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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 50 Codice Penale: (Consenso dell’avente diritto)

    Articolo 50 Codice Penale: (Consenso dell’avente diritto)

    Art. 50 c.p. (Consenso dell’avente diritto)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

  • Articolo 51 Codice Penale: (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

    Articolo 51 Codice Penale: (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

    Art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

    Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

    Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

    Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.

  • Articolo 52 Codice Penale: (Difesa legittima)

    Articolo 52 Codice Penale: (Difesa legittima)

    Art. 52 c.p. (Difesa legittima)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

    Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

    :a) la propria o altrui incolumità;

    :b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

    Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

    Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

  • Articolo 53 Codice Penale: (Uso legittimo delle armi)

    Articolo 53 Codice Penale: (Uso legittimo delle armi)

    Art. 53 c.p. (Uso legittimo delle armi)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

    La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

    La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

  • Articolo 54 Codice Penale: (Stato di necessità)

    Articolo 54 Codice Penale: (Stato di necessità)

    Art. 54 c.p. (Stato di necessità)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

    Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

    La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

  • Articolo 55 Codice Penale: (Eccesso colposo)

    Articolo 55 Codice Penale: (Eccesso colposo)

    Art. 55 c.p. (Eccesso colposo)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

    Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

  • Articolo 56 Codice Penale: (Delitto tentato)

    Articolo 56 Codice Penale: (Delitto tentato)

    Art. 56 c.p. (Delitto tentato)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

    Il colpevole di delitto tentato è punito; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

    Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

    Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

  • Articolo 57 Codice Penale: (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)

    Articolo 57 Codice Penale: (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)

    Art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

  • Articolo 57-bis Codice Penale: (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)

    Articolo 57-bis Codice Penale: (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)

    Art. 57-bis c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

  • Articolo 58 Codice Penale: (Stampa clandestina)

    Articolo 58 Codice Penale: (Stampa clandestina)

    Art. 58 c.p. (Stampa clandestina)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.