Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 60/2018 – Tributo regionale sul deposito in discarica dei rifiuti (Liguria): processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro le modifiche introdotte dalla Regione Liguria alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, che modificavano la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Secondo il Governo, quella materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato (sistema tributario e tutela dell’ambiente), con margini ristretti per la potestà legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato; tutela dell’ambiente). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le censure statali.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il venir meno dei presupposti per proseguire (di norma per rinuncia al ricorso accettata, anche a seguito di interventi normativi regionali satisfattivi) determina l’estinzione del processo: la Corte ne prende atto senza pronunciarsi sulla legittimità della disciplina regionale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato alla Regione Liguria?

    Le modifiche al tributo speciale sul deposito in discarica dei rifiuti, in materie (sistema tributario e tutela dell’ambiente) ritenute di competenza esclusiva statale.

    Perché il processo è estinto?

    Perché sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione: la Corte non è entrata nel merito.

    La norma regionale è valida?

    L’estinzione non si pronuncia su validità o invalidità: la questione resta impregiudicata.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e tutela dell’ambiente, parametro del ricorso.
  • Corte cost. n. 59/2018 – Insindacabilità parlamentare e qualificazione del fatto (caso Calderoli)

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo: ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni di un senatore in rapporto a una specifica aggravante e ha annullato la relativa delibera del Senato.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Tribunale di Bergamo pendeva un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di un senatore, per dichiarazioni rivolte a un membro del Governo. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle espressioni in relazione all’aggravante della finalità di discriminazione razziale, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riteneva che così il Senato avesse invaso la funzione giurisdizionale di qualificazione del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alla delibera di insindacabilità del 16 settembre 2015. Il Tribunale lamentava l’invasione del settore riservato alla giurisdizione e l’assenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in rapporto all’aggravante contestata e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni, ma non consente alla Camera di appartenenza di riferire l’insindacabilità a una specifica qualificazione giuridica del fatto (qui, un’aggravante): operazione che spetta in via riservata all’autorità giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché la delibera del Senato è stata annullata?

    Perché il Senato non si era limitato a valutare il nesso tra dichiarazioni e funzioni parlamentari, ma aveva riferito l’insindacabilità a una specifica aggravante, invadendo la qualificazione giuridica del fatto riservata al giudice.

    Cosa comporta l’annullamento?

    La delibera di insindacabilità viene meno e il giudizio penale può proseguire senza il limite che essa aveva inteso porre.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 58/2018 – Prosecuzione dell’attività degli stabilimenti strategici sotto sequestro (caso ILVA)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano la prosecuzione dell’attività d’impresa negli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche in presenza di un sequestro disposto per reati relativi alla sicurezza dei lavoratori. La disciplina sacrificava in modo irragionevole la tutela della vita e della salute dei lavoratori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (e disposizioni collegate della legge n. 132 del 2015) consentiva alle imprese di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività produttiva nonostante un provvedimento di sequestro disposto per ipotesi di reato relative alla sicurezza dei lavoratori, a condizione di predisporre un piano di misure. Il Giudice per le indagini preliminari di Taranto, nell’ambito della vicenda dello stabilimento ILVA, ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto. Secondo il rimettente, la norma anteponeva la continuità produttiva alla tutela della vita, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015, che ne avevano ribadito il contenuto.

    Il principio

    La continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non può spingersi fino a consentire la prosecuzione dell’attività in presenza di un sequestro disposto per la tutela della sicurezza dei lavoratori, sacrificando in modo irragionevole e sproporzionato i beni costituzionalmente primari della vita e della salute: il bilanciamento operato dal legislatore è viziato perché non assicura un’adeguata protezione di tali diritti.

    Domande e risposte

    Cosa permetteva la norma dichiarata illegittima?

    Consentiva alle imprese strategiche di continuare a produrre nonostante un sequestro disposto per reati sulla sicurezza dei lavoratori, predisponendo un piano di misure.

    Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

    Perché il bilanciamento tra continuità produttiva e tutela dei lavoratori era irragionevole: sacrificava in modo sproporzionato la vita, la salute e la sicurezza, beni costituzionalmente primari.

    Quale vicenda concreta era all’origine?

    La questione era stata sollevata dal GIP di Taranto nell’ambito del procedimento relativo allo stabilimento siderurgico ILVA.

