Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara illegittima la norma che, per la ricostruzione dopo il sisma dell’Italia centrale del 2016, aveva sostituito l’intesa con le Regioni con un semplice parere. Per tutelare la continuità dell’azione del commissario, gli effetti della pronuncia sono modulati nel tempo.

Di cosa si tratta

Dopo il terremoto del 2016 che ha colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è stato nominato un commissario straordinario per la ricostruzione. Le sue ordinanze e le priorità degli interventi dovevano essere adottate «previa intesa» con i presidenti delle Regioni. In sede di conversione del d.l. n. 109 del 2018 l’intesa è stata degradata a semplice parere («sentiti»).

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate, dalle Regioni Marche e Umbria, le disposizioni dell’art. 37 del d.l. n. 109 del 2018 che sostituivano l’intesa con il parere, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, vertendosi nelle materie di competenza concorrente «protezione civile» e «governo del territorio».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui prevedevano il mero parere anziché l’intesa con i presidenti delle Regioni. L’abbassamento del coinvolgimento regionale, privo di giustificazione, viola la leale collaborazione. La Corte ha però modulato gli effetti temporali, facendo salvi gli atti del commissario già adottati con il parere favorevole delle Regioni, per garantire la continuità dell’azione amministrativa in situazione emergenziale.

Il principio

Quando lo Stato chiama in sussidiarietà funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, come protezione civile e governo del territorio, deve coinvolgere le Regioni attraverso lo strumento dell’intesa, che implica codeterminazione dell’atto; il mero parere è inadeguato e l’ingiustificato passaggio dall’intesa al parere viola il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cosa cambia per la ricostruzione post-sisma?

Le ordinanze del commissario e le priorità degli interventi tornano a richiedere l’intesa con i presidenti delle Regioni interessate, non più il semplice parere.

Perché l’intesa è più importante del parere?

Perché l’intesa comporta la codeterminazione del contenuto dell’atto tra Stato e Regioni, mentre il parere non è vincolante: solo l’intesa garantisce un adeguato coinvolgimento regionale.

Gli atti già adottati restano validi?

Sì. La Corte ha modulato gli effetti nel tempo: restano salvi gli atti del commissario già adottati con il parere favorevole delle Regioni, per non rallentare la ricostruzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.