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La Corte corregge un errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 88 del 2019: nel testo era citato per errore l’art. 590-bis del codice penale al posto dell’art. 590-quater.
Di cosa si tratta
Si tratta di un provvedimento di mera correzione di errore materiale, cioè di un refuso nel testo di una precedente sentenza, e non di una decisione su una questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Nella sentenza n. 88 del 2019, al punto 11 del Considerato in diritto, era erroneamente indicato l’art. 590-bis cod. pen. in luogo dell’art. 590-quater cod. pen. Non vi era dunque alcuna norma impugnata né alcun parametro costituzionale in discussione.
La decisione della Corte
Ravvisata la necessità di correggere l’errore, la Corte ha disposto che nella sentenza n. 88 del 2019 le parole «590-bis» siano sostituite dalle parole «590-quater», ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative.
Il principio
La Corte può correggere in ogni tempo gli errori materiali contenuti nelle proprie decisioni, senza che ciò incida sul contenuto sostanziale della pronuncia.
Domande e risposte
Che cos’è questa ordinanza?
È un provvedimento di correzione di un errore materiale: la Corte ha emendato un refuso presente nel testo di una sua precedente sentenza, la n. 88 del 2019.
Cosa è stato corretto?
Il riferimento all’art. 590-bis del codice penale, sostituito con il corretto art. 590-quater cod. pen.
Ha cambiato la sostanza della decisione?
No. La correzione riguarda solo la citazione di un articolo, senza modificare il contenuto sostanziale della sentenza.
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