Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 40/2018 – Illegittima la norma della Regione Sardegna sul personale

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge finanziaria 2007 della Regione autonoma Sardegna (con le successive modifiche), in materia di organizzazione e personale regionale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio nasceva da una controversia di lavoro tra alcuni dipendenti e la Regione autonoma Sardegna, riguardante una disposizione della legge finanziaria regionale 2007 sul personale, poi più volte modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dalle leggi regionali n. 3 del 2008 e n. 16 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, nel testo risultante dalle successive modifiche.

    Il principio

    La disciplina regionale impugnata, in materia di organizzazione e personale, eccedeva i limiti costituzionali alla competenza regionale e doveva pertanto essere espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa comporta una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e non può più essere applicata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, nel corso di una controversia tra dipendenti e Regione autonoma Sardegna.

    Quale norma è stata colpita?

    L’art. 6, comma 8, della legge finanziaria 2007 della Regione Sardegna, nel testo modificato dalle leggi regionali del 2008 e del 2011.

  • Corte cost. n. 11/2018 – Riscatto previdenziale del vice pretore reggente per gli enti locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 1938 sulla previdenza dei dipendenti degli enti locali, nella parte in cui non consente di riscattare il servizio prestato come vice pretore reggente per almeno sei mesi, facoltà invece riconosciuta ai dipendenti statali.

    Di cosa si tratta

    Il riscatto previdenziale consente di valorizzare, ai fini della pensione, periodi di servizio non altrimenti coperti. Ai dipendenti statali era riconosciuta la facoltà di riscattare il servizio prestato come vice pretore onorario reggente per almeno sei mesi; ai dipendenti degli enti locali questa possibilità non era prevista.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta. Termine di paragone era l’art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato come vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

    Il principio

    La discrezionalità del legislatore nel dettare discipline diverse in materia di riscatto incontra il limite della ragionevolezza: discipline differenti che regolano situazioni con espliciti caratteri di omogeneità sono incompatibili con l’art. 3 Cost. Riconosciuta la facoltà di riscatto ai dipendenti statali, non è giustificabile un trattamento diverso per i dipendenti degli enti locali a fronte della medesima attività di vice pretore reggente.

    Domande e risposte

    Cos’è il riscatto previdenziale?

    È la possibilità di far valere ai fini pensionistici, dietro pagamento di una contribuzione, periodi di servizio o di studio non altrimenti coperti dal sistema previdenziale.

    Perché la norma del 1938 è stata dichiarata illegittima?

    Perché negava ai dipendenti degli enti locali una facoltà di riscatto riconosciuta ai dipendenti statali per la medesima attività, creando una disparità irragionevole vietata dall’art. 3 Cost.

    Cosa cambia dopo la decisione?

    I dipendenti degli enti locali possono riscattare il servizio prestato come vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi, al pari dei dipendenti statali.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza: irragionevole disparità tra dipendenti statali e degli enti locali
  • Corte cost. n. 30/2018 – ARPA Friuli-Venezia Giulia e personale dirigenziale

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sull’art. 9, comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 1998, istitutiva dell’ARPA regionale, in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’ARPA è l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 1998 che l’ha istituita conteneva, all’art. 9, comma 6, una disciplina relativa al personale dell’Agenzia. La Corte di cassazione dubitava della sua compatibilità con il principio del buon andamento e dell’accesso ai pubblici uffici per concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – A.R.P.A.), in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza esaminarla nel merito, in ragione di vizi che ne hanno impedito la trattazione.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non consente di valutare correttamente la questione, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità: la norma regionale sull’ARPA resta pertanto in vigore.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ARPA?

    È l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ente strumentale della Regione per i controlli ambientali.

    Quale principio costituzionale era invocato?

    L’art. 97 Cost., sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e sull’accesso agli impieghi pubblici.

    Come ha deciso la Corte?

    Con la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito: la norma regionale resta valida.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, unico parametro evocato dalla Corte di cassazione.
  • Corte cost. n. 39/2018 – Trattamento di quiescenza e aumento convenzionale dell’anzianità di servizio

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    La Corte ha salvato l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sul trattamento di quiescenza: ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per i servizi speciali, non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 1092 del 1973 contiene le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il giudizio riguardava il computo dell’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    L’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio è un trattamento di favore rimesso alla discrezionalità del legislatore: la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo riflette un bilanciamento non irragionevole tra adeguatezza della tutela e sostenibilità degli oneri.

