Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 193/2019 – Estinzione del giudizio in via principale per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo in via principale perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione resistente non si era costituita. La questione di legittimità non viene quindi decisa nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge regionale. Prima della decisione, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Regione resistente non si era costituita in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione non è stata esaminata nel merito: il giudizio si è concluso per la rinuncia al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 156, n. 152, n. 61 e n. 4 del 2019).

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    La legge regionale è stata giudicata?

    No: il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.

    Serviva l’accettazione della Regione?

    No: poiché la Regione non si era costituita, la sola rinuncia è bastata a estinguere il processo.

    La questione resta aperta?

    L’estinzione chiude il giudizio senza pronunciarsi sul merito, lasciando impregiudicata la questione.

  • Corte cost. n. 218/2019 – Tassazione del riscatto della previdenza complementare nel pubblico impiego

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    Con la sentenza n. 218 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che assoggettava il riscatto della posizione di previdenza complementare dei dipendenti pubblici a un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori privati. Per i dipendenti pubblici si applica ora la tassazione agevolata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedeva che il riscatto della posizione individuale dei dipendenti pubblici nelle forme pensionistiche complementari fosse tassato secondo il regime previgente (art. 52, comma 1, lettera d-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986), anziché con il regime più favorevole introdotto dallo stesso d.lgs. n. 252 del 2005 per i dipendenti privati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva sollevato le questioni, ravvisando una disparità di trattamento fiscale tra dipendenti pubblici e privati a parità di prestazione di previdenza complementare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui assoggetta il riscatto a imposta secondo il vecchio regime, anziché secondo quello più favorevole degli artt. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.

    Il principio

    A parità di prestazione di previdenza complementare, i dipendenti pubblici non possono essere assoggettati a un trattamento fiscale deteriore rispetto ai dipendenti privati: la diversità di regime impositivo sul riscatto, priva di giustificazione ragionevole, viola il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Quale regime fiscale si applica ora al riscatto per i dipendenti pubblici?

    Quello più favorevole previsto dall’art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, come già per i dipendenti privati.

    Perché la vecchia disciplina era incostituzionale?

    Determinava una disparità di trattamento fiscale ingiustificata tra dipendenti pubblici e privati a parità di prestazione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, nell’ambito di un contenzioso fiscale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — È il parametro decisivo: vieta disparità di trattamento fiscale prive di ragionevole giustificazione.
  • Corte cost. n. 217/2019 – Onorari del consulente di parte: anticipo a carico dell’erario

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    Con la sentenza n. 217 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevedeva la mera «prenotazione a debito» degli onorari del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del magistrato, anziché il loro diretto anticipo da parte dell’erario.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata, nel Testo unico sulle spese di giustizia, stabiliva che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato fossero «prenotati a debito, a domanda», se non era possibile la ripetizione dalla parte soccombente, anziché essere direttamente anticipati dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato le questioni, nell’ambito di procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la prenotazione a debito anziché l’anticipazione diretta da parte dell’erario; ha invece dichiarato manifestamente inammissibile una distinta questione sollevata nello stesso giudizio.

    Il principio

    Il meccanismo della semplice «prenotazione a debito», che rinvia il pagamento del professionista, è costituzionalmente illegittimo là dove dovrebbe garantirsi l’anticipazione diretta dell’onorario da parte dello Stato, a tutela del diritto del consulente alla giusta retribuzione del lavoro prestato.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia dopo questa sentenza?

    Gli onorari del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario, nelle ipotesi considerate, devono essere direttamente anticipati dall’erario e non solo «prenotati a debito».

    Cosa significa «prenotazione a debito»?

    È un meccanismo che registra il credito senza pagamento immediato, rinviandone l’esazione: la Corte lo ha ritenuto insufficiente a garantire la retribuzione del professionista.

    Perché una delle questioni è stata dichiarata inammissibile?

