Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittima la norma che estendeva ai condannati minorenni gli automatismi preclusivi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, subordinando l’accesso ai benefici alla sola collaborazione con la giustizia. Nell’esecuzione penale minorile deve prevalere la valutazione individualizzata e la finalità rieducativa.
Di cosa si tratta
L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario impedisce, per certi reati gravi, l’accesso ai benefici penitenziari (misure di comunità, permessi premio, lavoro esterno) salvo che il condannato collabori con la giustizia. Un decreto legislativo del 2018 sull’esecuzione penale minorile estendeva quel meccanismo anche ai minorenni e ai giovani adulti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 121 del 2018, nella parte in cui rendeva applicabile ai minorenni l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975. Parametri: artt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi in relazione alla direttiva 2016/800/UE e alla Carta dei diritti fondamentali UE). Giudice rimettente: il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018. L’automatismo preclusivo, fondato sulla sola tipologia di reato e superabile solo con la collaborazione, è incompatibile con l’esecuzione penale minorile, che esige una valutazione caso per caso orientata alla risocializzazione del minore.
Il principio
Nell’esecuzione della pena nei confronti dei minorenni deve essere garantita una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura alle finalità di risocializzazione: sono illegittimi gli automatismi che, sulla base del solo titolo di reato, precludono l’accesso ai benefici penitenziari, in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con la tutela del minore.
Domande e risposte
Cos’è l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?
È la norma che, per alcuni reati gravi, vieta l’accesso ai benefici penitenziari salvo che il condannato collabori con la giustizia, introducendo una preclusione legata al titolo di reato.
Perché per i minorenni serve un regime diverso?
Perché la Costituzione impone per i minori una particolare protezione e una pena orientata alla rieducazione: un divieto automatico, fondato solo sul reato, impedisce di valutare il percorso individuale del minore.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Ai minorenni non si applica più l’automatismo preclusivo dell’art. 4-bis: il giudice deve valutare in concreto, caso per caso, l’accesso ai benefici penitenziari.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro centrale della decisione.
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia e della gioventù, evocata a sostegno dell’esecuzione penale minorile.
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, ritenuti violati dall’estensione ai minori delle preclusioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.