Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2129 c.c. – Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

In sintesi

  • Ambito di applicazione: la Sezione III del Capo III (artt. 2119-2129 c.c.) si applica anche ai lavoratori dipendenti da enti pubblici.
  • Carattere residuale: la norma opera solo nella misura in cui il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi speciali (es. contratti collettivi del pubblico impiego, d.lgs. 165/2001).
  • Raccordo pubblico-privato: l'art. 2129 è la cerniera tra il diritto del lavoro privato e quello del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
  • Chiusura della Sezione: l'articolo conclude la Sezione III e introduce la successiva Sezione IV dedicata al tirocinio.
Indice dei contenuti

Contesto normativo e ratio dell'art. 2129 c.c.

L'art. 2129 del Codice Civile si colloca alla fine della Sezione III del Capo III del Libro V, dedicata al contratto di lavoro subordinato (artt. 2104-2129). La disposizione estende l'operativita' delle norme codicistiche sul lavoro subordinato ai prestatori che svolgono la loro attività alle dipendenze di enti pubblici, con una clausola di salvaguardia: le regole del Codice Civile cedono il passo ogni qual volta il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

Il rapporto tra lavoro privato e pubblico impiego

Storicamente il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione era governato esclusivamente dal diritto amministrativo, con atti unilaterali di nomina e regimi speciali. La contrattualizzazione del pubblico impiego, avviata con il d.lgs. 29/1993 e consolidata nel d.lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), ha avvicinato la disciplina del lavoro pubblico a quella del lavoro privato, rendendo l'art. 2129 ancora più rilevante come norma di raccordo.

In concreto, le disposizioni del Codice Civile in materia di obblighi del prestatore (art. 2104), diligenza, obbedienza (art. 2105), potere disciplinare (art. 2106) trovano applicazione anche nel pubblico impiego contrattualizzato, salvo le deroghe previste dalla legislazione speciale o dai contratti collettivi di comparto.

Enti pubblici esclusi dalla privatizzazione

Non rientrano nella privatizzazione, e quindi rimangono soggetti a regole speciali che prevalgono interamente sull'art. 2129, alcune categorie di personale: magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori universitari (art. 3 d.lgs. 165/2001). Per questi soggetti il rapporto e' regolato da leggi speciali o da status pubblicistici che escludono l'applicazione del Codice Civile.

Applicazione pratica

Si immagini Tizio, dipendente di un ente pubblico economico non soggetto a regime speciale. In caso di licenziamento, trovera' applicazione l'art. 2119 c.c. sul recesso per giusta causa, salvo che il contratto collettivo di comparto preveda una disciplina più specifica. Caio, invece, magistrato ordinario, segue le regole dell'ordinamento giudiziario e non può invocare l'art. 2129 come porta di accesso alla disciplina codicistica.

Rapporto con la Sezione IV (tirocinio)

L'art. 2129 chiude la Sezione III e funge da cerniera verso la Sezione IV sul tirocinio (artt. 2130-2134). Il legislatore ha inteso precisare che le norme sul lavoro subordinato ordinario si applicano, in via sussidiaria, anche agli enti pubblici, prima di disciplinare la figura speciale dell'apprendista e del tirocinante.

Domande frequenti

L'art. 2129 si applica a tutti i dipendenti pubblici?

Si applica ai dipendenti di enti pubblici il cui rapporto non sia già regolato da una legge speciale. Sono esclusi, ad esempio, magistrati, militari e personale diplomatico, soggetti a statuti speciali.

Cosa significa 'salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge'?

Significa che le norme del Codice Civile sul lavoro subordinato hanno carattere residuale: cedono il passo alle leggi speciali (come il d.lgs. 165/2001) o ai contratti collettivi di comparto che disciplinano diversamente il rapporto.

Dopo la privatizzazione del pubblico impiego l'art. 2129 e' ancora utile?

Si', perché conferma che le norme codicistiche si applicano anche ai dipendenti pubblici contrattualizzati. È la base normativa che legittima il ricorso al Codice Civile per i dipendenti di enti pubblici economici o degli enti locali.

Quali articoli del Codice Civile trovano applicazione grazie all'art. 2129?

Tutti gli articoli della Sezione III (artt. 2104-2129): obblighi di diligenza e obbedienza, segreto professionale, potere disciplinare, recesso per giusta causa e giustificato motivo, trattamento di fine rapporto.

Un ente pubblico non economico può applicare l'art. 2119 sul licenziamento per giusta causa?

Si', nella misura in cui il contratto collettivo di comparto non preveda una disciplina diversa. L'art. 2129 apre la porta all'applicazione dell'intera Sezione III, incluso l'art. 2119, per i dipendenti pubblici contrattualizzati.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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