Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 99/2018 – Riforma delle banche popolari e soglia degli otto miliardi

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    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni sulla riforma delle banche popolari del 2015: l’obbligo di trasformazione in società per azioni per le popolari con attivo superiore a otto miliardi di euro, e i limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso, non violano la Costituzione né la CEDU.

    Di cosa si tratta

    La riforma del 2015 (d.l. n. 3 del 2015) ha imposto alle banche popolari di maggiori dimensioni — quelle con attivo superiore a otto miliardi di euro — di ridurre l’attivo, trasformarsi in società per azioni o porsi in liquidazione, consentendo inoltre limiti al rimborso delle azioni del socio che recede. I soci di alcune banche contestavano l’intera disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha censurato l’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge n. 33 del 2015, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77, secondo comma, 95, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela della proprietà, dubitando in particolare della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e della tutela del diritto di proprietà dei soci.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato tutte le questioni non fondate. Sussistevano i presupposti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge; la soglia degli otto miliardi e l’obbligo di trasformazione rispondono a esigenze di stabilità e concorrenzialità del sistema bancario; la possibilità di limitare il rimborso delle azioni del socio recedente non viola la tutela costituzionale e convenzionale della proprietà, trattandosi di limite proporzionato alla salvaguardia della solidità patrimoniale della banca.

    Il principio

    La riforma delle banche popolari persegue interessi generali di stabilità del sistema creditizio: l’obbligo di trasformazione in SpA oltre la soglia di otto miliardi e i limiti al rimborso delle azioni costituiscono un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra libertà di iniziativa economica, tutela della proprietà e stabilità finanziaria.

    Domande e risposte

    Cosa imponeva la riforma del 2015 alle banche popolari?

    Alle popolari con attivo superiore a otto miliardi di euro imponeva, entro un termine, di ridurre l’attivo, trasformarsi in società per azioni o porsi in liquidazione, prevedendo anche la possibilità di limitare il rimborso delle azioni del socio che recede.

    Il limite al rimborso delle azioni viola il diritto di proprietà?

    No. La Corte ha ritenuto che si tratti di un limite proporzionato, giustificato dall’esigenza di preservare la solidità patrimoniale della banca, compatibile sia con l’art. 42 Cost. sia con la tutela della proprietà prevista dalla CEDU.

    Il decreto-legge aveva i presupposti di necessità e urgenza?

    Sì. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., ritenendo sussistenti i presupposti straordinari di necessità e urgenza per il ricorso al decreto-legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2018 – Rimborsi spese dei collegi sindacali delle ASL venete

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    La Corte dichiara illegittima la norma del Veneto che escludeva i rimborsi delle spese di trasferta ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, mentre respinge la censura su un’altra disposizione regionale: il divieto di rimborso ostacolava la partecipazione dei componenti designati dallo Stato e la funzione di controllo sulla spesa.

    Di cosa si tratta

    I collegi sindacali delle aziende sanitarie (ULSS) comprendono anche componenti designati dal Ministero dell’economia, spesso dirigenti con sede a Roma. Una legge veneta escludeva per tutti i componenti il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio per raggiungere la sede dell’azienda: lo Stato riteneva che ciò pregiudicasse i controlli sulla spesa sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 31, comma 1, e 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, lamentando la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del controllo sulla spesa sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 34, commi 3 e 4, della legge regionale (sui rimborsi negati ai componenti dei collegi sindacali), perché ostacolava la partecipazione dei componenti statali e la funzione di controllo sulla spesa pubblica, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 1, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La Regione non può, in nome del contenimento dei costi, adottare misure che impediscano di fatto la partecipazione dei componenti statali ai collegi sindacali delle ASL e ne compromettano la funzione di controllo sulla spesa sanitaria, riservata ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma veneta annullata?

