Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 17/2018 – Esenzione IMU sui terreni montani e ricorso della Regione Sardegna

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    La Corte costituzionale ha esaminato il d.l. n. 4 del 2015 sull’esenzione IMU per i terreni agricoli montani, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna e dal TAR Lazio. Le numerose questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la disciplina statale ha retto al vaglio costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 ha ridefinito i criteri di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli situati in zone montane o di collina, individuandoli sulla base dell’altitudine dei Comuni. La Regione Sardegna e alcuni contribuenti laziali contestavano questa disciplina, ritenendola lesiva dell’autonomia regionale e di altri principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha impugnato in via principale l’art. 1, vari commi, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito dalla legge n. 34 del 2015; il TAR Lazio ha sollevato in via incidentale questioni sull’art. 1, comma 1, lettere a) e b). I parametri comprendevano norme dello Statuto speciale per la Sardegna e gli artt. 3, 23, 81, 117 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni proposte dalla Regione Sardegna e dal TAR Lazio. La disciplina statale dell’esenzione IMU per i terreni montani è stata ritenuta riconducibile alla competenza statale e non lesiva dell’autonomia finanziaria regionale né degli altri parametri evocati.

    Il principio

    La definizione dei presupposti di esenzione dall’IMU rientra nella competenza del legislatore statale in materia di sistema tributario e non vincola illegittimamente l’autonomia finanziaria della Regione: le scelte sull’ambito dell’esenzione sono espressione della discrezionalità legislativa statale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava il decreto impugnato?

    I criteri per l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli montani, basati sull’altitudine dei Comuni in cui si trovano.

    Come si è conclusa la causa?

    Con una pronuncia di inammissibilità e non fondatezza: la disciplina statale non è stata annullata.

    La Regione Sardegna ha ottenuto ragione?

    No. Le sue censure sono state respinte, in parte per inammissibilità e in parte perché ritenute infondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2018 – Compenso al difensore d’ufficio e impugnazione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che nega il compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile. La norma resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona è ammessa al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato), il compenso dell’avvocato è pagato dallo Stato. L’art. 106 del Testo unico sulle spese di giustizia prevede però che quel compenso non venga liquidato se l’impugnazione proposta viene dichiarata inammissibile. La Corte d’appello di Salerno dubitava che questa regola, applicata senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità, fosse costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Salerno, sezione civile, ha impugnato l’art. 106 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude il compenso ogni volta che l’impugnazione sia inammissibile, senza distinguere la causa dell’inammissibilità. I parametri evocati erano gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La previsione che subordina il compenso all’esito non inammissibile dell’impugnazione risponde a una scelta non irragionevole del legislatore, volta a evitare che siano finanziate a spese dello Stato impugnazioni superflue o meramente dilatorie, senza ledere il diritto di difesa né il diritto a un’equa retribuzione.

    Il principio

    Il legislatore può, senza violare la Costituzione, escludere il compenso del difensore a carico dello Stato quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile: si tratta di un bilanciamento ragionevole tra il diritto di difesa e l’esigenza di contenere la spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È l’istituto che consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato il cui compenso è pagato dallo Stato.

    La norma sul mancato compenso resta valida?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, quindi l’art. 106 continua ad applicarsi.

    Perché la Corte ha ritenuto ragionevole la norma?

    Perché mira a non gravare sui contribuenti il costo di impugnazioni inammissibili, bilanciando il diritto di difesa con il contenimento della spesa pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 291/2019 – Fauna selvatica: illegittima la norma lombarda sul recupero dei capi abbattuti

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Governo contro la legge di semplificazione della Regione Lombardia n. 17 del 2018 in materia di fauna selvatica. Ha dichiarato l’illegittimità della norma sul recupero dei capi abbattuti, respingendo le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva approvato una legge di revisione normativa e semplificazione che modificava anche la disciplina venatoria e sul prelievo della fauna selvatica. Il Governo riteneva che alcune modifiche violassero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune lettere dell’art. 15, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), in relazione alla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera j), nella parte in cui sostituiva le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con «dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero». Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative alle lettere m) e q) dello stesso articolo.

