Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 23/2018 – Pensioni dei lavoratori autonomi e cumulo dei periodi assicurativi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava il calcolo della pensione dei lavoratori autonomi e il modo in cui si tiene conto dei diversi periodi di contribuzione. Il giudice del lavoro di Trento dubitava che la disciplina rispettasse il principio di uguaglianza, ma la Corte ha rilevato un ostacolo processuale all’esame nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, ha impugnato l’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e l’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina pensionistica censurata.

    Il principio

    Quando la questione è affetta da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità: la disciplina sui trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi resta pertanto immutata.

    Domande e risposte

    Quali pensioni riguardava la questione?

    Quelle dei lavoratori autonomi, disciplinate dalla legge n. 233 del 1990 e dalla riforma del 1995.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No. Ha dichiarato inammissibile la questione, quindi non si è pronunciata sulla legittimità della norma.

    Cosa significa per la disciplina pensionistica?

    Resta in vigore, perché l’inammissibilità non comporta alcuna modifica della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2018 – Ordinamento penitenziario e osservazione della personalità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario in tema di osservazione scientifica della personalità. Il giudice rimettente aveva scelto un termine di paragone (tertium comparationis) disomogeneo.

    Di cosa si tratta

    Si discute dell’osservazione scientifica della personalità del condannato per almeno un anno, prevista dall’ordinamento penitenziario come presupposto per l’accesso a determinati benefici. Il Tribunale di sorveglianza di Bari riteneva irragionevole la disciplina confrontando la corruzione di minorenne con l’ipotesi attenuata di violenza sessuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), per violazione dell’art. 3 della Costituzione, su impulso del Tribunale di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Il principio

    La questione è manifestamente infondata per la disomogeneità del tertium comparationis: il rimettente aveva individuato erroneamente il termine di paragone nella violenza sessuale attenuata per minore gravità (art. 609-bis cod. pen.), mentre il confronto pertinente avrebbe dovuto riguardare le ipotesi aggravate o l’art. 609-quater cod. pen., per le quali la necessità dell’osservazione annuale non è affatto esclusa.

    Domande e risposte

    Cos’è l’osservazione scientifica della personalità?

    È il periodo di studio del condannato, di almeno un anno, richiesto dall’ordinamento penitenziario come condizione per accedere a determinati benefici penitenziari.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché il giudice rimettente aveva scelto un termine di paragone non omogeneo: la disparità lamentata non sussisteva una volta confrontate fattispecie effettivamente comparabili.

    Cosa significa «tertium comparationis»?

    È il termine di paragone usato per valutare se due situazioni simili siano trattate in modo ingiustificatamente diverso ai fini dell’art. 3 Cost.; se non è omogeneo, la censura di disuguaglianza cade.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro: necessità di un termine di paragone omogeneo
  • Corte cost. n. 31/2018 – Conflitto tra CSM e Corte dei conti sul conto giudiziale

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    Il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura contro la Corte dei conti, sulla pretesa di assoggettare gli agenti contabili del CSM alla resa del conto, si è estinto: la sentenza all’origine del contrasto era stata annullata in appello e le parti hanno chiesto di chiudere il giudizio per cessata materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Corte dei conti, contestando la pretesa di sottoporre gli agenti contabili operanti nel proprio ambito (cassiere, economo, consegnatario dei beni) all’obbligo di presentare il conto giudiziale ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il CSM lamentava la lesione delle proprie attribuzioni e della speciale collocazione costituzionale dell’organo di autogoverno della magistratura, derivante dalla sentenza della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti che aveva dichiarato quegli agenti contabili soggetti al giudizio di conto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nel corso del giudizio la sezione d’appello della Corte dei conti aveva dichiarato la nullità della sentenza oggetto del conflitto e il CSM aveva depositato istanza di definizione per cessata materia del contendere.

    Il principio

    Quando l’atto che ha originato il conflitto di attribuzione viene rimosso e viene meno l’interesse a una pronuncia, il processo costituzionale si estingue: la Corte non decide il merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso chi avesse ragione?

    Perché la sentenza della Corte dei conti che aveva originato il conflitto era stata annullata in appello: venuto meno l’atto contestato, è cessata la materia del contendere e il processo si è estinto.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla spettanza di poteri tra organi dello Stato, qui tra il CSM e la Corte dei conti.

    Resta deciso se gli agenti contabili del CSM devono rendere il conto?

    No: l’estinzione del processo non contiene una decisione sul merito di quella pretesa.

