Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1262 Codice della Navigazione – Sospensione in pendenza di processo penale

    Art. 1262 Codice della Navigazione – Sospensione in pendenza di processo penale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento. Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell’aria, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (1) o dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie. Il proscioglimento dell’imputato salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

    Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell’aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marinara, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell’aria (1). I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali. (1) Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell’art. 1, l. 13 luglio 1965, n. 859.

  • Art. 1260 Codice della Navigazione – Divieto di cumulo delle pene disciplinari

    Art. 1260 Codice della Navigazione – Divieto di cumulo delle pene disciplinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In caso di concorso si applica solo la più grave.

  • Art. 1259 Codice della Navigazione – Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell’aeromobile

    Art. 1259 Codice della Navigazione – Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: apprendistato

    CCNL Agenzie Immobiliari

    L’apprendistato nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come funziona il contratto di apprendistato per chi entra in un’agenzia immobiliare: tipologie, durata, paga ridotta e formazione.

    In sintesi

    L'apprendistato è un contratto a causa mista (lavoro più formazione) disciplinato dal d.lgs. 81/2015 nelle tre tipologie: per la qualifica e il diploma, professionalizzante e di alta formazione. Nelle agenzie immobiliari è usato soprattutto quello professionalizzante. Nel CCNL dura 36 mesi per le qualifiche dal 2° al 5° livello; la retribuzione è sotto-inquadrata di due livelli per la prima metà e di uno per la seconda; la formazione va da 160 a 240 ore; alla scadenza ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL) e sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025 (Edotto)

    Che cos'è l'apprendistato

    L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista: accanto alla prestazione lavorativa c'è un obbligo di formazione finalizzato a far conseguire all'apprendista una qualificazione professionale. La disciplina generale è nel d.lgs. 81/2015; il CCNL Agenzie Immobiliari la cala sui profili del settore (durata, inquadramento, formazione).

    Le tre tipologie

    Tipi di apprendistato (d.lgs. 81/2015)
    Tipo Finalità Destinatari
    Per la qualifica e il diploma professionale Conseguire un titolo di studio in alternanza Giovani 15-25 anni
    Professionalizzante Acquisire una qualificazione professionale tramite il lavoro Giovani 18-29 anni (17 con qualifica)
    Di alta formazione e ricerca Titoli universitari/ITS, praticantato Giovani 18-29 anni

    Nelle agenzie immobiliari la forma più usata è l'apprendistato professionalizzante, adatto a formare consulenti e addetti.

    Durata e inquadramento

    Il CCNL ammette l’apprendistato professionalizzante per le qualifiche dal 2° al 5° livello (art. 43). La durata è di 36 mesi per ciascuno di questi livelli (art. 45). Per la retribuzione il CCNL ha scelto il sotto-inquadramento (art. 37), senza percentuali:

    • due livelli sotto quello della mansione per cui si fa l’apprendistato, per la prima metà del periodo;
    • un livello sotto, per la seconda metà;
    • alla fine, il livello della qualifica conseguita.

    Gli importi sono i minimi del livello di inquadramento in quel momento, che si leggono nelle tabelle retributive. Per un apprendista destinato al 3° livello: 5° livello per i primi 18 mesi (1.666,82 euro lordi con i minimi dal 1° gennaio 2026) e 4° livello per i successivi 18 (1.782,68 euro).

    Le regole del CCNL sull’apprendistato professionalizzante
    Aspetto Regola Art.
    Livelli ammessi Dal 2° al 5° 43
    Durata 36 mesi. Percorso «specialistico» per i mediatori: 2 anni, assunzione al 5° livello e conclusione al 3° 45, 52
    Formazione professionalizzante 240 ore per il 2° livello (210 se diplomato o laureato), 210 per il 3°, 180 per il 4°, 160 per il 5°, nell’orario di lavoro 46
    Prova Fino a 60 giorni di lavoro effettivo 35
    Part-time Non meno del 60% dell’orario settimanale 36
    Numero di apprendisti Non oltre il 100% dei lavoratori qualificati; fino a 3 se i qualificati sono meno di 3 31
    Conferma Per assumere altri apprendisti il datore deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti (regole particolari se i contratti sono pochi) 44
    Parere di conformità Richiesto alla commissione dell’ente bilaterale; senza risposta in 10 giorni lavorativi si intende accolto 34
    Malattia Stesse prestazioni dei lavoratori qualificati 38
    Permessi per esami Fino a 40 ore annue retribuite 41
    Sospensioni Malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie oltre 30 giorni consecutivi spostano in avanti la scadenza 33

    La formazione obbligatoria

    La formazione è l'elemento qualificante: senza formazione l'apprendistato è irregolare. Si distinguono:

    • la formazione professionalizzante, interna o esterna all'azienda, definita dal piano formativo individuale;
    • la formazione di base e trasversale, dove prevista, a carico delle Regioni.

