Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 197/2019 – Bilancio della Regione Siciliana: la Corte ordina un’istruttoria sui conti

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    Con la sentenza n. 197 del 2019 la Corte costituzionale, prima di decidere sulle censure mosse a varie norme della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana, ha disposto un’istruttoria: ha ordinato alla Regione e allo Stato di depositare, entro sessanta giorni, documenti contabili dettagliati, in particolare sul finanziamento della sanità.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diversi articoli della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità regionale 2018), tra cui gli artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45 e 99. La materia investe i bilanci regionali, l’armonizzazione contabile e il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel territorio siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale denunciava la lesione delle regole di contabilità pubblica e di armonizzazione dei bilanci, con riferimento in particolare all’esatta perimetrazione delle entrate e delle spese prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. La valutazione richiedeva la conoscenza analitica dei dati di bilancio e dei flussi finanziari tra Stato e Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso il merito: con un’ordinanza letta in udienza e recepita nel dispositivo ha disposto un’istruttoria, ordinando che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana trasmetta un estratto delle previsioni definitive di bilancio 2018 con l’esatta perimetrazione delle partite, e che il Presidente del Consiglio dei ministri (tramite il MEF) invii le risultanze del monitoraggio sul finanziamento del Servizio sanitario nella Regione, con i reciproci flussi finanziari.

    Il principio

    Nel giudizio sui bilanci regionali la Corte può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire i dati contabili indispensabili a valutare la corretta perimetrazione e copertura delle voci di entrata e di spesa, in particolare quando è in gioco il finanziamento di funzioni essenziali come la tutela della salute.

    Domande e risposte

    La legge regionale è stata dichiarata illegittima?

    Non con questa decisione: la Corte ha rinviato la valutazione di merito, ordinando prima l’acquisizione di documenti contabili dalle parti.

    Che cosa devono fare le parti?

    Entro sessanta giorni la Regione deve depositare l’estratto di bilancio 2018 con l’esatta perimetrazione delle voci e lo Stato deve fornire i dati sul finanziamento della sanità siciliana e sui flussi finanziari.

    Perché serviva un’istruttoria?

    Perché la verifica del rispetto delle regole di armonizzazione contabile richiede dati analitici di bilancio che non risultavano dagli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2019 – Decreto sicurezza: estinto il processo sul ricorso della Sardegna

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    Con l’ordinanza n. 196 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione autonoma Sardegna contro l’art. 28, comma 1, del «decreto sicurezza» (d.l. n. 113 del 2018), in tema di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato in via principale numerose disposizioni del d.l. n. 113 del 2018 (legge n. 132 del 2018), tra cui l’art. 28, comma 1, che introduceva nell’art. 143 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) un nuovo comma 7-bis sui poteri sostitutivi del prefetto nei comuni con situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La ricorrente censurava l’art. 28, comma 1, in riferimento a un ampio ventaglio di parametri (artt. 3, 5, 23, 25, 27, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, oltre allo Statuto speciale per la Sardegna e alle relative norme di attuazione), lamentando la lesione della competenza regionale primaria in materia di ordinamento degli enti locali e dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione consegue tipicamente alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, che fa venir meno l’interesse alla decisione di merito.

    Il principio

    Il giudizio costituzionale in via principale può concludersi senza una pronuncia di merito quando interviene una causa di estinzione del processo: in tal caso la Corte si limita a prenderne atto, senza valutare la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’art. 28 fosse o no legittimo?

    No. Con questa ordinanza la Corte non ha valutato il merito: ha solo dichiarato estinto il processo per il ricorso della Sardegna.

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio senza decisione sulla questione, di regola a seguito di rinuncia al ricorso; la disposizione impugnata resta quella vigente, salvo eventuali pronunce su ricorsi paralleli.

    La questione era collegata ad altre decisioni?