  • Corte cost. n. 22/2018 – Revoca automatica della patente per reati di droga: la Corte la rende discrezionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 120, comma 2, del codice della strada: per chi è condannato per reati di droga dopo aver già ottenuto la patente, il prefetto non «provvede» in modo automatico alla revoca, ma «può provvedere», valutando il caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada prevedeva che, in caso di condanna per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) intervenuta dopo il rilascio della patente, il prefetto dovesse obbligatoriamente revocare la patente, senza alcuna possibilità di valutazione. La revoca scattava quindi in automatico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Diversi giudici (tra cui il TAR Friuli-Venezia Giulia e il Tribunale di Genova) hanno impugnato l’art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come sostituito dalla legge n. 94 del 2009), nella parte in cui impone al prefetto di revocare automaticamente la patente in caso di condanna successiva per reati di droga, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» — invece che «può provvedere» — alla revoca della patente. Le ulteriori questioni su altri profili sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Il principio

    L’automatismo della revoca della patente, svincolato da ogni valutazione del caso concreto, è irragionevole: la revoca deve essere frutto di una valutazione discrezionale del prefetto, che ponderi la situazione individuale, anziché conseguenza automatica della condanna.

    Domande e risposte

    Cosa è cambiato con questa sentenza?

    La revoca della patente per chi è condannato per reati di droga dopo il rilascio non è più automatica: il prefetto deve valutare il caso concreto.

    La sentenza riguarda chi non ha ancora la patente?

    No. Riguarda l’ipotesi in cui la condanna interviene dopo il rilascio della patente, già conseguita.

    Perché l’automatismo era incostituzionale?

    Perché impediva ogni valutazione individuale, in contrasto con il principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 21/2018 – Modifica dei confini comunali senza consultare la popolazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2017, che ridefiniva i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes senza prima consultare le popolazioni interessate.

    Di cosa si tratta

    Quando si modificano i confini tra Comuni occorre, per Costituzione e per lo Statuto sardo, «sentire le popolazioni interessate». La Regione Sardegna aveva invece operato una permuta di porzioni di territorio tra due Comuni — con aumento e diminuzione della popolazione residente — senza alcuna consultazione preventiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes), per violazione degli artt. 3 e 45 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) e dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale impugnata. La modifica delle circoscrizioni comunali, attuata senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, viola le garanzie procedurali poste a tutela delle comunità locali.

    Il principio

    La variazione delle circoscrizioni comunali richiede necessariamente la previa consultazione delle popolazioni interessate: l’omissione di tale passaggio rende incostituzionale la legge regionale che modifica i confini tra Comuni.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge sarda annullata?

    La ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes con una permuta di porzioni di territorio.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché era stata approvata senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, richiesta dall’art. 133, secondo comma, Cost. e dallo Statuto sardo.

    Cosa stabilisce l’art. 133 della Costituzione?

    Che la modifica delle circoscrizioni comunali avvenga con legge regionale, ma soltanto dopo aver sentito le popolazioni interessate.

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  • Corte cost. n. 2/2018 – Variazioni territoriali dei Comuni e limiti del giudice amministrativo

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    La Corte costituzionale ha stabilito che, una volta entrata in vigore la legge regionale che modifica i confini comunali, il giudice amministrativo non può annullare gli atti del procedimento referendario che ne sono il presupposto. Per l’effetto ha annullato la sentenza del Consiglio di Stato.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, disposto con legge della Regione Marche n. 15 del 2014. Il Consiglio di Stato era intervenuto annullando atti del procedimento referendario presupposto della legge, generando un conflitto sul confine tra giurisdizione amministrativa e competenza della Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate, in via incidentale, le questioni sulla legge reg. Marche n. 15 del 2014 (in riferimento agli artt. 3, 113 e 133, secondo comma, Cost.) sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quinta; era inoltre proposto dalla Regione Marche un conflitto di attribuzione tra enti relativo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3678 del 2016.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e, accogliendo il conflitto di attribuzione, ha dichiarato che non spettava allo Stato annullare gli atti del procedimento referendario, annullando per l’effetto la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato n. 3678 del 2016.

    Il principio

    Dopo l’entrata in vigore della legge regionale di variazione circoscrizionale, gli atti del procedimento referendario diventano parte dell’iter di formazione della legge: il giudice amministrativo non può annullarli, ma deve, se ravvisa un vizio procedimentale, sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Un controllo giurisdizionale sul procedimento legislativo si tradurrebbe in un limite indebito alla potestà legislativa regionale.

    Domande e risposte

    Il giudice amministrativo può annullare gli atti di un referendum su cui si fonda una legge regionale già in vigore?

