Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 188/2019 – Reati ostativi e sequestro di persona di lieve entità

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    La Corte respinge la questione sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui include tra i reati «ostativi» il sequestro di persona a scopo di estorsione anche quando è riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità. La scelta del legislatore non è ritenuta irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) elenca i reati «ostativi», per i quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato alla collaborazione con la giustizia. Tra questi figura il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del codice penale). Il dubbio riguardava il caso in cui, per quel reato, fosse riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dai reati ostativi il sequestro a scopo di estorsione di lieve entità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La scelta di includere il sequestro di persona a scopo di estorsione tra i reati ostativi, anche in presenza dell’attenuante del fatto di lieve entità, rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al principio della finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Il sequestro di lieve entità resta reato ostativo?

    Sì: la Corte ha ritenuto legittima la sua inclusione tra i reati che richiedono la collaborazione per accedere ai benefici.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la scelta del legislatore non è stata giudicata irragionevole né in contrasto con la finalità rieducativa della pena.

    Che cosa significa reato «ostativo»?

    È un reato per il quale l’accesso a benefici penitenziari è precluso, salvo collaborazione con la giustizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2019 – Sanzione minima di 4.000 euro per i prodotti sementieri

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    Con la sentenza n. 212 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla sanzione amministrativa minima di 4.000 euro prevista per la commercializzazione di prodotti sementieri non conformi. La misura sanzionatoria è stata ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Pisa aveva sollevato dubbi sull’art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nella parte in cui fissa una sanzione amministrativa minima pari a 4.000 euro per chi vende prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti di legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano sollevate dal Giudice di pace di Pisa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, lamentando un’eccessiva rigidità e sproporzione dell’importo minimo della sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la sanzione minima coerente con il quadro costituzionale.

    Il principio

    La determinazione del minimo edittale di una sanzione amministrativa rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i principi costituzionali quando non risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alla tutela perseguita.

    Domande e risposte

    La sanzione minima di 4.000 euro è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, lasciando intatta la previsione sanzionatoria.

    Su quali principi si basavano le censure?

    Sulla ragionevolezza (art. 3), sulla finalità rieducativa e proporzionalità della sanzione (art. 27, terzo comma) e sul buon andamento (art. 97).

    Il giudice può ridurre liberamente la sanzione?

    No: il minimo edittale fissato dalla legge vincola l’applicazione della sanzione e la Corte ne ha confermato la legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2019 – Atto di nascita in Italia e doppia genitorialità dello stesso sesso

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pisa sulla possibilità di formare in Italia un atto di nascita con due genitori dello stesso sesso, per il modo in cui il giudice aveva costruito la «norma desunta» oggetto di censura.

    Di cosa si tratta

    Una coppia di donne, coniugate all’estero, aveva chiesto il riconoscimento congiunto, in un atto di nascita formato in Italia, di un minore nato grazie a procreazione medicalmente assistita. L’ufficiale di stato civile di Pisa aveva rifiutato. Il giudice ha dubitato della legittimità delle norme che impedirebbero tale riconoscimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ., 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 e 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, riferita a una «norma desunta» dal complesso delle disposizioni indicate, per i profili che ne viziavano la prospettazione.

    Il principio

    La questione che ha a oggetto una «norma desunta» dal combinato disposto di più disposizioni deve essere prospettata in modo da consentirne lo scrutinio; quando la sua costruzione non lo permette, la questione è dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto la doppia genitorialità?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibile la questione per il modo in cui era stata costruita la «norma desunta».

    Cosa chiedeva la coppia?

    Che il minore nato in Italia fosse riconosciuto, nell’atto di nascita formato in Italia, come figlio di entrambe le madri, in base alla legge straniera applicabile.

    Cosa significa «norma desunta»?

    È una regola che il giudice ricava dal combinato disposto di più norme: la sua censura davanti alla Corte deve essere formulata in modo da rendere possibile il giudizio di legittimità.

