Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 48/2018 – Conflitto Stato-Regione sul personale delle province: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania contro una circolare statale sul riordino del personale delle province e delle città metropolitane. La pronuncia chiude la controversia per ragioni processuali, senza decidere il merito.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma delle province (legge n. 190 del 2014), il Governo aveva emanato una circolare (n. 1 del 29 gennaio 2015) con linee guida sulla gestione del personale connesso al riordino delle funzioni di province e città metropolitane. La Regione Campania riteneva che quella circolare invadesse le proprie competenze e aveva attivato un conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in relazione alla circolare ministeriale sulle linee guida per il personale delle province.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo così il giudizio senza un esame nel merito del conflitto.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio (tipicamente per rinuncia o per il venir meno dell’interesse), il processo costituzionale si estingue: la Corte si limita a darne atto, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È lo strumento con cui Stato e Regioni chiedono alla Corte costituzionale di stabilire a chi spetti una determinata competenza quando ritengono che l’altro ente abbia invaso la propria sfera di attribuzioni.

    Cosa significa «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni procedurali, senza che la Corte decida se la circolare statale fosse o meno lesiva delle competenze regionali.

    La circolare statale è quindi legittima?

    La pronuncia di estinzione non si pronuncia sul punto: non dichiara la circolare né legittima né illegittima.

  • Corte cost. n. 47/2018 – Costi minimi nell’autotrasporto di merci per conto terzi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte relativa al regime transitorio dei costi minimi di esercizio nei contratti di autotrasporto di merci per conto terzi. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la libertà di iniziativa economica e con il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 imponeva, nei contratti di trasporto stipulati in forma orale, un corrispettivo minimo al vettore che non potesse essere inferiore alla somma dei costi di esercizio, generali e per carburante. Nel regime transitorio, la determinazione di questi costi era affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Tribunale di Lucca dubitava che un simile sistema tariffario minimo fosse compatibile con la concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del d.l. n. 112 del 2008, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Lucca. Secondo il rimettente, il sistema dei costi minimi avrebbe limitato la concorrenza (art. 41 Cost.) e creato una «discriminazione a rovescio» degli autotrasportatori stabiliti in Italia rispetto ai trasporti di cabotaggio (art. 3 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, limitatamente al regime transitorio in cui la determinazione dei costi minimi era rimessa al Ministero e non all’Osservatorio composto da rappresentanti di categoria.

    Il principio

    La fissazione di costi minimi di esercizio nell’autotrasporto, nel periodo in cui la loro determinazione era affidata a un’autorità pubblica (il Ministero) e non a un organo composto da operatori privati, non viola la libertà di iniziativa economica né il principio di eguaglianza: il regime transitorio risponde a finalità di tutela del settore e si distingue dal meccanismo poi censurato in sede europea.

    Domande e risposte

    Cosa sono i costi minimi nell’autotrasporto?

    Sono la soglia minima del corrispettivo dovuto al vettore, calcolata sulla base dei costi di esercizio e del carburante, prevista per i contratti di trasporto stipulati in forma orale.

    Perché la Corte ha salvato il regime transitorio?

    Perché in quel periodo la determinazione dei costi era affidata al Ministero delle infrastrutture, e non a un organo di rappresentanti di categoria: ciò lo distingueva dalla determinazione «orizzontale» di tariffe censurata dalla Corte di giustizia UE.

    La disciplina è ancora in vigore?

    No: il regime dei corrispettivi minimi è stato abrogato dalla legge n. 190 del 2014, ma continuava ad applicarsi ai contratti già conclusi nel periodo di vigenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2018 – Contributo di solidarietà sulle pensioni regionali siciliane

