Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 35 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce di rito

    Art. 35 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce di rito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

    a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

    b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

    c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

    a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

    b) per perenzione;

    c) per rinuncia.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: lavoro notturno, festivo e domenicale

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Quando il lavoro è notturno, festivo o domenicale, quali maggiorazioni spettano e come si tutela il riposo settimanale.

    In sintesi

    Il CCNL fissa le maggiorazioni per lo straordinario notturno (30%, dalle 22 alle 6), per il lavoro festivo (30%) e per il notturno festivo (50%); per il lavoro notturno ordinario l'art. 105 rinvia alla legge e alla singola struttura. È notturno il lavoro svolto nella fascia tra mezzanotte e le 5 (con la definizione di lavoratore notturno del d.lgs. 66/2003). Il riposo settimanale di almeno 24 ore va garantito; il lavoro nel giorno di riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo e alla relativa maggiorazione (art. 111).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Premessa: un settore prevalentemente diurno

    Le agenzie immobiliari hanno un'attività in larga parte diurna e su appuntamento, ma non mancano le esigenze di lavoro festivo, domenicale o serale, ad esempio per sopralluoghi, fiere, open house e incontri con clienti fuori dall'orario d'ufficio. La legge e il CCNL regolano questi casi con definizioni precise e con maggiorazioni.

    Quando il lavoro è notturno

    Secondo il d.lgs. 66/2003, è lavoro notturno quello svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l'intervallo tra mezzanotte e le 5. È lavoratore notturno chi svolge in via non eccezionale almeno 3 ore nella fascia notturna, oppure un numero minimo di giornate notturne all'anno secondo legge e contratto. La qualifica di lavoratore notturno comporta tutele specifiche.

    Le maggiorazioni

    Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e domenicale — CCNL Agenzie Immobiliari
    Prestazione Trattamento Articolo
    Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) +30% sulla quota oraria 107
    Lavoro nei giorni festivi (le 12 festività elencate) Ore compensate come straordinario festivo: +30% 108, 111
    Lavoro notturno nei giorni festivi +50% 107
    Ore nel giorno di riposo settimanale Riposo compensativo e relativa maggiorazione 111
    Domenica nelle località turistiche, balneari, lacustri, montane e termali Indennità del 10% della paga base conglobata per le ore effettive, fermo il riposo compensativo 102
    Festività infrasettimanale che cade di domenica In più 1/26 della retribuzione mensile 108
    Lavoro notturno ordinario Nessuna percentuale nazionale: l'art. 105 rinvia alla legge e alla contrattazione della singola struttura 105

    Le percentuali si applicano sulla quota oraria, cioè sulla retribuzione mensile divisa per 168 (art. 157). Il testo coordinato del CCNL (edizione del 7 giugno 2021) non contiene regole di cumulo tra le diverse maggiorazioni.

    Il riposo settimanale

    La legge garantisce un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero di 11 ore. Se l'organizzazione richiede la presenza domenicale, il riposo può essere spostato ad altro giorno della settimana, fermo restando il diritto a un giorno di riposo.

    Lavoro nel giorno di riposo o in festività

    Se il lavoratore presta servizio nel giorno destinato al riposo o in una festività, ha diritto, per le ore nel giorno di riposo settimanale, al riposo compensativo e alla relativa maggiorazione (art. 111); per le ore nelle festività dell'art. 108 (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) alla maggiorazione del 30% dello straordinario festivo. Le festività infrasettimanali sono retribuite anche se non lavorate.

    Tutele per i lavoratori notturni

    Chi è lavoratore notturno gode di garanzie aggiuntive:

    • limiti alla durata media del lavoro notturno;
    • controlli sanitari preventivi e periodici gratuiti;
    • il diritto, in presenza di condizioni di salute o esigenze familiari, di passare a mansioni diurne;
    • il divieto di adibire al lavoro notturno la lavoratrice in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino, e tutele per genitori di figli piccoli o conviventi con disabili.

