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La Corte dichiara estinti i processi sulle leggi pugliesi in materia di strutture socio-sanitarie per persone non autosufficienti (RSA), dopo che il Presidente del Consiglio ha rinunciato ai ricorsi a seguito della modifica delle norme impugnate.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato alcune leggi della Regione Puglia che riorganizzavano le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti (istituzione di RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale). Nel corso del giudizio le norme sono state più volte modificate dalla stessa Regione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 7 della legge reg. Puglia n. 53 del 2017 e degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 18 del 2018, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost. La Regione Puglia non si era costituita in giudizio.
La decisione della Corte
Vista la sopravvenuta modifica delle disposizioni regionali, il Presidente del Consiglio ha rinunciato ai ricorsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo: la Corte ha riunito i giudizi e dichiarato estinti i processi.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, quando la Regione resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché lo Stato ha rinunciato ai ricorsi dopo che la Regione Puglia aveva modificato le norme contestate, e la Regione non si era costituita in giudizio.
La Corte ha deciso se le leggi pugliesi fossero legittime?
No. Trattandosi di estinzione del processo, non c’è stata alcuna valutazione nel merito delle questioni.
Cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, perché è venuta meno la ragione per proseguirlo.
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