Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 266/2019 – Negoziazione assistita obbligatoria: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla negoziazione assistita obbligatoria, condizione di procedibilità per le domande di pagamento entro 50.000 euro. I dubbi del Tribunale di Verona, sia sull’urgenza del decreto-legge sia sul concorso con la mediazione, non superano il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La negoziazione assistita è una procedura in cui le parti, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, tentano di risolvere la controversia prima del giudizio. In alcuni casi — tra cui le domande di pagamento fino a 50.000 euro — è obbligatoria, cioè condizione di procedibilità della domanda. Un tribunale ne ha dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo (in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost.), e, in via subordinata, l’art. 3, comma 5 (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014. Il rimettente lamentava sia il difetto dei presupposti di necessità e urgenza del decreto, sia il gravoso concorso tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Verona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili sia le questioni sull’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, sia quelle proposte in via subordinata sull’art. 3, comma 5. La disciplina della negoziazione assistita obbligatoria resta quindi in vigore.

    Il principio

    Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità — per come sono prospettate dal giudice rimettente — non consentono alla Corte di pronunciarsi nel merito: la condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    Quando la negoziazione assistita è obbligatoria?

    Tra l’altro, per le domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro: in questi casi tentare la negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

    Cosa significa «condizione di procedibilità»?

    Significa che, prima di poter procedere in giudizio, occorre aver esperito la procedura: senza, la domanda è improcedibile.

    La sentenza ha cambiato la disciplina?

    No: avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha inciso sulla normativa, che resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2019 – Ponte sullo Stretto e contratti risolti: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata nel contenzioso tra una società appaltatrice e la Stretto di Messina spa in liquidazione, relativa alle norme che ridefinirono i rapporti contrattuali dopo lo stop al Ponte sullo Stretto. La pronuncia non entra nel merito.

    Di cosa si tratta

    Dopo l’arresto del progetto del Ponte sullo Stretto, il legislatore intervenne nel 2012 per ridefinire i rapporti contrattuali con la società concessionaria Stretto di Messina spa e i suoi contraenti. Una società coinvolta in quei contratti ha agito in giudizio e il tribunale ha dubitato della legittimità di quelle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge n. 187 del 2012 (misure sui rapporti contrattuali con la Stretto di Messina spa), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, nel giudizio tra Parsons Transportation Group Inc. e Stretto di Messina spa in liquidazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non vi è pronuncia sul merito della costituzionalità: le norme sui rapporti contrattuali con la Stretto di Messina spa restano in vigore.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non consente l’esame del merito, la Corte definisce la questione con una pronuncia di inammissibilità, senza valutare la fondatezza dei dubbi prospettati in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Di che contenzioso si trattava?

    Di una controversia civile tra una società appaltatrice e la Stretto di Messina spa in liquidazione, nata dalla ridefinizione legislativa dei rapporti contrattuali dopo lo stop al Ponte.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché non sussistevano i presupposti processuali per l’esame nel merito; la Corte non si è quindi pronunciata sulla legittimità delle norme.

    Le norme contestate restano valide?

    Sì: l’inammissibilità non incide sulla loro vigenza, che resta confermata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2019 – Sanatoria edilizia in Emilia-Romagna: questione non fondata

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    Con la sentenza n. 208 del 2019 la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata dal Consiglio di Stato su una norma della Regione Emilia-Romagna in materia di vigilanza edilizia e condono, dichiarandola non fondata rispetto al principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La controversia di origine, davanti al Consiglio di Stato, opponeva una cittadina al Comune di Cesena in materia edilizia. Veniva in rilievo l’art. 34, comma 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, sulla vigilanza e il controllo dell’attività edilizia e sull’applicazione della normativa statale in materia di condono (art. 32 del d.l. n. 269 del 2003).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, prospettando un trattamento differenziato ritenuto irragionevole nell’ambito della disciplina regionale sulla vigilanza e sulla sanatoria edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, lettera a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dal Consiglio di Stato. La disposizione regionale è quindi rimasta valida.

