Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 81 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione

    Art. 81 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.

  • Art. 80 Codice del Processo Amministrativo – Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

    Art. 80 Codice del Processo Amministrativo – Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

    3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

    3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.

    Titolo VI – Estinzione e improcedibilità

  • Art. 79 Codice del Processo Amministrativo – Sospensione e interruzione del processo

    Art. 79 Codice del Processo Amministrativo – Sospensione e interruzione del processo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.

    2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.

    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello è deciso in camera di consiglio.

  • Art. 78 Codice del Processo Amministrativo – Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

    Art. 78 Codice del Processo Amministrativo – Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

    2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

    Capo II – Sospensione e interruzione del processo

  • Art. 77 Codice del Processo Amministrativo – Querela di falso

    Art. 77 Codice del Processo Amministrativo – Querela di falso

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

    2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

    3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l’udienza di discussione.

    4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

  • Art. 76 Codice del Processo Amministrativo – Modalità della votazione

    Art. 76 Codice del Processo Amministrativo – Modalità della votazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.

    2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

    3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

    4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l’articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

    Titolo V – Incidenti nel processo

    Capo I – Incidente di falso

  • Art. 75 Codice del Processo Amministrativo – Deliberazione del collegio

    Art. 75 Codice del Processo Amministrativo – Deliberazione del collegio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

    2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

  • Art. 74 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze in forma semplificata

    Art. 74 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze in forma semplificata

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

    Capo III – Deliberazione

  • Art. 73 Codice del Processo Amministrativo – Udienza di discussione

    Art. 73 Codice del Processo Amministrativo – Udienza di discussione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.

    1-bis. Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.

    2. Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente.

    3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

  • Art. 72-bis Codice del Processo Amministrativo – Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

    Art. 72-bis Codice del Processo Amministrativo – Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

    2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

  • Art. 72 Codice del Processo Amministrativo – Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

    Art. 72 Codice del Processo Amministrativo – Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.

    2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

  • Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo – Effetti dell’istanza di prelievo

    Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo – Effetti dell’istanza di prelievo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

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