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  • Corte cost. n. 57/2018 – Non punibilità nei reati patrimoniali e convivenza more uxorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende al convivente more uxorio la causa di non punibilità prevista per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 cod. pen. prevede la non punibilità per determinati delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge, di ascendenti, discendenti e altri familiari conviventi, e dopo il d.lgs. n. 6 del 2017 anche della parte dell’unione civile. In un procedimento per appropriazione indebita ai danni dell’ex convivente, il Tribunale di Matera dubitava che fosse irragionevole l’esclusione del convivente di fatto da tale causa di non punibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilità per i fatti contro il patrimonio commessi in danno di un convivente more uxorio. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Matera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione che chiede di estendere in via additiva una causa di non punibilità a una categoria di soggetti non contemplata dalla norma, quando l’intervento richiesto investe scelte di politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore e non rappresenta una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    Una causa di non punibilità per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari conviventi e, dopo il 2017, tra parti di un’unione civile.

    Cosa chiedeva il giudice di Matera?

    Di estendere quella non punibilità anche ai reati commessi a danno del convivente di fatto (more uxorio), ritenendo irragionevole la sua esclusione.

    Perché la questione è manifestamente inammissibile?

    Perché l’estensione richiesta riguarda scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore e non costituisce una soluzione costituzionalmente imposta.

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  • Corte cost. n. 56/2018 – Potere sostitutivo statale sugli Istituti zooprofilattici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente al Ministro della salute di nominare un commissario per gli Istituti zooprofilattici sperimentali in caso di mancata costituzione dei nuovi organi da parte delle Regioni. Il potere sostitutivo statale è stato ritenuto compatibile con il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali (d.lgs. n. 106 del 2012), la legge n. 190 del 2014 aveva previsto che, decorsi sei mesi senza la costituzione dei nuovi organi, il Ministro della salute potesse nominare un commissario. La Regione Campania riteneva che questo potere sostitutivo violasse il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 580, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Campania. Secondo la ricorrente, l’esercizio del potere sostitutivo doveva svolgersi con procedure che garantissero sussidiarietà e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate con lo stesso ricorso.

    Il principio

    La previsione di un potere sostitutivo statale, attivabile solo dopo l’inutile decorso di un termine concesso alle Regioni per costituire i nuovi organi, non viola il principio di leale collaborazione: il meccanismo è volto a garantire la continuità dell’azione degli enti e l’attuazione del riordino, intervenendo in caso di inerzia regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli Istituti zooprofilattici sperimentali?

    Sono enti pubblici che operano nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, oggetto di una riorganizzazione che ne ridefiniva organi e gestione.

    Perché lo Stato può nominare un commissario?

    Perché la norma prevede un potere sostitutivo statale che si attiva solo se, decorsi sei mesi, le Regioni non hanno costituito i nuovi organi: serve a evitare vuoti gestionali.

    Questo viola le competenze regionali?

    No: la Corte ha ritenuto che il potere sostitutivo, condizionato all’inerzia regionale e a un previo termine, sia compatibile con la leale collaborazione.

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  • Corte cost. n. 55/2018 – Contabilità della Regione Trentino-Alto Adige: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro alcune norme di contabilità della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni (artt. 8, 20, 21 e 24) della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 25 del 2015, che modificavano la disciplina regionale di bilancio e contabilità per adeguarla alle regole statali di armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. n. 118 del 2011).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, sesto comma, della Costituzione, oltre a norme di attuazione statutaria e di armonizzazione contabile. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le censure statali.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il venir meno dei presupposti per la prosecuzione (di norma per rinuncia al ricorso accettata, anche a seguito di modifiche normative satisfattive) comporta l’estinzione del processo: la Corte si limita a darne atto, senza valutare la legittimità delle norme regionali.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato a queste norme regionali?

    Riguardavano la disciplina di bilancio e contabilità della Regione e il loro adeguamento alle regole statali di armonizzazione contabile.

    Perché il processo è estinto?

    Perché sono venuti meno i presupposti per proseguirlo: la Corte non è entrata nel merito.

    Le norme regionali sono valide?

    L’estinzione non si pronuncia su validità o invalidità: la questione resta impregiudicata.

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  • Corte cost. n. 54/2018 – Ne bis in idem tra sanzione penale e amministrativa (olio di oliva)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa per il medesimo fatto, sollevate in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, in riferimento al divieto di ne bis in idem della CEDU.

