Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 116/2019 – Legge regionale sul bullismo e competenze Stato-Regioni

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    La Corte ha respinto il ricorso del Governo contro la legge dell’Umbria sul bullismo e cyberbullismo: la Regione è intervenuta con finalità educative e di prevenzione sociale, restando nella propria sfera di competenza e senza invadere la materia «ordine pubblico e sicurezza» riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’Umbria aveva approvato una legge per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo con campagne educative, progetti nelle scuole e un «Tavolo di coordinamento» per raccogliere informazioni. Il Governo riteneva che così la Regione invadesse la competenza statale sull’ordine pubblico e ha impugnato la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    Il principio

    Per individuare la materia a cui appartiene una norma occorre guardare al suo oggetto, alla ratio e alla finalità. La legge umbra persegue scopi educativi e di prevenzione sociale, mentre l’individuazione e repressione del bullismo come fenomeno penale resta allo Stato. Anche il Tavolo, con compiti meramente conoscitivi e con la partecipazione solo facoltativa delle forze di polizia, non invade la competenza statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare contro il bullismo?

    Sì, con interventi di carattere educativo e di prevenzione sociale; resta invece allo Stato la definizione e la repressione penale del fenomeno.

    Il Tavolo di coordinamento invade le competenze statali?

    No: ha compiti solo conoscitivi e informativi, e la partecipazione delle forze di polizia è facoltativa e subordinata a previa intesa con gli enti di appartenenza.

    Come si stabilisce in quale materia rientra una legge?

    Guardando all’oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza
  • Corte cost. n. 115/2019 – Sanzioni per omessa comunicazione nelle comunicazioni elettroniche

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    La Corte ha ritenuto non fondata la questione sulla sanzione del codice delle comunicazioni elettroniche per chi non comunica i dati richiesti dalle autorità: l’importo minimo elevato e identico per piccole e grandi imprese non è irragionevole, perché l’ampia «forbice» tra minimo e massimo consente di adeguare la sanzione al caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica (dai grandi gestori telefonici ai piccoli phone center) devono comunicare alle autorità dati e informazioni. Chi non lo fa rischia una sanzione il cui minimo — dopo un aumento del 2006 — era diventato molto alto. Un piccolo imprenditore lo riteneva sproporzionato e il Tribunale di Livorno ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262/2006, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per l’asserita irragionevolezza e sproporzione del minimo edittale e per il pregiudizio al buon andamento. Rimettente: il Tribunale ordinario di Livorno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio

    La severità di una sanzione amministrativa non basta a renderla irragionevole. L’omessa comunicazione dei dati impedisce all’autorità di controllare attività delicate e di rilievo costituzionale; l’ampia forbice edittale (da 15.000 a 1.150.000 euro) consente di calibrare la sanzione anche in base alle dimensioni dell’impresa. L’eventuale aggravio del contenzioso è un mero inconveniente di fatto, non un vizio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    È legittimo applicare la stessa sanzione a piccole e grandi imprese?

    Sì: la Corte ha ritenuto che l’ampia forbice tra minimo e massimo permetta già di adeguare la sanzione alla gravità della violazione e alle dimensioni dell’impresa.

    Il minimo elevato è sproporzionato per i piccoli operatori?

    No, secondo la Corte: la condotta sanzionata (omessa comunicazione di dati) è di particolare rilievo e il minimo non è manifestamente sproporzionato.

    L’aumento delle opposizioni in giudizio rende la norma incostituzionale?

    No: l’eventuale incremento del contenzioso è un inconveniente di fatto, inidoneo a fondare una violazione del buon andamento dell’amministrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2019 – Donazioni e beneficiari dell’amministrazione di sostegno

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    La Corte ha respinto la questione sulle donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno, ma con una lettura costituzionalmente orientata: il beneficiario conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare la limiti espressamente. Non esiste quindi un divieto automatico come quello previsto per gli interdetti.

    Di cosa si tratta

    L’amministrazione di sostegno protegge le persone in difficoltà senza renderle del tutto incapaci. Si discuteva se il beneficiario potesse fare donazioni: una signora, tramite l’amministratrice (la sorella), voleva donare diecimila euro alla figlia in procinto di sposarsi. Il Giudice tutelare di Vercelli, ritenendo il codice civile contrario, ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, nella parte in cui non prevedrebbe che siano consentite, con le forme abilitative, le donazioni dei beneficiari di amministrazione di sostegno, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. Rimettente: il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, perché fondate su un erroneo presupposto interpretativo: il divieto di donare non si estende automaticamente ai beneficiari di amministrazione di sostegno.