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul contributo di solidarietà previsto dalla Regione Siciliana sui trattamenti pensionistici elevati erogati dal Fondo pensioni Sicilia. La Corte non è entrata nel merito perché il giudice rimettente aveva impostato la questione in modo contraddittorio, prospettando in via alternativa due nature opposte del prelievo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con l’art. 22, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2014, aveva introdotto un contributo (con aliquote del 5 e del 5,50 per cento) sui trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia, valido fino al 31 dicembre 2016. Un ex dipendente regionale in pensione aveva chiesto di non essere assoggettato a quel prelievo e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, aveva sollevato la questione davanti alla Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2014 e, «per quanto occorra», l’art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e all’art. 36 dello statuto siciliano. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Il rimettente prospettava, in via alternativa, che il prelievo fosse un tributo mascherato oppure una prestazione patrimoniale imposta, con conseguenze diverse a seconda della qualificazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    La questione è inammissibile quando il giudice rimettente prospetta in modo alternativo e contraddittorio la natura giuridica della norma censurata, senza operare una scelta interpretativa univoca: la Corte non può sostituirsi al rimettente nell’individuare la corretta qualificazione del prelievo da cui dipende il vaglio costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contributo di solidarietà sulle pensioni?

    È un prelievo straordinario e temporaneo applicato sui trattamenti pensionistici di importo più elevato, qui introdotto dalla Regione Siciliana sulle pensioni del proprio Fondo superiori a 50.000 euro annui.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il giudice che ha sollevato la questione aveva prospettato in via alternativa due nature opposte del prelievo (tributo oppure prestazione imposta), rendendo la questione contraddittoria e quindi inammissibile.

    Il contributo è stato quindi confermato?

    La pronuncia di inammissibilità non si esprime sulla validità sostanziale della norma: lascia impregiudicata la disposizione regionale senza dichiararla né legittima né illegittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2018 – Mutamento del rito nel processo del lavoro (art. 426 cpc)

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 426 del codice di procedura civile, in materia di passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 426 cod. proc. civ. disciplina il mutamento del rito quando una causa iniziata con il rito ordinario deve proseguire con il rito speciale del lavoro, regolando i termini e gli adempimenti delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona dubitava della legittimità dell’art. 426 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile per i vizi che ne impedivano l’esame nel merito: la disposizione sul mutamento del rito resta pertanto in vigore.

    Domande e risposte

    Cos’è il mutamento del rito previsto dall’art. 426 cpc?

    È il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro disposto dal giudice quando la controversia rientra tra quelle soggette al rito speciale del lavoro.

    Cosa significa che la questione è inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito: la questione presentava vizi, ad esempio di prospettazione o di rilevanza, che ne impedivano l’esame.

    La norma resta applicabile?

    Sì: l’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 44/2018 – Legge di stabilità 2016: ricorso della Regione Veneto inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dalla Regione Veneto contro l’art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), sollevate in riferimento a numerosi parametri costituzionali e al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava una disposizione della legge di stabilità 2016 impugnata in via principale dalla Regione Veneto, che ne lamentava la lesione delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto impugnava l’art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale promossi dalle Regioni le censure devono essere puntualmente argomentate in relazione a ciascun parametro: in difetto di adeguata motivazione e specificità le questioni sono dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Cos’è un giudizio in via principale?

    È il giudizio di legittimità costituzionale promosso direttamente da una Regione o dallo Stato contro una legge, senza un processo già in corso.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché le censure non risultavano adeguatamente argomentate e specifiche rispetto ai numerosi parametri costituzionali invocati.

    La norma impugnata resta in vigore?

    Sì: l’inammissibilità non incide sulla disposizione, che continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 15/2018 – Imposta sulla pubblicità e interpretazione autentica

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 1, comma 739, della legge di stabilità 2016, norma di interpretazione autentica sulle tariffe maggiorate dell’imposta comunale sulla pubblicità. La disposizione resta entro i limiti della ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Alcuni Comuni avevano applicato tariffe maggiorate dell’imposta sulla pubblicità. Venuta meno la norma che consentiva le maggiorazioni, si poneva il problema della loro proroga. La legge di stabilità 2016 è intervenuta con una disposizione di interpretazione autentica, contestata davanti alla Commissione tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 114 della Costituzione e, sotto altri profili, agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, su ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pescara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 114 Cost. e non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    La disposizione di interpretazione autentica non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea ingiustificate disparità tra i Comuni, rientrando nei limiti di ragionevolezza che devono caratterizzare le norme interpretative: non lede dunque gli artt. 3, 53 e 97 Cost. Non avendo efficacia sanante sulle delibere successive al 2012, non interferisce con le prerogative degli organi giurisdizionali e non viola l’art. 102 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma precedente, con effetto retroattivo; deve però muoversi entro i limiti della ragionevolezza.

