Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 78/2018 – Piano della mobilità sostenibile senza coinvolgimento delle Regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 615, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) nella parte in cui non prevedeva alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni nell’approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2017 aveva istituito un Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile, destinato al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e regionale. Il Piano veniva approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto ministeriale, senza però alcun passaggio che coinvolgesse le Regioni, pur trattandosi di una materia che le riguarda direttamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., lamentando l’assenza di qualunque coinvolgimento regionale nell’adozione del Piano e dei relativi decreti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, sia nell’approvazione del Piano con d.P.C.m., sia nell’emanazione del decreto ministeriale ivi previsto.

    Il principio

    Quando lo Stato interviene in ambiti che incidono sulle competenze regionali, il principio di leale collaborazione impone forme di coinvolgimento decisionale delle Regioni: la loro totale esclusione rende la disciplina costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio di leale collaborazione?

    È il principio che impone a Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, ad esempio tramite intese o pareri nelle decisioni che coinvolgono entrambi i livelli.

    Il Piano sulla mobilità sostenibile è stato cancellato?

    No. La Corte non ha eliminato il Piano, ma ha imposto che la sua adozione preveda un coinvolgimento decisionale delle Regioni.

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro la legge di bilancio 2017.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2018 – Compensazione delle spese di lite oltre i casi tipici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese di lite anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre ai casi tipici previsti.

    Di cosa si tratta

    Quando si perde una causa civile, di regola si pagano anche le spese legali della controparte. L’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformato nel 2014, permetteva al giudice di non far pagare queste spese (compensandole) solo in casi molto ristretti: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza. La rigidità di questo elenco era al centro del dubbio.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Torino e di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 (convertito dalla legge n. 162 del 2014), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando l’eccessiva rigidità dell’elenco tassativo delle ipotesi di compensazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese, in tutto o in parte, anche quando ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all’art. 3, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost., e inammissibile l’intervento della CGIL.

    Il principio

    L’elenco tassativo delle ipotesi di compensazione delle spese era irragionevole perché escludeva situazioni dotate della stessa gravità ed eccezionalità di quelle tipizzate: il giudice deve poter compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

    Domande e risposte

    Quando il giudice può compensare le spese dopo questa sentenza?

    Oltre ai casi già previsti (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento di giurisprudenza), anche quando ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

    Che cosa vuol dire «compensare le spese»?

    Significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali, senza che chi perde debba rimborsare quelle dell’altra parte.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto il profilo principale, ma ha dichiarato non fondate le ulteriori censure relative all’art. 3, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2018 – Appalti pubblici e soccorso istruttorio: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 17, comma 2, di una legge della Provincia autonoma di Trento in materia di appalti, sollevate dal TRGA di Trento. L’inammissibilità impedisce di esaminare il merito.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce da una gara per lavori di sistemazione stradale bandita dalla Provincia autonoma di Trento. L’aggiudicazione era stata annullata perché il legale rappresentante dell’impresa vincitrice aveva una condanna penale per reato ambientale non dichiarata in gara. L’impresa lamentava la mancata attivazione del cosiddetto soccorso istruttorio, lo strumento che consente di integrare dichiarazioni incomplete.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9, in riferimento all’art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sul riparto di competenze in materia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Una pronuncia di inammissibilità significa che la Corte non entra nel merito del dubbio di costituzionalità: la disposizione regionale resta in vigore.

    Il principio

    La declaratoria di manifesta inammissibilità chiude il giudizio senza un esame nel merito: i vizi di impostazione della questione sollevata dal giudice rimettente ne impediscono la valutazione di fondatezza.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la Corte non valuta se la norma sia o meno conforme alla Costituzione, perché la questione presenta vizi che ne precludono l’esame nel merito.

    La norma sugli appalti provinciale resta valida?

    Sì. Con l’inammissibilità la disposizione non viene rimossa e continua a produrre effetti.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di Trento, nell’ambito di un contenzioso su una gara d’appalto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2019 – Commissione antimafia regionale del Molise: estinzione per rinuncia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 283 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, per rinuncia al ricorso, nel giudizio sulla legge della Regione Molise che istituiva una commissione consiliare di studio sul fenomeno della criminalità organizzata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva istituito una commissione consiliare speciale di studio sulla criminalità organizzata, con compiti di analisi e con la possibilità di richiedere informazioni e documenti all’autorità giudiziaria. Lo Stato aveva impugnato due disposizioni della legge regionale, ritenendole invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise n. 9 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, deducendo l’invasione della materia «ordine pubblico e sicurezza».

