Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 71 Codice del Processo Amministrativo – Fissazione dell’udienza

    Art. 71 Codice del Processo Amministrativo – Fissazione dell’udienza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

    2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

    3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.

    4. La pendenza del termine di cui all’articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all’articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

    5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

  • Art. 70 Codice del Processo Amministrativo – Riunione dei ricorsi

    Art. 70 Codice del Processo Amministrativo – Riunione dei ricorsi

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

    Capo II – Discussione

  • Art. 69 Codice del Processo Amministrativo – Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

    Art. 69 Codice del Processo Amministrativo – Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

    Titolo IV – Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

    Capo I – Riunione dei ricorsi

  • Art. 68 Codice del Processo Amministrativo – Termini e modalità dell’istruttoria

    Art. 68 Codice del Processo Amministrativo – Termini e modalità dell’istruttoria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

    2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni.

    3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell’articolo 204 del codice di procedura civile.

    4. Il segretario comunica alle parti l’avviso che l’istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

  • Art. 67 Codice del Processo Amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio

    Art. 67 Codice del Processo Amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

    2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.

    3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:

    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

    b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

    d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

    e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

    4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.

    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

  • Art. 66 Codice del Processo Amministrativo – Verificazione

    Art. 66 Codice del Processo Amministrativo – Verificazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

    2. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore.

    3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

    4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

  • Art. 65 Codice del Processo Amministrativo – Istruttoria presidenziale e collegiale

    Art. 65 Codice del Processo Amministrativo – Istruttoria presidenziale e collegiale

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.

    2. Quando l’istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.

    3. Ove l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell’articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

  • Art. 64 Codice del Processo Amministrativo – Disponibilità, onere e valutazione della prova

    Art. 64 Codice del Processo Amministrativo – Disponibilità, onere e valutazione della prova

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

    3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

    4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come funziona l'inquadramento dei dipendenti delle agenzie immobiliari: le declaratorie dei sei livelli, la categoria Quadri e le categorie provvigionali.

    In sintesi

    L'inquadramento del CCNL Agenzie Immobiliari prevede la categoria Quadri e sei livelli, dal 1° (elevato contenuto professionale) al 6° (fattorini, uscieri, addetti alle pulizie), oltre alle categorie provvigionali A e B. Il livello determina minimo, scatti, prova e preavviso e si assegna in base alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo formale.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    A cosa serve l'inquadramento

    L'inquadramento è la collocazione del lavoratore in un determinato livello della scala contrattuale. Non è un dettaglio formale: dal livello dipendono il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e l'accesso a determinati istituti. Il livello si assegna guardando alle mansioni effettivamente svolte e al grado di autonomia e responsabilità, non al titolo di studio né alla denominazione del ruolo.

    La scala dei livelli: declaratorie

    Il CCNL Agenzie Immobiliari articola l'inquadramento nella categoria Quadri e in sei livelli (art. 24). Ogni livello corrisponde a una declaratoria, cioè alla descrizione-tipo delle mansioni che vi rientrano.

    Livelli e contenuto professionale (art. 24)
    Livello Declaratoria (contenuto delle mansioni) Profili esemplificativi del contratto
    Quadri Funzioni direttive di rilevante importanza, con carattere continuativo, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'ufficio; discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale; laurea o diploma di scuola media superiore Agenti immobiliari preposti, direttori commerciali, responsabili di unità locale; capi del personale
    1° Mansioni di elevato contenuto professionale, con capacità tecnico-professionali e/o creative, autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive del titolare ed eventuale responsabilità di settori, con coordinamento e controllo di altri dipendenti Capi servizio o responsabili; agenti immobiliari promotori e/o consulenti immobiliari
    2° Mansioni di concetto operativamente autonome, con particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali Agenti addetti a mediazione e consulenza; addetti alle informazioni ai clienti e agli archivi degli immobili (senza mediazione); addetti alla gestione di immobili turistici; interpreti e traduttori; contabili di concetto
    3° Mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche e autonomia operativa Agenti addetti alla mediazione (acquisizioni, vendite, accompagnamento alle visite); addetti alla segreteria e agli archivi; visuristi; disegnatori; operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi
    4° Esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche Addetti alla ricerca di clientela; segreteria d'ordine; paghe su schemi predeterminati; aiuto contabili; operatori informatici, dattilografi
    5° Esclusivamente mansioni con semplici conoscenze pratiche e carattere ausiliario Scritture elementari e registri obbligatori; centralinisti, archivisti, protocollisti
    6° Lavori a contenuto professionale semplice Fattorini e uscieri; addetti alle pulizie

