Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 98/2019 – Danno alle cose da veicolo non identificato e soglia del danno grave alla persona

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che, per i sinistri causati da veicoli non identificati, risarcisce i danni alle cose solo se c’è stato anche un danno grave alla persona. La limitazione previene le frodi al Fondo di garanzia ed è espressione del dovere di solidarietà.

    Di cosa si tratta

    Quando un incidente è causato da un veicolo «pirata» non identificato, il danneggiato può rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada. La legge, però, risarcisce i danni alle cose solo se ricorre anche un danno grave alla persona. Un danneggiato riteneva ingiusta questa limitazione, che lo lasciava senza ristoro per i soli danni materiali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dal d.lgs. n. 198 del 2007. Il Giudice di pace di Avezzano ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, lamentando una disparità e un sacrificio del diritto di difesa del danneggiato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni e ammissibile l’intervento della CONSAP. La limitazione del risarcimento dei danni alle cose ai soli casi di danno grave alla persona è ragionevole, perché previene possibili frodi al Fondo di garanzia, e non lede il diritto di difesa, che attiene alle modalità processuali e non ai presupposti sostanziali del diritto.

    Il principio

    Il legislatore può subordinare il risarcimento dei danni alle cose, nei sinistri da veicolo non identificato, alla sussistenza di un danno grave alla persona: tale scelta è espressione del dovere di solidarietà e della necessità di prevenire frodi, e non viola il diritto di difesa, che riguarda le modalità e non i presupposti sostanziali della tutela.

    Domande e risposte

    Chi risarcisce i danni da veicolo non identificato?

    Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, tramite un’impresa designata.

    Perché serve un danno grave alla persona per i danni alle cose?

    Per prevenire frodi al Fondo: un danno lieve, secondo la Corte, è più facilmente simulabile, mentre la limitazione è espressione di solidarietà.

    La norma viola il diritto di difesa?

    No: la Corte ha chiarito che l’art. 24 Cost. riguarda le modalità processuali, non i presupposti sostanziali del diritto al risarcimento.

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  • Corte cost. n. 97/2019 – Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Le questioni sollevate dal Tribunale di Verona sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Per alcune controversie civili occorre tentare la mediazione prima di andare in giudizio. Quando si oppone un decreto ingiuntivo, sorge il dubbio su chi debba attivare la mediazione e in quale momento. Un tribunale riteneva irragionevole e costituzionalmente dubbia la disciplina che impone la mediazione nel giudizio di opposizione, dopo le decisioni sulla provvisoria esecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate varie disposizioni: l’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), che ha modificato gli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione, e l’art. 5, comma 4, lettera a), dello stesso d.lgs. n. 28 del 2010. Il Tribunale di Verona ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013 e non fondate quelle sulle altre disposizioni. La disciplina della mediazione obbligatoria, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata ritenuta non irragionevole e rispettosa dei limiti del decreto-legge.

    Il principio

    La previsione della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il principio di ragionevolezza né i limiti di necessità e urgenza propri del decreto-legge.

    Domande e risposte

    Cos’è la mediazione obbligatoria?

    Un tentativo di conciliazione che, per certe materie, va esperito prima di poter procedere in giudizio, a pena di improcedibilità della domanda.

    Chi deve attivare la mediazione nell’opposizione al decreto ingiuntivo?

    La disciplina impugnata è stata ritenuta legittima dalla Corte, che non l’ha annullata; resta quindi l’assetto previsto dalla legge.

    Cosa prevede l’art. 77 Cost. richiamato?

    Disciplina i limiti dei decreti-legge, che devono rispondere a casi straordinari di necessità e urgenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2019 – Lavoro a tempo determinato e contratti regionali siciliani

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della Regione Siciliana relativa a rapporti di lavoro a termine, sollevata in riferimento al diritto dell’Unione sul lavoro a tempo determinato. Il rimettente aveva motivato in modo assertivo e insufficiente.

