Autore: Andrea Marton

  • Articolo 125 Codice Penale: Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

    Articolo 125 Codice Penale: Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

    Art. 125 c.p. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.

  • Articolo 126 Codice Penale: Estinzione del diritto di querela

    Articolo 126 Codice Penale: Estinzione del diritto di querela

    Art. 126 c.p. Estinzione del diritto di querela

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

  • Articolo 127 Codice Penale: Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

    Articolo 127 Codice Penale: Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

    Art. 127 c.p. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia.

  • Articolo 128 Codice Penale: Termine per la richiesta di procedimento

    Articolo 128 Codice Penale: Termine per la richiesta di procedimento

    Art. 128 c.p. Termine per la richiesta di procedimento

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

    Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

  • Articolo 129 Codice Penale: Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    Articolo 129 Codice Penale: Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    Art. 129 c.p. Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La richiesta dell’Autorità è irrevocabile.

    Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

  • Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa

    Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa

    Art. 130 c.p. Istanza della persona offesa

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

  • Articolo 131 Codice Penale: Reato complesso. Procedibilità di ufficio

    Articolo 131 Codice Penale: Reato complesso. Procedibilità di ufficio

    Art. 131 c.p. Reato complesso. Procedibilità di ufficio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio .

  • Articolo 132 Codice Penale: Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    Articolo 132 Codice Penale: Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    Art. 132 c.p. Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale. Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

  • Articolo 133 Codice Penale: Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

    Articolo 133 Codice Penale: Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

    Art. 133 c.p. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

    1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

    2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

    3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

    Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

    1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

    2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

    3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

    4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

  • Articolo 133-bis Codice Penale: Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

    Articolo 133-bis Codice Penale: Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

    Art. 133-bis c.p. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

    Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.