Art. 2143 c.c. Mezzadria a tempo indeterminato
In vigore
La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario [, salvo diverse disposizioni delle norme corporative,] (1) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.
