Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2124 c.c. – Certificato di lavoro
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2123 - Articolo 2123 Codice Civile: Forme di previdenza→Cod. civ. art. 2125 - Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2122 c.c.: la stessa anticipazione è detratta dall’indennit→Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge→Art. 2121 c.c.: Computo dell’indennità di mancato preavviso→Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo→Art. 2120 c.c.: Disciplina del trattamento di fine rapporto→Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio→Articolo 2119 Codice Civile: Recesso per giusta causa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e ambito di applicazione
L'art. 2124 c.c. impone all'imprenditore un obbligo documentale a tutela del lavoratore: al termine di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, il datore deve rilasciare un certificato che attesti la durata del rapporto e le mansioni esercitate. La norma si applica in via residuale, ossia nei casi in cui il libretto di lavoro obbligatorio, documento che in passato registrava l'intera carriera lavorativa, non sia previsto dalla legge o dai contratti collettivi.
Contenuto del certificato
La norma individua due elementi essenziali che il certificato deve contenere: (a) il periodo di occupazione, vale a dire la durata effettiva del rapporto con indicazione delle date di inizio e fine; (b) le mansioni esercitate, ovvero la descrizione delle attivita svolte e, ove rilevante, il livello o la categoria di inquadramento contrattuale. Il datore non e tenuto a inserire valutazioni qualitative sul lavoratore, giudizi di merito o informazioni relative a procedimenti disciplinari: il certificato ha carattere meramente ricognitivo e oggettivo.
Obbligo incondizionato rispetto alla causa di cessazione
Il legislatore ha espressamente precisato che l'obbligo di rilasciare il certificato sussiste «qualunque ne sia la causa». Il datore non puo quindi rifiutarsi di rilasciarlo adducendo un licenziamento per giusta causa, la presenza di un contenzioso in corso o pretese creditorie nei confronti del lavoratore. Il certificato deve essere rilasciato tempestivamente al momento della cessazione, e il rifiuto ingiustificato espone il datore a responsabilita risarcitoria per i danni che il lavoratore subisce nell'impossibilita di documentare la propria esperienza professionale.
Il libretto di lavoro: breve nota storica
Il libretto di lavoro era un documento personale obbligatorio, istituito nel 1934, che registrava tutte le esperienze lavorative del dipendente. Con l'evoluzione del mercato del lavoro e dei sistemi di registrazione amministrativa, la sua rilevanza e progressivamente diminuita. L'art. 2124 si colloca quindi in un contesto normativo in cui il certificato individuale di lavoro funge da strumento sussidiario di documentazione della carriera professionale, utile soprattutto nei rapporti con i nuovi datori di lavoro.
Differenze rispetto al libretto di lavoro
A differenza del libretto, documento pubblico conservato dal datore durante il rapporto, il certificato ex art. 2124 e un atto privato rilasciato una tantum alla cessazione. Non ha valore probatorio assoluto, ma costituisce documento idoneo a fondare presunzioni semplici in ordine alla qualifica e all'anzianita professionale. In sede giudiziale, il certificato puo essere utilmente prodotto per dimostrare l'esperienza maturata, ferma la possibilita di prova contraria.
Sanzioni per il mancato rilascio
Il mancato o ritardato rilascio del certificato configura un inadempimento contrattuale che legittima il lavoratore a richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito (ad esempio, perdita di una nuova opportunita di lavoro per mancanza di documentazione). Non e prevista una sanzione amministrativa specifica per la violazione dell'art. 2124, ma il lavoratore puo agire in giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del certificato non rilasciato.
Domande frequenti
Quando scatta l'obbligo di rilasciare il certificato di lavoro?
All'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa (licenziamento, dimissioni, scadenza, risoluzione consensuale), quando non e previsto il libretto di lavoro obbligatorio.
Cosa deve contenere il certificato di lavoro?
Il periodo di occupazione (date di inizio e fine) e le mansioni esercitate. Non sono richieste valutazioni qualitative o giudizi disciplinari.
Il datore puo rifiutarsi di rilasciare il certificato?
No, il rifiuto e un inadempimento contrattuale che espone il datore al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per mancanza di documentazione professionale.
Il certificato di lavoro ha valore probatorio in giudizio?
Costituisce documento idoneo a fondare presunzioni semplici sulla qualifica e sull'anzianita, ma non ha valore probatorio assoluto ed e ammessa prova contraria.
Cosa puo fare il lavoratore se il datore non rilascia il certificato?
Puo agire in giudizio per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del certificato, oltre al risarcimento del danno eventuale.