Art. 143 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 1° luglio 1931
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
:1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
:2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
:3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

In vigore dal 1° luglio 1931
L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
:1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
:2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
:3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

In vigore dal 1° luglio 1931
L’esecuzione di una pena può essere differita:
:1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;
:2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
:3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.(1)
Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. (2)
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. (3)
:(1) Numero così sostituito dall’art. 1, comma 2, della L. 8 marzo 2001, n. 40
:(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 2001, n. 40
:(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 2001, n. 40

In vigore dal 1° luglio 1931
Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

In vigore dal 1° luglio 1931
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

In vigore dal 1° luglio 1931
L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

In vigore dal 1° luglio 1931
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o extra processuale. La remissione extra processuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.(1)