Art. 19 c.p. (Pene accessorie: specie)
In vigore dal 1° luglio 1931
Le pene accessorie per i delitti sono:
:1) l’interdizione dai pubblici uffici;
:2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
:3) l’interdizione legale;
:4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
:5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
:5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
:6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
:1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
:2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.