Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 245/2019 – Sovraindebitamento: l’IVA può essere pagata in modo parziale

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    La Corte dichiara illegittima la regola che imponeva l’integrale pagamento dell’IVA negli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Anche l’IVA può quindi essere soddisfatta solo parzialmente, come gli altri crediti privilegiati.

    Di cosa si tratta

    Chi è sovraindebitato e non riesce a pagare tutti i debiti può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi. La legge prevedeva che alcuni tributi, e in particolare l’IVA, dovessero comunque essere pagati per intero, anche quando i beni del debitore non bastavano a coprire neppure i crediti privilegiati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto», in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché imponeva il pagamento integrale dell’IVA anche quando il piano poteva offrirne solo una soddisfazione parziale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Udine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte («all’imposta sul valore aggiunto») che imponeva l’integrale pagamento dell’IVA: tale rigidità, non imposta dal diritto dell’Unione europea, risultava irragionevole rispetto alla disciplina della falcidiabilità dei crediti privilegiati prevista dalla stessa legge.

    Il principio

    Il credito IVA può essere soddisfatto in misura non integrale nell’ambito degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento, come ogni altro credito privilegiato, quando il valore dei beni non consente prospettive liquidatorie migliori: l’intangibilità dell’IVA non è imposta dal diritto dell’Unione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi è sovraindebitato?

    Può proporre un piano che soddisfa solo parzialmente l’IVA, al pari degli altri crediti privilegiati, quando i suoi beni non bastano a pagarla per intero.

    Perché la regola era irragionevole?

    Perché imponeva il pagamento integrale dell’IVA in modo irragionevolmente diverso dagli altri crediti privilegiati, senza che ciò fosse richiesto dal diritto dell’Unione europea.

    L’IVA va comunque pagata in misura minima?

    Va assicurato il pagamento non inferiore a quanto si otterrebbe dalla liquidazione, ma non è più richiesto il pagamento integrale a prescindere dalla capienza dei beni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2019 – Correzione di errore materiale nella sentenza sull’omicidio stradale

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    La Corte corregge un errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 88 del 2019: nel testo era citato per errore l’art. 590-bis del codice penale al posto dell’art. 590-quater.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un provvedimento di mera correzione di errore materiale, cioè di un refuso nel testo di una precedente sentenza, e non di una decisione su una questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nella sentenza n. 88 del 2019, al punto 11 del Considerato in diritto, era erroneamente indicato l’art. 590-bis cod. pen. in luogo dell’art. 590-quater cod. pen. Non vi era dunque alcuna norma impugnata né alcun parametro costituzionale in discussione.

    La decisione della Corte

    Ravvisata la necessità di correggere l’errore, la Corte ha disposto che nella sentenza n. 88 del 2019 le parole «590-bis» siano sostituite dalle parole «590-quater», ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative.

    Il principio

    La Corte può correggere in ogni tempo gli errori materiali contenuti nelle proprie decisioni, senza che ciò incida sul contenuto sostanziale della pronuncia.

    Domande e risposte

    Che cos’è questa ordinanza?

    È un provvedimento di correzione di un errore materiale: la Corte ha emendato un refuso presente nel testo di una sua precedente sentenza, la n. 88 del 2019.

    Cosa è stato corretto?

    Il riferimento all’art. 590-bis del codice penale, sostituito con il corretto art. 590-quater cod. pen.

    Ha cambiato la sostanza della decisione?

    No. La correzione riguarda solo la citazione di un articolo, senza modificare il contenuto sostanziale della sentenza.

  • Corte cost. n. 243/2019 – Estinzione del giudizio sulle RSA pugliesi dopo la rinuncia del Governo

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    La Corte dichiara estinti i processi sulle leggi pugliesi in materia di strutture socio-sanitarie per persone non autosufficienti (RSA), dopo che il Presidente del Consiglio ha rinunciato ai ricorsi a seguito della modifica delle norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato alcune leggi della Regione Puglia che riorganizzavano le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti (istituzione di RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale). Nel corso del giudizio le norme sono state più volte modificate dalla stessa Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 7 della legge reg. Puglia n. 53 del 2017 e degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 18 del 2018, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost. La Regione Puglia non si era costituita in giudizio.

