Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 39 T.U. Espropriazione – Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

    Art. 39 T.U. Espropriazione – Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.

    2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell’indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.

    3. Con atto di citazione innanzi alla corte d’appello nel cui distretto si trova l’area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall’autorità. L’opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto di stima.

    4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d’appello di determinare l’indennità.

    5. Dell’indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l’area è successivamente espropriata.

  • Art. 38 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata

    Art. 38 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennità è determinata nella misura pari al valore venale.

    2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.

    2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità.

  • Art. 37 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile

    Art. 37 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento.

    2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento.

    3. Ai soli fini dell’applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.

    4. Salva la disposizione dell’articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.

    5. I criteri e i requisiti per valutare l’edificabilità di fatto dell’area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

    6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell’area.

    7.

    8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall’espropriato o dal suo dante causa un’imposta in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza è corrisposta dall’espropriante all’espropriato.

    9. Qualora l’area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.

  • Art. 36 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica.

    Art. 36 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica.

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Se l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell’ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l’indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

    1-bis. È fatto salvo il disposto dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.

  • Art. 35 T.U. Espropriazione – Regime fiscale

    Art. 35 T.U. Espropriazione – Regime fiscale

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

    2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. .

    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.

    4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

    5. Si applica l’articolo 28, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.

    6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l’indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.

  • Art. 34 T.U. Espropriazione – Soggetti aventi titolo all’indennità

    Art. 34 T.U. Espropriazione – Soggetti aventi titolo all’indennità

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore.

    2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell’atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

    3. L’espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l’enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell’indennità.

    4. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull’indennità di esproprio e può proporre l’opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.

  • Art. 33 T.U. Espropriazione – Espropriazione parziale di un bene unitario

    Art. 33 T.U. Espropriazione – Espropriazione parziale di un bene unitario

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.

    2. Se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l’importo corrispondente al medesimo vantaggio.

    3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l’intero bene. L’espropriante può non accettare l’abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennità dovuta. In ogni caso l’indennità dovuta dall’espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1.

  • Art. 32 T.U. Espropriazione – Determinazione del valore del bene

    Art. 32 T.U. Espropriazione – Determinazione del valore del bene

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.

    2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento.

    3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare.

  • Art. 31 T.U. Espropriazione – Disposizioni sulla indennità

    Art. 31 T.U. Espropriazione – Disposizioni sulla indennità

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell’articolo precedente devono chiedere l’approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l’accettazione dell’indennità offerta dal promotore dell’espropriazione, ovvero per la conclusione dell’accordo di cessione.

    2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione.

    3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili.

    4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l’indennità determinata dai tecnici ai sensi dell’articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.

  • Art. 30 T.U. Espropriazione – Regola generale

    Art. 30 T.U. Espropriazione – Regola generale

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: maternità e congedi

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Le tutele di legge per genitori che lavorano in agenzia immobiliare e le possibili integrazioni del contratto collettivo.

    In sintesi

    La maternità e i congedi sono regolati dal d.lgs. 151/2001: congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi indennizzato all'80% dall'INPS, congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e riposi giornalieri. Il CCNL Agenzie Immobiliari integra l'indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta mensile durante il congedo di maternità (art. 145); il divieto di licenziamento opera fino al primo anno di vita del bambino.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Il quadro: legge e contratto

    La tutela della genitorialità è in larghissima parte fissata dalla legge, in particolare dal Testo Unico maternità e paternità (d.lgs. 151/2001). Il CCNL Agenzie Immobiliari interviene per integrare alcune indennità o prevedere tutele aggiuntive, ma non può ridurre i diritti di legge. È quindi importante distinguere ciò che spetta per legge a tutti i lavoratori da ciò che è eventualmente migliorato dal contratto.

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro per complessivi 5 mesi: di regola due mesi prima e tre dopo il parto. Sono ammesse forme di flessibilità (un mese prima e quattro dopo, oppure astensione tutta dopo il parto) se il medico attesta che non vi sono rischi. Durante il congedo spetta un'indennità INPS pari all'80% della retribuzione; per l'art. 145 del CCNL il datore di lavoro integra l'indennità in modo da arrivare al 100% della retribuzione netta mensile che la lavoratrice avrebbe percepito lavorando. L'integrazione non si applica al periodo di astensione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Il congedo si computa nell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, comprese tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.

    Congedo di paternità

    Il padre lavoratore ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di alcuni giorni, da fruire nel periodo attorno alla nascita, indennizzato dall'INPS. È un diritto autonomo, distinto e cumulabile con l'eventuale congedo parentale.

    Congedo parentale e riposi

    Principali istituti a tutela dei genitori (d.lgs. 151/2001)
    Istituto A chi spetta Contenuto essenziale
    Congedo parentale Entrambi i genitori Astensione facoltativa nei primi anni di vita del bambino, entro i limiti complessivi di legge, in parte indennizzata dall'INPS
    Riposi giornalieri Madre/padre nel primo anno Permessi orari giornalieri (“allattamento”) nel primo anno di vita del bambino
    Congedo per malattia del figlio Entrambi i genitori Astensione per malattia del bambino, con condizioni diverse per fasce di età

    Le condizioni economiche del congedo parentale (mesi indennizzati e percentuali) sono stabilite dalla legge e periodicamente aggiornate; il CCNL (art. 145) prevede che il congedo parentale possa essere chiesto anche a ore o a giorni, con un minimo di due ore al giorno, e che per le festività cadenti nel congedo di maternità o parentale il datore integri la quota INPS fino al 100% della quota giornaliera.

    Divieto di licenziamento e dimissioni protette

    Opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo ipotesi eccezionali tassative (cessazione dell'attività, giusta causa, esito negativo della prova). Le dimissioni della madre o del padre presentate durante la gravidanza e fino ai tre anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia, se adottato o in affidamento) devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, a garanzia della genuinità della scelta. Se le dimissioni sono rese nel primo anno, la lavoratrice non deve il preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva di preavviso e al TFR (art. 142).

    Conciliazione: part-time e flessibilità

    Per favorire la conciliazione, il rientro dalla maternità può essere accompagnato da richieste di part-time o di articolazioni flessibili dell'orario, nei termini previsti dalla legge e dal CCNL. Nelle agenzie, dove la presenza al pubblico è importante, è spesso utile concordare per iscritto la nuova organizzazione.

    Casi pratici

    Un'addetta in maternità flessibile
    Caia, consulente, sceglie la flessibilità: un mese prima e quattro mesi dopo il parto. Durante i 5 mesi percepisce l'indennità INPS all'80%, integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta mensile (art. 145). Il posto è garantito e opera il divieto di licenziamento.
    Tizio usa il congedo di paternità
    Tizio fruisce del congedo di paternità obbligatorio nei giorni successivi alla nascita del figlio, indennizzato dall'INPS. Successivamente concorda con l'agenzia alcune settimane di congedo parentale per alternarsi con la compagna.
    Sempronia rientra e chiede il part-time
    Sempronia, al rientro dalla maternità, chiede un part-time per gestire il bambino. Concorda con l'agenzia un orario ridotto formalizzato per iscritto; mantiene tutte le tutele del CCNL in misura proporzionale alle ore.
  • Art. 29 T.U. Espropriazione – Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

    Art. 29 T.U. Espropriazione – Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.