    La decisione della Corte

    La Corte non ha esaminato il merito. Nel corso del giudizio la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate e il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, aveva rinunciato al ricorso. In mancanza della costituzione della Regione, la rinuncia ha comportato l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e in mancanza della costituzione della Regione resistente, determina l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso, dopo che la Regione aveva modificato le norme impugnate, e la Regione non si era costituita in giudizio.

    La commissione antimafia regionale è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito, limitandosi a dichiarare l’estinzione del processo.

    Cosa aveva contestato lo Stato?

    L’asserita invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza da parte delle norme regionali.

  • Corte cost. n. 282/2019 – Abrogazione del reato di ingiuria: niente ripristino in malam partem

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 282 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni con cui un giudice di pace chiedeva di ripristinare il reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.), abrogato e trasformato in illecito civile dal d.lgs. n. 7 del 2016.

    Di cosa si tratta

    Il reato di ingiuria è stato abrogato nel 2016 e l’offesa all’onore di una persona presente è ora sottoposta a sanzione pecuniaria civile, non più penale. Un giudice di pace, dovendo procedere per ingiuria e diffamazione, riteneva irragionevole questa depenalizzazione e chiedeva di reintrodurre la rilevanza penale dell’ingiuria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE e alla CEDU), sostenendo che dalla natura inviolabile del bene tutelato derivassero obblighi di incriminazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le censure miravano a un intervento in malam partem in materia penale, fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema, e replicavano questioni già dichiarate inammissibili (sentenza n. 37 del 2019); il profilo relativo alla CEDU era privo di qualsiasi sviluppo argomentativo.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può, in via generale, ripristinare una fattispecie penale abrogata (intervento in malam partem), poiché la scelta di depenalizzazione rientra nella discrezionalità del legislatore; dalla natura inviolabile del bene tutelato non discendono automatici obblighi di incriminazione.

    Domande e risposte

    L’ingiuria è ancora un reato?

    No: dal 2016 l’ingiuria è stata depenalizzata e trasformata in illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria civile.

    Perché la Corte non ha ripristinato il reato?

    Perché un intervento in malam partem in materia penale è precluso, salvo eccezioni desumibili dal sistema, rientrando la depenalizzazione nella discrezionalità del legislatore.

    Cosa significa intervento in malam partem?

    È una pronuncia che peggiorerebbe la posizione penale, ad esempio reintroducendo un reato abrogato: di regola la Corte non può adottarla.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2019 – Governo del territorio: ricostituzione dei boschi e ricostruzione post-sisma nel Lazio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 281 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Lazio n. 7 del 2018, in materia di ricostituzione dei boschi percorsi da incendio e di interventi nelle aree colpite dal sisma del 2016.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio n. 7 del 2018 conteneva, tra l’altro, norme per la ricostituzione dei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco (consentendo certi interventi con mera comunicazione) e misure per consentire ai proprietari di immobili resi inagibili dal sisma del 2016 di installare strutture temporanee. Lo Stato ne ha impugnato due disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 24 della legge regionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con la normativa statale di principio nelle materie concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile».

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni del medesimo ricorso, ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 1, lettera c), e 24. Per i boschi percorsi da incendio, la norma regionale non determina un arretramento della tutela, restando garantito il nulla osta dell’ente di gestione nelle aree protette; per le strutture temporanee post-sisma, viene in rilievo il «governo del territorio» e non la normativa emergenziale.

    Il principio

    La legge regionale che, nelle materie concorrenti del governo del territorio, semplifica gli interventi senza ridurre la tutela ambientale garantita dalla legislazione statale di principio non viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Quali norme regionali erano impugnate?

    Quelle sulla ricostituzione dei boschi percorsi da incendio (art. 3, comma 1, lettera c) e sulle strutture temporanee nelle aree colpite dal sisma del 2016 (art. 24).

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché la disciplina regionale non abbassa il livello di tutela fissato dalla legge statale di principio e si colloca legittimamente nelle materie concorrenti.

    La Corte ha deciso tutte le censure del ricorso?

    No: ha riservato a separata pronuncia le ulteriori questioni, decidendo qui solo quelle sugli artt. 3 e 24.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2019 – Convalida dell’obbligo di presentazione dello straniero e diritto di difesa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 280 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 14, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione, che disciplina la convalida dell’obbligo di presentazione periodica dello straniero presso un ufficio di polizia, senza prevedere espressamente un’udienza con la partecipazione necessaria del difensore.

    Di cosa si tratta

    Nei confronti dello straniero può essere disposto, in alternativa al trattenimento, l’obbligo di presentarsi periodicamente, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica. La misura è sottoposta a convalida giurisdizionale. Si discuteva se tale convalida dovesse avvenire in udienza con la presenza necessaria del difensore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la celebrazione di un’udienza con la partecipazione necessaria del difensore, anche d’ufficio.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la disciplina della convalida dell’obbligo di presentazione non si ponga in contrasto con la garanzia giurisdizionale sui provvedimenti limitativi della libertà personale e con il diritto di difesa.