    Il principio

    La nomina dell’amministratore di sostegno non determina uno status di incapacità: il beneficiario conserva la capacità di compiere tutti gli atti che il giudice non gli abbia espressamente precluso, donazione compresa. Solo con apposita clausola, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ., il giudice tutelare può estendergli il divieto di donare previsto per interdetti e inabilitati. Una soluzione conforme al principio personalista (art. 2 Cost.) e alla tutela della dignità della persona con disabilità.

    Domande e risposte

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare donazioni?

    Sì, di regola: conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare gliela abbia espressamente limitata con apposita clausola.

    Vale lo stesso divieto previsto per gli interdetti?

    No: il divieto di donare degli interdetti e inabilitati non si estende automaticamente al beneficiario di amministrazione di sostegno.

    Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?

    Perché il divieto invocato dal giudice non esisteva: una corretta interpretazione del codice civile già consente la donazione, rendendo infondata la questione.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — principio personalista e tutela della dignità della persona, su cui la Corte fonda la lettura costituzionalmente orientata
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, anche con riguardo alla condizione di disabilità, e compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona
  • Corte cost. n. 178/2019 – Emissioni odorigene in Puglia: parzialmente incostituzionale la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Puglia sulle emissioni odorigene, annullando alcune disposizioni che invadevano la competenza statale in materia ambientale, ma salvando l’impianto complessivo della disciplina regionale.

    Di cosa si tratta

    Le emissioni odorigene sono gli odori molesti che derivano da attività produttive. La Regione Puglia ha adottato una legge per prevenire e ridurre l’impatto olfattivo, sostituendo la disciplina previgente. Poiché la tutela dell’ambiente e dell’atmosfera è in larga parte riservata allo Stato (Codice dell’ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006), il Governo ha impugnato numerose disposizioni regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e l’intero Allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e dell’art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. Ha dichiarato non fondate le questioni sulle altre disposizioni (artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 7 e 9 e Allegato tecnico) e non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione sull’art. 3, comma 5.

    Il principio

    La Regione può disciplinare le emissioni odorigene a tutela della popolazione, ma non può spingersi a invadere gli ambiti riservati allo Stato dal Codice dell’ambiente in materia di tutela dell’ecosistema e di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sugli odori molesti è ancora valida?

    In gran parte sì: la Corte ha annullato solo alcune disposizioni (art. 1, comma 2, lettere a e b, e art. 6), salvando il resto della disciplina.

    Perché alcune norme sono state annullate?

    Perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in contrasto con il Codice dell’ambiente.

    La Regione può comunque combattere gli odori molesti?

    Sì, entro i limiti delle proprie competenze: la Corte ha confermato la legittimità della maggior parte della disciplina regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2019 – Sanzioni sui cartelloni pubblicitari difformi nel codice della strada

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la sanzione prevista dal codice della strada per i cartelli pubblicitari installati in modo difforme dall’autorizzazione: era irragionevolmente più alta di quella per i cartelli del tutto abusivi, condotta più grave. Si applica ora la sanzione, più lieve, prevista per le installazioni abusive.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada sanziona chi installa cartelloni pubblicitari senza autorizzazione (abusivi) e chi li colloca in modo difforme dalle prescrizioni dell’autorizzazione. Una modifica del 2011 aveva reso la sanzione per l’installazione «difforme» molto più severa di quella per l’installazione «abusiva», pur essendo quest’ultima più grave. Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nel testo sostituito dall’art. 36, comma 10-bis, del d.l. n. 98/2011, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza. Rimettente: il Tribunale ordinario di Verona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, cod. strada nella parte relativa alla misura della sanzione pecuniaria, con la conseguenza che l’infrazione ricade nella più mite previsione del comma 11 (da 422 a 1.695 euro).

    Il principio

    È manifestamente irragionevole punire più severamente una condotta meno grave (installazione difforme dall’autorizzazione) rispetto a una più grave (installazione del tutto abusiva). La sanzione introdotta nel 2011, frutto di una riformulazione occasionale e non sistematica, invertiva contraddittoriamente la risposta sanzionatoria e risultava sproporzionata.