    Domande e risposte

    Cos’è l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio?

    È una maggiorazione figurativa dell’anzianità, prevista per la gravosità e i rischi di certi servizi, che incide sul calcolo del trattamento pensionistico.

    Perché la questione è non fondata?

    Perché la scelta di non computare la maggiorazione figurativa ai fini della posizione assicurativa rientra nella discrezionalità del legislatore ed è un bilanciamento non irragionevole.

    La norma resta in vigore?

    Sì: la dichiarazione di non fondatezza lascia la disposizione pienamente efficace.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2018 – Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ed elezioni suppletive

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per eccesso di delega, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006 nella parte in cui ha introdotto le elezioni suppletive per sostituire i componenti togati cessati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, abrogando il precedente sistema di surroga.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa è l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi. Il decreto legislativo del 2006, attuando una delega volta a introdurre la preferenza unica, aveva modificato anche il meccanismo di sostituzione dei componenti cessati, passando dallo scorrimento della graduatoria alle elezioni suppletive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, nella parte in cui modifica l’art. 9, comma 3, della legge n. 186 del 1982 e abroga l’art. 7, comma 4, della stessa legge, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, su ordinanza del Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

    Il principio

    Manca un rapporto di stretta conseguenzialità tra l’innovazione imposta dalla legge delega (la preferenza unica) e il nuovo sistema di surroga tramite elezioni suppletive introdotto dal decreto delegato: la preferenza unica era pienamente compatibile con il previgente scorrimento della graduatoria. Le previsioni censurate si pongono quindi al di fuori della fisiologica attività di completamento che lega delega e decreto delegato, in violazione dell’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa?

    È l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio superiore della magistratura per i giudici ordinari.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Per eccesso di delega: il decreto delegato ha introdotto le elezioni suppletive senza che ciò fosse necessariamente collegato all’unico oggetto della delega, cioè la preferenza unica.

    Cosa torna a valere dopo la decisione?

    Cade il nuovo sistema delle elezioni suppletive e riprende rilievo il precedente meccanismo di surroga mediante scorrimento della graduatoria.

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  • Corte cost. n. 29/2018 – Definizione agevolata delle cartelle e tributi regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Toscana sulla «rottamazione» delle cartelle (definizione agevolata) prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016, in riferimento all’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la cosiddetta «rottamazione delle cartelle»). La Regione Toscana lamentava che l’agevolazione si applicasse anche a tributi che essa considerava propri, comprimendo così la sua autonomia di entrata senza meccanismi di compensazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 10, e l’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito dalla legge n. 225 del 2016, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la disciplina della definizione agevolata non è stata ritenuta lesiva delle competenze legislative regionali né dell’autonomia finanziaria della Regione Toscana.

    Il principio

    La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione rientra nella competenza statale in materia di sistema tributario e di coordinamento della finanza pubblica e non comprime illegittimamente l’autonomia finanziaria regionale, anche quando incide su tributi riscossi tramite l’agente nazionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la definizione agevolata delle cartelle?

    È la «rottamazione» che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando il capitale senza sanzioni e interessi di mora.

    Cosa contestava la Regione Toscana?

    Che l’agevolazione statale incidesse su tributi regionali, riducendone le entrate senza compensazione, in violazione dell’autonomia finanziaria.

    Qual è stato l’esito?

    Non fondatezza: la disciplina statale è stata ritenuta legittima e resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 38/2018 – Pubblico impiego del Friuli-Venezia Giulia e versamento dei contributi

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    La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che imponeva all’amministrazione di appartenenza il versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno per il personale in part-time impiegato altrove. Cessata la materia del contendere sull’altra questione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016 in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale investiva gli artt. 12, comma 6, e 21 della legge reg. FVG n. 18 del 2016; la censura sull’art. 12, comma 6, era riferita all’art. 4, primo comma, dello Statuto speciale (legge cost. n. 1 del 1963) e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge reg. FVG n. 18 del 2016, limitatamente alla previsione sul versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 12, comma 6.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro e del relativo regime contributivo rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può imporre un versamento contributivo riferito al rapporto a tempo pieno per personale collocato altrove.

