Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 93 Codice del Processo Amministrativo – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 93 Codice del Processo Amministrativo – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l’impugnazione, un’istanza, corredata dall’attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione.

  • Art. 92 Codice del Processo Amministrativo – Termini per le impugnazioni

    Art. 92 Codice del Processo Amministrativo – Termini per le impugnazioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all’articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

    3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

    5. Fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, l’ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell’articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all’articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

  • Art. 91 Codice del Processo Amministrativo – Mezzi di impugnazione

    Art. 91 Codice del Processo Amministrativo – Mezzi di impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • Art. 90 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicità della sentenza

    Art. 90 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicità della sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

    LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI

    Titolo I – Impugnazioni in generale

  • Art. 89 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 89 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

    2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

    3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

  • Art. 88 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto della sentenza

    Art. 88 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto della sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione «Repubblica italiana».

    2. Essa deve contenere:

    a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata;

    b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;

    c) le domande;

    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;

    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

    f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa;

    g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

    h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore.

    3. Si applica l’articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

    4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

  • Art. 87 Codice del Processo Amministrativo – Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

    Art. 87 Codice del Processo Amministrativo – Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

    a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali;

    b) il giudizio in materia di silenzio;

    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;

    d) i giudizi di ottemperanza;

    e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.

    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

    4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo,

    Titolo IX – Sentenza

  • Art. 86 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento di correzione

    Art. 86 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento di correzione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

    3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell’ordinanza che l’ha disposta.

    Titolo VIII – Udienze

  • Art. 85 Codice del Processo Amministrativo – Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

    Art. 85 Codice del Processo Amministrativo – Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

    2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

    3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

    4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.

    5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

    6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

    7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello.

    8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.

    9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.

    Titolo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

  • Art. 84 Codice del Processo Amministrativo – Rinuncia

    Art. 84 Codice del Processo Amministrativo – Rinuncia

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

    3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

  • Art. 83 Codice del Processo Amministrativo – Effetti della perenzione

    Art. 83 Codice del Processo Amministrativo – Effetti della perenzione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

  • Art. 82 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

    Art. 82 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

    2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

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