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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla legge umbra che esclude dai finanziamenti all’informazione locale le imprese i cui titolari abbiano riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio. Si tratta di un requisito di onorabilità, non di una sanzione.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria finanzia le imprese dell’informazione locale, ma esclude dai contributi le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti contro il patrimonio mediante frode.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato ha impugnato l’art. 6, comma 4, lettera e), della legge reg. Umbria n. 11 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale) e all’art. 27, secondo comma, Cost. (presunzione di non colpevolezza). La Regione Umbria non si è costituita.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le censure. L’esclusione non introduce alcun effetto sanzionatorio penale, ma costituisce un mero requisito di onorabilità per accedere a un beneficio economico, e risponde a una logica cautelare di prevenzione dell’abuso di denaro pubblico, compatibile con la presunzione di non colpevolezza.
Il principio
Subordinare l’accesso a un beneficio economico regionale all’assenza di condanne, anche non definitive, è un requisito di onorabilità e non una sanzione anticipata: non invade la competenza statale in materia penale e, avendo finalità cautelare proporzionata, non viola la presunzione di non colpevolezza.
Domande e risposte
La Regione può escludere dai contributi chi ha condanne non definitive?
Sì. La Corte ha ritenuto legittimo il requisito, perché non è una pena ma una condizione di onorabilità per accedere a un beneficio economico.
Non viola la presunzione di innocenza?
No. L’esclusione ha natura cautelare e proporzionata e non priva l’interessato di diritti di cui già gode, né sospende l’attività dell’impresa.
La Regione ha invaso la competenza penale dello Stato?
No. Non viene introdotto alcun nuovo effetto sanzionatorio del reato: la Regione fissa solo un requisito soggettivo per benefici di sua competenza.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma), ritenuta non violata.
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l), non invasa.
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