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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto in larga parte il ricorso del Governo contro la legge della Regione Basilicata n. 45 del 2018 in materia di sicurezza. Ha dichiarato non fondate quasi tutte le questioni, riconoscendo che la Regione può intervenire nell’ambito della «sicurezza integrata» senza invadere la competenza statale esclusiva sull’ordine pubblico.

Di cosa si tratta

La Regione Basilicata aveva approvato una legge per la prevenzione e il contrasto della criminalità e la promozione della cultura della legalità. Il Governo l’ha impugnata sostenendo che invadesse la materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata in via esclusiva allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018 per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, in particolare per asserito sconfinamento nella competenza statale in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alle varie disposizioni impugnate (artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 8 nella parte indicata), in alcuni casi «nei sensi di cui in motivazione». Le finalità di promozione della legalità, sostegno alle vittime e sicurezza integrata rientrano in ambiti di legittimo intervento regionale, purché non si traducano in attività di prevenzione e repressione dei reati, riservate allo Stato.

Il principio

Le Regioni possono intervenire nel quadro della «sicurezza integrata» introdotta dal d.l. n. 14 del 2017 con politiche di promozione della vivibilità e sostegno alle vittime, senza per questo invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Domande e risposte

Una Regione può legiferare in materia di sicurezza?

Sì, ma nei limiti della «sicurezza integrata»: può promuovere legalità, sostegno alle vittime e vivibilità del territorio, senza occuparsi di prevenzione e repressione dei reati, che spettano allo Stato.

Com’è finito il ricorso del Governo?

È stato in larga parte respinto: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulle principali disposizioni impugnate.

Qual era il parametro costituzionale invocato?

Soprattutto l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza, competenza esclusiva statale), oltre all’art. 3 sul principio di uguaglianza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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