    Il principio

    La disciplina del prelievo venatorio incide sulla tutela dell’ecosistema, riservata allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; la Regione non può allentare i vincoli posti dalla legge n. 157 del 1992 a protezione della fauna selvatica subordinando il conteggio degli abbattimenti all’avvenuto recupero dei capi.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte?

    La modifica che agganciava il conteggio degli abbattimenti all’«avvenuto recupero» dei capi, anziché ai soli abbattimenti accertati: una previsione che indeboliva la protezione della fauna selvatica.

    Le altre modifiche sono rimaste valide?

    Sì. Le questioni relative alle lettere m) e q) dell’art. 15 sono state dichiarate non fondate.

    Perché la materia spetta allo Stato?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); la legge n. 157 del 1992 fissa standard uniformi che le Regioni non possono ridurre.

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    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
  • Corte cost. n. 290/2019 – Governo del territorio: parziale illegittimità della legge della Regione Lazio

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Lazio n. 7 del 2018. Ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni in materia urbanistica e di governo del territorio, respingendo invece le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato una legge di semplificazione e sviluppo regionale che incideva su più settori, tra cui l’urbanistica e il governo del territorio. Il Governo ne ha impugnato diverse disposizioni ritenendole invasive di competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l), m) e s), e all’art. 97 della Costituzione (ordinamento civile, livelli essenziali delle prestazioni, tutela dell’ambiente e buon andamento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato un dispositivo articolato: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (tra cui l’art. 5, comma 6, lettera c, che introduceva l’art. 57-ter nella legge reg. Lazio n. 38 del 1999), ha dichiarato non fondate diverse altre questioni e inammissibili quelle relative all’art. 84, comma 1, lettera b).

    Il principio

    Le disposizioni regionali in materia urbanistica e di governo del territorio sono illegittime quando incidono su ambiti riservati allo Stato, come l’ordinamento civile o la tutela dell’ambiente; restano invece valide quando rispettano il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.

    Domande e risposte

    La legge regionale del Lazio è stata annullata del tutto?

    No. L’esito è parziale: solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime, mentre molte altre questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Quali disposizioni sono state dichiarate illegittime?

    Tra le altre, l’art. 5, comma 6, lettera c), che introduceva l’art. 57-ter nella legge regionale sul governo del territorio, e la modifica all’art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    L’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile), m) (livelli essenziali delle prestazioni) e s) (ambiente), oltre all’art. 97 sul buon andamento.

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  • Corte cost. n. 289/2019 – Rifiuti ed economia circolare: legittima la legge della Regione Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni del Governo contro la legge della Regione Campania n. 29 del 2018 in materia di rifiuti. Le modifiche regionali alla disciplina sui rifiuti e sull’economia circolare non invadono la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva modificato la propria normativa di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti ed economia circolare. Il Governo riteneva che alcune di queste modifiche sconfinassero nella competenza statale esclusiva sull’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere d), f) e u), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, funzioni fondamentali degli enti locali e buon andamento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: quelle relative alle lettere d) e f) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), quella sull’art. 12-bis, comma 5, in riferimento alla lettera p), e quella sulla lettera u) in riferimento all’art. 97 Cost.

    Il principio

    Le modifiche regionali alla disciplina dei rifiuti restano legittime quando si muovono nel quadro della normativa statale ed europea, senza alterare il nucleo di tutela ambientale riservato in via esclusiva allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    La legge campana sui rifiuti è rimasta in vigore?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal Governo, confermando la legittimità delle disposizioni impugnate.

    Chi ha competenza sulla materia rifiuti?

    La tutela dell’ambiente, che include il nucleo essenziale della disciplina dei rifiuti, è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le Regioni possono intervenire nel rispetto di tale quadro.

    Quali erano i parametri costituzionali?

    Gli artt. 117, secondo comma, lettere s) (ambiente) e p) (funzioni fondamentali degli enti locali), e l’art. 97 sul buon andamento della pubblica amministrazione.