    Domande e risposte

    Quale sanzione si applica oggi al cartellone installato in modo difforme?

    Quella, più lieve, prevista dal comma 11 dell’art. 23 cod. strada (da 422 a 1.695 euro), in luogo di quella molto più alta dichiarata incostituzionale.

    Perché la sanzione è stata annullata?

    Perché puniva più severamente l’installazione difforme rispetto a quella abusiva, pur essendo quest’ultima più grave: una contraddizione irragionevole e sproporzionata.

    Resta la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato?

    Sì: la Corte ha precisato che la sua decisione non incide sulla previsione di responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, posto a base della dichiarazione di illegittimità del trattamento sanzionatorio
  • Corte cost. n. 177/2019 – Calcolo della pensione e settimane di contribuzione: legittima la regola del d.l. n. 78 del 2010

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla norma che, per il calcolo del trattamento pensionistico, individua le settimane di contribuzione anteriori alla data di decorrenza della pensione anziché alla maturazione dei requisiti.

    Di cosa si tratta

    La base di calcolo della pensione dipende dai redditi delle settimane coperte da contribuzione. La norma impugnata stabilisce che, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2011, le settimane rilevanti siano quelle anteriori alla data di decorrenza della pensione e non alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento. Il giudice del lavoro di Trento, in una controversia con l’INPS, ha dubitato della ragionevolezza di tale criterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 2010, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Il principio

    Individuare le settimane di contribuzione rilevanti per la base di calcolo della pensione con riferimento alla data di decorrenza del trattamento, anziché a quella di maturazione dei requisiti, non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore, purché la norma sia intesa nel senso indicato dalla motivazione.

    Domande e risposte

    La regola sul calcolo della pensione è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, sia pure «nei sensi di cui in motivazione», quindi con un’interpretazione orientata.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma resta in vigore ma deve essere interpretata secondo le indicazioni fornite dalla Corte nella motivazione, che ne escludono i profili di illegittimità.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, in una controversia tra un assicurato e l’INPS.

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  • Corte cost. n. 112/2019 – Confisca per insider trading limitata al solo profitto

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del Testo unico della finanza nella parte in cui imponeva, per l’abuso di informazioni privilegiate, la confisca obbligatoria del «prodotto» dell’illecito e dei beni utilizzati, e non del solo profitto: una misura sproporzionata e contraria al principio di ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Chi commette l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) subisce, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca. La norma esaminata imponeva di confiscare non solo il guadagno effettivo (il profitto), ma l’intero «prodotto» dell’operazione e i beni utilizzati, con effetti potenzialmente molto più gravi. La Corte di cassazione ha sollevato la questione nel caso D.B. contro CONSOB.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 187-sexies e 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Con questa sentenza la Corte ha separato e deciso la questione sull’art. 187-sexies (confisca), riservando a separata pronuncia — l’ordinanza n. 117/2019, di rinvio alla Corte di giustizia UE — quella sull’art. 187-quinquiesdecies (diritto al silenzio). Rimettente: la Corte di cassazione, sezione seconda civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58/1998 (nel testo originario e, in via consequenziale, in quello modificato dal d.lgs. n. 107/2018) nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati, e non del solo profitto.

    Il principio

    Le sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato hanno natura sostanzialmente «punitiva» e devono rispettare il principio di proporzionalità. Confiscare l’intero prodotto dell’operazione, e non il solo profitto effettivamente conseguito, determina un’afflittività manifestamente sproporzionata, in contrasto con la ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza sulla confisca per insider trading?

    La confisca può colpire solo il profitto effettivamente conseguito con l’illecito, non l’intero prodotto dell’operazione né i beni utilizzati per commetterlo.

    Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale?

    Perché la confisca dell’intero prodotto, anziché del solo profitto, risultava sproporzionata rispetto a una sanzione già di natura punitiva, violando il principio di ragionevolezza.

    Che rapporto c’è con l’ordinanza n. 117/2019?