    Il principio

    La mancata espressa previsione di un’udienza con la partecipazione necessaria del difensore nel procedimento di convalida dell’obbligo di presentazione dello straniero non viola gli artt. 13 e 24 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’obbligo di presentazione?

    È una misura, alternativa al trattenimento, che impone allo straniero di presentarsi periodicamente presso un ufficio di polizia, soggetta a convalida del giudice.

    Cosa chiedeva la Corte di cassazione?

    Che la convalida si svolgesse in udienza con la partecipazione necessaria del difensore, anche nominato d’ufficio.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina conforme a Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 279/2019 – Conversione delle pene pecuniarie e mancata esecuzione decorsi 24 mesi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 279 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 238-bis, comma 3, del testo unico sulle spese di giustizia, che, ai fini della conversione delle pene pecuniarie, equipara all’esecuzione infruttuosa il mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena pecuniaria non viene pagata, scatta la procedura di conversione davanti al magistrato di sorveglianza. La norma censurata consente di attivare questa procedura non solo quando l’esecuzione forzata è risultata infruttuosa, ma anche quando, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione, la procedura esecutiva non sia stata neppure avviata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato d’ufficio questioni di legittimità dell’art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’equiparazione tra esecuzione infruttuosa e mera inerzia dell’agente della riscossione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina compatibile con i parametri costituzionali evocati, anche con riguardo al diritto di difesa e alla funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    L’equiparazione, ai fini della conversione delle pene pecuniarie, tra l’esito infruttuoso della procedura esecutiva e il suo mancato esperimento decorsi ventiquattro mesi non contrasta con i principi di eguaglianza, di difesa e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è la conversione delle pene pecuniarie?

    È il meccanismo, davanti al magistrato di sorveglianza, che trasforma la pena pecuniaria non pagata in una diversa sanzione, attivabile in caso di mancato pagamento.

    Cosa prevede la norma censurata?

    Che la procedura di conversione possa essere attivata anche quando, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo, la procedura esecutiva non sia stata neppure avviata.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la disciplina.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2019 – Favoreggiamento e tolleranza della prostituzione: questioni non fondate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 278 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), della legge n. 75 del 1958 (legge Merlin), che puniscono la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione, anche quando questa è volontariamente e consapevolmente esercitata.

    Di cosa si tratta

    La legge Merlin punisce, tra l’altro, chi tollera abitualmente la prostituzione e chi la favorisce. Nel processo a quo era contestato il reato a soggetti che avrebbero agevolato l’attività di prostituzione altrui. Il giudice rimettente dubitava che fosse legittimo punire tali condotte quando la prostituzione è liberamente scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, lamentando la violazione del principio di offensività e, per il favoreggiamento, del principio di precisione, trattandosi a suo avviso di un reato a forma libera dai confini indefiniti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che le incriminazioni della tolleranza e del favoreggiamento della prostituzione non violino né il principio di offensività né quello di precisione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di sanzionare le condotte parallele alla prostituzione.

    Il principio

    Le fattispecie di tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione previste dalla legge Merlin sono compatibili con i principi costituzionali di offensività e determinatezza, anche quando la prostituzione è esercitata volontariamente.

    Domande e risposte

    Cosa puniscono le norme esaminate?

    La tolleranza abituale della prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione, previsti dall’art. 3 della legge n. 75 del 1958.

    Era in discussione la punibilità di chi si prostituisce?

    No: in discussione erano le condotte parallele di terzi (tolleranza e favoreggiamento), non l’esercizio della prostituzione in sé.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la legittimità delle norme.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 277/2019 – Randagismo e tutela degli animali: limiti alla legge regionale della Basilicata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 277 del 2019 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso dello Stato contro la legge della Regione Basilicata sul randagismo, dichiarando illegittime le norme che riservavano alle sole associazioni di volontariato «riconosciute» le attività consentite alle associazioni animaliste, e rigettando altre censure.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Basilicata n. 46 del 2018 dettava disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia. Lo Stato ne ha impugnato diverse disposizioni, in particolare quelle che limitavano lo svolgimento di alcune attività alle sole associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 del 1991.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità di vari articoli della legge regionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) e h), e terzo comma, della Costituzione, deducendo l’invasione della competenza esclusiva statale e la violazione del principio di eguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10, comma 4, e di una serie di articoli (6, comma 1, lettera d, 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3) nella parte in cui limitavano alle sole associazioni di volontariato «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste. Ha invece dichiarato non fondate altre questioni ed estinto il processo su un punto.