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  • Corte cost. n. 288/2019 – Abolizione seconda rata IMU 2013: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 e sul correlato meccanismo fiscale. La scelta del legislatore di spostare il prelievo dall’imposizione immobiliare delle persone fisiche a quella reddituale di alcune persone giuridiche non viola né il principio di capacità contributiva né quello di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 133 del 2013 aveva abolito la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione (esclusi gli immobili «di lusso»), recuperando le risorse con una diversa imposizione a carico di determinate persone giuridiche. Alcune commissioni tributarie hanno dubitato della legittimità di questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Piemonte e la Commissione tributaria di secondo grado di Trento hanno sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando irragionevolezza, violazione della capacità contributiva e difetto dei presupposti del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha rilevato che l’intervento del legislatore ha comportato uno spostamento della fiscalità dall’imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, con un effetto, sia pure parziale, redistributivo e solidaristico, non irragionevole.

    Il principio

    Lo spostamento del carico fiscale tra diverse categorie di contribuenti, deciso dal legislatore nell’ambito della sua discrezionalità, non viola gli artt. 3 e 53 Cost. se non è manifestamente irragionevole; l’eventuale beneficio anche per contribuenti abbienti non esclude la connotazione redistributiva e solidaristica dell’intervento.

    Domande e risposte

    L’abolizione della seconda rata IMU 2013 era legittima?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il meccanismo, compreso il recupero delle risorse a carico di alcune persone giuridiche, non viola la Costituzione.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 53 (capacità contributiva) e 77, secondo comma (presupposti del decreto-legge).

    Perché la Corte parla di effetto «solidaristico»?

    Perché lo spostamento del prelievo ha comunque avvantaggiato anche le famiglie meno abbienti colpite dalla congiuntura economica, con un innegabile, sia pur parziale, effetto redistributivo.

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  • Corte cost. n. 287/2019 – Banca del latte umano donato: cessata la materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla copertura finanziaria della legge regionale della Basilicata che istituiva la banca del latte umano donato. La norma impugnata era stata abrogata prima della decisione e non aveva ricevuto applicazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva istituito una banca del latte umano donato per promuovere l’allattamento materno, con una copertura finanziaria di 50.000 euro per il 2019. Il Governo contestava che quella copertura fosse solo apparente, perché le risorse del relativo programma di bilancio risultavano già interamente impegnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 51 del 2018 in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la copertura finanziaria fosse «meramente apparente» perché riferita a somme già impegnate e quindi indisponibili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La norma impugnata era stata abrogata da una legge regionale successiva e, in mancanza del regolamento attuativo necessario, non aveva potuto ricevere applicazione nel periodo di vigenza: venivano così meno le condizioni per una pronuncia di merito.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è abrogata in corso di giudizio e non ha ricevuto applicazione medio tempore, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che è venuto meno l’oggetto della controversia: qui la norma era stata abrogata e non aveva avuto applicazione, quindi non c’era più nulla da decidere nel merito.

    La banca del latte umano donato è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non ha giudicato il merito; ha solo preso atto dell’abrogazione dell’art. 8 (la norma sulla copertura) e della sua mancata applicazione.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che la copertura finanziaria di 50.000 euro fosse fittizia, riguardando risorse del bilancio regionale già interamente impegnate, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 286/2019 – Impianti rinnovabili e VIA: la legge regionale della Basilicata supera il vaglio

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    La Corte costituzionale ha deciso il ricorso del Governo contro varie norme della legge della Regione Basilicata n. 38 del 2018 in materia di bilancio, energia rinnovabile e ambiente. L’esito è misto: alcune questioni inammissibili, una con cessata materia del contendere e diverse non fondate, tra cui quelle sul cumulo degli impianti da fonti rinnovabili ai fini della VIA.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale conteneva una «seconda variazione» di bilancio e disposizioni in vari settori. Tra le norme contestate, quella che disciplinava il «cumulo» degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) ai fini della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e i limiti all’uso della procedura abilitativa semplificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 52 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, invocando in particolare l’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente) e terzo comma (energia), nonché l’art. 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha adottato un dispositivo articolato: ha dichiarato inammissibili alcune questioni (tra cui quella sull’art. 52), cessata la materia del contendere su altre (art. 42) e non fondate le restanti, tra cui quelle sull’art. 30 (cumulo impianti FER) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e sull’art. 32 e l’art. 37.