    Di cosa si tratta

    Un legale rappresentante di una società cooperativa, già sottoposto a procedimento penale (conclusosi con prescrizione) per operazioni ritenute fittizie sulla cessione di olio, era poi destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero delle politiche agricole. Il Tribunale di Lecce dubitava che questo doppio binario sanzionatorio violasse il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 649 del codice di procedura penale e l’art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU (divieto di ne bis in idem). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce, in un giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    La questione fondata sul divieto convenzionale di ne bis in idem è manifestamente inammissibile quando il rimettente non ricostruisce adeguatamente i presupposti applicativi della garanzia al caso concreto: il giudizio sul doppio binario sanzionatorio richiede una verifica puntuale dell’identità del fatto e della natura sostanzialmente penale delle sanzioni, che qui non era stata correttamente impostata.

    Domande e risposte

    Cosa significa ne bis in idem?

    È il principio per cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto: il Tribunale di Lecce lo invocava contro il cumulo di sanzione penale e amministrativa.

    Perché la questione è manifestamente inammissibile?

    Perché presentava carenze nella ricostruzione dei presupposti per applicare la garanzia convenzionale al caso concreto, impedendo alla Corte un esame nel merito.

    La Corte ha negato l’esistenza del divieto di doppio giudizio?

    No: si è limitata a rilevare i vizi di impostazione della questione, senza pronunciarsi sulla sua fondatezza.

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  • Corte cost. n. 53/2018 – Reato permanente e rideterminazione della pena in esecuzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 671 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare una pena unica in caso di più condanne per distinte frazioni del medesimo reato permanente. La disciplina è stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 671 cod. proc. pen. consente al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati separatamente. Il Tribunale di Chieti dubitava che la norma fosse incostituzionale nella parte in cui non estende quel potere anche all’ipotesi di più condanne per frazioni dello stesso reato permanente, con possibile cumulo materiale delle pene.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 671 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona. Secondo il rimettente, l’assenza di un potere di rideterminazione unitaria della pena per il reato permanente avrebbe creato un trattamento irragionevole (art. 3) e un vuoto di tutela giurisdizionale (art. 24).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La mancata previsione, all’art. 671 cod. proc. pen., di un potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare unitariamente la pena per più condanne relative a frazioni del medesimo reato permanente non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: l’ordinamento offre altri rimedi e la situazione non è assimilabile a quella del concorso formale o della continuazione cui la norma si riferisce.

    Domande e risposte

    Che cos’è il reato permanente?

    È un reato la cui condotta si protrae nel tempo (ad esempio un’occupazione abusiva): se viene giudicato per frazioni distinte, possono intervenire più condanne sullo stesso fatto complessivo.

    Cosa chiedeva il giudice di Chieti?

    Che il giudice dell’esecuzione potesse rideterminare una pena unica quando vi siano più condanne per parti del medesimo reato permanente, evitando il cumulo materiale delle pene.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la disciplina dell’art. 671 cod. proc. pen. riguarda ipotesi diverse e non sussiste la lesione dei principi di eguaglianza e di tutela giurisdizionale prospettata dal rimettente.

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  • Corte cost. n. 52/2018 – Tributi regionali sull’attività di cava in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sui contributi previsti dalla Regione Campania a carico dei titolari di attività di cava. La Corte non è entrata nel merito perché il giudice rimettente aveva dato per scontata, senza adeguata motivazione, la natura tributaria di quei prelievi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva previsto, con leggi finanziarie regionali, contributi a carico dei titolari di autorizzazioni e concessioni per l’attività di cava: un contributo annuo rapportato ai metri cubi di materiale estratto (art. 17, l.r. n. 15 del 2005) e un ulteriore contributo ambientale (art. 19, l.r. n. 1 del 2008). Una Commissione tributaria di Napoli dubitava che si trattasse di tributi istituiti senza i necessari principi posti da una legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 17 della legge della Regione Campania n. 15 del 2005 e l’art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che qualificava i contributi come tributi istituiti in carenza di una previsione statale di principio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando il rimettente assume la natura tributaria del prelievo come premessa interpretativa, la Corte può e deve controllare la correttezza di tale premessa: se il giudice non motiva adeguatamente perché il contributo sia un tributo, le questioni, costruite proprio su quella qualificazione, risultano inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme campane impugnate?

    Contributi a carico dei titolari di attività di cava: uno commisurato al materiale estratto e uno di carattere ambientale.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché il giudice rimettente aveva dato per scontata la natura tributaria dei prelievi senza adeguata motivazione, mentre la Corte poteva verificare quella premessa, da cui dipendeva la pertinenza dei parametri evocati.

    La Corte ha detto che quei contributi non sono tributi?

