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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2133 c.c. – Attestato di tirocinio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

In sintesi

  • Diritto all'attestato: alla cessazione del tirocinio, l'apprendista ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
  • Contenuto dell'attestato: certifica le mansioni svolte e le competenze acquisite nel corso del rapporto di tirocinio.
  • Libretto di lavoro: per l'apprendista non è obbligatorio il libretto di lavoro; l'attestato ne costituisce il principale documento professionale.
  • Tutela del lavoratore: la norma garantisce al tirocinante il riconoscimento formale dell'esperienza professionale maturata, spendibile nel mercato del lavoro.
Indice dei contenuti

L'attestato di tirocinio: funzione e natura giuridica

L'art. 2133 del Codice Civile riconosce all'apprendista un diritto soggettivo all'attestato di tirocinio al termine del rapporto. La norma risponde all'esigenza di garantire al lavoratore un documento che certifichi le competenze acquisite, anche in assenza del libretto di lavoro (non obbligatorio per gli apprendisti all'epoca del Codice). L'attestato ha una duplice funzione: probatoria (dimostra l'avvenuto svolgimento del tirocinio) e promozionale (favorisce l'inserimento nel mercato del lavoro).

Il contenuto dell'attestato

La norma non specifica analiticamente il contenuto dell'attestato, rimettendone la disciplina di dettaglio alle leggi speciali e ai contratti collettivi. In via generale, l'attestato deve indicare: la durata del tirocinio, la specialità professionale oggetto del rapporto, le principali mansioni svolte e il livello di competenza raggiunto. Si immagini Tizio che ha svolto un tirocinio triennale come falegname: al termine del rapporto ha diritto di ricevere un attestato che certifichi la sua qualificazione come falegname e le lavorazioni nelle quali e' stato formato.

Il libretto di lavoro e la sua evoluzione

L'inciso sull'assenza dell'obbligo del libretto di lavoro per gli apprendisti riflette la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore del Codice Civile. Il libretto di lavoro e' stato successivamente abolito dal d.lgs. 297/2002, sostituito dalla comunicazione telematica obbligatoria. L'attestato di tirocinio ha quindi assunto ancora maggiore importanza come unico documento cartaceo attestante l'esperienza professionale dell'apprendista.

Inadempimento e tutele

L'obbligo di rilasciare l'attestato e' un obbligo di fare incoercibile in forma specifica, ma il suo inadempimento da' luogo a responsabilità contrattuale del datore. Caio, apprendista che si sia visto rifiutare l'attestato al termine del tirocinio, può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, incluso il danno alla carriera derivante dall'impossibilita' di dimostrare la propria qualificazione. In taluni casi, la mancata consegna dell'attestato può integrare un comportamento grave che legittima le dimissioni per giusta causa.

Rapporto con la normativa sull'apprendistato attuale

Il d.lgs. 81/2015 ha previsto, per l'apprendistato professionalizzante, la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle competenze acquisite durante il rapporto. Tale previsione si affianca e si integra con il diritto all'attestato di cui all'art. 2133 c.c., confermando la centralita' della certificazione delle competenze nel percorso di apprendistato.

Domande frequenti

Il datore e' obbligato a rilasciare l'attestato anche se l'apprendista e' stato licenziato?

Si'. Il diritto all'attestato sorge alla cessazione del tirocinio, indipendentemente dalla causa: recesso del datore, dimissioni dell'apprendista o scadenza del termine. L'attestato certifica il tirocinio compiuto, non la corretta conclusione del rapporto.

L'attestato di tirocinio ha valore legale?

Ha valore probatorio del tirocinio svolto, ma non equivale a una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato. Per le qualifiche formali occorre superare gli esami previsti dagli istituti professionali o dai sistemi regionali di certificazione delle competenze.

Cosa si intende per 'specialità professionale' indicata nell'attestato?

La specialità e' la figura professionale per cui e' stato stipulato il contratto di apprendistato (es. idraulico, elettricista, parrucchiera). L'attestato certifica che l'apprendista ha acquisito le competenze pratiche relative a quella specialità.

L'attestato di tirocinio si aggiunge al libretto formativo del cittadino?

Si'. Il d.lgs. 81/2015 prevede la registrazione delle competenze nel libretto formativo, che si affianca all'attestato di cui all'art. 2133 c.c. I due documenti hanno funzioni complementari: l'uno certifica l'avvenuto tirocinio, l'altro registra le competenze nel sistema nazionale.

Entro quanto tempo il datore deve consegnare l'attestato?

La norma non fissa un termine, ma l'obbligo sorge immediatamente alla cessazione del rapporto. In mancanza di indicazioni specifiche del contratto collettivo, si applica il criterio generale della ragionevole prontezza; ritardi ingiustificati possono essere fonte di risarcimento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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