    Sì: l’art. 28 del decreto era impugnato anche da altre Regioni e su di esso la Corte si è pronunciata, in particolare, con la sentenza n. 195 del 2019.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2019 – Decreto sicurezza: illegittimi il DASPO urbano sui presidi sanitari e lo scioglimento dei consigli

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    Con la sentenza n. 195 del 2019 la Corte costituzionale ha accolto in parte i ricorsi regionali contro il «decreto sicurezza», dichiarando l’illegittimità costituzionale di due disposizioni (in materia di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose e di sede della consultazione delle autonomie) per violazione del principio di leale collaborazione, e respingendo invece le censure sul DASPO urbano esteso ai presidi sanitari.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Calabria avevano impugnato vari articoli del d.l. n. 113 del 2018 (legge n. 132 del 2018). Tra le norme contestate: l’estensione del divieto di accesso ad aree urbane (cosiddetto DASPO urbano) anche alle zone dove insistono «presidi sanitari»; la nuova procedura di intervento prefettizio sui comuni con infiltrazioni mafiose; il coinvolgimento della Conferenza Stato-città in luogo della Conferenza unificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ricorrenti lamentavano la violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Sul DASPO esteso ai presidi sanitari si invocava il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e la competenza concorrente in materia di tutela della salute; sulle altre disposizioni si denunciava l’esautoramento delle Regioni dalla sede di confronto sulle scelte che le riguardano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis, comma 2, del d.l. n. 113 del 2018 nella parte in cui prevedeva la consultazione della «Conferenza Stato-città ed autonomie locali» anziché della «Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali», e dell’art. 28, comma 1, in tema di interventi prefettizi sui comuni. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 21, comma 1, lettera a) (DASPO esteso ai presidi sanitari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Quando una disciplina statale interferisce con materie affidate anche alle Regioni, il coinvolgimento delle autonomie deve avvenire nella sede idonea a garantire l’effettivo confronto con il sistema regionale; l’estensione del DASPO urbano alle aree dei presidi sanitari, invece, non vulnera di per sé il diritto alla salute, perché non impedisce l’accesso alle cure ma riguarda il decoro degli spazi pubblici.

    Domande e risposte

    Il DASPO urbano vicino agli ospedali è stato dichiarato illegittimo?

    No. Le questioni sull’estensione del DASPO urbano alle aree con presidi sanitari sono state dichiarate non fondate: la misura riguarda il decoro degli spazi pubblici e non priva del diritto di accedere alle cure.

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 21-bis, comma 2, nella parte in cui imponeva la consultazione della sola Conferenza Stato-città invece della Conferenza unificata, e l’art. 28, comma 1, sugli interventi prefettizi nei comuni.

    Quale principio costituzionale ha guidato l’accoglimento?

    Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, che impone di coinvolgere le autonomie nella sede istituzionale appropriata.

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  • Corte cost. n. 194/2019 – Decreto sicurezza: i ricorsi delle Regioni dichiarati inammissibili

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    Con la sentenza n. 194 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni con cui sei Regioni avevano impugnato gli articoli 1, 12 e 13 del cosiddetto «decreto sicurezza» (d.l. n. 113 del 2018). La ragione: le Regioni lamentavano la lesione di diritti dei migranti, ma non potevano dimostrare un danno alle proprie competenze costituzionali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito nella legge n. 132 del 2018), noto come «decreto sicurezza e immigrazione», ha riformato in profondità la disciplina della protezione internazionale, dell’accoglienza dei richiedenti asilo e della sicurezza pubblica. Diverse Regioni — Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana e Calabria — hanno impugnato in via principale molte sue disposizioni, ritenendole lesive sia dei diritti delle persone migranti sia delle proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno censurato gli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018 in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 2, 3, 5, 32, 35, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione e a fonti internazionali ed europee (CEDU, Patto sui diritti civili e politici, Convenzione di Ginevra, direttive UE). Le ricorrenti sostenevano che la riforma incidesse anche su materie di competenza concorrente o residuale, come la tutela della salute, l’istruzione e l’assistenza sociale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto. Le Regioni, nel ricorso in via principale, possono far valere la violazione di parametri diversi dal riparto di competenze solo se dimostrano una ridondanza della lesione sulle proprie attribuzioni: nel caso di specie tale collegamento non è stato adeguatamente argomentato.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la Regione non è un difensore generale della legalità costituzionale o dei diritti dei singoli: può lamentare la violazione di norme costituzionali estranee al riparto di competenze soltanto quando dimostri che da quella violazione discende una compromissione concreta e specifica delle proprie competenze. In mancanza, la censura è inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato nel merito il decreto sicurezza?