    Di cosa si tratta

    La normativa europea (direttiva 1999/70/CE) tutela i lavoratori a tempo determinato contro gli abusi nella reiterazione dei contratti. Un giudice del lavoro dubitava che una norma siciliana del 2004, relativa a determinati rapporti di lavoro, fosse compatibile con questa tutela, richiamando attraverso l’art. 117 Cost. il vincolo derivante dagli obblighi europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 77, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva n. 1999/70/CE sull’accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente aveva svolto una motivazione assertiva, senza approfondire la riconducibilità dei rapporti in esame all’ambito di applicazione della direttiva e senza un adeguato confronto con la giurisprudenza europea e costituzionale richiamata.

    Il principio

    Quando il parametro è l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione a una direttiva europea, il giudice rimettente deve dimostrare in modo non assertivo la riconducibilità della fattispecie all’ambito della norma sovranazionale: una motivazione superficiale rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Cosa tutela la direttiva 1999/70/CE?

    I lavoratori a tempo determinato, in particolare contro l’abuso della successione di contratti a termine.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice aveva motivato in modo assertivo, senza dimostrare che i rapporti in esame rientrassero nell’ambito della direttiva.

    Come opera l’art. 117, primo comma, Cost.?

    Impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

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  • Corte cost. n. 95/2019 – Dichiarazione fraudolenta con fatture false e assenza di soglie di punibilità

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, che — a differenza di altri reati tributari — non prevede soglie di punibilità. La diversità di trattamento è ragionevole, data la particolare insidiosità di queste fatture.

    Di cosa si tratta

    Alcuni reati tributari sono punibili solo sopra certe soglie di imposta evasa. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, invece, è punita a prescindere dall’importo. Un imputato sosteneva che fosse irragionevole non prevedere soglie anche per questo reato, come per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale di Palermo ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma non subordina la punibilità al superamento di soglie quantitative analoghe a quelle previste per altre fattispecie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di non prevedere soglie per la dichiarazione fraudolenta con fatture false non è irragionevole: tali documenti hanno una particolare efficacia probatoria in ambito tributario e una specifica insidiosità che giustifica un trattamento più severo.

    Il principio

    La diversità di trattamento tra reati tributari, con o senza soglie di punibilità, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost. quando è giustificata, come nel caso delle fatture false, dalla particolare efficacia probatoria e insidiosità del documento impiegato.

    Domande e risposte

    Cosa sono le fatture per operazioni inesistenti?

    Documenti che attestano operazioni mai avvenute o diverse da quelle reali, usati per ridurre fraudolentemente le imposte dovute.

    Perché per questo reato non ci sono soglie?

    Perché, secondo la Corte, l’uso di fatture false ha una particolare efficacia probatoria e insidiosità che giustifica la punibilità a prescindere dall’importo evaso.

    La norma è stata confermata?

    Sì: la questione è stata dichiarata non fondata e l’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 resta in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro evocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento dei reati tributari
  • Corte cost. n. 94/2019 – Legge di stabilità del Molise tra spesa sanitaria e demanio marittimo

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso statale contro la legge di stabilità 2018 del Molise: ha annullato la norma sulle «consegne» in materia di demanio marittimo, invasiva della competenza statale, ma ha salvato il rifinanziamento dei contributi alle associazioni di invalidi.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato ha impugnato due previsioni della legge di stabilità regionale del Molise. La prima rifinanziava contributi alle associazioni di tutela degli invalidi; lo Stato temeva un’interferenza con i vincoli di spesa sanitaria. La seconda interveniva sul demanio marittimo, attribuendo funzioni in materia di «consegne» disciplinate dal Codice della navigazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 6, comma 1, lettera a), numero 2), della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione, rispettivamente, dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, limitatamente alle parole «e consegne ex articolo 34 del Codice della Navigazione», perché invadeva la competenza statale; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, ritenendo che il contributo alle associazioni di invalidi non incidesse sulla spesa sanitaria.

    Il principio

    Il rifinanziamento di contributi a finalità sociali in favore di associazioni di invalidi non rientra nella spesa sanitaria vincolata e resta nella competenza regionale; le previsioni che incidono su istituti del Codice della navigazione appartengono invece alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Quale parte della legge molisana è stata annullata?

    Solo l’inciso relativo alle «consegne» di cui all’art. 34 del Codice della navigazione, perché di competenza statale.