    La decisione della Corte

    Vista la sopravvenuta modifica delle disposizioni regionali, il Presidente del Consiglio ha rinunciato ai ricorsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo: la Corte ha riunito i giudizi e dichiarato estinti i processi.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, quando la Regione resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato ai ricorsi dopo che la Regione Puglia aveva modificato le norme contestate, e la Regione non si era costituita in giudizio.

    La Corte ha deciso se le leggi pugliesi fossero legittime?

    No. Trattandosi di estinzione del processo, non c’è stata alcuna valutazione nel merito delle questioni.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, perché è venuta meno la ragione per proseguirlo.

  • Corte cost. n. 242/2019 – Caso Cappato: l’aiuto al suicidio non è sempre punibile

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    Con la storica sentenza sul caso Cappato la Corte dichiara illegittimo l’art. 580 del codice penale nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio di chi sia affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e capace di decidere liberamente, alle condizioni e con le garanzie procedurali indicate dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Marco Cappato aveva accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani (dj Fabo), tetraplegico e cieco dopo un incidente, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, perché potesse accedere al suicidio assistito. In Italia l’art. 580 c.p. punisce chi «in qualsiasi modo» agevola l’altrui suicidio, anche senza incidere sulla decisione della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 580 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU), nella parte in cui incrimina l’aiuto al suicidio a prescindere dal contributo alla decisione e con la stessa pena dell’istigazione. La questione è stata sollevata dalla Corte d’assise di Milano. La Corte aveva già affrontato il caso con l’ordinanza n. 207 del 2018, rinviando per consentire al Parlamento di intervenire.

    La decisione della Corte

    Rimasto inerte il Parlamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, già autonomamente e liberamente formatosi, di una persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e capace di decisioni libere e consapevoli, purché nel rispetto delle modalità previste dalla legge n. 219 del 2017 e con verifica delle condizioni da parte del Servizio sanitario nazionale e del comitato etico.

    Il principio

    Il divieto assoluto di aiuto al suicidio, in presenza di precise e tassative condizioni (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, piena capacità di autodeterminazione), limita ingiustificatamente la libertà del malato di scegliere come congedarsi dalla vita, ledendo la dignità umana e i principi di ragionevolezza e uguaglianza (artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Chi era dj Fabo?

    Fabiano Antoniani, rimasto tetraplegico e cieco dopo un incidente del 2014, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, che aveva liberamente deciso di porre fine alla propria esistenza tramite suicidio assistito in Svizzera.

    La Corte ha cancellato del tutto il reato di aiuto al suicidio?

    No. L’art. 580 c.p. resta in vigore: la non punibilità vale solo quando ricorrono tutte e quattro le condizioni indicate e nel rispetto delle procedure mediche e di controllo previste.

    Quali sono le condizioni richieste?

    La persona deve essere affetta da patologia irreversibile, soffrire in modo intollerabile, essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2019 – Procedibilità a querela e lesioni stradali gravi (art. 590-bis c.p.)

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    Con la sentenza n. 223 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul decreto legislativo n. 36 del 2018, nella parte in cui non ha previsto la procedibilità a querela per le lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis del codice penale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, ha rimodulato il regime di procedibilità di alcuni reati in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, commi 16 e 17, della legge n. 103 del 2017, senza estendere la procedibilità a querela al delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, primo comma, cod. pen.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di La Spezia aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione, deducendo che il legislatore delegato avesse violato i criteri della legge delega non prevedendo la procedibilità a querela per tale fattispecie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la scelta del legislatore delegato rientrasse nei limiti della delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega (art. 76 Cost.) quando esercita gli spazi di discrezionalità consentiti dai criteri direttivi: la mancata previsione della procedibilità a querela per le lesioni stradali gravi rientrava nelle eccezioni ammesse dalla legge delega.