    Casi pratici

    Un'addetta a un open house domenicale
    Caia lavora una domenica per un open house. Ha diritto al riposo compensativo e alla relativa maggiorazione (art. 111) e, se l'agenzia è in una località turistica, all'indennità del 10% della paga base conglobata per le ore domenicali (art. 102). Il datore deve garantirle comunque un giorno di riposo nella settimana.
    Tizio e un evento serale
    Tizio partecipa a una fiera immobiliare con turni che si protraggono in fascia serale-notturna. Le ore che ricadono tra le 22 e le 6 sono pagate con il +30% se sono straordinario (+50% se la serata cade in un giorno festivo); per il lavoro notturno ordinario il CCNL non fissa una percentuale nazionale (art. 105). Se le prestazioni notturne diventassero regolari, Tizio acquisirebbe la qualifica di lavoratore notturno con le tutele connesse.
    Sempronia in gravidanza
    Sempronia, in gravidanza, non può essere adibita al lavoro notturno. È un divieto di legge a tutela della salute: l'agenzia deve organizzare i turni in modo da escluderla dalle fasce notturne fino al compimento del primo anno del bambino.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: indennità di trasferta e reperibilità

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Indennità di trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come sono trattati gli spostamenti per sopralluoghi e appuntamenti, i rimborsi spese, l’uso dell’auto e l’eventuale reperibilità.

    In sintesi

    Chi lavora in agenzia immobiliare si sposta spesso per sopralluoghi e appuntamenti. Il CCNL distingue la trasferta (missione temporanea fuori sede), che dà diritto al rimborso delle spese documentate e a una diaria di 13 € (missione da 8 a 24 ore) o 26 € (oltre 24 ore) al giorno, dal normale spostamento nell'ambito della zona. I rimborsi possono essere a piè di lista, forfettari o misti, con regimi fiscali diversi. La reperibilità non è regolata dal CCNL nazionale: se prevista dal contratto individuale o aziendale, va compensata.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Un settore in movimento

    Il lavoro in agenzia immobiliare comporta spostamenti frequenti: sopralluoghi agli immobili, appuntamenti con clienti, visite, atti dal notaio. È quindi importante capire come sono trattati questi spostamenti e quando danno diritto a indennità o rimborsi. La materia è in parte regolata dal CCNL e in parte dalla prassi aziendale e dagli accordi individuali.

    Trasferta e spostamento ordinario

    Occorre distinguere:

    • lo spostamento ordinario nell'ambito della zona di competenza (le visite quotidiane agli immobili): rientra nella normale attività;
    • la trasferta: l'invio temporaneo a svolgere la prestazione fuori dalla sede abituale, con rientro previsto. La trasferta dà diritto a un trattamento specifico (indennità e/o rimborso spese).

    La trasferta è cosa diversa dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede di lavoro (trattato in una guida dedicata).

    I sistemi di rimborso

    Modalità di trattamento della trasferta
    Sistema Come funziona Nota fiscale
    Rimborso a piè di lista (analitico) Rimborso delle spese effettive documentate (vitto, alloggio, trasporti) Le spese documentate sono di norma esenti entro i limiti di legge
    Indennità forfettaria Importo fisso giornaliero a copertura delle spese Esente entro una soglia giornaliera fissata dalla normativa
    Sistema misto Combinazione: alcune spese rimborsate, altre forfettizzate Soglie di esenzione ridotte rispetto al forfait pieno

    La distinzione tra trasferte nel territorio comunale e fuori comune incide sul regime fiscale (art. 51 TUIR). Per il CCNL (art. 128), in missione fuori dalla residenza spettano:

    • il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio, trasporto bagaglio, vitto e alloggio, postali e altre spese sostenute nell'interesse del datore;
    • una diaria di 13,00 € al giorno per missioni oltre le 8 ore e fino a 24 ore, e di 26,00 € al giorno per missioni oltre le 24 ore, ridotta del 10% oltre il mese;
    • per missioni sotto le 8 ore, solo il rimborso delle spese documentate.

    Le trasferte previste per più di 8 ore vanno comunicate al lavoratore con almeno 3 giorni di preavviso (art. 128).

    Uso dell'auto propria e rimborso chilometrico

    Se il lavoratore utilizza la propria auto per esigenze di servizio, può spettargli un rimborso chilometrico, di norma parametrato alle tabelle ACI: il CCNL non lo prevede, quindi dipende dagli accordi aziendali o individuali. È opportuno che l'uso del mezzo proprio, la copertura assicurativa e le condizioni di rimborso siano concordati per iscritto, per evitare contestazioni.