    Una distinta questione, sollevata con altra ordinanza, è stata dichiarata manifestamente inammissibile per profili processuali, mentre quella centrale è stata accolta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2019 – Reclutamento speciale e superamento del precariato in Toscana

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    La Corte salva la norma della Regione Toscana sul reclutamento speciale per il superamento del precariato e dichiara estinta la parte di giudizio relativa a un’altra disposizione, modificata e poi oggetto di rinuncia. La disciplina regionale impugnata non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 32 del 2018 conteneva disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato e modificava il testo unico regionale sul personale (l.r. n. 1 del 2009). In particolare l’art. 6, comma 2, inseriva i commi 9-ter e 9-quater nell’art. 29 della l.r. n. 1 del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e terzo comma, della Costituzione. Nelle more del giudizio la Regione ha modificato l’art. 5, comma 1, inducendo il ricorrente a rinunciare per quella parte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 (riferite agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e ha dichiarato estinto il processo, per intervenuta rinuncia accettata, relativamente all’art. 5, comma 1, della stessa legge.

    Il principio

    La disciplina regionale sul reclutamento speciale impugnata non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro) né viola il principio di uguaglianza. Quando, in corso di causa, la norma censurata è modificata e il ricorrente rinuncia con accettazione della controparte, il processo si estingue per quella parte.

    Domande e risposte

    La norma toscana sul precariato è valida?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 6, comma 2.

    Perché parte del giudizio si è estinta?

    Perché la Regione aveva modificato l’art. 5, comma 1, e il ricorrente ha rinunciato a quella parte del ricorso, con accettazione della Regione.

    Quale competenza era in discussione?

    Quella statale sull’ordinamento civile (rapporto di lavoro), oltre al principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 216/2019 – Sospensione dell’esecuzione e furto in abitazione

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    Con la sentenza n. 216 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’esecuzione della pena per i condannati per furto in abitazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione (prevista in via generale per pene fino a un certo limite) nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis, primo comma, del codice penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento e un contrasto con la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di escludere quel reato dalla sospensione automatica dell’esecuzione.

    Il principio

    Rientra nella discrezionalità del legislatore selezionare i reati per i quali escludere la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione; tale scelta non viola gli artt. 3 e 27 Cost. quando è sorretta da una ragionevole valutazione della gravità e dell’allarme sociale del fatto.

    Domande e risposte

    Per il furto in abitazione è esclusa la sospensione dell’esecuzione?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità dell’esclusione prevista dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.

    Su quali parametri si fondava la censura?

    Sulla parità di trattamento e ragionevolezza (art. 3) e sulla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

    La Corte ha riconosciuto al legislatore un margine di scelta?

    Sì: la selezione dei reati esclusi dalla sospensione rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile solo se manifestamente irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2019 – Codice di giustizia contabile: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul codice di giustizia contabile sollevate dalla Corte dei conti della Liguria in tema di rito monitorio. La pronuncia si chiude in rito, senza decidere il merito della legittimità delle norme censurate.

    Di cosa si tratta

    La questione riguardava l’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile), adottato in attuazione della legge delega n. 124 del 2015. Le norme attengono al procedimento davanti alla Corte dei conti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non ricostruisce adeguatamente i presupposti della questione o ne difetta la rilevanza nel giudizio, la Corte non può pronunciarsi sul merito e dichiara l’inammissibilità, lasciando impregiudicata la legittimità delle norme.

    Domande e risposte

    Le norme contabili sono state annullate?

    No: la Corte non ha deciso nel merito, dichiarando inammissibili le questioni.

    Che cosa significa inammissibilità?

    La Corte non esamina la fondatezza della questione per un difetto del modo in cui è stata sollevata (ad esempio rilevanza o motivazione).

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì, perché l’inammissibilità non si pronuncia sulla legittimità delle norme.

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  • Corte cost. n. 190/2019 – Estinzione del processo costituzionale

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    La Corte dichiara estinto il processo costituzionale. È una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere la questione di legittimità nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio davanti alla Corte costituzionale si era aperto su una questione di legittimità costituzionale. Prima della decisione nel merito sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione del processo, che la Corte ha dichiarato estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione non è stata esaminata nel merito: il giudizio si è concluso per ragioni processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio — ad esempio per rinuncia — la Corte definisce il processo con una pronuncia di estinzione, senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione, che resta impregiudicata.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso la questione?