    Il principio

    La differenziazione di disciplina introdotta dalla norma regionale in materia di vigilanza e sanatoria edilizia non viola il principio di uguaglianza quando si fonda su una giustificazione ragionevole, rientrante nella discrezionalità del legislatore regionale nel governo del territorio.

    Domande e risposte

    La norma edilizia emiliano-romagnola è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata non fondata e la disposizione regionale è rimasta in vigore.

    Quale giudice aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, con una sentenza non definitiva, nell’ambito di una causa tra una cittadina e il Comune di Cesena.

    Quale parametro era invocato?

    Soltanto l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 264/2019 – Costruzioni in zone sismiche: illegittime le leggi calabresi sui controlli

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    La Corte dichiara illegittime due leggi della Regione Calabria che riducevano i controlli preventivi sugli interventi edilizi in zone sismiche, escludendone parte degli elementi non strutturali e degli impianti. La vigilanza antisismica risponde a principi fondamentali statali che le Regioni non possono derogare.

    Di cosa si tratta

    Nelle zone sismiche il Testo unico dell’edilizia impone verifiche preventive sugli interventi costruttivi, affidate al servizio tecnico regionale, per garantire la sicurezza degli edifici. La Regione Calabria aveva approvato modifiche che restringevano l’ambito di questi controlli; lo Stato le ha impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria n. 37 del 2018 (nella parte in cui modificava la disciplina della vigilanza sulle costruzioni in zona sismica) e l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018. Il contrasto era prospettato con i principi fondamentali della legislazione statale — in particolare gli artt. 65, 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 — ai sensi dell’art. 117 Cost. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 (limitatamente alla parte indicata) e dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018. Le norme regionali, escludendo dalle verifiche preventive parte degli elementi non strutturali e degli impianti, contrastavano con i principi statali sulla sicurezza antisismica.

    Il principio

    La disciplina dei controlli preventivi sulle costruzioni in zone sismiche attiene a principi fondamentali fissati dalla legislazione statale a tutela della pubblica incolumità: le Regioni non possono ridurre l’ambito delle verifiche obbligatorie previste dal Testo unico dell’edilizia.

    Domande e risposte

    Perché i controlli antisismici sono uniformi su tutto il territorio?

    Perché rispondono a principi fondamentali della legislazione statale in materia di sicurezza delle costruzioni: la tutela della pubblica incolumità non può variare da Regione a Regione.

    Cosa avevano modificato le leggi calabresi?

    Avevano escluso dalle verifiche preventive la progettazione di parte degli elementi non strutturali e degli impianti, riducendo così l’ambito dei controlli imposti dal Testo unico dell’edilizia.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    Le norme regionali cessano di avere efficacia e tornano ad applicarsi integralmente i controlli preventivi previsti dalla normativa statale antisismica.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; le norme regionali contrastavano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia.
  • Corte cost. n. 207/2019 – Acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.): questione manifestamente infondata

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    Con l’ordinanza n. 207 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 712 del codice penale, sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento ai principi di uguaglianza e di rieducazione della pena.

    Di cosa si tratta

    L’art. 712 del codice penale punisce l’acquisto di cose di sospetta provenienza: la contravvenzione di chi acquista o riceve cose senza accertarne la legittima provenienza, quando le qualità di chi le offre o le condizioni della contrattazione facciano ritenere che si possa trattare di cose provenienti da reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, in un procedimento penale, aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, evocando rispettivamente il principio di uguaglianza e ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 712 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Busto Arsizio. La norma incriminatrice è quindi rimasta pienamente vigente.

    Il principio

    La contravvenzione dell’art. 712 c.p. non contrasta con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena: la previsione di un obbligo di diligenza nell’acquisto di cose di sospetta provenienza risponde a una scelta non manifestamente irragionevole del legislatore.

