Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 13/2018 – Impugnazione del lodo arbitrale e autonomia delle parti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, che limita l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto. La disciplina valorizza l’autonomia delle parti e non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice, fondato sulla volontà delle parti. La riforma del 2006 ha ridotto i casi in cui il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al giudice per violazione delle regole di diritto, salvo diversa volontà delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, su ordinanza della Corte di appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    È la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi, sicché la disciplina transitoria fondata sull’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006 è coerente e non irragionevole. Quanto all’art. 41 Cost., l’autonomia negoziale era già centrale anche nel regime precedente: l’interpretazione delle sezioni unite tutela proprio quell’autonomia delle parti che il rimettente riteneva violata.

    Domande e risposte

    Cos’è il lodo arbitrale?

    È la decisione con cui gli arbitri risolvono una controversia loro affidata dalle parti in alternativa al giudice ordinario.

    La riforma del 2006 ha limitato l’impugnazione del lodo?

    Sì. Ha ristretto i motivi di impugnazione per violazione delle regole di diritto, salva diversa volontà delle parti; la Corte ha ritenuto questa scelta non in contrasto con la Costituzione.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché sono le parti, con la convenzione di arbitrato, a determinare i limiti di impugnabilità del lodo: la disciplina valorizza l’autonomia negoziale e non viola gli artt. 3 e 41 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2018 – Legge retroattiva sui fondi pensione e processo in corso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, una norma che incideva su un contenzioso previdenziale in corso tra INPS e un fondo pensione, violando il diritto di difesa, le attribuzioni del giudice e l’art. 6 CEDU.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda una disposizione che, intervenendo su un giudizio in corso tra l’INPS e il Fondo pensioni del personale della ex Cassa di risparmio di Torino, mirava a determinarne l’esito a favore dell’Istituto. Si pone così il problema dei limiti delle leggi retroattive che incidono su processi pendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011.

    Il principio

    Una norma retroattiva che incide su un giudizio in corso lede i principi sui rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e il diritto alla tutela giurisdizionale quando non sussiste un motivo imperativo di interesse generale. Nel caso, l’impatto finanziario era di scarsa entità e non incideva sulla sostenibilità del sistema previdenziale: secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una misura finanziaria di scarso impatto non integra un motivo imperativo di interesse generale.

    Domande e risposte

    Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché incideva retroattivamente su un processo in corso a favore di una delle parti pubbliche, senza un motivo imperativo di interesse generale, ledendo il diritto di difesa e le attribuzioni del giudice.

    Cosa significa «motivo imperativo di interesse generale»?

    È la condizione che, secondo la Corte EDU, può giustificare un’interferenza del legislatore sui processi pendenti; una misura finanziaria di scarso impatto non lo integra.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    Gli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2018 – Illegittima la norma della Regione Sardegna sul personale

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge finanziaria 2007 della Regione autonoma Sardegna (con le successive modifiche), in materia di organizzazione e personale regionale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio nasceva da una controversia di lavoro tra alcuni dipendenti e la Regione autonoma Sardegna, riguardante una disposizione della legge finanziaria regionale 2007 sul personale, poi più volte modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dalle leggi regionali n. 3 del 2008 e n. 16 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, nel testo risultante dalle successive modifiche.

    Il principio

    La disciplina regionale impugnata, in materia di organizzazione e personale, eccedeva i limiti costituzionali alla competenza regionale e doveva pertanto essere espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa comporta una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e non può più essere applicata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, nel corso di una controversia tra dipendenti e Regione autonoma Sardegna.

    Quale norma è stata colpita?

    L’art. 6, comma 8, della legge finanziaria 2007 della Regione Sardegna, nel testo modificato dalle leggi regionali del 2008 e del 2011.

  • Corte cost. n. 11/2018 – Riscatto previdenziale del vice pretore reggente per gli enti locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 1938 sulla previdenza dei dipendenti degli enti locali, nella parte in cui non consente di riscattare il servizio prestato come vice pretore reggente per almeno sei mesi, facoltà invece riconosciuta ai dipendenti statali.