    Che ai componenti dei collegi sindacali delle aziende ULSS non spettassero rimborsi per le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’azienda.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché il divieto di rimborso ostacolava la partecipazione dei componenti designati dallo Stato — spesso con sede a Roma — compromettendo la funzione di controllo sulla spesa sanitaria, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No. La Corte ha annullato solo l’art. 34, commi 3 e 4, mentre ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 1, della stessa legge regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2018 – Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 e leale collaborazione

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    La Corte costituzionale respinge le censure della Regione Abruzzo contro la norma statale sulla sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Le questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate, anche con riferimento al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Una disposizione statale, inserita in sede di conversione nel decreto-legge n. 50 del 2017, ha disciplinato il versamento delle rate del corrispettivo dovuto dal concessionario, in funzione della messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. La Regione Abruzzo ha ritenuto lesa la propria sfera di competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Abruzzo ha impugnato l’art. 52-quinquies del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 2017, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando l’invasione delle competenze regionali e la mancata intesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 117, sesto comma, Cost. Ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione.

    Il principio

    La disciplina statale degli interventi di sicurezza antisismica su infrastrutture autostradali strategiche non viola le competenze regionali né il principio di leale collaborazione, quando trova fondamento in esigenze unitarie di sicurezza riconducibili a titoli di competenza statale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione Abruzzo?

    L’intervento statale sui versamenti del concessionario delle autostrade A24 e A25, ritenuto lesivo delle competenze regionali e adottato senza intesa.

    La Corte ha dato ragione alla Regione?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    La Corte respinge la censura accogliendo un’interpretazione della norma compatibile con la Costituzione, indicata nella motivazione.

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  • Corte cost. n. 127/2018 – Accreditamento delle strutture sociosanitarie in Toscana

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    La Corte costituzionale respinge le censure statali contro la legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Le questioni sono dichiarate non fondate; per un articolo il processo si estingue.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva riformato la disciplina dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato. Il Presidente del Consiglio dei ministri riteneva che la nuova disciplina assoggettasse le strutture sociosanitarie a un regime di accreditamento proprio del sistema sociale, in contrasto con la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 6 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela della salute e dei livelli essenziali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 2 e 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, promosse in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. Ha inoltre dichiarato estinto il processo relativamente alla questione riguardante l’art. 6 della medesima legge.

    Il principio

    La disciplina regionale sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona rientra nelle attribuzioni regionali e non viola i parametri statali, quando si mantiene coerente con il sistema sociale integrato senza incidere illegittimamente sui livelli essenziali.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accreditamento delle strutture alla persona?

    È il riconoscimento, da parte della Regione, dell’idoneità di strutture e servizi a operare nel sistema sociale integrato secondo requisiti predeterminati.

    La legge toscana è stata annullata?

    No: le questioni sugli artt. 2 e 3 sono state ritenute non fondate e per l’art. 6 il processo si è estinto.

    Perché il processo si è estinto su un articolo?

    Per intervenuta rinuncia accettata sulla questione relativa all’art. 6.

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  • Corte cost. n. 97/2018 – Estinzione del processo sul Codice dell’amministrazione digitale

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    La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso contro alcune norme del Codice dell’amministrazione digitale e il Governo ha accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva contestato alcune disposizioni del d.lgs. n. 179 del 2016, che modifica il Codice dell’amministrazione digitale, ritenendo che obblighi sui pagamenti elettronici, poteri dell’AgID e del Commissario per l’Agenda digitale invadessero le competenze regionali. Nel corso del giudizio la Regione ha però rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 63 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, per asserita compressione dell’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri, parte costituita, ha accettato la rinuncia: ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente costituita determina l’estinzione del processo: la Corte chiude il giudizio in rito, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione Veneto?

    Alcune norme del Codice dell’amministrazione digitale (obbligo di pagamenti elettronici tramite piattaforma comune, poteri dell’AgID e del Commissario per l’Agenda digitale), ritenute lesive delle competenze e dell’autonomia regionale.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso e il Governo, costituito in giudizio, ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    La Corte ha valutato la legittimità delle norme?

