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Con la sentenza n. 195 del 2019 la Corte costituzionale ha accolto in parte i ricorsi regionali contro il «decreto sicurezza», dichiarando l’illegittimità costituzionale di due disposizioni (in materia di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose e di sede della consultazione delle autonomie) per violazione del principio di leale collaborazione, e respingendo invece le censure sul DASPO urbano esteso ai presidi sanitari.
Di cosa si tratta
Le Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Calabria avevano impugnato vari articoli del d.l. n. 113 del 2018 (legge n. 132 del 2018). Tra le norme contestate: l’estensione del divieto di accesso ad aree urbane (cosiddetto DASPO urbano) anche alle zone dove insistono «presidi sanitari»; la nuova procedura di intervento prefettizio sui comuni con infiltrazioni mafiose; il coinvolgimento della Conferenza Stato-città in luogo della Conferenza unificata.
La questione di legittimità costituzionale
Le ricorrenti lamentavano la violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Sul DASPO esteso ai presidi sanitari si invocava il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e la competenza concorrente in materia di tutela della salute; sulle altre disposizioni si denunciava l’esautoramento delle Regioni dalla sede di confronto sulle scelte che le riguardano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis, comma 2, del d.l. n. 113 del 2018 nella parte in cui prevedeva la consultazione della «Conferenza Stato-città ed autonomie locali» anziché della «Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali», e dell’art. 28, comma 1, in tema di interventi prefettizi sui comuni. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 21, comma 1, lettera a) (DASPO esteso ai presidi sanitari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost.
Il principio
Quando una disciplina statale interferisce con materie affidate anche alle Regioni, il coinvolgimento delle autonomie deve avvenire nella sede idonea a garantire l’effettivo confronto con il sistema regionale; l’estensione del DASPO urbano alle aree dei presidi sanitari, invece, non vulnera di per sé il diritto alla salute, perché non impedisce l’accesso alle cure ma riguarda il decoro degli spazi pubblici.
Domande e risposte
Il DASPO urbano vicino agli ospedali è stato dichiarato illegittimo?
No. Le questioni sull’estensione del DASPO urbano alle aree con presidi sanitari sono state dichiarate non fondate: la misura riguarda il decoro degli spazi pubblici e non priva del diritto di accedere alle cure.
Che cosa è stato dichiarato illegittimo?
L’art. 21-bis, comma 2, nella parte in cui imponeva la consultazione della sola Conferenza Stato-città invece della Conferenza unificata, e l’art. 28, comma 1, sugli interventi prefettizi nei comuni.
Quale principio costituzionale ha guidato l’accoglimento?
Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, che impone di coinvolgere le autonomie nella sede istituzionale appropriata.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela il diritto alla salute, invocato contro il DASPO esteso ai presidi sanitari.
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa, base delle censure sulla competenza concorrente.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza richiamato dalle ricorrenti.
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