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  • Corte cost. n. 187/2019 – Detenzione domiciliare speciale e automatismi preclusivi

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    La Corte dichiara illegittimo l’automatismo che, per tre anni, impediva al condannato già colpito dalla revoca di una misura alternativa di accedere alla detenzione domiciliare speciale. Una preclusione rigida e automatica, che ignora le esigenze di cura dei figli e la funzione rieducativa della pena, è incostituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevedeva che, in caso di revoca di una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), il condannato non potesse ottenere, per tre anni, la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies (misura pensata, in particolare, per le madri detenute con figli in tenera età).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, contestando l’automatismo preclusivo per tre anni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui preclude per tre anni la detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) al condannato già colpito dalla revoca di una misura. In via consequenziale ha esteso la declaratoria anche alla detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, comma 1, lettere a e b), sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

    Il principio

    Gli automatismi preclusivi rigidi, che impediscono al giudice di valutare in concreto la situazione del condannato, contrastano con la funzione rieducativa della pena e con la tutela dell’infanzia e della maternità. La valutazione sull’accesso alla detenzione domiciliare deve restare individualizzata, salvaguardando in particolare l’interesse dei figli in tenera età.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Il divieto automatico, per tre anni, di concedere la detenzione domiciliare speciale (e, in via consequenziale, quella ordinaria) dopo la revoca di una misura alternativa.

    Perché l’automatismo è incostituzionale?

    Perché impedisce al giudice di valutare il caso concreto, sacrificando la funzione rieducativa della pena e la tutela dei figli minori.

    Resta qualche limite?

    Sì: la detenzione domiciliare ordinaria può essere concessa sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

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  • Corte cost. n. 211/2019 – Estinzione del processo della Regione Siciliana sul Programma periferie

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    Con l’ordinanza n. 211 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione Siciliana contro le norme statali che rinviavano al 2020 il «Programma straordinario» per la riqualificazione delle periferie. Il giudizio si chiude senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge n. 108 del 2018), che differiva l’efficacia delle convenzioni per l’attuazione del Programma straordinario sulle periferie urbane.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione deduceva la violazione degli artt. 3, 81, 97, 114 e 119 della Costituzione, nonché degli artt. 14 e 15 dello statuto speciale (regio decreto legislativo n. 455 del 1946), a tutela della propria autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Il principio

    Il giudizio in via principale si estingue quando viene meno l’interesse a proseguire: l’estinzione non implica alcun giudizio sulla validità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa distingue questa ordinanza dalle nn. 209 e 210 del 2019?

    Riguardano la stessa norma statale impugnata da Regioni diverse: qui la ricorrente è la Regione Siciliana, che invocava anche il proprio statuto speciale.

    Lo statuto speciale ha avuto un ruolo nella decisione?

    La Regione lo aveva richiamato come parametro, ma la Corte non è entrata nel merito, avendo dichiarato l’estinzione.

    L’estinzione è un esito sfavorevole alla Regione?

    Non è né favorevole né sfavorevole nel merito: chiude il processo per ragioni procedurali.

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  • Corte cost. n. 186/2019 – Obblighi vaccinali dei minori: la disciplina spetta allo Stato

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    La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Molise sulle vaccinazioni dei minori, perché dettava una disciplina divergente da quella statale — per un verso più rigorosa, per altro più permissiva. Gli obblighi vaccinali per l’accesso a scuole e servizi educativi sono materia che spetta allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Molise n. 8 del 2018 disciplinava gli obblighi vaccinali dei minori ai fini dell’iscrizione e dell’accesso alle scuole d’infanzia e ai servizi educativi. Prevedeva, da un lato, che i responsabili delle strutture non iscrivessero i minori non in regola e segnalassero l’inadempimento; dall’altro, in via transitoria, che fosse sufficiente aver «avviato il percorso» per l’assolvimento degli obblighi entro tre mesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge reg. Molise n. 8 del 2018, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e alle competenze statali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma), norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n) e profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise n. 8 del 2018.

    Il principio

    La disciplina degli obblighi vaccinali interseca più competenze (tutela della salute, profilassi internazionale, norme generali sull’istruzione) che impongono una regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale. La Regione non può introdurre, neppure in parte, una disciplina divergente da quella statale, né più rigorosa né più permissiva.

    Domande e risposte

    La Regione poteva regolare i vaccini scolastici?

    No in modo divergente: gli obblighi vaccinali per l’accesso a scuole e servizi educativi devono essere disciplinati in modo uniforme dallo Stato.

    La legge era più severa o più permissiva di quella statale?

    Entrambe le cose: più rigorosa nel negare l’iscrizione e segnalare l’inadempimento, più permissiva nel ritenere sufficiente l’avvio del percorso vaccinale.