    Perché i contributi alle associazioni di invalidi sono stati salvati?

    Perché la Corte ha ritenuto che si trattasse di un sostegno sociale modesto e temporaneo, non di spesa sanitaria soggetta ai vincoli statali.

    Che cos’è l’ordinamento civile come competenza statale?

    È l’ambito riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che comprende istituti come quelli del Codice della navigazione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro evocato: riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di spesa sanitaria e di ordinamento civile
  • Corte cost. n. 93/2019 – Valutazione di impatto ambientale e competenza della Provincia di Trento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che congelava i rinvii agli allegati statali sulla valutazione di impatto ambientale al testo vigente nel luglio 2017, in attesa dell’esito di un altro giudizio. La materia VIA spetta in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La valutazione di impatto ambientale (VIA) serve a verificare gli effetti ambientali di determinati progetti. La Provincia di Trento aveva «cristallizzato» i riferimenti agli allegati statali a una certa data, sospendendo di fatto l’adeguamento alla normativa nazionale sopravvenuta, in attesa di un giudizio costituzionale pendente. Lo Stato ha contestato questa scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrente, lamentava la violazione degli artt. 5 e 117, secondo comma, lettere s) ed m), della Costituzione, del principio di leale collaborazione e dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972), poiché la tutela dell’ambiente è competenza statale esclusiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione provinciale impugnata. La disciplina della VIA rientra nella competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anche nei confronti delle autonomie speciali.

    Il principio

    La disciplina della valutazione di impatto ambientale appartiene alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente: la Provincia autonoma non può sospendere o congelare unilateralmente l’adeguamento alla normativa statale sopravvenuta in attesa dell’esito di un giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la VIA?

    La valutazione di impatto ambientale, una procedura che verifica gli effetti sull’ambiente di determinati progetti pubblici e privati.

    Perché la norma provinciale è stata annullata?

    Perché invadeva la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente, sospendendo l’adeguamento alla normativa statale.

    Le autonomie speciali possono derogare alla disciplina statale sull’ambiente?

    No: secondo la Corte la competenza statale esclusiva in materia di ambiente vale anche per le Province autonome.

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  • Corte cost. n. 92/2019 – Rito del lavoro e avviso al convenuto a costituirsi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul rito del lavoro nella parte in cui non prevede, come per il rito ordinario, un esplicito avvertimento al convenuto sul termine per costituirsi a pena di decadenze.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile ordinario l’atto di citazione contiene l’avvertimento al convenuto di costituirsi entro un certo termine, pena alcune decadenze. Nel rito del lavoro, basato sul ricorso, questo avvertimento esplicito non è previsto. Una parte riteneva che ciò creasse una disparità ingiustificata e ledesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 414, 415 e 416 del codice di procedura civile, che disciplinano forma della domanda, deposito del ricorso e costituzione del convenuto nel rito del lavoro. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le differenze strutturali tra rito ordinario e rito del lavoro non consentono di assumere il primo come modello obbligato per il secondo, e il quadro prospettato dal rimettente non giustificava lo scrutinio nel merito.

    Il principio

    Il rito del lavoro e il rito ordinario hanno strutture procedimentali diverse e non comparabili sul piano dell’uguaglianza: la mancanza, nel rito speciale, di un avvertimento analogo a quello dell’atto di citazione non determina di per sé violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra rito ordinario e rito del lavoro?

    Il rito ordinario inizia con un atto di citazione che contiene avvertimenti al convenuto; il rito del lavoro inizia con un ricorso ed è il giudice a fissare udienza e termini.

    Il convenuto nel rito del lavoro è tutelato?

    Sì: la diversa struttura del rito garantisce comunque il contraddittorio, secondo la Corte, senza bisogno dell’avvertimento tipico della citazione.

    La Corte ha esaminato la questione nel merito?

    No, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile.