    No: il processo si è estinto, senza decisione nel merito.

    Che cosa comporta l’estinzione?

    Il giudizio costituzionale si chiude; la questione non è né accolta né respinta.

    La questione può riproporsi?

    Sì, perché l’estinzione lascia impregiudicato il merito.

  • Corte cost. n. 215/2019 – Province di Trento e Bolzano e tutela dei grandi carnivori

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    Con la sentenza n. 215 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla gestione dei grandi carnivori, in attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).

    Di cosa si tratta

    Erano in discussione l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9, e l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11, in materia di misure di prevenzione e intervento sui grandi carnivori, in attuazione dell’art. 16 della direttiva Habitat.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso le questioni in riferimento, tra gli altri, agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, oltre alle norme degli statuti speciali, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi provinciali.

    Il principio

    Le Province autonome possono adottare misure di gestione dei grandi carnivori in attuazione della direttiva Habitat senza invadere la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente, quando la disciplina provinciale resta coerente con i vincoli derivanti dalla normativa europea e statale.

    Domande e risposte

    Le leggi di Trento e Bolzano sui grandi carnivori sono valide?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la legittimità delle due leggi provinciali.

    Perché lo Stato le aveva impugnate?

    Riteneva che incidessero sulla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s).

    Che cos’è la direttiva Habitat?

    È la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, attuata dalle leggi provinciali in esame.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2019 – «Popolazioni interessate» e variazioni dei confini comunali

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    Con la sentenza n. 214 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Marche che distaccava la frazione di Marotta dal Comune di Fano per incorporarla nel Comune di Mondolfo. La legge regionale è stata ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15, disponeva il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e l’incorporazione nel Comune di Mondolfo, con mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali, all’esito di un referendum consultivo delle popolazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, della Costituzione, dubitando della corretta individuazione delle «popolazioni interessate» che devono essere sentite prima della variazione circoscrizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che il procedimento seguito dalla Regione fosse conforme all’art. 133, secondo comma, Cost.

    Il principio

    Le «popolazioni interessate» alla variazione circoscrizionale di cui all’art. 133, secondo comma, Cost. sono quelle dei territori direttamente coinvolti dal mutamento dei confini, da consultare prima dell’approvazione della legge regionale; il procedimento che le abbia sentite in modo congruo è legittimo.

    Domande e risposte

    La frazione di Marotta è stata legittimamente trasferita a Mondolfo?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della legge regionale che ne disponeva il distacco da Fano e l’incorporazione in Mondolfo.

    Chi sono le «popolazioni interessate»?

    Sono le popolazioni dei territori direttamente coinvolti dalla variazione dei confini, che la Regione deve sentire prima di approvare la legge.

    Che ruolo ha avuto il referendum consultivo?

    Il referendum consultivo è lo strumento con cui le popolazioni interessate vengono sentite nel procedimento di variazione circoscrizionale.

    Norme collegate

    • Art. 133 della Costituzione — È il parametro chiave: disciplina le variazioni delle circoscrizioni comunali e la consultazione delle popolazioni.
    • Art. 3 della Costituzione — Invocato sotto il profilo della ragionevolezza nell’individuazione delle popolazioni coinvolte.
  • Corte cost. n. 189/2019 – Violazione obblighi di assistenza e figli nati fuori dal matrimonio

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    La Corte chiarisce, con una pronuncia interpretativa di rigetto, che l’art. 570-bis del codice penale tutela penalmente anche i figli nati fuori dal matrimonio in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate «nei sensi di cui in motivazione».