    Domande e risposte

    Perché la norma regionale è stata dichiarata illegittima?

    Perché incideva sul regime contributivo del rapporto di lavoro, materia riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per l’altra disposizione impugnata, è venuto meno l’interesse alla decisione, di norma perché la norma è stata modificata o abrogata.

    Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?

    Rientrano i rapporti di diritto privato, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi contributivi, riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

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  • Corte cost. n. 28/2018 – Sanzioni UE sulla discarica Razzaboni e conflitto Stato-Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i tre conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato in merito al riparto degli oneri derivanti dalle sanzioni dell’Unione europea per la discarica Razzaboni.

    Di cosa si tratta

    La discarica «Razzaboni», nel Comune di San Giovanni in Persiceto, era oggetto di una procedura d’infrazione europea: l’Italia era stata condannata e poi sanzionata dalla Corte di giustizia UE per il ritardo nella bonifica. Lo Stato aveva adottato atti per ripartire l’onere economico di tali sanzioni anche a carico della Regione, che ha contestato questi atti con conflitti di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha promosso tre conflitti di attribuzione tra enti, nei confronti dello Stato, contro un d.P.C.m. del 26 novembre 2015 e due note ministeriali (del Ministero dell’ambiente e del Ministero dell’economia e delle finanze) relative al riparto degli oneri delle sanzioni europee per la discarica Razzaboni.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Emilia-Romagna, senza esaminare nel merito la questione del riparto degli oneri.

    Il principio

    Gli atti statali che ripartiscono gli oneri economici derivanti da sanzioni europee possono essere contestati con conflitto di attribuzione solo se ne ricorrono i presupposti: in mancanza, il conflitto è inammissibile e la Corte non si pronuncia sul merito del riparto.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla titolarità delle competenze tra Stato e Regioni.

    Da cosa nasceva la vicenda?

    Dalle sanzioni inflitte all’Italia dalla Corte di giustizia UE per il ritardo nella bonifica della discarica Razzaboni.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibili i tre conflitti, senza pronunciarsi sul merito del riparto degli oneri tra Stato e Regione.

  • Corte cost. n. 37/2018 – Azione diretta del vettore e omogeneità del decreto-legge

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede l’azione diretta del vettore nell’autotrasporto: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la presunta disomogeneità della norma aggiunta in sede di conversione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 introduce l’azione diretta del vettore che ha eseguito un trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. La norma era stata inserita dalla legge di conversione del d.l. n. 103 del 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Grosseto, con due ordinanze, dubitava in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, ritenendo la disposizione estranea ed eterogenea rispetto ai contenuti del decreto-legge convertito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Per contestare la disomogeneità di una norma aggiunta in sede di conversione di un decreto-legge il giudice rimettente deve motivare in modo adeguato e specifico l’estraneità rispetto alla materia originaria; in difetto la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 77, secondo comma, della Costituzione?

    Disciplina i presupposti del decreto-legge; la giurisprudenza costituzionale ne ricava il divieto di inserire in sede di conversione norme del tutto estranee alla materia del decreto.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la presunta totale estraneità della norma aggiunta rispetto ai contenuti originari del decreto-legge.

    Cos’è l’azione diretta del vettore?

    È la facoltà del vettore che ha eseguito materialmente il trasporto di agire per il pagamento nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2018 – Urbanistica commerciale di Bolzano: questioni ancipiti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano in materia di insediamenti commerciali. Il giudice rimettente aveva formulato questioni alternative su due leggi diverse senza individuare quale fosse applicabile.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguarda la disciplina provinciale degli insediamenti commerciali di grande distribuzione a Bolzano. Il quadro normativo, modificato più volte tra il 2013 e il 2014, era poco lineare, e il giudice amministrativo ha sollevato questioni alternative senza chiarire quale norma dovesse applicare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), nelle versioni novellate nel 2013 e nel 2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, su ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate.

    Il principio

    È compito del giudice a quo identificare univocamente la norma applicabile alla fattispecie concreta: formulando questioni alternative su due leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza pone questioni dichiaratamente ancipiti, come tali inammissibili. Inammissibile anche la censura priva di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, fondata su affermazioni apodittiche.