    Il principio

    La disciplina regionale che estende l’ambito territoriale rilevante per il «cumulo» degli impianti da fonti rinnovabili ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA non viola la competenza statale sulla tutela dell’ambiente quando si muove nel quadro dei criteri fissati dall’art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011, che rimette alle Regioni l’individuazione dei casi di valutazione cumulativa.

    Domande e risposte

    La legge regionale della Basilicata è stata annullata?

    No, non integralmente. Sulle norme esaminate la Corte ha pronunciato un esito misto: alcune questioni inammissibili, una con cessata materia del contendere e diverse non fondate.

    Cosa significa «cumulo» degli impianti FER?

    È la valutazione congiunta di più progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati nella stessa area, per evitare che la frammentazione artificiosa di un progetto unitario eluda la soglia che fa scattare la verifica di impatto ambientale.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui erano formulate; la Corte le ha esaminate prima del merito, dichiarandone l’inammissibilità o la cessazione della materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 285/2019 – Sicurezza integrata: legittima la legge regionale della Basilicata

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    La Corte costituzionale ha respinto in larga parte il ricorso del Governo contro la legge della Regione Basilicata n. 45 del 2018 in materia di sicurezza. Ha dichiarato non fondate quasi tutte le questioni, riconoscendo che la Regione può intervenire nell’ambito della «sicurezza integrata» senza invadere la competenza statale esclusiva sull’ordine pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva approvato una legge per la prevenzione e il contrasto della criminalità e la promozione della cultura della legalità. Il Governo l’ha impugnata sostenendo che invadesse la materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata in via esclusiva allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018 per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, in particolare per asserito sconfinamento nella competenza statale in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alle varie disposizioni impugnate (artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 8 nella parte indicata), in alcuni casi «nei sensi di cui in motivazione». Le finalità di promozione della legalità, sostegno alle vittime e sicurezza integrata rientrano in ambiti di legittimo intervento regionale, purché non si traducano in attività di prevenzione e repressione dei reati, riservate allo Stato.

    Il principio

    Le Regioni possono intervenire nel quadro della «sicurezza integrata» introdotta dal d.l. n. 14 del 2017 con politiche di promozione della vivibilità e sostegno alle vittime, senza per questo invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    Domande e risposte

    Una Regione può legiferare in materia di sicurezza?

    Sì, ma nei limiti della «sicurezza integrata»: può promuovere legalità, sostegno alle vittime e vivibilità del territorio, senza occuparsi di prevenzione e repressione dei reati, che spettano allo Stato.

    Com’è finito il ricorso del Governo?

    È stato in larga parte respinto: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulle principali disposizioni impugnate.

    Qual era il parametro costituzionale invocato?

    Soprattutto l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza, competenza esclusiva statale), oltre all’art. 3 sul principio di uguaglianza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riparto di competenze Stato-Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza
    • Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: principio di uguaglianza per asserita disparità di trattamento tra associazioni
  • Corte cost. n. 284/2019 – Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena detentiva è legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale). La cornice di pena fino a tre anni di reclusione non viola né il principio di uguaglianza né la finalità rieducativa della pena: la scelta sanzionatoria rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’oltraggio a pubblico ufficiale è il reato di chi, in luogo pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre questi compie un atto del proprio ufficio. La fattispecie, abrogata nel 1999, è stata reintrodotta nel 2009 e punita con la reclusione fino a tre anni. Un giudice di Torino ha dubitato che questa pena detentiva fosse troppo severa rispetto a reati analoghi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il rimettente lamentava una sproporzione rispetto all’art. 342 cod. pen. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), punito con sola pena pecuniaria, e riteneva la pena detentiva contraria alla finalità rieducativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha escluso che le due fattispecie tutelino beni giuridici sovrapponibili e ha ribadito che la determinazione delle pene appartiene alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, qui non riscontrata. Ha inoltre giudicato inconferenti i richiami alla giurisprudenza della Corte EDU (caso Belpietro contro Italia), che riguardava la libertà di espressione giornalistica.