    Di cosa si tratta

    L’art. 570-bis del codice penale punisce chi si sottrae agli obblighi di natura economica (assegni di mantenimento) verso il coniuge e i figli. Vari giudici dubitavano che la norma, per come formulata, escludesse i figli nati fuori dal matrimonio, creando una disparità rispetto ai figli di genitori coniugati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono state sollevate questioni sull’art. 570-bis del codice penale (e su disposizioni del d.lgs. n. 21 del 2018 sulla riserva di codice) da più giudici — tra cui il Tribunale di Nocera Inferiore e le Corti d’appello di Milano e Trento — in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Trento (artt. 25 e 76 Cost.) sul d.lgs. n. 21 del 2018, e ha dichiarato non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le altre questioni sull’art. 570-bis cod. pen. e su disposizioni del d.lgs. n. 21 del 2018.

    Il principio

    L’art. 570-bis del codice penale va interpretato nel senso che la tutela penale contro l’inadempimento degli obblighi economici si applica anche in favore dei figli nati fuori dal matrimonio. Una lettura conforme a Costituzione evita la disparità di trattamento e rende non fondate le censure, senza bisogno di una pronuncia ablativa.

    Domande e risposte

    I figli nati fuori dal matrimonio sono tutelati?

    Sì: secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalla Corte, l’art. 570-bis cod. pen. li tutela al pari dei figli nati nel matrimonio.

    La norma è stata annullata?

    No: la Corte ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa di rigetto, «nei sensi di cui in motivazione».

    Tutte le questioni sono state respinte?

    Quelle sollevate dalla Corte d’appello di Trento sono state dichiarate inammissibili; le altre sono state ritenute non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2019 – Estinzione parziale sulla legge di stabilità della Regione Siciliana

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    Con l’ordinanza n. 213 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione e ha dichiarato estinto il processo limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge di stabilità 2017 della Regione Siciliana, dopo la modifica della norma regionale impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (legge di stabilità regionale 2017). Sull’art. 12, comma 3, la Regione aveva preannunciato modifiche normative per superare le censure di incostituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano state promosse in via principale dallo Stato in riferimento agli artt. 3, 53, 81, terzo comma, 97 e 117 della Costituzione. L’ordinanza riguarda specificamente la parte relativa all’art. 12, comma 3, della legge regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione siciliana della Stampa e ha dichiarato estinto il processo limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge regionale, a seguito della sopravvenuta modifica della disposizione.

    Il principio

    La modifica della norma regionale impugnata che recepisce le censure statali può condurre all’estinzione parziale del giudizio; inoltre, nel processo costituzionale l’intervento di soggetti terzi privi di un interesse qualificato è inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché l’estinzione è solo parziale?

    Riguarda esclusivamente l’art. 12, comma 3, della legge regionale, sul quale era intervenuta una modifica normativa che ha fatto venir meno l’interesse al giudizio.

    Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?

    Nel giudizio in via principale tra Stato e Regione l’intervento di terzi è ammesso solo in presenza di un interesse qualificato e direttamente inciso, qui ritenuto insussistente.

    Cosa accade alle altre norme impugnate?

    Questa ordinanza definisce solo la posizione relativa all’art. 12, comma 3; le altre censure seguono il proprio percorso processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2019 – Impugnabilità dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’impossibilità di impugnare l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari di Nuoro.

    Di cosa si tratta

    Quando un fatto di reato è di particolare tenuità, il procedimento può chiudersi con archiviazione. Il giudice di Nuoro si è interrogato sugli effetti di tale archiviazione (ad esempio l’iscrizione nel casellario) e sulla sua impugnabilità, dubitando della disciplina processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, in tema di impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.

    Il principio

    Le questioni che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità — per come sono formulate e per i presupposti su cui si fondano — sono dichiarate manifestamente inammissibili, senza esame nel merito della disciplina processuale dell’archiviazione per tenuità del fatto.

    Domande e risposte

    Cosa aveva chiesto il giudice?

    Di valutare la legittimità delle norme che non prevedono l’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.

    Cos’è l’archiviazione per tenuità del fatto?

    È la chiusura del procedimento quando il fatto, pur costituendo reato, è di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.

    Norme collegate