Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1288 Codice della Navigazione – Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

    Art. 1288 Codice della Navigazione – Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell’articolo 1329 deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice chiedere l’annotazione sul certificato di collaudo prevista nell’articolo 755, secondo comma.

  • Art. 1287 Codice della Navigazione – Licenza delle navi minori

    Art. 1287 Codice della Navigazione – Licenza delle navi minori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.

  • Art. 1286 Codice della Navigazione – Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

    Art. 1286 Codice della Navigazione – Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all’ispettorato di porto, entro un anno dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti corredata dei documenti prescritti dal regolamento. L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1). (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1285 Codice della Navigazione – Società proprietarie di aeromobili

    Art. 1285 Codice della Navigazione – Società proprietarie di aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale o nel matricolare della [Reale unione nazionale aeronautica] (1), che alla data dell’entrata in vigore del codice non si trovino nelle condizioni stabilite nell’articolo 751, sono tenute a conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data predetta. (1) Ora Aero Club d’Italia.

  • Art. 1284 Codice della Navigazione – Società proprietarie di navi e navi in comproprietà

    Art. 1284 Codice della Navigazione – Società proprietarie di navi e navi in comproprietà

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le società che anteriormente all’entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero [per le comunicazioni] (1) per ottenere l’autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144. Per le comproprietà navali, che all’entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell’articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1º gennaio 1943. Per le comproprietà che all’entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell’art. 159 l’autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1º gennaio 1943. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1283 Codice della Navigazione – Norme fiscali relative all’immatricolazione del personale

    Art. 1283 Codice della Navigazione – Norme fiscali relative all’immatricolazione del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all’iscrizione del personale marittimo, del personale della navigazione interna e della gente dell’aria sono esenti da qualsiasi tassa.

  • Art. 1282 Codice della Navigazione – Titoli professionali marittimi

    Art. 1282 Codice della Navigazione – Titoli professionali marittimi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le modalità per il cambiamento delle patenti e degli altri documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal ministro [per le comunicazioni] (1). I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le attività alle quali erano abilitati in base alle disposizioni stesse. Con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro [per le comunicazioni] (1), è stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto nell’articolo 123 del presente codice. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1281 Codice della Navigazione – Personale delle costruzioni aeronautiche

    Art. 1281 Codice della Navigazione – Personale delle costruzioni aeronautiche

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice, presentare domanda per l’iscrizione nell’albo nazionale previsto nell’articolo 735.

  • Art. 1280 Codice della Navigazione – Iscrizione del personale della navigazione interna

    Art. 1280 Codice della Navigazione – Iscrizione del personale della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all’ispettorato di porto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonché da una dichiarazione dell’armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso può altresì presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori. L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all’esercizio della navigazione interna. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1). (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 1277 Codice della Navigazione – Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio

    Art. 1277 Codice della Navigazione – Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fino all’emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell’articolo 95, secondo comma, e nell’ articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.

  • Art. 1276 Codice della Navigazione – Rimozione di cose sommerse

    Art. 1276 Codice della Navigazione – Rimozione di cose sommerse

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del codice.

  • Art. 1275 Codice della Navigazione – Soppressione della Cassa depositi della gente di mare

    Art. 1275 Codice della Navigazione – Soppressione della Cassa depositi della gente di mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con l’entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente di mare. Il ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello [per le finanze] (2), stabilisce le norme per la liquidazione della cassa. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione. (2) Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

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