    Nascono dallo stesso caso: con questa sentenza la Corte ha deciso la confisca, mentre con l’ordinanza n. 117/2019 ha rinviato alla Corte di giustizia UE la questione sul diritto al silenzio.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione punitiva, posto a fondamento della declaratoria di illegittimità
    • Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di abusi di mercato
  • Corte cost. n. 176/2019 – Impugnazione della parte civile al giudice penale: l’art. 576 c.p.p. è legittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 576 del codice di procedura penale, che consente alla parte civile di impugnare davanti al giudice penale, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento. La scelta del legislatore non viola né il principio di uguaglianza né quello del giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Quando l’imputato è prosciolto, la parte civile (la persona danneggiata dal reato che si è costituita nel processo) può impugnare la sentenza ai soli effetti della responsabilità civile. L’art. 576 c.p.p. prevede che tale impugnazione sia proposta al giudice penale, e non al giudice civile. La Corte d’appello di Venezia ha dubitato della razionalità di questa attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 576 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, l’impugnazione ai soli effetti civili contro la sentenza di proscioglimento. La questione era sollevata dalla Corte d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Affidare al giudice penale dell’impugnazione la cognizione sulla domanda civile della parte civile contro la sentenza di proscioglimento rientra nelle scelte discrezionali del legislatore processuale e non contrasta con il principio di uguaglianza né con quello del giusto processo.

    Domande e risposte

    La parte civile a chi si rivolge per impugnare il proscioglimento?

    Al giudice penale, ai soli effetti civili: la Corte ha confermato la legittimità di questa regola dell’art. 576 c.p.p.

    Perché la norma non viola l’uguaglianza?

    Perché la scelta di concentrare davanti al giudice penale l’impugnazione ai fini civili rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Venezia, in un procedimento penale a carico di un imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2019 – Riduzione e tetto al cumulo dei vitalizi regionali

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge della Regione Trentino-Alto Adige che riduceva e poneva un tetto al cumulo dei vitalizi degli ex consiglieri: il giudice rimettente non aveva chiarito come operassero in concreto i due meccanismi di riduzione, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una legge regionale del 2014 aveva introdotto due misure sui vitalizi degli ex consiglieri: una riduzione del 20% e un tetto al cumulo con altri trattamenti (oltre 9.000 euro lordi mensili). Alcuni ex consiglieri e vedove ne contestavano la legittimità. Il Tribunale di Trento ha sollevato la questione con quattro ordinanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost., per l’asserita lesione del legittimo affidamento e per profili di riparto di competenza Stato-Regione. Rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento a tutti i parametri evocati.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo adeguato il quadro normativo e applicativo: non avendo il giudice chiarito se e in quale ordine si applicassero la riduzione del 20% (art. 2) e il tetto al cumulo (art. 3), mancava la motivazione sulla rilevanza. In virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza, le allegazioni delle parti non possono colmare tale lacuna.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato se le riduzioni dei vitalizi fossero legittime?

    No: si è fermata in rito, dichiarando le questioni inammissibili per un difetto dell’ordinanza di rimessione.

    Qual era il problema dell’ordinanza del giudice?

    Non spiegava come operassero in concreto i due meccanismi di riduzione (taglio del 20% e tetto al cumulo), rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

    Le difese delle parti potevano colmare la lacuna?

    No: per il principio di autosufficienza, l’ordinanza di rimessione deve bastare a sé stessa e non può essere integrata dalle allegazioni delle parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2019 – Raddoppio della prescrizione per il crollo colposo

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul raddoppio del termine di prescrizione del crollo colposo: il legislatore può, nella sua discrezionalità, prevedere per alcuni reati colposi un termine di prescrizione uguale a quello dell’ipotesi dolosa, quando l’allarme sociale e la complessità dell’accertamento siano omologabili.

    Di cosa si tratta

    La prescrizione è il tempo dopo il quale un reato non è più punibile. Per alcuni reati di disastro (come il crollo) la legge raddoppia questo termine. Il Tribunale di Torino, processando due imputati per crollo colposo, riteneva irragionevole che il crollo colposo si prescrivesse nello stesso tempo (dodici anni) di quello doloso, più grave, e ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 157, sesto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251/2005), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione del crollo colposo (art. 449 in relazione all’art. 434 cod. pen.). Rimettente: il Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria sentenza n. 265 del 2017 (e la successiva n. 112 del 2018) che avevano già respinto censure analoghe.

