Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 155/2019 – Decreto penale di condanna e pena pecuniaria sostitutiva minima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che, nel decreto penale di condanna, fissa un valore giornaliero minimo di 75 euro per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria. La disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice può sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria. La norma censurata impone di tener conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare e fissa il valore giornaliero di ragguaglio in misura non inferiore a 75 euro al giorno (e non superiore al triplo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e quello del Tribunale di Macerata hanno censurato l’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, lamentando in particolare l’eccessiva rigidità della soglia minima di 75 euro.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.

    Il principio

    La previsione di una soglia minima per il valore giornaliero di ragguaglio nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, accompagnata dall’obbligo di considerare la condizione economica dell’imputato, non viola i principi di uguaglianza, di finalità rieducativa della pena e di giusto processo.

    Domande e risposte

    La soglia di 75 euro è stata cancellata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, lasciando in vigore la disciplina.

    Di che procedimento si parla?

    Del decreto penale di condanna, in cui la pena detentiva può essere sostituita da una pena pecuniaria con il meccanismo di ragguaglio previsto dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 27 (funzione rieducativa della pena) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 154/2019 – Indennità al personale regionale e contratti collettivi in Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Sardegna che riconosceva un’indennità aggiuntiva al personale non dirigente preposto al coordinamento di unità organizzative, perché invadeva la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale sarda attribuiva a personale non dirigente, con compiti di coordinamento, un’indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione e di risultato del direttore di servizio. Lo Stato contestava che la disciplina del trattamento economico dei pubblici dipendenti è rimessa alla contrattazione collettiva e rientra nell’ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 6 della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2018, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948), all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile, per l’art. 2) e all’art. 97 Cost. (per l’art. 6).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, che fissava unilateralmente per legge un trattamento economico spettante alla contrattazione collettiva; ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 6.

    Il principio

    La disciplina del trattamento economico del personale pubblico appartiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione, pur dotata di potestà primaria sull’organizzazione dei propri uffici, non può determinarlo direttamente con legge in deroga alla contrattazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 2 annullato?

    Un’indennità aggiuntiva al personale non dirigente con compiti di coordinamento, equiparata alla retribuzione di posizione e risultato dei direttori di servizio.

    Perché è stato dichiarato illegittimo?

    Perché fissava per legge un trattamento economico spettante alla contrattazione collettiva, invadendo l’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Cosa è successo all’art. 6?

    La relativa questione è stata dichiarata inammissibile, quindi non decisa nel merito.

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  • Corte cost. n. 153/2019 – Concessioni di derivazione d’acqua e tutela ambientale in Friuli

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Friuli-Venezia Giulia che sottraeva ai limiti del piano di tutela delle acque le domande di derivazione presentate prima della sua approvazione, per invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Il piano regionale di tutela delle acque fissa limiti alle nuove concessioni di derivazione idrica, a garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico. La norma regionale impugnata escludeva da tali limiti le domande presentate prima dell’approvazione del piano, consentendo di prescindere dalle previsioni di pianificazione e programmazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, commi 1 e 11, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, in relazione al Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, per violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale; ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 11.

    Il principio

    La Regione non può sottrarre le concessioni di derivazione idrica ai limiti posti a tutela del bilancio idrico dalla pianificazione delle acque: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Quale parte della norma è stata annullata?

    Il comma 1 dell’art. 7, che escludeva dai limiti del piano le domande di derivazione presentate prima della sua approvazione.

    Perché la Regione ha sconfinato?

    Perché ha inciso sulla tutela dell’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Le questioni sul comma 11 sono state decise?

    No: sono state dichiarate inammissibili, quindi non esaminate nel merito.

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  • Corte cost. n. 152/2019 – Estinzione del giudizio per rinuncia: lavori pubblici in Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso contro una norma umbra in materia di lavori pubblici. Non vi è stata quindi alcuna decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato una disposizione della Regione Umbria che consentiva di affidare in delegazione amministrativa, anche a Consorzi di bonifica e enti locali, opere e lavori pubblici di competenza regionale, riconoscendo oneri forfettari per spese generali. Dopo l’impugnazione, la Regione ha modificato la norma e lo Stato ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 6 del 2018 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    A seguito della rinuncia al ricorso e in mancanza di costituzione in giudizio della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, che non pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    La norma umbra è stata dichiarata illegittima?