    No. Con questa sentenza la Corte non si è pronunciata sul merito degli artt. 1, 12 e 13: le questioni sono state dichiarate inammissibili per un difetto del modo in cui erano state proposte dalle Regioni.

    Perché le Regioni non potevano lamentare la lesione dei diritti dei migranti?

    Perché nel ricorso in via principale la Regione può invocare parametri diversi dalle competenze solo se dimostra che la lesione si riflette sulle proprie attribuzioni costituzionali. Questo nesso, nel caso esaminato, non era stato dimostrato.

    Quali Regioni avevano impugnato la legge?

    Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana e Calabria, con ricorsi depositati nel febbraio 2019.

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  • Corte cost. n. 253/2019 – Ergastolo ostativo: permessi premio possibili senza collaborazione

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    Con una sentenza fondamentale sull’ergastolo ostativo, la Corte dichiara illegittimo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui impedisce in modo assoluto la concessione di permessi premio ai condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia, quando sia escluso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario impediva ai condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia di accedere ai benefici penitenziari, tra cui il permesso premio. La collaborazione era l’unica via per dimostrare il distacco dall’organizzazione criminale (cosiddetto ergastolo ostativo).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., perché la «preclusione assoluta» impediva al magistrato di sorveglianza ogni valutazione concreta sulla pericolosità del condannato e sul suo percorso rieducativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. nella parte in cui non consente di concedere permessi premio ai condannati per reati di mafia anche in assenza di collaborazione, quando siano acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino. In via consequenziale ha esteso la pronuncia agli altri reati ostativi contemplati dalla norma.

    Il principio

    La mancata collaborazione con la giustizia non può tradursi in una presunzione assoluta e insuperabile di pericolosità che precluda in limine ogni beneficio penitenziario: deve essere consentita una valutazione individuale del percorso del detenuto, in coerenza con la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il condannato per reati di mafia che non collabora con la giustizia può ottenere un permesso premio, se vengono acquisiti elementi che escludono attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino.

    La collaborazione resta l’unica via per i benefici?

    No. La Corte ha superato la presunzione assoluta: la mancata collaborazione non preclude più automaticamente il permesso premio, ma il magistrato deve valutare il caso concreto.

    Perché la preclusione assoluta era incostituzionale?

    Perché impediva ogni valutazione individuale sulla pericolosità e sul percorso rieducativo del detenuto, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

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  • Corte cost. n. 252/2019 – Estinzione del giudizio sugli appalti della Regione Sardegna

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    La Corte dichiara estinto il processo sulla legge sarda in materia di contratti pubblici, che rendeva solo eventuale («ove possibile») il principio di rotazione degli inviti, dopo la rinuncia dello Stato accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Negli appalti pubblici il principio di rotazione degli inviti serve a garantire la concorrenza tra gli operatori economici. Una legge della Regione Sardegna aveva previsto che tale principio si applicasse solo «ove possibile»; parole poi soppresse da una successiva legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 41 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. (tutela della concorrenza e ordinamento civile), per invasione della competenza esclusiva statale. La Regione Sardegna si era costituita in giudizio.

    La decisione della Corte

    Soppresse le parole «ove possibile» da una nuova legge regionale, il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e la Regione Sardegna ha accettato la rinuncia. La rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Sardegna ha eliminato le parole «ove possibile» e lo Stato ha rinunciato al ricorso; la Regione, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.