    Di cosa si tratta

    Il riscatto previdenziale consente di valorizzare, ai fini della pensione, periodi di servizio non altrimenti coperti. Ai dipendenti statali era riconosciuta la facoltà di riscattare il servizio prestato come vice pretore onorario reggente per almeno sei mesi; ai dipendenti degli enti locali questa possibilità non era prevista.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta. Termine di paragone era l’art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato come vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

    Il principio

    La discrezionalità del legislatore nel dettare discipline diverse in materia di riscatto incontra il limite della ragionevolezza: discipline differenti che regolano situazioni con espliciti caratteri di omogeneità sono incompatibili con l’art. 3 Cost. Riconosciuta la facoltà di riscatto ai dipendenti statali, non è giustificabile un trattamento diverso per i dipendenti degli enti locali a fronte della medesima attività di vice pretore reggente.

    Domande e risposte

    Cos’è il riscatto previdenziale?

    È la possibilità di far valere ai fini pensionistici, dietro pagamento di una contribuzione, periodi di servizio o di studio non altrimenti coperti dal sistema previdenziale.

    Perché la norma del 1938 è stata dichiarata illegittima?

    Perché negava ai dipendenti degli enti locali una facoltà di riscatto riconosciuta ai dipendenti statali per la medesima attività, creando una disparità irragionevole vietata dall’art. 3 Cost.

    Cosa cambia dopo la decisione?

    I dipendenti degli enti locali possono riscattare il servizio prestato come vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi, al pari dei dipendenti statali.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza: irragionevole disparità tra dipendenti statali e degli enti locali
  • Corte cost. n. 30/2018 – ARPA Friuli-Venezia Giulia e personale dirigenziale

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sull’art. 9, comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 1998, istitutiva dell’ARPA regionale, in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’ARPA è l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 1998 che l’ha istituita conteneva, all’art. 9, comma 6, una disciplina relativa al personale dell’Agenzia. La Corte di cassazione dubitava della sua compatibilità con il principio del buon andamento e dell’accesso ai pubblici uffici per concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – A.R.P.A.), in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza esaminarla nel merito, in ragione di vizi che ne hanno impedito la trattazione.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non consente di valutare correttamente la questione, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità: la norma regionale sull’ARPA resta pertanto in vigore.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ARPA?

    È l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ente strumentale della Regione per i controlli ambientali.

    Quale principio costituzionale era invocato?

    L’art. 97 Cost., sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e sull’accesso agli impieghi pubblici.

    Come ha deciso la Corte?

    Con la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito: la norma regionale resta valida.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, unico parametro evocato dalla Corte di cassazione.
  • Corte cost. n. 39/2018 – Trattamento di quiescenza e aumento convenzionale dell’anzianità di servizio

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    La Corte ha salvato l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sul trattamento di quiescenza: ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per i servizi speciali, non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 1092 del 1973 contiene le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il giudizio riguardava il computo dell’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    L’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio è un trattamento di favore rimesso alla discrezionalità del legislatore: la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo riflette un bilanciamento non irragionevole tra adeguatezza della tutela e sostenibilità degli oneri.

    Domande e risposte

    Cos’è l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio?

    È una maggiorazione figurativa dell’anzianità, prevista per la gravosità e i rischi di certi servizi, che incide sul calcolo del trattamento pensionistico.

    Perché la questione è non fondata?

    Perché la scelta di non computare la maggiorazione figurativa ai fini della posizione assicurativa rientra nella discrezionalità del legislatore ed è un bilanciamento non irragionevole.

    La norma resta in vigore?

    Sì: la dichiarazione di non fondatezza lascia la disposizione pienamente efficace.