    La reperibilità

    La reperibilità è l'obbligo di restare raggiungibile e pronto a intervenire fuori dall'orario di lavoro. Non è tipica del settore immobiliare, ma può essere prevista. Se c'è:

    • spetta un'indennità di reperibilità per il solo fatto di essere disponibili;
    • l'eventuale intervento effettivo va retribuito come lavoro, con le maggiorazioni del caso (notturno, festivo).

    Il testo del CCNL non contiene una disciplina della reperibilità: indennità e condizioni dipendono dal contratto individuale o dagli accordi aziendali. L'intervento effettivo si paga come lavoro, con le maggiorazioni dell'art. 107 se è straordinario (15% diurno, 30% festivo o notturno dalle 22 alle 6, 50% notturno festivo).

    Casi pratici

    Un'addetta in trasferta in un'altra città
    Caia è inviata per due giorni a un'altra città per seguire una compravendita. È una trasferta: la missione supera le 24 ore, quindi ha diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio e alla diaria di 26,00 € al giorno prevista dall'art. 128. Il regime fiscale dei rimborsi dipende dall'art. 51 TUIR.
    Tizio usa l'auto per i sopralluoghi
    Tizio gira con la propria auto per mostrare immobili ai clienti. Concorda con l'agenzia un rimborso chilometrico basato sulle tabelle ACI, formalizzato per iscritto, che copre i costi del mezzo proprio usato per servizio.
    Sempronio e gli spostamenti in zona
    Sempronio si sposta ogni giorno tra immobili della sua zona di competenza. Questi spostamenti rientrano nella normale attività e non costituiscono trasferta; restano fermi gli eventuali rimborsi pattuiti per l'uso del mezzo o per spese vive sostenute.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: ferie, permessi e ROL

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano permessi ed ex festività e quali sono i limiti alla monetizzazione.

    In sintesi

    La legge garantisce almeno 4 settimane di ferie all'anno, di cui 2 da godere nell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi dalla fine dell'anno. Il CCNL Agenzie Immobiliari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie (art. 119), 56 ore annue di permessi per riduzione dell'orario e 32 ore per le ex festività (artt. 103 e 109), oltre ai permessi retribuiti di legge. Le ferie minime non sono monetizzabili, salvo cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Le ferie: il minimo di legge

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge. Il d.lgs. 66/2003 fissa un minimo di quattro settimane di ferie retribuite all'anno, pari di norma a 20 giorni lavorativi su una settimana di cinque giorni (o 24 su sei giorni). Il CCNL Agenzie Immobiliari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all'anno (art. 119), cioè qualcosa in più del minimo di legge: la settimana lavorativa vale sei giorni, dal lunedì al sabato, quale che sia la distribuzione dell'orario, e dal computo si escludono domeniche e festività che cadono nel periodo, che si allunga di altrettanti giorni. La misura è uguale per tutti i livelli e non cresce con l'anzianità.

    Quando vanno godute

    La legge stabilisce tempi precisi di fruizione, inderogabili in peggio:

    • almeno 2 settimane nell'anno di maturazione, anche consecutive su richiesta del lavoratore;
    • le restanti 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
    • la collocazione spetta al datore, che deve contemperare esigenze aziendali e del lavoratore e comunicare il periodo con congruo preavviso. Secondo l'art. 121 del CCNL il datore può fissare le ferie da maggio a ottobre, frazionate in non più di due periodi, e non possono iniziare di domenica, in un giorno festivo o nel giorno che precede la domenica o una festività;
    • una malattia o un ricovero ospedaliero durante le ferie ne interrompono il decorso (art. 120) e le ferie non possono essere concesse durante il preavviso di licenziamento (art. 122).

    Divieto di monetizzazione

    Le quattro settimane minime non possono essere sostituite da un'indennità in denaro durante il rapporto: vanno effettivamente godute, perché servono al recupero psicofisico. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute vanno liquidate. Anche i giorni eccedenti il minimo legale sono irrinunciabili secondo l'art. 123 del CCNL: nessuna indennità è dovuta a chi si presenta spontaneamente in servizio durante il turno di ferie. In caso di licenziamento o dimissioni maturano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio (art. 122).

    Permessi per ex festività e ROL

    Oltre alle ferie, il contratto collettivo riconosce ore di permesso retribuito, tradizionalmente distinte in:

    • Permessi per ex festività: 32 ore annue, che corrispondono alle festività soppresse (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno; art. 109);
    • Permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL): 56 ore annue, per un totale di 88 ore con le ex festività, da fruire nell'anno a gruppi di otto o quattro ore (art. 103).

