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Con l’ordinanza n. 207 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 712 del codice penale, sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento ai principi di uguaglianza e di rieducazione della pena.
Di cosa si tratta
L’art. 712 del codice penale punisce l’acquisto di cose di sospetta provenienza: la contravvenzione di chi acquista o riceve cose senza accertarne la legittima provenienza, quando le qualità di chi le offre o le condizioni della contrattazione facciano ritenere che si possa trattare di cose provenienti da reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, in un procedimento penale, aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, evocando rispettivamente il principio di uguaglianza e ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 712 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Busto Arsizio. La norma incriminatrice è quindi rimasta pienamente vigente.
Il principio
La contravvenzione dell’art. 712 c.p. non contrasta con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena: la previsione di un obbligo di diligenza nell’acquisto di cose di sospetta provenienza risponde a una scelta non manifestamente irragionevole del legislatore.
Domande e risposte
L’art. 712 c.p. è stato dichiarato incostituzionale?
No. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, lasciando la norma in vigore.
Cosa punisce l’art. 712 del codice penale?
L’acquisto o la ricezione di cose senza accertarne la provenienza, quando le circostanze facciano sospettare che provengano da reato.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
L’art. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e l’art. 27, terzo comma (funzione rieducativa della pena).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, primo parametro evocato.
- Art. 27 della Costituzione — sancisce la funzione rieducativa della pena, secondo parametro evocato.
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