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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con una sentenza fondamentale sull’ergastolo ostativo, la Corte dichiara illegittimo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui impedisce in modo assoluto la concessione di permessi premio ai condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia, quando sia escluso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

Di cosa si tratta

L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario impediva ai condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia di accedere ai benefici penitenziari, tra cui il permesso premio. La collaborazione era l’unica via per dimostrare il distacco dall’organizzazione criminale (cosiddetto ergastolo ostativo).

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., perché la «preclusione assoluta» impediva al magistrato di sorveglianza ogni valutazione concreta sulla pericolosità del condannato e sul suo percorso rieducativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. nella parte in cui non consente di concedere permessi premio ai condannati per reati di mafia anche in assenza di collaborazione, quando siano acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino. In via consequenziale ha esteso la pronuncia agli altri reati ostativi contemplati dalla norma.

Il principio

La mancata collaborazione con la giustizia non può tradursi in una presunzione assoluta e insuperabile di pericolosità che precluda in limine ogni beneficio penitenziario: deve essere consentita una valutazione individuale del percorso del detenuto, in coerenza con la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Domande e risposte

Cosa cambia con questa sentenza?

Il condannato per reati di mafia che non collabora con la giustizia può ottenere un permesso premio, se vengono acquisiti elementi che escludono attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino.

La collaborazione resta l’unica via per i benefici?

No. La Corte ha superato la presunzione assoluta: la mancata collaborazione non preclude più automaticamente il permesso premio, ma il magistrato deve valutare il caso concreto.

Perché la preclusione assoluta era incostituzionale?

Perché impediva ogni valutazione individuale sulla pericolosità e sul percorso rieducativo del detenuto, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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