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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria

    Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria

    Art. 2203 c.c. Preposizione institoria

    In vigore

    È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

  • Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore

    Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore

    Art. 2204 c.c. Poteri dell’institore

    In vigore

    L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

  • Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore

    Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore

    Art. 2205 c.c. Obblighi dell’institore

    In vigore

    Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

  • Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura

    Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura

    Art. 2206 c.c. Pubblicità della procura

    In vigore

    La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

  • Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura

    Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura

    Art. 2207 c.c. Modificazione e revoca della procura

    In vigore

    Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

  • Articolo 1 Codice Penale: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    Articolo 1 Codice Penale: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    Art. 1 c.p. (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

  • Articolo 2 Codice Penale: (Successione di leggi penali)

    Articolo 2 Codice Penale: (Successione di leggi penali)

    Art. 2 c.p. (Successione di leggi penali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.

    Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.

    Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

    Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti.

  • Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)

    Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)

    Art. 3 c.p. (Obbligatorietà della legge penale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

    La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

  • Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)

    Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)

    Art. 3-bis c.p. (Principio della riserva di codice)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

  • Articolo 4 Codice Penale: (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

    Articolo 4 Codice Penale: (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

    Art. 4 c.p. (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, sono considerati “cittadini italiani” i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

    Agli effetti della legge penale, è “territorio dello Stato” il territorio “della Repubblica”, quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.