    Qual era il problema della legge sarda?

    Rendeva solo eventuale il principio di rotazione degli inviti negli appalti, che lo Stato riteneva invasivo della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile.

    C’è stata una decisione di merito?

    No. Il giudizio si è chiuso con l’estinzione del processo, senza valutare la legittimità della norma.

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    • Art. 117 della Costituzione — Tutela della concorrenza e ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettere e ed l), parametri del ricorso poi estinto.
  • Corte cost. n. 251/2019 – Estinzione del giudizio sui comodati ad enti del Terzo settore in Puglia

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    La Corte dichiara estinto il processo sulla legge pugliese che ammetteva le imprese sociali tra i beneficiari di immobili regionali in comodato, dopo che lo Stato ha rinunciato al ricorso a seguito della soppressione delle parole contestate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia consente agli enti del Terzo settore di richiedere in comodato d’uso immobili regionali per finalità socio-sanitarie. Tra i beneficiari erano incluse anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», parole poi soppresse da una successiva legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), nella parte in cui includevano tra i beneficiari le imprese sociali. La Regione Puglia non si era costituita.

    La decisione della Corte

    A seguito della soppressione delle parole impugnate da parte della Regione, il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, quando la Regione resistente non si è costituita, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Puglia ha soppresso le parole contestate e lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita in giudizio.

    La Corte ha detto se le imprese sociali potessero beneficiare del comodato?

    No. Trattandosi di estinzione del processo, non c’è stata decisione di merito sulla questione.

    Qual era il dubbio dello Stato?

    Che includere le imprese sociali tra i beneficiari del comodato d’uso violasse la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.

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  • Corte cost. n. 250/2019 – Ubriachezza abituale e cronica intossicazione: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 92, 94 e 95 del codice penale in tema di imputabilità di chi commette reati in stato di ubriachezza. Il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente né chiarito cosa chiedeva.

    Di cosa si tratta

    Il codice penale distingue l’ubriachezza abituale (art. 94) dalla cronica intossicazione da alcool (art. 95), che esclude o riduce l’imputabilità, e disciplina l’ubriachezza volontaria o colposa (art. 92). Un imputato di maltrattamenti in famiglia aveva agito in grave stato di alcoldipendenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Fermo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., e dell’art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., invocando una revisione dei rapporti tra scienza e diritto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente si era limitato a riprodurre argomenti di una precedente ordinanza già respinta (sentenza n. 114 del 1998), senza adeguata motivazione sulle acquisizioni scientifiche, senza affrontare il profilo della rilevanza e lasciando oscuro lo stesso petitum (caducatorio o additivo).

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivarla adeguatamente, dimostrarne la rilevanza nel processo e indicare con chiarezza il tipo di pronuncia richiesta: la genericità e l’indeterminatezza del petitum conducono alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Su cosa verteva la questione?

    Sulla disciplina penale dell’imputabilità di chi commette reati in stato di ubriachezza abituale o di cronica intossicazione da alcool (artt. 92, 94 e 95 cod. pen.).

    Perché è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice non aveva motivato adeguatamente le censure, non aveva affrontato la rilevanza nel processo e non aveva chiarito quale pronuncia chiedesse alla Corte.

    La Corte ha modificato le norme sull’ubriachezza?

    No. Pronunciandosi in rito, non ha toccato gli articoli del codice penale, che restano in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2019 – Annotazione della selvaggina sul tesserino venatorio nelle Marche

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    La Corte salva, con interpretazione adeguatrice, la norma marchigiana sull’annotazione della selvaggina abbattuta sul tesserino venatorio: l’obbligo va comunque assolto subito dopo l’abbattimento. È invece inammissibile la censura sul diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    Il cacciatore deve annotare sul tesserino venatorio la selvaggina abbattuta. La legge statale impone l’annotazione «subito dopo l’abbattimento», come standard minimo di tutela della fauna. La legge marchigiana prevedeva l’annotazione «dopo gli abbattimenti accertati», senza l’avverbio «subito».