    La norma ha creato disparità tra i Comuni?

    No. Secondo la Corte non introduce alcun doppio regime impositivo né ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, restando entro i limiti della ragionevolezza.

    La disposizione interferisce con i processi in corso?

    No. Non avendo efficacia sanante sulle delibere successive al 2012, non incide sulle prerogative dei giudici e non viola l’art. 102 Cost.

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  • Corte cost. n. 43/2018 – Ne bis in idem (art. 649 cpp): restituzione degli atti al giudice

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Monza sulla questione relativa all’art. 649 del codice di procedura penale (divieto di un secondo giudizio): il giudice dovrà riesaminare la rilevanza alla luce dei mutamenti del quadro normativo e giurisprudenziale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 cod. proc. pen. sancisce il principio del ne bis in idem, cioè il divieto di sottoporre nuovamente a giudizio chi sia già stato giudicato in via definitiva per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. nel corso di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Monza.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano il quadro normativo o gli orientamenti rilevanti per la questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio del ne bis in idem?

    È il divieto di processare di nuovo una persona già giudicata in via definitiva per lo stesso fatto, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente perché riesamini la questione alla luce dei sopravvenuti mutamenti normativi o giurisprudenziali.

    La Corte ha deciso il merito della questione?

    No: con la restituzione degli atti non si pronuncia sulla legittimità della norma, ma demanda al giudice una nuova valutazione.

  • Corte cost. n. 42/2018 – Questione sulla revisione del processo penale (art. 631 cpp) inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 631 del codice di procedura penale, in materia di revisione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 631 cod. proc. pen. disciplina i limiti della revisione, il rimedio straordinario che consente di riaprire un processo penale concluso con sentenza definitiva quando emergano elementi capaci di dimostrare l’innocenza del condannato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro dubitava della legittimità dell’art. 631 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non prospetta correttamente i termini della questione o richiede un intervento riservato alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità non può essere esaminata nel merito ed è dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è la revisione del processo penale?

    È il rimedio straordinario che consente di riaprire un processo concluso con sentenza definitiva quando emergano nuovi elementi a favore del condannato.

    Cosa significa che la questione è inammissibile?

    Significa che la Corte non ha deciso il merito: la questione presentava vizi che ne impedivano l’esame, ad esempio difetti di prospettazione.

    La norma resta in vigore?

    Sì: l’inammissibilità non incide sulla disposizione, che continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 41/2018 – Sospensione dell’esecuzione della pena fino a quattro anni

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale nella parte in cui prevedeva la sospensione dell’esecuzione della pena fino a tre anni anziché a quattro: il limite va allineato all’affidamento in prova «allargato» a quattro anni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva entro un certo limite, per consentire al condannato in libertà di chiedere una misura alternativa al carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce dubitava della legittimità dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nella parte in cui fissava a tre anni il limite di sospensione, anziché a quattro come l’affidamento in prova allargato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la sospensione dell’esecuzione della pena non superiore a tre anni anziché a quattro anni.

    Il principio

    Il limite per la sospensione dell’esecuzione della pena deve essere coerente con quello dell’affidamento in prova «allargato» (quattro anni): il mancato allineamento creava un’incongruità sistematica che rendeva in concreto irrealizzabile la misura alternativa per il condannato in libertà.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.?

    Impone al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva entro un certo limite, per permettere al condannato libero di chiedere una misura alternativa al carcere.

    Cos’è l’affidamento in prova «allargato»?

    È l’affidamento in prova al servizio sociale esteso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il limite di sospensione dell’esecuzione passa da tre a quattro anni, allineandosi all’affidamento allargato così da renderlo concretamente accessibile.