    Il principio

    La Regione non può riservare lo svolgimento delle attività di tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato «riconosciute», introducendo un’ingiustificata restrizione; le forme di collaborazione che coinvolgono organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalla legge regionale.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le norme regionali che riservavano alle sole associazioni di volontariato riconosciute le attività di tutela degli animali, oltre all’art. 10, comma 4.

    Tutta la legge regionale è stata annullata?

    No: si tratta di una pronuncia di accoglimento parziale; diverse altre questioni sono state dichiarate non fondate.

    Quale competenza viene in rilievo?

    La materia tocca la tutela della salute (assistenza e polizia veterinaria) e la competenza esclusiva statale, con il limite del principio di eguaglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2019 – Astensione del giudice penale e decisione del capo dell’ufficio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 276 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui affida al capo dell’ufficio la decisione sulla dichiarazione di astensione del giudice.

    Di cosa si tratta

    Un giudice del Tribunale di Fermo, che si riteneva pregiudicato per essersi già pronunciato su fatti connessi a carico dello stesso imputato, aveva dichiarato la propria astensione, ma la dichiarazione era stata respinta dal Presidente del Tribunale. Da qui il dubbio sulla norma che attribuisce al capo dell’ufficio la decisione su tale dichiarazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Fermo ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, chiedendo che la decisione del capo dell’ufficio fosse limitata alle sole ipotesi di astensione per «gravi ragioni di convenienza».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 113 e n. 283 del 2000), il pregiudizio derivante da funzioni esercitate in altro procedimento confluisce proprio nell’ipotesi delle «gravi ragioni di convenienza» di cui alla lettera h) dello stesso art. 36: la modifica richiesta dal giudice era quindi priva di rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    L’ipotesi «innominata» di astensione per gravi ragioni di convenienza ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche il pregiudizio derivante da funzioni esercitate in un diverso procedimento, sicché la questione proposta dal rimettente difettava di rilevanza.

    Domande e risposte

    Chi decide sull’astensione del giudice penale?

    Il capo dell’ufficio (presidente della corte o del tribunale), ai sensi dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per difetto di rilevanza: il caso del giudice rientrava già nelle «gravi ragioni di convenienza», sicché la modifica richiesta non avrebbe inciso sul giudizio principale.

    La Corte ha valutato il merito della disciplina?

    No: la pronuncia è di manifesta inammissibilità, fondata sull’irrilevanza della questione così come formulata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2019 – Deputati e questione di fiducia: inammissibile il conflitto sull’emendamento trivelle

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 275 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da tre deputati, che contestavano l’approvazione, con questione di fiducia, dell’emendamento sulle trivelle ritenuto estraneo al decreto-legge in conversione.

    Di cosa si tratta

    È il caso gemello dell’ordinanza n. 274 del 2019, sullo stesso art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di idrocarburi, questa volta sul versante della Camera dei deputati. I ricorrenti lamentavano che la posizione della questione di fiducia avesse precluso ogni possibilità di esame e modifica del testo.

    La questione di legittimità costituzionale

    I deputati Bignami, Di Maio e Pagani hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, deducendo la violazione degli artt. 67, 68, 70, 71 e 72 della Costituzione, anche in relazione all’art. 77, per l’asserito abuso del procedimento legislativo realizzato attraverso l’inserimento dell’emendamento eterogeneo e il ricorso alla questione di fiducia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La stessa prospettazione dei deputati dava atto che, in più momenti dell’iter, essi avevano potuto discutere, presentare proposte di modifica e votare, anche con riferimento all’art. 11-ter: mancava quindi la negazione o l’evidente menomazione delle prerogative parlamentari richiesta per l’ammissibilità del conflitto.

    Il principio

    Anche in presenza della questione di fiducia, se dal ricorso risulta che i parlamentari hanno potuto esercitare le proprie funzioni, partecipando al procedimento di conversione, non emerge alcuna violazione manifesta delle prerogative costituzionali e il conflitto è inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza con l’ordinanza n. 274 del 2019?

    Riguarda lo stesso emendamento ma il versante della Camera dei deputati e il ricorso alla questione di fiducia; l’esito è analogo: inammissibilità.

    La questione di fiducia lede di per sé le prerogative dei deputati?

    No, secondo la Corte: se i parlamentari hanno comunque potuto discutere, emendare e votare, non vi è una violazione manifesta delle loro prerogative.

    Cosa serve per rendere ammissibile questo tipo di conflitto?

    L’allegazione di una sostanziale negazione o di un’evidente menomazione delle funzioni costituzionali del singolo parlamentare, rilevabile già a un primo esame.

    Norme collegate