    Il principio

    Al legislatore non è precluso ritenere che, per determinati delitti colposi, la «resistenza all’oblio» nella coscienza sociale e la complessità dell’accertamento siano omologabili a quelle dell’ipotesi dolosa, giustificando un identico termine di prescrizione. Tale apprezzamento può esprimersi anche introducendo deroghe alla disciplina generale.

    Domande e risposte

    Il crollo colposo può prescriversi nello stesso tempo di quello doloso?

    Sì: la Corte ha ritenuto legittimo il raddoppio del termine, che equipara la prescrizione del crollo colposo a quella della più grave ipotesi dolosa.

    Perché non c’è violazione dell’uguaglianza?

    Perché alcuni reati colposi generano un allarme sociale intenso e richiedono accertamenti complessi, paragonabili a quelli dell’ipotesi dolosa: il legislatore può quindi trattarli allo stesso modo quanto alla prescrizione.

    La Corte aveva già deciso casi simili?

    Sì: aveva respinto questioni analoghe con le sentenze n. 265 del 2017 e n. 112 del 2018, sui reati di incendio, frana e naufragio colposi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro invocato sul raddoppio del termine di prescrizione
  • Corte cost. n. 175/2019 – Recinzioni nelle zone agricole: incostituzionale il divieto generalizzato dell’Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Umbria che vietava, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legge o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

    Di cosa si tratta

    Il governo del territorio prevede regole su cosa si può realizzare nelle zone agricole. La legge urbanistica umbra vietava in modo generalizzato le recinzioni dei terreni agricoli, salvo casi espressamente previsti o motivi di sicurezza. Il giudizio nasceva dall’ordine, impartito dal Comune di Orvieto, di demolire una recinzione elettrificata realizzata a difesa di un’azienda agricola.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

    Il principio

    Un divieto generalizzato di recinzione dei terreni agricoli, che colpisca anche le recinzioni strettamente necessarie a proteggere edifici e attrezzature funzionali, è costituzionalmente illegittimo perché comprime in modo irragionevole il diritto di proprietà e l’esercizio dell’attività agricola e zootecnica.

    Domande e risposte

    Si possono recintare i terreni agricoli in Umbria?

    Dopo questa decisione non è più valido il divieto generalizzato nella parte censurata: restano legittime almeno le recinzioni strettamente necessarie a proteggere edifici e attrezzature funzionali, anche zootecniche.

    Da cosa nasceva la causa?

    Dall’impugnazione di un ordine del Comune di Orvieto che imponeva la demolizione di una recinzione elettrificata a difesa di un’azienda agricola.

    Quali interessi sono stati ritenuti prevalenti?

    La Corte ha valorizzato la tutela della proprietà e dell’attività agricola e zootecnica, ritenendo irragionevole il divieto assoluto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2019 – Buonuscita e lavoro a termine: incostituzionale l’interpretazione autentica del Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme di interpretazione autentica del Friuli-Venezia Giulia che negavano rilievo, ai fini dell’indennità di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato, in contrasto con il principio di parità di trattamento e di ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    L’indennità di buonuscita spetta ai dipendenti al termine del rapporto di lavoro. Una legge regionale del FVG, presentandosi come interpretazione autentica di norme precedenti, escludeva dal calcolo della buonuscita il periodo di servizio prestato con contratto a tempo determinato di diritto privato. La Corte d’appello di Trieste ha ritenuto irragionevole non valorizzare un periodo di lavoro sostanzialmente uguale a quello svolto in precedenza in ruolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 35 della Costituzione (parità di trattamento, ragionevolezza e tutela del lavoro). La questione era sollevata dalla Corte d’appello di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015.

    Il principio

    Negare rilievo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a un periodo di lavoro del tutto uguale solo perché svolto con rapporto a tempo determinato di diritto privato contrasta con il principio di parità di trattamento e di ragionevolezza nel pubblico impiego privatizzato.

    Domande e risposte

    Il servizio a termine conta per la buonuscita?

    Sì. Dopo questa decisione, non è legittimo escludere dal calcolo della buonuscita il periodo prestato a tempo determinato di diritto privato uguale a quello in ruolo.

    Cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una legge che dichiara di chiarire il significato di una norma precedente; in questo caso, però, l’interpretazione introdotta è stata ritenuta incostituzionale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Trieste, nel giudizio promosso da alcuni dipendenti contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

    Norme collegate