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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 40 Codice Penale: (Rapporto di causalità)

    Articolo 40 Codice Penale: (Rapporto di causalità)

    Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

    Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

  • Articolo 41 Codice Penale: (Concorso di cause)

    Articolo 41 Codice Penale: (Concorso di cause)

    Art. 41 c.p. (Concorso di cause)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

    Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

  • Articolo 42 Codice Penale: (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

    Articolo 42 Codice Penale: (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

    Art. 42 c.p. (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

    Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

    La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.

    Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

  • Articolo 43 Codice Penale: (Elemento psicologico del reato)

    Articolo 43 Codice Penale: (Elemento psicologico del reato)

    Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il delitto:

    :* è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

    :* è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;

    :* è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

    La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

  • Articolo 44 Codice Penale: (Condizione obiettiva di punibilità)

    Articolo 44 Codice Penale: (Condizione obiettiva di punibilità)

    Art. 44 c.p. (Condizione obiettiva di punibilità)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

  • Articolo 45 Codice Penale: (Caso fortuito o forza maggiore)

    Articolo 45 Codice Penale: (Caso fortuito o forza maggiore)

    Art. 45 c.p. (Caso fortuito o forza maggiore)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

  • Articolo 46 Codice Penale: (Costringimento fisico)

    Articolo 46 Codice Penale: (Costringimento fisico)

    Art. 46 c.p. (Costringimento fisico)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

    In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

  • Articolo 47 Codice Penale: (Errore di fatto)

    Articolo 47 Codice Penale: (Errore di fatto)

    Art. 47 c.p. (Errore di fatto)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

    L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

    L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

  • Articolo 48 Codice Penale: (Errore determinato dall’altrui inganno)

    Articolo 48 Codice Penale: (Errore determinato dall’altrui inganno)

    Art. 48 c.p. (Errore determinato dall’altrui inganno)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

  • Articolo 49 Codice Penale: (Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

    Articolo 49 Codice Penale: (Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

    Art. 49 c.p. (Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

    La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.

    Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

    Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.