    Domande e risposte

    L’art. 712 c.p. è stato dichiarato incostituzionale?

    No. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, lasciando la norma in vigore.

    Cosa punisce l’art. 712 del codice penale?

    L’acquisto o la ricezione di cose senza accertarne la provenienza, quando le circostanze facciano sospettare che provengano da reato.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    L’art. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e l’art. 27, terzo comma (funzione rieducativa della pena).

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  • Corte cost. n. 263/2019 – Benefici penitenziari ai minorenni: illegittimo l’automatismo dell’art. 4-bis

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    La Corte dichiara illegittima la norma che estendeva ai condannati minorenni gli automatismi preclusivi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, subordinando l’accesso ai benefici alla sola collaborazione con la giustizia. Nell’esecuzione penale minorile deve prevalere la valutazione individualizzata e la finalità rieducativa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario impedisce, per certi reati gravi, l’accesso ai benefici penitenziari (misure di comunità, permessi premio, lavoro esterno) salvo che il condannato collabori con la giustizia. Un decreto legislativo del 2018 sull’esecuzione penale minorile estendeva quel meccanismo anche ai minorenni e ai giovani adulti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 121 del 2018, nella parte in cui rendeva applicabile ai minorenni l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975. Parametri: artt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi in relazione alla direttiva 2016/800/UE e alla Carta dei diritti fondamentali UE). Giudice rimettente: il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018. L’automatismo preclusivo, fondato sulla sola tipologia di reato e superabile solo con la collaborazione, è incompatibile con l’esecuzione penale minorile, che esige una valutazione caso per caso orientata alla risocializzazione del minore.

    Il principio

    Nell’esecuzione della pena nei confronti dei minorenni deve essere garantita una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura alle finalità di risocializzazione: sono illegittimi gli automatismi che, sulla base del solo titolo di reato, precludono l’accesso ai benefici penitenziari, in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con la tutela del minore.

    Domande e risposte

    Cos’è l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?

    È la norma che, per alcuni reati gravi, vieta l’accesso ai benefici penitenziari salvo che il condannato collabori con la giustizia, introducendo una preclusione legata al titolo di reato.

    Perché per i minorenni serve un regime diverso?

    Perché la Costituzione impone per i minori una particolare protezione e una pena orientata alla rieducazione: un divieto automatico, fondato solo sul reato, impedisce di valutare il percorso individuale del minore.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Ai minorenni non si applica più l’automatismo preclusivo dell’art. 4-bis: il giudice deve valutare in concreto, caso per caso, l’accesso ai benefici penitenziari.

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  • Corte cost. n. 262/2019 – Custode-delegato nelle esecuzioni immobiliari: questioni infondate

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni su una norma di attuazione del codice di procedura civile in materia di custode delegato nelle esecuzioni immobiliari. La disciplina impugnata non viola né il principio di eguaglianza, né la tutela del lavoro, né il buon andamento amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Nelle esecuzioni immobiliari il giudice può nominare un custode del bene pignorato, spesso lo stesso professionista delegato alle operazioni di vendita. Una norma di attuazione del codice di procedura civile, introdotta nel 2015, disciplina questa figura; un giudice dell’esecuzione ne ha dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disciplina della figura del custode delegato non contrasta con il principio di eguaglianza, con la tutela del lavoro né con il principio di buon andamento dell’amministrazione: la norma resta in vigore.

    Il principio

    Le scelte del legislatore sull’organizzazione delle procedure esecutive e sulla figura del custode delegato rientrano nella sua discrezionalità e, ove non manifestamente irragionevoli, non violano gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi è il custode nelle esecuzioni immobiliari?

    È il soggetto, spesso un professionista delegato dal giudice, incaricato di conservare e gestire il bene pignorato fino alla vendita, garantendone il buon esito.

    Cosa significa che la questione è manifestamente infondata?

    Che la Corte, esaminato il dubbio, lo ha ritenuto palesemente privo di fondamento; la norma impugnata continua quindi ad applicarsi.

