Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 158/2018 – Indennità di maternità e congedo per assistenza al familiare disabile

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che, nel calcolo dei sessanta giorni che precludono l’indennità di maternità, non escludeva il congedo straordinario fruito per assistere il coniuge o il figlio con grave disabilità.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice rischiava di perdere l’indennità di maternità perché tra la fine del congedo straordinario per assistere un familiare disabile e l’inizio del congedo di maternità erano trascorsi più di sessanta giorni. I giudici del lavoro di Torino e Trento hanno ritenuto irragionevole questo effetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni il congedo ex art. 42, comma 5, fruito per l’assistenza al coniuge o al figlio gravemente disabile. Questioni promosse dai Tribunali di Torino e Trento in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni il periodo di congedo straordinario fruito per assistere il coniuge convivente o il figlio con handicap grave.

    Il principio

    Il periodo di congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave non può pregiudicare l’accesso all’indennità di maternità: tutela della maternità e tutela del disabile non possono essere poste in conflitto a danno della lavoratrice.

    Domande e risposte

    Cosa rischiava la lavoratrice prima di questa sentenza?

    Di perdere l’indennità di maternità se tra il congedo per assistere un familiare disabile e l’astensione obbligatoria fossero passati più di sessanta giorni.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che quel periodo di congedo straordinario va escluso dal calcolo dei sessanta giorni, dichiarando incostituzionale la norma nella parte che non lo prevedeva.

    Quali principi sono stati richiamati?

    La tutela della maternità (artt. 31 e 37) e il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2018 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 68 del 2018

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    Con questa ordinanza la Corte ha corretto un errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza n. 68 del 2018, espungendo il riferimento a una norma erroneamente indicata.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di una pronuncia di carattere processuale, non di una decisione su una questione di legittimità costituzionale: la Corte interviene per emendare un refuso nel testo di una propria precedente sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità in senso proprio. La Corte ha rilevato che il capo n. 13 del dispositivo della sentenza n. 68 del 2018 menzionava per mero errore materiale anche l’art. 59, comma 3, già oggetto della declaratoria di illegittimità al capo n. 2 del medesimo dispositivo.

    La decisione della Corte

    In applicazione dell’art. 32 delle Norme integrative, la Corte ha disposto che nel dispositivo della sentenza n. 68 del 2018, al capo n. 13, siano espunte le parole «dell’art. 59, comma 3;».

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere d’ufficio gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, senza che ciò incida sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Corregge un semplice errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 68 del 2018.

    Cambia il contenuto della sentenza n. 68/2018?

    No: si limita a eliminare un riferimento normativo indicato per errore, senza modificare la sostanza della decisione.

    Su quale base la Corte interviene?

    Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 218/2018 – Tutela dei minori stranieri non accompagnati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro alcune norme della legge sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati. Le disposizioni impugnate sono state salvate.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 47 del 2017 ha introdotto misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati, cioè i minorenni presenti in Italia senza assistenza di un adulto responsabile. Il caso riguarda l’applicazione di alcune di queste norme da parte del giudice tutelare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. Le norme impugnate sono rimaste in vigore.

    Il principio

    Le norme della legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, censurate in riferimento al principio di eguaglianza, non risultano costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Chi sono i minori stranieri non accompagnati?

    Sono i minorenni stranieri presenti sul territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di un adulto responsabile.

    La Corte ha annullato le norme impugnate?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni, salvando gli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2018 – Attività venatoria e piani di abbattimento in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte di una norma della Regione Abruzzo che consentiva di avvalersi, nei piani di abbattimento della fauna selvatica, anche di cacciatori non proprietari né conduttori dei fondi interessati, in contrasto con la legge statale di protezione della fauna.

    Di cosa si tratta

    I piani di abbattimento servono a controllare le specie di fauna selvatica. La legge statale (n. 157 del 1992) stabilisce che le guardie venatorie, nell’attuarli, possano avvalersi solo dei proprietari o conduttori dei fondi che siano cacciatori. La Regione Abruzzo aveva ampliato questa platea, includendo anche i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia segnalati dai comitati di gestione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Abruzzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, commi 2 e 6, lettera c), della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, lamentando una riduzione del livello minimo di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della Federazione italiana della caccia e di un privato e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole che includevano i cacciatori iscritti o ammessi agli ATC segnalati dai comitati di gestione, e del comma 6, lettera c), della legge regionale abruzzese.