    No. Una volta che la legge regionale è entrata in vigore, quegli atti fanno parte del procedimento legislativo e non possono essere annullati dal giudice amministrativo.

    Cosa deve fare allora il giudice se ravvisa un vizio?

    Può sollevare questione di legittimità costituzionale della legge davanti alla Corte costituzionale per vizio procedimentale, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost.

    Cosa ha deciso in concreto la Corte sul conflitto?

    Ha dichiarato che non spettava al Consiglio di Stato annullare quegli atti e ha annullato per l’effetto la sentenza n. 3678 del 2016.

    Norme collegate

    • Art. 133 della Costituzione — procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali con referendum delle popolazioni interessate
    • Art. 134 della Costituzione — riparto tra il sindacato sul procedimento legislativo riservato alla Corte e la giurisdizione amministrativa
  • Corte cost. n. 1/2018 – Limiti statali alle assunzioni e deroghe regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana che derogava ai limiti statali sulle assunzioni di personale. Le Regioni non possono introdurre «motu proprio» eccezioni ai vincoli posti dallo Stato per contenere la spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana, con l’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 72 del 2016, aveva previsto una disciplina derogatoria in materia di assunzione di personale a favore dell’Autorità Portuale Regionale. Il punto critico riguarda il rapporto tra la competenza regionale e i limiti che lo Stato pone alla spesa per il personale pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, ritenendo che essa ledesse i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le specifiche e contingenti disposizioni statali che ammettono discipline differenziate sulle assunzioni non possono essere lette come una clausola generale che legittima le Regioni a introdurre da sole deroghe ai limiti statali: ciò vanificherebbe la finalità di contenimento della spesa per il personale pubblico. La competenza legislativa regionale può dispiegarsi solo entro gli ambiti e i limiti tassativi definiti dalle disposizioni nazionali.

    Domande e risposte

    Una Regione può derogare ai limiti statali sulle assunzioni?

    No. La Regione può agire solo entro gli spazi e i limiti tassativi che la stessa normativa statale eventualmente prevede; non può introdurre deroghe in autonomia.

    Perché la norma toscana è stata bocciata?

    Perché ledeva i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla legge statale, violando così l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il contenimento della spesa di personale è un principio vincolante?

    Sì. Rientra tra i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare nell’esercizio della loro competenza concorrente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2018 – Contributo di solidarietà sulle pensioni elevate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 (decreto «Salva Italia»), sollevate dalla Corte dei conti in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, conteneva misure di consolidamento dei conti pubblici. La Corte dei conti, in funzione di giudice unico delle pensioni, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 6 sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, giudice unico delle pensioni, ha impugnato l’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina censurata non è stata ritenuta in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

    Il principio

    La disposizione impugnata supera il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.: le scelte del legislatore in materia di consolidamento dei conti pubblici, nei limiti contestati, non risultano arbitrarie né discriminatorie.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, in funzione di giudice unico delle pensioni per la Regione Puglia.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, il cosiddetto decreto «Salva Italia».

    Qual è stato l’esito?

    Non fondatezza: la norma resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 19/2018 – Revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato e CEDU

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 106 del codice del processo amministrativo e sugli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la revocazione per contrasto con una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Di cosa si tratta

    La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente, in casi tassativi, di rimettere in discussione una sentenza ormai definitiva. Il Consiglio di Stato si chiedeva se fosse costituzionalmente necessario prevedere un nuovo caso di revocazione per le sentenze amministrative che risultino in contrasto con una decisione della Corte di Strasburgo (CEDU).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha impugnato l’art. 106 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) e gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, ritenendo che essa non potesse essere esaminata nel merito nei termini in cui era stata posta dal giudice rimettente.

    Il principio

    L’eventuale introduzione di un nuovo caso di revocazione per contrasto con le sentenze della Corte EDU coinvolge scelte rimesse al legislatore: la questione, così come formulata, non è idonea a un esame nel merito da parte della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è la revocazione?

    È un mezzo straordinario per impugnare una sentenza definitiva nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

    Perché si invocava la CEDU?