    No. Il processo si è estinto per rinuncia: non c’è stata una decisione sulla legittimità della disposizione.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione, dopo l’impugnazione, aveva integrato e modificato la disposizione, richiamando l’osservanza del Codice dei contratti pubblici.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Il giudizio si chiude senza esame del merito; la questione non viene decisa dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 151/2019 – Ripartizione dei seggi nei consigli circoscrizionali in Sicilia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina siciliana dell’elezione dei consigli circoscrizionali, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce da ricorsi di candidati non eletti nei consigli circoscrizionali del Comune di Palermo, che lamentavano un’erronea ripartizione dei seggi. Il nodo riguardava il rinvio, contenuto nella legge regionale, alle regole previste per l’elezione dei consigli comunali, applicate anche alle circoscrizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni sull’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2016, in materia di elezione del sindaco, del consiglio comunale e degli organi comunali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza pronunciarsi sul merito della disciplina elettorale regionale.

    Il principio

    La pronuncia di manifesta inammissibilità conferma che la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice rimettente quando la questione non è correttamente prospettata o l’interpretazione richiesta spetta al giudice comune.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato la norma regionale siciliana?

    No. Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza decidere nel merito.

    Da chi erano state sollevate le questioni?

    Dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 101, secondo comma (soggezione del giudice soltanto alla legge), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 150/2019 – Termini del procedimento disciplinare verso ufficiali di polizia giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’assenza di termini perentori per il procedimento disciplinare nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria condannati in via definitiva. Il giudice non ha entrato nel merito della disciplina denunciata.

    Di cosa si tratta

    Quando un ufficiale o agente di polizia giudiziaria viene condannato in via definitiva in sede penale, può essere avviato un procedimento disciplinare per gli stessi fatti. Il giudice amministrativo ligure rilevava che, a differenza di quanto previsto per altri dipendenti pubblici, per questo procedimento non sono fissati termini perentori entro cui avviarlo e concluderlo a pena di decadenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha censurato l’art. 17 del d.lgs. n. 271 del 1989 (norme di attuazione del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei termini perentori fissati dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990. Ne deriverebbe una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici e una lesione del buon andamento amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Le censure investono il rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare e la soluzione richiesta non si presentava come costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    La fissazione dei termini perentori del procedimento disciplinare a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria condannati appartiene alle scelte discrezionali del legislatore, non surrogabili dalla Corte con una pronuncia additiva.

    Domande e risposte

    Esiste un termine fisso per il disciplinare degli ufficiali di polizia giudiziaria?

    La questione nasceva proprio dall’assenza, nella norma censurata, di termini perentori a pena di decadenza; la Corte non ha imposto di introdurli.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché ha ritenuto le questioni inammissibili: la soluzione richiesta investiva valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 149/2019 – Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e diritto al lavoro

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul permesso di soggiorno per attesa cittadinanza rilasciato ai discendenti di emigrati dai territori dell’Impero austro-ungarico. La Corte non è entrata nel merito: la scelta su quali permessi consentano di lavorare spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 379 del 2000 ha riconosciuto un percorso agevolato verso la cittadinanza italiana per i discendenti di persone nate e residenti nei territori già appartenuti all’Impero austro-ungarico, emigrate prima del 16 luglio 1920 (data del Trattato di Saint Germain). Il giudice amministrativo di Trento contestava il fatto che il permesso di soggiorno «per attesa cittadinanza» rilasciato a questi soggetti non consentisse di svolgere attività lavorativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 1 della legge n. 379 del 2000 e l’art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui non prevedono che quel permesso consenta di lavorare. Secondo il rimettente si determinerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto agli altri stranieri in attesa di cittadinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni. La materia riguarda una disciplina peculiare e la scelta di quali titoli di soggiorno abilitino al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore, sicché un intervento additivo della Corte avrebbe travalicato i propri poteri.