    Domande e risposte

    Le lesioni stradali gravi sono procedibili a querela?

    No. La Corte ha confermato che restano procedibili d’ufficio, ritenendo legittima la scelta del legislatore delegato.

    Cosa lamentava il giudice rimettente?

    Un eccesso di delega (art. 76 Cost.): a suo avviso il Governo avrebbe dovuto prevedere la querela anche per l’art. 590-bis cod. pen.

    Perché la questione è stata respinta?

    La Corte ha ritenuto che la mancata previsione rientrasse nelle eccezioni consentite dai criteri della legge delega, senza violazione dell’art. 76 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2019 – Soppressione della Scuola dell’economia e finanze e status dei docenti

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) e sul trasferimento dei suoi docenti alla Scuola nazionale dell’amministrazione, con applicazione dello stato giuridico dei professori universitari.

    Di cosa si tratta

    Per razionalizzare le scuole di formazione delle amministrazioni centrali ed eliminare duplicazioni, il d.l. n. 90 del 2014 ha unificato nella Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) le scuole esistenti, sopprimendo tra l’altro la Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF). I docenti di ruolo a esaurimento della SSEF sono stati trasferiti alla SNA con applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., per asserita irragionevole equiparazione di posizioni diverse, mancata considerazione delle provenienze dei docenti e incidenza sul trattamento economico e previdenziale. Le questioni sono state sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quarta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. La riconduzione dei docenti SSEF allo status universitario rientra nella discrezionalità del legislatore nel riorganizzare gli apparati amministrativi e non risulta manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La riorganizzazione degli organismi di formazione pubblica e la definizione dello stato giuridico ed economico del relativo personale rientrano nell’ampia discrezionalità del legislatore, censurabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, qui non riscontrate.

    Domande e risposte

    Cosa è successo ai docenti della SSEF?

    Sono stati trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione, con applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità.

    Perché la riforma è stata ritenuta legittima?

    Perché la riorganizzazione delle scuole pubbliche e la definizione dello status del personale rientrano nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole nel caso concreto.

    Tutte le censure sono state respinte nel merito?

    No: alcune sono state dichiarate inammissibili e altre non fondate, ma in nessun caso la norma è stata annullata.

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  • Corte cost. n. 240/2019 – Soppressione della pensione integrativa dei dirigenti del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla soppressione, dal 1° settembre 2014, del trattamento previdenziale aggiuntivo dei dirigenti regionali del Friuli-Venezia Giulia. L’eliminazione opera solo per il futuro, non è un prelievo tributario e non lede l’affidamento.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva riconosciuto ai propri dirigenti, quando l’indennità di funzione non era ancora pensionabile, un trattamento previdenziale aggiuntivo. Dopo che tale indennità è divenuta pensionabile nel sistema generale (dal 1° ottobre 1990), la Regione ha mantenuto un assegno «differenziale» di salvaguardia, poi soppresso nel 2014 per esigenze di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., per violazione dell’eguaglianza, del legittimo affidamento, dell’adeguatezza del trattamento pensionistico e della capacità contributiva. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le censure. La soppressione non è un tributo (manca la decurtazione patrimoniale destinata a spese pubbliche), opera solo per il futuro senza intaccare le erogazioni già corrisposte ed è sorretta da una ratio adeguata: l’indennità di funzione è ormai già valorizzata nella previdenza generale, sicché il trattamento aggiuntivo aveva perso la sua ragion d’essere.

    Il principio

    Nei rapporti previdenziali, che sono rapporti di durata, non esiste di regola un affidamento legittimo nella loro immutabilità: il legislatore può eliminare per il futuro un trattamento di favore privo di adeguata copertura contributiva, purché non sacrifichi il nucleo essenziale dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.

    Domande e risposte

    La Regione poteva sopprimere la pensione integrativa?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittima la scelta, perché opera solo per il futuro e razionalizza un trattamento di favore non più giustificato, una volta divenuta pensionabile l’indennità di funzione.

    Era un prelievo di natura tributaria?