    Perché si chiedeva di poter revocare sentenze amministrative in contrasto con una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2018 – Contributo unificato e raddoppio per impugnazioni tributarie respinte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato quando l’impugnazione è integralmente respinta. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Chi propone un’impugnazione (ad esempio un appello) deve pagare il contributo unificato. Una norma del 2012 prevede che, se l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte debba versare un ulteriore importo pari a quello già dovuto. La Commissione tributaria regionale di Catanzaro dubitava della legittimità di questo «raddoppio».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Catanzaro ha impugnato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del giusto processo e della ragionevole durata).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è quindi entrata nel merito della legittimità del raddoppio del contributo unificato, ravvisando vizi nelle ordinanze di rimessione che hanno impedito l’esame nel merito.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non delinea correttamente i termini della questione, la Corte non può pronunciarsi nel merito e deve dichiarare l’inammissibilità: la disciplina sull’ulteriore contributo unificato resta pertanto in vigore.

    Domande e risposte

    Cos’è il contributo unificato?

    È la somma che la parte versa per accedere alla giustizia civile, amministrativa e tributaria, in sostituzione di precedenti tributi giudiziari.

    Cosa significa l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater?

    Che, se l’impugnazione è integralmente respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte deve versare di nuovo un importo pari al contributo già dovuto.

    La Corte ha annullato questa regola?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito, quindi la regola resta valida.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e della ragionevole durata, evocato come parametro dalla Commissione rimettente.
  • Corte cost. n. 17/2018 – Esenzione IMU sui terreni montani e ricorso della Regione Sardegna

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    La Corte costituzionale ha esaminato il d.l. n. 4 del 2015 sull’esenzione IMU per i terreni agricoli montani, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna e dal TAR Lazio. Le numerose questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la disciplina statale ha retto al vaglio costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 ha ridefinito i criteri di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli situati in zone montane o di collina, individuandoli sulla base dell’altitudine dei Comuni. La Regione Sardegna e alcuni contribuenti laziali contestavano questa disciplina, ritenendola lesiva dell’autonomia regionale e di altri principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha impugnato in via principale l’art. 1, vari commi, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito dalla legge n. 34 del 2015; il TAR Lazio ha sollevato in via incidentale questioni sull’art. 1, comma 1, lettere a) e b). I parametri comprendevano norme dello Statuto speciale per la Sardegna e gli artt. 3, 23, 81, 117 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni proposte dalla Regione Sardegna e dal TAR Lazio. La disciplina statale dell’esenzione IMU per i terreni montani è stata ritenuta riconducibile alla competenza statale e non lesiva dell’autonomia finanziaria regionale né degli altri parametri evocati.

    Il principio

    La definizione dei presupposti di esenzione dall’IMU rientra nella competenza del legislatore statale in materia di sistema tributario e non vincola illegittimamente l’autonomia finanziaria della Regione: le scelte sull’ambito dell’esenzione sono espressione della discrezionalità legislativa statale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava il decreto impugnato?

    I criteri per l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli montani, basati sull’altitudine dei Comuni in cui si trovano.

    Come si è conclusa la causa?

    Con una pronuncia di inammissibilità e non fondatezza: la disciplina statale non è stata annullata.

    La Regione Sardegna ha ottenuto ragione?

    No. Le sue censure sono state respinte, in parte per inammissibilità e in parte perché ritenute infondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2018 – Compenso al difensore d’ufficio e impugnazione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che nega il compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile. La norma resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona è ammessa al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato), il compenso dell’avvocato è pagato dallo Stato. L’art. 106 del Testo unico sulle spese di giustizia prevede però che quel compenso non venga liquidato se l’impugnazione proposta viene dichiarata inammissibile. La Corte d’appello di Salerno dubitava che questa regola, applicata senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità, fosse costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Salerno, sezione civile, ha impugnato l’art. 106 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude il compenso ogni volta che l’impugnazione sia inammissibile, senza distinguere la causa dell’inammissibilità. I parametri evocati erano gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La previsione che subordina il compenso all’esito non inammissibile dell’impugnazione risponde a una scelta non irragionevole del legislatore, volta a evitare che siano finanziate a spese dello Stato impugnazioni superflue o meramente dilatorie, senza ledere il diritto di difesa né il diritto a un’equa retribuzione.

    Il principio

    Il legislatore può, senza violare la Costituzione, escludere il compenso del difensore a carico dello Stato quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile: si tratta di un bilanciamento ragionevole tra il diritto di difesa e l’esigenza di contenere la spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È l’istituto che consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato il cui compenso è pagato dallo Stato.

    La norma sul mancato compenso resta valida?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, quindi l’art. 106 continua ad applicarsi.

    Perché la Corte ha ritenuto ragionevole la norma?

    Perché mira a non gravare sui contribuenti il costo di impugnazioni inammissibili, bilanciando il diritto di difesa con il contenimento della spesa pubblica.

    Norme collegate