    Declaratorie sintetizzate dall'art. 24 del testo coordinato del 7 giugno 2021; il contratto non prevede un 7° livello. La qualifica di agente immobiliare presuppone la regolare iscrizione al REA Mediatori con la relativa posizione assicurativa, dichiarata dall'agenzia datrice di lavoro (nota all'art. 24). Per gli altri profili fa fede il testo contrattuale.

    Le categorie provvigionali A e B

    Una particolarità del settore è la presenza di personale la cui retribuzione è in parte legata alle provvigioni sugli affari conclusi. Per questo il CCNL prevede le categorie provvigionali A e B, nelle agenzie fino a 15 dipendenti e per gli agenti di prima assunzione (art. 160): categoria A (corrispondente al 2° livello) con una parte fissa pari al 90% del 2° livello, categoria B (3° livello) con il 90% del 3° livello, più una provvigione di almeno il 10% sugli affari promossi dall'agente e andati a buon fine. I minimi in euro sono nella scheda sulle tabelle retributive. Resta fermo che il lavoratore è comunque un dipendente: la parte fissa non può scendere sotto i minimi di riferimento e gli altri istituti (ferie, malattia, TFR) si applicano integralmente.

    Mansioni superiori e jus variandi

    Il datore di lavoro può assegnare il lavoratore a mansioni diverse, nei limiti dell'art. 2103 del codice civile. Quando l'assegnazione è a mansioni superiori e non è meramente sostitutiva di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi (art. 150) matura il diritto all'inquadramento e al trattamento del livello superiore. L'assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge.

    Perché il livello giusto fa la differenza

    Un inquadramento inferiore a quello dovuto comporta un minimo più basso, scatti calcolati su una base inferiore e, a volte, un preavviso più breve. Verificare l'inquadramento è quindi il primo controllo da fare sul cedolino. Gli elementi da confrontare sono: livello indicato in busta paga, mansioni effettive e declaratoria del CCNL.

    Casi pratici

    Un'addetta alle locazioni che cresce
    Caia è stata assunta al 4° livello per attività di segreteria. Da un anno gestisce in autonomia il portafoglio locazioni, tratta con i clienti e predispone i contratti preliminari: mansioni di concetto. Le mansioni effettive corrispondono al 2°-3° livello. Caia può chiedere il riconoscimento dell'inquadramento superiore documentando l'attività svolta.
    Tizio, consulente in categoria provvigionale
    Tizio percepisce una parte fissa pari al 90% del 3° livello e una quota provvigionale sugli affari conclusi. È inquadrato in categoria provvigionale B. Resta a tutti gli effetti un dipendente: ha diritto a ferie, malattia, tredicesima e TFR come gli altri livelli. La quota variabile non può sostituire integralmente la retribuzione fissa minima.
    Sempronio promosso a coordinatore
    Sempronio, 3° livello, viene messo stabilmente a coordinare tre colleghi e a rispondere dei risultati dell'ufficio. Sono mansioni da 1° livello. Trascorsi tre mesi (art. 150), ha diritto all'inquadramento al 1° livello, con minimo e scatti ricalcolati.
  • Art. 63 Codice del Processo Amministrativo – Mezzi di prova

    Art. 63 Codice del Processo Amministrativo – Mezzi di prova

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti.

    2. Il giudice, anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice.

    3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

    4. Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

    5. Il giudice può disporre anche l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.

    Capo II – Ammissione e assunzione delle prove

  • Art. 62 Codice del Processo Amministrativo – Appello cautelare

    Art. 62 Codice del Processo Amministrativo – Appello cautelare

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    2. L’appello, depositato nel termine di cui all’articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

    3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’articolo 55, comma 11.

    4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 8.

    Titolo III – Mezzi di prova e attività istruttoria

    Capo I – Mezzi di prova

  • Art. 61 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari anteriori alla causa

    Art. 61 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari anteriori alla causa

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

    2. L’istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all’articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

    3. L’incompetenza del giudice è rilevabile d’ufficio.

    4. Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

    5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

    6. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.