  • Corte cost. n. 14/2018 – Energie rinnovabili: fideiussione a garanzia dell’impianto

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla legge della Regione Puglia in materia di energie rinnovabili, che impone una fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto. La norma è coerente con i principi statali e con la libertà di iniziativa economica.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e contrastare le attività speculative, la Regione Puglia ha previsto una fideiussione a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati. Un’impresa contestava che ciò trasformasse la facoltà di costruire in un obbligo, comprimendo la libertà d’impresa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, in riferimento all’art. 117, primo comma (in relazione al Protocollo di Kyoto), e agli artt. 3, 41 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, su ordinanza del TAR Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 117, primo comma, in relazione al Protocollo di Kyoto, e non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    La fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto risponde a finalità di recupero ambientale e di garanzia della serietà dei progetti autorizzati, in linea con i principi statali di settore e con l’obiettivo di contrastare le attività speculative. La premessa del rimettente — secondo cui la garanzia trasformerebbe la facoltà in obbligo di realizzazione — è erronea, perché fondata su una lettura incompleta della disposizione; di qui l’infondatezza delle censure sugli artt. 41 e 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la fideiussione richiesta dalla norma?

    È una garanzia che l’operatore deve prestare a presidio della realizzazione dell’impianto autorizzato, anche per finalità di recupero ambientale e di contrasto alle iniziative speculative.

    La fideiussione viola la libertà d’impresa?

    No. La Corte ha chiarito che la garanzia non trasforma la facoltà in obbligo di realizzare l’impianto: la lettura contraria si basava su un’interpretazione incompleta della norma.

    La legge regionale rispetta i principi statali?

    Sì. La disciplina è risultata in linea con i principi regolatori della materia fissati dalla normativa statale e con gli obiettivi di utilità sociale.

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  • Corte cost. n. 13/2018 – Impugnazione del lodo arbitrale e autonomia delle parti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, che limita l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto. La disciplina valorizza l’autonomia delle parti e non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice, fondato sulla volontà delle parti. La riforma del 2006 ha ridotto i casi in cui il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al giudice per violazione delle regole di diritto, salvo diversa volontà delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, su ordinanza della Corte di appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    È la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi, sicché la disciplina transitoria fondata sull’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006 è coerente e non irragionevole. Quanto all’art. 41 Cost., l’autonomia negoziale era già centrale anche nel regime precedente: l’interpretazione delle sezioni unite tutela proprio quell’autonomia delle parti che il rimettente riteneva violata.

    Domande e risposte

    Cos’è il lodo arbitrale?

    È la decisione con cui gli arbitri risolvono una controversia loro affidata dalle parti in alternativa al giudice ordinario.

    La riforma del 2006 ha limitato l’impugnazione del lodo?

    Sì. Ha ristretto i motivi di impugnazione per violazione delle regole di diritto, salva diversa volontà delle parti; la Corte ha ritenuto questa scelta non in contrasto con la Costituzione.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché sono le parti, con la convenzione di arbitrato, a determinare i limiti di impugnabilità del lodo: la disciplina valorizza l’autonomia negoziale e non viola gli artt. 3 e 41 Cost.

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  • Corte cost. n. 12/2018 – Legge retroattiva sui fondi pensione e processo in corso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, una norma che incideva su un contenzioso previdenziale in corso tra INPS e un fondo pensione, violando il diritto di difesa, le attribuzioni del giudice e l’art. 6 CEDU.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda una disposizione che, intervenendo su un giudizio in corso tra l’INPS e il Fondo pensioni del personale della ex Cassa di risparmio di Torino, mirava a determinarne l’esito a favore dell’Istituto. Si pone così il problema dei limiti delle leggi retroattive che incidono su processi pendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011.

    Il principio

    Una norma retroattiva che incide su un giudizio in corso lede i principi sui rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e il diritto alla tutela giurisdizionale quando non sussiste un motivo imperativo di interesse generale. Nel caso, l’impatto finanziario era di scarsa entità e non incideva sulla sostenibilità del sistema previdenziale: secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una misura finanziaria di scarso impatto non integra un motivo imperativo di interesse generale.

    Domande e risposte

    Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché incideva retroattivamente su un processo in corso a favore di una delle parti pubbliche, senza un motivo imperativo di interesse generale, ledendo il diritto di difesa e le attribuzioni del giudice.

    Cosa significa «motivo imperativo di interesse generale»?

    È la condizione che, secondo la Corte EDU, può giustificare un’interferenza del legislatore sui processi pendenti; una misura finanziaria di scarso impatto non lo integra.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    Gli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo.

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