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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2137 c.c. Responsabilità dell’imprenditore agricolo

In vigore

L’imprenditore, anche se esercita l’impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1) concernenti l’esercizio dell’agricoltura.

In sintesi

  • Obbligo legale a carico dell'imprenditore: chi esercita un'impresa agricola deve rispettare tutte le norme di legge che regolano l'esercizio dell'agricoltura.
  • Irrilevanza del titolo sul fondo: l'obbligo sussiste anche se l'imprenditore coltiva un fondo altrui (affittuario, usufruttuario, mezzadro-imprenditore, ecc.).
  • Riferimento normativo composito: le norme applicabili comprendono la legislazione agricola speciale, la normativa ambientale, la sicurezza sul lavoro e le disposizioni in materia di uso del suolo.
  • Abrogazione della disciplina corporativa: il riferimento alle 'norme corporative' e stato eliminato con la soppressione dell'ordinamento corporativo; restano operative le leggi statali e regionali.
  • Coordinamento con il titolo III: la norma si raccorda con gli obblighi dell'imprenditore agricolo ex artt. 2082 e 2135 c.c. e con la legislazione agro-ambientale europea (PAC, condizionalita).

Ambito applicativo e ratio della norma

L'art. 2137 c.c. costituisce una norma di rinvio dinamico all'intera legislazione agricola: l'imprenditore che esercita attivita agricola e soggetto a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura, indipendentemente dal fatto che sia o meno proprietario del fondo su cui opera. La disposizione, apparentemente elementare, assolve una funzione sistematica rilevante: chiarisce che la qualita di imprenditore agricolo non dipende dalla titolarita del diritto reale sul fondo, ma dall'esercizio effettivo dell'attivita.

Il legislatore del 1942 aveva originariamente richiamato anche le 'norme corporative', riferimento oggi privo di effetti a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo avvenuta con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369. La norma conserva tuttavia piena attualita, giacche il rinvio alla 'legge' deve intendersi come rinvio mobile a tutte le fonti normative vigenti che regolano l'agricoltura, dalle leggi statali alle normative regionali (ex artt. 117 Cost.), fino alla normativa europea di settore.

L'imprenditore che esercita su fondo altrui

La previsione espressa del caso in cui l'imprenditore eserciti su fondo altrui non e meramente teorica. Rientrano nell'ambito della norma tutte le ipotesi di dissociazione tra proprieta del fondo e gestione dell'impresa agricola: l'affittuario agrario disciplinato dalla l. 3 maggio 1982, n. 203; il concessionario di terreni demaniali o di enti pubblici; l'enfiteuta; l'usufruttuario; il mezzadro nella misura in cui svolga funzioni imprenditoriali; il comodatario che eserciti attivita imprenditoriale; il soggetto che operi nell'ambito di contratti atipici di coltivazione.

In tutti questi casi la responsabilita per il rispetto degli obblighi legali grava sull'imprenditore, ossia su chi organizza i mezzi e i fattori della produzione e sopporta il rischio economico dell'attivita, e non sul proprietario del fondo, salvo che quest'ultimo abbia assunto obbligazioni specifiche nel contratto o sia tenuto a concorrere ad adempimenti di legge in qualita di proprietario (es. obblighi di bonifica, di forestazione, di manutenzione dei canali).

Contenuto degli obblighi: la normativa agricola contemporanea

Il perimetro degli obblighi imprenditoriali in agricoltura e oggi assai piu ampio di quanto il legislatore del 1942 potesse prevedere. Si tratta di un corpus normativo stratificato che comprende almeno le seguenti categorie:

a) Normativa in materia di sicurezza del lavoro: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) si applica integralmente alle imprese agricole. L'imprenditore agricolo e datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto e deve adottare tutte le misure di prevenzione, effettuare la valutazione dei rischi (DVR), formare e informare i lavoratori, predisporre i dispositivi di protezione individuale. I rischi specifici del settore (uso di macchinari agricoli, esposizione a prodotti fitosanitari, lavoro in spazi confinati) sono disciplinati da norme tecniche specifiche (Titolo IV del T.U. per i cantieri, allegati tecnici, decreti ministeriali).

b) Normativa fitosanitaria e sull'uso dei pesticidi: il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con d.m. 22 gennaio 2014, impone obblighi di formazione, registrazione dei trattamenti, rispetto delle distanze di sicurezza, adozione della difesa integrata obbligatoria per i conduttori di superfici superiori alle soglie previste dalla PAC. Il reg. (CE) n. 1107/2009 e il reg. (UE) n. 396/2005 stabiliscono i limiti massimi di residui (LMR) che l'imprenditore deve rispettare nella produzione.

