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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2153 Codice Civile: Riparazioni di piccola manutenzione

    Articolo 2153 Codice Civile: Riparazioni di piccola manutenzione

    Art. 2153 c.c. Riparazioni di piccola manutenzione

    In vigore

    Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

  • Articolo 2154 Codice Civile: Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

    Articolo 2154 Codice Civile: Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

    Art. 2154 c.c. Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

    In vigore

    famiglia colonica Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro. Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

  • Articolo 2155 Codice Civile: Raccolta e divisione dei prodotti

    Articolo 2155 Codice Civile: Raccolta e divisione dei prodotti

    Art. 2155 c.c. Raccolta e divisione dei prodotti

    In vigore

    Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

  • Articolo 2156 Codice Civile: Vendita dei prodotti

    Articolo 2156 Codice Civile: Vendita dei prodotti

    Art. 2156 c.c. Vendita dei prodotti

    In vigore

    La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

  • Articolo 2157 Codice Civile: Diritto di preferenza del concedente

    Articolo 2157 Codice Civile: Diritto di preferenza del concedente

    Art. 2157 c.c. Diritto di preferenza del concedente

    In vigore

    Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

  • Articolo 2158 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2158 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2158 c.c. Morte di una delle parti

    In vigore

    La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla. Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario. In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

  • Articolo 2159 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Articolo 2159 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Art. 2159 c.c. Scioglimento del contratto

    In vigore

    Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

  • Articolo 2160 Codice Civile: Trasferimento del diritto di godimento del fondo

    Articolo 2160 Codice Civile: Trasferimento del diritto di godimento del fondo

    Art. 2160 c.c. Trasferimento del diritto di godimento del fondo

    In vigore

    fondo Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso. I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell’originario concedente.

  • Articolo 2161 Codice Civile: Libretto colonico

    Articolo 2161 Codice Civile: Libretto colonico

    Art. 2161 c.c. Libretto colonico

    In vigore

    Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

  • Articolo 2162 Codice Civile: Efficacia probatoria del libretto colonico

    Articolo 2162 Codice Civile: Efficacia probatoria del libretto colonico

    Art. 2162 c.c. Efficacia probatoria del libretto colonico

    In vigore

    Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte. Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.