Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2131 c.c. – Retribuzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2130 - Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio→Cod. civ. art. 2132 - Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2129 c.c.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pub→Articolo 2133 Codice Civile: Attestato di tirocinio→Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio→Articolo 2134 Codice Civile: Norme applicabili al tirocinio→Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo→Articolo 2135 Codice Civile: Imprenditore agricolo→Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto di cottimo per l'apprendista
L'articolo 2131 del Codice Civile stabilisce che la retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo. La norma ha una ratio chiara e tuttora attuale: il cottimo (sistema di retribuzione commisurato alla quantità di lavoro prodotto, non al tempo impiegato) mal si concilia con la funzione formativa dell'apprendistato. Se l'apprendista venisse pagato in base alla produzione, sarebbe incentivato a lavorare il più velocemente possibile, sacrificando l'apprendimento della tecnica corretta e della qualità del lavoro. La formazione, che è lo scopo primario dell'apprendistato, verrebbe compressa a favore della velocità esecutiva.
Il divieto ha quindi una duplice funzione: tutela il lavoratore apprendista (evitando che venga sfruttato come forza lavoro a basso costo) e tutela la qualità della formazione professionale (garantendo che il periodo di apprendistato serva davvero a formare un lavoratore qualificato).
Il cottimo nel diritto del lavoro italiano
Il cottimo è ammesso nel lavoro subordinato ordinario (art. 2100 cc), ma con specifiche tutele: deve essere garantita in ogni caso la retribuzione minima oraria. Il cottimo può essere puro (retribuzione esclusivamente a produzione) o misto (parte fissa più parte variabile a cottimo). Nell'apprendistato, anche il cottimo misto è vietato in quanto la retribuzione deve essere interamente a tempo.
Il divieto dell'art. 2131 cc è inderogabile: non può essere rimosso né dal contratto collettivo né dal contratto individuale. Qualunque clausola contrattuale che preveda una componente di cottimo nella retribuzione dell'apprendista è nulla. L'apprendista avrebbe in tal caso diritto alla retribuzione interamente a tempo, con possibilità di recupero delle somme non corrisposte.
La retribuzione dell'apprendista nel sistema attuale
Il d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) ha confermato che la retribuzione dell'apprendista è determinata dai contratti collettivi e deve prevedere una progressione per livelli di inquadramento in funzione dell'anzianità di apprendistato. L'apprendista è generalmente inquadrato con un contratto di inserimento di categoria inferiore a quella finale, con scatti periodici fino al raggiungimento del livello pieno. La contrattazione collettiva di categoria fissa le percentuali (ad esempio, 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% al termine).
Il divieto di cottimo si affianca al principio generale per cui la retribuzione dell'apprendista deve comunque rispettare la soglia minima di cui all'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata e sufficiente). Un eventuale trattamento retributivo irrisorio, anche se formalmente «a tempo», potrebbe essere contestato per violazione del minimo costituzionale.
Domande frequenti
Perché la retribuzione dell'apprendista non può essere a cottimo?
Il cottimo incentiva la quantità e penalizza la formazione: l'apprendista, incentivato a produrre velocemente, sacrificherebbe l'apprendimento della tecnica. Il divieto tutela sia il lavoratore sia la qualità della formazione professionale.
Il divieto di cottimo per gli apprendisti è derogabile dal contratto collettivo?
No. Il divieto è inderogabile: né il contratto collettivo né quello individuale possono prevedere componenti di cottimo nella retribuzione dell'apprendista. Ogni clausola contraria è nulla.
Come viene determinata la retribuzione dell'apprendista?
Dal contratto collettivo di categoria, con una progressione per livelli di inquadramento in base all'anzianità di apprendistato. Di norma si parte da una percentuale della retribuzione piena (es. 70%) e si sale fino al 100% al termine del percorso.
Il cottimo è vietato anche nel lavoro ordinario?
No. Nel lavoro subordinato ordinario il cottimo è ammesso (art. 2100 cc), purché sia sempre garantita la retribuzione minima oraria. Il divieto assoluto vale solo per gli apprendisti.
Cosa succede se il datore paga l'apprendista a cottimo violando il divieto?
Le clausole sono nulle. L'apprendista ha diritto alla retribuzione interamente a tempo, calcolata secondo il contratto collettivo applicabile, con recupero delle differenze retributive non corrisposte.