    Il principio

    La normativa statale sulla protezione della fauna selvatica fissa un livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente; la Regione non può abbassarlo ampliando la platea di chi attua i piani di abbattimento oltre i limiti previsti dalla legge dello Stato.

    Domande e risposte

    Chi può attuare i piani di abbattimento secondo la legge statale?

    Le guardie venatorie possono avvalersi solo dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che siano cacciatori, e non di altri cacciatori.

    Cosa ha deciso la Corte sulla norma abruzzese?

    Ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui includeva anche i cacciatori iscritti agli ATC segnalati dai comitati di gestione.

    Perché la Regione non poteva ampliare questa platea?

    Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale e la legge dello Stato fissa un livello minimo e uniforme di protezione che le Regioni non possono ridurre.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 216/2018 – Abrogazione di reati e illeciti con sanzioni civili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate contro la norma che ha abrogato alcuni reati introducendo illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. La questione non è stata esaminata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha abrogato alcuni reati trasformandoli in illeciti civili, puniti con sanzioni pecuniarie civili anziché con la sanzione penale. Il caso riguarda l’applicazione di questa riforma in un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: la norma impugnata resta in vigore.

    Il principio

    Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità non vengono esaminate nel merito dalla Corte, che le dichiara inammissibili lasciando intatta la disciplina impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa aveva fatto il d.lgs. n. 7 del 2016?

    Aveva abrogato alcuni reati introducendo illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili al posto della sanzione penale.

    La Corte ha modificato la disciplina?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito; la norma resta in vigore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza), 25 (legalità penale) e 70 (funzione legislativa) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 156/2018 – Restituzione atti su tirocinio forense e accesso alla professione di avvocato

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti che avevano sollevato dubbi sull’art. 22, comma 2, della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, dichiarando inoltre inammissibile l’intervento di un’associazione di avvocati.

    Di cosa si tratta

    Il TAR del Lazio, in cause relative all’accesso e all’esercizio della professione forense, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su una disposizione della legge che disciplina l’ordinamento della professione di avvocato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), in giudizi promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, con due ordinanze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti e ha ordinato la restituzione degli atti ai collegi rimettenti del TAR del Lazio, sezione terza, senza decidere il merito.

    Il principio

    L’intervento nel giudizio costituzionale è ammesso solo a chi è parte del giudizio principale; quando mutano i presupposti rilevanti, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012 sull’ordinamento della professione forense.

    Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?

    Perché non era parte del giudizio principale da cui era scaturita la questione.

    Qual è stato l’esito sul merito?

    Nessuna decisione di merito: la Corte ha restituito gli atti ai giudici rimettenti.

  • Corte cost. n. 215/2018 – Gestione dei rifiuti nel Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro alcune norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di gestione dei rifiuti ed economia circolare. Le disposizioni regionali sono state salvate, alcune nei sensi indicati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato in via principale alcuni articoli della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla gestione dei rifiuti, in particolare le norme sul piano regionale, sulla localizzazione delle discariche di rifiuti pericolosi e sulle procedure di intervento dell’autorità competente, ritenendole in contrasto con la disciplina statale in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006 e allo statuto speciale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 13, e non fondate le questioni sugli artt. 15, comma 4, e 23 della legge regionale. Le norme impugnate sono rimaste in vigore.

    Il principio

    Le norme regionali del Friuli-Venezia Giulia in materia di gestione dei rifiuti, interpretate in armonia con la disciplina statale di tutela dell’ambiente, non eccedono le competenze regionali e non violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Quale Regione era coinvolta?

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la sua legge del 2017 sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare.

    Le norme regionali sono state annullate?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, salvando le disposizioni, alcune «nei sensi di cui in motivazione».

    Su quale competenza si fondava il ricorso statale?

    Sulla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

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  • Corte cost. n. 155/2018 – Cessazione della materia del contendere su norme degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali: le disposizioni impugnate erano state nel frattempo modificate o erano venute meno.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che modificavano la disciplina degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 7, comma 1, 12, comma 1, lettera b), e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10, in materia di enti locali. La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dando atto del venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito a seguito delle modifiche intervenute sulle disposizioni censurate.

