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La Corte dichiara estinto il processo sull’impugnazione statale di una legge della Regione Campania per il recupero e la donazione di medicinali inutilizzati in corso di validità. Venuti meno i presupposti del giudizio, non vi è pronuncia sul merito.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva approvato una legge per favorire il recupero, il reimpiego e la donazione di medicinali inutilizzati ma ancora validi, a fini solidaristici. Lo Stato l’aveva impugnata davanti alla Corte; nel corso del giudizio sono però venuti meno i presupposti per la decisione nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Campania n. 18 del 2018 (interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri. Si era costituita in giudizio la Regione Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è pertanto alcuna pronuncia sulla legittimità costituzionale delle disposizioni campane impugnate.
Il principio
Anche in materia sanitaria, quando nel giudizio in via principale vengono meno i presupposti per la prosecuzione, la Corte si limita a dichiarare l’estinzione del processo, con decisione di natura puramente processuale e senza esame del merito.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge campana?
Interventi per recuperare, reimpiegare e donare medicinali inutilizzati ma ancora in corso di validità, con finalità di riutilizzo e solidarietà.
Perché il processo si è estinto?
Perché sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio in via principale; la Corte non ha quindi deciso nel merito.
L’estinzione è una bocciatura della legge?
No: è una chiusura processuale del giudizio, che non equivale né a un accoglimento né a un rigetto delle censure proposte.
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