leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2173 Codice Civile: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

    Articolo 2173 Codice Civile: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

    Art. 2173 c.c. Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

    In vigore

    d'opera La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

  • Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Art. 2174 c.c. Obblighi del soccidario

    In vigore

    Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

  • Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Art. 2175 c.c. Perimento del bestiame

    In vigore

    Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

  • Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2176 c.c. Reintegrazione del bestiame conferito

    In vigore

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

  • Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Art. 2177 c.c. Trasferimento dei diritti sul bestiame

    In vigore

    Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

  • Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Art. 2178 c.c. Accrescimenti prodotti, utili e spese

    In vigore

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi. È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

  • Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2179 c.c. Morte di una delle parti

    In vigore

    La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158.

  • Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Art. 2180 c.c. Scioglimento del contratto

    In vigore

    Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

  • Articolo 2181 Codice Civile: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Articolo 2181 Codice Civile: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c. Prelevamento e divisione al termine del contratto

    In vigore

    contratto Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’articolo 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono. PARAGRAFO III – Della soccida parziaria

  • Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Art. 2182 c.c. Conferimento del bestiame

    In vigore

    Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.