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  • Corte cost. n. 91/2019 – Limiti alle opposizioni nell’esecuzione esattoriale

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sui limiti alle opposizioni nell’esecuzione forzata esattoriale. Il giudice rimettente non aveva ricostruito adeguatamente il quadro normativo e giurisprudenziale.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato riscuote tributi tramite ruolo, il contribuente trova limiti alle opposizioni esecutive: non può sempre contestare in via di opposizione l’esecuzione, ma deve in molti casi pagare e poi chiedere il rimborso o il risarcimento. Un tribunale dubitava che questo sistema sacrificasse eccessivamente il diritto di difesa del contribuente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, lamentando la compressione del diritto di azione e difesa del contribuente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente ricostruito l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, così da non consentire un corretto scrutinio nel merito.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve ricostruire compiutamente il quadro normativo e gli orientamenti interpretativi applicabili: la carenza di tale ricostruzione preclude l’esame nel merito e conduce alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Che la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, come una motivazione carente del giudice rimettente.

    Il contribuente può ancora opporsi all’esecuzione esattoriale?

    La sentenza non modifica la disciplina: restano i limiti previsti dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, salva la possibilità di opporsi per la pignorabilità dei beni.

    La norma è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito, ma ha dichiarato inammissibili le questioni per ragioni processuali.

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  • Corte cost. n. 90/2019 – Compenso dell’esperto stimatore nell’esecuzione immobiliare

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che disciplina il compenso dell’esperto stimatore nelle esecuzioni immobiliari, calcolato sul valore di stima del bene. Le censure di disparità, retribuzione non proporzionata e lesione della libertà d’impresa sono state ritenute infondate.

    Di cosa si tratta

    Nelle vendite forzate di immobili il giudice nomina un esperto che stima il bene. La legge fallimentare del 2015 ha introdotto un criterio per liquidarne il compenso. Un professionista riteneva che tale criterio fosse iniquo, perché ancorato al valore di stima e non al lavoro effettivamente svolto, e ha chiesto al giudice di sollevare la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 161, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. legge n. 132 del 2015). Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità del diritto dell’Unione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni e inammissibili gli interventi di alcune associazioni di periti. L’art. 36 Cost. non è correttamente evocato per l’opera degli ausiliari del giudice; non sussiste la denunciata irragionevolezza né la lesione della libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità eurounitario.

    Il principio

    La garanzia della retribuzione proporzionata di cui all’art. 36 Cost. non si applica all’opera degli ausiliari del giudice, e la fissazione di un criterio legale di liquidazione del loro compenso rientra nella discrezionalità del legislatore, senza ledere uguaglianza, libertà d’impresa o buon andamento.

    Domande e risposte

    Chi è l’esperto stimatore?

    È l’ausiliario nominato dal giudice dell’esecuzione per stimare il valore dell’immobile messo in vendita forzata.

    Perché l’art. 36 Cost. non vale per lui?

    Perché quella garanzia presuppone un rapporto tra prestazione e retribuzione tipico del lavoro subordinato o professionale continuativo, che non ricorre nell’opera occasionale dell’ausiliario del giudice.

    Cosa cambia per i professionisti dopo questa sentenza?

    Il criterio legale di calcolo del compenso resta valido: la Corte ne ha confermato la legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 89/2019 – Spesa per il personale sanitario e variazione dello 0,1 per cento

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Toscana contro la norma statale che, nel percorso di riduzione della spesa per il personale sanitario, consente una variazione dello 0,1 per cento annuo. La disposizione è un principio di coordinamento della finanza pubblica e non lede l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato impone da anni alle Regioni vincoli per contenere la spesa del personale del Servizio sanitario nazionale. La legge di bilancio 2018 ha aggiunto alla disciplina la possibilità di una «variazione dello 0,1 per cento annuo». La Regione Toscana temeva che si trattasse di un vincolo puntuale e rigido, idoneo a comprimere la sua autonomia finanziaria e organizzativa in materia sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha modificato l’art. 17, comma 3-bis, del d.l. n. 98 del 2011. La Regione Toscana, ricorrente in via principale, lamentava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, denunciando un’indebita invasione dell’autonomia finanziaria e della competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, nei termini di cui in motivazione. Interpretando la congiunzione «ovvero» in senso disgiuntivo, ha letto la variazione dello 0,1 per cento come una misura di flessibilità in favore delle Regioni, non come un vincolo aggiuntivo. Così intesa, la norma non lede l’autonomia finanziaria né la competenza concorrente regionale.