    Il principio

    Stabilire quali permessi di soggiorno consentano lo svolgimento di attività lavorativa è una scelta che spetta al legislatore: non vi è un’unica soluzione costituzionalmente obbligata che la Corte possa imporre con una pronuncia additiva.

    Domande e risposte

    Chi sono i destinatari della legge n. 379 del 2000?

    I discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920, ai quali la legge riserva un percorso agevolato verso la cittadinanza italiana.

    La Corte ha detto che quel permesso non consente di lavorare?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile, lasciando la valutazione al legislatore.

    Cosa significa «inammissibilità»?

    Significa che la Corte non esamina il merito della questione, in questo caso perché la soluzione richiesta implicava una scelta discrezionale riservata al legislatore.

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  • Corte cost. n. 103/2019 – Revoca automatica della patente per omicidio e lesioni stradali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla revoca automatica della patente in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni stradali gravi, indipendentemente dalla diversa gravità delle condotte.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per omicidio stradale o per lesioni stradali gravi o gravissime subisce la revoca della patente come sanzione accessoria. Un giudice riteneva irragionevole che questa revoca scattasse in modo automatico per condotte molto diverse tra loro quanto a colpa, pericolosità e gravità, senza alcuna gradazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice onorario di pace, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’automatismo della revoca della patente per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava vizi che impedivano lo scrutinio nel merito dell’automatismo sanzionatorio della revoca della patente.

    Il principio

    Le questioni sull’automatismo della revoca della patente per omicidio e lesioni stradali vanno dichiarate manifestamente inammissibili quando l’ordinanza di rimessione non consente, per i suoi vizi, un corretto scrutinio nel merito.

    Domande e risposte

    Quando scatta la revoca della patente?

    In caso di condanna per omicidio stradale o per lesioni stradali gravi o gravissime, come sanzione accessoria prevista dal Codice della strada.

    La Corte ha eliminato l’automatismo?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito dell’automatismo.

    Perché il giudice dubitava della norma?

    Riteneva irragionevole applicare la stessa revoca automatica a condotte molto diverse per gravità e pericolosità.

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  • Corte cost. n. 102/2019 – Disciplina transitoria sulla sospensione del processo verso l’irreperibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina transitoria della riforma del 2014 in materia di processo verso l’imputato irreperibile, nella parte in cui non prevedeva la sospensione del processo già definito in primo grado.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 67 del 2014 ha riformato il processo verso chi non ha conoscenza del procedimento, introducendo la sospensione per l’irreperibile. La nuova disciplina, però, si applica solo ai processi non ancora decisi in primo grado alla sua entrata in vigore. Una corte d’appello riteneva irragionevole proseguire un processo nei confronti di chi non ha mai saputo nulla, solo perché la sentenza di primo grado era già stata emessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, norma transitoria della riforma. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen. anche nei processi già decisi in primo grado.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente aveva considerato solo parzialmente la complessiva disciplina transitoria e le possibilità di rimedio già previste dall’ordinamento, così da non consentire un corretto scrutinio nel merito.

    Il principio

    Il giudice che impugna una disciplina transitoria deve considerarne l’intero impianto e gli strumenti di tutela già previsti dall’ordinamento: una valutazione parziale della normativa rende inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il processo verso l’irreperibile?

    È il procedimento contro un imputato di cui non si conosce la collocazione e che, nella vecchia disciplina della contumacia, poteva non avere alcuna conoscenza del processo.

    Perché rilevava la sentenza di primo grado?

    Perché la disciplina transitoria applica le nuove regole solo se il primo grado non era ancora deciso alla data di entrata in vigore della riforma.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: ha dichiarato inammissibili le questioni per la valutazione parziale compiuta dal giudice rimettente.

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  • Corte cost. n. 101/2019 – Irrevocabilità della declaratoria di estinzione del reato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’irrevocabilità della declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal giudice dell’esecuzione, anche quando emergano successivamente reati commessi nel periodo rilevante.