    Quali competenze sono in gioco?

    Tutela della salute, profilassi internazionale e norme generali sull’istruzione, tutte riservate alla legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 236/2019 – Tassidermia, imbalsamazione e tutela della fauna in Liguria

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni del Governo sulle norme liguri in materia di tassidermia e imbalsamazione: il ricorso sul nullaosta era assertivo e non considerava l’intera disciplina regionale.

    Di cosa si tratta

    La tassidermia e l’imbalsamazione di animali selvatici sono attività soggette a controlli a tutela della fauna. Una legge della Regione Liguria ha modificato la disciplina prevedendo, tra l’altro, un nullaosta regionale per il trattamento di esemplari di specie protette o non cacciabili. Il Governo ha temuto una depenalizzazione delle condotte di abbattimento illecito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 9 e 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, in materia di ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 (motivazione assertiva e parziale del ricorso) e non fondate le questioni sugli artt. 9 e 10. La disciplina del nullaosta riguardava casi di morte naturale o accidentale o di abbattimento legittimo, diversi dall’abbattimento illecito.

    Il principio

    Il ricorso in via principale deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva, considerando l’intero contesto normativo regionale; la norma sul nullaosta non determinava alcuna depenalizzazione, riferendosi a fattispecie diverse dall’abbattimento illecito, già presidiate dagli obblighi di denuncia.

    Domande e risposte

    Il Governo temeva una depenalizzazione?

    Sì: riteneva che il nullaosta regionale potesse sottrarre alle sanzioni penali l’abbattimento di specie protette. La Corte ha escluso tale effetto, perché la norma riguarda casi diversi dall’abbattimento illecito.

    Perché la questione sull’art. 4 è inammissibile?

    Perché il ricorso era assertivo e considerava solo una parte della disciplina, ignorando i commi che limitano il nullaosta a casi di morte naturale o accidentale e di abbattimento legittimo.

    Le altre norme liguri sono valide?

    Sì: le questioni sugli artt. 9 e 10 sono state dichiarate non fondate, quindi quelle disposizioni restano in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservati allo Stato
  • Corte cost. n. 235/2019 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 192 del 2019

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale corregge un semplice errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza n. 192 del 2019, sostituendo una data errata con quella corretta. Non si tratta di una decisione su una questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Nel dispositivo della sentenza n. 192 del 2019 era stata indicata una data errata per la legge della Regione Toscana oggetto di impugnazione: risultava la data «11 luglio 2018» in luogo di quella corretta «29 giugno 2018». La Corte è intervenuta per emendare tale svista.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è in questo caso alcuna questione di legittimità costituzionale: il giudizio riguarda esclusivamente la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nel dispositivo della sentenza n. 192 del 2019, al capo numero 1), la data «11 luglio 2018» sia sostituita con quella corretta «29 giugno 2018».

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale — come date o estremi normativi inesatti — possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è una correzione di errore materiale?

    È un intervento con cui si emenda una svista evidente, come una data o un numero sbagliato, che non incide sul contenuto della decisione.

    La sentenza n. 192 del 2019 cambia nel merito?

    No. Cambia soltanto la data erroneamente riportata nel dispositivo; il contenuto della decisione resta invariato.

    Su quale base la Corte corregge l’errore?

    Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

  • Corte cost. n. 185/2019 – Estinzione del giudizio in via principale per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo in via principale perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione resistente non si era costituita. La questione di legittimità non viene quindi decisa nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge regionale. Prima della decisione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Regione resistente non si era costituita in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione non è stata esaminata: il giudizio si è concluso per la rinuncia al ricorso, senza pronuncia sul merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, richiamando numerosi precedenti (tra cui le ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018 e n. 112 e n. 100 del 2017).

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale, senza necessità di accettazione.

    Domande e risposte

    La legge regionale è stata giudicata?

    No: il processo si è estinto per rinuncia al ricorso, senza decisione nel merito.

    Perché non serviva l’accettazione della Regione?

    Perché la Regione resistente non si era costituita in giudizio: in tal caso la sola rinuncia basta a estinguere il processo.

    La questione può riproporsi?

    L’estinzione chiude il giudizio senza pronunciarsi sul merito, lasciando impregiudicata la questione.

