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Art. 2134 c.c. Norme applicabili al tirocinio
In vigore
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative] (1).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La funzione di raccordo dell'art. 2134 c.c.
L'art. 2134 del Codice Civile svolge una funzione tipicamente normativa di raccordo: estende al rapporto di tirocinio le norme dettate per il lavoro subordinato ordinario (Sezione III, artt. 2094-2129), ma con due limiti fondamentali. Il primo e' il limite della compatibilita': le norme generali si applicano solo se non contrastano con la specialita' del rapporto di tirocinio. Il secondo e' il limite della deroga speciale: le leggi speciali, e un tempo le norme corporative, prevalgono sul Codice Civile.
Il criterio di compatibilita'
La valutazione di compatibilita' impone all'interprete di verificare, norma per norma, se la disposizione sulla subordinazione ordinaria si concili con la struttura del tirocinio. Per esempio, le norme sulla diligenza (art. 2104) e sulla fedelta' (art. 2105) sono pienamente compatibili e si applicano all'apprendista senza adattamenti. Al contrario, le norme sui gradi di inquadramento professionale o sulle progressioni di carriera mal si conciliano con un rapporto la cui finalita' principale e' la formazione e non la prestazione di lavoro produttivo.
Le leggi speciali sull'apprendistato
Le norme corporative menzionate dall'art. 2134, soppresse con la caduta dell'ordinamento corporativo nel 1944, sono state sostituite da un articolato corpus di leggi speciali. Il d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro) disciplina l'apprendistato nelle sue tre tipologie e prevale sulle norme codicistiche. Le disposizioni del Codice Civile tornano applicabili in via sussidiaria per le materie non regolate dalla legge speciale.
Esempi pratici
Tizio, apprendista in una falegnameria, e' soggetto all'obbligo di obbedienza ex art. 2104 c.c. (compatibile), ma non puo' invocare le norme sui trasferimenti aziendali ex art. 2103 c.c. nella stessa misura di un lavoratore ordinario, perche' il trasferimento potrebbe impedirgli di seguire il percorso formativo concordato (incompatibile nella parte in cui pregiudichi la formazione). Caio, invece, apprendista che subisce un demansionamento continuativo, puo' richiamare l'art. 2103 c.c. nella parte in cui vieta l'assegnazione a mansioni inferiori, in quanto tale divieto e' perfettamente compatibile con la finalita' formativa del tirocinio.
Rilevanza sistematica
L'art. 2134 evita che il tirocinio rimanga privo di una disciplina generale per le materie non specificamente regolate. E' una clausola di rinvio dinamico che ha permesso alla normativa codicistica di adattarsi nel tempo alle evoluzioni del contratto di apprendistato, mantenendo una rete di protezione per il tirocinante anche nelle ipotesi non previste dalla legislazione speciale.
Domande frequenti
Quali norme del Codice Civile si applicano sicuramente all'apprendista?
Sono compatibili e si applicano senz'altro: l'obbligo di diligenza (art. 2104), l'obbligo di fedelta' e non concorrenza (art. 2105), le norme sul potere disciplinare (art. 2106) e quelle sul recesso per giusta causa (art. 2119).
Le norme corporative richiamate dall'art. 2134 sono ancora in vigore?
No. Le norme corporative sono state soppresse con la caduta dell'ordinamento corporativo fascista nel 1944. Il riferimento dell'art. 2134 e' oggi puramente storico; la loro funzione e' stata assorbita dai contratti collettivi e dalla legislazione speciale sull'apprendistato.
Il d.lgs. 81/2015 ha sostituito integralmente l'art. 2134?
No. Il d.lgs. 81/2015 prevale sull'art. 2134 per le materie che disciplina espressamente. Per tutto il resto, materie non coperte dalla legge speciale, l'art. 2134 continua a operare come clausola di rinvio alle norme generali del lavoro subordinato.
Come si valuta la compatibilita' di una norma con il tirocinio?
Si verifica se l'applicazione della norma generale contrasta con la finalita' formativa del tirocinio. Se la norma rafforza o non pregiudica la formazione dell'apprendista, e' compatibile; se la vanifica o la ostacola, non si applica.
L'apprendista ha diritto al TFR come i lavoratori ordinari?
Si'. Il trattamento di fine rapporto (artt. 2120-2121 c.c.) e' compatibile con il rapporto di tirocinio e si applica in forza del rinvio di cui all'art. 2134. Il d.lgs. 81/2015 non deroga questa disciplina.