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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla copertura finanziaria della legge regionale della Basilicata che istituiva la banca del latte umano donato. La norma impugnata era stata abrogata prima della decisione e non aveva ricevuto applicazione.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva istituito una banca del latte umano donato per promuovere l’allattamento materno, con una copertura finanziaria di 50.000 euro per il 2019. Il Governo contestava che quella copertura fosse solo apparente, perché le risorse del relativo programma di bilancio risultavano già interamente impegnate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 51 del 2018 in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la copertura finanziaria fosse «meramente apparente» perché riferita a somme già impegnate e quindi indisponibili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La norma impugnata era stata abrogata da una legge regionale successiva e, in mancanza del regolamento attuativo necessario, non aveva potuto ricevere applicazione nel periodo di vigenza: venivano così meno le condizioni per una pronuncia di merito.
Il principio
Quando la norma impugnata è abrogata in corso di giudizio e non ha ricevuto applicazione medio tempore, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che è venuto meno l’oggetto della controversia: qui la norma era stata abrogata e non aveva avuto applicazione, quindi non c’era più nulla da decidere nel merito.
La banca del latte umano donato è stata dichiarata illegittima?
No. La Corte non ha giudicato il merito; ha solo preso atto dell’abrogazione dell’art. 8 (la norma sulla copertura) e della sua mancata applicazione.
Perché il Governo aveva impugnato la norma?
Perché riteneva che la copertura finanziaria di 50.000 euro fosse fittizia, riguardando risorse del bilancio regionale già interamente impegnate, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro invocato: obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi oneri
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.