  • Corte cost. n. 210/2019 – Estinzione del processo sul Programma periferie (Regione Marche)

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    Con l’ordinanza n. 210 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione Marche contro le norme statali che differivano al 2020 il «Programma straordinario» per la riqualificazione delle periferie. Nessuna decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva impugnato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge n. 108 del 2018), che rinviava al 2020 l’efficacia delle convenzioni del Programma straordinario per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione invocava la violazione degli artt. 3, 5, 11, 81, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria e degli impegni di spesa già programmati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio per ragioni processuali senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure regionali.

    Il principio

    Anche in questo caso il venir meno dell’interesse al ricorso conduce all’estinzione del processo: la Corte non valuta la legittimità della norma quando il contenzioso si esaurisce sul piano procedurale.

    Domande e risposte

    La Regione Marche ha ottenuto l’annullamento della norma?

    No. Il processo è stato dichiarato estinto, quindi non vi è stata alcuna decisione sull’illegittimità della disposizione.

    Perché più Regioni hanno impugnato la stessa norma?

    Il differimento del Programma periferie incideva sugli impegni di spesa di più enti, che hanno proposto ricorsi distinti (vedi anche le ordinanze n. 209 e 211 del 2019).

    Cosa comporta l’estinzione per gli enti coinvolti?

    La controversia costituzionale si chiude, ma resta impregiudicata ogni valutazione sul merito della norma differente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2019 – Patrocinio a spese dello Stato e autodifesa nel giudizio di pace

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul patrocinio a spese dello Stato sollevata dal Giudice di pace di Roma riguardo ai casi in cui è ammessa l’autodifesa personale.

    Di cosa si tratta

    Nel processo davanti al giudice di pace per l’opposizione a verbali del codice della strada è talora ammessa l’autodifesa personale, senza avvocato. Il giudice si è interrogato sul modo in cui opera il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) in queste ipotesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento all’art. 3, primo comma, e all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto i profili dell’uguaglianza e della parità processuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 111 Cost. e manifestamente infondata quella riferita all’art. 3 Cost.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve prospettare le questioni con adeguata motivazione e nei limiti della propria rilevanza; in difetto, le censure sono manifestamente inammissibili, e quando il dubbio di uguaglianza non regge al vaglio di ragionevolezza la questione è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Cosa lamentava il giudice rimettente?

    Riteneva irragionevole e lesivo della parità processuale il modo in cui opera il gratuito patrocinio nei casi in cui è ammessa l’autodifesa personale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata, senza accogliere le censure.

    Quali parametri erano invocati?

    L’art. 3 Cost. sull’uguaglianza e l’art. 111, secondo comma, Cost. sulla parità delle parti nel processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2019 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 137/2019

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    Con questa ordinanza la Corte corregge alcuni errori materiali sulle date contenuti nel dispositivo di una propria precedente sentenza (n. 137 del 2019). Non si tratta di una nuova decisione sul merito, ma di una semplice rettifica di refusi.

    Di cosa si tratta

    Nel dispositivo della sentenza n. 137 del 2019, riguardante l’impugnazione della legge della Regione Puglia n. 27 del 2018, gli estremi della legge regionale erano stati riportati in modo errato: comparivano la data «21 giugno 2014» in luogo di «19 giugno 2018» e il riferimento all’anno «2017» in luogo di «2018».

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una nuova questione di legittimità: l’ordinanza interviene solo per correggere errori materiali presenti nel testo di una decisione già resa.

    La decisione della Corte

    La Corte, visto l’art. 32 delle Norme integrative, ha disposto la correzione degli errori materiali: nel dispositivo della sentenza n. 137 del 2019 la data «21 giugno 2014» è sostituita con «19 giugno 2018» e i riferimenti all’anno «2017» con l’anno «2018».

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale (refusi su date, numeri o estremi normativi che non incidono sul contenuto della decisione) possono essere corretti con apposita ordinanza, ai sensi delle Norme integrative.

    Domande e risposte

    È una nuova sentenza?

    No: è un’ordinanza di correzione di errori materiali della sentenza n. 137 del 2019.

    Che cosa è stato corretto?

    Le date e gli anni erroneamente indicati negli estremi della legge regionale pugliese nel dispositivo della sentenza n. 137 del 2019.

    Cambia il contenuto della decisione?

    No: la correzione riguarda solo refusi, senza modificare la sostanza della pronuncia.