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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato

    Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato

    Art. 2143 c.c. Mezzadria a tempo indeterminato

    In vigore

    La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario [, salvo diverse disposizioni delle norme corporative,] (1) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

  • Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato

    Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato

    Art. 2144 c.c. Mezzadria a tempo determinato

    In vigore

    La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine. Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente , il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

  • Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente

    Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente

    Art. 2145 c.c. Diritti ed obblighi del concedente

    In vigore

    Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

  • Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie

    Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie

    Art. 2146 c.c. Conferimento delle scorie

    In vigore

    Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

  • Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro

    Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro

    Art. 2147 c.c. Obblighi del mezzadro

    In vigore

    Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica. È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

  • Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia

    Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia

    Art. 2148 c.c. Obblighi di residenza e di custodia

    In vigore

    Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

  • Articolo 2149 Codice Civile: Divieto di subconcessione

    Articolo 2149 Codice Civile: Divieto di subconcessione

    Art. 2149 c.c. Divieto di subconcessione

    In vigore

    Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

  • Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica

    Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica

    Art. 2150 c.c. Rappresentanza della famiglia colonica

    In vigore

    Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica. Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

  • Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Art. 2151 c.c. Spese per la coltivazione

    In vigore

    Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative] (1), la convenzione o gli usi. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

  • Articolo 2152 Codice Civile: Miglioramenti

    Articolo 2152 Codice Civile: Miglioramenti

    Art. 2152 c.c. Miglioramenti

    In vigore

    Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso. La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, [le associazioni professionali] (2) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.