    Non si è pronunciata in via definitiva: ha solo rilevato che la qualificazione tributaria, posta a base della questione, non era sufficientemente argomentata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 51/2018 – Bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Campania: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro la legge della Regione Campania n. 4 del 2017 in materia di bilancio di previsione 2017-2019. La controversia si chiude per ragioni processuali, senza esame del merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Campania n. 4 del 2017 (bilancio di previsione per il triennio 2017-2019), sostenendo che essa recepisse contabilmente quanto già disposto in modo asseritamente illegittimo dal rendiconto 2013 e dall’assestamento 2016 della stessa Regione, in violazione delle regole statali sull’armonizzazione contabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Campania n. 4 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ad altre disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito sulle censure statali.

    Il principio

    Anche nel giudizio in via principale relativo alla legge di bilancio regionale, il venir meno dei presupposti per proseguire (di regola per rinuncia accettata) determina l’estinzione del processo: la Corte ne prende atto senza valutare la fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo alla legge di bilancio campana?

    Che recepisse contabilmente risultanze derivanti da atti regionali precedenti ritenuti illegittimi, in contrasto con le regole statali di armonizzazione contabile.

    Perché non c’è stata una decisione di merito?

    Perché il processo si è estinto: la Corte si è limitata a chiudere il giudizio per ragioni procedurali.

    Che effetto ha l’estinzione sulla legge regionale?

    Nessuna pronuncia sulla validità: la disposizione resta impregiudicata.

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  • Corte cost. n. 50/2018 – Assestamento di bilancio della Regione Campania: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro l’art. 3 della legge della Regione Campania n. 36 del 2016 in materia di assestamento di bilancio. Il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3 della legge della Regione Campania n. 36 del 2016 (assestamento al bilancio di previsione 2016-2018), ritenendo che la disposizione, nel recepire le risultanze del rendiconto 2013, avesse aumentato la quota annua di disavanzo da ripianare senza rispettare il procedimento previsto dalla normativa sull’armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118 del 2011).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Campania n. 36 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sul rispetto del procedimento di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio senza esaminare nel merito le censure statali.

    Il principio

    Il giudizio in via principale Stato-Regione si estingue quando vengono meno i presupposti per proseguirlo (tipicamente per rinuncia al ricorso accettata): la Corte ne prende atto senza pronunciarsi sulla legittimità della norma regionale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato alla Regione Campania?

    Che, nell’assestamento di bilancio, avesse aumentato la quota di disavanzo da ripianare senza seguire il procedimento previsto dalle norme statali sull’armonizzazione contabile.

    Perché il processo è estinto?

    Perché sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio: la Corte non è entrata nel merito della disposizione regionale.

    La norma regionale è quindi valida?

    L’estinzione non si pronuncia su validità o invalidità: lascia impregiudicata la questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2018 – Illegittimità del rendiconto 2013 della Regione Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017 sul rendiconto generale per l’esercizio 2013 e, in via consequenziale, dell’intera legge. Alla base, l’infedele rappresentazione del risultato di amministrazione e il mancato corretto accertamento dei residui.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 16 del 2017 approvava il rendiconto generale per l’esercizio 2013, con il conto finanziario e il conto del patrimonio. La Corte dei conti aveva rilevato che il risultato di amministrazione era stato costruito attraverso operazioni contabili non corrette, in particolare con un riaccertamento dei residui attivi e passivi non affidabile e con avanzi ottenuti in modo distorsivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017, per violazione dei principi costituzionali in materia di equilibrio di bilancio e corretta tenuta dei conti pubblici. La questione si inseriva nel solco già tracciato dalla sentenza n. 89 del 2017, relativa alla medesima Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità delle residue disposizioni della stessa legge regionale n. 16 del 2017.

    Il principio

    Il rendiconto regionale deve fondarsi su una corretta e fedele rappresentazione del risultato di amministrazione, basata sull’esatta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi. Un risultato infedele si riverbera «a cascata» sugli esercizi successivi, compromettendo in modo durevole l’equilibrio del bilancio: per questo la legge che lo recepisce è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Perché il rendiconto della Regione Abruzzo è stato dichiarato illegittimo?

    Perché il risultato di amministrazione era stato determinato attraverso operazioni contabili non corrette, senza un’esatta ricognizione dei residui attivi e passivi, alterando la veridicità dei conti regionali.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    È il potere della Corte (art. 27 legge n. 87/1953) di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quelle impugnate: qui, all’intera legge regionale.

    Perché conta l’accertamento dei residui?

    Perché la ricognizione annuale dei residui consente di individuare crediti inesigibili, debiti prescritti e poste da correggere: senza di essa il rendiconto non può essere veritiero né approvabile.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e di bilancio degli enti territoriali, ambito in cui si colloca l’equilibrio dei conti regionali.