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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la regola che imponeva l’integrale pagamento dell’IVA negli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Anche l’IVA può quindi essere soddisfatta solo parzialmente, come gli altri crediti privilegiati.

Di cosa si tratta

Chi è sovraindebitato e non riesce a pagare tutti i debiti può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi. La legge prevedeva che alcuni tributi, e in particolare l’IVA, dovessero comunque essere pagati per intero, anche quando i beni del debitore non bastavano a coprire neppure i crediti privilegiati.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto», in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché imponeva il pagamento integrale dell’IVA anche quando il piano poteva offrirne solo una soddisfazione parziale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Udine.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte («all’imposta sul valore aggiunto») che imponeva l’integrale pagamento dell’IVA: tale rigidità, non imposta dal diritto dell’Unione europea, risultava irragionevole rispetto alla disciplina della falcidiabilità dei crediti privilegiati prevista dalla stessa legge.

Il principio

Il credito IVA può essere soddisfatto in misura non integrale nell’ambito degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento, come ogni altro credito privilegiato, quando il valore dei beni non consente prospettive liquidatorie migliori: l’intangibilità dell’IVA non è imposta dal diritto dell’Unione.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi è sovraindebitato?

Può proporre un piano che soddisfa solo parzialmente l’IVA, al pari degli altri crediti privilegiati, quando i suoi beni non bastano a pagarla per intero.

Perché la regola era irragionevole?

Perché imponeva il pagamento integrale dell’IVA in modo irragionevolmente diverso dagli altri crediti privilegiati, senza che ciò fosse richiesto dal diritto dell’Unione europea.

L’IVA va comunque pagata in misura minima?

Va assicurato il pagamento non inferiore a quanto si otterrebbe dalla liquidazione, ma non è più richiesto il pagamento integrale a prescindere dalla capienza dei beni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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