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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 15 Codice Penale: (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)

    Articolo 15 Codice Penale: (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)

    Art. 15 c.p. (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

  • Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)

    Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)

    Art. 16 c.p. (Leggi penali speciali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

  • Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)

    Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)

    Art. 17 c.p. (Pene principali: specie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene principali stabilite per i delitti sono:

    :1) la morte;

    :2) l’ergastolo;

    :3) la reclusione;

    :4) la multa.

    Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

    :1) l’arresto;

    :2) l’ammenda.

  • Articolo 18 Codice Penale: (Denominazione e classificazione delle pene principali)

    Articolo 18 Codice Penale: (Denominazione e classificazione delle pene principali)

    Art. 18 c.p. (Denominazione e classificazione delle pene principali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sotto la denominazione di “pene detentive” o “restrittive della libertà personale” la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

    Sotto la denominazione di “pene pecuniarie” la legge comprende: la multa e l’ammenda.

  • Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)

    Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)

    Art. 19 c.p. (Pene accessorie: specie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene accessorie per i delitti sono:

    :1) l’interdizione dai pubblici uffici;

    :2) l’interdizione da una professione o da un’arte;

    :3) l’interdizione legale;

    :4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

    :5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

    :5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

    :6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

    Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

    :1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;

    :2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

    Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

    La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

  • Articolo 20 Codice Penale: (Pene principali e accessorie)

    Articolo 20 Codice Penale: (Pene principali e accessorie)

    Art. 20 c.p. (Pene principali e accessorie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

  • Art. 21 Codice Penale: Abrogato

    Art. 21 Codice Penale: Abrogato

    Art. 21 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)

    Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)

    Art. 22 c.p. (Ergastolo)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

    Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

  • Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)

    Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)

    Art. 23 c.p. (Reclusione)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

    Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

    Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente.

  • Art. 24 Codice Penale: (Multa)

    Art. 24 Codice Penale: (Multa)

    Art. 24 c.p. (Multa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

    Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000..