    Cambia qualcosa per i professionisti delegati?

    No: la disciplina vigente sulla custodia e sul ruolo del delegato resta confermata.

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  • Corte cost. n. 206/2019 – Contributi alle imprese editrici: questioni in parte inammissibili e in parte infondate

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    Con la sentenza n. 206 del 2019 la Corte costituzionale ha respinto le censure sollevate dal Tribunale di Catania sulla disciplina dei contributi pubblici alle imprese editrici, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il riordino dei contributi statali all’editoria. Il Tribunale ordinario di Catania, in una causa tra la società Ediservice srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dubitato della legittimità di un complesso di norme che hanno via via ridefinito e ridotto i contributi alle imprese editrici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, l’art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, in riferimento agli artt. 2, 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 21, 41, secondo comma, e 97 della Costituzione, oltre al principio di tutela dell’affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), 21 e 97 Cost., e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 (uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost. e al principio della tutela dell’affidamento, anche in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. La disciplina sui contributi all’editoria è rimasta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nel modulare e ridurre i contributi pubblici, anche all’editoria, purché le scelte non siano manifestamente irragionevoli né lesive in modo arbitrario dell’affidamento; la libertà di stampa (art. 21 Cost.) non impone il mantenimento di un determinato regime di sostegno economico.

    Domande e risposte

    I tagli ai contributi all’editoria sono stati dichiarati incostituzionali?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito; la disciplina è rimasta valida.

    Da dove nasceva la causa?

    Da un giudizio civile davanti al Tribunale di Catania tra la società editrice Ediservice srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    La libertà di stampa garantisce un diritto ai contributi?

    Secondo la decisione, la tutela costituzionale della stampa non impone il mantenimento di uno specifico regime di sostegno economico, che resta nella discrezionalità del legislatore entro i limiti della ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2019 – Legge di stabilità siciliana: illegittimo l’art. 9, comma 6

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    Con la sentenza n. 205 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana, accogliendo il ricorso del Governo, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure proposte rispetto allo Statuto siciliano.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale censurava la disposizione regionale prospettando il contrasto con i parametri costituzionali in materia di competenza legislativa e, in via subordinata, evocava gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano. La disposizione regionale è quindi stata caducata.

    Il principio

    Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, devono esercitare la propria potestà legislativa nel rispetto dei limiti costituzionali; quando una disposizione regionale eccede tali limiti, la Corte ne dichiara l’illegittimità, mentre le censure ulteriori, se inammissibili, non vengono esaminate nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è successo all’art. 9, comma 6, della legge siciliana?

    È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi non è più applicabile.

    Chi aveva impugnato la norma?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Le questioni riferite agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali; la pronuncia di illegittimità si fonda sugli altri profili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2019 – Modifica dei confini comunali in Calabria: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge calabrese che modificava i confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro. La pronuncia non entra nel merito del dubbio sollevato in riferimento all’art. 133 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 133, secondo comma, della Costituzione disciplina le variazioni delle circoscrizioni comunali, che la Regione può deliberare con legge, sentite le popolazioni interessate. Il Comune di Belcastro aveva contestato davanti al TAR la legge regionale che ne modificava i confini con Petronà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Calabria n. 39 del 2017, sulla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro, in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel procedimento tra il Comune di Belcastro e la Regione Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La pronuncia di inammissibilità non si pronuncia sul merito della legittimità costituzionale: la legge regionale resta in vigore.

    Il principio

    In presenza di vizi che impediscono l’esame nel merito, la Corte definisce la questione con una pronuncia di manifesta inammissibilità: il dubbio prospettato sul rispetto dell’art. 133 Cost. nella modifica dei confini comunali non viene esaminato nel suo fondamento.

    Domande e risposte

    Chi decide le variazioni dei confini comunali?

    Ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost., la Regione provvede con legge a modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni, sentite le popolazioni interessate.

