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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 32-quater Codice Penale: (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

    Articolo 32-quater Codice Penale: (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

    Art. 32-quater c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

  • Articolo 32-quinquies Codice Penale: (Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)

    Articolo 32-quinquies Codice Penale: (Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)

    Art. 32-quinquies c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (2) e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

  • Articolo 33 Codice Penale: (Condanna per delitto colposo)

    Articolo 33 Codice Penale: (Condanna per delitto colposo)

    Art. 33 c.p. (Condanna per delitto colposo)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

    Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

  • Articolo 34 Codice Penale: (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa)Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

    Articolo 34 Codice Penale: (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa)Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

    Art. 34 c.p. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

    La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

    La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

    La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

    Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.

  • Articolo 35 Codice Penale: (Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte)

    Articolo 35 Codice Penale: (Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte)

    Art. 35 c.p. (Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.

    La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni.

    Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.

  • Articolo 35-bis Codice Penale: (Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    Articolo 35-bis Codice Penale: (Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    Art. 35-bis c.p. (Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

    Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

  • Articolo 36 Codice Penale: (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

    Articolo 36 Codice Penale: (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

    Art. 36 c.p. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sentenza di condanna alla pena di morte inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

    La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

    La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

  • Articolo 37 Codice Penale: (Pene accessorie temporanee: durata)

    Articolo 37 Codice Penale: (Pene accessorie temporanee: durata)

    Art. 37 c.p. (Pene accessorie temporanee: durata)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

  • Articolo 38 Codice Penale: (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

    Articolo 38 Codice Penale: (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

    Art. 38 c.p. (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

  • Articolo 39 Codice Penale: (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

    Articolo 39 Codice Penale: (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

    Art. 39 c.p. (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.