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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2122 Codice Civile: la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

    Articolo 2122 Codice Civile: la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

    Art. 2122 c.c. la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

    In vigore

    In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. (1) È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

  • Articolo 2123 Codice Civile: Forme di previdenza

    Articolo 2123 Codice Civile: Forme di previdenza

    Art. 2123 c.c. Forme di previdenza

    In vigore

    Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articolo 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

  • Articolo 2124 Codice Civile: Certificato di lavoro

    Articolo 2124 Codice Civile: Certificato di lavoro

    Art. 2124 c.c. Certificato di lavoro

    In vigore

    Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

  • Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza

    Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza

    Art. 2125 c.c. Patto di non concorrenza

    In vigore

    Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata. PARAGRAFO V – Disposizioni finali

  • Articolo 2126 Codice Civile: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Articolo 2126 Codice Civile: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c. Prestazione di fatto con violazione di legge

    In vigore

    La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

  • Articolo 2127 Codice Civile: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Articolo 2127 Codice Civile: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c. Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    In vigore

    È vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

  • Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio

    Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio

    Art. 2128 c.c. Lavoro a domicilio

    In vigore

    Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Articolo 2129 Codice Civile: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    Articolo 2129 Codice Civile: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    Art. 2129 c.c. Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    In vigore

    pubblici Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge. SEZIONE IV – Del tirocinio

  • Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio

    Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio

    Art. 2130 c.c. Durata del tirocinio

    In vigore

    Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] (1) dagli usi.

  • Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 2131 c.c. Retribuzione

    In vigore

    La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.