c) Normativa ambientale e gestione del suolo: il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) impone obblighi in materia di nitrati (zone vulnerabili), gestione delle acque reflue zootecniche, uso corretto dell'acqua per irrigazione. La direttiva nitrati (91/676/CEE) e il reg. (UE) 2021/2115 (Strategic Plan Regulation) condizionano la concessione dei pagamenti diretti PAC al rispetto della 'condizionalita rafforzata' (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, BCAA).

d) Normativa fiscale e previdenziale: l'imprenditore agricolo e soggetto all'IRPEF sul reddito agrario (artt. 32-34 TUIR), all'IVA agricola in regime speciale (art. 34 d.P.R. n. 633/1972) e ai contributi previdenziali INPS per se stesso (se coltivatore diretto o IAP) e per i lavoratori dipendenti.

Caso pratico: responsabilita del conduttore per danni ambientali

Tizio affitta da Caio un fondo di 50 ettari in zona vulnerabile ai nitrati. Tizio, nella gestione imprenditoriale, supera i limiti di spandimento dei liquami zootecnici previsti dal programma d'azione regionale. L'ente di controllo irroga una sanzione amministrativa. Caio sostiene di non essere responsabile perche e il proprietario, non il conduttore. L'art. 2137 c.c., letto in combinato disposto con le norme ambientali applicabili, conferma che l'obbligo grava su Tizio quale imprenditore che esercita sul fondo: la sanzione e a suo carico. Caio potrebbe essere responsabile solo se avesse partecipato all'attivita o se una specifica norma prevedesse obblighi a carico del proprietario concedente.

Coordinamento con le norme successive e con la PAC

L'art. 2137 c.c. si colloca all'inizio della Sezione IV del Titolo II (Del lavoro nell'impresa) e precede le disposizioni sulle collaborazioni familiari agricole (art. 2139) e sui contratti agrari speciali (mezzadria, colonia parziaria, soccida). La sua portata generale fa si che tutti gli imprenditori che operano nelle fattispecie disciplinate dagli articoli successivi siano comunque soggetti al rispetto della normativa di legge, anche quando tali contratti prevedano ripartizioni particolari di obblighi tra le parti. Le norme della PAC (reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116) impongono requisiti di eco-sostenibilita e condizionalita che si sovrappongono agli obblighi civilistici: l'imprenditore che non li rispetta perde i pagamenti diretti e puo incorrere in sanzioni amministrative autonome.

Domande frequenti

L'affittuario di un fondo agricolo deve rispettare le leggi sull'agricoltura anche se non e il proprietario?

Si. L'art. 2137 c.c. stabilisce espressamente che l'imprenditore e soggetto agli obblighi di legge 'anche se esercita l'impresa su fondo altrui'. L'affittuario, in quanto imprenditore agricolo, risponde del rispetto di tutta la normativa applicabile (sicurezza, ambiente, fitosanitario, PAC) indipendentemente dalla titolarita del diritto reale sul fondo.

Quali sono i principali obblighi di legge a carico dell'imprenditore agricolo oggi?

Gli obblighi comprendono: sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), normativa fitosanitaria e uso sostenibile dei pesticidi (PAN, reg. CE 1107/2009), gestione ambientale e nitrati (d.lgs. n. 152/2006, direttiva nitrati), condizionalita PAC (BCAA), obblighi fiscali IRPEF e IVA agricola, contributi previdenziali INPS.

Il proprietario del fondo risponde degli obblighi agricoli se e lui ad aver concesso il fondo in affitto?

In linea generale no: la responsabilita grava sull'imprenditore che esercita l'attivita. Il proprietario-concedente potrebbe essere chiamato a rispondere solo se abbia partecipato all'attivita, se una norma specifica lo preveda (es. obblighi di bonifica a carico del proprietario ex d.lgs. 152/2006), o se il contratto abbia trasferito su di lui obbligazioni specifiche.

Cosa si intende per 'norme corporative' richiamate originariamente dall'art. 2137?

Le norme corporative erano le regole prodotte dagli organi del sistema corporativo fascista (corporazioni, contratti collettivi corporativi) che disciplinavano il lavoro e le relazioni produttive. Con il d.lgs.lgt. n. 369/1944 l'ordinamento corporativo fu soppresso, e tali norme cessarono di avere efficacia. Oggi il rinvio dell'art. 2137 va inteso come rivolto esclusivamente alla legge ordinaria, alle normative regionali e al diritto europeo.

Un imprenditore agricolo che violi le norme sulla sicurezza del lavoro puo essere sanzionato penalmente?

Si. Il d.lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni penali per le violazioni piu gravi (es. omessa valutazione dei rischi, mancata adozione di misure di protezione che causino lesioni o morte). L'art. 2137 c.c. non esclude l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi speciali, anzi le presuppone.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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