    Cosa comporta l’inammissibilità per il Comune di Belcastro?

    La Corte non si è pronunciata sul merito; la legge regionale che ha modificato i confini resta valida e applicabile.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Una manifesta inammissibilità per ragioni processuali non preclude in assoluto una nuova, corretta riproposizione del dubbio di costituzionalità.

    Norme collegate

    • Art. 133 della Costituzione — disciplina le variazioni delle circoscrizioni provinciali e comunali, parametro evocato dal rimettente.
  • Corte cost. n. 260/2019 – Sanzioni tributarie: restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice tributario che aveva sollevato la questione su una sanzione tributaria del d.lgs. n. 471 del 1997. La decisione non entra nel merito: il quadro normativo è mutato e spetta al giudice rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Quando, dopo che un giudice ha sollevato una questione di costituzionalità, la legge applicabile cambia, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione è ancora rilevante e attuale alla luce della nuova disciplina. È ciò che è accaduto in questo caso, relativo a una sanzione tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (riforma delle sanzioni tributarie non penali), introdotto dall’art. 1, comma 383, della legge n. 311 del 2004. Giudice rimettente: la Commissione tributaria regionale della Toscana, nel procedimento tra la Niccoli srl e l’Agenzia delle entrate — Direzione provinciale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Toscana. Non vi è quindi una pronuncia sul merito della costituzionalità: il giudice dovrà riesaminare la questione tenendo conto delle sopravvenienze normative.

    Il principio

    Quando il quadro normativo muta dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del diritto sopravvenuto.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza decidere, perché questi rivaluti se sussistono ancora i presupposti per riproporla.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché nel frattempo è intervenuto un mutamento del contesto normativo (ius superveniens) che impone al giudice di verificare se la questione è ancora rilevante.

    La questione è definitivamente chiusa?

    No: il giudice tributario potrà riproporla se, riesaminata la vicenda alla luce delle nuove norme, la riterrà ancora rilevante e non manifestamente infondata.

  • Corte cost. n. 204/2019 – Caso ILVA: ammesso l’intervento di ArcelorMittal nel giudizio

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con l’ordinanza n. 204 del 2019 la Corte costituzionale, nell’ambito del giudizio di legittimità sulle norme relative all’ILVA, ha dichiarato ammissibile l’intervento spiegato da ArcelorMittal Italia spa.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio verteva sull’art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (sulle imprese di interesse strategico nazionale in crisi e sullo sviluppo dell’area di Taranto), più volte modificato dai successivi decreti sull’ILVA. ArcelorMittal Italia spa, cessionaria dei complessi aziendali, ha chiesto di intervenire nel processo costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di fondo riguarda la disciplina speciale dettata per consentire la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico in presenza di esigenze di tutela della salute, dell’ambiente e dell’occupazione. Con questa ordinanza, tuttavia, la Corte non ha affrontato il merito, ma una questione preliminare sulla partecipazione di un soggetto privato al giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento spiegato dall’ArcelorMittal Italia spa. La pronuncia ha quindi natura processuale: riconosce alla società, in quanto titolare di una posizione qualificata, la facoltà di partecipare al giudizio di legittimità costituzionale, riservando ad altra sede la decisione di merito.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è ammesso l’intervento del terzo titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito del giudizio; tale è la posizione del soggetto cessionario dei complessi aziendali oggetto della disciplina speciale impugnata.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sulle norme ILVA?

    No. Con questa ordinanza ha risolto solo una questione preliminare, ammettendo l’intervento di ArcelorMittal nel processo.

    Perché ArcelorMittal poteva intervenire?

    Perché, in quanto cessionaria dei complessi aziendali interessati dalla disciplina impugnata, era titolare di una posizione qualificata incisa dall’esito del giudizio.

    Cosa accade dopo questa ordinanza?

    Il giudizio prosegue verso la decisione di merito sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina ILVA.

    Norme collegate