    Art. 158 c.p. Decorrenza del termine della prescrizione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)

    Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

    :(1) soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251

    :(2) soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251

  • Articolo 159 Codice Penale: Sospensione del corso della prescrizione

    Articolo 159 Codice Penale: Sospensione del corso della prescrizione

    Art. 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

    :1) autorizzazione a procedere;

    :2) deferimento della questione ad altro giudizio;

    :3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

    Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.

    La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

  • Articolo 160 Codice Penale: Interruzione del corso della prescrizione

    Articolo 160 Codice Penale: Interruzione del corso della prescrizione

    Art. 160 c.p. Interruzione del corso della prescrizione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

    Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. (1)

    La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

  • Articolo 161 Codice Penale: Effetti della sospensione e della interruzione

    Articolo 161 Codice Penale: Effetti della sospensione e della interruzione

    Art. 161 c.p. Effetti della sospensione e della interruzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

    Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

  • Articolo 162 Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni

    Articolo 162 Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni

    Art. 162 c.p. Oblazione nelle contravvenzioni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.(1)