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  • Corte cost. n. 10/2018 – Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ed elezioni suppletive

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per eccesso di delega, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006 nella parte in cui ha introdotto le elezioni suppletive per sostituire i componenti togati cessati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, abrogando il precedente sistema di surroga.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa è l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi. Il decreto legislativo del 2006, attuando una delega volta a introdurre la preferenza unica, aveva modificato anche il meccanismo di sostituzione dei componenti cessati, passando dallo scorrimento della graduatoria alle elezioni suppletive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, nella parte in cui modifica l’art. 9, comma 3, della legge n. 186 del 1982 e abroga l’art. 7, comma 4, della stessa legge, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, su ordinanza del Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

    Il principio

    Manca un rapporto di stretta conseguenzialità tra l’innovazione imposta dalla legge delega (la preferenza unica) e il nuovo sistema di surroga tramite elezioni suppletive introdotto dal decreto delegato: la preferenza unica era pienamente compatibile con il previgente scorrimento della graduatoria. Le previsioni censurate si pongono quindi al di fuori della fisiologica attività di completamento che lega delega e decreto delegato, in violazione dell’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa?

    È l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio superiore della magistratura per i giudici ordinari.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Per eccesso di delega: il decreto delegato ha introdotto le elezioni suppletive senza che ciò fosse necessariamente collegato all’unico oggetto della delega, cioè la preferenza unica.

    Cosa torna a valere dopo la decisione?

    Cade il nuovo sistema delle elezioni suppletive e riprende rilievo il precedente meccanismo di surroga mediante scorrimento della graduatoria.

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  • Corte cost. n. 29/2018 – Definizione agevolata delle cartelle e tributi regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Toscana sulla «rottamazione» delle cartelle (definizione agevolata) prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016, in riferimento all’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la cosiddetta «rottamazione delle cartelle»). La Regione Toscana lamentava che l’agevolazione si applicasse anche a tributi che essa considerava propri, comprimendo così la sua autonomia di entrata senza meccanismi di compensazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 10, e l’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito dalla legge n. 225 del 2016, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la disciplina della definizione agevolata non è stata ritenuta lesiva delle competenze legislative regionali né dell’autonomia finanziaria della Regione Toscana.

    Il principio

    La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione rientra nella competenza statale in materia di sistema tributario e di coordinamento della finanza pubblica e non comprime illegittimamente l’autonomia finanziaria regionale, anche quando incide su tributi riscossi tramite l’agente nazionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la definizione agevolata delle cartelle?

    È la «rottamazione» che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando il capitale senza sanzioni e interessi di mora.

    Cosa contestava la Regione Toscana?

    Che l’agevolazione statale incidesse su tributi regionali, riducendone le entrate senza compensazione, in violazione dell’autonomia finanziaria.

    Qual è stato l’esito?

    Non fondatezza: la disciplina statale è stata ritenuta legittima e resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 38/2018 – Pubblico impiego del Friuli-Venezia Giulia e versamento dei contributi

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    La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che imponeva all’amministrazione di appartenenza il versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno per il personale in part-time impiegato altrove. Cessata la materia del contendere sull’altra questione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016 in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale investiva gli artt. 12, comma 6, e 21 della legge reg. FVG n. 18 del 2016; la censura sull’art. 12, comma 6, era riferita all’art. 4, primo comma, dello Statuto speciale (legge cost. n. 1 del 1963) e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge reg. FVG n. 18 del 2016, limitatamente alla previsione sul versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 12, comma 6.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro e del relativo regime contributivo rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può imporre un versamento contributivo riferito al rapporto a tempo pieno per personale collocato altrove.

    Domande e risposte

    Perché la norma regionale è stata dichiarata illegittima?

    Perché incideva sul regime contributivo del rapporto di lavoro, materia riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per l’altra disposizione impugnata, è venuto meno l’interesse alla decisione, di norma perché la norma è stata modificata o abrogata.

    Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?

    Rientrano i rapporti di diritto privato, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi contributivi, riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

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  • Corte cost. n. 28/2018 – Sanzioni UE sulla discarica Razzaboni e conflitto Stato-Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i tre conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato in merito al riparto degli oneri derivanti dalle sanzioni dell’Unione europea per la discarica Razzaboni.