    No. Si tratta di una pronuncia di rito, che non entra nel merito delle questioni sollevate.

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  • Corte cost. n. 126/2018 – Bonifica e riqualificazione dell’area di Bagnoli

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    La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla disciplina del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli, contenuta nel decreto «Sblocca Italia». Le censure sono in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    L’area di Bagnoli, a Napoli, è oggetto di un programma di bonifica e rigenerazione urbana disciplinato dall’art. 33 del decreto-legge «Sblocca Italia» del 2014. Nel contenzioso tra il Comune di Napoli e la Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di costituzionalità su più commi di tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge n. 164 del 2014. Le censure riguardavano, tra l’altro, gli artt. 101, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, in tema di riparto di competenze e di tutela ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Fallimento Bagnolifutura spa; ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 12 sollevata in riferimento all’art. 101 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 3, 9, 10 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, nonché 118, primo comma, Cost.; ha infine ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato relativamente al comma 12, per le censure riferite agli artt. 42, 101 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

    Il principio

    La disciplina statale del programma di bonifica e rigenerazione urbana di Bagnoli è in larga parte riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, senza che si configuri un’indebita compressione delle competenze regionali e comunali nei termini prospettati.

    Domande e risposte

    Qual era l’oggetto del giudizio?

    La disciplina statale del programma di bonifica e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli prevista dal decreto «Sblocca Italia».

    La Corte ha annullato qualche norma?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate, con restituzione degli atti su un profilo.

    Perché la Corte ha restituito gli atti su un comma?

    Per consentire al Consiglio di Stato di rivalutare le censure riferite ad alcuni parametri costituzionali in relazione alla CEDU.

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  • Corte cost. n. 96/2018 – Rivalutazione delle pensioni dopo il blocco 2012-2013

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni introdotto dopo la sentenza n. 70 del 2015: si tratta di questioni identiche a quelle già respinte con la sentenza n. 250 del 2017, riguardanti il blocco della perequazione automatica per il biennio 2012-2013.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza n. 70 del 2015, che aveva censurato il blocco totale della rivalutazione delle pensioni, il legislatore (d.l. n. 65 del 2015) ha previsto una rivalutazione parziale e graduata. La Corte dei conti per la Lombardia dubitava che il nuovo meccanismo fosse ancora insufficiente a garantire l’adeguatezza dei trattamenti più elevati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha censurato l’art. 24, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dal d.l. n. 65 del 2015, e l’art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 250 del 2017, che aveva già respinto identiche censure sulle stesse disposizioni. Il meccanismo di rivalutazione parziale e progressiva rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non irragionevole e nel rispetto del limite dell’adeguatezza dei trattamenti.

    Il principio

    La scelta dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni spetta al legislatore, che deve assicurare l’adeguatezza dei trattamenti (art. 38, secondo comma, Cost.) entro il limite della ragionevolezza: una rivalutazione parziale e graduata, bilanciata con le esigenze di finanza pubblica, non viola la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa c’entra la sentenza n. 70 del 2015?

    Quella sentenza aveva dichiarato illegittimo il blocco totale della perequazione; il legislatore vi ha posto rimedio con una rivalutazione parziale, oggetto delle censure poi respinte con questa pronuncia.

    Perché le questioni sono «manifestamente infondate»?

    Perché identiche a quelle già decise con la sentenza n. 250 del 2017: la Corte ha confermato che il meccanismo di rivalutazione parziale rientra nella discrezionalità ragionevole del legislatore.

    La discrezionalità del legislatore è senza limiti?