    Il principio

    I vincoli statali alla spesa del personale sanitario costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai quali le Regioni possono essere legittimamente assoggettate; la flessibilità dello 0,1 per cento annuo opera a favore delle Regioni e lascia loro la scelta degli strumenti per conseguire l’obiettivo entro il 2020.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato la norma?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e viene letta come una misura di flessibilità a favore delle Regioni.

    Perché era importante l’interpretazione di «ovvero»?

    Se intesa come vincolo aggiuntivo, la variazione dello 0,1 per cento avrebbe potuto comprimere l’autonomia regionale; letta in senso disgiuntivo, è invece un’alternativa più favorevole.

    Lo Stato può imporre tetti alla spesa sanitaria regionale?

    Sì, secondo la Corte può farlo come principio di coordinamento della finanza pubblica, purché lasci alle Regioni la scelta degli strumenti attuativi.

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  • Corte cost. n. 148/2019 – Impianti idroelettrici negli argini dei corsi d’acqua (Friuli-Venezia Giulia)

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 18, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 nella parte in cui vieta in modo assoluto, all’interno degli argini dei corsi d’acqua, la costruzione di manufatti per impianti idroelettrici compatibili con la prevenzione dei rischi idrogeologici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella disciplina sulla difesa del suolo e l’uso delle acque, aveva escluso la possibilità di realizzare, all’interno della struttura degli argini, manufatti per impianti di produzione di energia idroelettrica. Si discuteva se questo divieto assoluto fosse ragionevole anche quando gli impianti siano compatibili con la sicurezza idrogeologica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque), nel procedimento tra il Comune di Castions di Strada e la Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 nella parte in cui non consente la costruzione, all’interno della struttura degli argini, di manufatti per impianti idroelettrici compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

    Il principio

    Un divieto assoluto e indifferenziato di realizzare impianti idroelettrici negli argini è irragionevole laddove gli impianti siano comunque compatibili con la prevenzione dei rischi idrogeologici: la norma va dichiarata illegittima nella parte in cui esclude anche tali ipotesi.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Diventa possibile costruire, all’interno della struttura degli argini, manufatti per impianti idroelettrici purché compatibili con la prevenzione dei rischi idrogeologici.

    Perché il divieto assoluto era illegittimo?

    Perché impediva la realizzazione anche di impianti compatibili con la sicurezza idrogeologica, risultando irragionevole nella sua portata indifferenziata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nell’ambito di un contenzioso tra il Comune di Castions di Strada e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

  • Corte cost. n. 147/2019 – Valutazione di impatto ambientale e legge europea della Valle d’Aosta

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime diverse disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta n. 3 del 2018 (legge europea regionale 2018) in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), perché in contrasto con la disciplina statale e con i vincoli derivanti dalla direttiva UE.

    Di cosa si tratta

    La Valle d’Aosta aveva recepito, con una propria legge europea regionale, la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) modificando soglie e procedure. La materia ambientale è però riservata allo Stato, che attua le direttive UE fissando standard uniformi: la Regione non può discostarsene.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3 (legge europea regionale 2018), nonché gli Allegati A e B, in attuazione della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione di impatto ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018 e dell’art. 16, comma 1, e dell’Allegato A (limitatamente a numerosi punti specifici degli Allegati A e B ivi indicati).

    Il principio

    Nell’attuazione delle direttive europee in materia ambientale, riservata allo Stato che fissa livelli uniformi di tutela, la Regione non può introdurre soglie e procedure di VIA difformi: le norme regionali in contrasto sono illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme valdostane sono state annullate?

    Gli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018, l’art. 16, comma 1, e l’Allegato A, limitatamente ai numerosi punti indicati negli Allegati A e B.

    Perché la Regione non poteva modificare la disciplina della VIA?

    Perché la tutela dell’ambiente e l’attuazione delle direttive UE in materia sono riservate allo Stato, che fissa standard uniformi non derogabili dalle Regioni.

    Cosa c’entra la direttiva 2014/52/UE?

    È la direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale che la legge regionale intendeva attuare, ma in modo difforme dalla disciplina statale di recepimento.