    Domande e risposte

    Cosa sono le questioni «ancipiti»?

    Sono questioni formulate in via alternativa su più norme diverse, senza che il giudice abbia individuato quale sia effettivamente applicabile al caso: per questo sono inammissibili.

    Perché spetta al giudice individuare la norma applicabile?

    Perché la Corte costituzionale si pronuncia solo su norme rilevanti nel giudizio principale; se non è chiaro quale norma vada applicata, manca il presupposto della rilevanza.

    Cos’altro ha reso inammissibile una delle censure?

    La carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il nesso tra norma e parametro costituzionale era affermato in termini apodittici, senza adeguata argomentazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2018 – Giudice naturale e opposizione a decreto penale di condanna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 464 del codice di procedura penale, perché il giudice rimettente aveva censurato una norma non applicabile al caso (aberratio ictus), sbagliando bersaglio.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un’opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di applicazione della pena. Il giudice per le indagini preliminari dubitava che la propria competenza, dipendente dalla scelta del pubblico ministero sul tipo di azione, violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 464 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione, su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    L’art. 464 cod. proc. pen., contenuto nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio con citazione diretta, dove la competenza a definire il rito alternativo è attribuita al giudice per le indagini preliminari direttamente dall’art. 557 cod. proc. pen., norma non censurata. A causa di questa aberratio ictus — l’errore sull’individuazione della norma da impugnare — la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’aberratio ictus in questo contesto?

    È l’errore del giudice rimettente che impugna una norma diversa da quella effettivamente applicabile al caso: la censura, colpendo il bersaglio sbagliato, rende la questione inammissibile.

    Perché l’art. 464 non si applicava al caso?

    Perché nel giudizio con citazione diretta la competenza sul rito alternativo è attribuita al giudice per le indagini preliminari dall’art. 557 cod. proc. pen., norma speciale non oggetto di censura.

    Cosa garantisce l’art. 25 Cost. richiamato?

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge, cioè che nessuno può essere distolto dal giudice individuato in via generale e astratta dalla legge.

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  • Corte cost. n. 27/2018 – Imposta unica sulle scommesse e ricevitorie senza concessione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della disciplina sull’imposta unica sulle scommesse, nella parte in cui, per gli anni precedenti al 2011, assoggettava al tributo anche le ricevitorie (centri di trasmissione dati) che operavano per conto di bookmaker privi di concessione. Per gli anni successivi al 2011, invece, la disciplina è stata ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    I centri di trasmissione dati (CTD) raccoglievano scommesse per conto di bookmaker stranieri privi di concessione italiana. Il fisco pretendeva da queste ricevitorie il pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La Commissione tributaria di Rieti dubitava che, per il periodo anteriore alla legge di stabilità 2011, fosse legittimo tassare soggetti non espressamente individuati dalla legge come soggetti passivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Rieti ha impugnato gli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e l’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui rendevano soggetti passivi dell’imposta anche le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui, per le annualità precedenti al 2011, assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 e non fondate le questioni relative alle annualità successive al 2011.

    Il principio

    Prima della legge di stabilità 2011 mancava una previsione che individuasse chiaramente le ricevitorie come soggetti passivi dell’imposta unica: estendere a esse il tributo per quel periodo viola il principio di capacità contributiva e di uguaglianza. Dal 2011 la legge ha invece esplicitamente incluso tali soggetti, e per quel periodo la tassazione è legittima.

    Domande e risposte

    Chi sono i centri di trasmissione dati (CTD)?

    Sono le ricevitorie che raccoglievano scommesse sul territorio nazionale per conto di bookmaker, anche stranieri e privi di concessione italiana.

    Cosa ha deciso la Corte per gli anni prima del 2011?

    Ha dichiarato incostituzionale la tassazione di queste ricevitorie, perché la legge non le individuava come soggetti passivi dell’imposta.

    E per gli anni successivi al 2011?

    La tassazione è legittima, perché la legge di stabilità 2011 ha espressamente incluso tali soggetti tra i contribuenti.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nella individuazione dei soggetti passivi del tributo.
    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, violato dalla tassazione retroattiva di soggetti non previsti dalla legge.