    No. Trova un limite nel criterio di ragionevolezza e nell’esigenza di garantire l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 38, secondo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 125/2018 – Riduzione degli aggi nel gioco pubblico e restituzione degli atti

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    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio sulle questioni relative alla riduzione dei compensi spettanti ai concessionari del gioco pubblico prevista dalla legge di stabilità 2015. La decisione è quindi di natura processuale, senza pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 aveva stabilito una riduzione di 500 milioni di euro su base annua delle risorse statali destinate, a titolo di compenso, ai concessionari e agli operatori della filiera del gioco pubblico. Numerose società del settore hanno contestato la misura davanti al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ventidue ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della riduzione dei compensi e la lesione della libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, affinché il giudice rimettente valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del quadro normativo sopravvenuto. Non vi è quindi una pronuncia sul merito della legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando il contesto normativo muta dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché riesamini se le questioni siano ancora rilevanti e attuali, senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    La Corte rimanda il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riconsideri rilevanza e fondatezza alla luce delle novità normative.

    La norma sui compensi è stata dichiarata illegittima?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito, limitandosi alla restituzione degli atti.

    Cosa accadrà ora?

    Il TAR del Lazio dovrà valutare se riproporre o meno le questioni alla Corte.

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  • Corte cost. n. 95/2018 – Estinzione del processo sui Consorzi di bonifica della Puglia

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    La Corte dichiara estinto il processo: il Governo, dopo che la Regione Puglia aveva modificato le norme contestate sui Consorzi di bonifica, ha rinunciato al ricorso e, in assenza di costituzione della Regione, ciò determina l’estinzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato in via principale alcune norme della legge della Regione Puglia n. 1 del 2017 sulla liquidazione dei Consorzi di bonifica commissariati, che imponevano ai creditori di rinunciare al 50 per cento dei crediti e agli interessi. La Regione ha però modificato le disposizioni e il Governo ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile nella disciplina della liquidazione dei consorzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo la modifica delle disposizioni impugnate ad opera della legge regionale n. 38 del 2017, il Governo ha rinunciato al ricorso; poiché la Regione Puglia non si era costituita in giudizio, la rinuncia ha determinato, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, quando la parte resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo senza esame del merito: è una pronuncia di rito che chiude il giudizio.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate; non essendosi la Regione costituita, la rinuncia ha comportato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    La Corte ha deciso se le norme erano legittime?

    No. Si tratta di una pronuncia di rito: la Corte non ha esaminato il merito della questione, limitandosi a dichiarare estinto il giudizio.

    Cosa contestava il Governo alla legge pugliese?

    Che, disciplinando la liquidazione dei Consorzi di bonifica e imponendo ai creditori la rinuncia a metà dei crediti e agli interessi, la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2018 – Legge di stabilità 2016 e finanza delle autonomie speciali

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    La Corte respinge le censure di Sardegna, Trento e Bolzano contro alcune norme della legge di stabilità 2016 sui rapporti finanziari Stato-autonomie speciali: in parte cessa la materia del contendere, in parte le questioni sono dichiarate non fondate nei sensi precisati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) conteneva disposizioni sul concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e sui relativi accantonamenti. Sardegna, Trento e Bolzano ritenevano che tali norme incidessero unilateralmente sui loro statuti speciali e sugli accordi finanziari, violando l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in particolare i commi 709, 711, 723 e 730), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e alle norme degli statuti speciali e di attuazione di Sardegna e Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservate a separate pronunce le altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla censura relativa al comma 711 (per le modifiche normative sopravvenute) e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le restanti questioni: le norme statali si inseriscono nel sistema concordato dei rapporti finanziari e vanno interpretate in modo conforme al principio pattizio che governa la finanza delle autonomie speciali.

    Il principio

    I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali sono retti dal metodo pattizio: le norme della legge di stabilità, lette in coerenza con gli statuti e gli accordi, non ledono l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost., purché interpretate nei sensi indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge di stabilità 2016?

    La Regione autonoma Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che lamentavano la lesione della loro autonomia finanziaria e del metodo pattizio nei rapporti con lo Stato.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per una delle disposizioni, le modifiche normative intervenute dopo il ricorso hanno fatto venire meno l’interesse alla decisione, sicché la Corte non si è pronunciata nel merito su quel punto.

    Le norme statali sono state annullate?