    Il principio

    La scelta della specie e della quantità di pena spetta al legislatore e sfugge al sindacato di costituzionalità salvo manifesta irragionevolezza o sproporzione; la previsione di una pena detentiva per l’oltraggio a pubblico ufficiale non è di per sé contraria né all’art. 3 né alla funzione rieducativa di cui all’art. 27 Cost.

    Domande e risposte

    L’oltraggio a pubblico ufficiale è ancora un reato?

    Sì. Con questa sentenza la Corte ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 341-bis cod. pen., che punisce la condotta con la reclusione fino a tre anni.

    Perché la Corte non ha ritenuto sproporzionata la pena?

    Perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del legislatore e può essere censurata solo se manifestamente irragionevole, condizione non ravvisata nel caso di specie.

    Il confronto con l’art. 342 cod. pen. era pertinente?

    No. Secondo la Corte le due norme non tutelano interessi sostanzialmente identici, quindi il diverso trattamento sanzionatorio non viola il principio di uguaglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2019 – Riutilizzo di medicinali inutilizzati in Campania: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo sull’impugnazione statale di una legge della Regione Campania per il recupero e la donazione di medicinali inutilizzati in corso di validità. Venuti meno i presupposti del giudizio, non vi è pronuncia sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato una legge per favorire il recupero, il reimpiego e la donazione di medicinali inutilizzati ma ancora validi, a fini solidaristici. Lo Stato l’aveva impugnata davanti alla Corte; nel corso del giudizio sono però venuti meno i presupposti per la decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Campania n. 18 del 2018 (interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri. Si era costituita in giudizio la Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è pertanto alcuna pronuncia sulla legittimità costituzionale delle disposizioni campane impugnate.

    Il principio

    Anche in materia sanitaria, quando nel giudizio in via principale vengono meno i presupposti per la prosecuzione, la Corte si limita a dichiarare l’estinzione del processo, con decisione di natura puramente processuale e senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge campana?

    Interventi per recuperare, reimpiegare e donare medicinali inutilizzati ma ancora in corso di validità, con finalità di riutilizzo e solidarietà.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio in via principale; la Corte non ha quindi deciso nel merito.

    L’estinzione è una bocciatura della legge?

    No: è una chiusura processuale del giudizio, che non equivale né a un accoglimento né a un rigetto delle censure proposte.

  • Corte cost. n. 267/2019 – Sviluppo Toscana spa: processo estinto

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione statale di una legge della Regione Toscana sul finanziamento della società Sviluppo Toscana spa. Venuti meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, non vi è alcuna pronuncia sul merito.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi in via principale, lo Stato impugna una legge regionale (o viceversa) davanti alla Corte. Se nel corso del processo viene meno l’interesse alla decisione — ad esempio per modifica o abrogazione della norma e successiva rinuncia — il giudizio si estingue senza pronuncia di merito. È ciò che è avvenuto per la legge toscana sulla società Sviluppo Toscana spa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana n. 19 del 2018 (disposizioni sull’attività e sul finanziamento della società Sviluppo Toscana spa, con modifiche alla legge reg. n. 28 del 2008). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri. Si era costituita in giudizio la Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è quindi alcuna decisione sul merito della legittimità costituzionale della norma toscana impugnata.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio in via principale, la Corte ne dichiara l’estinzione, senza esaminare la fondatezza delle censure: la decisione ha natura esclusivamente processuale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni processuali — tipicamente la rinuncia al ricorso accettata o il venir meno dell’interesse — senza che la Corte decida se la norma sia o meno costituzionale.

    La legge regionale resta in vigore?

    L’estinzione non comporta una pronuncia sulla norma; gli effetti dipendono dalle vicende che hanno condotto alla chiusura del giudizio (ad esempio una modifica legislativa intervenuta).

    Perché la Corte non decide sempre nel merito?

    Perché il giudizio costituzionale presuppone un interesse attuale alla decisione: se questo viene meno, manca la ragione stessa per pronunciarsi.