    No. Non si tratta di un prelievo destinato a sovvenire le spese pubbliche, ma di una misura di razionalizzazione della spesa: per questo non viola l’art. 53 Cost.

    I pensionati hanno perso quanto già ricevuto?

    No. L’eliminazione vale solo per il futuro e non intacca le erogazioni già corrisposte fino al 1° settembre 2014.

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  • Corte cost. n. 222/2019 – Ne bis in idem tra sanzione amministrativa e processo penale

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    Con la sentenza n. 222 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate per estendere il divieto di un secondo giudizio ai casi in cui all’imputato sia già stata irrogata, per gli stessi fatti, una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 cod. proc. pen. disciplina il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem). Il rimettente chiedeva di estenderlo all’ipotesi in cui, sugli stessi fatti, fosse già stata irrogata in via definitiva una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bergamo aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen.

    Il principio

    L’intervento richiesto per coordinare il divieto interno di bis in idem con le garanzie convenzionali ed europee implica scelte di sistema rimesse al legislatore e non sorrette da una soluzione costituzionalmente obbligata, da cui l’inammissibilità delle questioni.

    Domande e risposte

    La Corte ha esteso il ne bis in idem alle sanzioni amministrative «penali»?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare l’art. 649 cod. proc. pen.

    Che cos’è il ne bis in idem?

    È il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto; il rimettente voleva estenderlo all’intreccio tra sanzione amministrativa e penale.

    Perché rilevavano CEDU e Carta di Nizza?

    Il rimettente invocava l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e l’art. 50 CDFUE, che ampliano la nozione di «materia penale» rispetto al diritto interno.

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  • Corte cost. n. 239/2019 – Avanzamento dei marescialli dei Carabinieri e delega: i dubbi inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul regime transitorio di avanzamento degli ispettori dei Carabinieri (passaggio da quattro a cinque gradi). I giudici rimettenti non hanno chiarito che tipo di pronuncia chiedessero, lasciando incerto il petitum.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha riformato la carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, articolandola ora in cinque gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente) anziché quattro. Le norme transitorie hanno disposto l’inquadramento di chi già era in servizio, in base soprattutto all’anzianità posseduta al 1° gennaio 2017.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2252, commi 1 e 2, e 2253-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), come modificati dal d.lgs. n. 95 del 2017, in riferimento all’art. 76 Cost. (delega legislativa), in relazione all’art. 8 della legge n. 124 del 2015, che imponeva di tener conto del merito e delle professionalità. A sollevare le questioni sono stati il TAR Valle d’Aosta e il TAR Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Dalle ordinanze di rimessione non risultava chiaro se i giudici chiedessero un intervento meramente ablativo (caducazione delle norme) oppure manipolativo-additivo. Questa ambiguità del petitum, unita al fatto che una pronuncia additiva avrebbe invaso lo spazio di discrezionalità del legislatore (a fronte di pluralità di soluzioni possibili), ha precluso l’esame nel merito.

    Il principio

    L’indeterminatezza della richiesta rivolta alla Corte rende la questione inammissibile: il giudice deve indicare con chiarezza il tipo di pronuncia invocata, e la Corte non può scegliere essa stessa, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella risolutiva, perché ciò spetta al legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa lamentavano i giudici rimettenti?

    Che il regime transitorio inquadrasse i marescialli nei nuovi gradi in base alla sola anzianità, senza valorizzare merito e professionalità come imponeva la legge di delega, in violazione dell’art. 76 Cost.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché non era chiaro che tipo di sentenza chiedessero: se ablativa o additiva. Questa incertezza sul petitum, per costante giurisprudenza, impedisce l’esame nel merito.

    La Corte ha deciso se le norme fossero legittime?