    Di cosa si tratta

    Quando il giudice dichiara estinto un reato (ad esempio per esito positivo della sospensione condizionale o del patteggiamento), questa decisione è di regola irrevocabile. Un tribunale dubitava che fosse giusto mantenerla ferma anche quando, dopo, si scopra che l’interessato aveva in realtà commesso altri reati nel periodo che avrebbe dovuto restare «pulito».

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 676 del codice di procedura penale. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui — secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale — la declaratoria di estinzione è sempre irrevocabile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il quadro prospettato dal rimettente presentava plurimi profili di inammissibilità, che hanno impedito lo scrutinio nel merito della disciplina sull’irrevocabilità della declaratoria di estinzione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sull’irrevocabilità della declaratoria di estinzione del reato vanno dichiarate manifestamente inammissibili quando l’ordinanza di rimessione presenta plurimi vizi che impediscono lo scrutinio nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la declaratoria di estinzione è «irrevocabile»?

    Che, una volta pronunciata, non può di regola essere rimessa in discussione, neppure se emergono fatti successivi.

    La Corte ha modificato questa regola?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    Per plurimi profili di inammissibilità nell’ordinanza del giudice rimettente, secondo quanto rilevato dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 100/2019 – Contratti collettivi imposti per legge regionale al personale di Veneto Agricoltura

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Veneto che imponevano per legge ai dipendenti di un ente regionale l’applicazione mista di due diversi contratti collettivi. La disciplina del rapporto di lavoro privato spetta in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    I dipendenti di Veneto Agricoltura, ente pubblico economico, avevano un rapporto di lavoro di tipo privatistico, regolato dalla contrattazione collettiva. La Regione, con legge, aveva imposto di applicare ad alcuni aspetti del rapporto un contratto collettivo e ad altri un contratto diverso, del settore pubblico locale. Un lavoratore ha contestato questa imposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37, come modificati dalla legge regionale n. 6 del 2015. Il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 39, 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate. La disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica, anche quando riguarda enti pubblici economici regionali, rientra nell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    Il principio

    La Regione non può intervenire con legge sui rapporti di lavoro privatistici dei propri enti, imponendo l’applicazione di determinati contratti collettivi: tale materia appartiene all’ordinamento civile, riservato in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva imporre quei contratti?

    Perché il rapporto di lavoro privatistico rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale: la Regione ne ha invaso la sfera.

    Cosa sono gli enti pubblici economici?

    Enti che operano con strumenti privatistici e il cui personale ha un rapporto di lavoro di natura privata, regolato dai contratti collettivi.

    Cosa accade ai dipendenti dopo l’annullamento?

    Viene meno l’imposizione legislativa regionale del regime contrattuale misto, dichiarata incostituzionale dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 99/2019 – Detenzione domiciliare per grave infermità psichica sopravvenuta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui non consentiva la detenzione domiciliare al condannato colpito da grave infermità psichica sopravvenuta. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, mancava una tutela adeguata per la salute mentale dei detenuti.

    Di cosa si tratta

    Quando un detenuto sviluppa una grave malattia psichica durante l’esecuzione della pena, l’ordinamento non offriva un rimedio adeguato: non c’era più l’ospedale psichiatrico giudiziario, ormai chiuso, e la detenzione domiciliare in deroga era prevista solo per l’infermità fisica. Restava così scoperta la salute mentale di chi si ammala in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti del comma 1 dell’art. 47-ter.

    Il principio

    La tutela della salute mentale del condannato che si ammala gravemente in carcere è un diritto fondamentale: dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, deve essere possibile la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti ordinari, a pena di violazione degli artt. 2, 3, 27, 32 Cost. e del divieto di trattamenti inumani.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha esteso la possibilità della detenzione domiciliare, in deroga ai limiti ordinari, al condannato colpito da grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.

    Perché era rilevante la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari?

    Perché era venuta meno l’unica struttura dedicata a questi detenuti, lasciando scoperta la tutela della loro salute mentale.

    Quali diritti fondamentali erano in gioco?

    La dignità e i diritti inviolabili (art. 2), l’uguaglianza (art. 3), la finalità rieducativa della pena (art. 27), il diritto alla salute (art. 32) e il divieto di trattamenti inumani della CEDU.

    Norme collegate