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Art. 2132 c.c. Istruzione professionale
In vigore
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La funzione formativa del contratto di apprendistato
L'art. 2132 del Codice Civile individua due obblighi distinti in capo all'imprenditore nel rapporto di tirocinio: il primo attiene alla formazione esterna (frequenza dei corsi), il secondo alla formazione interna (mansioni coerenti con la specialita' del tirocinio). Entrambi concorrono a garantire che il rapporto di apprendistato assolva la sua funzione tipica: formare un lavoratore qualificato.
L'obbligo di consentire la frequenza dei corsi
Il legislatore del 1942 aveva gia' compreso che la formazione dell'apprendista non poteva esaurirsi nell'esperienza pratica svolta in azienda. La disposizione impone all'imprenditore di permettere la frequenza: non solo non ostacolare, ma attivamente agevolare la partecipazione ai corsi. Cio' implica l'obbligo di organizzare i turni di lavoro in modo da non far coincidere le ore di corso con l'attivita' lavorativa, nonche' di retribuire l'apprendista anche durante le ore destinate alla formazione esterna (principio confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione).
La coerenza delle mansioni
Il secondo obbligo e' altrettanto pregnante: l'apprendista deve essere destinato soltanto ai lavori attinenti alla specialita' professionale oggetto del tirocinio. Si tratta di una tutela contro l'utilizzo strumentale dell'apprendista come serbatoio di manodopera a basso costo. Si immagini Tizio, assunto come apprendista elettricista: il datore di lavoro non puo' adibire Tizio a mansioni di magazziniere o di addetto alle pulizie, perche' tali attivita' non contribuiscono al percorso formativo concordato.
Conseguenze dell'inadempimento
La violazione dell'art. 2132 ha conseguenze di diversa natura. Sul piano contrattuale, l'apprendista puo' richiedere il risarcimento del danno per mancata formazione. Sul piano previdenziale, l'INPS puo' disconoscere il contratto di apprendistato e richiedere il versamento dei contributi ordinari (ben piu' elevati di quelli agevolati previsti per l'apprendistato). La Corte di Cassazione ha piu' volte ribadito che l'adibizione sistematica a mansioni estranee alla specialita' del tirocinio comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato ordinario.
Il quadro normativo attuale
L'art. 2132 va letto in combinato disposto con il d.lgs. 81/2015, che ha ridisegnato l'apprendistato in tre tipologie (per la qualifica professionale, professionalizzante, di alta formazione e ricerca). Il Piano Formativo Individuale (PFI), obbligatorio per l'apprendistato professionalizzante, specifica le competenze da acquisire e le mansioni coerenti con il percorso formativo, dando contenuto concreto all'obbligo di cui all'art. 2132. Caio, titolare di un'officina, che assume un apprendista meccanico e lo impiega sei mesi alla cassa anziche' al banco di lavoro, rischia il disconoscimento dell'apprendistato da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Domande frequenti
L'imprenditore e' obbligato a retribuire le ore di corso dell'apprendista?
Si'. La giurisprudenza ha chiarito che le ore destinate alla formazione esterna rientrano nell'orario di lavoro e devono essere retribuite, in quanto la frequenza dei corsi e' un obbligo legale che l'apprendista assolve nell'interesse del datore di lavoro.
Cosa succede se l'apprendista e' adibito a mansioni non coerenti con il tirocinio?
Il contratto di apprendistato rischia di essere disconosciuto dall'INPS o dall'Ispettorato del Lavoro, con conseguente riqualificazione in contratto ordinario e richiesta di contributi previdenziali nella misura piena.
L'art. 2132 si applica anche all'apprendistato disciplinato dal d.lgs. 81/2015?
Si', in via sussidiaria. L'art. 2134 c.c. richiama le norme del Codice Civile compatibili con la specialita' del rapporto. Il d.lgs. 81/2015 specifica gli obblighi formativi, ma il principio di coerenza delle mansioni resta fermo.
Il datore puo' modificare il piano formativo in corso di rapporto?
Si', ma le modifiche devono essere concordate con l'apprendista e con l'ente di formazione, e devono mantenere la coerenza con la specialita' professionale oggetto del tirocinio. Non e' ammessa una modifica unilaterale che svuoti il percorso formativo.
Esiste un limite all'orario di lavoro per gli apprendisti?
Si'. Oltre alle regole generali sull'orario di lavoro, bisogna tener conto che le ore di formazione esterna incidono sull'orario complessivo. I contratti collettivi di settore spesso prevedono orari ridotti o regole specifiche per conciliare lavoro e formazione.