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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2131 c.c. – Retribuzione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

In sintesi

  • La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.
  • Il divieto tutela l'apprendista: il cottimo incentiva la quantità e penalizza la qualità della formazione.
  • L'apprendista deve essere retribuito a tempo, con percentuali crescenti rispetto alla retribuzione ordinaria.
  • Il contratto collettivo fissa la progressione retributiva dell'apprendistato per qualifica e livello.
  • La norma è ancora in vigore e coerente con la disciplina attuale del d.lgs. 81/2015.
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Il divieto di cottimo per l'apprendista

L'articolo 2131 del Codice Civile stabilisce che la retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo. La norma ha una ratio chiara e tuttora attuale: il cottimo (sistema di retribuzione commisurato alla quantità di lavoro prodotto, non al tempo impiegato) mal si concilia con la funzione formativa dell'apprendistato. Se l'apprendista venisse pagato in base alla produzione, sarebbe incentivato a lavorare il più velocemente possibile, sacrificando l'apprendimento della tecnica corretta e della qualità del lavoro. La formazione, che è lo scopo primario dell'apprendistato, verrebbe compressa a favore della velocità esecutiva.

Il divieto ha quindi una duplice funzione: tutela il lavoratore apprendista (evitando che venga sfruttato come forza lavoro a basso costo) e tutela la qualità della formazione professionale (garantendo che il periodo di apprendistato serva davvero a formare un lavoratore qualificato).

Il cottimo nel diritto del lavoro italiano

Il cottimo è ammesso nel lavoro subordinato ordinario (art. 2100 cc), ma con specifiche tutele: deve essere garantita in ogni caso la retribuzione minima oraria. Il cottimo può essere puro (retribuzione esclusivamente a produzione) o misto (parte fissa più parte variabile a cottimo). Nell'apprendistato, anche il cottimo misto è vietato in quanto la retribuzione deve essere interamente a tempo.

Il divieto dell'art. 2131 cc è inderogabile: non può essere rimosso né dal contratto collettivo né dal contratto individuale. Qualunque clausola contrattuale che preveda una componente di cottimo nella retribuzione dell'apprendista è nulla. L'apprendista avrebbe in tal caso diritto alla retribuzione interamente a tempo, con possibilità di recupero delle somme non corrisposte.

La retribuzione dell'apprendista nel sistema attuale

Il d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) ha confermato che la retribuzione dell'apprendista è determinata dai contratti collettivi e deve prevedere una progressione per livelli di inquadramento in funzione dell'anzianità di apprendistato. L'apprendista è generalmente inquadrato con un contratto di inserimento di categoria inferiore a quella finale, con scatti periodici fino al raggiungimento del livello pieno. La contrattazione collettiva di categoria fissa le percentuali (ad esempio, 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% al termine).

Il divieto di cottimo si affianca al principio generale per cui la retribuzione dell'apprendista deve comunque rispettare la soglia minima di cui all'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata e sufficiente). Un eventuale trattamento retributivo irrisorio, anche se formalmente «a tempo», potrebbe essere contestato per violazione del minimo costituzionale.

Domande frequenti

Perché la retribuzione dell'apprendista non può essere a cottimo?

Il cottimo incentiva la quantità e penalizza la formazione: l'apprendista, incentivato a produrre velocemente, sacrificherebbe l'apprendimento della tecnica. Il divieto tutela sia il lavoratore sia la qualità della formazione professionale.

Il divieto di cottimo per gli apprendisti è derogabile dal contratto collettivo?

No. Il divieto è inderogabile: né il contratto collettivo né quello individuale possono prevedere componenti di cottimo nella retribuzione dell'apprendista. Ogni clausola contraria è nulla.

Come viene determinata la retribuzione dell'apprendista?

Dal contratto collettivo di categoria, con una progressione per livelli di inquadramento in base all'anzianità di apprendistato. Di norma si parte da una percentuale della retribuzione piena (es. 70%) e si sale fino al 100% al termine del percorso.

Il cottimo è vietato anche nel lavoro ordinario?

No. Nel lavoro subordinato ordinario il cottimo è ammesso (art. 2100 cc), purché sia sempre garantita la retribuzione minima oraria. Il divieto assoluto vale solo per gli apprendisti.

Cosa succede se il datore paga l'apprendista a cottimo violando il divieto?

Le clausole sono nulle. L'apprendista ha diritto alla retribuzione interamente a tempo, calcolata secondo il contratto collettivo applicabile, con recupero delle differenze retributive non corrisposte.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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