    Il principio

    Se le norme impugnate vengono modificate o abrogate e non hanno avuto applicazione lesiva, viene meno l’interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire «cessazione della materia del contendere»?

    È la chiusura del giudizio quando è venuto meno l’oggetto della controversia, ad esempio perché la norma impugnata è stata modificata.

    Chi aveva promosso il ricorso?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia.

    La Corte si è pronunciata sulla legittimità delle norme?

    No: ha solo preso atto della cessazione della materia del contendere.

  • Corte cost. n. 154/2018 – Restituzione atti su norma regionale Emilia-Romagna in materia di personale

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    Con ordinanza la Corte ha disposto la restituzione degli atti al Consiglio di Stato che aveva sollevato la questione sull’art. 30 della legge comunitaria regionale dell’Emilia-Romagna per il 2016, affinché il giudice riesamini la rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia tra la Provincia di Reggio Emilia e alcuni soggetti privati, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale su una disposizione della legge comunitaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016), questione promossa dal Consiglio di Stato, sezione quarta.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quarta, perché valuti nuovamente la questione tenendo conto delle sopravvenienze.

    Il principio

    Quando muta il quadro normativo o di fatto rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione conservi rilevanza e attualità.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché ne riesamini la rilevanza alla luce delle novità sopravvenute.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, in una causa relativa alla Provincia di Reggio Emilia.

    La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito, limitandosi a restituire gli atti al giudice.

  • Corte cost. n. 153/2018 – Reversibilità e pensioni del personale del Ministero degli esteri

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, in materia di trattamenti pensionistici. La carenza nella ricostruzione della questione ne ha impedito l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio in funzione di giudice unico delle pensioni, era chiamata a decidere su controversie pensionistiche relative al personale dell’Amministrazione degli affari esteri e ha dubitato della legittimità della norma applicabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 170, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento. La questione è stata promossa con due ordinanze dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina pensionistica censurata.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità non è adeguatamente prospettata dal giudice rimettente, la Corte non può entrare nel merito e dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Su quale norma verteva la questione?

    Sull’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, relativo ai trattamenti pensionistici del personale degli affari esteri.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, senza decidere se la norma fosse o meno conforme a Costituzione.

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  • Corte cost. n. 214/2018 – Misura cautelare e potere del giudice nelle indagini

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    Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate su due norme del codice di procedura penale relative alle misure cautelari. La questione non è stata esaminata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda due disposizioni del codice di procedura penale (artt. 27 e 292, comma 2, lettera c) che disciplinano i provvedimenti del giudice in materia di misure cautelari personali e i requisiti dell’ordinanza che le dispone. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: le norme impugnate restano in vigore.

    Il principio

    Quando le questioni di legittimità costituzionale presentano vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità con ordinanza, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame.

    Le norme del codice di procedura penale sono state modificate?

    No. La pronuncia è di inammissibilità: gli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), c.p.p. restano in vigore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 151/2018 – Distanze dei depuratori dalle abitazioni in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sulla legge della Regione Basilicata che fissava in 100 metri la distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni. La norma regionale non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente né viola la libertà d’impresa.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva impugnato davanti al TAR Basilicata il diniego regionale alla realizzazione di un impianto, fondato sulla norma che impone agli impianti di depurazione una distanza minima dalle abitazioni. Il giudice amministrativo ha dubitato che tale vincolo fosse legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19, che ha modificato l’art. 47 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, deducendo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e la lesione della libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la previsione regionale di una distanza minima a tutela delle abitazioni non sconfina nella competenza statale sull’ambiente, ma attiene al governo del territorio, e non comprime in modo irragionevole la libertà d’impresa.

    Il principio

    Una distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni, posta dal legislatore regionale, rientra nella tutela del territorio e dell’abitato e non costituisce di per sé una disciplina ambientale riservata allo Stato né una compressione illegittima dell’iniziativa economica.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma regionale impugnata?

    Imponeva agli impianti di depurazione una distanza minima dalle abitazioni, condizionando il rilascio dei titoli per la loro realizzazione.

    Perché il TAR riteneva la norma incostituzionale?

    Sospettava che invadesse la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) e che ledesse la libertà d’impresa (art. 41).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la norma è legittima esercizio della competenza regionale e non viola i parametri invocati.

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