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Con la sentenza n. 194 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni con cui sei Regioni avevano impugnato gli articoli 1, 12 e 13 del cosiddetto «decreto sicurezza» (d.l. n. 113 del 2018). La ragione: le Regioni lamentavano la lesione di diritti dei migranti, ma non potevano dimostrare un danno alle proprie competenze costituzionali.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito nella legge n. 132 del 2018), noto come «decreto sicurezza e immigrazione», ha riformato in profondità la disciplina della protezione internazionale, dell’accoglienza dei richiedenti asilo e della sicurezza pubblica. Diverse Regioni — Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana e Calabria — hanno impugnato in via principale molte sue disposizioni, ritenendole lesive sia dei diritti delle persone migranti sia delle proprie attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno censurato gli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018 in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 2, 3, 5, 32, 35, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione e a fonti internazionali ed europee (CEDU, Patto sui diritti civili e politici, Convenzione di Ginevra, direttive UE). Le ricorrenti sostenevano che la riforma incidesse anche su materie di competenza concorrente o residuale, come la tutela della salute, l’istruzione e l’assistenza sociale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto. Le Regioni, nel ricorso in via principale, possono far valere la violazione di parametri diversi dal riparto di competenze solo se dimostrano una ridondanza della lesione sulle proprie attribuzioni: nel caso di specie tale collegamento non è stato adeguatamente argomentato.
Il principio
Nel giudizio in via principale la Regione non è un difensore generale della legalità costituzionale o dei diritti dei singoli: può lamentare la violazione di norme costituzionali estranee al riparto di competenze soltanto quando dimostri che da quella violazione discende una compromissione concreta e specifica delle proprie competenze. In mancanza, la censura è inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha bocciato nel merito il decreto sicurezza?
No. Con questa sentenza la Corte non si è pronunciata sul merito degli artt. 1, 12 e 13: le questioni sono state dichiarate inammissibili per un difetto del modo in cui erano state proposte dalle Regioni.
Perché le Regioni non potevano lamentare la lesione dei diritti dei migranti?
Perché nel ricorso in via principale la Regione può invocare parametri diversi dalle competenze solo se dimostra che la lesione si riflette sulle proprie attribuzioni costituzionali. Questo nesso, nel caso esaminato, non era stato dimostrato.
Quali Regioni avevano impugnato la legge?
Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana e Calabria, con ricorsi depositati nel febbraio 2019.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni, cuore del giudizio in via principale.
- Art. 118 della Costituzione — disciplina le funzioni amministrative invocate dalle Regioni.
- Art. 119 della Costituzione — tutela l’autonomia finanziaria regionale, anch’essa richiamata.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.