CCNL Agenzie Immobiliari
Il contratto a tempo determinato nel CCNL Agenzie Immobiliari
Durata, causali, proroghe e limiti del contratto a termine per chi lavora nelle agenzie di mediazione immobiliare.
In sintesi
Il contratto a termine nelle agenzie immobiliari segue il d.lgs. 81/2015: durata massima ordinaria di 12 mesi, elevabile fino a 24 in presenza di causali; oltre i 12 mesi serve una causale tra quelle ammesse. Sono previsti limiti a proroghe (massimo 4), rinnovi, numero di contratti a termine e diritto di precedenza. Il CCNL limita i contratti a termine al 20% dell'organico dell'unità produttiva (art. 74). La forma scritta del termine è obbligatoria.
Le regole di legge
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015, che fissa il quadro inderogabile; il CCNL Agenzie Immobiliari può intervenire solo dove la legge lo consente (ad esempio individuando causali o adattando i limiti quantitativi). La regola generale resta che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato: il termine è l'eccezione e va apposto per iscritto.
Durata e causali
Durata del contratto a termine e causali
| Durata |
Causale |
| Fino a 12 mesi |
Non richiesta (contratto “acausale”) |
| Da 12 a 24 mesi |
Richiesta una causale tra quelle ammesse |
| Oltre 24 mesi |
Non ammesso: conversione a tempo indeterminato |
Oltre i 12 mesi, e comunque fino a 24, il contratto è ammesso solo in presenza di una di queste causali (art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015):
- i casi previsti dai contratti collettivi (art. 51 d.lgs. 81/2015);
- in assenza di previsioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- la sostituzione di altri lavoratori.
Le vecchie causali del decreto dignità («esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività») non sono più in vigore. La causale deve essere specifica e indicata nel contratto. Il testo del CCNL del 2021 non elenca causali proprie oltre i 12 mesi: individua i casi di sostituzione (art. 77) e di avvio di nuove attività (art. 76).
Proroghe e rinnovi
La proroga prolunga lo stesso contratto; il rinnovo è un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Regole principali:
- massimo 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi; oltre, conversione a tempo indeterminato;
- il rinnovo richiede sempre una causale, anche se il primo contratto era entro i 12 mesi;
- tra un contratto e il successivo deve trascorrere un intervallo minimo (“stop and go”): 10 giorni se il primo durava fino a 6 mesi, 20 giorni se durava di più.
Limiti quantitativi
Per la legge il numero di lavoratori a termine non può, di norma, superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Il CCNL (art. 74) fissa il proprio tetto: l’utilizzo complessivo dei contratti a termine non può superare il 20% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, escludendo i contratti per l’avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In ogni caso sono consentiti 4 contratti a termine nelle unità fino a 15 dipendenti e 6 in quelle da 16 a 30. Il superamento dei limiti di legge comporta sanzioni amministrative ma non, di per sé, la conversione.
Le regole del CCNL sul tempo determinato (artt. 74-78)
| Tema |
Regola |
Art. |
| Tetto |
20% annuo dell’organico dell’unità produttiva; 4 contratti fino a 15 dipendenti, 6 da 16 a 30 |
74 |
| Stagionali |
Assunzione a termine anche a tempo parziale, oppure a tempo indeterminato con sospensione fuori stagione e conferma entro il 31 gennaio |
75 |
| Nuove attività |
Durata limitata alla messa a regime, non oltre 12 mesi, elevabili fino a 24 dalla contrattazione integrativa |
76 |
| Sostituzione |
Per l’intera assenza di chi ha diritto alla conservazione del posto; affiancamento fino a 30 giorni prima dell’assenza o al rientro |
77 |
| Comunicazione |
Entro 15 giorni dall’assunzione all’Ente bilaterale nazionale, con quantità, causale e modalità |
78 |
Gli artt. 74-78 sono quelli del testo del 7 giugno 2021, scritto prima di alcune modifiche di legge; la dichiarazione congiunta dell’art. 78 impegna le parti ad adeguarlo. Il rinnovo del 2025, per quanto risulta dalle sintesi, non ne parla.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che ha lavorato a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e manifestando la volontà nei termini di legge, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei 12 mesi successivi per le medesime mansioni. Per le lavoratrici, i periodi di congedo di maternità concorrono a maturare l'anzianità utile.
Parità di trattamento
Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti del collega a tempo indeterminato di pari livello, in proporzione alla durata: stessa retribuzione, ferie, tredicesima, maturazione del TFR e accesso alla bilateralità. Il termine non può tradursi in un trattamento deteriore.
Casi pratici
Un'addetta per sostituzione maternità
Caia è assunta a termine per sostituire una collega in maternità (con un affiancamento fino a 30 giorni prima dell'assenza o dopo il rientro, art. 77). La causale di sostituzione è legittima e consente di superare i 12 mesi se necessario, fino al rientro della sostituita. Caia ha gli stessi diritti retributivi del livello in cui è inquadrata.
Tizio e le troppe proroghe
Tizio è al quinto prolungamento dello stesso contratto a termine. Superato il limite di 4 proroghe, il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della proroga eccedente. Tizio può far valere la conversione.
Sempronio e la precedenza
Sempronio ha lavorato a termine 8 mesi e ha comunicato per iscritto la volontà di essere riassunto. Se l'agenzia assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni entro l'anno, Sempronio ha titolo di precedenza rispetto a nuovi candidati.