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e per contrasto con vincoli europei (caso EU Pilot). La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost. (per genericità, non avendo lo Stato indicato la norma europea interposta) e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: la norma regionale, interpretata correttamente, impone comunque l’annotazione immediata dopo l’abbattimento e non riduce lo standard statale di tutela.

    Il principio

    La norma regionale che riferisce l’annotazione all’«abbattimento accertato», senza menzionare eventi successivi come il recupero, va interpretata nel senso che l’obbligo è immediatamente esigibile dopo l’abbattimento: così intesa, non riduce lo standard minimo e uniforme di tutela della fauna fissato dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Cambia qualcosa per i cacciatori marchigiani?

    No nella sostanza: l’annotazione sul tesserino va comunque effettuata immediatamente dopo l’abbattimento, conformemente allo standard statale.

    Perché la norma regionale è stata salvata?

    Grazie a un’interpretazione adeguatrice: pur senza l’avverbio «subito», la disposizione collega l’obbligo all’abbattimento e non a eventi successivi, restando coerente con la legge statale.

    Perché la censura sul diritto UE è stata respinta?

    Perché era generica: lo Stato non aveva indicato quale specifica norma europea sarebbe stata violata, limitandosi a richiamare un caso EU Pilot.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s) e vincoli europei (primo comma).
  • Corte cost. n. 248/2019 – Esclusione dai finanziamenti per condanne non definitive: è legittima

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla legge umbra che esclude dai finanziamenti all’informazione locale le imprese i cui titolari abbiano riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio. Si tratta di un requisito di onorabilità, non di una sanzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria finanzia le imprese dell’informazione locale, ma esclude dai contributi le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti contro il patrimonio mediante frode.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato ha impugnato l’art. 6, comma 4, lettera e), della legge reg. Umbria n. 11 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale) e all’art. 27, secondo comma, Cost. (presunzione di non colpevolezza). La Regione Umbria non si è costituita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le censure. L’esclusione non introduce alcun effetto sanzionatorio penale, ma costituisce un mero requisito di onorabilità per accedere a un beneficio economico, e risponde a una logica cautelare di prevenzione dell’abuso di denaro pubblico, compatibile con la presunzione di non colpevolezza.

    Il principio

    Subordinare l’accesso a un beneficio economico regionale all’assenza di condanne, anche non definitive, è un requisito di onorabilità e non una sanzione anticipata: non invade la competenza statale in materia penale e, avendo finalità cautelare proporzionata, non viola la presunzione di non colpevolezza.

    Domande e risposte

    La Regione può escludere dai contributi chi ha condanne non definitive?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittimo il requisito, perché non è una pena ma una condizione di onorabilità per accedere a un beneficio economico.

    Non viola la presunzione di innocenza?

    No. L’esclusione ha natura cautelare e proporzionata e non priva l’interessato di diritti di cui già gode, né sospende l’attività dell’impresa.

    La Regione ha invaso la competenza penale dello Stato?

    No. Non viene introdotto alcun nuovo effetto sanzionatorio del reato: la Regione fissa solo un requisito soggettivo per benefici di sua competenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2019 – Commissari ad acta della sanità: illegittima la norma sull’incompatibilità

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    La Corte dichiara illegittima la norma che rendeva incompatibile l’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario con gli incarichi istituzionali regionali, perché introdotta in sede di conversione di un decreto-legge in materia estranea (fiscale).

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione ha un grave disavanzo sanitario, viene sottoposta a un piano di rientro, spesso affidato a un commissario ad acta, talvolta coincidente con il Presidente della Regione. Una norma inserita in conversione del d.l. n. 119 del 2018 (decreto fiscale) ha reso incompatibile tale incarico con gli incarichi istituzionali regionali, con decadenza anche dei commissariamenti in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Molise ha impugnato l’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, in riferimento all’art. 77 Cost. (per estraneità della norma rispetto all’oggetto del decreto), agli artt. 3 e 97 Cost. e agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., oltre al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018. La disposizione, introdotta in sede di conversione, era del tutto estranea per oggetto e finalità alla materia fiscale e finanziaria propria del decreto-legge, in violazione dell’art. 77 Cost.

