Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 26 Codice del Processo Amministrativo – Spese di giudizio

    Art. 26 Codice del Processo Amministrativo – Spese di giudizio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

    2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione.

    Titolo III – Azioni e domande

    Capo I – Contraddittorio e intervento

  • Art. 25 Codice del Processo Amministrativo – Domicilio

    Art. 25 Codice del Processo Amministrativo – Domicilio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

    a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

    1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

  • Art. 24 Codice del Processo Amministrativo – Procura alle liti

    Art. 24 Codice del Processo Amministrativo – Procura alle liti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

  • Art. 23 Codice del Processo Amministrativo – Difesa personale delle parti

    Art. 23 Codice del Processo Amministrativo – Difesa personale delle parti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

  • Art. 22 Codice del Processo Amministrativo – Patrocinio

    Art. 22 Codice del Processo Amministrativo – Patrocinio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

    3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

  • Art. 21 Codice del Processo Amministrativo – Commissario ad acta

    Art. 21 Codice del Processo Amministrativo – Commissario ad acta

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.

    Titolo II – Parti e difensori

  • Art. 20 Codice del Processo Amministrativo – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

    Art. 20 Codice del Processo Amministrativo – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.

    2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

  • Art. 19 Codice del Processo Amministrativo – Verificatore e consulente tecnico

    Art. 19 Codice del Processo Amministrativo – Verificatore e consulente tecnico

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

    2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

  • Art. 18 Codice del Processo Amministrativo – Ricusazione

    Art. 18 Codice del Processo Amministrativo – Ricusazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all’udienza medesima prima della discussione.

    3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale.

    4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata.

    5. In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

    6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

    7. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l’istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

    8. La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

    Capo VI – Ausiliari del giudice

  • CCNL Agenzie Immobiliari: dimissioni volontarie e preavviso

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come si danno le dimissioni in regola, quanto preavviso serve e cosa succede se non lo si rispetta.

    In sintesi

    Le dimissioni vanno presentate con la procedura telematica obbligatoria e, salvo la giusta causa, rispettando il preavviso fissato dal CCNL in base a livello e anzianità (da 15 a 120 giorni di calendario, art. 171). Chi non rispetta il preavviso deve l'indennità sostitutiva, che il datore può trattenere. Le dimissioni si possono revocare entro 7 giorni; quelle della lavoratrice madre o del padre nei primi tre anni del figlio vanno convalidate.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    La procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere presentate con una procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro. La comunicazione può essere fatta direttamente dal lavoratore (con SPID/credenziali) o tramite un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale). Le dimissioni date solo a voce o con semplice lettera non producono effetto: la procedura telematica serve proprio a evitare le “dimissioni in bianco”.

    Il preavviso di dimissioni

    Salvo i casi di giusta causa, anche il lavoratore che si dimette deve rispettare un preavviso, per consentire al datore di organizzare la sostituzione. La durata è fissata dal CCNL (art. 171) e cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianità di servizio.

    Termini di preavviso per livello e anzianità di servizio, in giorni di calendario (art. 171)
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 60 90 120
    2° e 3° livello 30 45 60
    4° e 5° livello 20 30 45
    6° livello 15 20 20

    Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 di ciascun mese (art. 171). I termini valgono per chi recede, lavoratore o datore: la stessa tabella è usata per il licenziamento con preavviso. Durante il preavviso le ferie non possono essere concesse (art. 122).

    Mancato preavviso e indennità sostitutiva

    Se il lavoratore non lavora il periodo di preavviso, deve al datore l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione di fatto di quel periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 172); il datore può trattenerla dalle competenze finali. Il datore, su richiesta del dimissionario, può rinunciare al preavviso, liberando subito il lavoratore senza pretendere l'indennità (artt. 172 e 177); se invece è il datore a chiudere il rapporto prima della scadenza del preavviso, deve pagare l'indennità per il periodo mancante. Durante il preavviso lavorato continuano a maturare ferie, tredicesima e TFR.

    Revoca delle dimissioni

    Le dimissioni trasmesse telematicamente possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di invio, sempre per via telematica. È una finestra di ripensamento prevista dalla legge. Trascorso il termine, la revoca richiede l'accordo del datore.

    Dimissioni per giusta causa

    Quando il lavoratore si dimette a causa di un fatto grave del datore (ad esempio mancato pagamento dello stipendio, demansionamento illegittimo, molestie), si parla di dimissioni per giusta causa: non è dovuto il preavviso e, ricorrendone i presupposti, spettano l'indennità di mancato preavviso a carico del datore e l'accesso alla NASpI, l'indennità di disoccupazione che di regola non spetta in caso di dimissioni ordinarie.

    Dimissioni protette

    Le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento) devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro: una garanzia ulteriore sulla genuinità della scelta.

    Casi pratici

    Un'addetta che cambia agenzia
    Caia ha trovato un nuovo impiego. Invia le dimissioni telematiche tramite il patronato e rispetta il preavviso del suo livello. Lavora il periodo di preavviso, durante il quale matura regolarmente ferie e ratei, e cessa alla scadenza con il saldo che comprende TFR e competenze.
    Tizio se ne va senza preavviso
    Tizio si dimette con effetto immediato per iniziare subito altrove. Non rispettando il preavviso, deve l'indennità sostitutiva: l'agenzia la trattiene dalle competenze finali. Se però l'agenzia preferisce liberarlo subito, può rinunciare al preavviso e nulla è dovuto.
    Sempronio non viene pagato
    Sempronio non riceve lo stipendio da due mesi. Si dimette per giusta causa, documentando il mancato pagamento. Non deve il preavviso, ha diritto all'indennità di mancato preavviso e può accedere alla NASpI. È prudente farsi assistere dal sindacato o da un consulente.
  • Art. 17 Codice del Processo Amministrativo – Astensione

    Art. 17 Codice del Processo Amministrativo – Astensione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

  • Art. 16 Codice del Processo Amministrativo – Regime della competenza

    Art. 16 Codice del Processo Amministrativo – Regime della competenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

    2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.

    3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    Capo V – Astensione e ricusazione

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.