← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2134 c.c. Norme applicabili al tirocinio

In vigore

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative] (1).

In sintesi

  • Rinvio alla sezione precedente: al tirocinio si applicano le disposizioni della Sezione III (lavoro subordinato ordinario), in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
  • Clausola di compatibilità: il rinvio non è integrale: le norme del lavoro subordinato si applicano solo se non contrastano con la natura del tirocinio.
  • Prevalenza delle leggi speciali: le disposizioni speciali sull'apprendistato (d.lgs. 81/2015) derogano le norme codicistiche, che tornano applicabili solo in via sussidiaria.
  • Norma di chiusura: l'art. 2134 completa il quadro normativo del tirocinio, evitando lacune regolative.

La funzione di raccordo dell'art. 2134 c.c.

L'art. 2134 del Codice Civile svolge una funzione tipicamente normativa di raccordo: estende al rapporto di tirocinio le norme dettate per il lavoro subordinato ordinario (Sezione III, artt. 2094-2129), ma con due limiti fondamentali. Il primo e' il limite della compatibilita': le norme generali si applicano solo se non contrastano con la specialita' del rapporto di tirocinio. Il secondo e' il limite della deroga speciale: le leggi speciali, e un tempo le norme corporative, prevalgono sul Codice Civile.

Il criterio di compatibilita'

La valutazione di compatibilita' impone all'interprete di verificare, norma per norma, se la disposizione sulla subordinazione ordinaria si concili con la struttura del tirocinio. Per esempio, le norme sulla diligenza (art. 2104) e sulla fedelta' (art. 2105) sono pienamente compatibili e si applicano all'apprendista senza adattamenti. Al contrario, le norme sui gradi di inquadramento professionale o sulle progressioni di carriera mal si conciliano con un rapporto la cui finalita' principale e' la formazione e non la prestazione di lavoro produttivo.

Le leggi speciali sull'apprendistato

Le norme corporative menzionate dall'art. 2134, soppresse con la caduta dell'ordinamento corporativo nel 1944, sono state sostituite da un articolato corpus di leggi speciali. Il d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro) disciplina l'apprendistato nelle sue tre tipologie e prevale sulle norme codicistiche. Le disposizioni del Codice Civile tornano applicabili in via sussidiaria per le materie non regolate dalla legge speciale.

Esempi pratici

Tizio, apprendista in una falegnameria, e' soggetto all'obbligo di obbedienza ex art. 2104 c.c. (compatibile), ma non puo' invocare le norme sui trasferimenti aziendali ex art. 2103 c.c. nella stessa misura di un lavoratore ordinario, perche' il trasferimento potrebbe impedirgli di seguire il percorso formativo concordato (incompatibile nella parte in cui pregiudichi la formazione). Caio, invece, apprendista che subisce un demansionamento continuativo, puo' richiamare l'art. 2103 c.c. nella parte in cui vieta l'assegnazione a mansioni inferiori, in quanto tale divieto e' perfettamente compatibile con la finalita' formativa del tirocinio.

Rilevanza sistematica

L'art. 2134 evita che il tirocinio rimanga privo di una disciplina generale per le materie non specificamente regolate. E' una clausola di rinvio dinamico che ha permesso alla normativa codicistica di adattarsi nel tempo alle evoluzioni del contratto di apprendistato, mantenendo una rete di protezione per il tirocinante anche nelle ipotesi non previste dalla legislazione speciale.

Domande frequenti

Quali norme del Codice Civile si applicano sicuramente all'apprendista?

Sono compatibili e si applicano senz'altro: l'obbligo di diligenza (art. 2104), l'obbligo di fedelta' e non concorrenza (art. 2105), le norme sul potere disciplinare (art. 2106) e quelle sul recesso per giusta causa (art. 2119).

Le norme corporative richiamate dall'art. 2134 sono ancora in vigore?

No. Le norme corporative sono state soppresse con la caduta dell'ordinamento corporativo fascista nel 1944. Il riferimento dell'art. 2134 e' oggi puramente storico; la loro funzione e' stata assorbita dai contratti collettivi e dalla legislazione speciale sull'apprendistato.

Il d.lgs. 81/2015 ha sostituito integralmente l'art. 2134?

No. Il d.lgs. 81/2015 prevale sull'art. 2134 per le materie che disciplina espressamente. Per tutto il resto, materie non coperte dalla legge speciale, l'art. 2134 continua a operare come clausola di rinvio alle norme generali del lavoro subordinato.

Come si valuta la compatibilita' di una norma con il tirocinio?

Si verifica se l'applicazione della norma generale contrasta con la finalita' formativa del tirocinio. Se la norma rafforza o non pregiudica la formazione dell'apprendista, e' compatibile; se la vanifica o la ostacola, non si applica.

L'apprendista ha diritto al TFR come i lavoratori ordinari?

Si'. Il trattamento di fine rapporto (artt. 2120-2121 c.c.) e' compatibile con il rapporto di tirocinio e si applica in forza del rinvio di cui all'art. 2134. Il d.lgs. 81/2015 non deroga questa disciplina.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.