    Il principio

    Gli emendamenti aggiunti in sede di conversione di un decreto-legge devono essere coerenti con l’oggetto e la finalità del decreto: l’inserimento di norme del tutto eterogenee viola l’art. 77 Cost., anche quando ridonda sulle attribuzioni regionali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Rendeva incompatibile l’incarico di commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario con gli incarichi istituzionali regionali, con decadenza dei commissariamenti già in corso.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché era stata introdotta in sede di conversione di un decreto-legge in materia fiscale e finanziaria, risultando del tutto estranea a quell’oggetto, in violazione dell’art. 77 Cost.

    La Corte ha valutato il merito dell’incompatibilità?

    No. La norma è caduta per un vizio formale (eterogeneità rispetto al decreto), assorbendo gli altri profili di censura.

    Norme collegate

    • Art. 77 della Costituzione — Limiti alla decretazione d’urgenza e alla legge di conversione: parametro decisivo dell’illegittimità.
    • Art. 117 della Costituzione — Competenze regionali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, sulle quali la norma ridondava.
  • Corte cost. n. 246/2019 – Ricostruzione post-sisma 2016: serve l’intesa, non il semplice parere

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara illegittima la norma che, per la ricostruzione dopo il sisma dell’Italia centrale del 2016, aveva sostituito l’intesa con le Regioni con un semplice parere. Per tutelare la continuità dell’azione del commissario, gli effetti della pronuncia sono modulati nel tempo.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto del 2016 che ha colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è stato nominato un commissario straordinario per la ricostruzione. Le sue ordinanze e le priorità degli interventi dovevano essere adottate «previa intesa» con i presidenti delle Regioni. In sede di conversione del d.l. n. 109 del 2018 l’intesa è stata degradata a semplice parere («sentiti»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate, dalle Regioni Marche e Umbria, le disposizioni dell’art. 37 del d.l. n. 109 del 2018 che sostituivano l’intesa con il parere, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, vertendosi nelle materie di competenza concorrente «protezione civile» e «governo del territorio».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui prevedevano il mero parere anziché l’intesa con i presidenti delle Regioni. L’abbassamento del coinvolgimento regionale, privo di giustificazione, viola la leale collaborazione. La Corte ha però modulato gli effetti temporali, facendo salvi gli atti del commissario già adottati con il parere favorevole delle Regioni, per garantire la continuità dell’azione amministrativa in situazione emergenziale.

    Il principio

    Quando lo Stato chiama in sussidiarietà funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, come protezione civile e governo del territorio, deve coinvolgere le Regioni attraverso lo strumento dell’intesa, che implica codeterminazione dell’atto; il mero parere è inadeguato e l’ingiustificato passaggio dall’intesa al parere viola il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la ricostruzione post-sisma?

    Le ordinanze del commissario e le priorità degli interventi tornano a richiedere l’intesa con i presidenti delle Regioni interessate, non più il semplice parere.

    Perché l’intesa è più importante del parere?

    Perché l’intesa comporta la codeterminazione del contenuto dell’atto tra Stato e Regioni, mentre il parere non è vincolante: solo l’intesa garantisce un adeguato coinvolgimento regionale.

    Gli atti già adottati restano validi?

    Sì. La Corte ha modulato gli effetti nel tempo: restano salvi gli atti del commissario già adottati con il parere favorevole delle Regioni, per non rallentare la ricostruzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: protezione civile e governo del territorio sono di competenza concorrente (art. 117, terzo comma).
    • Art. 118 della Costituzione — Funzioni amministrative e chiamata in sussidiarietà, da esercitare nel rispetto della leale collaborazione.