    Di cosa si tratta

    La discarica «Razzaboni», nel Comune di San Giovanni in Persiceto, era oggetto di una procedura d’infrazione europea: l’Italia era stata condannata e poi sanzionata dalla Corte di giustizia UE per il ritardo nella bonifica. Lo Stato aveva adottato atti per ripartire l’onere economico di tali sanzioni anche a carico della Regione, che ha contestato questi atti con conflitti di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha promosso tre conflitti di attribuzione tra enti, nei confronti dello Stato, contro un d.P.C.m. del 26 novembre 2015 e due note ministeriali (del Ministero dell’ambiente e del Ministero dell’economia e delle finanze) relative al riparto degli oneri delle sanzioni europee per la discarica Razzaboni.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Emilia-Romagna, senza esaminare nel merito la questione del riparto degli oneri.

    Il principio

    Gli atti statali che ripartiscono gli oneri economici derivanti da sanzioni europee possono essere contestati con conflitto di attribuzione solo se ne ricorrono i presupposti: in mancanza, il conflitto è inammissibile e la Corte non si pronuncia sul merito del riparto.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla titolarità delle competenze tra Stato e Regioni.

    Da cosa nasceva la vicenda?

    Dalle sanzioni inflitte all’Italia dalla Corte di giustizia UE per il ritardo nella bonifica della discarica Razzaboni.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibili i tre conflitti, senza pronunciarsi sul merito del riparto degli oneri tra Stato e Regione.

  • Corte cost. n. 37/2018 – Azione diretta del vettore e omogeneità del decreto-legge

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede l’azione diretta del vettore nell’autotrasporto: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la presunta disomogeneità della norma aggiunta in sede di conversione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 introduce l’azione diretta del vettore che ha eseguito un trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. La norma era stata inserita dalla legge di conversione del d.l. n. 103 del 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Grosseto, con due ordinanze, dubitava in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, ritenendo la disposizione estranea ed eterogenea rispetto ai contenuti del decreto-legge convertito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Per contestare la disomogeneità di una norma aggiunta in sede di conversione di un decreto-legge il giudice rimettente deve motivare in modo adeguato e specifico l’estraneità rispetto alla materia originaria; in difetto la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 77, secondo comma, della Costituzione?

    Disciplina i presupposti del decreto-legge; la giurisprudenza costituzionale ne ricava il divieto di inserire in sede di conversione norme del tutto estranee alla materia del decreto.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la presunta totale estraneità della norma aggiunta rispetto ai contenuti originari del decreto-legge.

    Cos’è l’azione diretta del vettore?

    È la facoltà del vettore che ha eseguito materialmente il trasporto di agire per il pagamento nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.

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  • Corte cost. n. 9/2018 – Urbanistica commerciale di Bolzano: questioni ancipiti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano in materia di insediamenti commerciali. Il giudice rimettente aveva formulato questioni alternative su due leggi diverse senza individuare quale fosse applicabile.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguarda la disciplina provinciale degli insediamenti commerciali di grande distribuzione a Bolzano. Il quadro normativo, modificato più volte tra il 2013 e il 2014, era poco lineare, e il giudice amministrativo ha sollevato questioni alternative senza chiarire quale norma dovesse applicare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), nelle versioni novellate nel 2013 e nel 2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, su ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate.

    Il principio

    È compito del giudice a quo identificare univocamente la norma applicabile alla fattispecie concreta: formulando questioni alternative su due leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza pone questioni dichiaratamente ancipiti, come tali inammissibili. Inammissibile anche la censura priva di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, fondata su affermazioni apodittiche.

    Domande e risposte

    Cosa sono le questioni «ancipiti»?

    Sono questioni formulate in via alternativa su più norme diverse, senza che il giudice abbia individuato quale sia effettivamente applicabile al caso: per questo sono inammissibili.

    Perché spetta al giudice individuare la norma applicabile?

    Perché la Corte costituzionale si pronuncia solo su norme rilevanti nel giudizio principale; se non è chiaro quale norma vada applicata, manca il presupposto della rilevanza.

    Cos’altro ha reso inammissibile una delle censure?

    La carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il nesso tra norma e parametro costituzionale era affermato in termini apodittici, senza adeguata argomentazione.

    Norme collegate