    Maturano in dodicesimi, uno per ogni mese intero di servizio. Le ore non fruite entro l'anno di maturazione decadono e sono pagate con la retribuzione di dicembre; se non vengono pagate si possono usare, di comune accordo, fino al 30 giugno successivo, e quelle non godute si liquidano con la retribuzione di giugno (art. 103).

    Permessi retribuiti di legge

    Principali permessi previsti dalla legge (cumulabili con quelli del CCNL)
    Permesso Riferimento Contenuto
    Assistenza disabili (Legge 104) Legge 104/1992 Fino a 3 giorni al mese per assistere un familiare con handicap grave
    Permessi per gravi motivi familiari Legge 53/2000 Permessi e congedi per eventi e gravi motivi familiari
    Permesso per lutto Legge 53/2000 Giorni di permesso retribuito per decesso o grave infermità di familiari
    Permessi per donatori di sangue / midollo Leggi speciali Giornata retribuita per la donazione
    Principali permessi retribuiti previsti dal CCNL (artt. 112, 113, 115)
    Permesso Articolo Contenuto
    Matrimonio 112 15 giorni di calendario, dal terzo giorno prima della celebrazione
    Nascita di un figlio e lutti familiari fino al terzo grado 112 3 giorni
    Grave infermità documentata del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente 113 3 giorni lavorativi all'anno, o diversa articolazione dell'orario concordata; da usare entro 7 giorni dall'evento
    Donazione di sangue 115 Riposo di 24 ore dal momento in cui ci si assenta, con normale retribuzione per la giornata

    I permessi di legge si sommano ai permessi contrattuali. Per gli altri permessi (studio, visite mediche) vale il testo del contratto o la legge: qui sono riportati solo quelli letti nel testo coordinato del 7 giugno 2021.

    Casi pratici

    Un'addetta che chiede due settimane d'estate
    Caia chiede due settimane consecutive di ferie ad agosto. Avendo diritto a godere almeno due settimane nell'anno di maturazione, anche continuative, la richiesta è legittima; il datore concorda il periodo nei limiti delle esigenze di apertura dell'agenzia, organizzando i turni con i colleghi.
    Tizio con ferie arretrate
    Tizio non ha goduto due settimane dell'anno scorso. Non possono essere semplicemente pagate: il datore deve pianificarne il godimento entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione. Solo se Tizio cessasse il rapporto prima, quei giorni gli verrebbero liquidati.
    Sempronio usa la Legge 104
    Sempronio assiste la madre con handicap grave. Oltre a ferie e permessi del CCNL, ha diritto a 3 giorni mensili di permesso retribuito ai sensi della Legge 104/1992. Si tratta di un diritto di legge che si aggiunge agli istituti contrattuali.
  • Art. 34 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze di merito

    Art. 34 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze di merito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

    b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile. L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio;

    d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

    e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza.

    2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.

    3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

    5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • Art. 33 Codice del Processo Amministrativo – Provvedimenti

    Art. 33 Codice del Processo Amministrativo – Provvedimenti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice pronuncia:

    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

    b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

    c) decreto nei casi previsti dalla legge.

    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma 3.

    4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

  • Art. 32 Codice del Processo Amministrativo – Pluralità delle domande e conversione delle azioni

    Art. 32 Codice del Processo Amministrativo – Pluralità delle domande e conversione delle azioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.

    2. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

    Titolo IV – Pronunce giurisdizionali

  • Art. 31 Codice del Processo Amministrativo – Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

    Art. 31 Codice del Processo Amministrativo – Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

    2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

    3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

    4. La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

  • Art. 30 Codice del Processo Amministrativo – Azione di condanna

    Art. 30 Codice del Processo Amministrativo – Azione di condanna

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

    2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

    6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

  • Art. 29 Codice del Processo Amministrativo – Azione di annullamento

    Art. 29 Codice del Processo Amministrativo – Azione di annullamento

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

  • Art. 28 Codice del Processo Amministrativo – Intervento

    Art. 28 Codice del Processo Amministrativo – Intervento

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

    2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

    3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento.

    Capo II – Azioni di cognizione

  • Art. 27 Codice del Processo Amministrativo – Contraddittorio

    Art. 27 Codice del Processo Amministrativo – Contraddittorio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

    2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

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