    No. Le questioni rimaste sono state dichiarate non fondate, nei sensi precisati in motivazione: le disposizioni statali restano in vigore ma vanno interpretate in coerenza con gli statuti speciali e con il principio di leale collaborazione.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti territoriali, parametro centrale nei rapporti con le autonomie speciali.
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, anche in materia di coordinamento della finanza pubblica.
  • Corte cost. n. 124/2018 – Sanzioni agli enti locali e coordinamento della finanza pubblica a Trento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione della legge di stabilità 2017 della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui escludeva le sanzioni a carico degli enti locali, in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La normativa statale prevede sanzioni per gli enti locali che non rispettano i vincoli di finanza pubblica. La Provincia autonoma di Trento, con la legge di stabilità provinciale 2017, aveva inciso su questo regime sopprimendo il riferimento alle relative sanzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per la materia del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alla legge n. 232 del 2016 e allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. La norma provinciale modificava la disciplina del 2010 introducendovi, tra l’altro, le parole che escludevano le sanzioni a carico degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, nella parte in cui introduceva, nell’art. 8 della legge prov. n. 27 del 2010, le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica: non possono sottrarre i propri enti locali al regime sanzionatorio previsto a tutela degli equilibri di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma provinciale annullata?

    Escludeva l’applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali, intervenendo sulla disciplina provinciale del 2010.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché contrastava con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica vincolanti anche per le autonomie speciali.

    Vale solo per Trento?

    La decisione riguarda la specifica norma trentina, ma il principio sul coordinamento della finanza pubblica vale per tutte le autonomie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2018 – Revocazione civile e sentenze della Corte EDU

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione che chiedeva di introdurre, nel processo civile, un nuovo caso di revocazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: nei rapporti diversi da quello penale, l’esecuzione delle pronunce di Strasburgo non impone necessariamente la riapertura del giudicato.

    Di cosa si tratta

    Una madre, dopo che la Corte EDU (caso Zhou contro Italia, 2014) aveva accertato la violazione dell’art. 8 CEDU per l’adozione del figlio, chiedeva la revocazione della sentenza di adottabilità ormai passata in giudicato. Gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, però, non prevedono tra i casi di revocazione il contrasto con una sopravvenuta sentenza di Strasburgo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha censurato gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non prevedono la revocazione della sentenza civile passata in giudicato quando essa si renda necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. A differenza del processo penale — dove la Corte, con la sentenza n. 113 del 2011, aveva introdotto la revisione per conformarsi alle pronunce di Strasburgo — nei rapporti civili l’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU non comporta necessariamente la rimozione del giudicato, potendo essere soddisfatto con altri strumenti, anche di natura indennitaria.

    Il principio

    L’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU (art. 46 CEDU) non impone, nei giudizi civili, la riapertura del processo definito con sentenza passata in giudicato: la tutela della stabilità del giudicato civile e dei diritti dei terzi giustifica un trattamento diverso da quello penale.

    Domande e risposte

    Qual era il caso all’origine?

    Una vicenda di adozione: la Corte EDU, nel caso Zhou contro Italia, aveva condannato lo Stato per violazione del diritto alla vita familiare e la madre chiedeva la revocazione della sentenza di adottabilità ormai definitiva.

    Perché la decisione è diversa da quella penale?

    Perché nel penale la Corte aveva già ammesso (sentenza n. 113 del 2011) la riapertura del processo per conformarsi a Strasburgo, mentre nel civile la stabilità del giudicato e la posizione dei terzi giustificano strumenti di conformazione diversi dalla revocazione.

    Lo Stato resta inadempiente verso la Corte EDU?

    No. L’obbligo di conformazione di cui all’art. 46 CEDU permane, ma può essere assolto con mezzi diversi dalla rimozione del giudicato civile, secondo le circostanze del caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro che impone il rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU, qui l’art. 46 sull’esecuzione delle sentenze di Strasburgo.