    No. Pronunciandosi in rito (inammissibilità), la Corte non ha valutato la fondatezza delle censure: le norme restano in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — È il parametro evocato: disciplina i limiti della delega legislativa al Governo.
    • Art. 3 della Costituzione — Richiamato dalla parte privata in relazione all’affidamento, ma su profilo non sollevato dal giudice e quindi inammissibile.
  • Corte cost. n. 221/2019 – Procreazione assistita riservata alle coppie di sesso diverso

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    Con la sentenza n. 221 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge n. 40 del 2004, nella parte in cui riserva l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, escludendo le coppie composte da persone dello stesso sesso.

    Di cosa si tratta

    La legge 19 febbraio 2004, n. 40 (artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10), limita l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle «coppie di sesso diverso» e sanziona chi le applica a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pordenone aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU), lamentando la lesione del diritto alla genitorialità e una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, confermando i limiti di accesso alla PMA previsti dalla legge n. 40 del 2004.

    Il principio

    La scelta del legislatore di riservare la PMA alle coppie di sesso diverso, finalizzata a rimediare a una patologia della coppia e non a realizzare un generico desiderio di genitorialità, non è costituzionalmente illegittima e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia eticamente sensibile.

    Domande e risposte

    Le coppie omosessuali possono accedere alla PMA in Italia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha confermato la legittimità della legge n. 40 del 2004, che riserva l’accesso alle coppie di sesso diverso.

    Quali principi erano stati invocati?

    Diritto alla genitorialità e alle formazioni sociali (art. 2), eguaglianza e non discriminazione (art. 3), tutela della maternità (art. 31) e della salute (art. 32), oltre ai parametri CEDU via art. 117.

    Perché la Corte ha respinto le questioni?

    Ha ritenuto che la scelta legislativa, in una materia eticamente sensibile, non fosse irragionevole e rientrasse nella discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2019 – Competenza territoriale nell’opposizione all’ingiunzione fiscale

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    Con l’ordinanza n. 220 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla competenza territoriale nelle controversie di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individua come competente, per le opposizioni all’ingiunzione fiscale, il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quando l’ingiunzione provenga dal concessionario della riscossione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano sollevate dal Tribunale ordinario di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento in riferimento all’art. 24 della Costituzione, e dal Giudice di pace di Barrafranca in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., lamentando un ostacolo al diritto di difesa dell’opponente.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità consegue ai vizi delle ordinanze di rimessione (tra cui carenze nella descrizione della fattispecie o nella motivazione sulla rilevanza), che impediscono alla Corte di esaminare nel merito la regola sulla competenza territoriale.

    Domande e risposte

    La regola sulla competenza territoriale è stata modificata?

    No. La Corte non è entrata nel merito, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni.

    Che cosa lamentavano i giudici rimettenti?

    Un possibile pregiudizio al diritto di difesa (art. 24) dell’opponente, costretto a radicare il giudizio nel luogo dell’ufficio emittente.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza per vizi evidenti dell’atto di rimessione, senza necessità di un esame approfondito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2019 – Inutilizzabilità della prova e perquisizioni illegittime

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    Con la sentenza n. 219 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale, sollevate per estendere l’inutilizzabilità della prova agli esiti di perquisizioni e sequestri compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi di legge.

    Di cosa si tratta

    L’art. 191 cod. proc. pen. disciplina l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge. Il giudice rimettente chiedeva che la sanzione coprisse anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato, di perquisizioni e ispezioni illegittime non convalidate dall’autorità giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La richiesta di estendere in via additiva la sanzione di inutilizzabilità agli esiti delle perquisizioni illegittime investe scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore e non a una pronuncia a soluzione costituzionalmente obbligata, da cui l’inammissibilità delle questioni.

    Domande e risposte

    La Corte ha esteso l’inutilizzabilità agli esiti delle perquisizioni illegittime?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare l’art. 191 cod. proc. pen.

    Cosa significa «inammissibile»?

    Significa che la Corte non si pronuncia nel merito, perché la soluzione richiesta non era costituzionalmente obbligata ma rimessa alla scelta del legislatore.

    Quale diritto era invocato tramite la CEDU?

    L’art. 8 CEDU, sulla tutela della vita privata, richiamato attraverso l’art. 117, primo comma, Cost.

    Norme collegate