    Il datore deve nominare un tutor (nel CCNL il «referente per l'apprendistato», art. 39) e redigere il piano formativo individuale. La mancata erogazione della formazione per fatto imputabile al datore comporta sanzioni e il rischio di riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'inizio.

    Recesso e conferma

    Durante l'apprendistato valgono le regole ordinarie sul recesso per giusta causa o giustificato motivo. Una particolarità: al termine del periodo formativo, ciascuna parte può recedere con un preavviso scritto di 30 giorni dalla scadenza del periodo di formazione (art. 33); se nessuno recede, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario e l'apprendista è inquadrato nel livello di destinazione. Il periodo svolto si computa nell'anzianità.

    Apprendistato stagionale

    Il CCNL (art. 50) consente di articolare l’apprendistato in più stagioni, con più rapporti a tempo determinato di almeno 6 mesi ciascuno nell’anno solare, nelle località a vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali di secondo livello. Nel testo del 2021 la prestazione annuale comprende un periodo continuativo di almeno 5 mesi coincidente con la stagione, più eventuali periodi minimi di una settimana negli intervalli; la prova è di 45 giorni di effettiva prestazione, l’apprendista ha diritto di precedenza nella stagione successiva e l’ultimo periodo di lavoro deve iniziare entro 48 mesi dalla prima assunzione. Secondo la sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025, il periodo continuativo minimo coincidente con la stagione scende a 4 mesi.

    Casi pratici

    Un'apprendista consulente
    Caia, 24 anni, è assunta con apprendistato professionalizzante per diventare consulente immobiliare (livello di destinazione 3°). Per i primi 18 mesi è inquadrata al 5° livello (due sotto il 3°), poi per altri 18 mesi al 4°, e segue un piano formativo di 210 ore con un referente. Al termine, se l'agenzia non recede, diventa dipendente ordinaria al 3° livello.
    Tizio e la formazione mancata
    Tizio scopre che, pur essendo apprendista, non ha mai ricevuto formazione strutturata né ha un piano formativo. La carenza di formazione imputabile al datore è un'irregolarità: può comportare sanzioni e, nei casi più gravi, la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.
    Sempronio confermato a fine percorso
    Sempronio termina i tre anni di apprendistato. Né lui né l'agenzia recedono nel termine di preavviso: il rapporto prosegue come tempo indeterminato ordinario, con inquadramento al livello di destinazione e l'anzianità che parte dall'assunzione iniziale.
  • Art. 1258 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

    Art. 1258 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell’aria è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l’incapacità alla iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare (1). Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (2) e dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, l’inibizione dell’esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1º giugno 1995, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all’iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell’amministrazione competente. (2) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1257 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per i passeggeri

    Art. 1257 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per i passeggeri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le pene disciplinari per i passeggeri sono: 1) l’ammonimento semplice; 2) l’ammonimento pubblico; 3) l’esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni; 4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni; 5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell’aeromobile.

  • Art. 1256 Codice della Navigazione – Infrazioni disciplinari dei passeggeri

    Art. 1256 Codice della Navigazione – Infrazioni disciplinari dei passeggeri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri: 1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell’aeromobile; 2) il recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio; 3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell’aeromobile; 4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

  • Art. 1255 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

    Art. 1255 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle persone che esercitano un’attività prevista nell’articolo 68 può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l’esercizio dell’attività nell’interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno. Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi. Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

  • Art. 1254 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell’aria

    Art. 1254 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell’aria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    navigazione interna e alla gente dell’aria. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono: 1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire; 2) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi; 3) la cancellazione dai registri professionali. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal ministro [per le comunicazioni] (1). Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla gente dell’aria sono: 1) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi; 2) la cancellazione dai registri professionali. Dette pene sono applicate dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1016 Codice della Navigazione – Azione di rivalsa dell’assicuratore

    Art. 1016 Codice della Navigazione – Azione di rivalsa dell’assicuratore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato. Sezione II Assicurazione della responsabilità per danni da urto

  • Art. 1014 Codice della Navigazione – Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio

    Art. 1014 Codice della Navigazione – Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione scaduta mentre l'aeromobile trovasi in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'esercente deve pagare un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

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